Argomento ab exemplo (riferimento ai propri precedenti)


 rilevato alle parole

Ai fini della presente decisione, va rilevato che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (ribadito in molte pronunce: v., da ultimo, le sentenze nn. 390 del 1997 e 431 del 1996 e l'ordinanza n. 461 del 1998), non esiste omogeneità fra i trattamenti sub b) e sub c) posti a confronto dal giudice a quo: i primi rappresentano la proiezione di un precedente beneficio economico goduto, del quale condividono la natura reddituale, mentre i secondi (a parte il caso sub c/3) hanno natura risarcitoria e spettano a titolo originario ai beneficiari. Quanto all'ammontare, le pensioni di guerra sono determinate normalmente in funzione dell'entità del danno subìto, quelle ordinarie e privilegiate in relazione alla base pensionabile. Queste disomogeneità possono comportare legittime valutazioni legislative, diverse a seconda del tipo di pensione. Così, "se sul piano processuale possono non sussistere elementi idonei a giustificare una differente disciplina in ordine alla tutela delle ragioni degli aventi diritto a pensioni ordinarie o di guerra, sussistono viceversa motivi che giustificano una differente normativa in ordine alla disciplina sostanziale, senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza" (v. la sentenza n. 55 del 1980). È per questo che il legislatore ha regolato diversamente le conseguenze delle nuove nozze sul diritto alla reversibilità della pensione: tale diritto veniva e viene sempre a cessare, nel caso di trattamento privilegiato (sub b) e di trattamento di reversibilità di guerra (sub c/3); si perdeva invece se il nuovo coniuge possedeva un reddito superiore ad una certa soglia, nel caso di pensione indiretta di guerra (sub c/2). Nelle prime due ipotesi la normativa non è stata ritenuta irragionevole per le considerazioni sopra illustrate, di modo che - come già rilevato dalla sentenza n. 375 del 1989 - anche nel caso delle pensioni di guerra sub c/3 il venir meno dello stato di vedovanza per consapevole scelta può giustificare, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione del beneficio, considerato il suo carattere derivato. Viceversa, nel diverso caso della pensione indiretta di guerra, è stata ritenuta non ragionevole la perdita del beneficio per ragioni reddituali dipendenti dalle nuove nozze, poiché trattasi di un diritto acquisito a titolo originario e indipendente da valutazioni inerenti lo status economico (sentenza n. 361 del 1993). A seguito di tale pronuncia si è accentuata la differenza di trattamento rispetto alla pensione ordinaria privilegiata, ma senza che ciò comporti una lesione del principio di uguaglianza, data la predetta diversa natura.
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