COSTITUZIONE DEL CANTONE DI APPENZELLO (Interiore) (30 giugno 1814) DIVISIONE DEL CANTONE Il cantone di Appenzello è diviso, secondo il trattato di divisione del 1597, in due parti, cioè: la parte interna e la parte esterna. La religione cattolica è il culto esclusivo di Appenzello interiore: la religione riformata è quella di Appenzello esteriore. DIVISIONE POLITICA Il cantone di Appenzello interiore è diviso in sette tribù: esse si compongono, tanto degli abitanti dei vari distretti, che delle varie famiglie. Esse sono: 1° Schwendi: 2° Rùti: 3° Lehn: 4° Schlatt: 5° Gont: 6° Rinckenbach e Stechlenegg: 7° Hirscbberg e Oberegg. AUTORITÀ POLITICHE L’assemblea generale è l’autorità prima e sovrana del paese. Essa si compone di tutti i cittadini aventi diritto di votare e della età di diciotto anni compiuti. COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA L’assemblea generale nomina i due landamman, il tesoriere, il capitano, l’inspettore degli edifizi, l’insegna, il tesoriere del fondo dei poveri, l’amministratore dei poveri, l’usciere del paese e il segretario di stato per un anno. Ciascuno di questi funzionari è rieleggibile. Il landamman non può tuttavolta rimanere di seguito più di due anni in carica: lo stesso dicasi del secondo laudamann e del bannereto. L’assemblea generale riceve, dalla parte dei principali e dei funzionari, la relazione dei conti resi dagli amministratori che ella aveva nominato. Le nomine, come i vari decreti dell’assemblea generale, si fanno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. L’assemblea generale accorda il diritto del paese a cattolici che furono ammessi a domandarlo dal gran consiglio. Ella accetta o respinge i progetti di legge che il gran consiglio le presenta: nessuna cosa può essere presa in deliberazione dall’assemblea generale senza essere stata comunicata, un mese prima e per iscritto, al gran consiglio, onde essere convalidata del suo avviso. Le assemblee generali straordinarie non deliberano che sugli oggetti per cui furono convocate. L’assemblea generale conferma o respinge i trattati d’alleanza, dichiarazioni di guerra e trattati di pace, che il gran consiglio loro sommette, per istruzione del deputato alla dieta. GRAN CONSIGLIO Il gran consiglio è la seconda autorità suprema. Egli è composto di cento ventiquattro membri, cioè: dei primi magistrati dello stato, di otto membri del piccolo e altrettanti del grande consiglio di ciascuna tribù, dell’amministratore della chiesa principale di Appenzello, dell’inspettore dell’arsenale e di Reichsvogt. Delibera e progetta le leggi che l’assemblea generale accetta o respinge. Decreta la percezione delle imposte e dirige l’amministrazione. Decide su ciò che riguarda l’amministrazione dei beni comunali e dei poveri. Giudica in ultima instanza le cause civili, e in materia criminale, porta le sentenze capitali. Nomina i deputati alla dieta e li munisce d’instruzioni sugli oggetti che non competono all’assemblea generale. Nomina l’inspettore dell’arsenale e di Reichsvogt. Nomina nel suo seno il consiglio di tutela. Esercita il diritto di collazione. Accorda il titulum mensae ad ecclesiastici. Accorda il diritto di taverne e boccali a cittadini del cantone. Permette o ricusa la costruzione dei molini ed altre macchine idrauliche. Nomina i membri del consiglio di guerra e i protettori dei conventi. Nomina i reggenti, i messaggeri e il maestro del peso pubblico. Il gran consiglio si raduna regolarmente tre volte all’anno, cioè: in primavera, in autunno e un mese prima dell’apertura dell’assemblea generale ordinaria. Egli viene convocato straordinariamente sur una decisione del consiglio ebdomadario accresciuto. I suoi decreti e le sue sentenze hanno luogo a scrutinio segreto e a maggioranza relativa: in caso di voti eguali, quello del presidente è decisivo. PICCOLO CONSIGLIO DEI SEDICI Egli è composto, oltre ai primi magistrati, dei consiglieri di ciascun comune, nominati da lui. Egli si divide in tre sezioni: ciascuna sezione separata è chiamata consiglio ebdomadario. Esse sono convocate per turno e almeno per quattro sedute ciascuna. Lo statthalter è il primo opinante alla prima sezione, il tesoriere alla seconda e il capitano alla terza. Il landamman in carica regola, unitamente agli altri tre magistrati suddetti, la ripartizione annuale delle tre sezioni. COMPETENZA DEL CONSIGLIO EBDOMADARIO Egli giudica in prima instanza i processi civili e criminali, la cui competenza non trovasi riservata dalle leggi esistenti al gran consiglio. Nei casi in cui si tratti di delitti di polizia ed altri di questo genere, egli giudica in ultima instanza: nei casi gravi, si fa aiutare da appositi supplenti. I contratti di vendita e di cambio, dopo essere stati registrati alla cancelleria, gli vengono presentati per copia. Egli dà le permissioni di matrimonio: fa chiamare i renitenti davanti ai giudici: ordina le inspezioni giudiziarie e le visite di periti: forma il tribunale di seconda instanza per le sentenze recate dai principali e dai consiglieri di Berg e di Hirschber, in caso d'appello. Le decisioni si prendono medesimamente a maggioranza di voti, e il voto del presidente decide in caso d'eguaglianza. SENTENZE RECATE DOPO VISITA DI PERITI Per questo genere di sentenze, vi hanno quattro instanze. Il principale del comune in cui trovasi l’oggetto in litigio è il presidente del tribunale i cui assessori in prima instanza sono quattro consiglieri del piccolo consiglio dello stesso comune, il segretario di stato e l’usciere: in seconda instanza, il tribunale è composto degli stessi membri, oltre ad altri membri del piccolo consiglio del comune, e se v’ha luogo, membri del gran consiglio, perché il tribunale sia portato al numero di tredici giudici: in terza instanza, i giudici precedenti sono accresciuti dei consiglieri rimanenti dello stesso comune, oltre a quanti principali d’altri comuni abbisognano per portare a venticinque il numero dei giudici: in quarta instanza finalmente, i giudici precedenti sono accresciuti di quanti membri sono necessari per portare il numero dei giudici a quarantanove, pigliandoli per turno di comune dal piccolo consiglio o dal grande. In questi diversi tribunali, i congiunti, fino al grado inclusivo di cugini germani, non possono sedere insieme. I due landamman assistono al tribunale di quarta instanza, se il grado di parentela coll’una o coll’altra parte non vi pone impedimento. Ciascuna sentenza è portata sui luoghi e a cielo scoperto, dopo che fu fatta l’inspezione e i testimonii si esaminarono. La sentenza portata in quarta instanza non soggiace ad appello. ADDIZIONI O SUPPLENTI I supplenti sono chiamati dal presidente al piccolo consiglio nelle proporzioni che seguono: Addizione semplice: tutti i primi funzionari. Addizione doppia: per cose importanti, oltre i precedenti, i principali in carica di ciascun comune. Addizione rafforzata: per le cose di maggior rilievo, oltre ai precedenti, tutti gli altri principali dei comuni. L’autorità così formata e riunita dal consiglio ebdomadario giudica in materia criminale e in materia civile i casi che, per la loro importanza, gli furono rinviati dal consiglio ebdomadario. Ella pronunzia finalmente su oggetti d’amministrazione e sugli affari generali di cui la legge non riserba la competenza al gran consiglio. CONSIGLIO DI TUTELA II gran consiglio lo nomina nel suo seno, in modo che si trovi composto, oltre agli otto primi magistrati, di membri del piccolo consiglio, presi nei differenti luoghi o distretti del paese, affinché ciascuno di loro si trovi rappresentato in questo consiglio. COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI TUTELA Egli nomina e conferma i tutori e ne riceve i conti: ordina ciò che riguarda i pagamenti per debiti di minori, l’applicazione dei loro beni nei casi urgenti e i crediti ipotecari: riceve le petizioni dei poveri e dei bisognosi e distribuisce loro carità e limosine ebdomadarie: è competente per ratificare i contratti di vendita e di cambio che gli si vorranno sottomettere: ma non pronunzia mai intorno a questioni di proprietà. Questo consiglio si raduna una volta al mese. COMITATI Il comitato in materia criminale, il comitato della polizia dei mercati e della inspezione delle scuole, sono composti dello stattbalter, del tesoriere e dell’inspettore degli edifizi. Il curato e l’amministratore della chiesa del capoluogo di Appenzello assistono al comitato delle scuole. COMPETENZA DEL LANDAMMAN IN CARICA Il landamman in carica presiede le sedute di ciascun consiglio: autorizza le varie pubblicazioni:ordina gli arresti, le imprese e i sequestri: dirige la polizia e fa eseguire le leggi e le ordinanze: decide e dà ordini nei casi urgenti e dentro i confini che il gran consiglio gli ha segnati: pronunzia sulle quistioni d’applicazione delle norme pei pubblici mercati: la cancelleria e le persone di servizio sono a’suoi ordini: firma e sigilla i documenti pubblici e i dispacci officiali, e munisce del suo visto i documenti emanati dalle diverse autorità del paese. Costringe i vari amministratori contabili a rendere conto: le assemblee dei consigli e dei tribunali sono da lui convocate. In caso di assenza o di malattia del landamman in carica, lo statthalter lo sostituisce nella presidenza e nelle altre funzioni del suo uffizio. DIRITTO DI VOTARE Qualunque cittadino pervenuto al diciottesimo suo anno, il quale non si trovi colpito o disonorato da una sentenza giudiziaria, ha il diritto di votare tanto nell'assemblea generale, quanto in quella del suo comune. HIRSCHBERG
E OBEREGG I comuni di Hirschberg e di Oberegg sono tenuti ciascuno la metà di una tribù: essi formano insieme una tribù intiera: l’uno e l’altro vengono rappresentati da un numero eguale di membri al gran consiglio. Il diritto di giudicare in prima instanza i processi civili e di pronunziare ammende fino alla somma di dieci scudi in favore della cassa del loro comune per delitti di polizia e di disobbedienza, appartiene a ciascun comune separatamente. Nel caso in cui il numero dei giudici dell'uno si trovasse insufficiente in seguito alle declinatorie per parentela o per parzialità, sarà ridotto all’intiero con giudici dell’altro comune. I processi criminali, come pure quelli di paternità, sono portati davanti ai tribunali di Appenzello. Il piccolo consiglio del cantone forma la seconda e il gran consiglio la terza instanza per questi due comuni: ciascuno di loro possiede separatamente i suoi beni comunali e dei poveri, e amministra nel mode medesimo le sue tutele sotto la sorveglianza cantonale. Le loro ordinanze locali soggiacciono all'esame e alla sanzione del gran consiglio. Se in avvenire il landamman, il consigliere e la comunità dei cittadini credano utile e necessario recar mutazioni o miglioramenti nella presente costituzione, la quale è attualmente in vigore, ed è il risultato di rettificazioni recate successivamente, eglino se ne riserbano il diritto, tanto per sè come per i loro discendenti: tuttavolta s’impegnano di recare a conoscenza della dieta federale i cambiamenti progettati prima di metterli ad esecuzione, onde sia manifesto nulla trovarvisi di contrario alle disposizioni generali dell’atto federale. Il presente atto costituzionale del cantone di Appenzello interiore fu spedito per essere consegnato alla dieta federale, firmato nel modo solito e improntato del gran sigillo del nostro stato. Appenzello, 30 giugno 1814. FONTE: Raccolta di tutte
le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino1848. |
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