COSTITUZIONE DEL CANTONE DI ARGOVIA

(4 luglio 1814)

 

 

TITOLO PRIMO

Divisione del territorio E STATO POLITICO DEI CITTADINI

 

Art. 1 – Il cantone d'Argovia è diviso in undici distretti, cioè: Aarau, Baden, Bremgatien, Bruck, Kulm, Lenzbourg, Muri, Rhinfelden, Zofingen e Zurzack.

Art. 2 – Gli undici distretti sono divisi in quarantotto circoli. La divisione attuale dei circoli è conservata, colla sola differenza che i comuni di Bruck e di Lenzbourg formano ciascuno un circolo, e il comune di Rhinfelden ne forma pure uno congiuntamente ad Augst e Ohlsberg. La legge determinerà i cambiamenti che queste rettificazioni potranno richiedere nei circoli limitrofi.

Art. 3 – La città di Aarau è il capoluogo del cantone.

Art. 4 – Chiunque possiede la borghesia di un comune del cantone, è cittadino cantonale. La legge determinerà il modo di acquistare la borghesia, come pure il diritto di cittadinanza cantonale. I cittadini del cantone sono esclusivamente eleggibili agli impieghi stabiliti dalla costituzione. La legge determinerà le condizioni a cui quelli dei cittadini del cantone, i quali godono nel medesimo tempo del diritto di cittadinanza politica in un altro cantone, potranno eleggere od essere eletti.

Art. 5 – I cittadini si riuniscono, se v'ha luogo, in assemblee elettorali di comune e di circolo.

Art. 6 – Onde poter votare in un'assemblea elettorale di comune, bisogna: 1° aver compiuta l'età di venticinque anni: 2° essere domiciliato da un anno nel comune: 3° possedere una proprietà libera di trecento lire in immobili o in crediti ipotecari.

Art. 7 – Onde poter votare in un'assemblea elettorale di circolo, è d'uopo: 1° aver compiuta l'età di venticinque anni: 2° essere domiciliato da un anno nel circolo: 3° possedere una proprietà libera di mille lire in immobili o in crediti ipotecari.

Art. 8 – Non sono ammessi nelle assemblee elettorali di comune e di circolo: 1° gli interdetti: 2° quelli che vennero condannati ad una pena infamante. La legge potrà determinare, a titolo di pena, altri casi di esclusione.

 

TITOLO SECONDO

POTERI PUBBLICI

 

Art. 9 – Un gran consiglio, composto di centocinquanta membri, di cui la metà debbe essere presa fra i cittadini della confessione cattolica e l'altra metà fra quelli della confessione riformata, esercita il potere sovrano. Egli si raduna annualmente il primo lunedì del mese di giugno al capoluogo del cantone: la sua sessione non dura oltre ad un mese, se non venga prolungata da un decreto del piccolo consiglio. Il gran consiglio: 1° accetta o respinge i progetti di legge e i decreti che gli vengono presentati dal piccolo consiglio. Le imposte, le indennità dei funzionari pubblici stabiliti dalla costituzione, l'alienazione dei dominii cantonali, la moderazione o la rimessione delle pene criminali, fanno parte degli oggetti che debbono essere stipulati dalle leggi o dai decreti: 2° si fa rendere conto dal piccolo consiglio dell'esecuzione delle leggi e dei decreti, come pure dell'amministrazione pubblica: 3° riceve e sancisce i conti di finanze dello stato: 4° nomina i deputati alla dieta, li munisce d'instruzioni e delibera sulle domande di convocazione di diete straordinarie.

lI borgomastro in carica, e in sua assenza il secondo borgomastro, presiede il gran consiglio. Le funzioni dei membri del gran consiglio sono gratuite.

Art. 10 – Un piccolo consiglio, composto di tredici membri del gran consiglio che continuano a farne parte, è il depositario del potere esecutivo. Di questi tredici membri, sei almeno debbono essere della confessione riformata e sei almeno della confessione cattolica. 1° Il piccolo consiglio propone al gran consiglio le leggi e i decreti: 2° fa eseguire le leggi e i decreti e prende a quest'uopo le misure necessarie: 3° sorveglia tutte le autorità inferiori e dà loro le direzioni necessarie: 4° nomina e revoca i suoi agenti: 5° rende conto al gran consiglio di tutte le parti dell'amministrazione e si ritira quando l'assemblea ne delibera: 6° dispone della forza armata pel mantenimento dell'ordine pubblico e per adempiere ai doveri federali: 7° può prolungare la durata delle sessioni ordinarie del gran consiglio e convocarne di straordinarie: 8° pronunzia sulle vertenze che possono insorgere relativamente alla ripartizione delle imposte, all'amministrazione dei comuni e alle cariche e benefizi che appartengono alle borghesie.

Art. 11 – V'ha un prefetto in ciascun distretto che è incaricato dell'esecuzione delle leggi e della sorveglianza delle amministrazioni inferiori .

Art. 12 – V'ha in ciascun comune un consiglio comunale, composto d'un sindaco, e di due membri almeno e di sedici al più.

Il sindaco è l'agente del governo nel comune. Egli presiede il consiglio comunale e cura l'esecuzione de'suoi ordini.

Il consiglio comunale è incaricato: 1° della polizia locale: 2° dell'amministrazione dei beni del comune e della chiesa, come della cassa dei poveri: 3° di tutela: 4° degli oggetti d'amministrazione generale che verranno determinati dalla legge. Una competenza speciale e più estesa potrà essere assegnata dalla legge ai consigli comunali dei comuni, la cui popolazione e i cui rapporti di località particolarmente lo richieggano.

Art. 13 – V'ha un giudice di pace per ciascun circolo, il quale: 1° cerca di conciliare i dissidii fra i cittadini: 2° giudica definitivamente negli affari di poco valore che la legge determinerà: 3° presiede le assemblee elettorali di circolo.

Art. 14 – In ciaschedun distretto v'ha un tribunale, composto del prefetto e di quattro membri. Il prefetto esercita il diritto di arresto in materia criminale e di polizia giudiziaria ed è incaricato dell'inchiesta preliminare. Egli giudica finalmente intorno ai delitti di polizia minore, i quali verranno determinati dalla legge.

Il tribunale di distretto giudica benanco gli affari civili e di polizia, nei limiti da stabilirsi dalla legge: giudica in prima instanza gli affari civili e di polizia al di là della sua competenza, come pure tatti i casi criminali: sorveglia l'amministrazione delle tutele e quella dei beni di chiesa.

Art. 15 – Un tribunale d'appello, composto di tredici membri, di cui sei almeno dovranno appartenere alla confessione riformata e sei almeno alla confessione cattolica, giudica in ultima instanza gli affari civili, di polizia e criminale.

 

TITOLO TERZO

MODO DI ELEZIONE E CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ

 

Art. 16 – Dei centocinquanta membri del gran consiglio, quarantotto vengono nominati dalle assemblee di circolo, cinquantadue dal gran consiglio medesimo e cinquanta da un collegio elettorale che sarà composto di tredici membri del piccolo consiglio, di tredici membri del tribunale d'appello e di tredici membri del gran consiglio. Questi ultimi vengono designati dalla sorte.

I membri del gran consiglio sono nominati per dodici anni e il loro rinnovellamento ha luogo ogni quattro anni per un terzo. Essi sono tosto rieleggibili. Il modo di procedere pel primo rinnovellamento del gran consiglio, che debbe farsi nel termine di quattro anni, sarà determinalo dal regolamento per mettere in attività la costituzione.

Le assemblee di circolo sono convocate a dodici anni d intervallo, tanto per nominare i membri del gran consiglio di cui ciascuna assemblea ne nomina uno, quanto per eleggere i candidati al gran consiglio, di cui ciascuna assemblea ne nomina tre.

Onde poter essere eletto deputato al gran consiglio da un'assemblea di circolo, bisogna: 1° essere borghese o domiciliato nel distretto di cui il circolo fa parte: 2° aver compiuta l'età di trent'anni; 3° possedere una proprietà libera di cinquecento lire.

Per essere nominato candidato al gran consiglio da un'assemblea di circolo, bisogna: 1° essere domiciliato fuori del circolo: 2° aver compiuta l'età di venticinque anni. Dei tre candidati che ciascuna assemblea di circolo nomina, bisogna inoltre che due siano presi fra i cittadini proprietari di almeno quindicimila lire d'immobili, situati nel cantone e liberi da ipoteca.

Il gran consiglio sceglie i membri la cui nomina a lui s'appartiene, fra i cittadini designati dalle assemblee di circolo.

Il collegio elettorale sceglie i membri del gran consiglio la cui nomina a lui s'appartiene, fra tutti i cittadini del cantone che hanno compiuta l'età di trent'anni: due terzi fra loro debbono essere proprietari di quindicimila lire in immobili liberi da ipoteca o in crediti ipotecarii. Il collegio elettorale avrà in queste nomine un giusto riguardo alla differente popolazione dei distretti.

I posti divenuti vacanti per morte o altramente, nell'intervallo che passa fra le epoche di rinnovellamento, saranno riempiuti, se si tratta d'una nomina che appartiene alle assemblee di circolo, nell'intervallo di due mesi dopo la vacanza sopraggiunta: e se la nomina si appartiene al collegio elettorale o al gran consiglio, saranno riempiuti alla prima convocazione di questo. I membri nominati in questo modo lo sono pel tempo medesimo che quelli, cui sostituiscono, dovevano rimaner membri del gran consiglio.

Art. 17 – I membri del piccolo consiglio sono nominati dal gran consiglio nel suo seno. Eglino rimangono dodici anni in funzione e sono rinnovati pel terzo ogni quattro anni. I membri uscenti sono tosto rieleggibili. Il primo rinnovamento si fa in guisa, che i quattro membri ultimi nominati escano alla fine del quarto anno e quelli che li seguono alla fine dell'anno ottavo.

Un membro del piccolo consiglio, scadente dal gran consiglio in virtù del rinnovellamento periodico di questo e non venendo rieletto, rimarrà tuttavolta al suo posto di membro del piccolo consiglio fino a che il tempo prescritto delle sue funzioni sia spirato.

Il presidente e il vice presidente del piccolo consiglio portano il titolo di borgomastri e sono nominati dal gran consiglio. Ciascuno di loro rimane un anno in carica e non è rieleggibile tosto pel posto medesimo. Essi debbono essere scelti fra l'una e l'altra confessione.

Art. 18 – Il piccolo consiglio nomina i prefetti per dodici anni: essi sono sempre rieleggibili.

Art. 19 – Il sindaco del comune e gli altri membri del consiglio comunale sono nominati dall'assemblea elettorale comunale: ma la nomina del sindaco ha bisogno di venire confermata dal piccolo consiglio. Rimangono dodici anni in funzione e sono rinnovati ogni quattro anni per un terzo. I membri scaduti sono tosto rieleggibili.

Il primo rinnovellamento si fa in guisa, che i membri ultimi nominati escano alla fine del quarto anno e quelli che vengono loro dopo, alla fine dell'anno ottavo

Due terzi dei membri del consiglio comunale debbono essere scelti fra i borghesi del comune.

Art. 20 – Il piccolo consiglio nomina i giudici di pace per sei anni: essi sono sempre rieleggibili.

Art. 21 – I membri dei tribunali di distretto sono nominati dal piccolo consiglio sur una triplice proposizione del tribunale d'appello. Rimangono dodici anni in funzione e sono rinnovellati ogni quattro anni pel un terzo. I membri uscenti sono tosto rieleggibili.

Il primo rinnovellamento si fa in guisa, che il membro ultimo nominato esca al fine dell'ottavo anno, e i due membri primi nominati alla fine dell'anno duodecimo.

Onde potere essere nominato membro del tribunale di distretto, bisogna avere compiuta l'età di venticinque anni.

Art. 22 – I membri del tribunale d'appello sono nominati dal gran consiglio. Rimangono dodici anni in carica e sono rinnovellati per un terzo ogni quattro anni. I membri scadenti sono tosto rieleggibili. Il primo rinnovellamento si fa in guisa, che i quattro membri ultimi nominati escano alla fine del quarto anno, e quelli che vengono dopo, alla fine dell'ottavo.

Onde poter essere nominato membro del tribunale d'appello, importa: 1° aver compiuta l'età di trent'anni: 2° essere stato membro o segretario di un'autorità superiore giudiziaria o esecutiva duranti cinque anni, o essere stato, sia membro, sia segretario di un tribunale di distretto durante lo stesso termine di cinque anni, o avere studiato in una scuola di giurisprudenza, o infine avere praticato con permissione illimitata per cinque anni nel cantone. Il piccolo consiglio nomina il presidente del tribunale d'appello sur una triplice proposizione di questo tribunale pel tempo della durata della sua carica, ed è sempre rieleggibile.

Art. 23 – La legge determinerà le norme da eseguirsi pei gradi di parentado incompatibili fra i membri del piccolo consiglio, del tribunale d'appello, dei tribunali di distretto e dei consigli comunali, non che per la incompatibilità di parecchie cariche.

 

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 24 – Ogni svizzero abitante del cantone di Argovia può essere astretto al servizio militare.

Art. 25 – Nel cantone di Argovia non vi ha alcun privilegio di luoghi, di nascita, di persone o di famiglie.

Art. 26 – Ogni cittadino del cantone può stabilire il suo domicilio in qualunque comune ed esercitarvi la sua industria secondo le leggi generali.

Art. 27 – L'esercizio libero ed illimitato del loro culto è guarentito alle due confessioni della religione cattolica e protestante.

Art. 28 – La facoltà del riscatto delle decime e dei censi, secondo le leggi esistenti, è guarentita.

 

Così fu conchiuso dal gran consiglio lunedì 4 luglio 1814.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di  tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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