COSTITUZIONE DEL CANTONE DI BASILEA

(4 marzo 1814)

 

 

Noi borgomastro, piccolo e grande consiglio del cantone di Basilea, sulla proposizione del piccolo consiglio, abbiamo gradito e ricevuto in tutto il suo contenuto la costituzione seguente del cantone di Basilea:

 

TITOLO PRIMO

DIVISIONE DEL CANTONE E STATO POLITICO DEI CITTADINI

 

Art. 1 – Il cantone di Basilea è diviso in cinque distretti, cioè: 1° la città di Basilea: 2° il distretto di Waldenburg: 3° il distretto di Sissach: 4° il distretto di Liestal: 5° il distretto inferiore.

Art. 2 – I quattro distretti della campagna sono divisi in trenta, e la grande e la piccola città sono divise in quindici tribù. La divisione delle tribù elettorali della città sarà regolala da una giusta proporzione del numero e delle condizioni dei cittadini: le tribù della campagna rimangono nelle loro divisioni attuali.

Art. 3 – Sono membri delle tribù elettorali: tutti i borghesi e figli di borghesi d'una tribù o di un comune appartenente, i quali, secondo le nostre leggi, sono venuti a maggiorità e godono di uno stato indipendente, cioè non sono agli stipendi e al pane altrui, non ricevono la limosina, non fallirono nè transigettero giudiziariamente coi loro creditori, non sono finalmente né privi né sospesi dai loro diritti di cittadini per sentenza giudiziaria. Nessun cittadino del cantone può esercitare il suo diritto di voto che nel comune di cui è borghese.

Art. 4 – Qualunque cittadino del cantone può acquistare la borghesia della città di Basilea, come di qualsiasi altro comune del cantone, secondo le determinazioni legali esistenti o che potrebbero essere prese in avvenire.

Art. 5 – Il servizio militare, quale è determinato dalla legge, sarà obbligatorio, non solamente per ciascun cittadino del cantone, ma puranco per ciascun cittadino svizzero domiciliato nel cantone.

Art. 6 – Tutti i cittadini del cantone godono, conformemente ai principii stabiliti dalla costituzione, della stessa libertà politica.

Art. 7 – I diritti di sovranità del cantone risiedono in un gran consiglio composto di centocinquanta membri, il quale esercita il potere legislativo. Egli approva e sancisce le leggi proposte dal piccolo consiglio ed è autorizzato di proporne egli stesso: ma allora, prima di accettarle, le sottopone all'esame del piccolo consiglio. Decide sulle domande di convocazione e di diete straordinarie: nomina i deputati del cantone alle diete ordinarie e straordinarie: dà loro le instruzioni e se ne fa render conto: autorizza la vendita dei dominii cantonali ed è solo competente per ordinare la percezione delle imposte necessarie al servizio pubblico: esamina finalmente i conti che il piccolo consiglio gli rende ogni anno su tutte le parti dell'amministrazione.

Art. 8 – Il gran consiglio si raduna regolarmente ogni due mesi, il primo lunedì. Se la natura degli oggetti da discutere lo richiede il presidente può prolungare la sessione: il piccolo consiglio può pure, se le circostanze lo vogliono, convocare straordinariamente il gran consiglio.

Art. 9 – a) Il gran consiglio è composto di sessanta membri, direttamente nominati dalle tribù, presi nel loro seno, e di novanta membri che il gran consiglio nomina egli medesimo nel modo sotto indicato.

b) Due dei membri nominati direttamente dalle tribù appartengono a ciascuna delle quindici tribù della città ed uno

a ciascuna delle tribù dei distretti della campagna.

c) Appena un posto di membro diretto e divenuto vacante, il piccolo consiglio ordina ch'esso sia sostituito nell'intervallo di un mese dall'istante della vacanza sopravvenuta. La nomina si fa a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

d) Per riempire i posti indiretti la cui nomina appartiene al gran consiglio stesso, si attende la cumulazione di tre vacanze.

e) Venute le tre vacanze, il piccolo consiglio ne dà conoscenza al gran consiglio nella sua prossima seduta, e il gran consiglio nomina quindi a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti un collegio di proposizione, composto di cinque membri del piccolo e dieci del grande consiglio.

f) Questo collegio di proposizione presta quindi un giuramento convenuto, si raduna senza indugio, e forma, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, una lista di candidati in numero triplo dei posti da sostituire, composta d'uomini capaci e aventi le qualità richieste dalla costituzione.

g) Di tre posti vacanti fra i novanta di nomina del gran consiglio, due apparterranno sempre alla borghesia della città ed uno a quella della campagna.

h) La legge determinerà le forme ulteriori, tanto per le proposizioni che per le decisioni.

Art. 10 – Onde poter essere eletto al gran consiglio, bisogna possedere una borghesia nel cantone, avere ventiquattro anni e il diritto di votare, non occupare alcun posto domandato e contabile, possedere immobili o crediti ipotecarii del valore di cinquemila lire svizzere.

L'esame di queste condizioni diverse si farà tosto dopo la nomina, a sollecitudine del piccolo consiglio.

 

TITOLO SECONDO

POTERE ESECUTIVO – PICCOLO CONSIGLIO

 

Art. 11 – Un piccolo consiglio, composto di venticinque membri del gran consiglio, che conservano i loro posti in quest'ultimo e di cui quattro almeno sono presi nei distretti della campagna, è incaricato dell'esecuzione delle leggi emanate dal potere sovrano.

Egli propone al gran consiglio le leggi che crede necessarie e gli sommette il suo avviso intorno a ciò che il gran consiglio manda alla sua deliberazione. Fa gli ordini e i decreti relativi all'esecuzione delle leggi, al mantenimento della polizia e ad altri oggetti d'amministrazione: dirige e sorveglia le autorità inferiori: giudica in ultima instanza il contenzioso amministrativo e rende conto al gran consiglio dello stato di tutti i rami dell'amministrazione.

Il piccolo consiglio si raduna ogniqualvolta i suoi lavori lo richieggono.

I suoi membri sono nominati dal gran consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Art. 12 – Due borgomastri, nominati dal gran consiglio fra i membri del piccolo consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, presiedono alternativamente un anno il grande e piccolo consiglio: il borgomastro che non è in carica sostituisce l'altro all'uopo.

Art. 13 – Un tribunale d'appello composto di dodici membri del gran consiglio, oltre al borgomastro in carica che lo presiede, giudica in ultima instanza tutti i processi civili e criminali.

I membri del tribunale d'appello son nominati fra i membri del piccolo consiglio dal consiglio grande, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

 

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 14 – La legge determinerà ulteriormente quanto appartiene alla distribuzione dei poteri e all'organizzazione delle autorità inferiori.

Art. 15 – Tulle le leggi ed ordinanze attuali rimarranno in vigore, fino a che siano tolte e modificate separatamente e formalmente da ulteriori disposizioni.

Art. 16 – La costituzione guarentisce il culto religioso del cantone.

Art. 17 – La costituzione guarentisce la continuazione della facoltà del riscatto legale delle decime e dei censi.

 

Così fu stabilito nella nostra seduta del gran consiglio.

Basilea, 4 marzo 1814.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di  tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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