COSTITUZIONE DEL CANTONE DI BERNA (25 agosto 1816) PRINCIPI GENERALI Art. 1 – La religione evangelica riformata è la religione dominante del cantone. Nei comuni dell'antico vescovado di Basilea, riuniti al cantone e che professano attualmente la religione cattolica romana, l'esercizio libero del loro culto è guarentito. Art. 2 – I loro antichi diritti, privilegi ed usi sono confermati a tutte le città, distretti e comuni, in quanto sono compatibili colle instituzioni generali del cantone, come pure la proprietà e l'amministrazione dei beni e delle rendite che posseggono. Art. 3 – Le piccole decime appartenenti allo stato, come pure altre rendite e servitù soppresse senza riscatto, restano abolite. I riscatti attuali di decime, censi e dritti feudali sono confermati, e il loro riscatto ulteriore, dietro disposizione della legge, sarà permesso. Art. 4 – Tutte le ordinanze, leggi e decreti del precedente governo cantonale, rimangono in vigore, per ciò che sono compatibili colla costituzione attuale e non furono modificati o aboliti. Art. 5 – Il libero esercizio del commercio e dell'industria rimane guarentito a tutti i cittadini del cantone, sotto la riserva delle leggi di polizia, da emanarsi nello scopo della sicurezza generale, del credito pubblico e dell'incremento stesso dell'industria. Art. 6 – Tutti gli indigeni del cantone, godenti del diritto di borghesia in una città o comune qualunque del cantone, sono eleggibili, come pure i borghesi della capitale, a tutti gli impieghi e a tutte le cariche dello stato, in quanto posseggono le altre qualità legali. Art. 7 – L'ammessione al diritto di borghesia della città di Berna, portante il diritto di eleggibilità ai duecento di questa capitale, rimarrà aperta, conformemente agli esistenti decreti, sotto eque condizioni, a tutte le persone che godono del diritto di borghesia in una città o comune qualunque del cantone. Art. 8 – Qualunque svizzero domiciliato nel cantone si trova, dai sedici anni compiuti fino ai cinquanta, soggetto al servizio militare dietro il prescritto delle leggi. DIVISIONE POLITICA DEL CANTONE Art. 9 – Il cantone di Berna e diviso in prefetture che si compongono di parrocchie. GOVERNO DEL CANTONE Art. 10 – Il potere sovrano, supremo e primo, è esercitato dal borgomastro e dal piccolo e grande consiglio della città e repubblica di Berna, composti dei duecento della città di Berna e dei novantanove membri eletti dalle città e campagne. I duecento della città di Berna sono eletti fra i borghesi eleggibili ai duecento che raggiunsero l'età di ventinove anni compiuti, da un collegio elettorale composto dei membri del piccolo consiglio presi nei duecento, ed un comitato di sedici membri del gran consiglio, scelti fra i duecento, il quale viene loro aggiunto. Per compierne successivamente il numero, sarà formata dallo stesso collegio elettorale una lista di candidali di venticinque anni compiuti: questi candidati entrano successivamente e dietro la loro età al gran consiglio, in ciascuna vacanza: tuttavolta il membro entrante debbe aver compiuti i ventinove anni. A ciascuna rinnovazione della lista dei candidati, il numero collettivo delle famiglie borghesi di Berna che ne fanno parte e che sono membri effettivi dei duecento, non dovrà essere minore di ottanta. I novantanove membri delle città e campagne sono eletti, parte nelle città dai loro capi di magistratura, parte in ciascuna prefettura da un collegio elettorale formato nel suo seno e dietro ad un regolamento particolare di elezione, parte infine dal gran consiglio medesimo immediatamente, a scelta libera e diretta, nella proporzione che segue: Le città più considerevoli ne nominano ciascuna due: le meno considerevoli ne nominano uno: in tutto, 17. Le prefetture più considerevoli ne nominano tre: le meno considerevoli, due: in tutto 70. Il gran consiglio medesimo, fra le città municipali e i comuni della campagna, ne nomina 12. I posti divenuti vacanti saranno riempiti tosto dalle città e dalle prefetture: il complemento di quelli la cui nomina appartiene al gran consiglio, avrà luogo nella più prossima sessione ordinaria dell'anno. Art. 11 – Tutti i membri del gran consiglio soggiacciono ad una conferma annuale. Art. 12 – Due borgomastri presiedono alternativamente, ciascuno per lo spazio di un anno, il grande e piccolo consiglio. Art. 13 – Per trattare le cose di maggior conto designate dalla legge, il gran consiglio si raduna regolarmente due volte all'anno: d'altronde esso si raduna ordinariamente il primo lunedì, di ciascun mese, ovvero quante volte le circostanze potranno richiederlo. Art. 14 – Appartengono al gran consiglio: a) Il voto del cantone per la convocazione di diete straordinarie, la nomina e l'instruzione dei deputati alle diete federali, la ratifica dei loro decreti e la conclusione di tutti i trattati obbligatorii per lo stato, in quanto che dall'atto federale viene lasciata ai cantoni separatamente. b) Lo stabilimento, la modificazione o l'abolizione di qualunque legge costituzionale od altra generale. c) Lo stabilimento di nuovi impieghi permanenti d) Le nomine dei due borgomastri, del tesoriere, dei membri del piccolo consiglio, dei cinque principali dipartimenti, del tribunale d'appello, del tribunale matrimoniale superiore, del segretario di stato, dei prefetti, del decano primo pastore e di parecchi altri impieghi determinati dalla legge. e) Il diritto di far grazia, secondo le determinazioni ulteriori della legge. f) Le determinazioni relative alle contribuzioni e alle imposte, ai prestiti pubblici e agli impieghi del danaro, alle compre e vendite dei dominii della repubblica, alla decisione intorno alle spese di riguardo, eccettuate le competenze da esso delegate e le prescrizioni della legge attuale o futura sulle materie medesime. Sono pure di sua spettanza l'esame e l'approvazione dei conti dello stato e l'inspezione dei conti della cassa d'assicurazione contro l'incendio. g) Finalmente tutti gli oggetti che il gran consiglio, dopo un preventivo esame, avrà giudicato essere di sua competenza. Nulla può essere portato alla decisione del gran consiglio, se non dopo preventivo esame del piccolo consiglio o del consiglio dei sedici. I cambiamenti e le abolizioni di leggi e decreti costituzionali non possono farsi che dai due terzi dei membri presenti del tribunale, convocato a quest'uopo. Art. 15 – Il piccolo consiglio si compone dei due borgomastri, di ventitre membri e di due segretari: il gran consiglio li nomina nel suo seno. I membri del piccolo consiglio soggiacciono alla conferma annuale del gran consiglio. Art. 16 – Il piccolo consiglio, quando non si trovi riunito al gran consiglio, costituisce il governo regolare e ordinario dello stato di Berna, e in questa qualità egli provvede per se medesimo, secondo le leggi e le ordinanze in vigore, o in difetto, secondo il suo giuramento e la sua coscienza, a tutti gli affari giornalieri e correnti, e delibera preventivamente su quelli di maggior conto che il gran consiglio si è riservato o che il piccolo consiglio giudica conveniente sottomettere ad esso. Art. 17 – I segretarii in particolare hanno l'obbligo e il diritto di vegliare sul mantenimento e sull'osservanza della costituzione e di denunziare al gran consiglio le deviazioni e le infrazioni che si potrebbero commettere. Art. 18 – Un collegio, composto di tutti i membri del piccolo consiglio e di sedici membri del gran consiglio, designati ciascun anno dalla sorte, portante il nome di Consiglio dei Sedici, trovasi investito del potere e del diritto di confermare, sospendere e destituire annualmente ciascun membro del gran consiglio: a questo medesimo consiglio appartiene la deliberazione preventiva di ogni progetto onde stabilire nuove leggi e ordinanze costituzionali, come pure onde modificare e abolire quelle che esistono. Art. 19 – V'hanno cinque dipartimenti principali stabiliti per decidere delle cose minori e deliberare preventivamente sulle cose di maggior conto. V'ha un consiglio segreto, per la direzione degli affari diplomatici, come pel mantenimento della sicurezza esterna ed interna: a lui s'appartiene specialmente, durante il tempo in cui, secondo il patto federale, lo stato di Berna si troverà chiamato in qualità di Direttorio federale per dirigere gli affari comuni della Confederazione, a lui, ripetesi, s'appartiene il trattare questi affari, in seguito alle determinazioni ulteriori della legge, sia per se medesimo, sia di esaminarli, deliberarne preventivamente e riferirne al piccolo consiglio. V'hanno inoltre: Un consiglio di finanze. Un consiglio di giustizia e di polizia. Un consiglio ecclesiastico e di educazione. Un consiglio di guerra, cogli obblighi e competenze che verranno determinati da una legge speciale. Art. 20 – Un tribunale d'appello nominato dal gran consiglio e preso nel suo seno, giudica in ultima e suprema instanza tutte le cause civili e criminali. Per giudicare i delitti capitali, quattro membri del piccolo consiglio gli si aggiungono. Art. 21 – Un tribunale matrimoniale superiore giudica in prima instanza tutte le cause matrimoniali, come pure le liti di paternità nelle parti riformate del cantone. La legge determinerà la competenza ulteriore. Art. 22 – In ciascuna prefettura è stabilito: a) Un prefetto il quale, dietro un regolamento speciale di elezione, è nominato dal gran consiglio. Egli è il rappresentante del governo, di cui fa eseguire gli ordini e i decreti: egli provvede a tutto ciò che riguarda la tranquillità pubblica, la sicurezza, la polizia e l'osservanza delle leggi nella prefettura: sorveglia l'amministrazione comunale e di tutela: esercita l'uffizio di giudice di pace ed è giudice in materia di polizia e d'amministrazione nei limiti di competenza determinati dalla legge. b) Un tribunale di prefettura per giudicare in prima instanza le cause criminali del distretto, e nei limiti di competenza determinata dalla legge, i processi civili. Egli è eletto dal piccolo consiglio sur una doppia proposizione dalla sua parte e una semplice del prefetto. Art. 23 – In ciascuna parrocchia è stabilito un tribunale di spedizione, il cui presidente, in qualità di statthalter, è il primo funzionario interno del suo distretto: egli è nominato dal prefetto e scelto fra gli assessori del tribunale di spedizione. Nella parte riformata del cantone, v'ha un tribunale matrimoniale. Il presente estratto delle leggi e dei decreti relativi alla costituzione, dopo un esame preventivo, fu approvato dai nostri signori borgomastro, piccolo e grande consiglio della città e repubblica di Berna, e fu stabilito ch'esso verrebbe deposto negli archivii della Confederazione, come racchiudente le basi della costituzione attuale della città e repubblica di Berna. Berna, 25 agosto 1816. FONTE: Raccolta di tutte
le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848. |
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