COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI

(1814)

 

 

INTRODUZIONE

 

Art. 1 – La repubblica delle Leghe grigie è, secondo l'atto federale, uno stato sovrano della Confederazione Elvetica.

Art. 2 – La sua sovranità risiede nella universalità dei consigli e dei comuni: ella si esprime colla maggioranza dei voti dei comuni, legalmente raccolti e contati.

 

DIVISIONE DEL TERRITORIO

 

Art. 3 – Il cantone dei Grigioni è diviso in tre leghe, e queste si dividono, per l'esercizio dei diritti politici, in distretti e circoli, i cui limiti sono conservati, colla riserva che viene stipulata dagli articoli 5 e 15, quali furono il 20 dicembre 1813. Quanto all'organizzazione delle milizie, la divisione attuale in nove circondari è conservata.

Art. 4 – I distretti e i circoli nominano i loro capi e magistrati per l’amministrazione comunale come per l’esercizio della polizia inferiore e della giustizia: essi sono competenti per emanare le ordinanze relative: ma queste non possono essere né in contraddizione colle leggi cantonali né contrarie ai diritti di proprietà di un terzo. Essi scelgono liberamente fra i cittadini del loro distretto o circolo i loro membri del gran consiglio e li muniscono dei poteri necessari: deliberano, accettano o ricusano i progetti di leggi civili, i trattati e le alleanze che le autorità cantonali presentano alla loro sanzione.

Art. 5 – Ciascun circolo e ciascun distretto d’una lega è autorizzato a recare cambiamenti nella sua organizzazione, se i tre quarti di tutte le sue parti integranti vi acconsentono. Ma questi cambiamenti nulla possono contenere che sia contiario alla costituzione e alle leggi del cantone e a quest’uopo debbono soggiacere all'esame del gran consiglio.

I circoli particolari che fanno parte di un distretto sono autorizzati a riunirsi sotto la stessa magistratura se la maggioranza legale in ciascun circolo vi acconsenta.

Nei due casi succennati, la minoranza che si credesse lesa, può appellarne al gran consiglio, il quale decide finalmente la questione.

In nessun caso, un circolo o distretto attualmente esistente può essere diviso in circondari politici o giudiziari più piccoli.

Art. 6 – Nei distretti e nei circoli la cui organizzazione trovasi da tempi anteriori fondata su privilegi o su instituzioni feudali o in cui furono stabiliti rapporti religionari, l'ordine esistente a questo riguardo il 20 dicembre 1813 sarà conservato.

 

AUTORITÀ SUPERIORI E LORO COMPETENZA

 

I. GRAN CONSIGLIO

 

Art. 7 – Il gran consiglio è composto di sessantacinque membri aventi voto deliberativo, che restano almeno un anno in carica e che possono essere rieletti. I membri del piccolo consiglio nelle sedute del gran consiglio hanno voto consultivo.

Art. 8 – Il gran consiglio è la prima autorità cantonale amministrativa e di polizia. Egli delibera sulle leggi civili, sui trattati e sulle alleanze che dovranno soggiacere alla sanzione dei comuni: nomina i funzionari di stato, come anche i suoi deputati e i suoi rappresentanti: riceve da loro il giuramento e dà loro le instruzioni quando vi abbia luogo: si fa rendere conto annualmente dal piccolo consiglio e dalla commissione dello stato, tanto della loro gestione che dell’amministrazione delle finanze, e ne dà conoscenza ai comuni: stabilisce e riparte, in una proporzione che verrà determinata dalla legge, i contingenti che bisognerà pagare alla cassa cantonale, nel caso in cui le sue rendite fossero insufficienti per parare le spese: ma non può, senza avere ottenuto il consenso dei consigli e dei comuni, accrescere la misura delle imposte stabilite: classifica i voti dei comuni, sia per sé che per mezzo delle commissioni da lui nominate: sorveglia l’esecuzione dei decreti recati dalle autorità federali: è il giudice esclusivo, giurato e supremo delle vertenze che insorgono fra i comuni per riguardo alle loro relazioni politiche.

Art. 9 – Il gran consiglio si raduna ordinariamente nel principio del mese di giugno e straordinariamente ogniqualvolta il piccolo consiglio crederà necessario di convocarlo. Egli designa fra i suoi membri un presidente e un vice-presidente. Una discussione precede ad ogni votazione. Il processo verbale è redatto in lingua tedesca dal segretario della cancelleria, che l’assemblea avrà eletto a questo effetto.

Art. 10 – Il gran consiglio nomina annualmente una commissione di stato composta di nove membri: l’assemblea ne sceglie liberamente tre fra i cittadini di ciascuna lega: essi sono convocati unitamente agli statthalter delle leghe per partecipare alle deliberazioni delle cose di maggior conto. La commissione si raduna regolarmente in un breve intervallo prima dell’epoca del!a convocazione del gran consiglio, per discutere preventivamente gli affari che gli saranno sommessi e per giudicare i ricorsi che potranno aver luogo. Ella è convocata nei casi in cui le autorità federali o i cantoni confederati fanno un appello per ottenere soccorsi, o per una leva d’uomini: è pure convocata nei casi in cui la tranquillità d’un cantone della Svizzera trovisi minacciata, sì fuori che dentro, e generalmente nelle circostanze pressanti e di gran rilievo, in cui il gran consiglio non può essere tosto convocato, ed anche sulla domanda fatta da un membro del piccolo consiglio. Ella rende conto al gran consiglio delle sue deliberazioni, articolo 8.

 

PICCOLO CONSIGLIO

 

Art. 11 – Un piccolo consiglio di tre membri cura gli affari giornalieri del governo. I membri del gran consiglio aventi voto deliberativo, nominano ogni anno in seduta generale i tre membri del piccolo consiglio, in modo che uno di loro è scelto fra l’universalità dei cittadini di ciascuna lega. Rimangono un anno in funzione e possono essere rieletti una seconda volta: ma non possono restare consecutivamente più di due anni al loro posto. Il rinnovamento debbe farsi successivamente: un decreto del gran consiglio ne determinerà il modo.

Art. 12 – Il piccolo consiglio fa eseguire tutti i decreti emanati dal gran consiglio o dalle autorità federali: amministra le proprietà cantonali in fondi, rendite, pedaggi e diritti di via: sorveglia la polizia, il mantenimento delle strade, gli interessi del commercio, avuto sempre un giusto riguardo alle strade commerciali del cantone: sorveglia infine l’instruzione pubblica, dietro le disposizioni del gran consiglio e senza pregiudizio delle instituzioni particolari ecclesiastiche: cura la corrispondenza colle autorità federali ed estere: per lo spazio di tempo in cui il gran consiglio non è radunato, indirizza le circolari ai comuni: se, nel caso di processi di particolari o di comuni verso comuni o corporazioni, un tribunale imparziale non si trovasse nel distretto o nel circolo, egli determina il giudice competente, designando tre tribunali vicini, di cui ciascuna parte dovrà declinarne uno, e il terzo pronunzierà la sentenza. Sorveglia la procedura dei tribunali civili: la legge determinerà la sua competenza a questo riguardo. Si può appellare dalle decisioni ch’egli avrà portate in questa materia, alla commissione dello stato, che ne deciderà definitivamente sotto giuramento. Egli sorveglia ancora, conformemente all’articolo 19, la giustizia criminale. Se riceve lagnanze per inesecuzione di sentenze civili o criminali, è obbligato, dopo averne riferito alla commissione di stato, ordinarne l’esecuzione e farle eseguire egli medesimo, nel caso in cui, dopo due intimazioni, il magistrato rispettivo avesse tuttavolta negato di obbedire.

Art. 13 – Gli statthalter delle leghe sono nominati e giurano nel modo stesso e congiuntamente ai membri del piccolo consiglio: essi sono di uffizio membri della commissione di stato. Nei casi di assenza prolungata d’un membro del piccolo consiglio, lo statthalter della stessa lega è richiamato a sostituirlo.

Art. 14 – Il governo nomina, osservando la più stretta economia, la cancelleria di stato.

 

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E TRIBUNALI

 

Art. 15 – L’organizzazione giudiziaria dei distretti e circoli è conservata, osservando nullameno ciò che è prescritto dagli articoli 15, 16 e 17 della presente costituzione, quale si trovava stabilita il 20 dicembre 1813. Il comune di Haldenstein resta per conseguenza incorporato al distretto dei cinque villaggi, e le instituzioni e i rapporti del comune di Tarasp verso il circolo di Obtasna, rimangono i medesimi come si trovavano all’epoca summentovata.

Il magistrato della città di Coire esercita provvisoriamente la giustizia e la polizia nel circondario della corte episcopale, nella stessa guisa che sul resto del territorio della città: ma riserbarsi a questo riguardo una convenzione ulteriore che sarà fatta, sia con S. A. il principe vescovo, sia con una persona da lui autorizzata a quest’uopo.

I rapporti personali degli individui ecclesiastici domiciliati nel suddetto circondario della corte verso la città e lo stato, saranno determinati più tardi da un ordinanza speciale, per cui si avrà riguardo alle instituzioni consimili in altri cantoni misti della Svizzera, ovvero alle stipulazioni d’un concordato che potrà essere concluso colla Santa Sede.

Art. 16 – Saranno stabiliti uffizi conciliatori nei distretti e nei circoli, a cui una competenza di giudizio in ultima instanza verrà assegnata: la legge ne fornirà le determinazioni ulteriori.

Art. 17 – Un tribunale cantonale d’appello in materia civile è stabilito dalla costituzione. Esso è composto di nove membri, cui l’assemblea de’membri a voto deliberativo del gran consiglio sceglie in numero eguale in ciascuna lega. La legge determinerà l’organizzazione e la competenza di questo tribunale: quest’ultima non potrà essere stabilita al dissotto di mille fiorini grigioni per oggetti di valore determinato.

Art. 18 – I distretti di ciascuna lega potranno, d’accordo fra loro e nel loro seno, stabilire uno o più tribunali d’appello per le cause di minor valore: la loro organizzazione debbe tuttavolta soggiacere alla sanzione del gran consiglio.

Art. 19 – La costituzione incarica il piccolo consiglio di sorvegliare la giustizia, di cui la legge determinerà lo stabilimento ulteriore.

Art. 20 – Il tribunale del cantone è competente per esaminare e giudicare definitivamente i delitti di stato e di sedizione contro le autorità cantonali e contro i loro impiegati. Egli si forma in questo caso in tribunale criminale, di cui la legge determinerà ulteriormente l’organizzazione e la competenza.

Art. 21 – Il tribunale criminale del cantone, stabilito per giudicare i vagabondi e gli scrocconi, è conservato.

Art. 22 – Nelle circostanze di pretensione contro lo stato, ciascuna delle due parti, cioè il pretendente e il governo, nomina due arbitri, che saranno sciolti dal loro giuramento prestato allo stato: quando non cadano d’accordo, né per la sentenza né per la scelta del soprarbitro, la dieta federale, se è radunata, o in difetto, il direttorio federale, sarà pregato di nominare un soprarbitro fuori del cantone. Questo tribunale, se i suoi sforzi per ottenere una transazione amichevole saranno invano, pronunzierà definitivamente e sotto giuramento.

 

DIRITTO DI CITTADINANZA E DI BORGHESIA

 

Art. 23 – Il diritto di cittadino attivo o diritto di votare e di eleggere, non può essere esercitato prima dell’età di diciassette anni, e solamente là dove ognuno e riconosciuto abitante del distretto e borghese del comune. Per essere eleggibile alle autorità cantonali bisogna avere ventun anno. Il diritto di votare e di eleggere, come quello di essere nominato a cariche cantonali, non può esercitarsi simultaneamente in più d'un comune.

Il diritto di cittadinanza politica, come pure la borghesia economica, non possono perdersi che per una sentenza giudiziaria, il cui effetto non colpisce che la persona del colpevole e non i suoi discendenti: nessuno può essere privato del diritto di domicilio nel suo comune.

Art. 24 – Ciascun abitante è obbligato ai doveri della milizia nel luogo del suo domicilio, dai diciassette anni fino ai sessanta compiuti. La legge determina ulteriormente l’effetto di quest’obbligo, i suoi gradi e l’organizzamento generale delle milizie.

Art. 25 – I cittadini del cantone possono, osservando le condizioni prescritte dalla legge cantonale, scegliere liberamente dappertutto il loro domicilio nel cantone. È loro puranco assicurato, in tutta l’estensione del cantone, la libera compra di immobili, il commercio libero e l’esercizio della loro industria, che soggiacerà tuttavolta alla polizia sanitaria, non che alle ordinanze cantonali sulla polizia dei mestieri. Il principio della reciprocità è riconosciuto per gli altri Svizzeri: la legge determinerà ciò che riguarda gli stranieri.

Art. 26 – Il diritto di locazione e qualunque altro diritto di ritiro, ad eccezione del diritto per vendite in favore dei parenti, compadroni o confittavoli, è abolito.

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 27 – La facoltà del riscatto delle decime, dei censi e di qualunque altro diritto feudale, rimane guarentita: la legge potrà nullameno determinare le condizioni del riscatto di quei diritti che si trovassero fondati per pie cagioni: la legge determinerà pure ciò che riguarda il riscatto del diritto di servitù su beni di proprietà particolare.

Art. 28 – Le ordinanze del gran consiglio, non che le leggi cantonali, sancite dai consigli e dai comuni, sono conservate provvisoriamente, in quanto esse non si trovano punto contrarie alla costituzione del cantone, né a quella della confederazione. Il piccolo consiglio provvederà alla loro revisione a questo riguardo.

Art. 29 – Le leggi uniformi, civili e criminali, che le autorità cantonali saranno per progettare, dovranno essere deliberate e sommesse alla sanzione dei lodevoli consigli e comuni, nell’intervallo dei prossimi tre anni.

Art. 30 – Il cambiamento d’una legge o di un decreto del gran consiglio non può aver luogo che dopo un anno, dacché la proposizione ne venne fatta, a meno che i due terzi dei membri del gran consiglio non abbiano decretato l’urgenza del cambiamento, e dopo che la commissione dello stato abbia preso in matura deliberazione la sua proposizione. Nessun cambiamento di legge può aver luogo se non per la sanzione dei lodevoli consigli e comuni.

Art. 31 – I sigilli delle autorità superiori del cantone portano, come finora, le armi delle tre leghe. Il gran consiglio si serve del gran sigillo o sigillo dello stato, e il piccolo consiglio, che è il depositario dell’uno e dell’altro, si serve del piccolo sigillo o sigillo del governo.

Art. 32 – E’ riservato all’autorità sovrana dei consigli e comuni il migliorare o spiegare la presente costituzione, come pure di aggiungervi o di togliervi alcuna cosa. Quando una proposizione mirante a questo scopo sarà stata preventivamente ammessa dal gran consiglio, verrà esaminata quindi dalla commissione di stato, per essere rimessa di nuovo insieme al suo avviso, al gran consiglio, nella sua prossima sessione ordinaria: e nel caso che questo le conceda il suo assenso, può essere rassegnata ai comuni. Nessun cambiamento di costituzione può essere decretato che dai due terzi dei voti comunali.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di  tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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