COSTITUZIONE DEL CANTONE DI LUCERNA (29 marzo 1814) TITOLO PRIMO DIVISIONE DEL CANTONE Art. 1 – Il cantone è diviso in cinque prefetture, di cui la prima è Lucerna: la seconda, Entlebuch: la terza, Willisau: la quarta, Sursee: la quinta, Wochdorf. Art. 2 – Ciascuna di queste tre prefetture è divisa, secondo i suoi bisogni locali, in parecchi circondari giudiziari, il cui numero totale sarà di diciotto. Art. 3 – La legge determinerà la partizione dei comuni fra i circondari suddetti, come pure i capoluoghi delle prefetture e dei circondari giudiziari. TITOLO SECONDO POTERI PUBBLICI A. CONSIGLIO DEI CENTO Art. 4 – Il potere sovrano supremo risiede in trentasei consiglieri quotidiani e sessantaquattro grandi consiglieri, i cui posti sono a vita: essi sono presieduti da un borgomastro, e l’intiero corpo chiamasi borgomastro e consiglio dei cento della città e repubblica di Lucerna. Art. 5 – Questo consiglio sovrano si compone di cinquanta membri scelti fra la borghesia della città di Lucerna, e di altri cinquanta scelti fra i cittadini della campagna, di cui tre debbono essere della borghesia della città di Sursee, tre di quella della città di Sempach, tre della città di Willisau e uno del borgo di Munster. Art. 6 – Il consiglio dei cento approva o rigetta i progetti di legge e decreti che il consiglio quotidiano gli propone. Art. 7 – Egli esamina i conti pubblici annuali, e li approva se sono trovati in regola. Art. 8 – Nomina i due borgomastri fra i membri del consiglio quotidiano. Art. 9 – Nomina pure nel seno del consiglio quotidiano un consigliere giudice. Art. 10 – Nomina le deputazioni alle diete federali, e dà loro, sulla proposizione del consiglio quotidiano, le instruzioni necessarie. Art. 11 – Conferma o respinge finalmente la nomina dei consiglieri quotidiani. Art. 12 – Acconsente la percezione delle imposte e delle contribuzioni necessarie per soccorrere ai bisogni dello stato, come pure la compra e la vendita dei beni appartenenti allo stato, alla chiesa e alle corporazioni ecclesiastiche. Art. 13 – Esercita il diritto di grazia, come pure tutti gli altri diritti sovrani. Art. 14 – Il consiglio dei cento si raduna regolarmente tre volte all’anno. Il consiglio quotidiano potrà convocarlo straordinariamente quante volle le circostanze lo esigano. Art. 15 – Nelle sedute del consiglio dei cento, ciascun membro è autorizzato a fare mozioni e proposizioni, dopo averne prevenuto il borgomastro in carica: ma perché queste proposizioni siano mandate all’esame dal consiglio quotidiano onde farne relazione, importa che dopo una discussione preliminare il consiglio dei cento decreti formalmente e a maggioranza di voti il detto rinvio. Art. 16 – Sulla domanda fatta di concerto da dodici membri del consiglio dei cento, il borgomastro in carica è tenuto di recar tosto un affare importante al consiglio quotidiano, e di là al consiglio dei cento, per deliberarne. B. CONSIGLIO QUOTIDIANO Art. 17 – Il consiglio quotidiano è la prima autorità esecutiva, amministrativa e giudiziaria. Art. 18 – Egli è composto di trentasei membri. Art. 19 – Egli propone al consiglio dei cento le leggi, i decreti, le ordinanze e tutto ciò che giudica necessario e di cui s’appartiene la sanzione al consiglio dei cento: egli ne cura l’esecuzione dopo che sono stati sanzionati. Art. 20 – A quest’uopo, come pure pel mantenimento della polizia e per altri oggetti d’amministrazione, emana le ordinanze e i decreti necessarii. Art. 21 – Sommette annualmente al consiglio dei cento i conti dell’amministrazione. Art. 22 – Giudica in ultima instanza tutto ciò che riguarda il contenzioso amministrativo. Art. 23 – Nomina nel suo seno un consiglio d’appello, composto di dodici membri e presieduto dal secondo borgomastro. I membri del tribunale d’appello assistono tuttavolta, come gli altri membri del consiglio quotidiano, alle sedute di quest’ultimo. Art. 24 – Il consiglio d’appello giudica in ultima instanza tutte le liti civili, di polizia e criminali, eccettuati i delitti che portano la pena del capo. In questo caso, il giudizio dell’accusato debbe farsi dal consiglio quotidiano in pieno numero. Art. 25 – Nella festa dì san Giovanni evangelista di ciascun anno, due membri del tribunale d’appello, estratti a sorte, dovranno uscire, fino a che la serie regolare delle uscite si troverà determinata: essi sono nullameno rieleggibili immantinente. Ma dopo il secondo turno d’uscita, non potranno essere rieletti al consiglio d’appello se non dopo l’intervallo di un anno. Art. 26 – Due borgomastri, nominati dal consiglio dei cento fra i membri del consiglio quotidiano, presiedono alternativamente per lo spazio d`un anno il consiglio dei cento e il consiglio quotidiano. Il borgomastro che entra in carica dovrà tuttavolta essere confermato ogni volta nel suo posto dal consiglio dei cento. Art. 27 – Quello che non è in carica, sostituisce all’uopo il primo e presiede il consiglio d'appello. Art. 28 – Il borgomastro in carica apre tutte le lettere e i dispacci indirizzati al consiglio ed è obbligato a darne visione senza indugio al consiglio medesimo. Art. 29 – Egli firma tulle le leggi, decreti, atti autentici, pubblicazioni, lettere e relazioni che emanano dai consigli. Art. 30 – A lui s’appartiene convocare i consigli e nulla può essere loro rassegnato senza che egli ne sia prevenuto. Art. 31 – I due più antichi membri del consiglio quotidiano portano il titolo di luogotenenti del governo. Nell’assenza dei due borgomastri, il più antico di loro, o se i due luogotenenti fossero anch’essi assenti, il più antico dei membri presenti del consiglio quotidiano, sostituisce il borgomastro nella presidenza. Art. 32 – Il consigliere giudice, che è rinnovato ogni anno il giorno di san Giovanni Battista, è il guardasigilli, e ne fa uso per suggerire tulle le leggi, decreti, ordini, atti autentici, transazioni, nomine, poteri, lettere ed altri atti importanti emanati, sia dal consiglio dei cento, sia dal consiglio quotidiano. Art. 33 – Egli fa l’appello nominale nell’uno e nell’altro consiglio, ed esamina e annunzia i risultati dei voti e scrutinii in presenza dei due borgomastri e dei luogotenenti del governo. Art. 34 – Veglia all’ordine delle deliberazioni ed alla osservanza delle regole stabilite a quest’uopo pei due consigli. Art. 35 – Venendo il caso in cui il borgomastro in carica ricusasse di sommettere al consiglio un oggetto a lui indirizzato, è suo dovere riferirne al consiglio stesso e fare esaminare e decidere da esso il suo richiamo. TITOLO TERZO ELEZIONI A. DEL CONSIGLIO DEI CENTO Art. 36 – Ciascuno dei circondari giudiziari, come pure ciascun luogo municipale, compreso il borgo di Munster, nomina fra i suoi cittadini un membro diretto del consiglio dei cento, e la borghesia della città di Lucerna ne nomina dieci fra i suoi. Gli altri quaranta, da scegliersi nel seno della borghesia della città di Lucerna, e i ventinove membri della campagna, compresi quelli che devono essere scelti nelle città di Sursee, Sempach e Willisau, sono nominati dallo stesso consiglio dei cento. Art. 37 – L’elezione dei membri diretti ha luogo alla campagna nei capoluoghi dei circondari giudiziari per mezzo dei cittadini del circondario rispettivo: nei comuni municipali all’incontro, come nella capitale, ha luogo per mezzo dell’assemblea dei borghesi, sempre sotto la presidenza del prefetto, il cui voto non conta. B. DEL CONSIGLIO QUOTIDIANO Art. 38 – I membri del consiglio quotidiano sono scelti dal consiglio medesimo nel seno del consiglio dei cento. Art. 39 – Le loro nomine sono confermate o rifiutate dal consiglio dei cento, in conformità del prescritto dell’articolo 45. Art. 40 – Importa che v’abbiano sempre nel consiglio quotidiano almeno dieci membri della campagna: di cui due dei luoghi municipali e uno per ciascuna prefettura. C. DELLE ELEZIONI IN GENERALE Art. 41 – Le elezioni al consiglio quotidiano hanno sempre luogo nella festa di san Giovanni d’estate e in quella di san Giovanni evangelista l’inverno. Art. 42 – Al contrario, le elezioni pel consiglio dei cento non hanno luogo che nella festa di san Giovanni evangelista. Art. 43 – Ai posti di membri diretti del consiglio sarà provveduto ogni volta nel trentesimo giorno dopo la loro vacanza dal circondario elettorale a cui s’appartiene. Art. 44 – Nel giorno di san Giovanni evangelista si procede inoltre alla conferma del borgomastro in carica e alla nomina del consigliere giudice. Art. 45 – Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti. TITOLO QUINTO DIRITTO DI ELEGGERE E DI ESSERE ELETTO Art. 46 – Per esercitare il diritto di votare nelle elezioni, importa: avere una borghesia nel circondario giudiziario, nel luogo municipale o nella capitale: aver compiuta l’età di vent’anni: aver pagata l’imposizione della proprietà di almeno 400 lire: non essere né interdetto né condannato ad una pena infamante: non avere né fallito, né transatto per via giudiziaria a pregiudizio dei creditori, se tuttavolta questi non furono poscia soddisfatti nelle loro ragioni di credito. Art. 47 – Per essere eleggibile al consiglio dei cento, importa, oltre alle qualità precedenti, (a) avere compiuta l’età di venticinque anni: (b) aver pagata l’imposta sulla proprietà di almeno 400 lire o aver resi essenziali servigi allo stato. Art. 48 – Per essere eleggibile al consiglio quotidiano, oltre alle qualità richieste dagli articoli 46 e 47, bisogna aver compiuti i trent’anni. Art. 49 – Un padre non può sedere col figlio e due fratelli non possono sedere insieme nel consiglio quotidiano. Art. 50 – Un membro del consiglio quotidiano non può vivere fuori del paese a servizio dello straniero. TITOLO QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI Art. 51 – La religione cristiana cattolica è la religione del cantone; Art. 52 – La legge determinerà ulteriormente ciò che riguarda l'organizzazione delle autorità inferiori. Art. 53 – Ciascun cittadino del cantone, se va munito delle cognizioni necessarie e se la sua condotta è irreprensibile, può essere ammesso a tutti gl’impieghi e cariche civili ed ecclesiastiche. Art. 54 – Ciascun cittadino del cantone può pure, dietro alle condizioni della legge, acquistare la borghesia della capitale, come anche quella dei luoghi municipali e di ciascun comune del cantone. Art. 55 – La costituzione guarentisce la facoltà del riscatto delle decime e dei censi. La presente costituzione del cantone, segnata dal nostro borgomastro in carica, non che dal segretario di stato, e sigillata col sigillo dello stato, verrà deposta negli archivii del consiglio quotidiano che ne curerà la pubblicazione. Data nella nostra seduta del consiglio dei Cento, a Lucerna, 29 marzo 1814. FONTE: Raccolta di tutte
le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848. |
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