COSTITUZIONE DEL CANTONE DI NEUCHATEL

DICHIARAZIONE REALE DEL 18 GIUGNO 1814

 

 

Noi Federigo Guglielmo III, per la grazia di Dio re di Prussia, ecc. ecc. ecc.

I successi che la divina provvidenza ha accordati alle nostre armi, procurarono al nostro cuore il più dolce dei godimenti, quello di riunire per sempre sotto il nostro dominio popoli fedeli e diletti, strappati dalla forza alla nostra casa o ceduti ad oggetto di preservarli da più gravi disavventure. Questo soddisfacimento, carissimi ed amatissimi, noi lo provammo particolarmente veggendo ristabilirsi le fortunate relazioni sostenute per lo spazio di un secolo con un mutuo affetto tra principe e sudditi. Convinto che la prosperità a cui la vostra industria e i vostri sforzi sollevarono un paese naturalmente poco fertile, va dovuta non solo ad un'amministrazione paterna, ma ad una saggia costituzione e alle libertà e franchigie successivamente concedute dai nostri predecessori, noi abbiamo fatto esaminare queste ultime, col desiderio di arrecar loro una nuova guarentigia e di non modificarle che nei punti incompatibili coi progressi attuali della civiltà e colle relazioni che sono per istabilirsi fra lo stato e la confederazione svizzera: e noi abbiamo emanata la presente dichiarazione, che promettiamo mantenere ed osservare esattamente e di cui tutti i re di Prussia nostri successori, principi sovrani di Neuchatel, prometteranno l'osservanza, prestando al loro avvenimento e secondo l'antica pratica, i giuramenti reciproci. Noi dichiariamo adunque:

Art. 1 – Che noi e i nostri successori di Prussia custodiremo sotto la nostra dominazione immediata il sovrano principato di Neuchatel, suoi annessi, dipendenze, dominii e redditi di qualunque genere, onde possederlo in tutta la sua indipendenza e inalienabilità, e senza che possa essere deteriorato né mai dato in appannaggio ad un principe cadetto né in feudo a chicchessia nè in qualunque modo ciò potesse avvenire.

Art. 2 – Il libero esercizio delle religioni protestante e cattolica su cui ci riserbiamo formalmente il nostro diritto di supremazia, sarà da noi e da' nostri predecessori mantenuto e protetto senza riguardo al domicilio: la religione protestante è sotto la direzione e l'autorità della compagnia dei pastori e concistorii, confermando qui tutti i diritti acquistati dalla detta compagnia, e specialmente quello di eleggere, sospendere, deporre e cambiare i ministri e giudicare delle cose che riguardano il santo ministero. La religione cattolica, per tutto ciò che concerne l'ordine e la disciplina è sotto la direzione e l'autorità del vescovo di Losanna.

Art. 3 – Tutti i sudditi e gli abitanti del principato potranno, senza perdere la loro qualità di Neuchatelesi e il diritto di rientrare nei loro focolari quando lo crederanno a proposito:

1° Uscire liberamente dal principato, sia per viaggiare, sia per domiciliarsi altrove.

2° Entrare al servizio delle armi d'una potenza straniera, mediante che ella non sia in guerra col sovrano in quanto che è principe di Neuchatel. Nessun arruolamento potrà aver luogo senza l'autorità del principe.

Art. 4 – Nessuno verrà provveduto d'un impiego civile e militare, se non sia suddito dello stato e abitante nel principato. L' impiego di governatore è solo eccettuato da questo articolo. Saranno egualmente esclusi dagli impieghi i sudditi legati per uffizi e cariche a qualche altro principe o stato straniero. I brevetti degli impiegati dello stato o dei membri dei tribunali, e dei notai, eccettuati gli uscieri, porteranno ch'essi saranno mantenuti nelle loro cariche per tutto il tempo per cui si comporteranno bene, cosicché potranno essere destituiti solamente nel caso in cui vengano pienamente convinti di delitti, di malversazioni, di cattiva condotta o d'incapacità manifesta. Sono eccettuate da questi articoli, per ciò che riguarda il militare, le modificazioni che risulteranno da un'alleanza colla Svizzera.

Art. 5 – La piena e intiera libertà del commercio al di dentro e al di fuori è assicurata ai sudditi e agli abitanti dello stato, in quanto      che non sarà contraria alle obbligazioni che risulteranno pel principato dalla sua qualità di membro della confederazione svizzera. Noi ci riserbiamo la facoltà di prescrivere le misure di polizia necessarie, relativamente alla vendita delle cose che potessero compromettere la sicurezza dello stato, e di proibire nei casi in cui lo richiedesse il ben pubblico, l'esportazione delle derrate ed oggetti di prima necessità.

Art. 6 – Lo statu quo attuale, per riguardo all'amministrazione e all'ordine giudiziario, e confermato in intiero: esso non potrà essere modificato che dalla volontà del principe o dalla legge, secondo i casi. Sarà particolarmente provveduto dalle udienze allo stabilimento di una sola corte d'appello per lo stato.

Art. 7 – I regolamenti di polizia emanano dal principe e debbono essere pubblicati ed eseguiti immediatamente in tutto lo stato. Le concessioni in virtù delle quali le corporazioni o i comuni esercitano la polizia, soggiaceranno sempre alla nostra inspezione superiore.

Art. 8 – Noi confermiamo espressamente il diritto che ci è dato di farci rappresentare, ogni qual volta lo crederemo conveniente, nelle assemblee di ciascuna corporazione dello stato senza eccezione.

Art. 9 – Nessun suddito né abitante dello stato potrà in qualsiasi caso essere incarcerato, cioè, a Neuchatel, senza una sentenza dei quattro ministrali, e nelle altre giurisdizioni senza una sentenza di cinque membri almeno della corte di giustizia del luogo in cui il delitto venne commesso. Nel caso di flagrante delitto o di presunzione fortissima, in cui l'arresto provvisionale avesse luogo, questo arresto del colpevole non può estendersi oltre alle tre volte ventiquattro ore. Spirato questo termine, l'accusato sarà messo in libertà o incarcerato se la corte di giustizia né emani il decreto. I beni dell'accusato non potranno sotto alcun pretesto essere sequestrati in tutto o in parte, finché egli non sia stato giudicato e condannato.

Art. 10 – Nessuna tassa né imposta novella, sotto qualsiasi nome e titolo, potrà essere levata senza una legge. I cambiamenti generali che si crederà necessario arrecare ai redditi attuali dovuti e pagati, piglieranno pur norma dalle leggi. In questo articolo non sono compresi i redditi e le prestazioni ordinate in virtù di misure di polizia.

Art. 11 – Tutti i sudditi e abitanti del principato di Neuchatel, senza eccezione, soggiaciono al servizio delle armi, a cominciare dal diciottesimo fino al cinquantesimo anno: ma non potranno essere adoperati in guerra che pel mantenimento dell'ordine pubblico, per la difesa dello stato e per l'adempimento dei trattati che lo uniscono alla Svizzera. Le milizie saranno in avvenire sottomesse alla sola nostra inspezione: esse non avranno che una bandiera ed una coccarda, e noi deroghiamo espressamente ad ogni concessione e ad ogni uso contrario. Noi ci riserbiamo di regolare quanto riguarda il servizio militare, con una speciale ordinanza, le cui disposizioni saranno determinate secondo le relazioni che il nostro principato manterrà colla confederazione svizzera.

Art. 12 – Noi ci riserbiamo parimente di prendere al nostro soldo, mediante una capitolazione col nostro principato di Neuchatel, un battaglione di truppe che farà parte della nostra guardia e godrà delle prerogative medesime: esso sarà forte di quattrocento uomini e il nostro consiglio di stato di Neuchatel proporrà gli uffiziali che dovranno prendervi posto per essere aggraditi da noi, salvo però il comandante, di cui noi stessi ci riserbiamo la nomina. Sarà conchiusa una convenzione particolare sul modo di reclutamento volontario e sulla formazione di questo battaglione.

Art. 13 – Non sarà mai intaccata la proprietà fondiaria o mobiliaria di una corporazione o di un suddito od abitante. Se quanto ad oggetti giudicati dal principe di utilità pubblica e generale, sia necessario disporre di una proprietà qualunque, si tratterà, per ciò che riguarda il prezzo, amichevolmente col proprietario in caso di difficoltà, l'oggetto sarà valutato da uomini di giustizia.

Art. 14 – Onde porgere ai nostri fedeli sudditi una novella prova della nostra benevolenza e del nostro affetto, abbiamo determinato di ristabilire come corpo legislativo e come consiglio della nazione, le udienze generali, regolando la rappresentazione di ciascun distretto secondo la sua importanza e la sua popolazione. La composizione e le attribuzioni delle udienze saranno consegnate in un regolamento particolare che verrà munito della nostra firma.

Art. 15 – Tutte le leggi, franchigie, libertà, buone e antiche usanze scritte e non scritte, carte e concessioni che non si trovino contrarie alla dichiarazione presente, sono mantenute e confermate.

 

Fatto a Londra, 18 giugno 1814.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di  tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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