COSTITUZIONE DEL CANTONE DI SCHWITZ (1815) DISPOSIZIONI GENERALI Il cantone di Schwitz professa senza eccezione la religione cattolica. Le sue instituzioni politiche formano una democrazia pura, e l'autorità sovrana risiede nell'universalità dei cittadini. Ciascun abitante è soldato e obbligato al servizio militare appena giunto all'età di sedici anni. DIVISIONE TERRITORIALE Il cantone e diviso in sei distretti, cioè: Schwitz, March, Einsiedlen, Kiisnacht, Vorderhof e Hinterhof. In ciascuno di essi vi ha un consiglio di distretto e un tribunale di prima instanza: Schwitz è il capoluogo del cantone dove i tribunali superiori risiedono esclusivamente. AUTORITÀ PUBBLICHE Queste comprendono le assemblee generali, i consigli e tribunali. Art. 1 – L'assemblea generale del cantone o l'assemblea generale del popolo è l'autorità sovrana del paese. Ella si compone di tutti i cittadini del cantone che compirono sedici anni: si raduna ogni due anni la prima domenica del mese di maggio a Schwitz: nomina pubblicamente e coll'alzare delle mani il landamman, lo statthalter, il bannereto, il tesoriere e l'inspettore dell'arsenale, non che i deputati alla dieta. L'assemblea generale delibera sulle alleanze e sulle convenzioni, sulle dichiarazioni di guerra e sui trattati di pace: sancisce le leggi generali e le mutazioni delle leggi che già esistono. In ciascun distretto, l'assemblea particolare dei cittadini si riunisce ogni anno per nominare i suoi primi funzionarii; il landamman, lo statthalter e il tesoriere, per due anni rimangono in carica. Ella nomina pure il segretario di stato e l'usciere del paese, come pure i giudici, e in alcuni distretti, i consiglieri. Queste assemblee generali formano la prima autorità del distretto: esse fanno le leggi o le cambiano, per quanto ciò è lasciato alla competenza d'una parte separata del cantone. Art. 2 – Il consiglio triplo è composto di duecento settanta membri ordinarii e dei primi funzionarii. Le sue assemblee ordinarie hanno luogo due volte all'anno e la sua competenza si restringe a dare le opportune instruzioni ai deputati alla dieta e a sentirne la relazione nella sua seconda seduta. Art. 3 – Il consiglio del paese è composto di sessanta consiglieri del distretto di Schwitz, oltre al landamman, allo statthalter, tesoriere, capitano, bannereto, inspettore dell'arsenale e trenta membri inviati dai cinque altri distretti del cantone. Questo consiglio ha l'iniziativa dei progetti di legge e ordinanze generali del cantone. Egli provvede alla sicurezza e alla prosperità del cantone ed esercita l'alta polizia. L'organizzazione delle milizie, come altre misure militari generali, gli appartengono. Egli giudica le cause criminali, ad eccezione di quelle che, dietro al codice criminale, possono soggiacere alla pena del capo. Art. 4 – Il consiglio doppio è stabilito per giudicare questi ultimi casi. Egli è composto di tutti i membri del consiglio generale del paese e di un numero eguale di assessori nominati dalle assemblee dei comuni. Egli giudica sovranamente in materia criminale e non si occupa che dei casi gravi i quali possono richiedere sentenza capitale. Art. 5 – Consigli di distretto. In ciascun distretto v'ha un consiglio che provvede alla polizia ed emana ordini e decreti voluti dalle circostanze e permessi dalle sue attribuzioni. Il consiglio del distretto di Schwitz, il quale si raduna regolarmente una volta alla settimana, cura e dirige inoltre gli affari generali del cantone e la corrispondenza, e nei casi importanti egli convoca il consiglio del paese. Art. 6 – Il tribunale del cantone è composto di membri di tutti i distretti del cantone, nella proporzione medesima che i consiglio del paese. Egli giudica in seconda ed ultima instanza i processi civili e per ingiuria, i quali possono essere appellati da tribunali del distretto. Onde potersi provvedere ad appello, bisogna che il valore della causa oltrepassi la somma di duecento fiorini. Art. 7 – Il tribunale dei nove giudica le cause che riguardano l'onore e la riputazione, le eredità, le chiuse, i limiti, i ponti e le strade. Art. 8 – Il tribunale dei sette giudica tutte le altre liti in materia civile che riguardano la proprietà. AUTORITÀ COMUNALI Art. 9 – In Ogni comune vi ha un consiglio di chiesa o comunale, a cui appartiene l'amministrazione degli affari ecclesiastici e delle comunità, come pure la tutela dei minori e la cura dei poveri. I suoi membri sono nominati dall'assemblea generale del comune, che decide essa medesima degli affari di maggior conto. FONTE: Raccolta di tutte
le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848. |
Download in formato Word |