Decreto emanato dalle Corti di Spagna prima del ritorno di Ferdinando VII (1815)

 

 

Decreto fattosi in febbraio anno corrente dalle Corti di Spagna prima del ritorno, sul territorio Spagnuolo di D. Ferdinando VII Re delle Spagne, e di essere questo rimesso sul trono.

 

Dopo varie sessioni secrete le Corti ne tennero il giorno 3 una solenne in cui esse fecero il seguente decreto.

Le Corti, affine di dare nella crisi, attuale dell'Europa una pubblica prova dell’inviolabile attaccamento verso i loro alleati, d’amore e confidenza alla nazione spagnuola, ed affine di sventare le insidiose trame, che Napoleone potrebbe mettere in opera nelle attuali circostanze per introdurre In Ispagna la sua influenza perniciosa, per intorbidare le nostre relazioni colle Potenze alleate, e seminare la discordia fra il popolo, ed il suo sovrano legittimo Ferdinando VII hanno decretato, e decretano.

I – Conformemente al decreto portato dall’assemblea generale straordinaria delle Corti il 1 febbraio 1811 il quale sarà nuovamente spedito ai generali ed alle autorità provinciali, il Re non sarà riconosciuto libero, né obbedito come tale, che allorquando egli avrà nel congresso nazionale prestato il giuramento prescritto dall’articolo 173 della costituzione.

II – Tosto che i comandanti generali sulle frontiere avranno ricevuto la notizia del di lui prossimo arrivo spediranno al governo un corriere straordinario, affine di renderlo avvisato dell’arrivo di S.M., del seguito che l’accompagna, delle truppe straniere o nazionali, che lo scortano, e dell'altre circostanze importanti di simile natura; il governo notificherà  senza dilazione questo avviso alle Corti.

III – La reggenza farà tutti i necessarj preparativi, e trasmetterà ai generali gli ordini necessarj acciò il Re possa al suo avvicinarsi alle frontiere ricevere una copia di questo decreto con una lettera della reggenza tendente ad informare S.M. dello stato della nazione, de’coraggiosi suoi sforzi, e della determinazione delle Corti per assicurare l’indipendenza della nazione, e la libertà del Monarca.

IV – Il Re non potrà esser accompagnato nel Regno da alcuna forz’armata, e qualora tentasse di forzare le nostre frontiere, o la linea delle armate, essa sarà respinta in conformità delle leggi di guerra.

V – Qualora la forza, che accompagna il Re fosse composta di spagnuoli, i generali seguiranno le istruzioni che hanno ricevute dal governo, e sarà loro dovere di conciliare l’ordine e la sicurezza dello stato colla commiserazione, e col soccorso dovuto a quelli che ebbero la mala sorte di esser fatti prigionieri.

VI – Il gen. che avrà l’onore di ricevere il Re gli rilascerà un distaccamento proporzionato al rispetto dovuto alla sua dignità, ed alla sua reale persona.

VII – Il Re non potrà esser accompagnato da alcuna persona straniera, neppure in qualità di servitore.

VIII – Ogni spagnuolo che avrà ricevuto da Napoleone, o da suo fratello Giuseppe impieghi, pensioni, distinzioni onorifiche ec. non potrà accompagnare il Re come persona al servizio, né in altra qualità: lo stesso s'intende anche di quelli, che seguirono i francesi nella loro ritirata.

IX – È in arbitrio della reggenza il fissare la strada, che il Re’ dovrà prendere dalle frontiere fino alla capitale; affine di preparare tutto ciò che è necessario al servizio di S. M., e per prestargli tutti gli omaggi di rispetto e d’amore, che gli sono dovuti.

X – Il presidente della reggenza è autorizzato da questo decreto d’andare a ricevere S.M. tosto che avrà sicura notizia del suo arrivo sulle frontiere, con una scorta convenevole, e d’accompagnarla nella capitale.

XI – Il presidente presenterà a S.M. un esemplare della costituzione della monarchia, affinché S.M. informata del contenuto, dopo un maturo esame, presti il giuramento prescritto dalla costituzione.

XII – Tosto, che il Re sarà arrivato nella capitale, egli presterà il giuramento, riguardo al quale, si osserveranno tutte le formule prescritte, dal regolamento delle Corti.

XIII – Dopo la presentazione del giuramento prescritto dalla costituzione, trenta membri delle Corti, con due segretarj accompagneranno S.M. al palazzo dove l’assemblea riunita nella forma prescritta rimetterà nelle mani di S.M. il governo, conforme prescrive la costituzione e l’articolo 2 del decreto 4 dicembre 1813. La deputazione ritornerà presso le Corti per farne rapporto dell’esecuzione della sua missione, e se ne farà annotazione al protocollo delle Corti.

 

Il giorno stesso le Corti faranno colle usate formalità un decreto, per avvertire la nazione; che il Re in forza del suo giuramento è stato costituzionalmente rimesso sul trono. Questo decreto dopo esser stato letto dalle Corti sarà spedito al Re da una deputazione composta come la precedente, acciò venga pubblicato colle stesse formalità degli altri decreti conforme l’articolo 14 de’ regolamenti interni delle Corti.

Il presente decreto sarà messo in esecuzione, stampato, affisso e pubblicato.

In questa seduta un membro delle Corti avendo detto, che Ferdinando VII era per por piede sul territorio spagnuolo come assoluto sovrano e padrone del suo popolo, fu fischiato dagli uditori, e forzato ad uscir dall’assemblea.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia G. Cassone, Torino, 1848.



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