Decreto emanato dalle Corti di Spagna prima del ritorno di Ferdinando
VII (1815) Decreto
fattosi in febbraio anno corrente dalle Corti di Spagna prima del ritorno, sul
territorio Spagnuolo di D. Ferdinando VII Re delle Spagne, e di essere questo
rimesso sul trono. Dopo
varie sessioni secrete le Corti ne tennero il giorno 3 una solenne in cui esse
fecero il seguente decreto. Le
Corti, affine di dare nella crisi, attuale dell'Europa una pubblica prova
dell’inviolabile attaccamento verso i loro alleati, d’amore e confidenza alla nazione spagnuola, ed affine di sventare
le insidiose trame, che Napoleone
potrebbe mettere in opera nelle attuali circostanze per introdurre In Ispagna
la sua influenza perniciosa, per intorbidare le nostre relazioni colle Potenze
alleate, e seminare la discordia fra il popolo, ed il suo sovrano legittimo
Ferdinando VII hanno decretato, e decretano. I
– Conformemente al decreto portato dall’assemblea generale straordinaria delle
Corti il 1 febbraio 1811 il quale
sarà nuovamente spedito ai generali ed alle autorità provinciali, il Re non
sarà riconosciuto libero, né obbedito come tale, che allorquando egli avrà nel
congresso nazionale prestato il giuramento prescritto dall’articolo 173 della
costituzione. II
– Tosto che i comandanti generali sulle frontiere avranno ricevuto la notizia
del di lui prossimo arrivo spediranno al governo un corriere straordinario,
affine di renderlo avvisato dell’arrivo di S.M., del seguito che l’accompagna,
delle truppe straniere o nazionali, che lo scortano, e dell'altre circostanze
importanti di simile natura; il governo notificherà senza dilazione questo avviso alle Corti. III
– La reggenza farà tutti i necessarj preparativi, e trasmetterà ai generali gli
ordini necessarj acciò il Re possa al suo avvicinarsi alle frontiere ricevere
una copia di questo decreto con una lettera della reggenza tendente ad
informare S.M. dello stato della nazione, de’coraggiosi suoi sforzi, e della
determinazione delle Corti per assicurare l’indipendenza della nazione, e la libertà
del Monarca. IV
– Il Re non potrà esser accompagnato nel Regno da alcuna forz’armata, e qualora
tentasse di forzare le nostre frontiere, o la linea delle armate, essa sarà
respinta in conformità delle leggi di guerra. V
– Qualora la forza, che accompagna il Re fosse composta di spagnuoli, i
generali seguiranno le istruzioni che hanno ricevute dal governo, e sarà loro
dovere di conciliare l’ordine e la sicurezza dello stato colla commiserazione,
e col soccorso dovuto a quelli che ebbero la mala sorte di esser fatti
prigionieri. VI
– Il gen. che avrà l’onore di ricevere il Re gli rilascerà un distaccamento
proporzionato al rispetto dovuto alla sua dignità, ed alla sua reale persona. VII
– Il Re non potrà esser accompagnato da alcuna persona straniera, neppure in
qualità di servitore. VIII
– Ogni spagnuolo che avrà ricevuto da Napoleone, o da suo fratello Giuseppe
impieghi, pensioni, distinzioni onorifiche ec. non potrà accompagnare il Re
come persona al servizio, né in altra qualità: lo stesso s'intende anche di quelli, che seguirono i
francesi nella loro ritirata. IX
– È in arbitrio della reggenza il fissare la strada, che il Re’ dovrà prendere
dalle frontiere fino alla capitale; affine di preparare tutto ciò che è
necessario al servizio di S. M., e per prestargli tutti gli omaggi di rispetto
e d’amore, che gli sono dovuti. X
– Il presidente della reggenza è autorizzato da questo decreto d’andare a
ricevere S.M. tosto che avrà sicura notizia del suo arrivo sulle frontiere, con
una scorta convenevole, e d’accompagnarla nella capitale. XI
– Il presidente presenterà a S.M. un esemplare della costituzione della
monarchia, affinché S.M. informata del contenuto, dopo un maturo esame, presti
il giuramento prescritto dalla costituzione. XII
– Tosto, che il Re sarà arrivato nella capitale, egli presterà il giuramento,
riguardo al quale, si osserveranno tutte le formule prescritte, dal regolamento
delle Corti. XIII
– Dopo la presentazione del giuramento prescritto dalla costituzione, trenta
membri delle Corti, con due segretarj accompagneranno S.M. al palazzo dove
l’assemblea riunita nella forma prescritta rimetterà nelle mani di S.M. il
governo, conforme prescrive la costituzione e l’articolo 2 del decreto 4 dicembre 1813. La deputazione ritornerà presso le
Corti per farne rapporto dell’esecuzione della sua missione, e se ne farà
annotazione al protocollo delle Corti. Il
giorno stesso le Corti faranno colle usate formalità un decreto, per avvertire
la nazione; che il Re in forza del suo giuramento è stato costituzionalmente
rimesso sul trono. Questo decreto dopo esser stato letto dalle Corti sarà
spedito al Re da una deputazione composta come la precedente, acciò venga pubblicato colle stesse
formalità degli altri decreti conforme l’articolo 14 de’ regolamenti interni
delle Corti. Il
presente decreto sarà messo in esecuzione, stampato, affisso e pubblicato. In
questa seduta un membro delle Corti avendo detto, che Ferdinando VII era per
por piede sul territorio spagnuolo come assoluto sovrano e padrone del suo
popolo, fu fischiato dagli uditori, e forzato ad uscir dall’assemblea. FONTE: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia G. Cassone,
Torino, 1848. |
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