IMPERO GERMANICO COSTITUZIONE DEL 16 APRILE 1871 Sua Maestà il Re di Prussia, in nome della Confederazione
della Germania del Nord, Sua Maestà il Re di Baviera, Sua Maestà il Re del
Würtemberg, Sua Altezza Reale il Granduca di Baden e Sua Altezza Reale il
Granduca dell'Assia renana, per la parte del Granducato d'Assia, posto a sud
del Meno, hanno stipulato una Confederazione perpetua per proteggere il
territorio federale e il diritto che vi è in vigore, come pure per assicurare
la prosperità del popolo tedesco. Questa Confederazione prenderà il nome di
Impero germanico, e sarà retta dalla seguente Costituzione. I. TERRITORIO FEDERALE Art. 1 - Il territorio federale comprende Prussia col
Lauenburgo, Baviera, Sassonia, Würtemberg, Baden, Assia, Mecklemburgo-Schwerin,
Sassonia-Weimar, Mecklemburgo-Strelitz, Oldemburgo, Brunswick,
Sassonia-Meiningen, Sassonia-Altenburgo, Sassonia-Coburgo-Gotha, Anhalt,
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuss ramo
primogenito, Reuss ramo cadetto, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lubecca, Brema e
Amburgo. II. Legislazione dell'Impero Art. 2 - L'Impero esercita il potere legislativo in tutta
1'estensione del territorio federale, secondo le norme indicate nella presente
Costituzione; le leggi dell'Impero hanno la precedenza sulle leggi di ciascuno
Stato. La forza obbligatoria delle leggi dell'Impero comincia dalla loro
pubblicazione nel Bollettino delle leggi dell'Impero. In mancanza poi d'altro
punto di partenza indicato nella legge pubblicata, essa incomincia nel
quattordicesimo giorno che segue quello della pubblicazione a Berlino del
numero del Bollettino contenente la legge. Art. 3 - Esiste per tutta l'estensione del territorio
federale un indigenato comune. L'effetto di questo indigenato è di dare a
chiunque appartiene, come suddito (Unterthan)
o come cittadino (Staatsbürger) ad
uno degli Stati della Confederazione, la facoltà di comportarsi in qualsiasi
altro Stato federale, come gli abitanti stessi di questo Stato; quindi, potervi
fissare il suo domicilio, esercitarvi una professione od un impiego pubblico,
acquistarvi immobili, ottenervi i diritti di cittadino, esservi investito di
tutti gli altri diritti analoghi, alle stesse condizioni dei membri di questo
Stato, infine esservi trattato come loro per la rivendicazione e protezione dei
suoi diritti. L'esercizio di queste differenti facoltà accordate a tutti i
Tedeschi non può esser ristretto, né dai poteri pubblici dello Stato al quale
appartiene, né da quelli di un altro Stato federale. Le disposizioni riguardanti
l'ammissione ed il mantenimento dei poveri nelle unioni comunali non sono
modificate dal principio espresso al primo alinea di questo articolo. Restano
parimenti in vigore, sino a che sia stabilito altrimenti, le convenzioni
concluse tra gli Stati particolari della Confederazione, relativamente
all'accettazione degli espatriati, alle cure da prestare ai malati e al
seppellimento dei morti. La legislazione dell'Impero provvede alle misure
necessarie per assicurare 1'adempimento del servizio militare dovuto ad ogni
Stato dai suoi nazionali. Tutti i Tedeschi hanno diritto ad un'eguale
protezione da parte dell'Impero di fronte allo straniero. Art. 4 - La sorveglianza esercitata dall'Impero e la
legislazione dell'Impero si applicano agli oggetti seguenti: 1° Le prescrizioni relative alla libera circolazione,
all'indigenato e allo stabilimento dei membri di uno Stato della Confederazione
in un altro, ai diritti di cittadino, ai passaporti, alla polizia degli
stranieri, all'esercizio d'una professione, alla regolamentazione delle
assicurazioni, in quanto questi diversi punti non siano stati regolati
dall'art. 3 della presente Costituzione (eccettuata la Baviera per 1'indigenato
e pei trasferimenti in un altro Stato), come pure alla colonizzazione e all'emigrazione
verso le terre non tedesche; 2° La legislazione delle dogane, del commercio e delle
imposte applicabili per i bisogni dell'Impero; 3° Il sistema delle misure, monete e pesi, la determinazione
delle norme sull'emissione della carta moneta garantita da valori mobiliari o
immobiliari; 4° Le prescrizioni generali sulle banche; 5° I brevetti d'invenzione; 6° La protezione della proprietà delle opere dell'ingegno; 7° L'ordinamento di una protezione comune del commercio
tedesco all'estero, della navigazione tedesca e della sua bandiera marittima,
nonché la costituzione di una rappresentanza consolare comune a tutto l Impero
e da esso pagata; 8° Le strade ferrate, colla riserva per la Baviera della
disposizione dell'art. 46; e le vie di comunicazione per terra e per acqua
stabilite nello interesse della difesa della patria e del commercio generale; 9° (Modificato, legge 3 marzo 1873.) Il trasporto libero dei
legnami e la navigazione sui corsi d'acqua comuni a più Stati, il regime di
questi corsi d'acqua, le tasse da riscuotere sui fiumi e altri corsi d' acqua,
e così pure i segnali della navigazione marittima (fanali, boe di approdo,
indicazioni degli scogli ed altri segnali diurni); 10° Le poste e i telegrafi, però secondo la disposizione
dell'art. 52 per la Baviera ed il Würtemberg; 11° Le prescrizioni sull'esecuzione reciproca delle decisioni
in materia civile e sull'esecuzione delle richieste in generale; 12° Le prescrizioni sulla forza probante degli atti
autentici; 13° (Modificato dalla legge 20 dicembre 1873.) La
legislazione comune sull'insieme del diritto civile, sul diritto penale e sulla
procedura; 14° L'ordinamento dell'esercito e della marina dell'Impero; 15° I regolamenti riguardanti la medicina e 1'arte
veterinaria; 16° Le prescrizioni sulla stampa ed il diritto di
associazione. Art. 5 - Il potere legislativo dell'Impero viene esercitato
dal Consiglio federale (Bundesrath) e
dalla Dieta dell'Impero (Reichstag).
L'accordo delle maggioranze dell'una e dell'altra assemblea è necessario e
sufficiente per ogni legge dell'Impero. In caso di dissenso nel Consiglio
federale all'occasione di progetti di legge sull'esercito, sulla marina
militare e sulle imposte ricordate all'art. 35, il voto del Presidente ha la
preponderanza, se egli si pronuncia a favore del mantenimento delle
disposizioni esistenti. III. CONSIGLIO FEDERALE Art. 6 - Il Consiglio federale si compone dei rappresentanti
di ciascuno Stato facente parte della Confederazione. I voti sono distribuiti
come segue: La Prussia, compresi i voti dei vecchi Stati di Annover, Assia
elettorale, Holstein, Nassau e Francoforte, ha 17 voti; Baviera 6; Sassonia 4;
Würtemberg 4; Baden 3; Assia 3; Mecklemburgo-Schwerin 2; Sassonia-Weimar 1;
Mecklemburgo-Strelitz 1; Oldenburgo 1; Brunswick 2; Sassonia-Meiningen 1;
Sassonia-Altenburgo 1; Anhalt 1; Sassonia-Coburgo-Gotha 1;
Schwarzburg-Rudolstat 1 Schwarzburg-Sondershausen 1 Waldek 1; Reuss ramo
principale 1; Reuss ramo cadetto 1; Schaumburg-Lippe 1; Lubecca 1; Brema 1;
Amburgo 1; totale 58 voti. Ogni Stato della Confederazione può nominare al
Consiglio federale tanti mandatari quanti voti possiede; però i rappresentanti
di uno stesso Stato devono dare il loro voto nello stesso senso. Art. 7 - Il Consiglio federale delibera: l° Sulle proposte da
sottoporre al Reichstag, e sulle risoluzioni votate da questa assemblea; 2° Sui
regolamenti di amministrazione e sulle istruzioni generali necessarie per
l'esecuzione delle leggi dell'Impero, purché non sia altrimenti stabilito da
una di queste leggi; 3° Sulle imperfezioni rilevate nell'esecuzione delle leggi
dell'Impero, dei regolamenti o delle istruzioni di cui si è parlato. Ogni
membro del Consiglio federale ha il diritto di fare proposte e di svolgerle; il
Presidente della Confederazione è tenuto a porle in deliberazione. Le decisioni
si prendono, salvo le eccezioni specificate agli articoli 5, 37, 78, a semplice
maggioranza. I voti che non sono emessi con poteri regolari non si contano. In
caso di parità, ha la preponderanza il voto del Presidente. Nelle decisioni
sopra una questione che secondo la presente Costituzione non è comune a tutto
1'Impero, contano solo i voti degli Stati che vi sono interessati. Art. 8 - Il Consiglio federale nomina nel suo seno alcune
Commissioni permanenti: 1° Per l'esercito di terra e per le fortificazioni; 2°
Per la marina; 3° Per le tariffe doganali e le imposte; 4° Pel commercio e gli
scambi; 5° Per le strade ferrate, le poste ed i telegrafi; 6° Per la giustizia;
7° Per la contabilità. In ciascuna di queste Commissioni devono essere rappresentati
almeno quattro Stati federali, all'infuori del Presidente della Confederazione;
ogni Stato ha un solo voto. Nella Commissione dell'esercito di terra e delle
fortificazioni la Baviera ha un posto permanente; gli altri membri di questa
Commissione sono nominati dall'Imperatore, come pure lo sono quelli della
Commissione della marina; i membri delle altre Commissioni sono scelti dal
Consiglio federale. Le Commissioni sono rinnovabili ogni anno per tutta la
sessione del Consiglio federale; i membri uscenti sono rieleggibili. Inoltre è
nominata nel Consiglio federale una Commissione degli affari esteri, composta
dei rappresentanti dei regni di Baviera, di Sassonia e del Wiirtemberg, e di
due rappresentanti degli altri Stati, scelti tutti gli anni dal Consiglio
federale. La presidenza di questa Commissione appartiene alla Baviera. Sono
messi a disposizione delle Commissioni gli impiegati necessari ai loro lavori. Art. 9 - Ogni membro del Consiglio federale ha diritto di
intervenire al Reichstag e di esservi sentito ogni volta che lo desidera onde
esporre l'opinione del suo Governo, quand'anche questa non sia stata adottata
dalla maggioranza del Consiglio federale. Nessuno può nello stesso tempo esser
membro del Consiglio federale e del Reichstag. Art. 10 - L'Imperatore deve assicurare ai membri del
Consiglio federale la protezione diplomatica d'uso. IV. Presidenza della Confederazione (Præsidium) Art. 11 - La Presidenza della Confederazione appartiene al Re
di Prussia, che porta il titolo di Imperatore tedesco (Deutscher Kaiser). L'Imperatore rappresenta l'Impero nelle
relazioni internazionali, dichiara la guerra e fa la pace a nome dell'Impero,
conclude le alleanze ed altre convenzioni cogli Stati esteri, accredita e
riceve gl'invitati diplomatici. Per dichiarare la guerra in nome dell'Impero è
necessario il consenso del Consiglio Federale a meno che non sia diretto un
attacco contro il territorio o contro le coste della Confederazione. Se i
trattati con gli Stati esteri si riferiscono a oggetti che in forza all'art.4
spettano alla competenza della legislazione dell'Impero, il consenso del
Consiglio federale è necessario per la loro conclusione e l'approvazione del
Reichstag per la loro validità. Art. 12 - L'Imperatore convoca, apre, proroga e chiude il
Consiglio federale e il Reichstag. Art. 13 - Il Consiglio federale ed il Reichstag sono
convocati tutti gli anni. Il Consiglio federale può essere convocato senza il
Reichstag per la preparazione dei lavori, ma il Reichstag non può essere
convocato senza il Consiglio federale. Art. 14 - La convocazione del Consiglio federale deve aver
luogo ogni volta che essa è chiesta da un terzo dei voti che lo compongono. Art. 15 - Il Presidente del Consiglio federale e la direzione
dei suoi lavori appartengono al Cancelliere dell'Impero. Il Cancelliere è
nominato dall'Imperatore. Il Cancelliere dell'Impero può farsi rappresentare
mediante sostituzione scritta da un altro membro del Consiglio federale. Art. 16 - Le proposte che devono essere deferite al Reichstag
in ragione delle decisioni del Consiglio federale, gli sono trasmesse in nome
dell'Imperatore. Queste proposte sono sostenute dai membri del Consigli
federale o da commissari speciali nominati dal Consiglio federale. Art. 17 - L'Imperatore promulga e pubblica le leggi dell'Impero
e cura la loro esecuzione. Le ordinanze ed i regolamenti dell'Imperatore sono
resi in nome dell'Impero. Essi devono per esser validi venire controfirmati dal
Cancelliere dell'Impero, che ne assume la responsabilità. Art. 18 - L'Imperatore nomina i funzionari dell'Impero, fa
loro prestare giuramento all'Impero e li revoca, se occorre. I funzionari di
uno degli Stati della Confederazione nominati funzionari dell'Impero conservano
di fronte all'Impero gli stessi diritti che derivavano loro dalla situazione e
dai loro servizi nello Stato che li nomina, purché una legge dell'Impero
anteriore alla loro entrata in servizio dell'Impero non abbia stabilito
altrimenti. Art. 19 - Quando i membri della Confederazione non
adempiscano i doveri federali che impone loro la Costituzione, possono esservi
costretti con misure esecutive (Execution).
Questa esecuzione è ordinata dal Consiglio federale e compiuta dall'Imperatore. V. IL REICHSTAG Art. 20 - Il Reichstag viene eletto a suffragio universale e
diretto ed a scrutinio segreto. Finché non sia pubblicato il regolamento
legislativo contemplato dall'art. della legge elettorale 31 maggio 1869, la
Baviera eleggerà 48 deputati, il Würtemberg 17, il Baden 14, 1'Assia a sud del
Meno 6. Il numero totale dei deputati sarà perciò portato a 382. Art. 21 - I funzionari pubblici non hanno bisogno di alcuna
autorizzazione per far parte del Reichstag. Quando un membro del Reichstag
accetta un ufficio retribuito dall'Impero o da uno degli Stati della
Confederazione o quando è investito dall'Impero o da uno degli Stati della
Confederazione di un ufficio superiore a quello che aveva prima, esso perde il
suo seggio ed il suo voto al Reichstag, e non può riprendere il suo posto che
in seguito ad una nuova elezione. Art. 22 - Le discussioni del Reichstag sono pubbliche. I
resoconti veridici delle discussioni delle sedute pubbliche del Reichstag sono
esenti da qualunque responsabilità. Art. 23 - Il Reichstag ha il diritto di proporre leggi nei
limiti della competenza dell'Impero e di inviare le petizioni che gli sono
rivolte al Consiglio federale o al Cancelliere dell'Impero. Art. 24 - (Modificato, legge 19 marzo 1888.) Il Reichstag è
eletto per cinque anni. Il suo scioglimento prima di detto termine non può aver
luogo che per una decisione presa dal Consiglio federale coll'approvazione
dell'Imperatore. Art. 25 - In caso di scioglimento del Reichstag nuove
elezioni devono esser fatte entro sessanta giorni, e Reichstag così nominato
deve essere riunito entro novanta giorni dallo scioglimento. Art. 26 - Il Reichstag non può senza suo consenso essere
prorogato per più di trenta giorni, né essere prorogato due volte durante il
corso della stessa sessione Art. 27 - Il Reichstag esamina e verifica i poteri d suoi
membri. Organizza mediante un regolamento l'ordine dei suoi lavori e la sua
disciplina interna. Nomina il presidente, i vicepresidenti ed i segretari. Art. 28 - (Modificato, legge 24 febbraio 1873.) Le decisioni
del Reichstag sono prese a maggioranza assoluta di voti. Per la validità di
queste decisioni, la maggioranza dei membri calcolata sul loro numero legale
deve essere presente. Art. 29 - I membri del Reichstag rappresentano l'intero
popolo né sono vincolati da alcun mandato o da alcuna istruzione. Art. 30 - Nessun membro del Reichstag può in qualsiasi
momento essere processato giudiziariamente o disciplinarmente in causa dei suoi
voti o delle opinioni manifestate da esso nell'esercizio delle sue funzioni, né
può incorrere perciò, fuori dell'Assemblea, in una responsabilità qualsiasi. Art. 31 - Nessun membro può, senza l'autorizzazione del
Reichstag, durante la sessione, essere sottoposto a richieste od arrestato per
un atto colpevole di cui fosse imputato, purché non sia catturato in flagrante
delitto od entro la giornata seguente. Simile autorizzazione è necessaria per
quanto riguarda l'arresto per debiti. Sulla domanda del Reichstag qualsiasi
procedimento penale contro uno dei suoi membri, qualsiasi arresto preventivo o
civile, è sospeso durante la sessione. Art. 32 - I membri del Reichstag non ricevono per questo
titolo alcuno stipendio o indennità. VI. DOGANE E COMMERCIO Art. 33 - La Germania costituisce un territorio doganale e
commerciale circoscritto da confini doganali comuni. Rimangono escluse le
porzioni di territorio isolate che non possono in causa della loro posizione
essere comprese nei limiti doganali. Ogni oggetto, il cui commercio è libero in
uno degli Stati della Confederazione, può esser trasportato liberamente in un
altro Stato federale, e non può esser tassato che in ragione dell'imposta
interna onde sono colpiti in questo Stato i prodotti simili. Art. 34 - Le città anseatiche di Brema e di Amburgo coi
sobborghi necessari sui loro territori o sui territori vicini, restano come
porti franchi, fuori dei limiti doganali comuni sino a che non chiedono di
esservi compresi. Art. 35 - All'Impero appartiene il diritto esclusivo di
legiferare sulle tariffe doganali comuni, sulle imposte del sale e dei tabacchi
ottenuti nei limiti dal territorio federale, dell'acquavite, della birra, degli
zuccheri e melasse estratte dalla barbabietola o da altri prodotti indigeni che
vi si fabbricano, sulla protezione reciproca contro i defraudamenti delle tasse
di consumazione messe in ciascuno Stato federale, infine sulle misure necessarie
per assicurare, relativamente agli oggetti proibiti, il rispetto dei limiti
doganali comuni. Negli Stati di Baviera, Wiirtemberg e Baden, l'imposta sulle
acqueviti e sulle birre indigene restano soggette alle leggi locali. Tuttavia
questi Stati dovranno sforzarsi d'arrivare all'unità di legislazione in ciò che
concerne queste imposte. Art. 36 - La riscossione e l'amministrazione delle tasse
doganali e delle imposte di consumo restano affidate (art. 35) a ciascuno Stato
nel circuito del suo territorio in quanto vi erano già in corso. L'Imperatore
veglia alla repressione delle frodi con funzionari dell'Impero quali d'accordo
colla Commissione delle dogane e delle imposte del Consiglio federale vengono
aggiunti al personale ed alla Direzione delle dogane ed imposte di ciascuno
Stato. Le denunce fatte da questi funzionari circa la non avvenuta esecuzione
della legislazione comune (art. 35), sono soggette alla decisione del Consiglio
federale. Art. 37 - Nelle decisioni relative ai regolamenti
amministrativi o alle istruzioni tendenti all'esecuzione della legislazione
comune (art. 35), il voto del Preside della Confederazione prevale, se egli si
pronuncia per il mantenimento dei regolamenti e delle istruzioni vigore. Art. 38 - Il prodotto delle dogane e delle altre tasse
indicate all'art. 35 (queste ultime, in quanto sono sottomesse alla
legislazione dell'Impero) è versato nelle casse dell'Impero. Questo prodotto
consiste nell'insieme delle esazioni provenienti dalle dogane e d altre tasse
colla deduzione : l° dei condoni e delle mitigazioni risultanti da leggi o da
regolamenti generali d'amministrazione; 2° delle restituzioni per ingiuste
esazioni; 3° delle spese di esazione e d'amministrazioni e cioè: a) per le
dogane, le spese necessarie alla guardia delle frontiere esterne ed alla
esazione dei diritti tanto a queste frontiere che all'interno; b) 1'imposta sul
sale, le spese rappresentate dal pagamento degl'impiegati incaricati
dell'esazione e del controllo dell'imposta nelle saline; c) per l'imposta sullo
zucchero di barbabietola e sul tabacco, per l'abbuono da accordarsi, secondo la
decisione del Consiglio federale a ciascuno dei governi federali, per le spese
d'amministrazione di queste imposte; d) per le altre imposte il 15% della
riscossione lorda. I territori situati fuori dei limiti doganali comuni
partecipano agli oneri dell'Impero col pagamento di una contribuzione
proporzionale (Aversum). La Baviera,
il Würtemberg ed il Baden non hanno alcuna parte ai prodotti delle imposte
sull'acquavite e sulla birra versati alla cassa dell'Impero, né alla parte di
spese indicate, corrispondenti a questo prodotto. Art. 39 - Gli estratti quaternari (Quartal-Extrakte) compilati allo spirare di ogni trimestre dalle
amministrazioni finanziarie degli Stati della Confederazione, ed il saldo dei
conti formati allo spirare di ciascun anno e di ciascun registro sulle
riscossioni inesigibili del conto trimestrale od annuo, delle dogane e delle
imposte di consumo versate, conformemente all'art. 38, nella cassa dell'Impero
previo esame, vengono riuniti in un quadro complessivo dalle direzioni di
ciascuno Stato. Ciascuna imposta deve essere indicata separatamente, e questi
quadri sono inviati alla Commissione di contabilità del Consiglio federale.
Quest'ultima fissa provvisoriamente, di tre mesi in tre mesi, secondo tali
quadri, l'ammontare dei crediti della cassa dell'Impero sulle casse di ciascuno
Stato della Confederazione, e ne dà conoscenza a questi Stati ed al Consiglio
federale. Tutti gli anni essa fissa definitivamente questi crediti e li
sottomette al Consiglio federale colle sue osservazioni. Il Consiglio federale
decide su questa determinazione. Art. 40 - Le disposizioni della convenzione per l'unione
doganale dell'8 luglio 1867 restano in vigore, in quanto non sono modificate dalle
prescrizioni della presente Costituzione e in quanto non lo saranno in virtù
dell'art. 7 e 78 della medesima. VII. STRADE FERRATE Art. 41 - Le strade ferrate, considerate come necessarie
nell'interesse della difesa della Germania o del commercio generale, in virtù
di una legge dell'Impero, nonostante 1'opposizione degli Stati della
Confederazione di cui attraversano il territorio, ma senza pregiudizio della
sovranità territoriale, possono esser costruite per conto dell'Impero o
concesse per l'esecuzione ad imprese particolari con facoltà d'espropriazione
Ogni strada ferrata attualmente esistente è tenuta a lasciare che le strade
ferrate da costruirsi posteriormente possano congiungersi ad essa a loro spese.
Le disposizioni legislative che riconoscono alle imprese delle strade ferrate
esistenti il diritto di opporsi alla costruzione di linee parallele o
concorrenti, sono, senza pregiudizio dei diritti acquisiti, abrogate in tutto
1'Impero. Siffatto diritto non potrà più essere accordato nelle concessioni che
avranno luogo in avvenire. Art. 42 - I governi degli Stati della Confederazione sono
tenuti ad amministrare come formanti una rete unica le strade ferrate stabilite
nell'interesse del commercio generale, e di fare in modo che le strade ferrate
da costruirsi al medesimo fine siano costruite ed esercitate secondo norme
uniformi. Art. 43 - In conseguenza nel più breve termine saranno
compilati regolamenti di servizio comune, specialmente i regolamenti uniformi
di polizia. L'Impero vigila a che le amministrazioni delle strade ferrate
tengano costantemente queste strade in tale stato da guarentire necessaria
sicurezza e le provvedano del materiale necessario ai bisogni del commercio. Art. 44 - Le amministrazioni delle strade ferrate sono tenute
ad istituire, colla sollecitudine voluta, i treni viaggiatori necessari alla
circolazione corrente ed allo stabilimento di orari combinati fra loro, nonché
i treni merci necessari alla circolazione commerciale, e di stabilire trasporti
diretti di viaggiatori e di merci, organizzando il passaggio dei mezzi di
trasporto da una strada all'altra, mediante le compensazioni d'uso. Art. 45 - Il controllo delle tariffe appartiene all'Impero,
che verificherà specialmente: 1° L'adozione in un breve termine di regolamenti
di servizio comuni a tutte le strade ferrate germaniche; 2° L'uniformità e
l'abbassamento delle tariffe nel limite del possibile; specialmente, una
tariffa modesta e conforme ai bisogni dell'agricoltura e dell'industria, per il
trasporto a grandi distanze del carbone, del coke, della legna, dei minerali,
delle pietre, del sale, del ferro greggio, dei letami ed altri oggetti
analoghi, in modo da arrivare, tosto che sia possibile, alla tariffa d'un pfennig. Art. 46 - In caso di urgente bisogno, specialmente di rincaro
straordinario delle derrate di prima necessità, le strade ferrate sono tenute
ad applicare una tariffa speciale e temporanea, a prezzo ridotto, fissata
dall'Imperatore sulla proposta della Commissione competente del Consiglio
federale, per il trasporto dei frumenti, farine, legumi a baccello e patate.
Questa tariffa non potrà con ciò discendere al disotto della tassa più bassa
applicata su ciascuna strada ferrata alle materie gregge. La disposizione che
precede, come anche gli articoli 42 al 45, non sono applicabili alla Baviera.
Tuttavia l'Impero, rispetto alla Baviera, è investito del diritto di stabilire,
sotto forma di leggi, regole uniformi per la costruzione e il funzionamento
delle strade ferrate onde contribuiscano alla difesa nazionale. Art. 47 - Le prescrizioni dell'autorità dell'Impero, riguardo
all'uso delle strade ferrate per la difesa della Germania, devono essere
eseguite senza osservazioni dalle amministrazioni da cui dipendono queste
strade ferrate. Specialmente, il materiale di guerra deve essere spedito ad un
tasso moderato ed uniforme. VIII. POSTE E TELEGRAFI Art. 48 - Le poste ed i telegrafi sono retti ed amministrati,
su tutto il territorio dell'Impero germanico come un servizio unico di
comunicazioni pubbliche potere legislativo attribuito all'Impero dall'art. 4
relativamente alle poste ed ai telegrafi, non si estende agli oggetti che,
secondo i principii attualmente in vigore nell'amministrazione delle poste e
telegrafi della Germania del Nord, sono retti da istruzioni regolamentari o da
ordinanze amministrative. Art. 49 - Le riscossioni delle poste e telegrafi sono comuni
a tutto l'Impero. Le spese sono prelevate su queste riscossioni comuni.
L'eccedenza vien versata nella cassa dell'Impero (capitolo XII). Art. 50 - La direzione suprema delle poste e telegrafi
appartiene all'Imperatore. Egli ha il dovere e il diritto di vegliare allo
stabilimento ed al mantenimento, su basi uniformi, dell'organizzazione
amministrativa e del funzionamento del servizio, come anche della situazione
degl'impiegati. L'Imperatore veglia alla pubblicazione delle istruzioni
regolamentari e delle ordinanze di amministrazione generale, come anche
all'esatta osservanza delle relazioni con le altre amministrazioni delle poste
e telegrafi. I diversi impiegati delle poste e telegrafi devono obbedire alle
ordinanze imperiali Quest'obbligo è menzionato nel loro giuramento
professionale. La nomina degl'impiegati superiori dell'amministrazione delle
poste e dei telegrafi, necessari nei diversi distretti (per esempio i direttori,
consiglieri, ispettori principali), e quella degl'impiegati incaricati di
osservare, sorvegliare ec. il servizio, nei differenti distretti, per conto di
questa amministrazione (per esempio gl'ispettori, i controllori),-
appartengono, per tutto il territorio dell'Impero germanico, all'Imperatore, al
quale questi impiegati prestano giuramento. Le nomine in questione devono
essere regolarmente comunicate al governo degli Stati, al territorio dei quali
esse si applicano, per essere oggetto, da parte loro, d'una conferma e d'una
pubblicazione ufficiale. Gli altri impiegati dell'amministrazione delle poste e
telegrafi, come anche tutti gl'impiegati destinati ad un servizio locale o
tecnico od al servizio propriamente detto, sono nominati dai governi degli
Stati, ove essi esercitano le loro funzioni. Dove non esiste alcuna
amministrazione di poste e telegrafi, queste disposizioni saranno regolate da
convenzioni speciali. Art. 51 - (Disposizione transitoria.) Art. 52 - Le disposizioni degli articoli precedenti (48 a 51)
non si applicano alla Baviera e al Wiirtemberg. Esse sono sostituite, per
questi due Stati dalle seguenti disposizioni. All'Impero solo appartiene la
legislazione sui privilegi della posta e dei telegrafi, sulle relazioni
giuridiche di queste due istituzioni col pubblico, sulle franchigie e tasse
postali, ad eccezione tuttavia delle disposizioni regolamentari e delle tariffe
applicabili alle comunicazioni che si scambiano nell'interno dalla Baviera e
del Würtemberg, ed allo stabilimento, nei medesimi limiti, dei diritti da
percepirsi sulle corrispondenze telegrafiche. Così pure il regolamento delle
comunicazioni postali e telegrafiche con l'estero appartiene all'Impero, fatta
eccezione per le comunicazioni dirette della Baviera e del Würtemberg con uno
Stato vicino non facente parte dell'Impero. Queste ultime comunicazioni sono
regolate dalle disposizioni dell'art. 49 della Convenzione postale del 23
novembre 1867. La Baviera ed il Wiirtemberg non hanno alcuna parte nelle
entrate provenienti dalle poste e dai telegrafi e versate nella cassa
dell'Impero. IX. MARINA E NAVIGAZIONE Art. 53 - La marina militare dell'Impero costituisce un solo
servizio posto sotto il comando superiore dell'Imperatore. La sua costituzione
e la sua organizzazione dipendono dall'Imperatore, il quale nomina gli uffici e
gl'impiegati di marina; tanto questi quanto gli uomini di equipaggio gli
prestano giuramento alla libera entrata in servizio. I porti di Kiel e di Jade
sono porti militari dell'Impero. Le spese necessarie alla creazione ed al
mantenimento della flotta di guerra e delle istituzioni che vi si collegano
sono fatte dalla cassa dell'Impero. La popolazione marittima dell'Impero,
comprendente i meccanici e gli operai delle navi, è esentata dal servizio
nell'esercito di terra, ma obbligata per contro al servizio nella marina
imperiale. La ripartizione del contingente da reclutare ha luogo sul numero
esistente della popolazione marittima; la porzione di questa popolazione
fornita da ciascuno Stato viene imputata al suo contingente per l'armata di
terra. Art. 54 - Le navi commerciali di tutti gli Stati della
Confederazione costituiscono una sola marina mercantile. L'Impero determina il
metodo per misurare il tonnellaggio dei bastimenti, regola il rilascio delle
lettere di stazzatura e dei certificati di navigazione; fissa le condizioni,
mediante le quali si può essere ammessi a condurre i navigli. Le navi di
commercio di tutti gli Stati della Confederazione sono ammesse e trattate nei
porti di mare e sui corsi d'acqua naturali ed artificiali ciascuno di questi
Stati nelle condizioni d'eguaglianza. I diritti percetti nei porti di mare e
sulle navi o sui loro carichi, nell'interesse degli stabilimenti attinenti alla
navigazione, non devono eccedere le spese necessitate dal mantenimento e dalle
riparazioni necessarie a questi stabilimenti. Sui corsi d'acqua naturali non
può essere percepito alcun diritto fuorché nell'interesse di lavori speciali
destinati a facilitare la circolazione. Questi diritti, come i diritti di navigazione
riscossi sui corsi d'acqua artificiali che sono la proprietà di uno Stato, non
devono eccedere le spese necessitate dal mantenimento o dalle riparazioni
ordinarie di questi lavori e dei loro annessi. Queste disposizioni si applicano
egualmente alla fluitazione, quando questa è praticata su corsi d'acqua
navigabili. é all'Impero, e non a ciascuno Stato particolare, che spetta di
tassare i navigli stranieri od i loro carichi con altri diritti e più elevati
di quelli ai quali sono sottoposti i navigli degli Stati della Confederazione
od i loro carichi. Art. 55 - La bandiera della marina militare e mercantile è
nero-bianco-rossa. X. CONSOLATI Art. 56 - L'insieme dei consolati dell'Impero è posto sotto
la sorveglianza dell'Imperatore, che nomina i consoli, sentito il parere della
Commissione di commercio e dei cambi, del Consiglio federale. Non saranno più
istituiti nuovi consolati particolari nelle circoscrizioni assegnate ai consoli
germanici. Questi consoli nelle rispettive circoscrizioni esercitano le funzioni
di consoli particolari per gli Stati della Confederazione che non vi sono
rappresentati. I consolati particolari esistenti saranno aboliti tosto che
l'organizzazione dei Consolati germanici sarà abbastanza completa, così che il
Consiglio federale riconosca che la rappresentanza degl'interessi particolari
di tutti gli Stati della Confederazione è assicurata per mezzo dei consolati
germanici. XI. ESERCITO DELL'IMPERO Art. 57 - Ogni Tedesco è soggetto al servizio militare e non
può farsi sostituire in quest'obbligo. Art. 58 - Le spese e gli oneri dell'organizzazione militare
dell'Impero sono sopportati egualmente da tutti gli Stati e da tutte le parti
della Confederazione in modo da non lasciar posto ad alcun privilegio e a
nessun aggravio, a profitto od a pregiudizio d'uno Stato o d'una classe di
individui. Laddove questa eguale ripartizione di carichi non possa essere fatta
naturalmente, senza nuocere all'interesse pubblico, la legislazione determinerà
compensi da fornirsi secondo i principii di giustizia. Art. 59 - Ogni Tedesco abile al servizio militare appartiene,
durante sette anni, in regola generale, dal 20° anno compiuto fino al principio
del 28° , all'esercito attivo. Di questi sette anni, egli passa i tre primi
sotto le bandiere ed i quattro ultimi nella riserva. ( Modificato, legge 11
febbraio 1888.) Durante i cinque anni che seguono, egli fa parte della prima
categoria della landwehr, ed
appartiene sino al 31 marzo dell'anno in cui compie il 39° anno, alla seconda
categoria della landwehr. Negli Stati
particolari, ove il tempo legale del servizio eccedeva fin qui i dodici anni
complessivamente, la riduzione graduale del servizio non avrà luogo che in modo
da permettere all'esercito dell'Impero d'essere sempre pronto per la guerra. Le
disposizioni relative all'emigrazione, stabilite per gli uomini della landwehr, sono identicamente applicabili
agli uomini della riserva. Art. 60 - Sino al 31 dicembre 1871, l'esercito germanico sul
piede di pace comprenderà l'1% della popolazione ufficiale del 1867, ripartito
in proporzione fra i diversi Stati della Confederazione. Per 1'avvenire,
1'effettivo dell'esercito sul piede di pace sarà fissato dalla legislazione
dell'Impero. Art. 61 - Dopo la pubblicazione della presente Costituzione,
1'insieme della legislazione militare prussiana sarà immediatamente esteso a
tutto 1'Impero, cioè le leggi ed i regolamenti, le istruzioni ed i rescritti
emanati per la loro esecuzione, spiegazione o compimento, specialmente il
codice penale militare del 3 aprile 1845, l'ordinanza di giustizia penale
militare del 3 aprile 1845, l'ordinanza sui tribunali d'onore del 20 giugno
1843, le disposizioni sul reclutamento, il tempo di servizio, lo stesso
servizio ed i doveri militari, gli alloggiamenti delle truppe, le indennità pei
danni ai campi, la mobilizzazione, ec., in tempo di guerra ed in tempo di pace.
Resta tuttavia eccettuata da queste disposizioni 1'ordinanza ecclesiastica
militare. Quando l'organizzazione militare dell'esercito tedesco sarà resa
uniforme, una legge militare generale sarà proposta al Reichstag od al
Consiglio federale, come complemento della Costituzione. Art. 62 - Per coprire le spese dell'esercito tedesco e delle
istituzioni che lo riguardano, verrà messa a disposizione dell'Imperatore sino
al 31 dicembre 1871 una somma di 225 talleri per ogni soldato, sul piede
dell'effettivo di pace, secondo l'art. 60. Dopo il 31 dicembre 1871, la
contribuzione di ciascuno degli Stati della Confederazione verrà versata alla
cassa dell'Impero. Essa sarà calcolata sul piede dell'effettivo di pace
provvisoriamente fissata dall'art. 60, sino a che non sia modificata da una
legge dell'Impero. L'applicazione di queste somme all'insieme dell'esercito
dell'Impero e degli stabilimenti annessi sarà regolata da una legge di finanza.
La fissazione del bilancio della guerra avrà luogo sulle basi
dell'organizzazione costituzionale dell'esercito dell'Impero. Art. 63 - L'insieme delle forze di terra dell'Impero
costituisce un solo esercito posto in tempo di guerra e di pace sotto gli ordini
dell'Imperatore. I reggimenti, ec. portano un'unica serie di numeri per tutto
l'esercito tedesco. I vestiti hanno il colore ed il taglio regolamentare
dell'esercito reale prussiano. Il proprietario di ciascun contingente (Kontingentsherr) può fissare gli altri
distintivi (coccarde, ec.). L'Imperatore ha il dovere ed il diritto di vigilare
a che tutte le truppe componenti 1'esercito tedesco siano al completo e pronte
a marciare, ed a che sia stabilita e mantenuta l'unità nella organizzazione e
formazione, nell'armamento e nel comando, nell'istruzione dei soldati nei gradi
gerarchici degli ufficiali. A questo fine 1'Imperatore è sempre autorizzato ad
assicurarsi, con ispezioni, dello stato dei diversi contingenti ed a dare gli
ordini necessari per togliere i difetti che queste ispezioni potranno rilevare.
L'Imperatore chiama sotto bandiere i contingenti dell'esercito dell'Impero, ne
regola la ripartizione, 1'incorporazione, come anche 1'organizzazione della landwehr. Egli ha il diritto di por
guarnigioni nell'interno del territorio federale e d'ordinare che ogni porzione
dell'armata sia tenuta pronta per la guerra. Per arrivare all'unità completa
nell'amministrazione, nel servizio, armamento ed equipaggi mento di tutte le
truppe dell'esercito tedesco, gli ordini dati in avvenire per 1'armata
prussiana saranno debitamente comunicati ai comandanti (Kommandeure) degli altri contingenti, per cura della Commissione
dell'armata di terra e delle fortificazioni stabilite dall'art. 8, n° 1. Art. 64 - Le truppe tedesche sono obbligate ad obbedire
incondizionatamente agli ordini dell'Imperatore. Quest'obbligo è compreso nel
giuramento alla bandiera. Ogni comandante superiore (Höchstcommandirende) d'un contingente, tutti gli ufficiali chiamati
a comandare le truppe di più d'un contingente, e tutti i comandanti di piazza
sono nominati dall'Imperatore. Gli ufficiali così da lui nominati prestano
giuramento alla bandiera. Le nomine dei generali e degli ufficiali dei
contingenti non in carica devono esser fatte tutte col consenso
dell'Imperatore. L'Imperatore ha il diritto di scegliere in tutti i contingenti
dell'esercito dell'Impero, per via di cambiamento e con o senza avanzamento,
gli ufficiali cui affida un ufficio al servizio dell'Impero, sia nell'esercito
prussiano, sia negli altri contingenti. Art. 65 - Il diritto di stabilire piazze forti nell'interno
territorio del territorio federale appartiene all'Imperatore, che determina,
conformemente al capitolo XII, lo stanziamento delle spese necessarie, quando
le ordinarie non sono sufficienti. Art. 66 - In mancanza di convenzioni speciali che dispongano
altrimenti, i principi od i senati degli Stati della Confederazione nominano
gli ufficiali dei loro contingenti, con le restrizioni indicate all'art.64.
Essi sono i capi di tutte le truppe del loro territorio e godono degli onori
relativi a questa qualità. Essi hanno inoltre il diritto di ispezionare in
qualsiasi tempo, e ricevono oltre i rapporti ed avvisi regolamentari sui
cambiamenti effettuati, la comunicazione immediata degli avanzamenti e nomine
che concernono i loro corpi di truppa, per essere in grado di pubblicarle
ufficialmente. Essi hanno anche il diritto, in materia di polizia, non solo di
impiegare le loro proprie truppe, ma ancora di requisire tutti gli altri corpi
di truppa dell'esercito dell'Impero, che si trovano distaccati nei loro
territori. Art. 67 - Le economie realizzate sulle spese militari, non
andranno in alcun caso a beneficio dei governi particolari, ma sempre alla
cassa dell'Impero. Art. 68 - L'Imperatore, se la sicurezza pubblica è minacciata
nei confini del territorio della Confederazione può dichiarare una parte di
questo territorio in stato d'assedio. Fino a che una legge dell'Impero abbia
regolato i casi, la forma, la pubblicità e gli effetti di simile dichiarazione,
saranno applicate le prescrizioni della legge prussiana del 4 giugno 1851. DISPOSIZIONE AGGIUNTA AL CAPITOLO XI Le prescrizioni di questo capitolo non sono applicabili alla
Baviera, se non in conformità alle clausole d'alleanza del 23 novembre 1870,
cap. III, paragrafo 5; ed al Würtemberg, se non conformemente alle clausole
della convenzione militare del 21-25 novembre 1870 XII. FINANZE DELL'IMPERO Art. 69 - Tutte le entrate e le spese dell'Impero sono
pubblicate ciascun anno e portate al bilancio dell'Impero. Quest'ultimo è
fissato da una legge, prima del cominciare di ciascun esercizio, secondo le
regole seguenti. Art. 70 - Sono adoperate dapprima per le spese comuni le
eccedenze dell'anno precedente, poi i proventi comuni delle dogane, dei dazi
comuni di consumo e delle poste e telegrafi. Se questi prodotti non bastano a
coprire le spese, vi si provvede, finché non si sia creata una nuova imposta,
con una contribuzione imposta a ciascuno degli Stati della Confederazione,
proporzionalmente alla sua popolazione e fissata secondo i bisogni del bilancio
dal Cancelliere dell'Impero. Art. 71 - Le spese comuni in generale sono concesse un anno,
tuttavia nei casi speciali possono essere concesse per una maggior durata.
Durante il periodo di transizione indicato all'art. 60 lo stato delle spese
dell'esercito, compilato per capitoli, non sarà comunicato al Consiglio
federale ed al Reichstag che a titolo di istruzione e di promemoria. Art. 72 - L'impiego delle entrate dell'Impero fa oggetto d'un
resoconto annuo fatto dal Cancelliere dell'Impero per suo discarico al
Consiglio federale ed al Reichstag. Art. 73 - In caso di necessità straordinaria una legge
dell'Impero può ordinare un prestito, come pure dare una garanzia a carico
dell'Impero. DISPOSIZIONE ADDIZIONALE AL CAPITOLO XII Per quanto riguarda le spese dell'esercito bavarese gli
articoli 69 e 71 non sono applicabili che secondo la clausola del trattato del
23 novembre 1870, citati nella disposizione aggiunta al capitolo XI. L'art.72 è
applicabile in questo senso solamente, che al Consiglio federale ed al
Reichstag deve essere data giustificazione del deferimento alla Baviera delle
somme necessarie all'esercito bavarese. XIII. REGOLAMENTO DEI CONFLITTI E DISPOSIZIONI
PENALI Art. 74 - Ogni impresa diretta contro l'esistenza,
l'integrità, la sicurezza o la costituzione dell'Impero tedesco, ogni offesa
verso il Consiglio federale, il Reichstag, o qualsiasi agente o funzionario
pubblico dell'Impero, commessa durante l'esercizio od in occasione dell'esercizio
delle loro funzioni con parola, scritto, stampato, segno, immagine od altra
manifestazione, sarà in ciascuno Stato della Confederazione processata e punita
secondo le leggi, attuali o future, in vigore in questo Stato, le quali
colpiscono gli atti consimili diretti contro lo Stato in particolare, la sua
Costituzione, le sue Camere od Assemblee di Stati (Stände), i membri di queste Camere od Assemblee di Stati, i suoi
agenti e funzionari. Art. 75 - Per gli attentati specificati nell'art. 74 contro
l'Impero tedesco, i quali, quando sono diretti contro degli Stati particolari
della Confederazione sono qualificati d'alto tradimento o di tradimento verso
il paese, l'Alta Corte d'appello comune alle tre città anseatiche con sede a
Lubecca sosterrà l'ufficio di giurisdizione in prima ed ultima istanza. Le
disposizioni speciali al funzionamento ed alla procedura dell'Alta Corte
d'appello saranno emanate in forma di legge dell'Impero. Fino che una legge
dell'Impero non abbia stabilito altrimenti ci si conformerà alle disposizioni
attuali sul funzionamento e sulla procedura delle giurisdizioni stabilite nei
vari Stati della Confederazione. Art. 76 - I conflitti fra i vari Stati della Confederazione
che non appartengono per loro natura al diritto privato e quindi non devono
essere risolti dalle competenti giurisdizioni per queste specie di
contestazioni vengono risolti dal Consiglio federale su domanda d'una delle
parti. I conflitti costituzionali che sorgono negli Stati della Confederazione
la cui Costituzione non ha stabilito alcun potere per risolvere questi
conflitti, sono, su domanda di una delle parti, amichevolmente appianati dal
Consiglio federale, e se questo non vi riesce vi si provvede con una legge
dell'Impero. Art. 77 - Quando in uno degli Stati della Confederazione si
presenta un caso di diniego di giustizia, cui non si può provvedere con vie
legali, appartiene al Consiglio federale, dopo esame della Costituzione e delle
leggi in vigore nello Stato di cui si tratta, di accogliere, se ne è il caso, i
ricorsi presentati per diniego di giustizia o per impedimento recato al suo
corso, e di prendere le misure giuridiche necessarie di fronte al Governo che
ha dato luogo a questi ricorsi. XIV. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 78 - Le modificazioni alla Costituzione hanno luogo
sotto forma di legge. Esse si ritengono come respinte quando, nel seno del
Consiglio federale, quattordici voti si pronunciano contro. Le disposizioni
della Costituzione dell'Impero, che stabiliscono, in favore di certi Stati
confederati, diritti speciali di fronte al complesso del Confederazione, non
possono essere modificati senza consenso degli Stati di cui si tratta. FONTE: L. Minguzzi, Principali
costituzioni stranieri, G.Barbera Editore, Firenze 1899. |
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