LEGGE FONDAMENTALE DEL HIGIĀZ

(31 agosto 1926)

 

 

SEZIONE I

IL REGNO. LA FORMA DELLO STATO. LA CAPITALE. LA LINGUA UFFICIALE

 

Art. 1 – Il Regno higiāzeno (al-mamlakah al-hiģāziyyah), nei suoi confini noti, ha le sue parti collegate fra loro e non è suscettibile di divisione (taģzi’ah) né di separazione (infisāl) in alcun modo.

Art. 2 – Lo Stato arabo higiāzeno (ad-dawlah al-’arabiyyah al-higaziyyah) è uno Stato monarchico, costituzionale, musulmano, indipendente nei suoi affari interni ed esteri.

Art. 3 – La Mecca onoranda è la capitale (‘āsimah) dello Stato higiāzeno.

Art. 4 – La lingua araba è la lingua ufficialo dello Stato.

 

SEZIONE II

L’AMMINISTRAZIONE DEL REGNO. LE NORME GIURIDICHE. LA LUOGOTENENZA GENERALE. LA RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE

 

Art. 5 – Tutta l’amministrazione del Regno higiāzeno è in mano di S. M. il Re ‘Abd el-‘Azīz I, figlio di ‘Abd er-Rahmān Āl Faisal Āl Sa’ūd, S. M. è vincolato (muqayyad) dalle norme della nobile Sceria.

Art. 6 – Le norme [giuridiche] (al-ahkām) nel Regno higiāzeno devono esser sempre in armonia (mutābiqah) col Libro di Dio, con la sunnah del Suo Profeta - su di Lui la benedizione e il saluto [di Dio] e con la condotta dei compagni [di Maometto] e delle prime pie generazioni.

Art. 7 – S. M. il Re nomina un Luogotenente Generale (nā’ib’āmm) e, secondo la necessità, Direttori (mudīrūn) e Capi (ru’asā’) per l’amministrazione degli affari del Regno.

Art. 8 – Poiché la Luogotenenza (niyābah) Generale è l’ufficio generale a cui fanno capo (al-marģi‘ al-‘umūmī) tutti gli uffici del Governo e tutte le sezioni della sua amministrazione, ognuno dei Direttori e Capi degli uffici sarà responsabile, davanti ad essa, del buon andamento (ģarayān) degli affari rientranti nella cerchia del proprio ufficio. Essa [Luogotenenza] è responsabile davanti a S. M. il Re.

 

SEZIONE III

GLI AFFARI DEL REGNO HIGIĀZENO

 

Art. 9 – Gli affari del Regno higiāzeno sono ripartiti in sei sezioni (aqsām) fondamentali:

1) Affari della Scería (al-umūr ash-shar’iyyah);

2) Affari interni;

3) Affari esteri;

4) Affari finanziari;

5) Affari dell’Istruzione Pubblica;

6) Affari militari.

 

1) Gli affari della Scería

 

Art. 10 – Per affari della Scerie si intendono gli affari e le questioni concernenti la giurisdizione sciaraitica (al-qadā’ ash-shar’ī), i due Territori Santi i waqf, le nobili moschee e le altre istituzioni (mu’assasāt) religiose.

 

2) Gli affari interni

 

Art. 11 – Per affari interni si intendono gli affari della Pubblica sicurezza, del telegrafo (barq), della posta (barīd), dell’igiene pubblica, dei municipi, dei lavori pubblici (nāfi’ah), del commercio, dell’agricoltura, delle industrie (sanā’i‘), delle miniere e delle altre istituzioni (muassasāt) speciali. Nel complesso dei loro organismi (maģmū‘ tashkīlātihā) essi sono amministrati direttamente dalla Luogotenenza. Generale.

Art. 12 – Poiché la Luogotenenza Generale è responsabile degli affari interni del buon andamento delle pratiche (mu’āmalāt) a loro riguardo, ognuno dei Direttori della pubblica sicurezza, del telegrafo, della posta e dell’igiene Pubblica deve esercitare (iģrā’)        le sue funzioni entro la cerchia degli ordini e delle istruzioni a lui date dalla Luogotenenza Generale.

Art. 13 – I capi degli uffici municipali (umanā’ dawā’ir al-baladiyyāt) sono obbligati ad esercitare le loro funzioni entro la cerchia delle istruzioni che saranno stabilite per i municipi e per l’ordinamento delle loro faccende. Il municipio della capitale sarà collegato con la [Direzione] degli affari interni, e gli altri municipi saranno collegati con il funzionario (ma’mūr) amministrativo più elevato nella località (ģihah).

Art. 14 – La Commissione per la direzione del pellegrinaggio (laģnat idārat al-haģģ) sarà formata, sotto, la presidenza del Luogotenente Generale, dai capi degli uffici aventi rapporto cogli affari del pellegrinaggio e dai Personaggi (dhawāt) che saranno nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità (kafā’ah) e capacità (iqtidār).

Art. 15 – La Commissione per la direzione del pellegrinaggio ha competenza (salāhiyyah) completa per vigilare su tutti gli affari e casi aventi relazione col pellegrinaggio e coi pellegrini, per investigare a fondo e per prendere le deliberazioni che siano richieste dall’interesse pubblico, dal bisogno e dalla necessità.

Art. 16 – Alle deliberazioni della Commissione per la direzione del pellegrinaggio è data applicazione (tatbīq) dalla Luogotenenza Generale, dopo l’alta approvazione regia.

 

3) Gli affari esteri

 

Art. 17 – Per affari esteri s’intende il condurre (iģrā’) la politica estera dello Stato secondo la direttiva (mihwar «asse») per essa voluta. Si dividono in quattro rami (shu’abāt): politico, amministrativo, giuridico huqūqiyyah), consolare (qunsuliyyah).

Art. 18 – La direzione degli affari esteri è affidata da S. M. il Re a chi abbia grande attitudine (ahliyyah) e capacità (iqtidār) ad esercitare le sue speciali fruizioni.

Art. 19 – L’ufficio direttivo (mudīriyyah) degli affari esteri è collegato direttamente con S. M. il Re; tuttavia esso riceve gli ordini della Luogotenenza Generale per ciò che riguarda i due rami amministrtivo e consolare.

 

4) Gli affari finanziari

 

Art. 20 – Per affari finanziari si intende il modo di condurre (iģrā’) e d’ordinare le varie fonti delle entrate (wāridāt) e le spese generali dello Stato. I suoi organismi (tashkīlāt) sono i seguenti:

a) Direzione delle Finanze (mudīriyyat al-māliyyah);

b) Tesoriere (amānāt al-amwāl) [e] annessi (mulhaqāt);

c) Uffici di contabilità (ma’mūriyyāt al-muhāsabah) per gli uffici pubblici (dawā’ir rasmiyyah) che hanno entrate;

d) Amministrazione delle Dogane (idārat al-ģamārik).

Art. 21 – La Direzione delle Finanze, coi suoi organismi suddetti, è collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 22 – Tutti i funzionari (ma’mūrūn) delle Finanze, in ordine gerarchico (‘alà qā’idat at-tasalsul), sono responsabili del buon andamento e della regolarità (intizām) degli affari finanziari.

 

5) Gli affari della Pubblica Istruzione

 

Art. 23 – Per affari della Pubblica Istruzione (al-ma’ārif al-‘umūmiyyah) s’intendono la diffusione delle scienze, dell’istruzione (ma’ārif) e delle arti [industriali] (sanā’i‘), l’apertura delle scuole elementari (makātib) e delle scuole più elevate (madāris), la protezione degli istituti scientifici con la massima scrupolosità (bi fart ad-diqqah) e cura dei principii (usūl) della vera religione (ad-dīn al-hanīf) in tutto il Regno higiāzeno.

Art. 24 – Gli affari della Pubblica Istruzione, sono retti da una Direzione collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 25 – Sarà elaborata una legge per la Pubblica Istruzione, le cui norme verranno applicate gradatamente e progressivamente (muttaridan). L’insegnamento elementare sarà gratuito in tutte le parti del Regno.

 

6) Gli affari militari

 

Art. 26 – Per affari militari s’intende il complesso degli organismi (tashkīlāt) che mantengono al Regno la sua forza e la sua posizione all’interno ed all’estero.

Art. 27 – Le funzioni riguardanti gli affari militari e tutto ciò che deriva da essi sono regolati (yuģrà) da S. M. il Re.

 

SEZIONE IV

I CONSIGLI: IL CONSIGLIO CONSULTIVO. IL CONSIGLIO DI MEDINA. IL CONSIGLIO DI GEDDA. I CONSIGLI DEI DISTRETTI. I CONSIGLI DEI VILLAGGI E DELLE TRIBÙ

 

IL CONSIGLIO CONSULTIVO

 

Art. 28 – Nella capitale è istituito un Consiglio detto «Consiglio Consultivo» (maģlis shūri), composto del Luogotenente Generale, dei suoi Consiglieri (mustashārūn) e di sei personaggi (dhawāt) eletti da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità (liyāqah) e capacità (iqtidār).

Art. 29 – Il Consiglio Consultivo si convoca una volta ogni settimana, o più se vi è necessità, sotto la presidenza del Luogotenente Generale o d’uno dei suoi consiglieri, per esaminare gli affari e le questioni ad esso trasmessi della Luogotenenza, approfondirli, discuterli e prendere le deliberazioni a maggioranza di voti (bi akthariyyat al-ārā’).

Art. 30 – Quando sia necessario, i direttori degli uffici assistono alle riunioni del Consiglio consultivo, su invito della Luogotenenza Generale, durante le discussioni riguardanti gli affari che dipendono dalle loro direzioni.

Art. 31 – Le deliberazioni di questo Consiglio sono messe in esecuzione (tatbīq) dopo che la Luogotenenza le ha sottoposte a S. M. il Re e ch’esse hanno avuto l’alta approvazione (tasdīq).

Art. 32 – A Gedda ed a Medina è istituito un Consiglio detto «Consiglio d’amministrazione» (maģlis al-idārah), composto del qā’immaqām, del suoaiutante (mu’āwin), dei capi dei funzionari e di quattro personaggi nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno idoneità e capacità.

Art. 33 – Ognuno dei due Consigli istituiti secondo il precedente articolo si aduna una volta ogni settimana, o più quando occorra, sotto la presidenza diretta dal qā’im-maqām o del suo aiutante, per esaminare gli affari e le questioni speciali delle due [città] e trasmessi ad essi, e per prendere le deliberazioni a maggioranza di voti.         

Art. 34 – Le deliberazioni dei Consigli d’Amministrazione di Medina e di Gedda sono comunicate al Luogotenente Generale, e sono messe in esecuzione, in base all’art. 31, dopo essere state presentate a S. M. il Re ed aver ricevuto l’alta approvazione.

Art. 35 – Le deliberazioni ed i regolamenti (nizāmāt) che hanno avuto l’alta approvazione reale, e gli ordini sovrani (al-irādah assaniyyah), dopo essere stati registrati nel Gabinetto Reale (ad-dīwan almalaki), sono comunicati alla Luogotenenza Generale per darvi esecuzione (li igrā’ al-‘amal bihi), e dalla Luogotenenza sono estesi a tutti gli uffici e sezioni dell’amministrazione.

Art. 36 – I personaggi nominati a far parte del Consiglio Consultivo in base all’art. 28, e dei Consigli d’Amministrazione di Medina e Gedda in base all’art. 32, durano in carica un anno soltanto; allo scadere dell’anno sono nominati altri.

Art. 37 – I membri passati (sābiqūn) possono essere nominanti un’altra volta.

 

I CONSIGLI DEI DISTRETTI

 

Art. 38 – Nel capoluogo (markaz) d’ogni Distretto (nāhiyah) è costituito, sotto la presidenza del Capo (ra’īs) di esso [Distretto], un Consiglio (maģlis), composto dell’aiutante del Capo, dei capi dei funzionari e delle persone che saranno nominate fra i notabili (khiyarah) della popolazione. Il Consiglio si raduna ogni settimana una volta o più.

Art. 39 – I Consigli istituiti in base al precedente articolo hanno la funzione di esaminare e discutere le carte e le pratiche (al-awrāq qalu’amalāt) ad essi trasmesse dai Capi dei Distretti e di prendere le deliberazioni richieste dall’utilità pubblica e dal bisogno.

Art. 40 – Le deliberazioni dei Consiglio dei Distretti (maģālis an-nawāhī) sono sottoposte al qā’im-maqām della mudīriyyah, dalla quale il Distretto dipende; egli le sottopone al Luogotenente Generale dopo aver fatto le sue osservazioni a loro riguardo. Il Luogotenente Generale le sottopone a S. M. il Re, dopo che hanno avuto l’alta approvazione reale sono messe in esecuzione.

 

I Consigli dei villaggi e delle tribù

 

Art. 41 – Nel centro di ogni villaggio o tribù importante (dhāt sha’n) è costituito un Consiglio (maģlis) sotto la presidenza del rispettivo sheikh, composto di un giudice sciaraitico (nā’ib shar’ī) e di due persone nominate fra i notabili della popolazione. Esso esamina ciò che riguarda l’amministrazione e le condizioni [del villaggio o della tribù], nei modi che saranno determinati nel regolamento speciale dell’amministrazione delle mudīriyyeh, dei distretti, dei villaggi e delle tribù.

Art. 42 – I Consigli dei villaggi e delle tribù (maģālis al-qurà wal-qabā’il) sono responsabili degli affari e questioni rientranti nei limiti della loro competenza (salāhiyyah) davanti ai loro superiori amministrativi, secondo il regolamento accennato nell’articolo precedente.

 

SEZIONE V

LA CORTE DEI CONTI

 

Art. 43 – Nella capitale è istituita la Corte dei Conti (dīwān al-muhāsabāt), composta di un Presidente e di tre membri nominati da S. M. il Re fra coloro che hanno capacità in materia di ragioneria (umūr hisābiyyah) e di operazioni (mu’āmalāt) finanziarie. Essa è collegata con la Luogotenenza Generale.

Art. 44 – La funzione fondamentale della Corte dei Conti è di ispezionare (taftīsh) tutti gli uffici che hanno entrate e sorvegliare il modo con cui vengono fatte le spese pubbliche, conformemente alla legge del pubblico bilancio.

Art. 45 – Nessuna somma può essere erogata dalla Cassa dello Stato, prima che la Corte dei Conti abbia fatto a suo riguardo l’annotazione (ta’shīr) ch’è doveroso erogarla. Ciò sarà determinato nel suo regolamento (nizām) speciale, fino a che non venga emanato su ciò un decreto (irādah) di S. M. il Re.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931.

 



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