COSTITUZIONE DELL’ILLINESE

 

 

TITOLO I

DISTRIBUZIONE DEI POTERI DEL GOVERNO

 

Art. 1 – I poteri dello stato dell’Illinese saranno divisi in tre Dipartimenti distinti, affidati ad un corpo separato di magistratura, cioè: il legislativo, l’esecutivo, e il giudiziario.

Art. 2 – Nessuno individuo o riunione d’individui addetti ad uno di questi dipartimenti potrà esercitare alcun impiego nell’uno degli altri, se non nei casi enunziati espressamente.

 

TITOLO II

 

Art. 1 – Il potere legislativo dello stato sarà affidato ad una assemblea generale che si comporrà d’un senato e d’una camera di rappresentanti eletti dal popolo.

Art. 2 – La prima elezione pei senatori e pei rappresentanti comincierà il terzo mercoledì di settembre prossimo e continuerà i due giorni susseguenti: l’elezione seguente si farà il primo lunedì d’agosto 1820 e in appresso ogni due anni, il primo lunedì d’agosto, in ciascun contado nei luoghi designati dalla legge.

Art. 3 – Non potrà essere rappresentante chi non avrà ventun anno, non sarà cittadino degli Stati Uniti e non abiterà nello stato: chi non avrà risieduto nel contado o nel distretto in cui verrà eletto durante l’anno che avrà preceduta l’elezione, quando il distretto o il contado saranno formati da un anno: se no, il candidato dovrà aver risieduto da un anno nel contado o contadi, distretto o distretti di cui sarà stato formato il nuovo, a meno che non sia assente per una missione pubblica degli Stati Uniti o dello stato: sarà pure incapace di essere eletto rappresentante chi non pagherà la tassa di stato o di contado.

Art. 4 – I senatori, in sul principio della prima sessione, saranno divisi per via della sorte e per contadi o distretti, per quanto è possibile, in due serie eguali. I senatori della prima serie usciranno al fine del secondo anno e quelli della seconda serie al fine del quarto, in modo che il senato si rinnovi quanto è possibile per metà ogni biennio.

Art. 5 – Il numero dei senatori e dei rappresentanti sarà dall’assemblea generale che verrà dopo il censimento qui sotto ordinato, stabilito e ripartito fra i varii contadi o distretti riconosciuti dalla legge, in ragione del numero dei loro abitanti bianchi. Il numero dei rappresentanti non sarà mai minore di ventisette né maggiore di trentasei, fino a che lo stato abbia una popolazione di centomila abitanti. Il numero dei senatori non sarà mai mano del terzo né più della metà di quello dei rappresentanti.

Art. 6 – Non potrà essere senatore chi non avrà trentacinque anni, non sarà cittadino degli Stati Uniti, non avrà risieduto un anno prima della sua elezione nel contado o distretto che lo avrà nominato, se il contado o distretto sia formato da un anno, ovvero nel contado o contadi, distretto o distretti di cui sarà stato formato il nuovo, a meno del caso d’assenza per una missione pubblica degli Stati Uniti o dello stato. In ogni caso, bisognerà pagare le tasse del contado o dello stato.

Art. 7 – Il senato e la camera dei rappresentanti, una volta riuniti, nomineranno i loro presidenti ed altri funzionari rispettivi, eccettuato il presidente del senato. Ciascuna camera esaminerà i poteri de’ suoi membri e stabilirà sopra i suoi aggiornamenti. I due terzi di ciascuna camera costituiranno un quorum: ma ciascuna potrà in minor numero aggiornarsi da un giorno all’altro e invitare i membri assenti a rendersi alle sedute.

Art. 8 – Ciascuna camera terrà e pubblicherà un giornale de’ suoi processi verbali: le opinioni manifestate pro o contro una quistione si consegneranno nei processi verbali a richiesta di due membri.

Art. 9 – Due membri di una delle due camere potranno sempre pronunziarsi e protestare contro ogni atto o decisione, credendola dannosa allo stato, alle persone: e i motivi della loro opposizione saranno registrati nei processi verbali.

Art. 10 – Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per incondotta e potrà col concorso dei due terzi escludere uno de’ suoi membri, non però due volte per uno stesso motivo.

Art. 11 – Quando vacherà qualche posto in una delle camere, il governatore o chi ne farà le veci, spedirà ordini di elezione per riempirlo.

Art. 12 – I senatori e i rappresentanti saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pace pubblica, sempre immuni da arresto durante la sessione, l’andata e il ritorno. Essi non potranno essere molestati per le discussioni che avranno avuto luogo o pei discorsi da loro tenuti in una camera.

Art. 13 – Ciascuna camera potrà punire di carcere, durante la sua sessione, chiunque non suo membro si rendesse colpevole d’insulto verso la camera o di mala condotta e disordine in sua presenza: questo imprigionamento non potrà però durare oltre le ventiquattro ore.

Art. 14 – Le porte delle camere e di tutti i comitati saranno aperte al pubblico, fuorché quando si dovranno tenere deliberazioni segrete. Nessuna delle due camere potrà senza il consenso dell’altra aggiornarsi a più di due giorni né cambiare il luogo ordinario delle sue sedute.

Art. 15 – I bill potranno essere presentati nell’una delle due camere, ma l’altra potrà modificarli, emendarli o respingerli.

Art. 16 – Qualunque bill sarà letto tre giorni diversi in ciascuna camera, fuori il caso d’urgenza, in cui i due terzi della camera nella quale il bill sarà stato proposto, potranno esimerlo da questa formalità. Qualunque bill adottato dalle due camere sarà firmato dal presidente di ciascuna.

Art. 17 – La formola delle leggi dello stato sarà: «Decretato dal popolo dello stato dell’Illinese, rappresentato dall’assemblea generale».

Art. 18 – L’assemblea generale dello stato non potrà accrescere né diminuire gli stipendi dei funzionarii dello stato che seguono, fino all’anno 1824: il governatore, mille dollari: il segretario di stato, seicento.

Art. 19 – Né un senatore né un rappresentante potranno essere, finché rimangono in carica, eletti ad alcun impiego civile dello stato, i cui stipendi siano stati accresciuti in questo intervallo.

Art. 20 – Nessuna somma di danaro sarà tratta dal tesoro se non in virtù di destinazioni fatte dalla legge.

Art. 21 – Uno stato esatto delle rendite e spese del tesoro pubblico sarà annesso alle leggi e pubblicato con esse all’apertura di ciascuna sessione dell’assemblea generale.

Art. 22 – La camera dei rappresentanti avrà pieno potere di accusare: ma farà d’uopo la maggioranza di tutti i membri presenti per intentare un’accusa. Tutte le accuse saranno giudicate dal senato: e allora i senatori dovranno far giuramento o affermazione di amministrare la giustizia conformemente alla legge e all’evidenza. Nessuno potrà essere condannato che col concorso dei due terzi dei voti dì tutti i senatori presenti.

Art. 23 – Il governatore e tutti i funzionari civili dello stato potranno essere accusati per malversazione nel loro impiego: ma in tal caso il giudizio non potrà estendersi che fino a destinazione e dichiarazione d’incapacità di coprire alcun impiego onorario, lucrativo o di confidenza nello stato. La parte, sia condannata, sia assolta, non cesserà per ciò d’incorrere nell’accusa, processo, giudizio e pene volute dalle leggi ordinarie.

Art. 24 – La prima sessione dell’assemblea generale s’aprirà il primo lunedì d’ottobre prossimo, e quindi l’assemblea generale sarà convocata pel primo lunedì di dicembre che seguirà l’elezione de’ suoi membri, né mai in altra epoca, salvo che nei casi preveduti dalla costituzione.

Art. 25 – Nessun giudice d’una corte qualunque, segretario di stato, procuratore generale, cancelliere, presidente d’una corte di cancelleria, sceriffo o ricevitore, membro dell’una delle camere del congresso, o chiunque copra un impiego lucrativo degli, Stati Uniti o dello stato, non potrà sedere nell’assemblea generale. S’eccettuano gl’impieghi della milizia, di giudici di pace e di mastri di posta, che non si riguardano come lucrativi. Nessuno avente un uffizio onorario o lucrativo dal governo degli Stati Uniti potrà essere rivestito d’alcuna autorità nello stato.

Art. 26 – Chiunque sarà eletto o nominato ad un uffizio lucrativo o di confidenza, sarà tenuto prima d’entrare in funzione di prestar giuramento d’osservare la costituzione degli Stati Uniti e quella dello stato, non che di prestare il giuramento o l’affermazione particolare, all’uffizio a cui sarà stato eletto o nominato.

Art. 27 – In tutte le elezioni tutti gli abitanti maschi sopra i ventun anno che avranno risieduto nello stato sei mesi prima dell’elezione, godranno del privilegio di elettori. Nessuno potrà votare fuorché nel contado o nel distretto in cui risiederà all’istante dell’elezione.

Art. 28 – Tutti i voti si daranno a viva voce, fino a disposizione contraria decretata dall’assemblea generale.

Art. 29 – Gli elettori saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pubblica quiete, immuni d’ogni arresto duranti le elezioni, nell’andata e nel ritorno.

Art. 30 – L’assemblea generale, potrà spogliare del privilegio di eleggere e d’essere eletto chiunque sia convinto di corruzione, spergiuro od altro, delitto infamante.

Art. 31 – Sarà fatto nel 1820 e quindi ogni cinque anni, un censimento di tutti gli abitatiti bianchi dello stato, nel modo che verrà stabilito dalla legge.

Art. 32 – Tutti i bill relativi alla riscossione delle imposte emaneranno dalla camera dei rappresentanti e potranno come tutti gli altri essere emendati o respinti dal senato.

 

TITOLO III

 

Art. 1 – Il potere esecutivo dello stato sarà affidato ad un governatore.

Art. 2 – La prima elezione del governatore comincierà il terzo mercoledì di settembre prossimo e continuerà i due giorni seguenti: l’elezione che verrà dopo si farà il primo aprile 1822, e in appresso, ogni quattro anni, il primo lunedì d’agosto. Il governatore sarà eletto dagli stessi elettori, negli stessi luoghi e modi che i membri dell’assemblea generale. I processi verbali di ciascuna elezione di governatore saranno sigillati e inviati alla sede del governo dagli uffiziali relatori, all’indirizzo del presidente della camera dei rappresentanti, che farà lo spoglio dello scrutinio in presenza della maggioranza dei membri delle camere riunite. Le elezioni contestate saranno decise dalle due camere nel modo da prescriversi dalla legge.

Art. 3 – Il primo governatore rimarrà in funzione fino al primo  lunedì di dicembre 1822 e fino alla nomina e installazione del successore: a partire da quest’epoca, il governatore rimarrà in carica quattro anni. Su otto anni non si potrà essere governatore più di quattro. Il governatore avrà almeno trent’anni, avrà risieduto negli Stati Uniti e nei confini dello stato nei due anni anteriori all’elezione.

Art. 4 – Egli darà di quando in quando all’assemblea generale comunicazione dello stato del governo e domanderà che siano prese in considerazione le misure da lui credute vantaggiose.

Art. 5 – Avrà il diritto di commutare le pene e di far grazia, eccettuato i casi d’accusa per delitto di stato.

Art. 6 – Il governatore riceverà ad epoche fisse onorarii che non potranno essere né accresciuti né diminuiti nel corso delle sue riunioni funzioni.

Art. 7 – Potrà esigere dai funzionarii del dipartimento esecutivo rapporti scritti relativi ai doveri dei loro rispettivi uffizi e provvederà a che le leggi siano fedelmente eseguite.

Art. 8 – Se un funzionario la cui nomina appartiene, secondo la costituzione, all’assemblea generale o al governatore ed al senato, viene a morte nell’intervallo delle sessioni dell’assemblea, o il suo uffizio vaca per un motivo qualunque, il governatore avrà il diritto di nominare all’uffizio vacante e rilasciare una commissione che spirerà alla fine della seguente sessione dell’assemblea generale.

Art. 9 – Potrà nei casi straordinarii convocare per proclama l’assemblea generale ed esporle dopo la sua convocazione i motivi che a ciò lo indussero.

Art. 10 – Sarà comandante in capo dell’esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorché quando questi varii corpi saranno chiamati al servizio degli stati Uniti.

Art. 11 – In ciascun contado dello stato, dagli stessi elettori, epoche e luoghi che i membri dell’assemblea generale, sarà eletto un sceriffo e un coronario, secondo il modo di elezione da prescriversi dalla legge. I detti sceriffi, e coronarii così eletti rimarranno in funzione due anni, salvi i pericoli di destituzione, revoca o altre vie prescritte dalla legge.

Art. 12 – In caso di dissenso fra le due camere sul riguardo del loro aggiornamento, il governatore potrà aggiornare l’assemblea generale pel tempo che crederà opportuno, purché però l’aggiornamento non si prolunghi oltre all’apertura della sessione costituzionale seguente.

Art. 13 – Sarà nominato un sotto governatore per lo stesso termine, nello stesso modo, tempo e titoli che il governatore. Gli elettori dovranno nelle elezioni porre segni distintivi ai voti per governatore e a quelli pel sotto governatore.

Art. 14 – Di pieno diritto il sotto governatore sarà presidente del senato: avrà voto deliberativo, in tutti i comitati e in tutte le quistioni e voto preponderante in caso di parità nel senato.

Art. 15 – Quando il sotto governatore sarà alla testa del governo o non potrà per un motivo qualunque presiedere il senato, i senatori nomineranno uno dei loro membri presidente pro tempore. Se nella vacanza della sede del governatore il sotto governatore è accusato, rivocato, dimissionato, morto od assente, il presidente del senato sarà chiamato all’amministrazione del governo.

Art. 16 – Il sotto governatore facendo le funzioni di presidente del senato avrà stipendi eguali a quelli dei presidente della camera dei rappresentanti durante la stessa sessione: facendo le funzioni di governatore, godrà degli onorarii medesimi di cui godrebbe il governatore se fosse in esercizio.

Art. 17 – Se il sotto governatore è chiamato al governo e abdica, muore o s’assenta nell’intervallo dell’assemblea generale, il Segretario di stato dovrà tosto convocare il senato onde nominare un presidente.

Art. 18 – In caso d’accusa, morte, dimissione, revoca o assenza del governatore, il sotto governatore ne farà le veci in tutta l’estensione, fino a che sia spirato il termine prescritto dalla costituzione per l’elezione di un altro governatore, a meno che l’assemblea generale prescriva con una legge l’elezione di un governatore provvisorio.

Art. 19 – Il governatore e i giudici della corte suprema o una maggioranza di questi col governatore costituiranno un consiglio incaricato di rivedere i bill passati all’assemblea generale: il detto consiglio si riunirà a quest’uopo a quando a quando durante la sessione dell’assemblea generale. I membri del consiglio non riceveranno onorario. Tutti i bill adottati dal senato o dalla camera dei rappresentanti, prima d’aver forza di legge, saranno sottoposti all’esame di esso consiglio. Se questo o la maggioranza de’ suoi membri non credono che il bill divenga legge dello stato, lo rimandano colle obiezioni in iscritto alla camera dei rappresentanti o al senato, secondo che emana dall’una o dall’altra. Queste inscriveranno nei loro processi verbali le obbiezioni del consiglio e procederanno ad un nuovo esame. Se una camera adotta di nuovo il bill a maggioranza, lo invia all’altra, la quale se pure lo adotta, il bill ha forza di legge. Qualunque bill non rimandato dal consiglio dieci giorni dalla sua presentazione, diverrà legge, a meno che l’assemblea generale si aggiorni prima di questo tempo, nel qual caso il bill dovrà essere inviato il primo giorno della sessione seguente, se no diverrà legge.

Art. 20 – Il governatore, coll’avviso e col consenso del senato, nominerà e commissionerà un segretario di stato che terrà un registro esatto di tutti gli atti amministrativi del governatore e dovrà, richiestone, presentarlo alla corte, colle minute e note relative a ciascuna delle due camere, senza pregiudizio degli altri doveri che gli saranno imposti dalla legge.

Art. 21 – Il tesoriere dello stato e i funzionarii incaricati del bollo saranno nominati ogni due anni dalle due camere riunite a scrutinio: nell’intervallo però delle sessioni, il governatore potrà nominare a questi uffizi quando si rendessero vacanti.

Art. 22 – Il governatore nominerà e commissionerà coll’avviso del senato tutti i funzionarii i cui uffizi sono stabiliti dalla presente costituzione o lo saranno dalla legge: tuttavolta gl’inspettori, i ricevitori e i loro commessi, i commissarii delle grandi strade, i constabili ed altri funzionarii subalterni che non avranno giurisdizione fuorché nei limiti del contado, saranno nominati secondo il modo prescritto dall’assemblea generale.

 

TITOLO IV

 

Art. 1 – Il potere giudiziario dello stato sarà affidato ad una corte suprema e a quante corti inferiori l’assemblea generale crederà di dover quindi stabilire.

Art. 2 – La corte suprema si terrà alla sede del governo, né avrà che una giurisdizione d’appello, fuori le cause relative alle rendite dello stato, ai mandamenti e alle accuse quando si chiederà che siano giudicate da essa.

Art. 3 – La corte suprema consisterà in un giudice sovrano e tre assessori: due faranno un quorum. Il numero dei giudici sarà cresciuto o diminuito dall’assemblea generale dopo l’anno 1824.

Art. 4 – I giudici della corte suprema e delle corti inferiori saranno nominati per ballottazione, nelle due camere e commissionati dal governatore. Rimarranno in carica, eccettuata l’incondotta, fino alla fine della prima sessione dell’assemblea generale che s’aprirà il primo gennaio 1824, alla quale epoca le loro commissioni spireranno. Fino a questo termine i detti giudici terranno rispettivamente nei varii contadi tribunali di circuito, nelle epoche, modi e giurisdizione determinati dalla legge. Passato questo  tempo, i giudici della corte suprema saranno commissionati fino a che non demeriteranno: essi non potranno più tenere tribunali di circuito se non ne siano richiesti dalla legge.

Art. 5 – I giudici delle corti inferiori saranno in funzione finché non demeritino: ma un motivo plausibile che non potrà fornir materia ad accusa, basterà tuttavolta a farli rivocare, tanto i giudici della corte suprema, quanto quelli delle inferiori, sulla domanda dei due terzi dei membri dell’assemblea generale. In tal caso, non mai un membro dell’una delle due camere dell’assemblea generale né alcuna persona attinente ad uno dei detti membri per sangue o alleanza, potrà essere nominata all’impiego lasciato vacante dalla revoca in dissenso. I detti giudici della corte suprema, durante il tempo delle loro funzioni, riceveranno annualmente uno stipendio di mille dollari, pagabili per quartiere sul tesoro pubblico. I giudici delle corti inferiori e quelli della corte suprema che potranno essere nominati dopo la sessione dell’assemblea generale che s’aprirà il 10 gennaio 1824, avranno onorarii proporzionati e convenienti, che non potranno essere cresciuti né diminuiti duranti le loro funzioni.

Art. 6 – La corte suprema o una maggioranza de’ suoi giudici, le corti di circuito e i loro giudici nomineranno i loro presidenti rispettivi.

Art. 7 – Tutti i processi, writt e altre procedure saranno intitolate in nome del popolo dello stato dell’Illinese. Tutte le liti saranno fatte in nome e per autorità dei popolo dello stato dell’Illinese e la conclusione sarà: «contro la pace e la dignità dello stato».

Art. 8 – In ciascun contado sarà nominato un numero conveniente di giudici di pace, nel modo indicato dalla legge: il termine e l’estensione delle loro funzioni saranno determinati dalla legge. I giudici di pace così nominati saranno commissionati dal governatore.

 

TITOLO V

 

Art. 1 – La milizia dello stato si comporrà di tutti gl’individui maschi liberi ben costituiti (negri, mulatti e indiani eccettuati), dai diciotto ai quarantacinque anni, fuori le persone che sono o saranno esenti dalle leggi degli Stati Uniti o dello stato. Per l’armamento, equipaggio e organizzazione della milizia si terrà il modo indicato dall’assemblea generale.

Art. 2 – Chi si farà scrupolo conscienziosamente di portar armi, non potrà essere costretto al servizio della milizia in tempo di pace, purché paghi un equivalente.

Art. 3 – Gli uffiziali d’una compagnia, d’un battaglione o d’un reggimento, fuori quelli di stato maggiore, saranno nominati dai componenti la compagnia, il battaglione e il reggimento.

Art. 4 – I brigadieri e i maggiori generali saranno nominati dagli uffiziali delle loro brigate e delle loro divisioni rispettive.

Art. 5 – Tutti gli uffiziali di milizia saranno commissionati dal governatore, né saranno rivocabili che per incondotta o dopo il sessantesimo anno.

Art. 6 – I membri della milizia saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pace pubblica, immuni da arresto nelle rassegne, elezioni d’uffiziali, andata e ritorno dalle rassegne od elezioni.

 

TITOLO VI

 

Art. 1 – Non sarà introdotta nello stato alcuna specie di schiavitù e servitù involontaria, fuorché per pena de’ rei legalmente condannati: nessun maschio venuto all’età di ventun anno né donna a diciotto saranno tenuti di servire chicchessia in qualità di servitori, in virtù di nessun trattato, a meno che non si dia a questo trattato tutto il carattere d’una piena libertà e non si ricevano persone di buona fede, ricompensate dai loro servizi e trattate con ogni riguardo. La tratta dei negri o mulatti non sarà più d’or innanzi tollerata nello stato qualunque impegno di servitù preso nello stato spirerà in capo ad un anno, fuori il caso di un apprendista.

Art. 2 – Nessuno obbligato a lavorare in un altro stato, sarà ammesso a lavorare in questo fuorché nei paesi destinati ai lavori dei sali presso Schawnestown, né mai per più d’un anno: non potranno nemmeno obbligarsi queste persone a lavorare dopo l’anno 1825. Nessuna disposizione del presente titolo libererà chicchessia dai suoi obblighi di servizio.

Art. 3 – Chiunque obbligato a servire per contratto o per trattato, in virtù delle leggi del territorio dell’Illinese già esistenti e conformemente alle disposizioni delle dette leggi, senza frode né dolo, sarà tenuto a compiere esattamente ai patti del suo impegno spontaneo. I negri e i mulatti registrati secondo queste medesime leggi, serviranno pel tempo stabilito da loro: tuttavolta, i figli che nasceranno da questi negri e mulatti, diverranno liberi, gli uomini a ventun anno e le donne a diciotto. Qualunque figlio nato da parenti a servizio, sarà dichiarato al presidente del contado della residenza dal padrone dei genitori, a sei mesi di data dalla sua nascita.

 

TITOLO VII

 

Art. 1 – Quando i due terzi dei membri dell’assemblea generale avviseranno di riformare o emendare la costituzione, raccomanderanno agli elettori, nelle elezioni seguenti pei membri dell’assemblea generale, di votare pro o contro una convenzione. Se la maggioranza di tutti i cittadini liberi elettori voterà per la convenzione, l’assemblea generale dovrà nella sua sessione seguente convocare la convenzione, che si comporrà di tanti membri quanti ve n’hanno all’assemblea generale, eletti dagli stessi elettori e negli stessi luoghi e modi che i membri della detta assemblea. La convenzione si radunerà nei tre mesi dopo l’elezione, onde rivedere, riformare o emendare la costituzione.

 

APPENDICE

 

Art. 1 – Onde nessun inconveniente possa nascere dal passaggio da un governo territoriale ad un governo permanente, è dichiarato che tutti i diritti, processi, azioni, istanze e contratti relativi ad individui o corporazioni, esisteranno e si osserveranno sempre come se il governo non avesse cambiato, conformemente alle leggi ora in vigore.

Art. 2 – Tutte le ammende, pene e confische usate nel territorio dell’Illinese continueranno ad esserlo nello stato. Tutte le attribuzioni del governatore e degli altri funzionarii del territorio diverranno quelle del governatore e funzionarii dello stato, per usarne essi e i loro successori nell’interesse dello stato, nei casi che si presenteranno nel corso delle loro funzioni rispettive.

Art. 3 – Nessun sceriffo né ricevitore di danaro pubblico sarà eleggibile ad un impiego qualunque dello stato, se non paghi preventivamente al tesoro tutte le somme ricevute nella qualità sua.

Art. 4 – Saranno nominati in ciascun contado tre commissari di contado, onde trattare tutti gli affari del contado stesso. Il termine e l’estensione delle loro funzioni saranno determinati dalla legge.

Art. 5 – Il governatore, segretario di stato, giudici e tutti gli altri funzionarii del governo territoriale continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive, fino a che siano sostituiti, conformemente al modo prescritto dalla costituzione.

Art. 6 – Il governatore dello stato si servirà del suo sigillo particolare, fino a che non si sia provveduto ad un sigillo dello stato.

Art. 7 – I giuramenti prescritti per ciascun funzionario potranno essere ricevuti da un giudice di pace fino a che l’assemblea generale non abbia ordinato altramente.

Art. 8 – Fino al primo censimento prescritto dalla costituzione, il contado di Madisson nominerà un senatore e tre rappresentanti: Saint Clair, un senatore e tre rappresentanti: Bond, un senatore e un rappresentante: Washington, un senatore e un rappresentante: Monroe, un senatore e un rappresentante: Randolphe, un senatore e due rappresentanti: Jackson, un senatore e un rappresentante: Johnson e Francklin, formanti un distretto senatoriale, nomineranno di concerto un senatore e ciascuno un rappresentante, l’Unione, un senatore e due rappresentanti: Pope, un senatore e due rappresentanti: Gallatin, un senatore e tre rappresentanti: White, un senatore e tre rappresentanti: Edward, un senatore e due rappresentanti; Crawford, un senatore e due rappresentanti.

Art. 9 – Il presidente della convenzione spedirà mandati d’elezione all’indirizzo dei sceriffi di ciascun contado, o in caso d’assenza o d’incapacità d’un sceriffo, al coronario, ingiungendo loro di far procedere all’elezione del governatore, sotto governatore, rappresentanti al congresso attuale degli Stati Uniti, membri dell’assemblea generale, sceriffi e coronarii nei loro contadi rispettivi. Questa elezione comincierà il terzo mercoledì di settembre prossimo e continuerà i due giorni seguenti: si terrà nella detta elezione il modo prescritto dalle leggi attuali del territorio dell’Illinese. I detti governatore, sotto governatore, membri dell’assemblea generale, sceriffi e coronarii legalmente eletti, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive fino spirato il termine prescritto dalla presente costituzione, fino alla nomina cioè e alla installazione legale dei loro successori, nè mai più a lungo.

Art. 10 – L’assemblea generale nominerà un auditore dei conti pubblici, un procuratore generale ed altri funzionarii che potrebbero essere necessarii: le funzioni di questi uffiziali saranno determinate dalla legge.

Art. 11 – L’assemblea generale potrà emanare leggi quali crederà opportune per far cessare la pratica del duello.

Art. 12 – Tutti gli abitanti maschi bianchi sopra i ventun anno che risiederanno nello stato all’istante della promulgazione della costituzione, avranno diritto di votare nell’elezione del terzo mercoledì e giorni seguenti del settembre prossimo.

Art. 13 – La sede del governo dello stato sarà stabilita a Kaskaskia, fino a che l’assemblea generale non ordini altramente. Nella sua prima sessione, l’assemblea generale, tenuta conformemente alla costituzione, solleciterà dal congresso degli Stati Uniti l’abbandono allo stato di una quantità di terre di quattro stazioni al più e di una almeno, o il dritto di comprar primo la detta quantità di terra. Queste terre saranno situate sul fiume Kaskaskia, e per quanto è possibile all’est del terzo meridiano principale del detto fiume. Se si fa luogo alla fatta petizione, l’assemblea generale nella sua sessione seguente, regolerà la nomina di cinque commissarii incaricati dell’inspezione delle terre donate, e sarà subito fondata sul luogo scelto dai commissarii una città in cui si stabilirà per venti anni la sede del governo. Nel caso in cui non fosse fatto diritto alla petizione, l’assemblea generale potrà determinare come crederà meglio la sede fissa del governo nel luogo considerato come il più opportuno.

Art. 14 – Chiunque abbia trent’anni, sia cittadino degli Stati Uniti risieda nello stato da due anni all’epoca delle elezioni, potrà essere nominato sotto governatore, non ostante qualunque disposizione contraria contenuta nell’articolo tredicesimo del titolo terzo della costituzione presente.

 

Fatto in convenzione a Kaskaskia, il 26 agosto dell’anno del Signore 1818 e quarantesimoterzo dell’indipendenza degli Stati Uniti.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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