COSTITUZIONE

DI INDIANA

 

 

TITOLO I

 

I poteri del governo d’Indiana saranno divisi in tre rami distinti, di cui ciascuno verrà affidato ad un corpo di magistrati particolari, cioè: il potere legislativo ad uno, il potere esecutivo ad un altro e il giudiziario ad un terzo; nessun individuo nè corpo addetto ad uno di questi rami potrà esercitare alcuna autorità in uno degli altri due corpi, fuorchè nei casi qui appresso determinati appositamente.

 

TITOLO II

 

Art. 1 – Il potere legislativo dello stato risiederà in un’assemblea generale, che si comporrà d’un senato e d’una camera dei rappresentanti eletti dal popolo.

Art. 2 – L’assemblea generai farà eseguire nei due anni dopo la sua prima convocazione, poi nel 1820 e d’indi in poi ogni cinque anni, il censimento di tutti gli abitanti maschi liberi dello stato al disopra di ventun anno. Il numero dei rappresentanti sarà, all’epoca di ciascun censimento, determinato dall’assemblea generale e ripartito fra i varii contadi, dietro il numero de’ suoi abitanti maschi oltre ai ventun anno: il numero dei rappresentanti non sarà mai meno di venticinque nè più di trentasei, fino a che il numero dei cittadini maschi sopra i ventun anno salga a ventidue mila: in questo caso i rappresentanti non saranno metto di trentasei, nè più di cento.

Art. 3 – I rappresentanti saranno eletti annualmente dagli elettori legali di ciascun contado rispettivo, il primo lunedì del mese di agosto.

Art. 4 – Onde poter essere rappresentante bisogna aver compiuti i ventun anno, essere cittadino degli Stati Uniti e abitante dello stato, dimorare nel contado in cui si sarà eletto da un anno immediatamente anteriore all’eiezione, se il contado sarà stato eretto prima di questo tempo, altrimenti bisognerà aver dimorato un anno nel contado o contadi di cui il nuovo contado si forma, a meno che siasi stato assente per una missione degli Stati Uniti o dello stato, e purchè si paghino le tasse di stato o di contado.

Art. 5 – I senatori saranno eletti per tre anni, il primo d’agosto, dagli stessi elettori dei rappresentanti. All’epoca della loro prima convocazione, essi saranno divisi per quanto è possibile egualmente in tre serie, per mezzo della sorte, in nome dei loro contadi o distretti rispettivi: le sedie dei senatori della prima serie saranno vacanti alla fine del primo anno, quelle della seconda serie, alla fine del secondo, e quelle della terza alla fine del terzo, in modo che un terzo del senato sia per quanto è possibile rinnovato ciascun anno.

Art. 6 – Il numero dei senatori sarà, all’epoca di ciascun censimento, stabilito dall’assemblea generale e ripartito tra i varii contadi o distretti stabiliti dalla legge dietro il numero degli

abitanti maschi al disopra di ventun anno dei detti contadi o distretti, e non potrà mai essere meno del terzo nè più della metà di quello dei rappresentanti.

Art. 7 – Non potrà essere senatore chi non avrà trentacinque anni, non sarà cittadino degli Stati Uniti, non avrà risieduto nello stato nei due anni, e nel contado o distretto che lo avrà nominato, nell’anno immediatamente anteriore all’elezione: se il distretto o il contado non sono formati da un anno, egli dovrà aver risieduto lo stesso tempo nel contado o contadi, distretto o distretti che avranno concorso a formare il contado o il distretto che lo avrà eletto: a meno che egli non fosse assente in virtù di una pubblica missione degli Stati Uniti o dello stato e purchè egli pagasse le tasse di stato o di contado.

Art. 8 – La camera dei rappresentanti una volta radunata nominerà presidente i suoi uffiziali: il senato sceglierà pure gli uffiziali, meno il presidente: Ciascuna camera verificherà i poteri de’ suoi membri e deciderà i suoi aggiornamenti: i due terzi delle camere formeranno un quorum sufficiente per deliberare; ciascuna camera potrà, in minor numero, aggiornarsi da un giorno all’altro, e invitare ì membri assenti a recarsi alle sedute.

Art. 9 – Ciascuna camera formerà e pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute. Gli avvisi dei  membri pro e contro una quistione saranno inseriti nei processi verbali, a richiesta di due fra di loro.

Art. 10 – qualunque membro dell’una o dell’altra camera avrà il diritto di disapprovare e di protestare contro ogni atto o decisione che crederà dannoso al popolo o ad una o parecchie persone, e di far inserire nel giornale dei processi verbali i motivi della sua disapprovazione.

Art. 11 – Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per mala condotta, potrà col concorso dei due terzi dei voti escluderne uno, non però due volte per lo stesso motivo. Le due camere avranno inoltre tutti i poteri necessarii ad ogni ramo di legislatura in uno stato libero e indipendente.

Art. 12 – Quando qualche posto si renderà vacante in una delle camere, il governatore o chi ne farà le veci rilascierà mandati di elezione per riempiere queste vacanze.

Art. 13 – I senatori e i rappresentanti non potranno, fuori il caso di tradimento, di fellonia o attentato contro la quiete pubblica, essere arrestati durante la sessione dell’assemblea generale, nè andando o venendo essi non saranno molestati per alcuni discussione o discorso tenuto nella camera.

Art. 14 – Ciascuna camera potrà punire di carcere durante la sessione chiunque (eccettuati i membri) le avrà mancato di rispetto con disordini commessi o cagionati in sua presenza: questo imprigionamento però non potrà mai durare più di ventiquattro ore.

Art. 15 – Le porte delle camere durante le sedute e i comitati saranno aperte al pubblico, fuori i casi in cui la camera crederà dover tenere segrete le sue deliberazioni. Nessuna delle due camere, senza il consenso dell’altra, potrà aggiornare a più di due giorni nè cambiare il luogo ordinario delle sue sedute.

Art. 16 – I bill emanati dall’una delle due camere potranno essere modificati, emendati o respinti dall’altra.

Art. 17 – Qualunque bill sarà letto tre volte in diversi giorni in ciascuna camera: pei casi d’urgenza, i due terzi dei membri della carnera in cui il bill ebbe origine, potranno dispensare da questa formalità: qualunque bill, dopo essere stato adottato dall’una e dall’altra camera, sarà firmato dai presidenti di ciascuna.

Art. 18 – La formola delle leggi dello stato sarà: «È decretato dall’assemblea generale dello stato d’Indiana».

Art. 19 – Tutti i bill relativi alla riscossione delle rendite dello stato si discuteranno nella camera dei rappresentanti, ma potranno come gli altri essere emendati o respinti dal senato.

Art. 20 – Nessuno avente una carica sotto l’autorità del presidente degli Stati Uniti o dello stato, sarà eleggibile ad una delle camere dell’assemblea generale, a meno che si dimetta dalla sua carica prima dell’elezione. Nessun membro di una delle due camere sarà eleggibile, nel tempo per cui sarà stato eletto, ad alcuna carica la cui nomina appartiene all’assemblea generale; nullameno nulla è stabilito nella costituzione per impedire ad un membro della prima sessione dell’assemblea generale d’accettare un impiego creato dalla costituzione stessa o dalla costituzione degli Stati Uniti e i cui onorarii sono determinati.

Art. 21 – Nessuna semina di danaro sarà tratta dal tesoro se non secondo le destinazioni della legge.

Art. 22 – Uno stato esatto delle rendite e spese pubbliche anderà annesso alle leggi e pubblicato con esse a ciascuna sessione annua dell’assemblea generale.

Art. 23 – La camera dei rappresentanti ha sola il diritto di accusare, ma una maggioranza di tutti i membri eletti debbe concorrere all’accusa, Tutte le accuse saranno giudicale dal senato. Quando i senatori siederanno in qualità di giudici, giureranno e affermeranno di voler pronunziare a norma della legge e secondo loro coscienza. Nessuno potrà essere condannato senza il consenso della maggioranza dei senatori eletti.

Art. 24 – Il Governatore e tutti i funzionarii civili dello stato saranno rimossi dal loro impiego, quando saranno stati accusati e condannati di tradimento, corruzione od altri delitti: in questi casi però i giudizi non porteranno altre pene che la rimozione dalle cariche e il carattere d’indegnità rispetto a tutte le funzioni onorarie e lucrative dello stato. La parte, condannata od assolta, incorrerà pure le accuse, i giudizi e le pene legali.

Art. 25 – La prima sessione dell’assemblea generale comincierà il prima lunedì del prossimo novembre: in appresso, l’assemblea si riunirà il primo lunedì di dicembre ogni anno e non mai ad altra epoca, eccetto ciò che verrà determinato dalla legge o preveduto dalla costituzione.

Art. 26 – Nessun ricevitore o detentore del pubblico danaro siederà in una delle camere, se alcuno non risponde per lui e se non avrà versato nel tesoro tutte le somme di cui era contabile.

 

TITOLO III

 

Art. 1 – Il potere esecutivo supremo risiederà nella persona di un governatore che porterà il nome di governatore delle Stato d’Indiana.

Art. 2 – Il governatore sarà eletto il primo lunedì, d’agosto dagli stessi elettori e nei luoghi medesimi che i rappresentanti. I processi verbali dell’elezione del governatore saranno sigillati e mandati alla sede del governo, indirizzati al presidente della camera dei rappresentanti, che farà l’apertura degli scrutinii e ne leggerà il risultato in presenza delle due camere: chi avrà riunito maggior numero di suffragi sarà governatore. Ma se due o più persone avranno lo stesso numero di voti, uno di loro sarà eletto a scrutinio delle due camere riunite. Le elezioni contestate saranno decise da un comitato di membri delle due camere, formato e scelto nel modo stabilito dalla legge.

Art. 3 – Il governatore rimarrà in carica tre anni, a cominciare dal terzo giorno dopo il cominciamento della sessione dell’assemblea generale che seguirà alla sua elezione, e fino a che il suo successore non sia nominato e insediato: egli non potrà essere in carica più di sei anni sopra nove.

Art. 4 – Egli avrà almeno trent’anni, sarà stato dieci anni cittadino degli Stati Uniti e avrà abitato lo stato i cinque anni immediatamente anteriori alla sua elezione, a meno che non fosse assente per una missione degli Stati Uniti e dello stato. Quest’ultimo caso non impedirà di essere governatore a chi sarà cittadino degli Stati Uniti e avrà risieduto nel territorio d’Indiana nei due anni immediatamente anteriori alla sanzione della presente costituzione.

Art. 5 – Nessun membro del congresso nè funzionario, sia degli Stati Uniti che dello stato, potrà essere governatore nè sotto governatore.

Art. 6 – Il governatore riceverà ad epoche fisse ricompense pe’ suoi servigi, le quali non potranno essere nè diminuite nè accresciute durante le funzioni di uno stesso governatore.

Art. 7 – Sarà comandante in capo dell’esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorchè quando questi corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti: egli non comanderà in persona in tempo di guerra, se non sia in virtù di una espressa dichiarazione dell’assemblea generale.

Art. 8 – Nominerà, col consenso del senato, e commissionerà tutti i funzionarii la cui nomina non è altramente ordinata dalla presente costituzione.: tutti gli uffizi che l’assemblea generale potrà instituire, saranno riempiuti nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 9 – I posti vacanti degli uffiziali la cui nomina appartiene al governatore e al senato o all’assemblea generale, saranno riempiuti dal governatore nell’intervallo delle sessioni dell’assemblea, e le commissioni rilasciate da lui in questo caso non avranno effetto se non fino al termine della sessione seguente.

Art. 10 – Avrà il diritto di esentare dalle ammende e confische, di accordare dilazioni e di far grazia e commutare le pene, fuori il caso d’accusa per delitti di stato.

Art. 11Potrà esigere da tutti i funzionari dipendenti dal potere esecutivo, relazioni scritte sull’adempimento dei doveri di tutti gli uffiziali.

Art. 12 – Darà tratto tratto all’assemblea generale comunicazione degli affari di stato e le chiederà di prendere in considerazione le misure che crederà opportune.

Art. 13 – Nei casi straordinarii, potrà convocare l’assemblea generale alla sede del governo o altrove, se dopo l’ultimo aggiornamento la capitale trovisi esposta agli assalti del nemico o a contagione. Quando le camere fossero in disaccordo sul termine dell’aggiornamento, egli potrà aggiornarle pel termine da lui creduto conveniente, purchè non oltrepassi l’epoca della sessione annuale seguente.

Art. 14 – Provvederà a che le leggi siano bene e fedelmente eseguite.

Art. 15 – Un sotto governatore sarà eletto contemporaneamente per lo stesso tempo, nello stesso modo e dagli stessi elettori che il governatore. Gli elettori votando pel governatore e pel sotto governatore, dovranno presentare i voti destinati all’uno o all’altro.

Art. 16 – Il sotto governatore sarà presidente del senato: egli avrà voce deliberativa in tutti i comitati e voce preponderante in caso di parità nel senato.

Art. 17 – Quando il governatore è messo in accusa, destituito, morto, dimissionario o assente dallo stato, il sotto governatore sarà rivestito di tutti i poteri e di tutta l’autorità del governatore, fino a che ne sia nominato legalmente un altro o fino a che il governatore assente o accusato sia di ritorno o assolto.

Art. 18 – Quando il governo sarà amministralo dal sotto governatore o non potrà adempiere alle funzioni di presidente del senato, questo eleggerà uno de’ suoi membri per presiederlo momentaneamente. Se nella vacanza della sedia del governatore, il sotto governatore venga ad essere accusato, destituito, dimissionato o assente dallo stato, il presidente del senato pro tempore prenderà le redini del governo nello stesso modo fino a che sia sostituito da un governatore o da un sotto governatore. Il sotto governatore, finchè adempirà alle funzioni del presidente del senato, riceverà pe’ suoi servigi gli stessi onorarii che il presidente della camera dei rappresentanti durante lo stesso periodo: finché sarà alla testa del governo come governatore, riceverà onorarii eguali a quelli che dati sarebbero al governatore medesimo.

Art. 19 – Il presidente pro tempore del senato riceverà parimente, finché amministrerà lo stato, gli stessi emolumenti che il governatore in carica riceverebbe.

Art. 20 – Se il sotto governatore è chiamato a governare lo stato e nel corso di questa amministrazione si dimette, muore o s’allontani dallo stato mentre l’assemblea generale è disciolta, il dovere del segretario di stato è di convocare il senato onde scegliere un presidente pro tempore.

Art. 21 – Il segretario di stato sarà eletto a scrutinio riunito delle due camere e sarà commissionato dal governatore per quattro anni o fino a che sia stato eletto ed installato il suo successore: egli terrà un registro sii cui saranno consegnati tutti gli atti uffiziali del governatore. Sarà tenuto a depositare, essendone richiesto, davanti all’una e all’altra camera tutte le carte, minute e documenti qualunque relativi: egli adempirà a tutti gli altri doveri che gli verranno imposti dalla legge.

Art. 22 – Qualunque bill passato dalle due camere verrà presentato al governatore. Se egli approva, vi apporrà la sua firma: se no, rimanderà il bill colle sue obbiezioni alla camera dove ebbe origine, la quale farà trascrivere in disteso le sue obbiezioni nei processi verbali e procederà ad un nuovo esame. Se, dopo questo esame una maggioranza di tutti i membri della camera si pronunzia per l’adozione, il bill sarà trasmesso all’altra camera colle obbiezioni del governatore. Questa, lo esaminerà pure una seconda volta, e se la sua maggioranza è favorevole, il bill diverrà legge. In questi casi, i voli saranno espressi per sì e per no, e i nomi delle persone votanti, pro o contro saranno inscritti nei processi verbali di ciascuna camera. Se un bill non è rimandato dal governatore nello spazio di cinque giorni, esclusa la domenica, da quello in cui fu presentato, diverrà legge come se fosse da lui firmato: a meno che, l’assemblea generale non impedisca il rimando con un aggiornamento, nel qual caso il bill sarà legge, se il rimando non avrà luogo nei tre giorni che seguiranno la più prossima sessione.

Art. 23 – Qualunque risoluzione per cui il concorso delle due camere può essere necessario, sarà presentata al governatore e dovrà essere approvata da lui prima di poter produrre alcun effetto: se essa è disapprovata, dovrà passare di nuovo per le due camere e riunirvi una maggioranza dei membri eletti, conformemente alle regole prescritte per un bill dall’articolo precedente.

Art. 24 – Sarà scelto a scrutinio delle due camere riunite un tesoriere e un auditore dei conti, di cui la legge preciserà i doveri e i poteri: essi terranno le loro cariche tre anni, fino a che i loro successori non siano nominati e messi in esercizio.

Art. 25 – In ciascun contado, gli elettori eleggeranno un sceriffo e un coronario, nei tempi e nei luoghi in cui si faranno le elezioni per l’assemblea generale. Le loro funzioni dureranno due anni e fino a che i loro successori non siano legalmente instituiti: i nessuno potrà essere sceriffo più di quattro anni sopra sei.

Art. 26 – Vi avrà un sigillo dello stato che sarà custodito dal governatore, adoperato da lui officialmente e che porterà il nome di sigillo dello stato d’Indiana.

 

TITOLO IV

 

Art. 1 – Il potere giudiziario dello stato per ciò che riguarda le disposizioni delle leggi o le regole dell’equità, risiederà in una corte suprema, in corti di distretto e in altri tribunali inferiori che l’assemblea generale crederà conveniente instituire.

Art. 2 – La corte suprema sarà composta di tre giudici: due formeranno il quorum e avranno solamente una giurisdizione d’appello che sarà esercitata in tutta l’estensione dello stato, conformemente alle restrizioni e ai regolamenti non contrarii alla costituzione che la legge potrebbe particolarmente stabilire: è inteso che nulla in questo articolo può impedire all’assemblea di dare alla corte suprema una giurisdizione di prima instanza negli affari capitali e di cancelleria, in cui un presidente di corte di distretto potrebbe trovarsi interessato o prevenuto.

Art. 3 – Le corti di distretto saranno formate d’un presidente e due giudici assessori. Lo stato sarà diviso da una legge in tre distretti. Vi, avrà, per ciascuno un presidente che vi risiederà nella durata delle sue funzioni: queste corti avranno nei loro distretti rispettivi una giurisdizione civile, amministrativa e criminale, nei casi e secondo le forme prescritte dalla legge. Il presidente solo nell’assemblea degli assessori o con uno di loro, come pure i due giudici nell’assenza del presidente, formeranno una corte competente, fuorchè per gli affari capitali e di cancelleria. Questo articolo non potrà in alcun, caso impedire all’assemblea generate di accrescere il numero dei distretti e dei presidenti, secondo che potrebbero richiedere in appresso i bisogni dello stato.

Art. 4 – I giudici della corte suprema, delle corti di distretto ed altri tribunali inferiori terranno le loro cariche sette anni, se la loro condotta corrisponda alla dignità del loro ministero:  essi riceveranno ad epoche fisse gratificazioni che non potranno essere diminuite finchè rimarranno in uffizio.

Art. 5 – I giudici della corte suprema saranno, in, virtù delle loro cariche, i conservatori naturali della pace pubblica in tutta l’estensione dello stato: come pure i presidenti, delle corti di distretto lo saranno nei loro distretti e gli assessori nei loro contadi rispettivi.

Art. 6 – La corte suprema terrà le sue assise nella sede del governo alle epoche prescritte dalla legge. Le corti di distretto risiederanno nei contadi di loro giurisdizione, come pure verrà stabilito dalla legge.

Art. 7 – I giudici della corte suprema saranno nominati dal governatore, coll’avviso e col consenso del senato. I presidenti delle corti di distretto saranno eletti a scrutinio riunito delle due camere della legislatura: i giudici assessori delle corti di distretto. saranno scelti dagli elettori di contado.

Art. 8 – La corte suprema nominerà il suo cancelliere: quelli delle corti di distretto saranno nominati dagli elettori nei varii contadi: ma nessuno potrà essere promosso alle funzioni di cancelliere d’una corte di distretto, se non ha prima ottenuto da uno o più membri della corte suprema o da uno o più presidenti delle corti di distretto, un certificato attestante ch’egli è, sotto tutti gli aspetti, atto ad occupare l’impiego di cancelliere d’una  corte di distretto. Nulla qui si oppone a che le corti di distretto in ciascun contado possano nominare un cancelliere pro tempore, fino a che ve n’abbia un altro legalmente instituito: i detti cancellieri, quando saranno stati legalmente eletti e stabiliti, occuperanno le loro cariche per lo spazio di sette anni e non oltre, a meno che non vengano rieletti.

Art. 9 – I cancellieri sono rivocabili in conseguenza di accuse portate contro di loro, come anche per altri casi.

Art. 10 – Ad una vacanza nella corte suprema o in quella di distretto in seguito a morte, dimissione o revoca d’un giudice o cancelliere, sarà riempiuta nel modo suddescritto: il sostituente adempirà a queste funzioni per tutto il tempo che rimaneva ancora al suo predecessore e non oltre, quando non venga rieletto.

Art. 11 – Tutti gli atti di procedura avranno per titolo: «lo stato d’Indiana». Tutti i processi saranno fatti, in nome e per autorità dello stato d’Indiana. Le accuse saranno contro la pace e la dignità dello stato.

Art. 12 – Un numero conveniente di giudici di pace saranno nominati dagli elettoti legali dei varii contadi in ciascun sobborgo di città: essi rimarranno in uffizio cinque anni, se non diano luogo a rimprovero in questo intervallo: i loro poteri e doveri saranno tratto tratto regolati  e determinati dalla legge.

 

TITOLO V

 

Art. 1 – In tutte le elezioni a cui non è altramente provveduto dalla costituzione, qualunque cittadino maschio bianco degli Stati Uniti dell’età di ventun anno almeno, residente nello stato da un anno precedentemente all’elezione avrà dritto di votare nel suo contado: si eccettuano coloro che sono arruolati nell’esercito degli Stati Uniti o dei loro alleati.

Art. 2 – Tutte le elezioni saranno fatte a scrutinio: l’assemblea generale si riserba il dritto di cambiare questo modo se lo creda necessario, nella sua sessione del 1821, non che di stabilire il suffragio a viva voce, dopo del che questa forma rimarrà inalterabile.

Art. 3 – Gli elettori, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pubblica quiete, saranno al sicuro da ogni arresto andando o tornando dalle elezioni e finchè esse durano.

Art. 4 – L’assemblea generale avrà pieno potere per impedire di eleggere o d’essere eletto a qualunque condannato ad una pena infamante.

Art. 5 – Nulla in questo titolo può fare ostacolo all’esercizio del privilegio di elettore, pei cittadini degli Stati Uniti residenti nello stato all’epoca della sanzione della costituzione, e aventi diritto a votare in virtù delle leggi esistenti, o per le altre persone assenti momentaneamente per affari d’urgenza.

 

TITOLO VI

 

Art.1 – La milizia dello stato d’Indiana si comporrà di tutti i maschi liberi e validi (fuori i negri, i mulatti e gl’indiani), residenti negli Stati Uniti, dalla età di diciotto anni fino ai quarantacinque. Sono eccettuati coloro che, ora o dopo, potranno essere dispensati da questo dovere dalle leggi degli Stati Uniti da quelle dello stato. Questa milizia sarà armata, equipaggiata e organizzata come verrà prescritto dalla legge.

Art. 2 – Chiunque si facesse coscienziosamente uno scrupolo di portare le armi, non sarà costretto a far parte della milizia, purchè tuttavolta egli paghi per la sua esenzione un equivalente, il quale sarà annualmente ricevuto da un funzionario civile: la quotità ne sarà determinata dalla legge. Esso sarà eguale per quanto è possibile alle ammende più leggere imposte ai membri della milizia che trascurano o ricusano di adempiere ai loro doveri.

Art. 3 – I capitani ed uffiziali subalterni saranno eletti dagli individui della compagnia dei loro distretti rispettivi soggetti ai doveri della milizia, il capitano di ciascuna compagnia Vi nominerà gli uffiziali non commissionati.

Art. 4 – I maggiori saranno eletti dai soggiacenti ai doveri della milizia nei battaglioni. I colonnelli saranno eletti dai reggimenti dei distretti rispettivi.

Art. 5 – I brigadieri generali saranno eletti dagli uffiziali commissionati nelle rispettive brigate. I maggiori generali saranno eletti dai medesimi nelle rispettive divisioni.

Art. 6 – Gli squadroni di cavalleria e compagnie d’artiglieria, corpi franchi, granatieri e fanteria leggera possono essere formati nello stato nel modo che sarà prescritto dalla legge. È determinato che ciascun di questi corpi il quale venga formato come è detto sopra, eleggerà i suoi uffiziali.

Art. 7 – Il governatore nominerà l’aiutante generale e il quartiermastro generale, non che i suoi aiutanti di campo.

Art. 8 – I maggiori generali nomineranno i loro aiutanti di campo, non che tutti gli altri uffiziali di stato maggiore della divisione. I brigadieri generali nomineranno i loro maggiori di brigata e tutti gli altri uffiziali di stato maggiore della brigata. I colonnelli nomineranno tutti gli uffiziali di stato maggiore del loro reggimento.

Art. 9 – Tutti gli uffìziali di milizia saranno commissionati dal governatore: conserveranno la loro commissione finchè si condurranno bene e fino all’età di sessant’anni.

Art. 10 – L’assemblea generale fisserà con una legge la divisione della milizia in divisioni, brigate, reggimenti, battaglioni e compagnie e il grado di tutti gli uffiziali di stato maggiore.

 

TITOLO VII

 

Art. 1 – Ogni dodici anni, a contare dallo stabilimento della costituzione, all’elezione generale pel governatore sarà aperto uno scrutinio, in cui gli elettori deporranno il loro voto pro o contro la convocazione d’una convenzione: se la maggioranza degli elettori vota per la convenzione, il governatore infurierà l’assemblea generale seguente, che dovrà regolare con una legge l’elezione dei membri della convenzione, il numero di questi membri, l’epoca e il luogo in cui dovranno radunarsi: questa legge, non potrà estere adottata che i maggioranza di suffragi dei due rami dell’assemblea generale: la convenzione, una volta riunita, avrà il diritto rivedere, emendare e cambiare la costituzione. Ma siccome non appartiene che all’usurpazione e alla tirannide il mettere in servitù e ridurre sotto il giogo una porzione dell’umanità, non potrà essere fatto alla costituzione alcun cambiamento mirante a introdurre nello stato la schiavitù o la servitù forzata, fuorchè per castigo di delitti di cui gli accusati saranno convinti pienamente.

 

TITOLO VIII

 

Art. 1 – Il propagamento delle cognizioni e dei lumi in una comunità essendo essenziale al mantenimento d’un governo libero e l’estensione dei benefizi e dei vantaggi dell’educazione in tutte le parti del paese dovendo farci raggiungere questo scopo, l’assemblea generale dovrà regolare con una legge l’impiego delle terre che sono o potranno essere consacrate dagli Stati Uniti all’uso delle scuole e applicare i fondi che ne proverranno, all’adempimento del grande oggetto a cui si consacrano o consacrate saranno. Non sarà venduta per autorità, di questi stati alcuna delle terre destinate al mantenimento delle scuole e dei seminarii, prima del 1820: le somme provenienti dalla vendita di queste terre o, d’altre destinate allo stesso fine, saranno e rimarranno esclusivamente applicate ai progressi delle scienze e delle lettere e al mantenimento dei seminarii e delle scuole pubbliche. L’assemblea generale emanerà tratto tratto le leggi che crederà necessarie ad incoraggiare gl’ingegni letterarii, scientifici e agricoli, accordando le ricompense e i privilegi opportuni al perfezionamento e all’incremento delle arti, scienze, commercio, manifatture e storia naturale, non che a mantenere e favorire le massime d’umanità, d’industria e di sana morale.

Art. 2 – Permettendolo le circostanze, l’assemblea generale dovrà stabilire per legge un sistema generale d’educazione applicantesi per una regolare progressione tanto alle scuole di provincia quanto all’università dello stato, le cui premure si estenderanno su tutti gratuitamente ed egualmente.

Art. 3 – Onde poter raggiungere uno scopo così salutare, il denaro pagato come equivalente delle esenzioni della milizia, sarà fuori il tempo di guerra esclusivamente e proporzionalmente applicato al mantenimento dei seminarii del contado. Così pure tutte le ammende imposte per infrazione alle leggi saranno applicate al mantenimento dei detti seminarii nei contadi in cui le ammende saranno state imposte.

Art. 4 – L’assemblea generale dovrà, permettendolo le circostanze, formare un codice penale basato su principii d’una giusta e savia riforma, non dettato da uno spirito di vendetta: essa dovrà inoltre designare uno a più luoghi, specialmente destinati a servire di rifugio a quelle persone che, in ragione della loro età, delle loro infermità e dei loro infortunii potranno reclamare l’assistenza e i benefizi della società, in modo che queste persone vi trovino un impiego e un appoggio e possano perdervi, prestando i loro servigi, il sentimento umiliante della dipendenza.

Art. 5 – L’assemblea generale, erigendo un nuovo contado, farà una riserva di dieci per cento  almeno sugli atti di vendita fatti alla sede della giustizia di pace del contado, e nella stessa sessione vi incorporerà una società di libreria, colle regole ch’ella crederà, conveniente per assicurare il mantenimento e accrescere il benefizio di questa libreria medesima.

 

TITOLO IX

 

Art. l – Non si stabilirà nello stato alcun banchiere nè si formerà alcuna compagnia di banca o casa di cambio che possa mettere in circolazione biglietti di credito pagabili all’ordine o al portatore. È inteso che nessuna disposizione di questo genere ha per iscopo d’impedire all’assemblea generale di stabilire una banca dello stato e un annesso di questa banca per ogni tre contadi, fondato nel  scelto a quest’uopo, dal direttore della banca dello stato: nessuno potrà però versarvi danari né sottoscrivere per meno di trenta mila dollari. La banca di Vincennes e la banca degli affittavoli e artigiani d’Indiana a Madisson saranno considerate come banche formate in virtù delle carte conferite alle dette banche dal territorio d’Indiana. Nulla di ciò che è detto nel presente titolo potrà tuttavolta impedire all’assemblea generale di riconoscere una delle dette banche come banca dello stato, e in questo caso l’altra banca ne diverrebbe un annesso, conformemente alle disposizioni succennate.

 

TITOLO X

 

Art. l – Chiunque sarà promosso ad una carica di confidenza e lucrativa sotto l’autorità dello stato, presterà giuramento, prima d’entrare in esercizio, fra le mani di un funzionario legalmente autorizzato, di osservare inviolabilmente la costituzione degli Stati Uniti come quella dello stato: presterà pure un giuramento relativo ai doveri della sua carica.

Art. 2 – Il tradimento contro lo stato sarà costituito dall’azione di sollevarvi la guerra, unirsi a’ suoi nemici o prestar loro assistenza in qualunque modo.

Art. 3 – Nessuno potrà essere condannato per delitto di tradimento, a meno che v’abbiano due testimonino d’un delitto formale da lui commesso o ch’egli medesimo ne faccia confessione in piena corte.

Art. 4 – Il modo del giuramento o dell’affermazione sarà quale abbisogni per conformarsi alla coscienza di colui dal quale sarà richiesto: le parole ne saranno considerate come l’appello più formale fatto a Dio.

Art. 5 – Chiunque sarà stato convinto d’aver cercato di corrompere in una maniera qualunque gli elettori, per farsi eleggere, sarà indegno di servire allo stato nella qualità di governatore, sotto governatore, senatore o rappresentante, per tutto il tempo che avrebbero durato i poteri conferitigli dalla elezione.

Art. 6 – Tutti i funzionarii risiederanno nello stato, e tutti i funzionarii di distretto, di contado o di città, nei loro distretti, contadi o città rispettive (eccettuata la città di Clarckville), e terranno la sede delle loro funzioni nel luogo determinato dalla legge. Tutti gli uffiziali di milizia risiederanno presso la loro divisione, brigata, reggimento, battaglione o compagnia.

Art. 7 – Non vi avrà mai nello stato nè servaggio nè servitù involontaria se non per castigo di delitti di cui altri si sarà reso colpevole. Qualunque tratta di negri e di mulatti, esercitata fuori dei confini dello stato, vi diverrà nulla e di nessun effetto.

Art. 8 – Nessun atto dell’assemblea generale avrà forza di legge prima di essere stampato, fuorchè nei casi d’urgenza.

Art. 9 – Tutte le commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato d’Indiana, improntate del sigillo dello stato, firmate dal governatore e contrassegnate dal segretario di stato.

Art. 10 – In ciascun contado sarà eletto un cancelliere che rimarrà in funzione sette anni, se ben si conduce in questo intervallo: nulla meno nessune di queste disposizioni impediranno agli scrivani dei tribunali vicini di far le veci di cancelliere.

Art. 11 – Corydon, nel contado di Harrison, sarà la sede del governo dello stato d’Indiani fino all’anno 1825 e fino a che non venga trasportala altrove in virtù di una legge.

Art. 12 – Erigendo un nuovo contado, l’assemblea generale non potrà ridurre quelli che già esistono e di cui si formerà un nuovo contado, ad un territorio minore di quattrocento miglia quadrate.

Art. 13 – Nessuno potrà occupare nel tempo stesso più d’un impiego lucrativo, fuori d’un’eccezione espressamente fatta dalla costituzione.

Art. 14 – Per essere nominato funzionario di contado in un contado qualunque, importa esserne cittadino e abitante nell’anno anteriore alla nomina, se il contado è eretto da un anno o più: se no, bisognerà aver risieduto per lo stesso spazio di tempo del contado o contadi di cui il nuovo sarà stato formato.

Art. 15 – Tutti i funzionari delle città e sobborghi saranno nominati nella stessa maniera stabilita dalla legge.

Art. 16 – Gli stipendi annuali dei funzionari del governo non potranno fino al 1819 eccedere la tassa seguente: quelli di governatore, mille dollari: quelli disegretario di stato, quattrocento: dell’auditore di conti pubblici, quattrocento del tesoriere, quattrocento: dei giudici della corte suprema, ottocento: del presidente delle corti di distretto, ottocento: quelli dei membri dell’assemblea generale non eccederanno i due dollari per giorno durante la sessione e due ogni venticinque miglia di viaggio per recarsi all’assemblea e ritornarne. Dopo quest’epoca, i detti stipendi saranno determinati dalla legge: ma nessuna legge mirante ad accrescere gli stipendi dei membri dell’assemblea generale avrà, effetto se non dopo la sessione durante la quale l’accrescimento ebbe luogo.

Art. 17 – Onde i confini dello stato d’Indiana siano bene conosciuti e fissi, è ordinato ch’essi sono e saranno irrevocabilmente i seguenti (seguono i confini).

 

TITOLO XI

 

Art. 1 – Affinchè non sopravvenga alcun inconveniente dal passaggio dello stato da un governo territoriale ad un governo stabile e indipendente, è dichiarato nella presente costituzione che tutti i diritti, azioni, processi, procedure, ricognizioni, contratti e pretese relative sia alle persone sia alle corporazioni, continueranno come se nessun cambiamento si fosse operato.

Art. 2 – Tutte le ammende, pene e confische in uso nel territorio d’Indiana o in qualcuno de’ suoi contadi, lo saranno ancora nello stato e nel contado. Tutte le attribuzioni del governatore o degli altri funzionarii del territorio passeranno al governatore e agli altri funzionarii dello stato o del contado, perchè ne usino essi e i loro successori nello stato o contado suddetti, nel modo e nei casi determinati per le loro funzioni rispettive.

Art. 3 – Il governatore, il segretario, i giudici e tutti gli altri uffiziali civili e militari del governo territoriale, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive fino a che questi uffiziali siano sostituiti legalmente in virtù della costituzione.

Art. 4 – Tutte le leggi e parti di leggi attualmente in vigore nel territorio e che non saranno contrarie alla costituzione conserveranno la loro forza ed effetto fino a che spirino o vengano abrogate.

Art. 5 – Il governatore si servirà del suo sigillo particolare in fino a che siasi provveduto ad un sigillo dello stato.

Art. 6 – Il governatore, il segretario di stato, l’uditore dei conti pubblici e il tesoriere risiederanno nella sede del governo e vi terranno i registri, libri e carte relative ai loro rispettivi impieghi. Tuttavolta, nessuna di queste disposizioni obbligherà a determinare la residenza fissa del governatore per lo spazio di sei mesi e fino a che egli si sia procurato a spese dello stato un alloggio conveniente.

Art. 7 – Tutte le proteste, liti, querele e altre procedure attualmente sottomesse ad un tribunale di cancelleria o di giustizia, saranno continuati fino a sentenza o spiramento: tutti gli appelli, certiorari, ingiunzioni o altre procedure saranno portate e sottomesse d’or innanzi ai tribunali rispettivi e secondo il modo determinato dalla legge. Tutte queste procedure poi saranno altrettanto compiute e legali come se la costituzione non fosse stata adottata, e tutti gli appelli saranno portati dai tribunali di distretto o dai tribunali generali attualmente stabiliti nello stato d’Indiana, alla corte suprema, nel modo ordinato dalla legge.

Art. 8 – Il presidente di questa convenzione spedirà mandati di elezione all’indirizzo dei varii sceriffi di ciascun contado per ingiunger loro di far procedere all’elezione del governatore, sotto governatore, rappresentanti al congresso degli Stati Uniti, membri dell’assemblea generale, sceriffi e coronarii, nei distretti elettivi di ciascun contado, il primo lunedì del prossimo agosto. Queste elezioni si faranno secondo le leggi d’elezione esistenti nel territorio d’Indiana: e i detti governatore, sotto governatore, membri dell’assemblea generale, sceriffi e coronarii eletti a quest’epoca, continueranno a riempiere alle funzioni dei loro uffizi rispettivi pel termine prescritto dalla costituzione fino a che i loro successori siano entrati in esercizio.

Art. 9 – Fino al primo censimento che sarà fatto a norma della costituzione, il contado di Wayne eleggerà un senatore e tre rappresentanti: quello di Franklin, un senatore e tre rappresentanti: quello di Dearborn, un senatore e due rappresentanti, quello di Suiterland, un rappresentante: quello di Jefferson e Suiterland, un senatore: quello di Jefferson due rappresentami: quello di Clark, un senatore e tre rappresentanti: quello di Harrison, un senatore e tre rappresentanti,. quelli di Washington, Orange e Jakson, un senatore: quello di Washington, due rappresentanti: quelli di Orange e Jakson, un rappresentante ciascuno. quello di Knox, un senatore e tre rappresentanti: quello di Gibson, un senatore e, due rappresentanti: quelli di Polsey, Warvick e Perry, un senatore e ciascuno dei tre un rappresentante.

Art. 10 – Di tutti i libri, registri, memorie, warrant e carte appartenenti e relative alla carica di tesoriere territoriale del territorio d’Indiana, di tutti i danari del tesoro e di tutti i documenti dell’uffizio del segretario del detto territorio, sarà fatto l’uso che l’assemblea generale dello stato crederà conveniente.

Art. 11 – Tutti gli affari, azioni, liti, querele, processi e cause, tutti i registri, libri, carte e documenti relativi alla corte generale, saranno trasferiti alla corte suprema stabilita dalla costituzione: tutte le cause, processi, azioni, liti e querele qualunque ora pendenti nanti i tribunali di distretto del territorio, tutti i registri, libri, carte e documenti relativi ai detti affari o tenuti nei detti tribunali, passeranno alle corti di distretto stabilite dalla costituzione, secondo il modo che verrà decretato dall’assemblea generale.

 

Dato in convenzione a Corydon, 29 giugno dell’anno del Signore 1816 e dell’indipendenza degli Stati Uniti il trentesimosesto.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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