COSTITUZIONE DI KENTUCKY

 

 

TITOLO I

 

Art. 1 – Vi avranno tre poteri distinti nel governo di Kentucky e ciascuno dei tre sarà confidato ad un corpo di magistrati particolari, cioè: il legislativo ad uno, l’esecutivo ad un altro e il giudiziario ad un terzo.

Art. 2 – Nessun cittadino nè corpo di cittadini addetto ad uno di questi dipartimenti potrà esercitare funzioni dipendenti da uno degli altri, fuori i casi determinati espressamente.

 

TITOLO II

 

Art. 1 – Il potere legislativo si divide in due rami: uno chiamato camera dei rappresentanti, l’altro senato. Entrambi formeranno l’assemblea generale dello stato di Kentucky.

Art. 2 – I membri della camera dei rappresentanti vi sederanno un anno, a contare dal giorno dell’elezione, nè mai per un maggior tempo.

Art. 3 – I rappresentanti saranno eletti ciascun anno il primo lunedì d’agosto; i presidenti delle elezioni potranno però prolungare di tre giorni a richiesta di un candidato.

Art. 4 – Nessuno potrà essere rappresentante, se all’epoca della svia elezione non sia cittadino degli Stati Uniti, non abbia ventiquattro anni, non abbia risieduto nello stato nei due anni anteriori all’elezione e nell’ultimo anno nel contado o nella città che lo ha eletto.

Art. 5 – Le elezioni dei rappresentanti nei contadi che hanno dritto di essere rappresentati, si faranno nel luogo in cui siede il tribunale del contado o nei luoghi che l’assemblea legislativa potrà credere conveniente designare in tutti i contadi o in qualcuno: tuttavolta, quando la legislatura vedrà che una città contiene un numero di votanti determinato, la investirà del dritto d’avere i suoi rappresentanti particolari, finchè essa continuerà a contenere quel numero da stabilirsi dalla legge: in questo caso, non sarà fatta elezione nel contado nel quale si troverà la città stessi.

Art. 6 – La rappresentanza sarà eguale ed uniforme e sarà sempre fissata e designati dal numero degli elettori dello stato. Ogni quattro anni, a partire dal 1803, sarà fatto un censimento di tutti i cittadini maschi sopra i ventun anno. Il modo del censimento verrà stabilito dalla legge. Il numero dei rappresentanti nei quattro anni d’intervallo da un censimento all’altro non potrà essere minore di cinquantotto nè maggiore di cento: questo numero sarà compartito pei quattro seguenti anni, sopra un calcolo il più approssimativo possibile, fra i contadi e le città, in proporzione del numero dei rispettivi elettori. Nel caso in cui un contado noti abbia abbastanza elettori per dargli il diritto di nominare usi rappresentante, che il numero sufficiente non possa esservi compiuto da un eccedente dei contadi vicini e che il contado non possa aver quindi un rappresentante da sè, la legge potrà riunire a questo contado uno o più altri, perchè possano insieme farsi rappresentare. Se avviene che due o più contadi vicini presentino un eccedente d’elettori che, sì presi a parte che riuniti, eguaglino o sorpassino il numero legale, sarà nominato un altro rappresentante da questo eccedente medesimo.

Art. 7 – La camera dei rappresentanti nomina il suo presidente e gli altri suoi uffiziali.

Art. 8 – In ogni elezione di rappresentanti, qualunque cittadino libero e maschio (eccettuansi i negri, i mulatti e gl’indiani) che avrà ventun anno, avrà risieduto due anni nello stato o almeno l’anno anteriore nel contado o nella città in cui si presenterà per votare, godrà del diritto di elettore. Nessuno potrà votare che nel contado o nella città in cui risiederà attualmente all’epoca dell’elezione, salvi i casi previsti qui sotto. Fuori il caso di alto tradimento, di delitto capitale, d’attentato alla sicurezza pubblica, un elettore non potrà essere arrestato durante l’esercizio delle sue funzioni, sì andando che tornando.

Art. 9 – I membri del senato saranno eletti per quattro anni: quando saranno radunati, avranno il diritto di nominare ciascun anno i loro uffiziali.

Art. 10 – Alla prima sessione dell’assemblea generale, dopo la promulgazione della presente costituzione, i senatori saranno divisi il più egualmente possibile coi mezzo della sorte in quattro classi. Quelli della primi cesseranno le loro funzioni col primo anno, quelli della seconda, col secondo: quelli della terza, col terzo: e quelli della quarta col quarto, cosicchè il senato si rinnovi ogni quattro anni e si stabilisca un ordine periodico e costante di rinnovamento.

Art. 11 – Il senato si comporrà di ventiquattro membri almeno. Questo numero s’accrescerà d’uno per ogni tre membri aggiunti alla camera dei rappresentanti al di sopra di cinquantotto.

Art. 12 – Saranno tratto tratto stabiliti dalla legge altrettanti distretti senatoriali quanti senatori v’avranno in esercizio. Questi stabilimenti saranno fatti in modo di contenere per quanto è possibile un numero eguale d’uomini liberi sopra i ventun anno, senza che un contado possa essere diviso nè formare più d’un distretto: quando sarà necessario, due e più contadi si riuniranno in un distretto.

Art. 13 – Ciascun membro supplementario, entrando in senato, sarà addetto dalla sorte ad una delle quattro classi, in modo da mantenere l’eguaglianza fra loro.

Art. 14 – S’eleggerà un senatore per ciascun distretto dagli elettori stessi che nomineranno i rappresentanti, e ciascuna elezione si farà nel contado o nella città designata dalla legge.

Art. 15 – Nessuno potrà, essere senatore, se nel tempo dell’elezione non è cittadino degli Stati Uniti, se non ha trent’anni, se non ha risieduto gli ultimi sei anni nello stato e il sesto nel contado che lo elegge.

Art. 16 – La prima elezione dei senatori sarà generale e sì farà in tutta l’estensione dello stato nel tempo stesso che quella dei rappresentanti. Lo stesso avverrà ogni anno per l’elezione dei membri chiamati a sostituire quelli che scadono.

Art. 17 – L’assemblea generale si riunirà il primo lunedì di novembre di ciascun anno, a meno che la legge non accenni un altro giorno: ella terrà le sue sessioni nella capitale dello stato.

Art. 18 – Ciascuna camera dell’assemblea generale non sarà in numero per deliberare che colla maggioranza dei membri: ma benchè in minoranza, potrà aggiornarsi da un giorno all’altro e sarà autorizzata dalla legge a costringere gli assenti a sedere, osservando le formalità e sotto le pene sottodescritte.

Art. 19 – Ciascuna camera dell’assemblea generale esaminerà i suoi poteri, le elezioni e i processi verbali: la legge regolerà il modo di verificare un’elezione contestata.

Art. 20 – Ciascuna camera compilerà il suo regolamento interno. Potrà punire la condotta sconveniente d’un membro ed anche escluderlo a maggioranza dei due terzi di voti, ma una volta sola per lo stesso motivo.

Art. 21 – Ciascuna camera terrà e pubblicherà settimanalmente un giornale delle sue sedute, e i voti affermativi e negativi dei membri su ciascuna questione saranno inscritti sur un giornale a domanda di due membri.

Art. 22 – Nè l’una nè l’altra camera potrà, senza il consenso dell’altra, aggiornarsi a più di tre giorni, nè trasportarsi in un altro luogo dalla sua sede.

Art. 23 – I membri dell’assemblea generale in totalità riceveranno un’indennità pel loro servizio, che sarà d’un dollaro e mezzo per giorno, durante l’esercizio delle loro funzioni, andata e ritorno. L’indennità potrà essere esercitata o diminuita da una legge, ma il cambiamento non potrà applicarsi alla sessione che lo fece.

Art. 24 – I membri dell’assemblea non potranno essere arrestati, fuorchè per tradimento, fellonia o attentato contro la quiete pubblica, durante l’esercizio delle loro funzioni, andata e ritorno, nè potranno essere processati altrove che delle camere a motivo dei discorsi tenutivi e delle discussioni cui presero parte.

Art. 25 – Un senatore o un rappresentante non potrà nel tempo per cui fu eletto, nè nell’anno seguente, essere promosso ad alcun uffizio stipendiato, creato, o i cui emolumenti saranno stati accresciuti nel tempo in cui il senatore o il rappresentante erano in funzione, a meno che non trattisi d’uffizi o stipendi di nomina del popolo.

Art. 26 – Qualunque ecclesiastico, prete o incaricato dell’istruzione religiosa, chiunque occuperà un impiego lucrativo nello stato, non sarà eleggibile all’assemblea generale, eccettuati i procuratori. I giudici di pace e delle corti di quarter session non saranno eleggibili finchè avranno qualche indennità pei loro servizi: come anche i procuratori dello stato che ricevono stipendio dal tesoro pubblico, non saranno eleggibili.

Art. 27 – Chiunque sarà stato ricevitore di tasse per lo stato, o assessore, o delegato d’un ricevitore, non sarà eleggibile se non quando avrà ottenuto una quietanza per l’ammontare della sua sessione e per tutti i danari pubblici di cui è risponsabile.

Art. 28 – Nessun progetto acquisterà forza di legge se non dopo essere stato letto tre giorni differenti in ciascuna camera dell’assemblea generale ed esservi stato adottato dopo una libera discussione: tuttavolta, in caso d’urgenza, i quattro decimi della camera incaricata dalla legge basteranno per dispensare da questa formalità.

Art. 29 – Tutti i progetti di legge relativi alla riscossione delle imposte saranno di spettanza della camera dei rappresentanti: il senato potrà tuttavolta proporre ammendamenti, come in qualunque altra materia, senza poter introdurre con questo mezzo nella discussione alcun oggetto estraneo alla levata delle tasse.

Art. 30 – L’assemblea generale determinerà con una legge da chi e in che modo emaneranno i decreti ordinanti le elezioni ai posti vacanti in ciascuna camera.

 

TITOLO III

DELL’ESERCIZIO DEL POTERE ESECUTIVO

 

Art. 1 – L’esercizio sovrano del potere esecutivo sarà affidato alle mani d’un magistrato supremo, che avrà il titolo di governatore dello stato di Kentucky.

Art. 2 – Il governatore sarà eletto per quattro anni da tutti i cittadini elettori, nel tempo e luogo in cui si fanno le elezioni dei rappresentanti. L’elezione si farà a pluralità di voti: nel caso in cui due o più candidati riunissero lo stesso numero di voti l’elezione sarà decisa dalla sorte secondo il modo stabilito dalla legge.

Art. 3 – Il governatore non potrà essere rieletto che sette anni dopo spirate le sue funzioni.

Art. 4 – Dovrà avere almeno trentacinque anni, essere cittadino degli Stati Uniti e aver risieduto nello stato almeno i sei anni anteriori alla sua elezione.

Art. 5 – Entrerà in funzione il quarto martedì dopo il cominciamento dell’elezione generale in cui sarà stato nominato e non uscita che quattro settimane dopo l’elezione del suo successore, quando questo avrà prestato il giuramento e preso gli impegni prescritti dalla presente costituzione.

Art. 6 – Sono esclusi dalla carica di governatore i membri del congresso, le persone esercenti un impiego qualunque negli Stati Uniti e i ministri di tutti i culti religiosi.

Art. 7 – Il governatore comanderà in capo l’esercito, la flotta e la milizia dello stato, fuorchè quando questi corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti: egli non comanderà mai in persona in tempo di guerra, a meno che non abbia ricevuta una espressa permissione dall’assemblea generale.

Art. 8 – Il governatore riceverà all’epoca fissa appannaggi che non potranno ne accrescersi nè diminuirsi nella durata della sua carica.

Art. 9 – Nominerà, coll’avviso e col consenso del senato, a tutti gli uffizi creati dalla presente costituzione e a quelli che non furono preveduti e che saranno stabiliti ulteriormente dalla legge: tuttavolta, nessuno potrà essere nominato ad un impiego qualunque in un contado di cui non sarà cittadino e abitante da un anno almeno prima della nomina, quando il contado sarà da un anno stabilito: se no, dovrà essere cittadino del contado o dei contadi onde sarà formato il nuovo. Le corti rispettive di ciascun contado avranno la nomina dei loro inspettori, ricevitori, deputati, intendenti di strade, commissarii e di tutti gli altri impieghi subalterni, la cui giurisdizione non si estenderà al di là dei limiti del contado.

Art. 10 – Il governatore potrà nominare agli impieghi vacanti durante il non esercizio del senato: ma gli atti amministrativi da lui fatti in questa qualità non avranno effetto che fino al termine della sessione seguente.

Art. 11 – Potrà condonare le pene e ammende, accordare dilazioni e grazie, fuorchè in accuse di delitto di stato. In questo caso potrà solo sospendere il giudizio fino al termine seguente della sessione dell’assemblea, cui spetta il dritto di grazia.

Art. 12 – Dovrà esigere dai varii uffiziali addetti all’amministrazione del potere esecutivo, relazioni sull’oggetto delle funzioni rispettive.

Art. 13 – Sommetterà a quando a quando all’assemblea generale la situazione dello stato e solleciterà le misure da prendere all’uopo.

Art. 14 – Nelle occasioni straordinarie dovrà convocare l’assemblea generale alla sede del governo o altrove, se la capitale, dopo l’ultimo aggiornamento dell’assemblea, sia divenuta esposta al nemico o a qualche contagio: in caso di dissenso fra le due camere sull’aggiornamento, egli stabilirà l’intervallo che non potrà mai eccedere i quattro mesi.

Art. 15 – Provvederà alla piena e intiera esecuzione delle leggi.

Art. 16 – Un sotto governatore sarà eletto nel modo stesso, nello stesso tempo e colle stesse prerogative che il governatore. Gli elettori votando pel governatore e pel sotto governatore, dovranno votare separatamente e in modo distinto.

Art. 17 – Il sotto governatore, pel fatto solo della sua nomina, diverrà presidente del senato, avrà voce deliberativa in tutti i comitati, su tutte le materie, e avrà voto preponderante in caso di parità nel senato.

Art. 18 – In caso d’impedimento del governatore per motivo di sospensione, morte, abdicazione ed assenza, il sotto governatore eserciterà tutta la sua potenza ed autorità, fino che sia nominato un successore, o fino al ritorno o al reingresso agli affari del governatore assente o sospeso.

Art. 19 – Quando il sotto governatore sarà incaricato dell’amministrazione del governo, o sarà per un motivo qualunque incapace di presiedere il senato, i senatori nomineranno un presidente nel loro seno: e se nella vacanza della carica di governatore il sotto governatore viene sospeso, abdica, muore o si assenta, il presidente del senato sarà chiamato al governo.

Art. 20 – Finchè il sotto governatore agirà come presidente del senato, riceverà in premio de’ suoi servigi un’indennità eguale a quella del presidente della camera dei rappresentanti, e non oltre: e finchè sarà incaricato del governo come governatore, riceverà la stessa indennità che riceverebbe il governatore esercente la sua carica.

Art. 21 – Il presidente temporario del senato che sarà incaricato del governo, godrà egualmente in tutto questo tempo dell’onorario che avrebbe goduto il governatore.

Art. 22 – Se il sotto governatore chiamato all’amministrazione del governo sii dimette, muore o s’assenta nell’intervallo delle sessioni dell’assemblea generale, il segretario dovrà convocare il senato per la scelta di un presidente.

Art. 23 – Un procuratore generale ed altri procuratori dello stato, nel numero che sarà necessario, saranno scelti e i loro doveri saranno determinati dalla legge. I procuratori dello stato pei varii contadi saranno scelti dalle corti rispettive aventi giurisdizione nel contado.

Art. 24 – Sarà nominato un segretario per lo stesso tempo che il governatore sarà stato eletto, a condizione che eserciti convenientemente il suo uffizio. Egli terrà un registro autentico di tutti gli atti uffiziali e di tutte le misure del governo ch’egli certificherà: richiestone, dovrà presentare questo registro, tutte le carte, minute e documenti giustificativi, davanti ad una delle camere, e riempiere a tutti gli altri doveri che gli verranno imposti dalla legge.

Art. 25 – Qualunque legge passata nelle due camere sarà presentata ai governatore: s’egli l’approva, la firma se non l’approva, la rimanda colle sue osservazioni alla camera in cui avrà avuto origine. Questa dovrà inscrivere le osservazioni in disteso sul suo giornale e passare ad un nuovo esame. Se dopo questo nuovo esame la maggioranza della camera decide che la legge debba passare, sarà rinviata all’altra camera, pure colle osservazioni, e questa la esaminerà alla sua volta: se anche questa approva a maggioranza, avrà forza di legge perfetta. Ma in questo caso, i voti della camera saranno espressi per sì e per no, e i nomi dei membri votanti pro e contro saranno inscritti rispettivamente sul giornale di ciascuna camera. Se un bili non è rimandato dal governatore in dieci giorni (non comprese le domeniche) a partire da quello in cui sarà stato presentato, avrà forza di legge come se fosse stato da luì firmato: a meno che l’assemblea generale non abbia coi suo aggiornamento prevenuto il rinvio del bill: nel qual caso il bill avrà forza di legge se non è rimandato nei tre primi giorni della prossima seduta.

Art. 26 – Qualunque ordine, risoluzione o voto a cui il concorso delle due camere è necessario, sarà presentato al governatore fuorchè quando trattasi di aggiornamento delle camere), e prima d’avere effetto, bisognerà che sia approvato: se non lo è, debbe essere di nuovo sottomesso alle camere e adottato dalla maggioranza d’entrambe, conformemente alle regole e circoscrizioni prescritte relativamente ai bill.

Art. 27 – Se le elezioni del governatore e del sotto governatore sono contestate, saranno giudicate da un comitato di membri scelti dalle due camere, organizzato e regolarizzato secondo che sarà stabilito dalla legge.

Art. 28 – Tutti gli uomini liberi dello stato (fuori i negri, i mulatti e gl’indiani) saranno armati e disciplinati per la difesa comune. Quelli che avranno scrupoli di coscienza i quali li impediranno di portare le armi, non vi saranno punto costretti, ma pagheranno una indennità pel loro servizio personale.

Art. 29 – Gli uffiziali comandanti dei varii reggimenti nomineranno le autorità del reggimento, i brigadieri generali e i maggiori di brigata: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti, maggiori, i capitani e gli uffiziali non commissionati della compagnia.

Art. 30 – La maggioranza degli uffiziali di stato maggiore e dei capitani di ciascun reggimento commissionati dal governatore, nomineranno gli uffiziali commissionati in ciascuna compagnia: nessuna nomina sarà fatta se non v’abbiano almeno presenti due uffiziali di stato maggiore. E quando due o più persone avranno ottenuto un numero eguale di voti, l’uffiziale di stato maggiore presente più elevato di grado deciderà la nomina.

Art. 31 – I sceriffi saranno nominati nel modo seguente: quando la durata delle funzioni d’un sceriffo per un contado sarà vicina a spirare, la corte del contado, a maggioranza di tutti i giudici presenti, nei mesi di settembre, ottobre o novembre, secondo che precederà il mese del termine delle funzioni, dovrà raccomandate al governatore dire persone, giudici della corte del contado, per riempiere l’uffizio di sceriffi, osservando in questa presentazione l’anzianità dei giudici e un ordine di rotazione regolare. Una delle persone cosi raccomandate sarà commissionata dal governatore e starà in uffizio due anni, se si comporti convenientemente in questo tempo, e fino a che sia nominato un successore. Se la corte del contado trascura di fare questa presentazione nei mesi suddetti, il governatore nominerà e commissionerà coll’avviso e col consenso del senato una persona atta a coprire quell’impiego.

 

TITOLO IV

DEL DIPARTIMENTO GIUDIZIARIO

 

Art. 1 – Il potere giudiziario di questo stato, tanto per le materie di diritto, quanto per quelle d’equità, sarà delegato ad una corte suprema sotto il titolo di corte degli appelli, e ad un certo numero di corti inferiori, secondo che l’assemblea generale crederà doverne stabilire a quando a quando.

Art. 2 – La corte degli appelli, fuori i casi preveduti dalla costituzione, non avrà che la giurisdizione d’appello che si estenderà a tutto lo stato, salve le restrizioni e i regolamenti non contrarii alla presente costituzione che potranno essere successivamente stabiliti dalla legge.

Art. 3 – I giudici, sì della corte suprema che delle inferiori, conserveranno i loro uffizi finchè bene li eserciteranno, ma il governatore potrà destituirli sur un indirizzo dei due terzi di ciascuna camera, per una causa ragionevole, che non fosse però un motivo d’accusa. Tuttavolta, la causa per cui una tale destinazione sarà provocata, dovrà essere inscritta in disteso nell’indirizzo delle due camere e nel giornale di ciascuna. I giudici riceveranno pei loro servizi una giusta indennità stabilita dalla legge.

Art. 4 – I giudici saranno, per la natura stessa del loro uffizio, i conservatori della pace in tutto lo stato. Gli atti saranno intitolati: «Lo stato di Kentucky»: tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità delle stato di Kentucky, e saranno diretti contro gli attentati alla sua tranquillità e alla sua dignità.

Art. 5 – In ciascun contado attuale e in quelli che saranno eretti in oppresso, sarà stabilita una corte di contado.

Art. 6 – Un numero sufficiente di giudici di pace sarà stabilito in ciascun contado: essi conserveranno le loro funzioni finchè le eserciteranno bene: ma potranno essere destituiti per cattiva condotta, per un delitto infamante e sur un indirizzo dei due terzi di ciascuna camera. La causa o le cause per cui la destituzione sarà provocata, dovranno essere registrate in disteso nell’indirizzo delle camere e sul giornale di ciascuna di esse.

Art. 7 – Il numero dei giudici di pace pei varii contadi attualmente stabiliti o per quelli che lo saranno in appresso dovrà essere tratto tratto determinato dalla legge.

Art. 8 – Quando un intendente, coronario o giudice di pace dovrà essere stabilito in un contado, la corte del contado, unita alla maggioranza dei giudici di pace, presenterà al governatore due persone atte a coprire quell’impiego e il governatore ne sceglierà una.

Tuttavolta, se la corte del contado trascura per un anno di fare la presentazione dopo esserne stata richiesta dal governatore, questi nominerà egli stesso e commissionerà coll’avviso e col consenso del senato, una persona per coprire l’impiego.

Art. 9 – Allo stabilimento d’un nuovo contado, un numero sufficiente di giudici di pace, uno sceriffo e un coronario saranno proposti al governatore dalla maggioranza dei membri della camera dei rappresentanti, pigliandoli nel distretto senatoriale o nei distretti senatoriali in cui trovasi il contado: e se alcuno dei proposti non piace al governatore o al senato, un’altra persona sarà immediatamente presentata in suo luogo.

Art. 10 – Ciascuna corte si nomina un segretario che sarà inamovibile, fuori il caso di mala condotta. Nessuno potrà essere nominato segretario, anche a tempo, se non presenti alla corte che lo nomina un certificato della maggioranza dei giudici della corte d’appello, che attesti ch’egli fu esaminato davanti questa corte dal suo segretario e vi fu giudicato, degno e capace di adempiere alle funzioni a cui è chiamato. Non potranno essere rivocati per causa di mala condotta che dalla corte d’appello, la quale giudicherà i punti di fatto e i punti di dritto. I due terzi almeno dei membri presenti dovranno concorrere al giudizio.

Art. 11 – Tutte le commissioni si spediranno in nome e coll’autorità della stato di Kentucky, saranno improntate del sigillo dello stato e firmate dal governatore.

Art. 12 – Il tesoriere e i funzionarii incaricati del bollo dello stato saranno nominati ogni anno dai suffragi; riuniti delle due camere dell’assemblea generale: nell’intervallo delle sessioni, il governatore potrà nominare a quello di questi impieghi che si renderà vacante.

 

TITOLO V

DELLE ACCUSE

 

Art. 1 – La camera dei rappresentanti avrà sola il diritto di mette in accusa.

Art. 2 – Tutte le accuse saranno giudicate dal senato: i senatori riuniti a quest’uopo dovranno prestar giuramento: nessuno sarà condannato che dei due terzi almeno dei membri presenti.

Art. 3 – Il governatore e tutti gli uffiziali civili potranno essere messi in accusa, per causa di malversazione nella loro carica: ma il giudizio si limiterà ad obbligare l’accusato di cessare dalle sue funzioni, interdirgli ogni dignità, carica, onore o benefizi nello stato. L’accusato però potrà essere tradotto in giustizia e condannato secondo la legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 – Tutti i membri dell’assemblea generale, tutti gli uffiziali del potere esecutivo o giudiziario, saranno tenuti entrando in carica ad un giuramento o ad una promessa nei termini seguenti: giuro solennemente o prometto, secondo il caso, d’essere fedele e sommesso allo stato di Kentucky, finchè ne sarò cittadino, e di fare tutti i miei sforzi per riempiere fedelmente la carica di . . . . nella forma prescritta dalla legge.

Art. 2 – Sarà riguardato come traditore della patria verso lo stato chiunque avrà preso le armi contro di lui, si sarà unito a’ suoi nemici o avrà loro prestato soccorso ed assistenza. Nessuno sarà convinto di tradimento che sulla deposizione uniforme di due testimonii o sulla sua propria confessione in piena corte.

Art. 3 – Sarà escluso dalla carica di governatore, sotto governatore, senatore o rappresentante pel termine per cui sarà stato eletto, chiunque sarà convinto di avere con doni o promesse comprati la sua elezione.

Art. 4 – Si faranno leggi per allontanare dalle cariche e togliere il dritto d’elettore a chiunque verrà convinto di essersi lasciato corrompere, di spergiuro, di falso o di qualunque altro capitale delitto. Il privilegio del dritto di votare piglierà norma dalle leggi sulle elezioni, che puniranno qualunque cittadino si lasci guadagnare dal potere, dal danaro, dalle trame o da qualunque altra illecita via.

Art. 5 – Non uscirà mai danaro dal tesoro se non per soddisfare alle spese stabilite: nessuno spesa sarà stanziata pel mantenimento d’un esercito per più d’un anno e sarà pubblicato annualmente uno stato comparativo delle rendite e delle spese del tesoro pubblico.

Art. 6 – L’assemblea generale determinerà con una legge, in qual modo e a qual tribunale si porteranno le contestazioni contro lo stato.

Art. 7 – Le formole di promessa e di giuramento saranno regolate dalla coscienza di chi le farà: il giuramento sarà riguardato dall’assemblea generale come l’appello più solenne fatto alla divinità.

Art. 8 – Tutte le leggi in vigore nello stato di Virginia il primo giorno 1792, che sono d’una natura generale e non si applicano specialmente alla Virginia, che non sono contraddittorie nè alla presente costituzione nè ai dettami della legislatura dello stato, avranno forza di legge finchè non saranno modificate o abrogate dall’assemblea generale.

Art. 9 – Il trattato colla Virginia, salve le restrizioni che potranno esservi fatte nel modo prescritto dal trattato stesso, sarà riparato far parte della presente costituzione.

Art. 10 – L’assemblea generale stabilirà sulla maniera con cui dovranno essere giudicate le liti rimesse dalle parti alla decisione d’arbitri scelti da essa.

Art. 11 – Gli uffiziali civili le cui funzioni s’estenderanno a tutto lo stato, dovranno risiedere nello stato: gli altri, nel distretto, contado o città in cui sarà compresa la loro giurisdizione, e nel luogo designato dalla legge a loro sede. Gli uffiziali militari resteranno presso la divisione, la brigata, il reggimento, il battaglione o la compagnia a cui saranno addetti.

Art. 12 – Il procuratore generale, gli altri procuratori dello stato che riceveranno dal tesoro pubblico stipendii annuali fissi, i giudici e i segretarii dei tribunali, i giudici di pace, gl’intendenti e tutti gli uffiziali militari commissionati saranno mantenuti nelle loro funzioni rispettive per tutto il tempo della loro buona condotta e dell’esistenza dell’amministrazione a cui servono, salvi i casi e le eccezioni espressi dalla presente costituzione.

Art. 13 – L’assenza per gli affari dello stato o per quelli degli Stati Uniti non farà perdere il domicilio acquistato e non priverà del diritto di elettore e di eleggibile, nè del diritto di nomina agli impieghi pubblici, salve le eccezioni contenute nella costituzione.

Art. 14 – L’assemblea generale regolerà con una legge in quali casi una deduzione sarà fatta sugli stipendii degli uffiziali pubblici per negligenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 15 – I processi verbali delle elezioni di governatore, sotto governatore e membri dell’assemblea generale, saranno diretti al segretario in carica.

Art. 16 – In tutte le elezioni fatte dal popolo, dal senato o dalla camera dei rappresentanti, congiuntamente o separatamente, i voli saranno dati pubblicamente e personalmente a viva voce.

Art. 17 – Nessun membro del congresso e nessuno che occupi od eserciti una carica di fiducia o stipendiata negli Stati Uniti o in uno di essi o in tino stato straniero, sarà eleggibile all’assemblea generale e potrà occupare od esercitare una carica di fiducia o stipendiata nello stato.

Art. 18 – L’assemblea generale determinerà con una legge come le persone, che sono ora e saranno in appresso cauzioni di pubblici uffiziali, saranno rilevate o scaricate dal loro peso.

 

TITOLO VII

DEGLI SCHIAVI

 

Art. 1 – L’assemblea generale non avrà il diritto di emanare una legge per l’emancipazione degli schiavi senza il consenso dei proprietarii o senza pagare a questi proprietarii avvertiti di tale emancipazione un’indennità in danaro per gli schiavi emancipati. Essa non avrà il potere d’impedire alle persone che emigreranno in questo stato, di condurre con sè persone schiavo secondo le leggi d’uno degli Stati Uniti; almeno per quanto le persone della stessa età e natura rimarranno schiave secondo la legge di questo stato. Potrà però far leggi per concedere ai proprietari degli schiavi di emanciparli, salvi i dritti dei creditori, e pigliando le misure perchè questi schiavi affrancati non vengano a carico di qualcuno dei contadi dello stato. Avrà il pieno potere d’impedire che gli schiavi siano venduti nello stato come una merce, e che schiavi importati in uno degli Stati Uniti da terre straniere dopo il primo gennaio 1789 e che lo

saranno in appresso, siano venduti in questo stato. L’assemblea generale avrà pieno potere per emanare le leggi necessarie onde obbligare i proprietarii di schiavi a trattarli con umanità, a provvedere ai loro bisogni e vestirli, e ad astenersi da ogni punizione che attentasse alla vita degli schiavi o ad uno dei loro membri e in caso di rifiuto o di negligenza per parte dei padroni di obbedire a queste leggi, si venderanno gli schiavi e se ne darà ai padroni il prezzo.

Art. 2 – Nei processi contro gli schiavi per tradimento, l’inchiesta d’un gran giurì non sarà necessaria, tua l’andamento di questi processi sarà regolato da una legge, senza che però l’assemblea generale possa privare gli schiavi d’essere giudicati imparzialmente da un piccolo giurì.

 

TITOLO VIII

 

Art. 1 – La sede del governo continuerà ad essere nella città di Francfort, fino a che non sia cambiata da una legge. Tuttavolta, questa legge non potrà essere fatta che col consenso dei due terzi dei membri eletti di ciascuna camera.

 

TITOLO IX

REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

 

Art. 1 – Quando l’esperienza proverà la necessità di modificare la costituzione e la maggioranza dei membri eletti in ciascuna camera dell’assemblea generale avrà, nei, venti primi giorni dell’assemblea annuale, messa fuori una legge specificante le modificazioni che si vogliono fare, onde prendere l’avviso del popolo dello stato sulla necessità e convenienza di radunare una convenzione, i varii sceriffi e gli altri relatori, all’ultima elezione generale che avrà luogo, apriranno uno scrutinio e indirizzeranno al segretario in funzione la lista dei nomi di tutti coloro che, aventi qualità per eleggere i rappresentanti, avranno votato per la convocazione della convenzione: e se da ciò sembra che la maggioranza dei cittadini dello stato aventi diritto di suffragio sia d’avviso per una convenzione, l’assemblea generale deciderà che un eguale scrutinio sarà aperto l’anno seguente. Se anche in questo secondo scrutinio la maggioranza dei cittadini aventi diritto di suffragio vota per la convenzione, l’assemblea generale dovrà nella sua prossima sessione convocare una convenzione composta dello stesso numero di membri che la camera dei rappresentanti, eletti nel modo medesimo, nella medesima proporzione, nei medesimi luoghi e nel medesimo tempo che i rappresentanti e dai medesimi cittadini aventi diritto di suffragio: questa convenzione dovrà radunarsi tre mesi dopo l’elezione per confermare, modificare o cambiare la costituzione. Ma se al contrario risulta dal voto di un anno che la maggioranza degli elettori non ha votato per una convenzione, essa non sarà convocata.

 

APPENDICE

 

Per ovviare alle difficoltà che potrebbero nascere dalle modificazioni ed emendamenti fatti alla costituzione dello stato e per mettere l’ultima mano ai nostri lavori, noi dichiariamo e ordiniamo inoltre:

Art. 1 – Che tutte le leggi in vigore nello stato, all’istante in cui si faranno queste modificazioni o emendamenti, per quanto non saranno in opposizione con essi, e tutti i diritti, azioni, processi, pretese e convenzioni fra individui o fra corporazioni, sussisteranno per intiero, come se le modificazioni o gli emendamenti non avessero avuto luogo.

Art. 2 – Che tutti gli uffiziali i quali ora coprono qualche carica dello nato, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive nei termini sovraccennati, a meno che non sia altramente ordinato dalla presente costituzione.

Art. 3 – Che i giuramenti imposti a ciascun uffiziale saranno ricevuti da un giudice di pace fino a che il potere legislativo abbia ordinato altramente.

Art. 4 – L’assemblea generale che debbe riunirsi nel novembre prossimo distribuirà i rappresentanti e i senatori e dividerà lo stato in distretti senatoriali, conformemente alle sovraccennate norme. L’assemblea piglierà a guida delle sue operazioni il censimento fatto quest’anno a termini della legge dai commissarii, dette tasse, e le distribuzioni così fatte rimarranno invariabili fino al fine della sessione annuale dell’assemblea generale del 1803.

Art. 5 – Onde non sopravvenga alcun inconveniente dal cambiamento recato dalla presente costituzione, all’epoca delle elezioni generali, è espressamente convenuto che li prima elezione del, governatore, sotto governatore e membri dell’assemblea generale comincierà il primo martedì di maggio del 1800. I cittadini allora eletti rimarranno in carica pel termine prescritto ai varii uffizi e fino all’elezione generale che verrà, dietro allo spirare di questo termine. I processi verbali dell’elezione del governatore e del sotto governatore, saranno nei quindici giorni dopo l’elezione trasmessi al segretario, che dovrà al più presto possibile esaminarli in presenza di due giudici almeno della corte, d’appello o della corte del distretto, e dichiarare quali sono le persone elette e loro rimettere una nota officiale dell’elezione: se vi abbia parità di voti fra parecchie persone, i detti segretario e giudici dovranno determinare colla sorte il risultato definitivo dell’elezione.

Art. 6 – La costituzione, a meno che non venga altramente ordinato, non sarà in vigore che al primo giugno 1800, alla quale epoca avrà il suo pieno e intiero effetto.

 

Fatto in convenzione a Francfort, il 17 agosto 1799 e il ventiquattresimo anno dell’indipendenza degli Stati Uniti.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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