COSTITUZIONE DI LUISIANA TITOLO I. Art. 1 – I poteri del governo dello stato di Luisiana saranno divisi in tre dipartimenti distinti, ciascuno dei quali sarà affidato ad un corpo separato di magistratura, cioè il potere legislativo ad un corpo, il potere esecutivo ad un altro e il potere giudiziario ad un terzo. Art. 2 – Nessuna persona o riunione di persone addette ad uno di questi dipartimenti potrà esercitare un potere appartenente in proprio ad un altro dipartimento, fuorchè nei casi espressamente preveduti dalla costituzione. TITOLO II DEL DIPARTIMENTO LEGISLATIVO Art. 1 – Il potere legislativo dello stato sarà diviso in due camere distinte una si chiamerà camera dei rappresentanti e l’altra senato: tutte e due insieme riunite formeranno l’assemblea generale dello stato di Luisiana. Art. 2 – I membri della camera dei rappresentanti rimarranno in funzione due anni, a contare dal giorno in cui comincia l’elezione generale. Art. 3 – I rappresentanti saranno eletti il primo lunedì di luglio ogni due anni e l’assemblea si riunirà il primo lunedì di gennaio ciascun anno, a meno che un altro giorno non venga stabilito da una legge. Le sessioni si terranno nella sede del governo. Art. 4 – Nessuno potrà essere rappresentante se all’epoca dell’elezione non è cittadino bianco e maschio degli Stati Uniti, non ha compiuti i ventun anno e non ha risieduto in questo stato nei due anni che immediatamente precedettero la sua elezione, e durante l’ultimo anno, nel contado per cui è scelto o nel distretto da cui è stato eletto: nel caso in cui il detto contado fosse diviso in più d’un distretto di elezione, se non ha posseduto per un anno nei detti contado o distretto una proprietà territoriale del valore di cinquecento dollari, conformemente alla lista delle tasse. Art. 5 – Le elezioni pei varii contadi aventi diritto alla rappresentanza, avranno luogo nei siti in cui si tengono le loro corti rispettive o nei varii distretti di elezione in cui la legislatura crederà conveniente dividere tratto tratto i varii contadi. Art. 6 – La rappresentanza sarà legale ed uniforme nello stato e sarà sempre regolata e fissata secondo il numero degli elettori: nell’anno 1813 e in appresso ogni quattro anni, un censimento di tutti gli elettori sarà fatto nel modo prescritto dalla legge. Il numero dei rappresentanti sarà determinato nelle varie epoche del censimento, in modo che non sia minore di venticinque o maggiore di cinquanta. Art. 7 – La camera dei rappresentanti sceglierà il suo presidente e i suoi uffiziali. Art. 8 – In tutte le elezioni di rappresentanti, ciascun cittadino libero degli Stati Uniti, maschio e bianco, che avrà all’epoca dell’elezione compiuti i ventun anno e risieduto nel contado per cui ha domandato di votare per ranno che ha immediatamente preceduta la elezione, e ne’ sei mesi anteriori alla detta elezione avrà pagato una tassa di stato, godrà del diritto di elettore. Tuttavolta, qualunque cittadino libero digli Stati Uniti avrà, comprato terre negli Stati Uniti medesimi, avrà il diritto di votare, quando beninteso riunirà le altre condizioni dell’età e della residenza sovraccennate. Gli elettori non potranno essere arrestati duranti le elezioni, andando o tornando, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pubblica quiete. Art. 9 – I membri del senato saranno nominati pel termine di quattro anni, e una volta radunati, avranno il diritto di scegliere annualmente i loro uffiziali, Art. 10 – Lo stato sarà diviso in quattordici distretti senatoriali che saranno per sempre indivisibili. Art. 11 – Alla prima sessione dell’assemblea generale, datando dalla pubblicazione della presente costituzione, i senatori saranno divisi per la via della sorte, nel maggior modo possibile, in due classi uguali, le funzioni dei senatori della prima classe spireranno alla fine del secondo anno e quelli della seconda alla fine del quarto, in guisa che, in appresso, saranno rinnovellati una metà per ogni biennio. Art. 12 – Nessuno potrà essere senatore se, all’epoca della sua elezione, non è cittadino degli Stati Uniti, non ha ventisette anni, non risiede nello stato da quattro anni e nel contado che lo elegge, un anno anteriormente alla sua elezione, non possiede infine nel detto contado un fondo del valore reale di mille dollari almeno. Art. 13 – La prima elezione dei senatori sarà generale e si farà, ovunque nel tempo stesso che l’elezione dei rappresentanti: quindi vi avrà elezione di senatori ogni due anni per sostituire quelli le cui funzioni saranno spirate. Art. 14 – Nessuna delle due camere dell’assemblea generale formerà un quorum sufficiente per deliberare se non colla maggioranza de’ suoi membri: un numero minore della maggioranza potrà pronunziare gli aggiornamenti da un giorno all’altro e invitare i membri assenti a recarsi alle sedute nel modo e sotto le pene determinate. Art. 15 – Ciascuna camera dell’assemblea generale verificherà le elezioni e i poteri dei suoi membri. Una elezione contestata sarà determinata come è prescritto dalla legge. Art. 16 – Ciascuna camera dell’assemblea generale farà il suo regolamento, punirà uno de’ suoi membri per mala condotta e potrà escluderlo dal suo seno coll’avviso dei due terzi della camera, ma non mai due volte per la stessa ragione. Art. 17 – Ciascuna camera farà e pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute: le opinioni dei varii membri pro e contro una quistione saranno, a richiesta di due fra di loro, registrate nei processi verbali. Art. 18 – Nessuna delle due camere potrà, durante la sessione, aggiornarsi a più di tre giorni nè cambiare il luogo delle sedute senza il consenso dell’altra, Art. 19 – I membri dell’assemblea generale riceveranno dal tesoro pubblico una indennità, pei loro servigi, di quattro dollari ogni giorno durante la sessione e il tempo necessario per andare e tornare. La tassa di questi onorarii potrà essere accresciuta o diminuita dalla legge: ma non potrà subire alcuna variazione nella durala dei poteri dei rappresentanti che avranno operato il cambiamento. Art. 20 – I membri dell’assemblea generale saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla pace pubblica, al sicuro da ogni arresto durante le sessioni della camera, andandovi e tornandone: essi non potranno essere molestati per le discussioni che avranno avuto luogo nell’una o nell’altra delle camere. Art. 21 – Nessun senatore nè rappresentante potrà, durante i suoi poteri nè nell’anno che seguirà la loro scadenza, essere nominato ad alcun impiego lucrativo che sarà stato o i cui onorarii saranno stati accresciuti mentre egli era in funzione, fuorchè quando gl’impieghi saranno stati creati o le nomine fatte dal popolo. Art. 22 – Nessuno, rivestito del carattere ecclesiastico, sacerdote o ministro d’un culto, d’una società o d’una setta religiosa, potrà essere nominato all’assemblea generale nè ad alcun impiego lucrativo od onorario dello stato., Art. 23 – Nessun cittadino ricevitore delle tasse dello stato, aiutante o commesso d’un ricevitore, potrà essere eletto all’assemblea generale senza presentare quietanza dell’ammontare delle somme da lui riscosse e di tutte le altre somme di cui potrà essere risponsabile. Art. 24 – Un bill non avrà forza di legge se non dopo essere stato letto a tre giurì diversi e adottato dopo libera discussione in ciascuna camera: tuttavolta, in caso d’emergenza, il consenso dei due terzi dei membri della camera da cui emanerà il bill, potrà dispensarlo da questa formalità. Art. 25 – Tutti i bill per levata di danaro dovranno originarsi nella camera dei rappresentanti: ma il senato potrà recarvi emendamenti come negli altri bill, non potendovi però introdurre alcuna materia nuova sotto il titolo di emendamento, che non avesse tratto colla levata del danaro. Art. 26 – L’assemblea regolerà con una legge, da chi e in che modo gli ordini d’elezione saranno spediti per supplire alle vacanze che avranno luogo nell’una o nell’altra camera. TITOLO III DEL POTERE ESECUTIVO Art. 1 – Il potere esecutivo dello stato sarà affidato ad un primo magistrato col titolo di governatore dello stato di Luisiana. Art. 2 – Il governatore sarà eletto per lo spazio di quattro anni nel modo seguente. I cittadini aventi diritto di suffragio pei rappresentanti, voteranno per la scelti d’un governatore nei luoghi e tempi stabiliti per le nomine dei rappresentanti e dei senatori. I voti saranno inviati dai presidenti delle elezioni alla sede del governo e indirizzati al presidente del senato. Al secondo giorno dell’assemblea generale, i membri delle due camere si riuniranno in quella dei rappresentanti e immediatamente i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, saranno ballottati: chi otterrà la maggioranza, sarà governatore. Tuttavolta, se più di due ottennero lo stesso numero di voti, l’assemblea dovrà ballottarli, e nel caso in cui due o più candidati ottenessero un egual numero di voti dopo quello che ne ebbe di più; l’assemblea sceglierà quello che sarà ballottato ed avrà ottenuto la maggioranza. Art. 3 – Il governatore, spirato il termine per cui sarà stato eletto, non potrà più essere nominato che dopo l’intervallo di quattro anni. Art. 4 – Egli avrà almeno trentacinque anni: sarà cittadino degli Stati Uniti e dovrà avere abitato nello stato sei anni almeno prima della sua elezione ed essere proprietario di beni stabili d’un valore di cinque mila dollari secondo la lista delle tasse. Art. 5 – Egli comincierà l’esercizio delle sue funzioni il quarto lunedì dopo il giorno della sua elezione e continuerà fino allo spirare di quattro settimane dopo l’elezione del suo successore e fino a che questi abbia prestato il giuramento o l’affermazione prescritta dalla costituzione. Art. 6 – Nessun membro del congresso o persona avente uffizio degli Stati Uniti, nessun ministro di società religiose sarà eleggibile alla carica di governatore. Art. 7 – Il governatore riceverà ad epoche fisse un’indennità pei suoi servigi, che non potrà essere accresciuta né diminuita pel tempo per cui sarà stato eletto. Art. 8 – Sarà comandante in capo dell’esercito e marina dello stato e della milizia, fuori il caso in cui fossero chiamati al servizio degli Stati Uniti: ma non potrà comandare in persona, a meno che non ne abbia l’autorità in virtù di una determinazione dell’assemblea generale. Art. 9 – Nominerà e commissionerà, col consenso del senato, i giudici, sceriffi e tutti gli altri magistrati i cui uffizi sono stabiliti dalla costituzione e le cui nomine non sono altramente determinate. La legislatura avrà diritto di prescrivere il modo di nomina di tutti gli altri uffizi che saranno stabiliti dalla legge. Art. 10 – Il governatore potrà riempiere le vacanze che verranno nell’intervallo delle sessioni legislative, dando commissioni che spireranno colla sessione seguente. Art. 11 – Potrà rimettere ammende e confische, e fuori il caso di accusa per delitto di stato, accordar dilazioni e grazie, coll’approvazione del senato. In caso di tradimento, potrà accordar dilazioni fino al termine della sessione seguente dell’assemblea generale a cui sarà attribuito il potere di far grazia. Art. 12 – Potrà esigere rapporti in iscritto da tutti gli uffiziali del potere esecutivo, intorno agli oggetti relativi ai doveri delle loro cariche. Art. 13 – Darà a quando a quando all’assemblea ragguagli sulla situazione dello stato e raccomanderà al suo esame le misure che crederà opportune. Art. 14 – Potrà nelle occasioni straordinarie convocare l’assemblea generale alla sede del governo o in altro luogo se la sede del governo sia minacciata dal nemico o turbata da disordini: in caso di dissensi fra le due camere sul tempo dell’aggiornamento potrà aggiornarle come crederà conveniente, non però oltre quattro mesi. Art. 15 – Avrà cura che le leggi siano fedelmente eseguite. Art. 16 – Dovrà visitare i varii contadi, almeno una volta all’anno, per istruirsi dello stato della milizia e della posizione generale del paese. Art. 17 – In caso d’accusa del governatore, destituzione, morte o rifiuto, abdicazione o assenza, il presidente del senato ne eserciterà il potere e l’autorità, fino a che un altro governatore non sia debitamente eletto o il governatore assente o accusato non sia di ritorno o assolto. Art. 18 – Il presidente del senato, finchè amministrerà il governo, riceverà la stessa indennità attribuita al governatore se fosse in esercizio. Art. 19 – Un segretario di stato sarà nominato pel tempo stesso che il governatore, se si conduca bene: terrà un registro autentico di tutti gli atti officiali e misure del governo e li certificherà. Richiestone, dovrà depositare questo registro e tutte le carte e documenti relativi, e adempirà a tutti i doveri impostigli dalla legge. Art. 20 – Qualunque bill passato nelle due camere sarà presentato al governatore: se egli approva, lo firmerà: se no, lo rimanderà colle sue obbiezioni alla camera in cui ebbe origine: questa camera inscriverà le osservazioni in disteso sul suo giornale e procederà all’esame. Se i due terzi dei membri pensano che il bill deliba passare, sarà inviato colle obbiezioni all’altra camera che farà lo stesso. Se anche in questa camera i due terzi lo approvano, il bill avrà forza di legge. In questi casi i voti delle due camere saranno dati per sì e per no, e ì nomi dei votanti pro o contro il bill saranno inscritti sul giornale di ciascuna camera rispettivamente. Se un bill non è rimandato dal governatore nello spazio di dieci giorni, non contate le domeniche dopo che gli sarà stato prescritto, avrà forza di legge come se fosse da lui firmato, a meno che l’assemblea non prevenga il rimando con un aggiornamento. In questo caso il bill avrà forza di legge, se non sia rimandato nei tre giorni che seguono la prima seduta. Art. 21 – Qualunque ordine, risoluzione o voto a cui è necessario il consenso delle due camere, eccettuate le questioni d’aggiornamento, sarà presentato al governatore e approvato da lui prima d’avere il suo effetto: se è disapprovato, bisognerà che ripassi di nuovo a maggioranza dei due terzi nelle due camere. Art. 22 – Gli uomini bianchi e liberi dello stato saranno armati e disciplinati per sua difesa: ma quelli che appartengono ad una setta i cui principii vietano di portare le armi, non potranno esservi costretti, sibbene pagheranno un’indennità pel loro servizio personale. Art. 23 – La milizia dello stato sarà organizzata nel modo che in appresso sarà creduto dalla legislatura il più conveniente. TITOLO IV DEL POTERE GIUDIZIARIO Art. 1 – Il potere giudiziario sarà affidato ad una corte suprema e a parecchie corti inferiori. Art. 2 – La corte suprema avrà sola la giurisdizione d’appello e si estenderà a tutte le cause civili, quando l’oggetto della discussione eccederà la somma di trecento dollari. Art. 3 – La corte suprema sarà composta almeno di tre giudici e di cinque al più, la cui maggioranza formerà un quorum: ciascuno dei detti giudici riceverà uno stipendio di cinquecento dollari annualmente. La corte suprema terrà le sue sessioni nei luoghi qui sotto indicati, e a quest’uopo lo stato sarà diviso in due distretti di giurisdizione d’appello, io ciascuno dei quali la corte suprema amministrerà la giustizia nel modo che verrà prescritto. Il distretto dell’est si comporrà dei contadi di Nuova Orleans, German‑Cost, Acadia, Lafourche, Ilberville e Point-Coupée. Il distretto dell’ovest si comporrà dei contadi di Attakapas, Oppelousas, Rapidi, Concordia, Natchitochese Ouachitta. La corte suprema terrà le sue sessioni annualmente nel distretto dell’est, nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio: pel distretto dell’ovest, a Oppelousas, nei mesi d’agosto, settembre e ottobre, per un quinquennio. Tuttavolta, ogni cinque anni la legislatura potrà cambiare il luogo delle sessioni della detta corte del distretto dell’ovest. Questa nominerà i suoi cancellieri. Art. 4 – La legislatura è autorizzata a stabilire il numero di corti inferiori che sarà necessario all’amministrazione della giustizia. Art. 5 – I giudici delle corti superiori e inferiori conserveranno le loro cariche finchè si porteranno bene: tuttavolta, per un giusto motivo che però non sia tale da dar luogo ad un’accusa, il governatore potrà destituire un giudice sulla domanda di tre quarti di ciascuna delle due camere. Nulladimeno, il motivo o, i motivi per cui sarà pronunziata una destituzione cosiffatta, saranno inscritti in disteso nell’indirizzo e inseriti sul giornale di ciascuna camera. Art. 6 – In virtù delle loro cariche, i giudici saranno conservatori della pace in tutto lo stato: il titolo di tutti gli altri sarà: «Lo stato della Luisiana». Tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità dello stato della Luisiana e termineranno: «contro: la pace e la dignità dello stato». Art. 7 – Vi avrà un procuratore generale e tanti procuratori per lo stato quanti saranno necessarii in appresso. I procuratori saranno nominati dal governatore coll’avviso e coll’approvazione del senato. I loro doveri verranno determinati dalla legge. Art. 8 – Tutte le commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato di Luisiana, improntate del sigillo dello stato e firmata dal governatore. Art. 9 – Il tesoriere dello stato e i funzionari incaricati del bollo saranno nominati a scrutinio riunito delle due camere: nell’intervallo delle sessioni, il governatore avrà il potere di riempiere le vacanze che potrebbero aver luogo in uno dei detti uffizi. Art. 10 – I cancellieri delle varie corti saranno rivocabili per cattiva condotta dalla corte d’appello, che sarà a quest’uopo giudice del fatto come del diritto. Art. 11 – Le leggi esistenti nel territorio quando la costituzione sarà in vigore, continueranno ad avere effetto fino a che siano state modificate o abrogate dalla legislatura. Nullameno, la legislatura non potrà adottare alcun sistema o corpo di leggi, riferendosi in maniera generale a questo sistema o a questo codice: ma dovrà in ogni caso specificare le varie disposizioni delle leggi ch’ella emanerà. Art. 12 – I giudici di tutte le corti dello stato dovranno, il più sovente possibile, in ogni giudizio definitivo, riferirsi ad una legge particolare, in virtù di cui sarà reso il giudizio. TITOLO V DELLE ACCUSE DI STATO Art. 1 – Il potere d’accusa apparterrà alla camera sola dei rappresentanti. Art. 2 – Le accuse saranno giudicate dal senato. Quando i senatori siederanno, a questo proposito, presteranno giuramento o affermazione, e nessuno potrà essere condannato se non a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. Art. 3 – Il governatore e tutti gli uffiziali civili potranno essere messi in accusa nel loro uffizio: ma in tal caso il giudizio non si estenderà oltre alla destituzione dell’uffizio o all’incapacità di coprire impieghi onorifici o lucrativi dello stato. Le parti condannate potranno però essere messe in accusa e in giudizio e venir punite secondo la legge. TITOLO VI Disposizioni generali Art 1 – I membri dell’assemblea generale e tutti gli uffiziali dei poteri esecutivo e giudiziario, prima d’entrare in esercizio, faranno il giuramento o l’affermazione che segue: «Io giuro o affermo solennemente che adempierò fedelmente e imparzialmente ai doveri che mi sono imposti, per quanto dipenderà da’ miei mezzi e dalla mia intelligenza, secondo gli statuti e le norme della costituzione e delle leggi dello stato. Così Dio m’aiuti». Art. 2 – Non si sarà colpevole di tradimento verso lo stato che per aver preso le armi contr’esso, essersi congiunto a’ suoi nemici e aver loro prestato aiuto. Nessuno potrà essere convinto di tradimento che sulla deposizione di due testimonii del fatto imputato o sulla sua confessione volontaria davanti al tribunale. Art. 3 – Nessuno potrà essere governatore, senatore o rappresentante pel termine per cui sarà eletto, se è convinto d’aver dato od offerto qualche regalo per comprare la stia elezione. Art. 4 – Si faranno leggi per togliere il diritto di eleggere ed essere eletto a chiunque sia conosciuto reo di broglio, di spergiuro, di falso e d’altri grandi delitti. Il privilegio di libero suffragio sarà regolato da leggi sulle elezioni che vieteranno sotto varie pene ogni influenza esercitata con autorità, larghezze, forza, o altro modo criminale. Art. 5 – Nessuna somma di danaro uscirà dal tesoro pubblico se non in virtù di destinazioni fatte dalla legge: nessun impiego di fondi pel mantenimento di un esercito potrà essere stanziato per più di un anno: sarà pubblicato annualmente uno stato delle rendite e delle spese del tesoro. Art. 6 – L’assemblea generale sarà incaricata di far le leggi necessarie sulla decisione per arbitri nelle liti fra parti che sceglieranno questo modo di procedere sommariamente. Art. 7 – Tutti i funzionarii civili dello stato risiederanno nello stato: quelli di ciascun distretto o contado, nel distretto o contado rispettivo. Eserciteranno le loro funzioni nel luogo destinato dalla legge. Art. 8 – La legislatura determinerà la durata dei varii uffizi pubblici, quando non sia fissata dalla costituzione. Tutti i funzionari civili, fuori il governatore, i giudici dei tribunali sì superiori che inferiori, potranno essere rivocati sulla domanda dei due terzi dei membri delle due camere, eccettuati quelli la cui revoca è altramente preveduta dalla costituzione. Art. 9 – L’assenza per affari dello stato o degli Stati Uniti non nuocerà ai diritti cittadini già acquistati e non toglierà il diritto di eleggere ed essere eletto agli uffizi dello stato, salve le eccezioni accennate. Art. 10 – L’assemblea deciderà con leggi in che caso e proporzione saranno diminuiti gli stipendii ai funzionarii pubblici per negligenza dell’esercizio dei loro doveri. Art. 11 ‑ La relazione di tutte le elezioni pei membri dell’assemblea generale sarà fatta d’or innanzi al segretario di stato. Art. 12 – La legislatura determinerà il modo con cui chi vorrà stabilirsi nel paese, sarà tenuto a dichiarare la sua abitazione. Art. 13 – In tutte le elezioni fatte dal popolo o dal senato o dalla camera dei rappresentanti collettivamente o separatamente, si procederà per via di scrutinio. Art. 14 – Nessun membro del congresso nè chiunque esercente un impiego onorario o lucrativo degli Stati Uniti, in uno di essi o presso una potenza straniera qualunque, potrà essere nominato all’assemblea generale nè ad alcun impiego lucrativo od onorario dello stato. Art. 15 – Tutte le leggi fatte dalla legislatura dello Stato di Louisiana, le discussioni, gli scritti legislativi e giudiziarii saranno promulgati, conservati e tradotti nella lingua adottata per la redazione della costituzione degli Stati Uniti. Art. 16 – L’assemblea generale determinerà con una legge come coloro che sono o saranno in appresso sicurtà di uffiziali pubblici, verranno scaricati della responsabilità contratta. Art. 17 – Il potere di sospendere le leggi dello stato non apparterrà che alla legislatura o a’ suoi delegati. Art. 18 – In tutti i processi criminali, l’accusato avrà dritto di essere inteso per sè e pel suo consiglio, di chiedere la natura e il motivo dell’accusa intentatagli, di essere confrontato coi testimoni, di ottenerne a suo scarico: quanto all’accusa ed instruzione del processo, sarà giudicato da un giurì imparziale del vicinato: in nessun caso egli verrà obbligato a produrre testimonii contro se medesimo. Art. 19 – Tutti i prigionieri potranno essere rilasciati sotto cautela dando sufficienti guarentigie, fuori il caso di delitto capitale e quando vi abbia prova evidente o forte presunzione; il privilegio dell’habeas corpus non verrà sospeso se non in caso di ribellione o invasione, quando sarà necessario per la sicurezza pubblica. Art. 20 – La legge non avrà effetto retroattivo. Non sarà fatto alcun atto legislativo che infirmi le obbligazioni già contratte. Art. 21 – La stampa sarà libera per chiunque voglia esaminare gli atti della legislatura o d’un ramo qualunque del governo: nessuna legge restringerà questo dritto. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei dritti inapprezzabili dell’umanità: ognuno potrà dunque parlare, scrivere e stampare su tuffi gli argomenti, sotto la risponsabilità degli abusi che potrebbe fare di questo diritto medesimo. Art. 22 – Non sarà proibito agli abitanti di emigrare dallo stato. Art. 23 – I cittadini della città di Nuova Orleans avranno il dritto di nominare i varii uffiziali necessarii all’amministrazione e alla polizia della detta città, secondo il modo d’elezione da stabilirsi dalla legislatura; il podestà e l’aggiunto non potranno sedere all’assemblea generale. Art. 24 – La sede del governo rimarrà stabilita alla Nuova Orleans fino a che la legge decida altramente. Art. 25 – Tutte le leggi contrarie alla presente costituzione saranno nulle e di nessun effetto. TITOLO VII MODO DA TENERSI NELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE Art. 1 – Quando l’esperienza avrà mostrato la necessità di emendare la costituzione e la maggioranza di ciascuna camera, avrà nei venti primi giorni della sessione annuale dell’assemblea generale votato una legge specifìcante il progetto delle modificazioni da farsi alla costituzione e sommettente all’avviso del buon popolo dello stato la necessità di convocare una convenzione, i varii uffiziali relatori dovranno, nelle elezioni seguenti, aprire uno scrutinio a quest’uopo e fare al segretario attuale la relazione dei nomi di tutti gli elettori che avranno votato per la convenzione. Se la maggioranza dunque degli elettori si pronunzi per la convenzione, l’assemblea generale ordinerà l’apertura d’uno scrutino eguale per l’anno seguente: e se anche questa volta la maggioranza degli elettori è in favore della convenzione, l’assemblea generale nella sessione seguente convocherà la convenzione votata, la quale si comporrà di altrettanti membri quanti ne sono all’assemblea generale, scelti e ripartiti nello stesso modo, nominati nei medesimi luoghi e tempi, e dai medesimi elettori che i rappresentanti: e questa convenzione si riunirà nei tre mesi dopo l’elezione, onde rivedere, emendare o cambiare la costituzione. Ma se in uno dei due anni in cui i cittadini furono consultati, la maggioranza degli elettori si pronunzia contro, la convenzione non sarà convocata. TITOLO VIII APPENDICE Art. 1 – Onde nessuno inconveniente nasca dal passaggio da uno stato transitorio ad uno stato permanente, è dichiarato dalla convenzione che tutti i diritti, processi, azioni, liti, richiami e contratti riguardanti gl’individui e le corporazioni, saranno considerati come se alcun cambiamento non fosse avvenuto nel governo e avranno la forza data loro dalle leggi attuali. Art. 2 – Tutte le ammende, pene e confische io uso nel territorio della Nuova Orleans lo saranno d’or innanzi nello stato. Tutte le attribuzioni del governatore o d’altri funzionarii del detto territorio, passeranno al governatore e agli altri funzionarii dello stato e successori, per usarne rispettivamente nei casi e nei modi che verranno determinati dalla legge. Art. 3 – Il governatore, il segretario, i giudici del governo territoriale continueranno a compiere i loro doveri rispettivi fino a che siano sostituiti secondo li costituzione. Art. 4 – Tutte le leggi attuali dello stato, in quanto non sono contrarie alla costituzione, rimarranno in vigore fuorchè non siano abrogate dalla legislatura. Art. 5 – Il governatore dello stato si servirà del suo sigillo particolare finchè non siasi provveduto al sigillo dello stato. Art. 6 – I giuramenti d’uffizio sopraccennati saranno ricevuti dal giudice di pace fino a che la legislatura non abbia stabilito altramente. Art. 7 – Spirato il termine dopo cui la costituzione presente debbe essere messa in vigore o immediatamente dopo la notizia officiale della sanzione del congresso, il presidente della convenzione invierà mandati d’elezione ai funzionarii dei varii contadi, ingiungendo loro di far procedere all’elezione del governatore, e dei membri dell’assemblea generale, ciascuno nel proprio distretto. L’elezione incomincierà il quarto lunedì dalla data della proclamazione del presidente e avrà luogo lo stesso giorno in tutta l’estensione dello stato. Il modo e la durata dell’elezione saranno determinati dalle leggi attuali: tuttavolta, in caso d’assenza o impedimento del presidente per ordinare di procedere all’elezione, il segretario della convenzione adempirà al dovere imposto al presidente, e in caso d’assenza del segretario, un comitato dei signori Blanque, Brown e Urquttasto, due di loro adempieranno al dovere imposto al segretario della convenzione. I membri dell’assemblea generale così eletti si riuniranno il quarto lunedì dopo l’elezione alla sede del governo. li governatore e i membri dell’assemblea generale entreranno nell’esercizio delle loro funzioni rispettive immediatamente dopo la loro elezione e vi rimarranno come se fossero stati eletti il primo lunedì di luglio 1812. Art. 8 – Fino al primo censimento che si farà come è detto all’articolo sei, titolo due della presente costituzione, il contado della Nuova Orleans nominerà sei rappresentanti eletti nell’ordine seguente: uno, pel primo distretto senatoriale del detto contado, quattro pel secondo distretto, ed uno pel terzo. Il contado di German‑Coast nominerà due rappresentanti: il contado di Acadia, due: il contado d’Ilbertville, due: il contado di Jourche, due, cioè uno nella parrocchia dell’Assunzione e l’altro nella parrocchia dell’interno: il contado di Rapidi, due: il contado di Natchitoches, uno: il contado della Concordia, uno: il contado di Ouachitta, uno: il contado di Oppelousas, due: il contado di Attakapas, tre, cioè due nella parrocchia di San Martino e l’altro in quella di Santa Maria. I distretti senatoriali creati dalla presente costituzione nomineranno ciascuno un senatore. Dato in convenzione, alla Nuova Orleans, il 22 gennaio dell’anno di Nostro Signore 1812 e il trentesimosesto dell’indipendenza degli Stati Uniti. FONTE: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848. |
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