COSTITUZIONE DEL MARYLAND 1776 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E COSTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO ACCONSENTITE DAI DEPUTATI DEL MARYLAND, RADUNATI IN LIBERA E COMPLETA CONVENZIONE DICHIARAZIONE DEI DIRITTI, ECC Il Parlamento della Gran Bretagna, mediante un atto dichiara- torio, avendo assunto diritto di fare leggi per vincolare le Colonie in qualsiasi caso, e per perseguire tale scopo, tentando colla forza delle armi, di soggiogare le Colonie Unite ad una sottomissione incondizionata alla sua volontà e al suo potere, e avendole finalmente costrette a dichiararsi Stati indipendenti, e ad assumere un governo sotto l'autorità del popolo; - pertanto noi, delegati del Maryland, radunati in libera e piena Convenzione, prendendo nella considerazione più seria i migliori mezzi per stabilire una buona costituzione in questo Stato, per la sicura fondazione e la sicurezza più permanente di esso, dichiariamo: I – Ogni governo di diritto origina dal popolo, è fondato sol- tanto sul contratto, e istituito unicamente per il bene del tutto. II – Il popolo di questo Stato deve avere il solo ed esclusivo diritto di regolare il governo interno e la polizia di esso. III – Gli abitanti del Maryland hanno diritto al diritto comune dell'Inghilterra ed al giudizio con giurie, conformemente al detto diritto e agli statuti inglesi, che esistevano nel tempo della loro prima emigrazione, i quali, per esperienza, sono stati trovati applicabili alle locali ed altre circostanze, e a quegli altri statuti che da allora in poi furono fatti in Inghilterra, o Gran Bretagna, e che furono introdotti, applicati e praticati dalle corti di legge o di equità; e anche agli atti dell'Assemblea, in forza il 1° di giugno mille sette cento e settanta quattro, all'infuori di quelli che dipoi furono annullati, o che furono o saranno modificati mediante atti della Convenzione o mediante questa Dichiarazione dei Diritti, soggetta, ciò nondimeno, alla revisione e all'emendamento o revoca della Legislatura di questo Stato. Gli abitanti del Maryland hanno inoltre diritto ad ogni proprietà, che derivi loro dalla Carta concessa da Sua Maestà Carlo I a Caecilius Calvert, Barone di Baltimore. IV – Tutte le persone investite dal potere di governo legislativo o esecutivo sono i fiduciari del popolo, e come tali responsabili della loro condotta; perciò, ogniqualvolta che gli scopi del governo sono pervertiti, la libertà pubblica manifestamente in pericolo, e tutti gli altri mezzi di correzione restano senza effetto, il popolo può, e, veramente, ha l'obbligo di riformare il vecchio governo o stabilirne uno nuovo. La dottrina della non-resistenza contro il potere arbitrario o contro l'oppressione è assurda, bassa e distruttiva del bene e della felicità dell'umanità. V – Il diritto del popolo di partecipare alla Legislatura è la migliore sicurezza della libertà, e il fondamento di ogni libero governo; a questo scopo, le elezioni debbono essere libere e frequenti; ogni uomo, che abbia proprietà nella comunità, e interessi comuni e legami con essa, deve avere diritto di voto. VI – I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario debbono sempre essere separati e distinti l'uno dall'altro. VII – Nessun potere di sospendere le leggi, o la loro esecuzione, deve essere esercitato né permesso, a meno che non sia esercitato dalla Legislatura o non derivi da essa. VIII – La libertà di parola e di discussione, o gli atti della Legislatura, non debbono essere oggetto di processo in qualsiasi corte o giudicatura. IX – Un posto per la riunione della Legislatura deve essere fissato, il più conveniente per i suoi membri e per il deposito degli archivi pubblici; e la Legislatura non deve essere adunata o tenuta in qualche altro luogo, senza sua evidente necessità. X – La Legislatura deve essere radunata frequentemente allo scopo di riparare gli abusi e di emendarli, rafforzare e preservare le leggi. XI – Ciascuno ha diritto di rivolgersi alla Legislatura, per riparare ad abusi, in modo pacifico e ordinato. XII – Nessun aiuto, carico, tassa o multa può essere imposto gravato o esatto per qualsiasi motivo, senza il consenso della Legislatura. XIII – L'imporre tasse «a testa», è dannoso ed oppressivo, e deve essere abolito. I poveri non debbono essere tassati per il mantenimento del governo. Ma ogni altra persona nello Stato deve contribuire con proporzionali tasse pubbliche al mantenimento del governo, in rapporto alla sua ricchezza effettiva, in vera e personale proprietà, entro i limiti dello Stato. Peraltro multe gabelle e tasse possono adeguatamente e giustamente essere stabilite od imposte secondo un punto di vista politico, per il buon governo e per il beneficio della comunità. XIV – Le leggi sanguinarie debbono essere abolite, in quanto lo consenta la sicurezza dello Stato; nessuna legge, che infligga castighi e pene crudeli ed insolite, deve essere fatta in ogni caso o in ogni momento futuro. XV – Le leggi retroattive, le quali puniscano fatti commessi prima della loro esistenza, e da esse solo dichiarati criminali, sono oppressive, ingiuste ed incompatibili con la libertà; perciò nessuna legge « ex post facto » deve essere fatta. XVI – Nessuna legge, che accusi particolari persone di tradimento e di fellonia, deve essere fatta, in ogni caso, o in avvenire. XVII – Deve essere dato ad ogni uomo libero, per qualsiasi ingiuria subita nella sua persona o proprietà, rimedio secondo la legge del paese, e deve aver giustizia e diritto liberamente senza pagamento, completamente senza alcun rifiuto, e celermente senza ritardo, in relazione alla legge del paese. XVIII – Giudicare i fatti nel luogo ove essi sorgono rappresenta una delle maggiori garanzie delle vite, delle libertà e delle proprietà del popolo. XIX – In tutti i procedimenti criminali, ogni uomo ha di- ritto di essere informato sulla accusa contro di lui; di avere una copia dell'atto di accusa o imputazione in tempo adatto (se richiesto) per prepararsi la difesa; che gli sia permesso un avvocato; di essere messo di fronte ai testimoni a suo carico, di disporre dei suoi testimoni, di esaminare le testimonianze per e contro di lui, su giuramento; nonché ad un rapido giudizio da parte una giuria imparziale, senza il cui consenso unanime egli non può essere ritenuto colpevole. XX – Nessun uomo può essere costretto a dare prove contro se stesso, in una comune corte di legge, o in qualunque altra corte, eccettuati quei casi che usualmente sono praticati nello Stato, o che in seguito siano indicati dalla Legislatura. XXI – Nessun uomo libero dev'essere preso o imprigionato, o privato della sua proprietà, libertà, o privilegi, o messo fuori della legge, o esiliato, o in qualsiasi maniera distrutto, o privato della vita, libertà o proprietà, che mediante giudizio dei suoi pari, o secondo la legge del paese. XXII – Non possono essere chieste dalle Corti di leggi cauzioni eccessive, né imposte multe eccessive, né inflitte punizioni crudeli o insolite. XXIII – Tutti i mandati, senza giuramento o prova, per perquisire posti sospetti, o per sequestrare qualsiasi persona o proprietà, sono dannosi e oppressivi; e tutti i mandati generali - per perquisire luoghi sospetti, o per arrestare persone sospette, senza nominare o descrivere i1 luogo, o la persona nominativamente - sono illegali, e non debbono essere emanati. XXIV – Non è ammessa nessuna confisca di qualunque parte della proprietà di qualunque persona, per qualunque crimine, eccetto l'omicidio o tradimento contro lo Stato, e in tal caso soltanto su prova o fondata conoscenza. XXV – Una ben regolata milizia è la propria e naturale di- fesa di un libero governo. XXVI – Gli eserciti permanenti sono pericolosi per la libertà; e non debbono essere arruolati o mantenuti, senza il consenso della Legislatura. XXVII – In tutti i casi, ed in ogni tempo, l'esercito deve essere strettamente subordinato al potere civile e sotto il suo controllo. XXVIII – Nessun soldato può essere alloggiato in una casa, in tempo di pace, senza il consenso del suo proprietario; ed in tempo di guerra, nel modo soltanto che determinerà la Legislatura. XIX – Nessuna persona, eccettuati i soldati regolari, i marinai, e fanti marittimi nel servizio di questo Stato, o milizia in servizio attivo, può in alcun caso essere sottoposta alla legge marziale e secondo questa punita. XXX – L'indipendenza e la rettitudine dei giudici e essenziale per l'amministrazione imparziale della giustizia, e insieme una grande sicurezza per i diritti e le libertà del popolo; perciò il Cancelliere ed i Giudici rimangono in carica finché si comportano bene; essi debbono essere rimossi per cattiva condotta, se condannati in una corte di legge, come pure possono essere rimossi dal Governatore sull'indicazione dell'Assemblea Generale, purché due terzi di tutti i membri di ogni Camera concorrano in tale voto. Stipendi liberali, ma non troppo grandi, debbono essere assicurati al Cancelliere ed ai Giudici, per la durata dei loro mandati, nella maniera e per quel tempo, che la Legislatura indicherà, tenendo presenti le necessità di questo Stato. Nessun Cancelliere o Giudice deve tenere qualche altro ufficio, civile o militare, o ricevere onorari o gratificazioni di qualunque specie. XXXI – Una lunga durata, nei più alti uffici di governo, è pericolosa per la libertà; una rotazione, perciò, in essi, è una delle migliori garanzie di permanente libertà. XXXII – Nessuna persona deve coprire più di un solo ufficio retribuito, né deve nessuna persona investita di carica pubblica ricevere qualsiasi regalo da qualunque principe o stato forestiere, o dagli Stati Uniti, o da qualunque di questi, senza l'approvazione di questo Stato. XXXIII – Essendo dovere di ogni uomo venerare Dio nella maniera che gli pare più adatta, tutte le persone, che professano la religione cristiana, hanno ugualmente diritto alla protezione della loro libertà religiosa; quindi nessuno deve, mediante qualunque legge, essere molestato nella sua persona o proprietà a causa dei suoi convincimenti o professione religiosa, o per la sua pratica religiosa; a meno che, sotto la pretesa di religione, alcuno non disturbi il buon ordine, la pace, o la sicurezza dello Stato, o trasgredisca alle leggi morali, o insulti altri, nei loro diritti naturali, civili o religiosi. Nessuno può essere costretto a frequentare un particolare luogo di culto, o un particolare ministro o a mantenerli, o a contribuire, fuorché per convenzione, al loro mantenimento. Peraltro, la Legislatura può, con discrezione, imporre una tassa generale ed uguale, per sostenere la religione cristiana, lasciando ad ogni individuo la decisione di quanto voglia pagare per il sostentamento di un certo luogo di culto o di un ministro, o per i poveri della sua denominazione, o per i poveri in generale di qualche contea particolare. Le chiese, cappelle, glebe e tutte le altre proprietà che ora appartengono alla chiesa d'Inghilterra, debbono sempre rimanere a questa. Tutti gli atti dell'Assemblea, svolti recentemente, allo scopo di raccogliere denaro per edifici o per la riparazione di certe chiese o di cappelle di riposo, debbono continuare ed essere eseguiti, a meno che la Legislatura, mediante un atto, non li annulli o revochi. Nessuna Corte di una contea tasserà qualsiasi quantità di tabacco, o somma di denari, dopo di ciò, riguardo ad un sacrestano o un custode di chiesa; ed ogni titolare della chiesa d'Inghilterra, che è rimasto nella sua parrocchia, e che ha compiuto il suo dovere, avrà diritto di ricevere la provvigione ed il mantenimento stabiliti mediante l'atto intitolato: « Atto per il mantenimento del clero della chiesa d'Inghilterra, in questa Provincia», finché la Corte di Novembre di questo anno sarà tenuta per la contea in cui è, anche parzialmente, la sua parrocchia, o per quel tempo, in cui egli è rimasto nella sua parrocchia e ha compiuto il suo dovere. XXXIV – Ogni dono, vendita, o divisione di terre, a qualche ministro, insegnante pubblico o predicatore del Vangelo, come tale, o ad una setta, ordine o denominazione religiosa, o destinato al suo sostentamento, uso o beneficio, o fidecommisso in favore di qualche ministro, insegnante pubblico, o predicatore del Vangelo, come tale, o di qualche setta, ordine o denominazione religiosa, ed ogni dono, o vendita di beni, immobili e mobili, che vadano in successione, o che abbiano luogo dopo la morte del venditore o donatore, o per tale sostentamento, uso o beneficio, ed anche ogni divisione di beni o beni mobili per il sostentamento, uso, beneficio di ministro, insegnante pubblico, o predicatore del Vangelo, come tale, o di qualche setta, ordine o denominazione religiosa, sono proibiti senza il permesso della Legislatura, eccettuato sempre una vendita, dono, affitto o divisione di una quantità di terra, che non superi i due acri, per una chiesa, luogo di riunione, o altra casa di culto, e cimitero, terra che dovrà essere migliorata, goduta, o usata solo per tale scopo, sotto pena di nullità. XXXV – Nessun'altra prova o qualità deve essere richiesta, per l'ammissione ad un ufficio di fiducia o ad un impiego, fuor che il giuramento di sostegno e di fedeltà allo Stato (il giuramento ufficiale sarà indicato da questa Convenzione o dalla Legislatura di questo Stato), ed una dichiarazione di fede cristiana. XXXVI – Il giuramento deve essere tale, secondo il convincimento, la professione o denominazione religiosa, a cui appartiene la persona, da ottenere la maggiore autorità, mediante l'attestazione dell'Essere Divino. Coloro che sono detti «Quakers», quelli chiamati «Dunkers», quelli chiamati «Menonists», che considerano illegale prestare giuramento in tale occasione, debbono essere auto- rizzati a fare la loro solenne affermazione nella maniera, in cui i Quakers anche prima erano autorizzati e ciò ha lo stesso valore di un giuramento in tutti quei casi che la affermazione di Quakers è stata permessa e accettata in questo Stato. E in più, su tale affermazione, possono essere emanati mandati per la ricerca di beni rubati, o per l'arresto o per l'incarceramento di rei, o provvedi- menti di sicurezza per il mantenimento della pace. Inoltre Quakers, Dunkers o Menonists possono anche, in base alla loro solenne affermazione, come sopra si è detto, essere ammessi come testimoni in tutti i processi criminali non capitali. XXXVII – La città di Annapolis ha tutti i diritti, privilegi e benefici, previsti dalla Sua Carta e dagli atti di Assemblea che la confermano e regolano, salvo quelle modificazioni che potrebbero essere fatte da questa Convenzione o da qualunque Legislatura futura. XXXVIII – La libertà di stampa deve inviolabilmente essere conservata . XXXIX – I monopoli sono odiosi, contrari allo spirito di un libero governo, ed ai principi del commercio; essi non debbono essere tollerati. XL – Nessun titolo di nobiltà od onori ereditari possono essere concessi in questo Stato. XLI – Le decisioni prese da questa e dalle varie Convenzioni già tenute in questa Colonia debbono essere considerate come leggi, a meno che non siano derogate da questa Convenzione, o dalla Legislatura di questo Stato. XLII – Questa Dichiarazione di Diritti, o la Forma di Governo che sarà stabilita dalla Convenzione, o l'una o l'altra parte di queste, non debbono essere cambiate, modificate o abolite, dalla Legislatura di questo Stato, eccetto nel modo che indicherà e prescriverà questa Convenzione. Questa Dichiarazione di Diritti fu riconosciuta e approvata, nella Convenzione dei Delegati degli uomini liberi del Maryland iniziata e tenuta ad Annapolis, il 14° giorno di Agosto, A. D. 1776. Per ordine della Convenzione. Mat. Tilghman, Presidente. COSTITUZIONE DEL MARYLAND Art. 1 – La legislatura sarà composta di due corpi distinti, un senato ed una camera dei delegati, che riuniti piglieranno il titolo di assemblea generale del Maryland. Art. 2 – La camera dei delegati sarà eletta nel modo seguente: gli uomini liberi oltre all’età di ventun anno, aventi un podere di cinquanta acri di terra nel contado in cui pretenderanno di votare e in cui risiedono, e tutti gli uomini liberi aventi un bene nello stato pel valore al di sopra di trenta lire denaro corrente e risiedenti nel comitato per cui vorranno votare, da un anno intiero immediatamente prima dell’elezione, avranno diritto di suffragio nell’elezione dei delegati pel contado stesso. Tutti gli uomini liberi godenti di queste qualità si raduneranno il primo lunedì d’ottobre ù mille settecento settantasette, e ogni anno in avvenire sempre a quel giorno, nella casa comune dei detti contadi o in qualunque altro luogo verrà ordinato dalla legislatura: e quando saranno riuniti, procederanno a viva voce all’elezione di quattro delegati peri loro contadi rispettivi, fra i più saggi, i più illuminati e i più prudenti del popolo, che abbiano risieduto nel contado da cui saranno scelti un anno intiero immediatamente prima dell’elezione, abbiano compiuto i ventun anno e posseggano nello stato in beni immobili e mobili un valore al di sopra di cinquecento lire moneta corrente: e dopo che il conto definitivo dei voti sarà terminato, le quattro persone che si troveranno averne il maggior numero, saranno dichiarate e denominate nel processo verbale in forma, siccome debitamente elette per rappresentare i loro contadi rispettivi. Art. 3 – Il sceriffo di ciascun contado, o in caso di malattia del sceriffo, il suo delegato (chiamando due giudici del detto contado necessari per vegliare al mantenimento della tranquillità) sarà giudice dell’elezione e potrà aggiornarla da un giorno all’altro se sia necessario, fino a che giunga al suo termine, in guisa che qualunque elezione sia compiuta in quattro giorni: egli ne rimetterà poscia il processo verbale, firmato di suo pugno, al cancelliere dello stato attualmente in carica. Art. 4 – Tutte le persone aventi qualità in virtù della carta di Annapoli per eleggere borghesi rappresentanti, si raduneranno lo stesso primo lunedì d’ottobre mille settecento settantasette, e così tutti gli anni a venire, ed eleggeranno a pluralità di suffragi dati a viva voce due delegati, aventi qualità conformemente alla carta medesima. Il podestà, l’assessore e gli alderman della detta città tutti insieme, o almeno tre di loro, saranno giudici dell’elezione e designeranno il luogo della città in cui dovrà aver luogo: essi potranno aggiornarla da un giorno all’altro, come fu detto nell’articolo precedente, e ne faranno pure nel modo medesimo il processo verbale: ma gli abitanti della detta città non avranno diritto di suffragio all’elezione dei delegati pel contado d’Anna Arundel, a meno che non abbiano un podere di cinquanta acri di terra nel contado e fuori della città. Art. 5 – Tutte le persone abitanti la città di Baltimora e aventi tutte le qualità richieste per gli elettori nei contadi, si raduneranno pure il primo lunedì d’ottobre del mille settecento settantasette e così ogni anno avvenire, nel luogo di detta città che i giudici designeranno, ed eleggeranno a pluralità di suffragi dati a viva voce due delegati aventi qualità conformemente alla legge. Ma se il numero degli abitanti della detta città diminuisce al segno, che il numero delle persone aventi diritto di suffragio fosse, per lo spazio di sette anni consecutivi, minore della metà del numero dei votanti in qualcuno dei contadi dello stato, a cominciare da quest’epoca, detta città cesserà d’inviare due delegato o rappresentanti alla camera, fino a che trovisi avere un numero di votanti eguale alla metà di quello dei votanti di alcuno dei contadi dello stato. Art. 6 – I commissari della detta città, o tre o un maggior numero di loro in carica, saranno giudici dell’elezione e potranno aggiornarla redigendone il processo verbale come fu detto più sopra: ma gli abitanti della detta città non avranno titolo per eleggere né per essere eletti delegati pel contado di Baltimora, e reciprocamente gli abitanti del contado di Baltimora, fuori dei confini della città, non avranno titolo per eleggere né per essere eletti delegati della città medesima. Art. 7 – In caso di rifiuto, morte, inettitudine, dimissione od assenza dello stato di qualche delegato, come pure nel caso in cui sarebbe fatto governatore o membro del consiglio, l’oratore manderà un ordine di eleggere un altro delegato per riempire il posto vacante: e sarà data cognizione di questa nuova elezione dieci giorni prima, non compreso quello dell’avviso né quello dell’elezione. Art. 8 – Sarà sempre necessaria la presenza della maggioranza del numero totale dei delegati col loro oratore (cui eleggeranno a scrutinio) per mettere in attività la camera e porla in stato di trattare qualunque bisogna, fuorché di aggiornasi. Art. 9 – La camera dei delegati giudicherà della validità delle elezioni e delle qualità dei delegati. Art. 10 – La camera dei delegati potrà fare in prima istanza tutti i bill di levata di danaro, proporre bill al senato o ricevere quelli che gli saranno stati inviati da questo corpo, darvi il suo assenso, respingerli o proporvi emendamenti: essa potrà prendere informazioni, dietro giuramento dei testimoni, di tutte le liti, lagnanze o delitti ed eserciterà tutte le funzioni del grande inchiedente dello stato: potrà far condurre qualunque persona per qualunque specie di delitto nelle prigioni pubbliche, dove rimarranno fino a che ne siano liberate con una procedura regolare: potrà espellere chiunque de’ suoi membri per grave malversazione, ma non mai una seconda volta per la causa medesima: potrà esaminare ed assestare tutti conti dello stato relativi, sia alla riscossione, sia all’uso delle rendite, o nominare auditori per regolarli ed appurarli: potrà farsi presentare tutte le carte o registri pubblici e dei vari uffizi e chiamare le persone ch’ella crederà necessarie nelle corti delle ricerche concernenti gli affari relativi all’interesse pubblico: potrà riguardo a tutti gl’impieghi contratti per adempiere ad un pubblico servizio, sotto l’ammenda di somme pagabili a profitto dello stato, far perseguire in giustizia pel pagamento coloro che non avessero adempiuto al dovere a cui s’impegnarono. Art. 11 – Affinché il sento possa essere pienamente e perfettamente libero di seguire il suo proprio avviso nel sancire le leggi, e affinché egli non possa essere costretto dalla camera dei delegati, sia a respingere un bill di levata di danaro che le circostanze rendessero necessario, sia ad acconsentire a qualche altro atto di legislazione ch’egli considerasse nella sua coscienza e secondo il suo giudizio siccome dannoso all’interesse pubblico, la camera dei delegati non dovrà in alcuna occasione né sotto alcun pretesto annettere ad alcun bill di levata di danaro né frammescere al suo tenore alcuna materia, clausola od altra cosa qualunque che non sia immediatamente relativa e necessaria all’imposizione, levata o destinazione di tasse o sussidi che debbono essere percepiti pel mantenimento del governo, o per le spese correnti dello stato, o per versare somme nel tesoro pubblico, saranno riguardati senza eccezione siccome veri bill di levata di danaro. Art. 12 – La camera dei delegati potrà punire di carcere chiunque si sia reso colpevole di mancanza di rispetto in sua presenza con qualche atto di disordine o querela, o colle minacce o con cattivi trattamenti verso alcuno dei suoi membri, o finalmente mettendo ostacolo alle sue deliberazioni: essa potrà anche punire colla medesima pena chiunque sia colpevole d’infrazione a’ suoi privilegi, facendo arrestare per debiti o attaccando alcuno dei suoi membri durante la sessione o per via, sia nell’andata che nel ritorno: attaccando alcuno dei suoi uffiziali o turbandoli nell’eseguimento di qualche ordine o nel corso di qualche procedura: attaccando o turbando qualche testimonio o qualunque altra persona domandata dalla camera, nel suo tragitto sia andando che ritornando: o finalmente liberando qualche persona arrestata per ordine della camera. Il senato avrà i medesimi poteri nelle medesime circostanze. Art. 13 – I tesorieri (uno per la costa dell’ovest e un altro per quella dell’est) e i commissari dell’uffizio del prestito pubblico saranno scelti dalla camera dei delegati per coprire questi impieghi finché ella lo crederà a proposito: in caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto o perdita di qualità richieste, o assenza fuori dello stato di alcuno dei detti commissari o tesorieri, durante la vacanza dell’assemblea generale, il governatore, sull’avviso del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta all’impiego vacante, per esercitarlo fino alla prossima sessione dell’assemblea generale. Art. 14 – Il senato sarà eletto nel modo seguente: tutte le persone aventi qualità, come fu detto più sopra, per votare nell’elezione dei delegati nei contadi, eleggeranno il primo lunedì di settembre mille settecento ottantuno, e nello stesso giorno ogni cinque anni avvenire, a viva voce e a pluralità di suffragi, due persone pei loro contadi rispettivi, aventi qualità come fu detto, per essere elette delegati nei contadi: e queste persone così elette saranno elettori del senato. Il sceriffo di ciascun contado, o in caso di malattia del sceriffo, il suo deputato (chiamando due giudici del contado, necessari per vegliare al mantenimento della tranquillità), presiederà la detta elezione, ne sarà giudice e redigerà il suo processo verbale, come già si è detto. E tutte le persone aventi qualità per votare all’elezione dei delegati, nella città di Annapoli e nella città di Baltimora, lo stesso primo lunedì di settembre mille settecento ottantuno e nello stesso giorno ogni cinque anni avvenire, eleggeranno a viva voce e a pluralità di suffragi un individuo per ciascuna delle dette città rispettivamente, avente qualità come di sopra fu detto, per essere eletto delegato: la detta elezione si terrà nel modo medesimo che quella pei delegati delle dette città e il diritto di scegliere il detto elettore resterà alla città di Baltimora finché le resterà il diritto di eleggere i delegati. Art. 15 – I detti elettori del senato si raduneranno nella città di Annapoli o in qualunque altro luogo verrà designato dall’assemblea legislativa, il terzo lunedì di settembre mille settecento ottantuno e nello stesso giorno ogni cinque anni avvenire, ed essi o ventiquattro di loro così radunati, procederanno all’elezione a scrutinio di quindici senatori (di cui nove residenti nella costa dell’ovest e sei in quella dell’est), fra gli uomini più distinti per saviezza, esperienza e virtù, che abbiano compiuti i venticinque anni, risiedano nello stato da più tre intieri anni immediatamente prima dell’elezione e vi posseggano in beni mobili o immobili un valore di più di mille lire moneta corrente. Art. 16 – I senatori saranno ballottati in un solo e stesso turno, e fra gli individui residenti sulla costa dell’ovest che saranno proposti a senatori, i nove che, all’apertura degli scrutini, si troveranno avere maggior numero di suffragi in loro favore, saranno in conseguenza dichiarati debitamente eletti e se ne redigerà il processo verbale: nel modo medesimo, fra gli individui residenti sulla costa dell’est che saranno proposti a senatori, i sei che all’apertura degli scrutini avranno il maggior numero di suffragi in loro favore, saranno in conseguenza dichiarati debitamente eletti e se ne redigerà il processo verbale. Se due o più della stessa costa abbiano un numero eguale di voti, locché impedirebbe che la scelta non fosse determinata nel primo ballottamento, allora gli elettori faranno, prima di separarsi, un nuovo turno, in cui si limiteranno alle persone che ebbero un numero di suffragi eguale, e quelli che ne avranno di più in questa seconda ballottazione, saranno in conseguenza dichiarati debitamente eletti e ne sarà redatto il processo verbale. Ma se il numero totale dei senatori non fosse ottenuto in questa maniera, perché due o più dei candidati avessero ancora in loro favore una eguale quantità di suffragi nel secondo turno, allora l’elezione si deciderebbe col mezzo della sorte fra quelli che avessero ottenuta questa eguaglianza di voti: sarà quindi redatto il processo verbale certificato e segnato dagli elettori, del modo con cui avranno proceduto e come l’elezione si sarà passata, affinché questo processo verbale sia rimesso al cancelliere in carica. Art. 17 – Gli elettori dei senatori giudicheranno delle qualità e della validità delle elezioni dei membri del loro corpo: e se vi abbia contestazione su qualche elezioni, ammetteranno a sedere come elettore la persona avente le qualità richieste che loro parrà avere in suo favore il maggior numero di suffragi legittimi. Art. 18 – Gli elettori, all’istante medesimo in cui si raduneranno e prima di procedere all’elezione dei senatori, daranno il giuramento di mantenere questo stato e di serbargli fedeltà, quale sarà ordinato dalla presente convenzione o dalla legislatura: daranno inoltre un giuramento di eleggere, senza favore, parzialità né prevenzione, a senatori le persone che crederanno, secondo il loro giudizio e la loro coscienza, più capaci di questo uffizio. Art. 19 – In caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza dallo stato di qualche senatore, o se egli divenga governatore o membro del consiglio, il senato eleggerà sul campo o nella sua prossima seduta, per via di scrutinio e nello stesso modo che venne ordinato agli elettori per la scelta dei senatori, un’altra persona al posto vacante pel resto del termine di cinque anni. Art. 20 – Sarà sempre necessaria la presenza della maggioranza del numero totale dei senatori col loro presidente (che debba essere eletto da loro a scrutinio) per stabilire l’attività della camera e metterla in stato di trattare qualunque affare, meno l’aggiornamento. Art. 21 – Il senato giudicherà della validità delle elezioni dei senatori. Art. 22 – Il senato potrà fare in prima istanza ogni specie di bill, fuor quelli di levata di danaro, che dovrà accettare o respingere puramente e semplicemente: e potrà ricevere tutti gli altri bill della camera dei delegati e accettarli, o respingerli, o proporvi ammendamenti. Art. 23 – L’assemblea generale si radunerà ciascun anno il primo lunedì di novembre e più spesso se necessario. Art. 24 – Ciascuna delle due camere nominerà i suoi propri uffiziali e stabilirà le sue norme e il suo modo di procedere. Art. 25 – Il secondo lunedì di novembre mille settecento settantasette e nello stesso giorno ogni anno avvenire, sarà scelta dallo scrutinio riunito delle due camere una persona di una saviezza, esperienza e virtù a tutte prove per essere governatore. Lo scrutinio avrà luogo in ciascuna camera rispettivamente: esso sarà deposto nella sala delle conferenze in cui le urne verranno esaminate da un comitato riunito di ciascuna delle due camere, e a ciascuna sarà fatto un rapporto separato del numero dei voti, affinché la nomina vi possa essere registrata: questo modo di fare lo scrutinio riunito delle due camere sarà adottato in tutte le circostanze. Ma se due o parecchie persone hanno un numero eguale di suffragi in loro favore e l’elezione non possa quindi essere decisa nella prima ballottazione, si procederà ad una seconda che sarà ristretta alle persone, le quali nella prima avranno avuto un egual numero di suffragi: e se questa seconda ballottazione producesse ancora un’eguaglianza fra due o più persone, allora l’elezione del governatore si deciderà col mezzo della sorte fra coloro che avranno questa eguaglianza: se il governatore viene a morte, o si dimette, o si allontana dallo stato, o rifiuta di agire (durante la sessione dell’assemblea generale), il senato e la camera dei delegati procederanno sul campo ad una nuova elezione nel modo prescritto. Art. 26 – Il secondo lunedì di novembre mille settecento settantasette e nello stesso giorno ogni anno avvenire, i senatori e i delegati eleggeranno a scrutinio riunito e nel modo stabilito per l’elezione dei senatori, cinque cittadini tra i più savi, prudenti ed esperimentati, venti compiuto i venticinque anni, risiedenti nello stato da più di tre anni immediatamente prima dell’elezione e possedenti un valore di più di mille lire moneta corrente: questi cinque cittadini formeranno il consiglio del governatore. Tutti gli atti e le deliberazioni di questo consiglio saranno inscritti sopra un registro e su qualunque parte del quale qualsivoglia membro avrà sempre il diritto di scrivere il suo voto contrario a ciò che si sarà stabilito: e se il governatore o qualcuno dei membri lo richiede, gli avvisi saranno dati in iscritto e segnati rispettivamente dai membri che dati li avranno. Il registro delle deliberazioni del consiglio sarà presentato al senato o alla camera dei delegati quando lo domanderanno, sia entrambe le camere insieme, sia una di loro. Il consiglio potrà nominare il suo cancelliere, che dovrà prestare il giuramento di mantenere questo stato e di serbargli fedeltà, quale verrà ordinato dalla presente convenzione o dalla legislatura, non che il giuramento del segreto nelle materie che gli verrà ordinato dal consiglio di tenere celate. Art. 27 – I delegati di questo stato al congresso saranno scelti annualmente, o revocati o sostituiti nell’intervallo, a scrutinio riunito delle due camere dell’assemblea, e sarà stabilita una rotazione, in modo che tutti gli anni ve n’abbia sulla totalità almeno due nuovi: nessuno potrà essere eletto delegato al congresso più di tre anni su sei e nessuno rivestito di qualche impiego lucrativo alla nomina del congresso, sarà eleggibile per esservi delegato: se al contrario un delegato è nominato a qualcuno di questi impieghi, il suo posto al congresso sarà vacante per questo solo fatto. Nessuno sarà eleggibile a delegato al congresso, a meno d’aver compiuti i ventun anno, aver risieduto nello stato in beni reali o personali un valore di più di mille lire moneta corrente. Art. 28 – I senatori e i delegati, aprendo la loro sessione annuale e prima di procedere ad alcuna discussione, e qualunque persona eletta in appresso a senatore o a delegato, prima d’entrare in esercizio, presteranno il giuramento di mantenere lo stato e di serbargli fedeltà, come fu già detto: e prima dell’elezione del governatore o dei membri del consiglio, ne presteranno un altro d’eleggere senza favore, affezione né motivo di partito, a governatore o a membro del consiglio la persona che crederanno secondo la loro coscienza e il loro giudizio la più atta a questa carica. Art. 29 – Il senato e la camera dei delegati potranno aggiornarsi rispettivamente da loro medesimi: ma se le due camere non si accordano circa al tempo e s’aggiornano ad epoche diverse, il governatore indicherà e notificherà uno di questi giorni o un giorno intermedio, e l’assemblea si rimetterà per conseguenza alla sua decisione. Nei casi di necessità, il governatore potrà, coll’avviso del consiglio, convocare l’assemblea per un termine più prossimo che quello a cui ella si sarà aggiornata in qualunque siasi modo, dando avviso della sua convocazione almeno dieci giorni prima: a il governatore non aggiornerà l’assemblea in modo diverso dal succennato e non potrà in alcun tempo né prorogarla né scioglierla. Art. 30 – Nessuno sarà eleggibile alla carica di governatore, a meno che non abbia più di venticinque anni, risegga nello stato da più di cinque anni immediatamente prima dell’elezione e possieda nello stato in beni immobili un valore di più di cinque mila lire moneta corrente, di cui mille almeno in beni stabili. Art. 31 – Il governatore non potrà continuare nella sua carica più di tre anni consecutivi e non potrà essere eletto di nuovo a governatore se non dopo trascorsi quattro anni dalla sua uscita di carica. Art. 32 – In caso di morte, di dimissione del governatore, o in caso di sua assenza fori dello stato, quello dei membri componenti attualmente il consiglio che sarà stato nominato il primo, adempirà le funzioni di governatore, dopo avere prestato il giuramento richiesto: ma egli convocherà sul campo l’assemblea generale, dando avviso della sua convocazione quattordici giorni almeno prima: e in questa sessione sarà nominato nel modo prescritto un altro governatore pel rimanente dell’anno. Art. 33 – Il governatore, coll’avviso e col consenso del consiglio, potrà radunare la milizia: e quando ella sarà riunita, egli ne avrà solo la direzione, come avrà pure la direzione di tutte le truppe regolari di terra e di mare, conformandosi alle leggi dello stato: ma egli non comanderà in persona, a meno di esservi autorizzato dall’avviso del consiglio e non oltre al tempo che verrà dallo stesso consiglio determinato: egli potrà far solo tutti gli atti del potere esecutivo del governo, per cui il concorso del consiglio non è richiesto, conformandosi alle leggi dello stato, e accordare mora o grazia per qualunque delitto, fuorché nei casi in cui la legge provvederà altrimenti: potrà nella vacanza dell’assemblea generale mettere l’embargo per impedire la partenza di qualche nave o l’esportazione di qualche derrata, per un termine che non eccederà i trenta giorni in un anno e col carico di convocare l’assemblea generale nel tempo della durata dell’embargo: potrà anche ordinare ad un vascello di far quarantena e costringervelo se il vascello medesimo o il porto da cui viene siano fondatamente sospetti d’essere infetti dalla peste: ma il governatore non eserciterà sotto alcun pretesto nessuna autorità, né si arrogherà nessuna prerogativa, in virtù d’alcuna legge, statuto o uso dell’Inghilterra o della Gran Bretagna. Art. 34 – I membri del consiglio radunati in numero di tre o più, formeranno un uffizio competente per trattare gli affari: il governatore in carica presiederà il consiglio, avrà il diritto di dare il suo voto in tutte le questioni in cui vi avrà divisione di pareri nel consiglio: e in assenza del governatore, il membro del consiglio primo nominato presiederà e in questa qualità voterà in ogni caso in cui le opinioni dei membri fossero divise. Art. 35 – In caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza dallo stato di alcuno dei membri eletti del consiglio, gli altri membri eleggeranno sul campo o alla prossima seduta a scrutinio un’altra persona avente qualità, come venne prescritto, onde riempire il posto vacante pel rimanente dell’anno. Art. 36 – Il consiglio avrà il potere di ordinare il gran sigillo dello stato, che sarà sotto la custodia del cancelliere in carica e apposto a tutte le leggi, commissioni, concessioni ed altre spedizioni pubbliche, come fu fino al presente praticato nello stato. Art. 37 – Nessun senatore, delegato dell’assemblea o membro del consiglio, se accetta e presta giuramento in questa qualità, possederà né eserciterà alcun impiego lucrativo, né riceverà i profitti d’alcun impiego esercitato da altra persona durante il tempo per cui sarà eletto: nessun governatore, finché sarà in carica, potrà possedere alcun impiego lucrativo nello stato: e nessuna persona rivestita di un impiego lucrativo o ricevente una porzione di profitti, o ricevente tutti od in parte i profitti risultanti da qualche commissione, mercato o impresa qualunque, per l’abbigliamento od altre forniture dell’esercito di terra o della marina, o rivestito di qualche impiego sotto l’autorità, sia degli Stati Uniti, sia di alcuno di loro, né alcun ministro predicatore del vangelo, a qualunque setta appartenga, né alcuna persona impiegata, sia nelle truppe regolari di terra, sia nella marina di questo stato o degli Stati Uniti, potranno sedere nell’assemblea generale né nel consiglio dello stato. Art. 38 – Qualunque governatore, senatore, delegato al congresso o all’assemblea, e qualunque membro del consiglio, prima di entrare nell’esercizio delle loro funzioni, presteranno giuramento di non ricevere né direttamente né indirettamente né in qualsivoglia tempo alcuna parte dei profitti d’alcun impiego posseduto da alcun’altra persona, finchè eserciteranno le funzioni di governatore, senatore, delegato al congresso o all’assemblea, o di membro del consiglio, non che di non ricevere né in tutto né in parte i profitti derivanti da alcuna commissione, mercato o impresa qualunque per l’abbigliamento od altre forniture dell’esercito di terra o della marina. Art. 39 – Se qualche senatore, delegato al congresso o all’assemblea, o membro del consiglio, possiede od esercita qualche impiego lucrativo, o tocca, sia direttamente sia indirettamente, in tutto o in parte, i profitti di un impiego esercitato da un’altra persona, durante il tempo ch’egli eserciterà le funzioni di senatore, delegato al congresso o all’assemblea, o di membro del consiglio, sarà, dietro a convinzione in una corte di legge sul giuramento di due testimoni degni di fede, privato del suo posto, punito come colpevole di corruzione o di spergiuro volontario, o bandito a perpetuità dallo stato, o dichiarato per sempre incapace di possedere alcun impiego lucrativo o di confidenza, secondo che verrà deciso dalla corte. Art. 40 – Il cancelliere, tutti i giudici, il procuratore generale, gli scrivani della corte generale, quelli delle corti dei contadi, i custodi dei registri di concessioni di terra e quelli dei registri dei testamenti conserveranno le loro cariche finché faranno il loro dovere e non saranno revocabili che per cattiva condotta e dopo convinzione di una corte di legge. Art. 41 – Sarà nominato per ciascun contado un conservatore dei registri dei testamenti, il quale riceverà la sua commissione dal governatore, sulla presentazione riunita della camera dei delegati e del senato: in caso di morte, dimissione, destituzione o assenza dallo stato di un conservatore dei registri dei testamenti durante la vacanza dell’assemblea generale, il governatore, coll’avviso del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta a sostenere l’impiego vacante, per esercitarlo fino alla sessione dell’assemblea generale. Art. 42 – Gli sceriffi saranno eletti ogni tre anni a scrutinio in ciascun contado, vale a dire che si eleggeranno per l’uffizio di sceriffo due individui per ciascun contado, e quello dei due che avrà la pluralità dei suffragi, o se entrambi ne avranno un numero eguale, uno dei due, a volontà del governatore, riceverà da lui la commissione del detto uffizio: dopo averlo tenuto per tre anni, egli non potrà essere eletto di nuovo nei quattro anni susseguenti. La persona eletta presenterà, secondo l’uso, la sua obbligazione guarentita di pagare una somma fissa, se egli manca nell’adempiere fedelmente a’ suoi doveri, e nessuno potrà esercitare le funzioni di sceriffo prima d’aver fornita quest’obbligazione. In caso di morte, rifiuto, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza del contado prima del termine di tre anni, la persona seconda eletta riceverà dal governatore una commissione per esercitare il detto uffizio durante il rimanente dei tre anni, fornendo la sua obbligazione guarentita, come venne prescritto: e in caso di morte, rifiuto, dimissione di quest’ultimo, difetto di qualità richieste o assenza dal contado prima della scadenza dei tre anni, il governatore coll’avviso del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta a quell’uffizio, onde esercitarlo pel rimanente tempo, coll’incarico di fornire ella pure, come venne prescritto, la sua obbligazione guarentita. L’elezione dei sceriffi si farà nello stesso luogo e nel tempo stesso indicato per quella dei delegati, e i giudici incaricati di mantenere la tranquillità, saranno giudici di questa elezione e delle qualità dei candidati: questi nomineranno uno scrivano per raccogliere le schede. Qualunque uomo libero avente più di ventun anno, possedente un podere di cinquanta acri di terra nel contado per cui pretenderà votare e in esso risiedente, e qualunque uomo libero, dell’età di oltre ventun anno, avente nello stato una proprietà del valore di più di trenta lire moneta corrente e risiedente nel contado per cui pretenderà votare da un anno intiero immediatamente prima dell’elezione, vi avrà diritto di suffragio. Nessuno potrà essere eletto sceriffo per un contado, a meno di essere abitane del detto contado, d’avere più di ventun anno e possedere nello stato beni mobili o immobili del valore di più di mille lire moneta corrente. I giudici di cui fu già parlato esamineranno le schede, e i due candidati aventi le qualità richieste, che avranno in ciascun contado la pluralità dei voti legali, saranno dichiarati debitamente eletti per l’uffizio di sceriffi nel contado e se ne farà relazione al governatore o al consiglio, a cui sarà inviato nel tempo medesimo un certificato del numero di suffragi ottenuto da ciascuno di loro. Art. 43 – Chiunque si presenterà per votare all’elezione sia dei delegati, sia degli elettori del senato, sia dei sceriffi, dovrà (se tre persone aventi diritto di suffragio lo richiedano) fare, prima d’essere ammesso a votare, il giuramento o l’asseverazione di mantenere lo stato e di serbargli fedeltà, come la presente convenzione o la legislatura avranno ordinato. Art. 44 – Un giudice di pace potrà essere eletto senatore, delegato o membro del consiglio e continuare ad esercitare l’uffizio di giudice di pace. Art. 45 – Nessun uffiziale superiore nella milizia potrà essere eletto senatore, delegato né membro del consiglio. Art. 46 – Tutti gli uffiziali civili che saranno nominati in avvenire dai differenti contadi dello stato, dovranno avere risieduto nel contado rispettivo per cui saranno nominati, da sei mesi immediatamente prima della nomina, e dovranno continuare a risiedervi finché rimarranno al loro posto. Art. 47 – I giudici delle corti generali e quelli delle corti di contado potranno nominare i cancellieri delle loro corti rispettive, e in caso di rifiuto, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza, sia dallo stato che dalle corti rispettive, dei cancellieri della corte generale o di alcuno di loro, la detta corte essendo in vacanza, e in caso di rifiuto, morte, dimissione, difetto di qualità richieste o assenza dal contado di alcuno dei cancellieri di contado, la corte a cui servono essendo in vacanza, il governatore, col parere del consiglio, potrà nominare e brevettare una persona atta all’impiego vacane rispettivamente, onde esercitarlo fino alla sessione della prossima corte generale o corte di contado, secondo il caso. Art. 48 – Il governatore in carica, coll’avviso e col consenso del consiglio, potrà nominare il cancelliere e tutti i giudici di pace, il procuratore generale, i controllori di porto, gli uffiziali delle truppe regolari di terra e di mare, i commissari e tutti gli altri uffiziali civili del governo (ad eccezione solamente degli assessori, dei contabili e degli inspettori delle strade): egli potrà pure interdire o destituire qualunque uffiziale civile, la cui commissione non porti ch’egli conserverà il suo impiego, finché farà il proprio dovere: egli potrà interdire per un mese qualunque uffiziale di milizia, e interdire o destituire qualunque uffiziale delle truppe regolari di terra o di mare: finalmente, il governatore potrà interdire o destituire qualunque uffiziale di milizia, in esecuzione del giudizio di una corte marziale. Art. 49 – Tutti gli uffiziali civili di nomina del governatore e del consiglio, la cui commissione non dovrà portare ch’essi conserveranno il loro impiego finché faranno il proprio dovere, saranno nominati annualmente nella terza settimana di novembre: ma se alcuno di loro è nominato una seconda volta, potrà continuare le sue funzioni senza aver bisogno né di ricevere una nuova commissione né di prestare di nuovo il giuramento d’ordine: e qualunque uffiziale, quantunque non nominato di nuovo, continuerà ad esercitare il suo uffizio, finché la persona nominata al suo posto e provveduta di una commissione siasi messa in regola. Art. 50 – Il governatore, qualunque membro del consiglio e qualunque giudice o giudice di pace, prima di esercitare le loro funzioni, presteranno rispettivamente il giuramento di non votare mai per la nomina ad alcun impiego, inspirati da favore, affetto o motivo qualunque di partito, ma di dar sempre il loro suffragio alla persona, che nella loro coscienza e dietro il loro giudizio crederanno la più atta all’impiego e la più capace di mantenerlo, non avendo mai fatto né essendo per fare alcuna promessa, non avendo mai preso né essendo per prendere alcun impiego di dare il loro voto o di adoperare presso chicchessia il loro credito. Art. 51 – Vi avranno due conservatori dei registri delle concessioni di terra, uno sulla costa dell’ovest e l’altro sulla costa dell’est: saranno fatti a spese del pubblico brevi estratti delle concessioni, certificati di ricognizione e limitazioni dei terreni sulle due coste rispettivamente in libri separati, che saranno deposti negli archivi dei detti conservatori, nel modo che verrà in avvenire prescritto dall’assemblea generale. Art. 52 – Qualunque cancelliere, giudice, conservatore dei registri dei testamenti, commissario dell’uffizio del prestito pubblico, procuratore generale, sceriffo, tesoriere, controllore del porto, conservatore dei registri delle concessioni di terra, custode dei registri della corte di cancelleria e qualunque scrivano delle corti di legge comune, commissario, auditore dei conti pubblici, prima di cominciare l’esercizio delle sue funzioni presterà giuramento di non ricevere direttamente né indirettamente alcun altro diritto né ricompensa per compiere al suo impiego di … se non ciò che gli è o gli sarà dato dalla legge: ch’egli non perceverà direttamente né indirettamente i profitti né alcuna parte dei profitti d’alcun impiego posseduto da qualche altra persona: ch’egli non tiene il suo impiego per conto né come mandatario di chicchessia. Art. 53 – Se qualche governatore, cancelliere, giudice, custode dei registri dei testamenti, procuratore generale, custode dei registri delle concessioni di terre, commissario dell’uffizio del prestito pubblico, custode dei registri della corte di cancelleria, o se qualche cancelliere delle corti di legge comune, tesoriere, controllore di porto, sceriffo, commissario o auditore dei conti pubblici, perceve direttamente o indirettamente, in qualsiasi tempo, i profitti o parte dei profitti di qualche impiego posseduto da un’altra persona, nel tempo ch’egli eserciterà l’impiego a cui fu nominato, la sua elezione, la sua nomina e la sua commissione saranno annullate dietro convinzione in una corte di legge, sul giuramento di due testimoni degni di fede, e sarà punito come colpevole di corruzione e di spergiuro volontario, o bandito a perpetuità dallo stato, o dichiarato per sempre incapace di possedere alcun impiego lucrativo o di confidenza, secondo che verrà dalla corte deciso. Art. 54 – Se alcuno dà qualche regalo, salario o ricompensa, o qualche promessa o sicurtà di pagare o rilasciare danaro o qualunque altra cosa, ad oggetto di ottenere o di procurare altrui un suffragio per essere eletto governatore, senatore, delegato al congresso o all’assemblea, membro del consiglio o giudice, o di essere nominato ad alcuno dei detti uffizi o a qualche impiego lucrativo o di confidenza, attualmente creato o che sarà creato in seguito nello stato, la persona che avrà dato e quella che avrà ricevuto, saranno, dietro a convinzione in una corte di legge, dichiarate per sempre incapaci di possedere alcun impiego, sia lucrativo che di confidenza, nello stato. Art. 55 – Chiunque nominato a qualche impiego lucrativo o di confidenza, prima di entrare in funzione, farà il giuramento che segue: “Io N. giuro che non mi tengo obbligato all’obbedienza verso il re della Gran Bretagna, che sarò fedele e conserverò una vera obbedienza allo stato di Maryland”. Oltracciò, egli segnerà una dichiarazione di credere alla religione cristiana. Art. 56 – Vi avrà una corte degli appelli, composta di persone integre e versate nella conoscenza delle leggi, i cui giudizi saranno definitivi e in ultima istanza in tutti i casi d’appello, sia dalla corte generale, sia dalla corte di cancelleria, sia dalla corte dell’ammiragliato. Sarà nominata a cancelliere una persona integra e versata nella conoscenza delle leggi. Finalmente, tre persone del paro integre e versate nella conoscenza delle leggi, saranno nominate giudici della corte, ora appellata corte provinciale, e che si chiamerà in avvenire e si conoscerà sotto il nome di corte generale. Questa corte terrà le sue sessioni sulle coste dell’ovest e dell’est, per trattare e decidere sugli affari di ciascuna costa rispettivamente, nei tempi e nei luoghi che saranno stabiliti e designati dalla futura legislatura dello stato. Art. 57 – L’intitolazione di tutte le leggi sarà la formula seguente: “sia stabilito ecc., dall’assemblea generale del Maryland”. Tutte le commissioni pubbliche e tutte le concessioni incominceranno così: “Lo stato del Maryland” e saranno firmate dal governatore, certificate dal cancelliere e munite del sigillo dello stato, eccettuate le commissioni militari che non saranno né certificate dal cancelliere, né munite del sigillo dello stato. Si arrecherà lo stesso cambiamento nello stile di tutti gli atti pubblici che saranno certificati, suggellati e firmati nel modo seguente: “contro la pace, il governo e la dignità dello stato”. Art. 58 – Tutte le ammende e le confische le quali hanno appartenuto finadesso al re o al proprietario, apparterranno d’or innanzi allo stato, ad eccezione di quelle che l’assemblea generale potrà abolire o alle quali ella assegnerà un’altra destinazione. Art. 59 – La presente forma di governo, né la dichiarazione dei diritti, né alcuna parte dell’una dell’altra potranno essere alterate, cambiate o abrogate, a meno che l’assemblea generale non abbia passato un bill per queste alterazioni, cambiamenti o abrogazioni, che questo bill non sia stato pubblicato almeno tre mesi prima d’una nuova elezione e non sia stato confermato dall’assemblea generale dopo una nuova elezione di delegati nella prima sua sessione dopo la detta nuova elezione. Dichiarasi però, che nulla di ciò che nella presente forma di governo è relativo alla costa dell’est in particolare, potrà essere cambiato né alterato in alcuna maniera, se non quando i due terzi almeno di ciascuna delle camere dell’assemblea generale avranno acconsentito al cambiamento e alla sua conferma. Art. 60 – Qualunque bill passato dall’assemblea generale sarà, dopo essere stato messo in netto, presentato nel senato dall’oratore della camera dei delegati al governatore in carica, che lo firmerà e vi apporrà il gran sigillo in presenza dei membri delle due camere. Tutte le leggi saranno registrate alla cancelleria della corte generale della costa dell’ovest, e in uno spazio di tempo ragionevole saranno stampate, pubblicate, certificate sotto il gran sigillo e inviate alle varie corti di contado, come fu usato finadesso. Art. 61 – La presente forma di governo fu consentita e passata nella convenzione dei delegati degli uomini liberi del Maryland, cominciata e tenuta nella città di Annapoli, il giorno decimo-quarto d’agosto dell’anno di Nostro Signore mille settecento settantasei. FONTE: Per la dichiarazione dei diritti: F.Battaglia, Le carte dei diritti, Laruffa, Reggio Calabria 1998. Per il testo costituzionale: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1849. |
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