COSTITUZIONE DEL MENO TITOLO I DISTRIBUZIONE DEI POTERI Art. 1 – I poteri del governo saranno divisi in tre dipartimenti, il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Art. 2 – Un funzionario appartenente ad uno di questi dipartimenti non potrà esercitare poteri appartenenti ad un altro, se non nei casi permessi espressamente. TITOLO II POTERE LEGISLATIVO. CAMERA DEI RAPPRESENTANTI Art. 1 – Il potere legislativo sarà diviso in due rami distinti, cioè una camera di rappresentanti ed un senato, aventi ciascuno l’autorità negativa sull’altro e portanti insieme il titolo di legislatura del Meno. L’intitolazione degli atti e delle leggi sarà: «Fatto dal senato e dalla camera dei rappresentanti riuniti in legislatura». Art. 2 – La camera dei rappresentanti sarà composta di cento membri almeno e duecento al più, eletti dagli elettori aventi qualità, per un anno a contare dalla vigilia del giorno stabilito per la sessione annuale della legislatura. La legislatura si riunirà la prima volta secondo la costituzione, farà eseguire prima del 15 agosto 1822 un censimento esatto degli abitanti dello stato, ad esclusione degli stranieri non naturalizzati e degli Indiani non soggetti alle tasse: le legislature seguenti faranno eseguire lo stesso censimento in ogni periodo di dieci anni al più e cinque almeno. Il numero dei rappresentanti sarà, ogni volta che verrà fatto il censimento, stabilito in ciascun contado in modo proporzionale al numero degli abitanti, avuto riguardo al relativo incremento della popolazione. Il numero dei rappresentanti sarà per la prima convocazione almeno di cento e non più di centocinquanta: e quando il numero sarà portato a duecento, nelle elezioni seguenti e a ciascun periodo ulteriore di dieci anni, il popolo esprimerà ne’ suoi voti se il numero dei rappresentanti debba essere accresciuto o diminuito: e quando la maggioranza si sarà pronunziata, la legislatura seguente dovrà accrescere o diminuire l’indicato numero, secondo il metodo qui sotto indicato. Art. 3 – Ciascuna città avente mille cinquecento abitanti eleggerà un rappresentante: quelle che ne avranno tre mila settecento cinquanta, ne eleggeranno due: le città di seimila settecento cinquanta, ne eleggeranno tre: quelle di diecimila cinquecento, ne eleggeranno quattro: quelle di quindicimila, cinque: quelle di ventimila duecento cinquanta, sei: quelle di ventiseimila duecento cinquanta, sette: ma nessuna città potrà nominare più di sette rappresentanti. Le città e piantagioni debitamente organizzate e che non avranno mille cinquecento abitanti, saranno classificate nel modo più conveniente in distretti contenenti questo numero, in modo da non dividere le città: ciascun distretto eleggerà un rappresentante. Quando dietro a questa distribuzione il numero dei rappresentanti sarà di duecento, una distribuzione nuova verrà stabilita dietro al principio suespresso. E nel caso in cui il numero di millecinquecento fosse troppo grande o troppo piccolo per distribuire i rappresentanti a ciascun contado, sarà accresciuto o diminuito per conservare le regole e proporzioni descritte. Ogniqualvolta una o più città, una o più piantagioni non aventi il diritto di eleggere, riclameranno contro alla classificazione e alla riunione con un’altra città o piantagione, la legislatura potrà, ad ogni nuova distribuzione, autorizzare la città o la piantagione riclamante ad eleggere un rappresentante pel tempo e pel periodo che sarà determinato per sua parte nella rappresentanza. Il diritto di rappresentanza così stabilito non potrà essere cambiato fino alla distribuzione generale. Art. 4 – Nessuno potrà essere membro della camera dei rappresentanti se non è da cinque anni, in sul principio del periodo per cui è eletto, cittadino degli Stati Uniti, nell’età di ventun anno, residente nello stato da un anno, o da tre mesi che precederanno immediatamente l’elezione, dopo l’adozione della costituzione e con proposito di continuare a risiedere durante il periodo per cui è eletto, nella città o piantagione ch’egli rappresenta. Art. 5 – Le assemblee per la scelta dei rappresentanti saranno indicate dietro l’ordine legale dai magistrati delle città, sette giorni almeno prima dell’elezione. I magistrati presiederanno le assemblee elettorali con imparzialità: riceveranno i voti di tutti gli elettori aventi qualità e presenti, li classificheranno, li conteranno e ne faranno dichiarazione nell’assemblea pubblica nella città e alla presenza del segretario, che formerà una lista di tutte le persone le quali avranno avuto suffragi, col numero dei suffragi stessi accanto a ciascun nome. Il segretario compilerà pure un processo verbale autentico in presenza dei magistrati e in assemblea pubblica: infine una copia autentica della lista, certificata dai magistrati e dal segretario, sarà da loro rilasciata a ciascun rappresentante nei dieci giorni che seguiranno l’elezione. Le città e le piantagioni organizzate dalla legge e poste sotto una classe, terranno le loro assemblee alla stessa epoca nelle città o piantagioni rispettive. Queste assemblee saranno prima indicate, tenute e regolate: i voti saranno ricevuti, classificati, contati e dichiarati nel modo succitato. Gli assessori e i segretarii delle piantagioni eserciteranno tutti i poteri e soggiaceranno a tutti i doveri attribuiti e imposti ai magistrati e ai segretarii delle città dalla presente costituzione. Art. 6 – Quando un posto si sarà reso vacante per decesso, dimissione o in qualunque altro modo, vi si provvederà con una nuova elezione. Art. 7 – La camera dei rappresentanti sceglierà il suo presidente, il suo segretario e gli altri suoi uffiziali. Art. 8 – La camera dei rappresentanti avrà essa sola il potere di intentare le accuse di stato. TITOLO III DEL SENATO Art. 1 – Il senato non avrà meno di venti né più di trentun membri eletti all’epoca stessa e per lo stesso tempo che i rappresentanti, dagli elettori dei distretti in cui lo stato sarà diviso nelle varie epoche. Art. 2 – La legislatura, che sarà la prima convocata sotto l’autorità della costituzione, lo sarà il 15 agosto 1821 o prima. La legislatura, dopo ciascun periodo di dieci anni, farà una nuova divisione dello stato in distretti per la scelta dei senatori. Questa divisione sarà per quanto è possibile conforme alla delimitazione dei contadi: essa sarà calcolata secondo le popolazioni rispettive. Il numero dei senatori non eccederà i venti alla prima distribuzione dello stato in distretti. Esso crescerà a ciascuna nuova distribuzione fino a trentuno, conformemente all’incremento della camera dei rappresentanti. Art. 3 – Le assemblee per l’elezione dei senatori saranno notificate, tenute e regolate, e i voti saranno ricevuti, distribuiti, contati, dichiarati e inscritti nel modo stesso che per l’elezione dei rappresentanti. Le copie delle liste dei voti saranno attestate dai magistrati e cancellieri delle città, assessori e cancellieri delle piantagioni, e suggellati nell’assemblea pubblica delle città e delle piantagioni. I detti cancellieri di città e delle piantagioni li manderanno all’uffizio del segretario di stato trenta giorni almeno prima dell’ultimo venerdì di gennaio. Tutti gli elettori viventi nei luoghi non incorporati, che saranno chiamati ad aiutare il governo dagli assessori d’una città adiacente, avranno il privilegio di votare per l’elezione dei senatori, dei rappresentanti e del governatore della detta città. A quest’uopo essi sono contati nel novero dei contabili. Art. 4 – Il governatore e il consiglio esamineranno il più prontamente possibile queste liste, e venti giorni prima del primo venerdì di gennaio faranno pervenire a coloro che saranno stati eletti a maggioranza di voti in ciascun distretto, un invito di venire a sedere nel giorno determinato. Art. 5 – Il senato dovrà nel detto giorno determinare quali sono gli eletti a maggioranza per essere senatori in ciascun distretto, e nel caso in cui l’intiero numero di coloro che dovevano essere eletti, non avessero ottenuta la detta maggioranza, i membri della camera dei rappresentanti e quelli dei senatori che sono legalmente eletti, nomineranno il numero, di senatori richiesti sur una lista composta dei candidati che ebbero maggiori suffragi in ciascun distretto, eguale a due volte il numero di coloro che debbonsi eleggere. Nel modo stesso verrà provveduto a tutte le vacanze del senato. Art. 6 – I senatori avranno venticinque anni al principio del periodo per cui saranno eletti: i loro titoli saranno gli stessi che quelli dei rappresentanti. Art. 7 – Il senato avrà solo il potere di giudicare le accuse di stato. Egli siederà in questa qualità sotto giuramento o affermazione e nessuno potrà essere condannato nel suo serio se non dai concorso dei due terzi dei membri presenti. Il suo giudizio però non potrà colpire i colpevoli che col privarli del loro impiego e dichiararli indegni di occupare nello stato funzioni onorevoli o lucrose. L’accusato, condannato o assolto, potrà essere citato, giudicato e punito conformemente alla legge. Art. 8 – Il senato nominerà il suo presidente, il suo segretario e gli altri suoi uffiziali. TITOLO IV POTERE LEGISLATIVO Art. l – La legislatura si radunerà ciascun anno il primo venerdì di gennaio. Essa avrà il pieno potere di fare e stabilire tutti i regolamenti ragionevoli pel bene e la difesa dello stato, purché ben inteso non siano contrarii né alla presente costituzione né a quella degli Stati Uniti. Art. 2 – Qualunque bill o decisione avente forza di legge, per cui il concorso delle due camere era necessario, fuorché si tratti di un caso di aggiornamento che sarà passato nelle due camere, verrà presentato al governatore che lo segnerà se l’approva. Se no, lo rimanderà colle sue obbiezioni. alla camera da cui emana. Questa inscriverà le obbiezioni distesamente nel suo processo verbale e procederà ad un nuovo esame. Se i due terzi adottano, il bill sarà inviato colle obbiezioni all’altra camera in cui lo stesso esame avrà luogo. Se anche questa approva, il bill avrà forza di legge come se fosse stato firmato dal governatore. In ogni caso, i voti delle due camere si daranno per sì e per no, e i nomi dei votanti pro e contro, saranno inscritti sui registri rispettivi delle due camere. Se il bill non è rimandato dal governatore nei cinque giorni, escluse le domeniche, dopo la presentazione, avrà la stessa forza che se fosse stato firmato, a meno che la legislatura non impedisca il rimando col suo aggiornamento, nel qual caso il bill avrà pure forza di legge, a meno che non sia rimandato nei tre primi giorni della prossima seduta delle camere. Art. 3 – Ciascuna camera sarà giudice delle elezioni e dei poteri dei suoi membri e la maggioranza costituirà un quorum per deliberare: ma un minor numero potrà aggiornarsi da un giorno all’altro e chiamare i membri assenti nel modo e sotto la pena che verrà da ciascuna camera stabilita. Art. 4 – Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per mala condotta e potrà espellere un membro col concorso dei due terzi dei membri che la compongono: non due volte però per uno stesso motivo. Art. 5 – Ciascuna camera avrà un registro dei processi verbali e pubblicherà di quando in quando l’estratto delle sue deliberazioni, eccettuate le cose che potrebbero esigere il segreto. I voti dei membri pro e contro una quistione saranno inscritti nel registro di ciascuna camera, se un quinto dei membri presenti è d’accordo nel desiderarlo. Art. 6 – Ciascuna camera può, durante le sua sessione, punire di carcere chiunque, eccettuati i suoi membri, siasi reso colpevole in sua presenza di condotta irriverente e contraria all’ordine, abbia turbato le sue deliberazioni, minacciato, assalito o ingannato alcuno de’ suoi membri a proposito d’alcuna cosa che sia nell’ordine de’ suoi doveri legislativi: questo imprigionamento però non potrà mai durare oltre il tempo della sessione. Art. 7 – I senatori e i rappresentanti riceveranno stipendi determinati dalla legge: ma non potrà essere fatto alcun aumento a questi stipendi nel corso di una legislatura. Le spese dei membri della camera dei rappresentanti per recarsi all’assemblea e ritornarne, una volta per ciascuna sessione e non più, saranno pagate dallo stato sui fondi del tesoro pubblico, per ogni membro che avrà seduto il tempo conveniente al giudizio della camera e non se ne sarà allontanato senza congedo. Art. 8 – I senatori e i rappresentanti saranno per tutti i casi, fuor quelli di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, immuni da arresto durante la sessione, l’andata e il ritorno. Nessun membro verrà molestato per alcuna cosa detta nelle discussioni fatte nel seno della camera. Art. 9 – I bill, decreti e decisioni possono emanare da una o dall’altra camera: ma possono essere riformati, emendati o respinti dall’altra. Tutti i bill d’imposte dovranno emanare dalla camera dei deputati. Il senato potrà emendarli come gli altri, ma non potrà, sotto pretesto d’emendamento, introdurvi materie estranee alla quistione d’imposte. Art. 10 – Nessun senatore o rappresentante potrà essere, durante il termine per cui sarà stato eletto, nominato ad un uffizio civile lucrativo nello stato, che sarà stato creato e i cui emolumenti saranno stati accresciuti nel detto termine, eccettuate le funzioni a cui si provveda colla nomina del popolo. È stabilito che questa proibizione non può applicarsi ai membri della prima legislatura. Art. 11 – Nessun membro del congresso, nessun individuo avente impiego dagli Stati Uniti (fuori i mastri di posta) o dallo stato (esclusi i giudici di pace, i notai, i coronarii e gli uffiziali di milizia), potrà sedere nell’una o nell’altra camera, finché sarà membro del congresso o continuerà a riempiere le dette funzioni. Art. 12 – Nessuna delle due camere potrà aggiornarsi senza il consenso dell’altra oltre a due giorni né in un altro luogo che quello delle sedute ordinarie. TITOLO V POTERE ESECUTIVO Art. 1 – Il potere esecutivo supremo dello stato viene affidato ad un governatore. Art. 2 – Il governatore sarà eletto dagli elettori legali. Egli terrà la sua carica un anno, dal primo di gennaio fino allo stesso giorno dell’anno seguente. Art. 3 – Le assemblee per l’elezione del governatore saranno notificate, tenute e regolate: i voti ricevuti, contati, spartiti, dichiarati e inscritti come pei membri delle due camere. Saranno pure sigillati e inviati all’uffizio del segretario di stato nel modo stesso e alla stessa epoca che pei senatori. Il segretario di stato porrà nel primo gennaio seguente la lista sotto gli occhi del senato e della camera dei rappresentanti per essere esaminata da loro. Nel caso di una scelta fatta a maggioranza di voti, essi lo dichiareranno e lo proclameranno. Se nessuno ha riunito questa maggioranza, la camera dei rappresentanti eleggerà a scrutinio fra i quattro aventi maggior numero di voti sulle liste, due candidati i cui nomi saranno inviati al senato. Questo eleggerà a scrutinio il governatore. Art. 4 – Entrando in funzione, il governatore dovrà avere trent’anni almeno. Dovrà essere cittadino degli Stati Uniti, aver risieduto cinque anni nello stato o dopo l’adozione della costituzione, non che all’epoca della sua elezione e durante il tempo della sua carica. Art. 5 – Nessuno che occupi un posto degli Stati Uniti o dello stato o di qualunque altro paese, può essere investito delle funzioni di governatore. Art. 6 – Il governatore riceverà ad epoche fisse in compenso dei suoi servigi un onorario che non potrà essere né diminuito né accresciuto durante la sua carica. Art. 7 – Sarà comandante in capo dell’esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorché quando questi corpi sono chiamati al servizio degli Stati Uniti, ma egli non potrà far marciare né condurre alcun cittadino fuori delle frontiere senza il suo consenso e quello della legislatura, a meno che ciò divenga necessario per trasportarlo da una parte ad un’altra per la difesa comune. Art. 8 – Nominerà e commissionerà, coll’avviso e col consenso del consiglio, tutti gli uffiziali giudiziarii, il procuratore generale, i sceriffi, coronarii, uffiziali dello stato civile e notai pubblici: nominerà e commissionerà, coll’avviso e col consenso del consiglio, tutti gli altri uffiziali civili e militari, la cui nomina non dovrà essere fatta in altro modo in virtù della costituzione. Qualunque nomina avrà luogo sette giorni almeno prima che sia rilasciata la commissione. Art. 9 – Egli presenterà tratto tratto alla legislatura il quadro della situazione dello stato. Raccomanderà alle camere le misure che crederà vantaggiose. Art. 10 – Potrà esigere tutte le informazioni utili da tutti i funzionarii civili e militari del dipartimento esecutivo, su cose relative all’esercizio dei loro doveri. Art. 11 – Potrà, coll’avviso e col consenso del consiglio, rimettere dopo condanna tutte le confische e pene e accordar commutazioni e grazie, fuorché nelle accuse di stato. Art. 12 – Provvederà a che le leggi siano bene e fedelmente eseguite. Art. 13 – Potrà convocare la legislatura nelle circostanze straordinarie. Nei casi in cui vi fosse discrepanza fra le due camere riguardo all’epoca dell’aggiornamento, potrà aggiornarle egli stesso all’epoca che crederà conveniente, non però al di là del giorno d’apertura dell’anno seguente; e se dopo l’ultimo aggiornamento, il luogo in cui la legislatura doveva sedere diventa pericoloso per guerra o malattia epidemica, egli può assegnare un altro luogo alla sessione. Art. 14 – Quando la carica di governatore diviene vacante per morte, dimissione, rifiuto od altro, il presidente del senato eserciterà la detta carica fino a che un altro governatore ne sia investito. In caso di morte, dimissione, rimando del presidente del senato, quello della camera dei rappresentanti farà le veci del governatore, fino a che sia eletto un altro presidente del senato. Quando l’uffizio del governatore, del presidente del senato e di quello della camera dei rappresentanti divengano vacanti nell’intervallo della sessione, il segretario di stato convocherà con un proclama il senato, onde scegliere un presidente per esercitare l’uffizio di governatore. Quando il presidente del senato o della camera dei rappresentanti eserciterà le funzioni sopraddette, riceverà l’onorario che il governatore avrebbe ricevuto, il suo rimanendo sospeso. Il senato e la camera provvederanno alla vacanza, fino a che le sue nuove funzioni abbiano cessato. TITOLO VI DEL CONSIGLIO Art. 1 – Vi avrà un consiglio composto di sette cittadini degli Stati Uniti risiedenti nello stato, per aiutare il governatore nell’esercizio del potere esecutivo: il governatore avrà dritto di convocarlo quando lo crederà a proposito. Egli e i consiglieri o la maggioranza del consiglio si raduneranno per ordinare e dirigere gli affari dello stato conformemente alla legge. Art. 2 – I consiglieri saranno eletti annualmente il primo venerdì di gennaio a scrutinio riunito delle due camere, e le vacanze saranno riempiute nel modo medesimo: ma non si potrà prendere più di un consigliere per ogni distretto senatoriale. Essi saranno egualmente immuni da arresto, come i senatori e i rappresentanti. Art. 3 – Le decisioni e avvisi del consiglio saranno inscritti sur un registro firmato dai membri che avranno aderito. Questo registro può essere domandato da ciascuna delle due camere. Qualunque consigliere può richiedere che il suo voto contrario alla decisione della maggioranza vi sia inserito. Art. 4 – Nessun membro del congresso o della legislatura dello stato, nessuno avente impiego degli Stati Uniti (eccettuati i funzionarii di posta), nessun uffiziale civile dello stato (eccettuati i giudici di pace e i notai) potranno essere consiglieri. Nessun consigliere sarà commissionato ad una funzione pel tempo per cui sarà stato eletto. TITOLO VII DEL SEGRETARIO DI STATO Art. 1 – Il segretario di stato sarà eletto annualmente a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti in convenzione. Art. 2 – Gli archivi dello stato saranno conservati all’uffizio del segretario che può nominare custodi, i quali sono sotto la sua risponsabilità immediata. Art. 3 – Egli assisterà il governatore, il consiglio, il senato, la camera dei rappresentanti in persona o per mezzo dei suoi subordinati, secondo che ne sarà richiesto. Art. 4 – Conserverà diligentemente gli archivi degli atti ufficiali del governatore, del consiglio, del senato e della camera dei rappresentanti: richiestone, gli porrà sotto gli occhi dell’una delle camere. Egli adempirà pure a tutti i doveri che gli vennero imposti dalla costituzione e dalla legge. TITOLO VIII DEL TESORIERE Art. 1 – Il tesoriere sarà eletto annualmente alla prima seduta della legislatura, a scrutinio riunito delle due camere. Non sarà eleggibile più di cinque volte successivamente. Art. 2 – Prima d’entrare in carica, il tesoriere darà cauzione, con tutte le guarentigie volute dalla legislatura, di una fedele amministrazione. Art. 3 – Il tesoriere non potrà, durante la sua carica, impegnarsi in alcuna operazione di commercio come agente o come commerciante. Art. 4 – Nessuna somma potrà levarsi dal tesoro se non per mandato del governo e del consiglio o per destinazione della legge. Un conto regolare delle rendite e spese sarà pubblicato sul principio della annuale sessione legislativa. TITOLO IX DEL POTERE GIUDIZIARIO Art. 1 – Il potere giudiziario dello stato si comporrà d’una corte suprema e d’altre corti inferiori da stabilirsi dalla legislatura. Art. 2 – I giudici della corte suprema riceveranno ad epoche fisse onorarii che non saranno né accresciuti né diminuiti durante il loro esercizio: non potranno ricevere alcuna altra specie di stipendio. Art. 3 – Daranno il loro avviso su importanti quistioni legislative e in occasioni solenni, quando ne saranno richiesti dal governatore, dal consiglio, dal senato o dalla camera dei rappresentanti. Art. 4 – Tutti gli uffiziali giudiziarii, fuori i giudici di pace, terranno la loro carica finché non demeriteranno e non oltre ai settant’anni. Art. 5 – I giudici di pace e notai pubblici terranno le loro cariche sette anni, se non demeriteranno. Dopo questo termine potranno essere rieletti essi od altri, secondo che parrà meglio all’interesse pubblico. Art. 6 – I giudici della corte suprema non terranno funzioni dagli Stati Uniti, dallo stato o da altro paese, fuor quelle di giudici di pace. TITOLO X DEL POTERE MILITARE Art. 1 – I capitani e uffiziali subalterni della milizia saranno eletti dai voti scritti dei membri delle loro compagnie rispettive: gli uffiziali superiori del reggimento, dai voti scritti dei capitani ed altri uffiziali del reggimento medesimo: i brigadieri generali, lo saranno nel modo stesso dagli uffiziali superiori delle loro rispettive brigate. Art. 2 – La legislatura prescriverà con leggi il modo di radunare gli elettori, designare le elezioni e fare al governo il rapporto dei risultati. Se gli elettori ricusano o trascurano di concorrere a questa elezione dopo esserne stati debitamente avvertiti, il governatore potrà nominare a queste funzioni chi gli parrà meglio. Art. 3 – I maggiori generali saranno eletti dalle camere: ciascun corpo potrà ricusare la scelta dell’altro. L’aiutante e i quartier mastri generali saranno nominati dal governatore e dal consiglio: ma l’aiutante generale adempirà alle funzioni di quartier mastro generale, fino a che sia altramente ordinato dalla legge. I maggiori e i brigadieri generali e i comandanti dei reggimenti e battaglioni nomineranno i loro uffiziali di stato maggiore. Tutti gli uffiziali militari saranno commissionati dal governatore. Art. 4 – La milizia come è attualmente distribuita in divisioni, brigate, reggimenti, battaglioni e compagnie conforme alle leggi attualmente in vigore, rimarrà così organizzata finché la legislatura non abbia provveduto altramente. Art. 5 – Gli individui nominati quaker e shalkez, i giudici della corte suprema e i ministri del vangelo saranno esenti dal servizio militare: ma nessun altro individuo dai diciotto ai quarant’anni potrà esserlo, fuorché gli uffiziali di milizia congedati, a meno che non si paghi un equivalente prescritto dalla legge. TITOLO XI DELL’INSTRUZIONE PUBBLICA Art. 1 – I benefizi dell’educazione essendo essenziali alla
conservazione dei diritti e delle libertà dei popoli, onde progredire verso
questo scopo importante, la legislatura potrà e dovrà significare alle varie
città dello stato di formare a loro spese e mantenere scuole pubbliche. Essa
incoraggierà e doterà convenientemente a quando a quando, come lo permetteranno
le circostanze, gli stabilimenti accademici, i collegi e i seminarii dello
stato. È decretato però che nessuna donazione, concessione o dotazione possa in
alcun tempo essere fatta ad alcuno stabilimento letterario attuale o che potrà
essere fondato in appresso, a meno che il legislatore non abbia pure il diritto
di autorizzare l’autorità ulteriore di cambiare, restringere, limitare ogni
altra autorità in vigore nei detti stabilimenti, il tutto secondo sarà creduto
meglio conforme all’interesse pubblico. TITOLO XII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Chiunque eletto o commissionato ad uno degli impieghi creati dalla costituzione, e chiunque eletto, designato o commissionato ad un uffizio giudiziario, esecutivo o militare dello stato, sarà tenuto entrando in carica di prestare e sottoscrivere i giuramenti seguenti: «Io giuro di osservare la costituzione degli Stati Uniti e quella dello stato finché ne sarò cittadino. Dio m’aiuti». «Io giuro di adempiere fedelmente e nel mio miglior modo ai doveri dell’uffizio di ..... conformemente alla costituzione e alle leggi dello stato. Che Dio m’aiuti». Egli potrà tuttavolta ai giuramenti suddescritti sostituire un’affermazione nelle stesse forme, quando si faccia coscienziosamente scrupolo di prestare e sottoscrivere un giuramento. I giuramenti o affermazioni del governatore e dei consiglieri saranno ricevuti dal presidente del senato, in presenza delle due camere legislative: quelli dei senatori e dei rappresentanti saranno ricevuti dal governatore e dal consiglio: e quelli degli altri funzionarii, da quelle persone che verranno designate dalla legislatura. Se il governatore o un consigliere non è in istato di giurare, i giuramenti o affermazioni saranno ricevuti in difetto della legislatura, da un giudice della corte suprema. I primi senatori e rappresentanti eletti in virtù della costituzione presteranno e soscriveranno i detti giuramenti o affermazioni davanti al presidente della convenzione. Art. 2 – Nessun giudice della corte suprema o di una corte inferiore, procuratore generale, procuratore di contado, tesoriere dello stato, aiutante generale, uffiziale dello stato civile, cancelliere, sceriffo o suoi delegati, segretario delle corti giudiziarie, potranno essere membri della legislatura: e chiunque occupi uno di questi uffizi sia nominato ed accetti un posto al congresso degli Stati Uniti, lascierà il detto uffizio vacante. Nessuno potrà occupare ad un tempo più d’una delle cariche sunnominate. Art. 3 – Tutte le commissioni saranno date in nome dello stato, firmate dal governatore, controfirmate dal segretario o suo delegato e improntate del sigillo dello stato. Art. 4 – Nel caso in cui le elezioni stabilite dalla costituzione al primo venerdì di gennaio d’ogni anno non potessero terminarsi lo stesso giorno, la legislatura le prolungherà di giorno in giorno fino a che siano compiute, nel ordine seguente: sarà anzitutto nominato ai posti vacanti del senato: il governatore vi sarà eletto se la scelta non fu decisa dal popolo: quindi le camere eleggeranno il consiglio. Art. 5 – Chiunque tenga un impiego civile nello stato può essere rivocato per accuse di stato o malversazione: qualunque funzionario può essere rivocato dal governatore, coll’avviso del consiglio, sull’indirizzo delle due camere: ma prima che un indirizzo cosiffatto sia votato da una camera, le cause della revoca saranno inserite nel registro della camera da cui l’indirizzo emana e ne sarà rimessa copia al funzionario, il quale potrà far sentire le sue difese. Art. 6 – La durata delle cariche, quando non sarà altramente provveduto dalla legge, sarà regolata a piacere del governatore e del consiglio. Art. 7 – Finché le spese pubbliche saranno prelevate sui beni, saranno valutati i beni almeno una volta ogni dieci anni. Art. 8 – Tutte le tasse imposte sui beni per autorità dello stato, saranno equamente compartite secondo il valore dei beni medesimi. APPENDICE Art. 1 – La prima legislatura si radunerà l’ultimo venerdì del prossimo maggio. Le elezioni annuali non, comincieranno a farsi il secondo lunedì di settembre che nel 1821 – Finallora, le elezioni di governatore, senatori e rappresentanti si faranno il primo lunedì d’aprile 1820 – Questa elezione avrà luogo nelle forme richieste dalla costituzione, e le liste dei voti pel governatore e pei senatori saranno inviate dai segretarii delle città e piantagioni rispettive al segretario di stato pro tempore, diciassette giorni almeno prima dell’ultimo venerdì del prossimo maggio. Il presidente della convenzione procederà, in presenza del segretario di stato pro tempore, allo spoglio e all’esame delle copie conformi alle liste dei suffragi pei senatori: e questo stesso presidente avrà gli stessi poteri e sarà tenuto ai doveri medesimi nell’esame, dichiarazione e convocazione dei senatori che gli parranno essere eletti, che quelli i quali sono attribuiti o imposti al governatore e al consiglio della presente costituzione. Egli dovrà notificare ai senatori la loro nomina quattordici giorni almeno prima dell’ultimo venerdì di maggio: i posti vacanti saranno riempiuti nel modo suindicato. Il segretario di stato pro
tempore avrà gli stessi doveri e soggiacerà agli stessi doveri, rapporto ai
voti pel governatore, che il segretario di stato nominato in virtù della
costituzione. L’elezione del governatore sarà, il detto ultimo venerdì di
maggio, determinata e dichiarata nello stesso modo che le altre elezioni di
governatore secondo la costituzione. Vacando questa carica, i presidenti del
senato e della camera dei rappresentanti ne faranno le veci, e i consiglieri,
segretario e tesoriere saranno così eletti lo stesso giorno e avranno gli
stessi poteri e doveri che quelli nominati a norma della costituzione. In caso
di decesso o impedimento qualunque del presidente della convenzione o del
segretario pro tempore prima
dell’elezione e installazione del governatore o del segretario di stato nominati in virtù della costituzione, gli
individui nominati dalla convenzione nella sessione di gennaio prossimo avranno
tutti i poteri e saranno tenuti a tutti i carichi attribuiti e imposti ai
presidenti della convenzione medesima o al segretario di stato pro tempore. Art. 2 – I poteri del governatore, senatori, rappresentanti, consiglieri, segretario di stato e tesoriere primi eletti, dateranno dall’ultimo venerdì di maggio 1820 e spireranno il primo venerdì di gennaio 1822. – Art. 3 – Le leggi ora in vigore nello stato, non contrarie alla costituzione, rimarranno fino a che siano abrogate dalla legislatura o fino a che siano il termine per cui vennero fatte. Art. 4 – Col consenso dei due terzi delle due camere, la legislatura potrà proporre emendamenti alla costituzione. Aggradendo gli emendamenti, saranno mandati ai notabili di tutte le città e agli assessori delle piantagioni, con richiesta di notificarli alle città e piantagioni rispettive, secondo il modo prescritto dalla legge, nella seduta annuale del settembre seguente, e di raccogliere i voti per sapere se vengano o no adottati: se la maggioranza vota in favore, gli emendamenti divengono parte della costituzione. Art. 5 – I funzionarii creati dall’art. 6 dell’atto dello stato di Massachusset del 19 giugno 1819, avente per titolo: «Atto relativo alla separazione del distretto del Meno dal Massachusset proprio» e portante formazione del detto stato in istato libero e indipendente, continueranno le loro funzioni come è detto nell’atto: le disposizioni seguenti dell’atto stesso faranno parte di questa costituzione, rimanendo però soggette alle modificazioni e abrogazioni di sopra prevedute. «Sulle rappresentanze fatte alla legislatura, che la maggioranza del popolo del distretto del Meno desidererebbe formare un governo separato e indipendente nei limiti di esso distretto, e decretato dal senato e dalla camera dei rappresentanti in assemblea generale e per autorità della stessa assemblea, che il consenso di questo stato è dato colle presenti, a che il distretto di Meno sia formato ed eretto in istato separato e indipendente, se il popolo del detto distretto, dietro all’espressione dei voti della maggioranza de’ suoi abitanti, vi dà la sua approvazione ai termini e patti seguenti, purché tuttavolta il congresso degli Stati Uniti nulla abbia in contrario: Art. 1 – Tutte le terre e abitazioni appartenenti allo stato, poste nei limiti di Massachusset proprio, continueranno ad appartenergli, e tutte le terre e piantagioni poste nei limiti del distretto di Meno, apparterranno metà a questo stato e metà e quello che sarà formato del detto distretto, secondo la divisione seguente: le terre poste nel distretto medesimo che continueranno ad appartenere al Massachusset, saranno francate da tasse, finché il titolo di proprietario resti al detto stato: i dritti dello stato su queste terre e i mezzi di trarne le rendite, saranno gli stessi nello stato proposto che nell’attuale. A questo fine e pel mantenimento di questi diritti e il ricuperamento delle rendite di dette terre, il detto stato sarà ammesso ad usare di tutti gli altri mezzi legali e di sommetterli alle corti dello stato proposto e degli Stati Uniti: tutti i diritti ed azioni sulle terre, tutte le azioni per violazione delle clausole obbligatorie che esistono o potranno esistere, rimarranno in questo stato soggette ad essere rafforzate, cambiate o regolate altramente, come lo stato vorrà: nullameno, sia che questo stato riceva od ottenga concessioni, esse saranno, secondo una giusta deduzione dei carichi derivanti, divise per terzi, di cui uno apparterrà allo stato nuovo e gli altri due a questo stato. Art. 2 – Tutte le armi ricevute da questo stato dagli Stati Uniti, appena il detto distretto diverrà uno stato separato, saranno divise fra i due stati, in ragione del numero delle loro milizie rispettive, pel mantenimento delle quali furono, come si è detto, ricevute. Art. 3 – Tutti i soccorsi di danaro o d’altro che potranno essere ottenuti sui richiami di questo stato per le spese fatte in difesa dello stato medesimo nell’ultima guerra contro la Gran Bretagna, saranno ricevute da questo stato e quindi divise fra i due stati, cioè due terzi per questo stato e un terzo per lo stato del Meno. Art. 4 – Le altre proprietà d’ogni natura appartenenti allo
stato, rimarranno al detto stato come un fondo e una guarentigia pei debiti,
annualità, sussidii indiani e carichi da sostenere dallo stato. Nei due anni
dopo la formazione dello stato nuovo, i commissarii nominati secondo le
seguenti disposizioni, se i due stati non vogliono altramente, assegneranno,
una porzione conveniente dei prodotti delle proprietà onde esser rimessi al
detto stato come indennità succennate: il soprappiù sarà diviso fra i due
stati, a ragione dei due terzi al primo ed uno al secondo. Se a giudizio dei
commissarii l’eccedente rimasto per pegno di sicurezza non forma un’indennità
bastevole, il detto distretto sarà tenuto verso il detto stato del terzo del deficit. Art. 5 – Il nuovo stato sarà tenuto a tutti i doveri dello stato vecchio verso gl’Indiani, nei limiti del distretto del Meno, sia che i detti carichi risultino da trattati o da qualunque altro titolo. Il nuovo stato otterrà a quest’uopo il consenso degli Indiani a desistere dalle clausole obbligatorie del trattato ora esistente fra gli stati e gl’Indiani stessi: quindi il vecchio stato passerà al nuovo, a titolo d’indennità, 30,000 dollari nel modo che segue: nella divisione dei territorii comuni, i commissarii aggiudicheranno al distretto del Meno, oltre a quelli di questo stato, una quantità di terra sufficiente per rappresentare un valore di 20,000 dollari. Questo stato dovrà consentire al detto compenso, se no sarà tenuto a pagare la somma suddetta nello spazio d’un anno, a contare dalle operazioni fatte a quest’uopo dai commissarii e sulla decisione presi dal governo e dal consiglio: trascorso questo tempo, la natura del pagamento sarà a scelta del nuovo stato. Art. 6 – I commissari rivestiti dei poteri e incaricati delle funzioni succennate, saranno nominati come segue: l’autorità esecutiva di ciascuno stato ne nominerà due: i quattro così nominati o la maggioranza ne nomineranno due altri. Se non sono d’accordo sulla nomina, l’autorità esecutiva di ciascuno stato ne nominerà un terzo, che non sarà in questo caso preso nello stato da cui sarà nominato. Un posto di commissario addivenendo vacante, sarà riempiuto come nella prima nomina: oltre i poteri affidati ai detti commissarii, essi potranno dividere tutte le terre pubbliche situate nel distretto fra gli stati rispettivi per porzioni eguali in totalità, avuto riguardo alla situazione, qualità e quantità. Determineranno le terre da dividere di quando in quando: le spese saranno sostenute dai due stati in comune. Terranno registro delle loro operazioni e nota dei lavori fatti sotto la loro direzione, e copie autentiche di questi registri saranno deposte da loro tratto tratto negli archivi di ciascuno stato: tutte le copie certificate conformi faranno fede in qualsiasi quistione. L’autorità esecutiva di ciascuno stato potrà rivocare i suoi commissarii o uno di loro, nominando chi li sostituisca: potranno eleggere ai posti vacanti dei loro commissarii rispettivi: quattro commissarii faranno un quorum per decidere: la loro decisione sarà definitiva in tutte le materie di loro competenza. Se il potere della commissione spira prima che le operazioni siano finite e uno degli stati ne domandi il rinnovamento, sarà rinnovata colla prima nomina e cogli stessi poteri: se uno degli stati lascia trascorrere sei mesi senza nominare i suoi commissarii, l’altro stato potrà nominare tutta la commissione. Art. 7 – Tutte le donazioni, affrancamenti, immunità, associazioni o altri diritti, tutti i contratti relativi e tutte le donazioni di terre fatte o da fare dal detto stato prima della separazione del distretto del Meno, avranno forza e valore nel distretto, quando esso diverrà stato separato. Ma l’obbligazione consentita ai presidenti e agli amministratori del collegio Bowdoin sui fondi della banca dello stato, sarà adempita sui fondi della banca del distretto del Meno e pagata a termini della detta obbligazione. Il presidente, gli amministratori e i segretarii del detto collegio eserciteranno tutta l’estensione dei dritti a loro appartenenti, e questi diritti non potranno essere infirmati, annullati, limitati o ristretti, se non in virtù di discussioni giudiziarie secondo le norme della legge. In tutti i contratti fatti da uno degli stati in appresso, le stesse riserve avranno luogo a profitto delle scuole e dei ministri, come già nei contratti fatti da questo stato. Tutte le terre già allogate da questo stato ad una società religiosa, letteraria o d’insegnamento, saranno libere e franche da ogni imposta finché saranno dalle dette società possedute. Art. 8 – Non sarà fatta né proposta nello stato alcuna legge sulle tasse, sulle azioni o sui limiti dello stato, né alcuna legge faciente qualche distinzione fra le terre e i dritti dei proprietari abitanti o no dei detti stati: i dritti e i doveri d’ognuno si faranno valere dopo la separazione, nel modo stesso che se il distretto del Meno facesse parte ancora di questo stato. Tutte le procedure pendenti e giudizi incompiuti fino al 15 marzo prossimo e le liti cominciate nel distretto di Massachusset proprio, potranno essere continuate nel distretto del Meno, come pure quelle cominciate in questo distretto potranno essere continuate nel Massachusset proprio, sia per le cauzioni, arresti imprigionamenti, detenzione di persone o altramente: in tali casi, i tribunali di Massachusset proprio e quelli dello stato nuovo conserveranno la stessa giurisdizione come se il distretto continuasse a far parte dello stato. Questo stato avrà inoltre nel nuovo gli stessi mezzi che ora pel riscuotimento delle tasse, obbligazioni o crediti che potrebbero essere imposti, consentiti o dovuti, fatti o contratti da questi stati prima del 15 marzo, nel distretto del Meno. Tutti i funzionarii di Massachusset proprio e del distretto del Meno piglieranno norma da ciò. Art. 9 – I termini e condizioni suespressi formeranno issofatto, all’istante della separazione, una parte essenziale della costituzione provvisoria o definitiva, secondo la quale sarà amministrato lo stato: i detti termini e condizioni potranno tuttavolta essere modificati o abrogati dal consenso della legislatura dei due stati, non già da alcun potere o corpo qualunque. Art. 10 – Questa costituzione sarà scritta su pergamena, depositata presso il segretario, e diverrà la legge suprema dello stato. Copie stampate ne saranno messe in capo ai codici delle leggi dello stato. Fatto in convenzione, il 29 ottobre 1819. FONTE: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848. |
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