COSTITUZIONE DELLO STATO DI MISSISSIPI

 

 

TITOLO I

DISTRIBUZIONE DEI POTERI

 

Art. l – I poteri del governo dello stato di Mississipi saranno divisi in tre dipartimenti distinti, legislativo, esecutivo e giudiziario, di cui ciascuno sarà affidato ad un corpo particolare.

Art. 2 – Nessun individuo o riunione appartenente ad uno di questi corpi, potrà esercitare un potere spettante agli altri due rami, fuori nei casi espressamente accennati nella costituzione.

 

TITOLO II

DIPARTIMENTO LEGISLATIVO

 

Art. 1 – Qualunque maschio bianco e libero, il quale avrà ventun anno, sarà cittadino degli Stati Uniti e avrà risieduto nello stato da un anno prima dell’elezione e da sei mesi nel contado o città in cui vorrà votare, sarà arruolato nella milizia, a meno che siane esente, o infine, avendo le qualità di cittadino e residente, pagherà le tasse dello stato o del contado, sarà elettore di dritto: nessun elettore potrà votare fuorché nel contado o città avente diritto ad una rappresentanza particolare, in cui risiederà al tempo dell’elezione.

Art. 2 – Gli elettori, fuori i casi di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, saranno immuni da ogni arresto durante l’elezione, l’andata e il ritorno.

Art. 3 – La prima elezione si farà per via di scrutinio e quindi tutte le elezioni avranno luogo nel modo che verrà determinato dalla legge.

Art. 4 – Il potere legislativo dello stato apparterrà a due rami distinti, uno detto senato e l’altro camera dei rappresentanti, che riuniti formeranno l’assemblea generale dello stato di Mississipi: la formula di tutte le leggi sarà: «Decretato dal senato e dalla camera dei rappresentanti, riuniti in assemblea generale».

Art. 5 – I membri della camera dei rappresentanti saranno eletti dagli aventi titolo di elettori per un anno, a contare dal giorno in cui ebbe luogo l’elezione generale.

Art. 6 – I rappresentanti saranno eletti in ciascun anno il primo lunedì d’agosto e il giorno seguente.

Art. 7 – Per essere rappresentante bisogna essere cittadino degli Stati Uniti, aver risieduto nello stato i due anni anteriori all’elezione e l’ultimo nel contado o città in cui si sarà eletto e avere ventun anno: bisognerà inoltre possedere in proprio nello stato centocinquanta acri di terra o beni del valore reale di cinquecento dollari, da sei mesi prima dell’elezione.

Art. 8 – Le elezioni dei rappresentanti si faranno per ciascun contado nel luogo delle sedute delle corti o nei varii distretti d’elezione che potranno essere formati in alcuni contadi dalla legislatura. È stabilito che, quando la legislatura vedrà che una città contiene il numero determinato di maschi liberi bianchi, dovrà accordarle il dritto d’essere rappresentata a parte in ragione del detto numero, fino a che il numero determinato continui ad esistere. Allora, mentre che questa città avrà dritto ad una rappresentanza particolare, formerà coll’eccedenza degli elettori del contado in cui si trova, il contingente necessario per nominare un rappresentante. Questi eccedenti riuniti dei detti città e contado avranno dritto a nominare un rappresentante. Se due o più contadi adiacenti abbiano eccedenza d’elettori, i quali riuniti formino il contingente determinato, un rappresentante sarà eletto per quello dei contadi che presenterà l’eccedenza più ragguardevole.

Art. 9 – L’assemblea generale nella sua prima sessione dovrà ordinare pel 1821 e in appresso ogni tre anni al più e ogni cinque almeno, il censimento di tutti gli abitanti liberi bianchi dello stato: il numero totale dei rappresentanti sarà all’epoca di ciascun censimento stabilito dall’assemblea generale e ripartito fra i diversi contadi o città aventi diritto ad una rappresentanza separata, in ragione del numero degli abitanti liberi bianchi di ciascuno dei detti contadi o città. Il numero dei rappresentanti non potrà essere minore di ventiquattro né eccedere i trentasei, fino a che il numero degli abitanti bianchi liberi dello stato non si elevi a diciotto mila, nel qual caso, a qualunque grado possa ascendere questo numero, i rappresentanti non potranno essere meno di trentasei e più di cento: è inteso che ciascun contado avrà sempre il diritto di nominare almeno un rappresentante.

Art. 10 – Il numero totale dei senatori all’epoca di ciascun censimento sarà fissato dall’assemblea generale e ripartito fra i varii distretti formati dalla legge, in ragione del numero degli abitanti liberi bianchi soggetti alle tasse di ciascun distretto. Il numero dei senatori non sarà mai meno del quarto e più del terzo di quello dei rappresentanti.

Art. 11 – I senatori saranno eletti per tre anni dagli elettori titolati: aperta la prima sessione, saranno divisi dalla sorte, in nome dei loro distretti rispettivi, in tre serie il più possibilmente eguali. Quelli della prima usciranno col primo anno, quelli del secondo col secondo e quelli del terzo col terzo, di modo che si rinnovino ogni anno per un terzo.

Art. 12 – Lo stesso metodo sarà osservato nella classificazione dei senatori supplementarii, in guisa da mantenere per quanto è possibile l’equilibrio fra le tre serie.

Art. 13 – Quando un distretto senatoriale sarà formato di due o più contadi, non potrà essere tagliato da alcun contado appartenente ad un altro distretto: nessun contado sarà diviso nella formazione dei distretti.

Art. 14 – Non potrà essere senatore chi non sarà cittadino degli Stati Uniti, non risiederà nello stato da quattro anni anteriormente all’elezione e l’ultimo nel distretto che lo eleggerà, non avrà ventisei anni e non possederà in proprio nello stato trecento acri di terra o beni del reale valore di mille dollari, all’epoca della sua elezione e sei mesi prima.

Art. 15 – La camera dei rappresentanti riunita nominerà il suo presidente ed altri uffiziali: il senato nominerà gli uffiziali, meno il presidente: ciascuna camera verificherà i poteri dei suoi membri: un’elezione contestata non sarà decisa che nel modo prescritto dalla legge. Una maggioranza dei membri di ciascuna carriera formerà un quorum per deliberare: un minor numero basterà per aggiornarsi da un giorno all’altro e invitare i membri assenti a recarsi alle sedute, nelle forme e sotto le pene determinate da ciascuna camera.

Art. 16 – Ogni camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per incondotta, potrà col consenso dei due terzi escluderne uno, non però mai due volte per uno stesso motivo. Ciascuna camera avrà inoltre tutti i poteri necessarii ad un ramo legislativo in uno stato libero e indipendente.

Art. 17 – Ciascuna camera terrà è pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute, fuori le materie da tenersi segrete: le opinioni manifestate dai membri d’una camera pro o contro una quistione saranno a richiesta di due fra loro inseriti nei processi verbali.

Art. 18 – Quando qualche posto diverrà vacante in una delle camere, il governatore o chi ne farà le veci rilascierà mandati di elezione per riempiere il posto vacante.

Art. 19 – I senatori e i rappresentanti saranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, immuni da ogni arresto durante la sessione, l’andata e il ritorno. Il viaggio non è creduto durare che un giorno ogni venticinque miglia di distanza dal domicilio loro al luogo di convocazione dell’assemblea generale.

Art. 20 – Ciascuna camera potrà punire di carcere nel tempo delle sedute chiunque non suo membro si sarà permesso di tenere in sua presenza una condotta irriverente e licenziosa o di turbare le sue operazioni: questo imprigionamento però non potrà durare oltre alle ventiquattro ore.

Art. 21 – Le porte di ciascuna camera saranno aperte, fuori i casi in cui una camera crederà necessario tenere le sue deliberazioni segrete.

Art. 22 – Nessuna delle due camere potrà senza il consenso dell’altra, aggiornarsi a più di tre giorni né cambiare il luogo delle sue sedute ordinarie.

Art. 23 – I bill potranno essere adottati da una camera, ed emendati, modificati o respinti dall’altra: ma nessun bill avrà forza di legge se non dopo essere stato letto tre diversi giorni in ciascuna camera ed esservi stato adottato dopo libera discussione. In caso d’urgenza però, i quattro quinti della camera da cui emanerà il bill potranno prescindere da questa formalità. Qualunque bill, dopo essere stato adottato dalle due camere, dovrà essere firmato dal presidente di ciascuna.

Art. 24 – Tutti i bill relativi alle imposte dovranno essere presentati anzi tutto alla camera dei rappresentanti: ma potranno, come gli altri, essere emendati o respinti dal senato.

Art. 25 – Ciascun membro dell’assemblea generale riceverà dal tesoro pubblico un’indennità pe’ suoi servigi, che potrà essere accresciuta o diminuita dalla legge: ma nessuno accrescimento di questa indennità avrà effetto se non dopo la sessione nella quale l’accrescimento medesimo sarà stato votato.

Art. 26 – Nessun senatore né rappresentante potrà, finché rimane in carica né il seguente anno, essere nominato ad alcun civile impiego né lucrativo dello stato, che sia stato creato o di cui in questo intervallo siansi cresciuti gli emolumenti: a meno che la nomina a questi impieghi non venga dal popolo: nessun membro dell’assemblea generale potrà, cominciata la sessione  seguente alla sua elezione e in tutto il tempo che rimarrà in carica, occupare un uffizio o un posto la cui nomina appartenga a qualunque delle due camere.

Art. 27 – Nessun giudice d’una corte qualunque, di legge o d’equità, segretario di stato, procuratore generale, scrivano d’una corte di cancelleria, sceriffo, ricevitore od altra persona avente un impiego lucrativo negli Stati Uniti (fuori l’uffizio di mastro di posta) o nello stato, potrà essere membro dell’assemblea generale. I gradi della milizia a cui non va unito stipendio annuale e gli uffizi di giudice di pace e del quorum non sono riguardati siccome impieghi lucrativi.

Art. 28 – Chiunque è o potrà essere ricevitore o ritentore del pubblico danaro, non potrà sedere nell’una delle due camere dell’assemblea generale, se non quando una persona avrà contato e versato per lui nel tesoro tutte le somme di cui egli sarà contabile.

Art. 29 – La primi elezione di senatori e di rappresentanti sarà generale per tutto lo stato e si farà il primo lunedì e martedì del prossimo settembre: in seguito, vi avrà ogni anno un’elezione di senatori destinati a sostituire quelli le cui funzioni saranno spirate.

Art. 30 – La prima sessione dell’assemblea generale si aprirà il primo lunedì d’ottobre prossimo nella città di Natchez, e quindi nei luoghi stabiliti dalla legge: in avvenire, l’assemblea generale sarà convocala pel primo lunedì di novembre d’ogni anno, fuori i casi designati dalla legge o preveduti dalla costituzione.

 

TITOLO III

DIPARTIMENTO ESECUTIVO

 

Art. 1 – Il potere esecutivo supremo sarà affidato ad un governatore, da eleggersi dagli elettori titotali, e rimarrà in carica due anni a contare dal giorno dell’insediamento e fino all’insediamento legale del suo successore.

Art. 2 – I rapporti dell’elezione del governatore saranno sigillati e inviati alla sede del governo al segretario di stato, che li presenterà al presidente della camera dei rappresentanti nella prima sessione dell’assemblea generale. Nel caso della prima settimana di questa sessione, il presidente aprirà e pubblicherà lo spoglio in presenza delle due camere: chi avrà ottenuto maggior numero di voti sarà governatore: se due o più avranno un numero eguale, il governatore sarà nominato a scrutinio delle due camere.

Le elezioni contestate alla carica di governatore, saranno esaminate e giudicate dalle due camere dell’assemblea generale, nel modo da prescriversi dalla legge.

Art. 3 – Il governatore avrà almeno trent’anni, sarà da vent’anni cittadino degli Stati Uniti, risiederà nello stato almeno da cinque anni e possederà in proprio un podere di sei cento acri di terra o un bene reale di due mila dollari, all’epoca della sua elezione e sei mesi prima.

Art. 4 – Egli: riceverà ad epoche fisse onorarii che non potranno, subire né aumento né diminuzione nella durata delle funzioni dello stesso governatore..

Art. 5 – Sarà comandante in capo dell’esercito, della flotta e della milizia dello stato, fuorché quanto questi corpi saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti.

Art. 6 – Potrà esigere che i funzionarii del dipartimento esecutivo gli rendano conto per iscritto dell’adempimento alle loro funzioni rispettive.

Art. 7 – Nei casi straordinarii, potrà convocare l’assemblea generale alla sede del governo o in altro luogo, se la capitale dopo l’ultimo aggiornamento sia esposta agli assalti del nemico o vi regni qualche contagio Nei casi in cui le due camere non cadessero d’accordo sul termine dei loro aggiornamenti, egli potrà aggiornarle pel termine che crederà opportuno, purché l’aggiornamento non vada fino al giorno dell’apertura della sessione annuale seguente.

Art. 8 – Darà tratto tratto all’assemblea generale comunicazione dello stato del governo e riclamerà da essa di prendere in considerazione le misure che crederà vantaggiose.

Art. 9 – Provvederà a che le leggi siano bene e fedelmente eseguite.

Art. 10 – In tutti i processi e liti criminali, fuori il caso di tradimento e accusa per delitto di stato, avrà dritto di commutare le pene e far grazia, esimere dalle ammende e confische, secondo le norme prescritte dalla legge. In caso di tradimento, potrà commutare le pene e far grazia col consenso del senato, e potrà rimandare l’esecuzione della sentenza fino al termine della seguente sessione dell’assemblea generale.

Art. 11 – Tutte le commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato di Mississipi, improntate del sigillo dello stato, firmate dal governatore e controfirmate dal segretario di stato.

Art. 12 – Vi avrà un sigillo dello stato di cui il governatore sarà il depositario, onde usarne officialmente. Avrà il nome di gran sigillo del Mississipi.

Art. 13 – Quando un uffizio vacherà nell’intervallo delle sessioni dell’assemblea generale, il governatore dovrà provvedervi, rilasciando una commissione la quale spirerà al finire della sessione seguente dell’assemblea generale, a meno che non sia altramente stabilito dalla presente costituzione.

Art. 14 – Sarà nominato un segretario di stato che rimarrà due anni in funzione. Terrà un registro autentico di tutti gli atti officiali e amministrativi del governatore, e richiestone, dovrà presentarlo con tutte le carte, minute e note relative all’assemblea generale, e adempiere a tutti gli altri doveri impostigli dalla legge.

Art. 15 – Qualunque bill adottato dalle due camere dell’assemblea generale, sarà presentato al governatore. S’egli approva, lo firmerà: se no, lo rimanderà colle sue obbiezioni alla camera da cui emana, che inserirà in disteso queste obbiezioni sulla raccolta dei processi verbali e procederà ad un nuovo esame. Se i due terzi dei membri confermano il bill, lo si rimanderà colle obbiezioni all’altra camera, la quale se lo approva anch’essa, il bill diviene legge. I voti in questo caso saranno dati a viva voce e i nomi dei votanti pro o contro inseriti nei processi verbali di ciascuna camera. Un bill non rimandato dal governatore sei giorni (fuori le domeniche) dalla presentazione a lui fattane, diverrà legge come se lo avesse firmato, a meno che il rimando non abbia avuto luogo a motivo del aggiornamento dell’assemblea generale. In questo caso il bill non diverrà legge.

Art. 16 – Qualunque ordinanza, decisione o scrutinio che renda necessario il concorso delle due camere, fuori le quistioni relative all’aggiornamento, saranno presentati al governatore e saranno approvati da lui prima di aver forza di legge. Se egli disapprova, saranno riveduti dalle due camere, conformemente alle norme prescritte per un bill.

Art. 17 – Le nomine non altramente ordinate dalla costituzione, si faranno col voto delle due camere riunite: i voti si daranno a viva voce e saranno registrati nei processi verbali di ciascuna camera. Tuttavolta, l’assemblea generale, può regolare con una legge la nomina di tutti gl’inspettori, ricevitori e loro impiegati, commissarii e intendenti, constabili ed altri uffiziali subalterni la cui giurisdizione non si estende che al contado.

Art. 18 – V’ha inoltre un sotto governatore che sarà nominato nel tempo stesso, per lo stesso termine, dagli stessi elettori e nello stesso modo e titolo che il governatore. Gli elettori, votando, pel governatore e pel sotto governatore, dovranno mettere fra i voti la necessaria distinzione.

Art. 19 – Il sotto governatore sarà d’uffizio presidente del senato e avrà voce deliberativa nei comitati su tutte le quistioni e preponderante in caso di parità nel senato.

Art. 20 – In morte, abdicazione, dimissione o destituzione del governatore, non che s’egli venga accusato o si assenti dallo stato, il sotto governatore eserciterà le funzioni e avrà l’autorità medesima del governatore, fino a che ne sia nominato e legalmente insediato un altro nella elezione periodica seguente, o fino a che il governatore accusato od assente sia assolto o di ritorno.

Art. 21 – Quando l’amministrazione del governo sarà al sotto governatore o un motivo qualunque gl’impedisca di presiedere al senato, questo nominerà uno de’ suoi membri presidente pro tempore.

Se nella vacanza del governatore, il sotto governatore muore, abdica, si dimette od è destituito, ovvero se è accusato od assente dallo stato, il presidente pro tempore del senato sarà alla sua volta chiamato all’amministrazione dei governo, fino a che gli venga sostituito un governatore e un sotto governatore. Il sotto governatore sedendo come presidente del senato, godrà dell’onorario accordato nello stesso periodo al presidente della camera dei rappresentanti: mentre sarà come governatore incaricato dell’amministrazione dello stato, riceverà gli stessi onorarii che avrebbe ricevuti il governatore se fosse rimasto in esercizio.

Art. 22 – Il presidente pro tempore del senato, finché eserciterà le funzioni di governatore, riceverà i medesimi onorarii che riceverebbe il governatore stesso.

Art. 23 – Se il sotto governatore è chiamato all’amministrazione del governo e muore, abdica od è assente dallo stato nell’intervallo, dell’assemblea generale, il segretario di stato dovrà tosto convocare il senato onde nominare un presidente pro tempore.

Art. 24 – Sarà nominato dagli elettori titolari in ciascun contado un sceriffo ed uno o più coronarii, che rimarranno in carica due anni se non sono rivocati in questo frattempo.

Art. 25 – Sarà nominato annualmente un tesoriere di stato e un auditore dei conti pubblici.

 

TITOLO IV

MILIZIA

 

Art. 1 – L’assemblea generale regolerà con una legge il modo d’organizzazione e la disciplina della milizia dello stato, nel modo ch’essa crederà conveniente, senza tuttavolta poter nulla fare contro la costituzione e le leggi degli Stati Uniti ad essa relative.

Art. 2 – Gli uffiziali di milizia saranno eletti e nominati nel modo che verrà tratto tratto prescritto dalla legislatura e commissionati dal governatore.

Art. 3 – Chiunque si farà coscienziosamente scrupolo di portare le armi, non potrà esservi costretto, ma dovrà pagare un equivalente.

Art. 4 – Il governatore avrà il diritto di richiedere la milizia per far eseguire le leggi dello stato, reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni.

 

TITOLO V

DIPARTIMENTO GIUDIZIARIO

 

Art. 1 – Il potere giudiziario dello stato sarà affidato ad una corte suprema e ad altre corti superiori o inferiori che la legislatura crederà dovere instituire.

Art. 2 – Saranno nominati, nello stato quattro giudici almeno e otto al più delle corti supreme e superiori, che riceveranno onorarii determinati dalla legge invariabili nella durata delle loro funzioni. Un giudice la cui decisione viene assoggettata all’esame della corte suprema, non potrà sedere come membro della corte per determinare, la quistione relativa alla detta decisione, ma dovrà sottomettere alla corte suprema i motivi su cui poggia la sua opinione.

Art. 3 – Lo stato sarà diviso in un numero conveniente di distretti di cui ciascuno conterrà tre contadi almeno e sei al più. Sarà nominato per ciascun distretto un giudice che, dall’istante della sua nomina, risiederà nel distretto per cui sarà stato nominato.

Art. 4 – La corte suprema giudicherà di tutte le accuse civili e criminali dello stato: in materia civile però, la sua competenza non si estenderà alle cause di un valore eccedente cinquanta dollari.

Art. 5 – In ciascun contado si terrà una corte suprema almeno due volte l’anno. I giudici delle varie corti superiori potranno costituirsi gli uni per gli altri, quando il vorranno o quando sarà loro prescritto dalla legge.

Art. 6 – La legislatura potrà stabilire una o più corti di cancelleria con giurisdizione  esclusiva: e fino allo stabilimento di questa o di queste corti, la loro giurisdizione  apparterrà alle corti superiori nei loro limiti rispettivi.

Art. 7 – La legislatura potrà stabilire in ciascun contado una corte particolare onde provvedere all’esecuzione dei testamenti, all’amministrazione dei beni degli orfani, alla polizia del contado e al giudizio degli schiavi.

Art. 8 – Sarà nominato in ciascun contado un numero conveniente di giudici di pace, nel modo e termini prescritti dalla legge. La loro giurisdizione in materia civile si limiterà alle cause di un valore al disotto di cinquanta dollari. In ogni causa giudicata dai giudici di pace si avrà il diritto d’appello, conformemente alle norme stabilite dalla legge.

Art. 9 – I giudici delle varie corti dello stato resteranno in carica finché non demeriteranno. Per una negligenza volontaria nei doveri della loro carica e per qualunque altro motivo ragionevole che non darà materia sufficiente ad un’accusa, il governatore li rivocherà sulla proposizione dei due terzi di ciascuna delle due camere dell’assemblea generale: il motivo però o i motivi su cui poggierà la domanda di revoca, saranno scritti in disteso nell’indirizzo e nella raccolta dei processi serbali di ciascuna carriera: è inteso che il giudice la cui revoca sarà domandata, potrà e dovrà proporre i suoi mezzi di difesa prima che si possa votare l’indirizzo.

Art. 10 – Nessuno pervenuto all’età di sessantacinque anni potrà essere nominato né mantenuto all’uffizio di giudice in questo stato.

Art. 11 – Ciascuna corte nominerà il suo presidente che resterà in carica finché non demeriti, ma potrà essere rivocato per negligenza nei doveri della sua carica o malversazione, dalla corte suprema che determinerà il punto di dritto e il punto di fatto. Il presidente così nominato dovrà aver risieduto, nel contado di cui sarà presidente, sei mesi almeno prima della sua nomina.

Art. 12 – I giudici della corte sovrana e della corte superiore saranno d’uffizio incaricati di mantenere la pace nello stato.

Art. 13 – La formola di tutte le procedure sarà. «Lo stato di Mississipi». Tutte le liti saranno fatte in nome e per autorità dello stato di Mississipi, e la conclusione di tutti i giudizi sarà: «contro, la pace e la dignità dello stato».

Art. 14 – Vi avrà un procuratore generale per lo stato e altrettanti procuratori di distretto quanti l’assemblea crederà a proposito. I procuratori saranno nominati per quattro anni e godranno di un onorario che non potrà essere diminuito nella durata delle loro funzioni.

 

TITOLO VI

DELLE ACCUSE

 

Art. 1 – La camera dei rappresentanti avrà il potere di accusare.

Art. 2 – Tutte le accuse saranno giudicate dal senato: i senatori sedendo per procedere e questi giudizi, dovranno prestare un giuramento od un’affermazione. Nessuno sarà condannato che pel concorso dei suffragi dei due terzi dei membri presenti.

Art. 3 – Il governatore e tutti i funzionarii civili potranno essere accusati per malversazione nelle loro cariche rispettive: ma allora il giudizio non farà che togliere loro la carica e colpirli d’incapacità ad ogni uffizio onorario o lucrativo dello stato. La parte convinta però soggiacerà ai processi, giudizi e pene prescritti dalla legge negli altri casi.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. l – I membri dell’assemblea generale e tutti i funzionarii del dipartimenti esecutivo e giudiziario, saranno tenuti prima di entrare in carica al giuramento, o all’affermazione che segue: «Io giuro o io affermo che osserverò la costituzione degli Stati Uniti e quella dello stato di Mississipi, finché sarò cittadino di detto stato, e adempirò fedelmente e il meglio che per me si possa ai doveri dell’uffizio di . . . . . . conformemente alla legge. Che Dio m’aiuti».

Art. 2 – L’assemblea generale avrà il diritto di far leggi penali contro il funesto uso del duello: queste pene andranno fino alla destituzione da un uffizio o alla dichiarazione che il colpevole è incapace di coprirne, secondo che l’assemblea generale lo crederà conveniente.

Art. 3 – Il delitto di tradimento verso lo stato consisterà nel solo fatto di suscitare la guerra contr’esso, unirsi a’ suoi nemici o prestar loro soccorso ed assistenza. Nessuno potrà essere convinto di tradimento se non sulla deposizione uniforme di due testimonii dello stesso fatto o sulla sua propria confessione davanti alla corte.

Art. 4 – Sarà incapace di coprire qualunque uffizio lucrativo od onorario dello stato chiunque sia convinto d’aver dato od offerto ricompense per favorire la propria elezione.

Art. 5 – Saranno fatte leggi per togliere il dritto di eleggere o di essere eletto a chiunque sarà convinto di corruzione, spergiuro, falso o altri grandi delitti. Il privilegio di voto libero sarà guarentito da leggi di elezione, che vieteranno sotto eque pene qualunque influenza esercitata dal potere, compensi, minaccie od altro mezzo illecito.

Art. 6 – Chiunque non crederà in Dio o allo stato avvenire dei premii e delle pene, non sarà ammesso ad alcun impiego civile nello stato.

Art. 7 – I ministri del vangelo essendo per la loro professione consacrati ad onorar Dio e a vegliare sulle coscienza, non debbono essere sviati dai doveri sublimi del loro stato: quindi nessun ministro del vangelo o sacerdote qualunque potrà essere nominato governatore o sotto governatore, né sedere in una delle camere dell’assemblea generale.

Art. 8 – Nessuna somma di danaro sarà tratta dal tesoro se non in virtù di destinazioni fatte dalla legge: nessuno stanziamento pel mantenimento d’un esercito può essere fatto per più d’un anno. Sarà pubblicato annualmente uno stato comparativo delle spese e rendite del tesoro pubblico.

Art. 9 – Non sarà formata della legislatura alcuna compagnia di banca che sotto riserva d’un dritto di rescrizione in favore delle stato per un quarto almeno delle azioni della compagnia, e del dritto di assegnare il numero dei direttori convenienti secondo il numero delle azioni emesse.

Art. 10 – L’assemblea generale non porterà alcuna legge infirmante l’obbligazione dei contratti, prima del 1821, relativamente alle tasse dell’interesse, gradito per iscritto fra le parti contrattanti pel danaro prestato in buona fede: ma l’assemblea avrà il diritto di determinare le tasse dell’interesse quando non lo saranno in un contratto per espressa clausola.

Art. 11 – L’assemblea generale determinerà in qual modo e a quali tribunali dovranno intentarsi le liti contro lo stato.

Art. 12 – Tutti i funzionarii dello stato le cui funzioni non sono altramente limitate dalla costituzione, resteranno al posto loro finché non demeriteranno.

Art. 13 – L’assenza per affari dello stato o degli Stati Uniti, per una visita od altro interesse privato d’una necessità conosciuta, non nuocerà ad una residenza dichiarata.

Art. 14 – L’assemblea generale dovrà determinare i casi in cui saranno fatte ritenzioni sugli stipendi dei funzionarii pubblici che si saranno resi colpevoli di negligenza nell’adempimento dei proprii doveri: essa dovrà anche stabilire la tassa di queste ritenzioni.

Art. 15 – Nessun membro del congresso o persona qualunque avente impiego lucrativo o di confidenza negli Stati Uniti o nello stato (fuori il mastro di posta), non che presso una potenza straniera, potrà esercitare alcun impiego lucrativo o di confidenza in questo stato.

Art. 16 – La religione, la morale e l’instruzione essendo esenziali ad un buon governo, al mantenimento della libertà e alla felicità dei popoli, le scuole e i mezzi di educazione saranno incoraggiati nello stato.

Art. 17 – Il divorzio non potrà aver luogo che nei casi preveduti dalla legge e per giudizio di cancelleria: nessun giudizio autorizzante un divorzio avrà effetto se non dopo essere stato assentito dai due terzi dei membri di ciascuna camera dell’assemblea generale.

Art. 18 – I processi verbali delle elezioni fatte dal popolo, saranno indirizzati al segretario di stato.

Art. 19 – L’assemblea generale non potrà formare alcun nuovo contado la cui formazione riduca il territorio del o dei contadi su cui è preso, a meno di cinquecento settantasei miglia quadrate: nessun contado sarà formato con una superficie minore.

Art. 20 – L’assemblea generale prenderà misure per guarentire da ogni guasto o danno inutile le terre ora consacrate o che lo saranno in appresso dagli Stati Uniti ad uso delle scuole in ciascuna città dello stato, e applicherà le rendite quali siano, conformemente all’oggetto in cui queste terre saranno state date, ma nessuna terra consacrata al mantenimento delle scuole delle città non potrà mai essere venduta da alcuna autorità dello stato.

 

TITOLO VIII

DEGLI SCHIAVI

 

Art. 1 – L’assemblea generale non avrà il potere di far leggi per l’affrancamento degli schiavi senza il consenso dei loro padroni, se non quando uno schiavo avrà reso allo stato qualche segnalato servizio: nel qual caso il padrone riceverà un equivalente degli schiavi così affrancati. Essa non potrà impedire agli emigranti in questo stato di introdurvi con loro individui stimati schiavi, dietro la legge degli altri stati che non sono nell’unione, per tanto tempo però quanto questi individui dovrebbero essere mantenuti nel servaggio secondo la stessa legge. Tuttavolta, bisognerà che questi schiavi siano posseduti di buonafede dagli emigranti, ed è inteso che potranno essere emanate leggi per impedire l’introduzione di schiavi che avranno commessi gravi delitti negli altri stati. L’assemblea generale potrà autorizzare con apposite leggi i proprietarii di schiavi ad emanciparli, salvi i diritti dei creditori e in modo che non divengano di pubblico aggravio. Essa avrà pieno potere d’impedire che gli schiavi siano trasportati in questo stato come mercanzie, non che di obbligare i proprietarii a trattarli con umanità, dar loro cibo e abiti necessarii e a non sottoporli a pene compromettenti la loro vita o qualche parte della persona: se trascurano o ricusano di conformarsi alle disposizioni di queste leggi, l’assemblea farà vendere gli schiavi a loro profitto.

Art. 2 – Nei processi di schiavi per delitti, non sarà necessaria una inchiesta per mezzo di un gran giurì, ma le forme in cosiffatti casi saranno determinate dalla legge. Nelle accuse capitali tuttavolta, l’assemblea generale non potrà privarli d’un giudizio imparziale per mezzo di un piccolo giurì.

 

TITOLO IX

MODO DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

 

Quando due terzi dei membri dell’assemblea generale crederanno necessario emendare o cambiare la costituzione, raccomanderanno agli elettori, nell’elezione seguente dei membri dell’assemblea, di votare pro o contro la formazione di una convenzione. Se pare che una maggioranza dei cittadini dello stato voti per una convenzione, l’assemblea generale la convocherà nella prossima sessione. Essa si formerà di tanti membri quanti può averne l’assemblea generale, scelti dagli stessi elettori, alle stesse epoche e luoghi. Questa convenzione si radunerà nei tre mesi dopo le dette elezioni, onde rivedere, emendare o cambiare la costituzione.

 

APPENDICE

 

Art. 1 – Affinché nessuno inconveniente possa nascere dal subito passaggio da un governo territoriale ad uno stato politico permanente, è dichiarato che tutti i diritti, azioni e processi, richiami e contratti degli individui o delle corporazioni, conserveranno tutto il loro valore come se non si fosse operato alcun cambiamento.

Art. 2 – Tutte le ammende, pene, confische applicate nel territorio del Mississipi, lo saranno d’or innanzi in tutta l’estensione dello stato.

Art. 3 – La validità di tutte le obbligazioni e ricognizioni provenienti dal governatore del territorio di Mississipi non sarà alterata dal cambiamento di governo. Esse saranno al contrario proseguite e riscosse in nome del detto governatore e suoi successori nello stesso tenore. Tutte le azioni criminali e penali pendenti ora nei limiti dello stato, saranno proseguite fino a giudizio ed esecuzione in nome del detto stato. Tutte le azioni che possono intentare gl’individui e tutti gli affari di legge o d’equità presenti nelle varie corti e non ancora decisi dalla legge,  saranno portati alla corte alla cui giurisdizione potranno appartenere. Le obbligazioni, ricognizioni ed altre carte e scritti appartenenti alla parte orientale del territorio di Mississipi, non comprese nei limiti dello stato, saranno trasferire ai tribunali secondo la loro varia giurisdizione.

Art. 4 – Tutti i funzionarii civili e militari aventi ora commissioni sotto l’autorità degli Stati Uniti o dello stato, continueranno ad esercitare le loro funzioni rispettive sotto l’autorità di questo stato, fino a che siano sostituiti, conformemente alla costituzione. Riceveranno dal tesoro dello stato lo stesso stipendio che ricevettero finora in proporzione del tempo che avranno consacrato alle loro funzioni. Il governatore avrà il potere di riempiere le vacanze con commissioni, le quali spireranno appena le elezioni o le nomine potranno provvedere agli uffizi vacanti, conformemente alla costituzione.

Art. 5 – Tutte le leggi o parti di legge ora in vigore nello stato di Mississipi che non saranno contrarie alle disposizioni della costituzione, rimarranno in vigore come leggi dello stato, fino a che spirino, sia col termine prescritto alla loro durata, sia che la legislatura le cambi o le abroghi.

Art. 6 – Qualunque maschio bianco e libero sopra i ventun anno, che sarà cittadino degli Stati Uniti e risiederà nello stato all’epoca dell’adozione della costituzione, sarà stimato elettore legale e potrà concorrere alla prima elezione che avrà luogo nello stato, salve le restrizioni arrecate o che potranno esserlo dalla costituzione.

Art. 7 – Il presidente di questa convenzione potrà rilasciare mandati di elezione indirizzati ai sceriffi dei varii contadi, loro ordinando di far procedere all’elezione del governatore, del sotto governatore, dei rappresentanti al congresso degli Stati Uniti, dei membri dell’assemblea generale e dei sceriffi dei varii contadi, nei luoghi assegnati nei contadi stessi, fuor quello di Warren, dove le elezioni saranno fatte nella sede della certe il primo lunedì e il giorno seguente di settembre prossimo. Queste elezioni saranno dirette conformemente alle leggi territoriali e i detti governatore, sotto governatore e membri dell’assemblea generale, quando saranno stati legalmente eletti, continueranno a compiere i doveri delle loro funzioni rispettive pel termine per cui furono nominati e fino a che siano stati costituzionalmente sostituiti.

Art. 8 – Fino al primo censimento prescritto dalla costituzione, il contado di Warren invierà un rappresentante: il contado di Claisborn, due: quello di Jefferson, due: quello di Adam, quattro: quello di Franklin, uno: quello di Wilkinson, tre: quello d’Amite, tre: quello di Pike, due: quello di Lawrence, uno: quello di Marion, uno: quello di Hancok, uno: quello di Green, uno: quello di Wayne, uno: quello di Jackson, uno: quelli di Warren e Claisborn, un senatore  Adam, uno: Jefferson, uno: Wilkinson, uno: Amite, uno: Franklin e Pike, uno: Lawrence, Marion e Hancok, uno: Green, Wayne e Jackson, uno.

Art. 9 – Il governatore potrà nominare e commissionare un giudice supplementario o uno dei giudici della corte superiore, la cui commissione spirerà quando le nomine avranno potuto essere fatte dietro le norme prescritte dalla costituzione. Suo dovere sarà di tenere corti superiori nei contadi di Jackson, Green, Wayne e Hancok, all’epoche determinate dalla legge. Se uno degli antichi giudici territoriali adempie queste funzioni in aggiunta alle sue precedenti funzioni nelle contrade occidentali e nessun giudice supplementario sia nominato, riceverà una retribuzione straordinaria proporzionata al suo stipendio ordinario e alla durata del suo nuovo servizio. Il giudice supplementario che sarà nominato, riceverà lo stesso onorario che gli altri giudici della corte superiore.

Art. 10 – Il sceriffo del contado di Warren farà rapporto nei dieci giorni dopo le elezioni, del numero dei voti pel senatore del suo contado, al sceriffo di Claisborn, il quale sarà il funzionario relatore del distretto. Il sceriffo di Pike farà rapporto nello stesso modo e nello stesso tempo al sceriffo del contado di Francklin, che sarà funzionario relatore del distretto. I sceriffi di Hancok e di Lawrence faranno rapporto nel loro contado rispettivo al sceriffo di Marion, che sarà funzionario relatore del distretto. I sceriffì di Jackson e Wayne faranno lo stesso rapporto al sceriffo di Green, funzionario relatore del distretto.

 

Fatto in convenzione a Washington, il 15 agosto dell’anno del Signore 1817 e il quarantesimosecondo dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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