COSTITUZIONE DI NEW-HAMPSHIRE

 

 

TITOLO I

FORMA DI GOVERNO

 

Art. 1 – Il popolo del territorio nominato primitivamente provincia di New-Hampshire, all’esempio e col piacere degli altri popoli, dichiara di voler costituirsi colle presenti in istato o corpo politico, libero, sovrano, indipendente, sotto il nome di stato di New-Hampshire.

 

TITOLO II

ASSEMBLEA GENERALE

 

Art. 1 – Il potere legislativo supremo di questo stato risiederà nel senato e nella camera dei rappresentanti, aventi ciascuno il diritto di votare sull’altro.

Art. 2 – Il senato e la camera dei rappresentanti si raduneranno annualmente l’ultimo venerdì d’ottobre e a quelle altre epoche credute necessarie; si scioglieranno e saranno disciolti sette giorni prima dell’ultimo venerdì d’ottobre, e avranno il titolo d’assemblea generale dello stato di New-Hampshire.

Art. 3 – L’assemblea generale avrà pieno potere di erigere e costituire giurisdizioni, tribunali di cancelleria ed altri per essere tenuti in nome dello stato, onde informare, giudicare e pronunziare su tutti i delitti, litigi, processi, lagnanze, cause, materie e oggetti qualunque, riguardanti o fra individui abitanti o soggiornanti nello stato, sì nel civile che nel criminale, delitto capitale od altro, sia che le contestazioni siano personali, reali o miste, e per fare inoltre ordinare ed eseguire le sentenze. Ai detti tribunali e giudicature è dato e conferito pieno potere e autorità intiera di deferire tratto tratto il giuramento o l’asseverazione, onde pervenire più facilmente alla scoperta della verità negli oggetti di contestazione pendenti davanti a loro.

Art. 4 – Inoltre, è dato all’assemblea generale pieno potere di fare, ordinare e stabilire tratto tratto ogni sorta di decreti, leggi, statuti, ordinanze, decisioni e instruzioni ragionevoli sotto certe pene o altramente: il tutto senza andare contro le disposizioni della costituzione e secondo che crederanno conveniente al bene dello stato, al mantenimento del governo e all’interesse dei cittadini, di nominare e commissionare annualmente o provvedere con leggi stabili alla nomina e commissione di tutti i funzionarii civili dello stato (eccettuati i funzionarii, alla nomina dei quali è altramente provveduto dalla costituzione): determinare le funzioni, poteri e giurisdizioni dei varii funzionarii civili e militari dello stato e i modi di giuramento o affermazione a cui sono rispettivamente tenuti, a ragione dei varii loro impieghi, il tutto senza recar danno alla costituzione: imporre ammende, carcerazioni ed altre pene: imporre e levare contribuzioni, taglie, tasse a tutti gli abitanti dello stato e su tutti i beni ivi situati: ingiungere e disporre con appositi warrant, di concerto col governatore e sull’avviso del senato, tutto ciò che concerne l’interesse pubblico e il mantenimento e la difesa del governo e la protezione dei cittadini, conformemente agli atti che sono o saranno in vigore nello stato.

Art. 5 – Finché i carichi del governo continueranno ad essere percepiti in totalità o in parte sui beni e sugli edifizi, secondo il modo finora tenuto, onde questi carichi siano percepiti con eguaglianza, sarà fatto, almeno ogni cinque anni e più spesso, quando lo crederà l’assemblea generale, uno stato stimativo dei beni e degli edifizi in discorso.

Art. 6 – Nessun membro dell’assemblea generale riceverà onorarii e adempirà le funzioni d’avvocato in alcuna causa davanti alla legislatura. Se è provato che un membro abbia contravvenuto a questa disposizione, perderà il suo posto.

Art. 7 – Le porte delle gallerie di ciascuna camera della legislatura saranno aperte a chiunque si presenti decentemente, fuorchè quando l’interesse dello stato o l’opinione d’una delle camere richieggano deliberazioni segrete.

 

TITOLO III

SENATO

 

Art. l – Il senato si comporrà di tredici membri che rimarranno in funzione un anno, a contare dall’ultimo venerdì d’ottobre il più prossimo alla loro elezione.

Art. 2 – Onde lo stato possa essere egualmente rappresentato nel senato, la legislatura dividerà tratto tratto il territorio in tredici distretti eguali per quanto è possibile, senza dividere le città ed altri luoghi non formati in corpi: in questa divisione piglierà norma dalla proporzione delle tasse pagate dai detti distretti, e farà conoscere a tempo agli abitanti dello stato i limiti di ciascun distretto. I proprietarii, liberi ed altri abitanti di ciascun distretto aventi i titoli richiesti dalla costituzione, voteranno annualmente per l’elezione di un senatore, in un’assemblea che sarà tenuta nel mese di marzo.

Art. 3 – Il senato sarà il primo ramo della legislatura e i senatori saranno scelti come segue. Qualunque maschio d’una città o parrocchia avente privilegio di città, o dei luoghi non formati in corpi, di ventun anno compiuto, eccettuati i poveri e qualunque affrancato da tasse a sua domanda, avrà dritto di partecipare alle assemblee delle dette città e parrocchie, tenute annualmente in marzo, onde votare nella città o parrocchia che egli abita, per l’elezione dei senatori nel contado o distretto di cui è membro.

Art. 4 – Nessuno sarà eletto senatore, se non possegga in proprio un dominio libero del valore di due mila lire, situato nello stato, se non abbia trent’anni, se non abiti il territorio da sette anni anteriormente all’elezione e se non sia attualmente residente nel distretto che lo elegge.

Art. 5 – Chiunque abbia le qualità prescritte dalla costituzione sarà considerato come abitante onde eleggere ed essere eletto a tutte le funzioni dello stato, nella città, parrocchia o piantagione dove ha il suo domicilio.

Art. 6 – Gli abitanti di piantagioni e luoghi non formati in corpi, aventi le qualità volute dalla costituzione, che sono o saranno invitati ad imporsi tasse pel mantenimento del governo, o saranno tassati in conseguenza, avranno lo stesso dritto di voto pei senatori, nelle piantagioni e luoghi in cui risiedono. Le assemblee elettorali di queste piantagioni e luoghi saranno tenute annualmente in marzo, nel luoghi che verranno designati dagli assessori. Questi assessori saranno qualificati per convocare gli elettori, raccogliere i voti e fare i rapporti, come i notabili di città fanno nelle loro città rispettive, conformemente alla costituzione.

Art. 7 – Le assemblee per la scelta di un governatore, dei membri del consiglio e del senato, saranno convocate per warrant emanati dai notabili e dirette da un presidente che in presenza dei notabili, il cui dovere è d’assistere la seduta pubblica, riceverà i voti di tutti gli abitanti presenti e qualificati pel voto dei senatori. Egli distribuirà e conterà i voti in presenza dei detti notabili, e ne farà pubblica dichiarazione col nome di tutti i candidati e del numero dei voti da ciascuno ottenuto. Lo scrivano ne redigerà il processo verbale circostanziato sui registri della città e farà una copia certificata conforme, la suggellerà e indirizzerà al segretario di stato, con un’inscrizione esprimente l’oggetto della missiva. Il detto scrivano avrà cura che la copia sia rimessa al sceriffo del contado da cui dipende la città o parrocchia, almeno quaranta giorni prima dell’ultimo venerdì d’ottobre, o al segretario di stato, trenta giorni almeno prima di questo termine. Il sceriffo di ciascun contado o il suo delegato depositerà tutti i certificati da lui ricevuti al segretario di stato, trenta giorni almeno prima dell’ultimo venerdì d’ottobre.

Art. 8 – Onde la convocazione dei senatori possa avere luogo l’ultimo venerdì d’ottobre di ciascun anno, il governatore e una maggioranza del consiglio procederanno il più presto possibile all’esame dei processi verbali delle elezioni, e dovranno quattordici giorni prima dell’ultimo venerdì d’ottobre notificare la loro nomina a coloro che loro sembreranno essere stati eletti senatori a maggioranza di voti, e i quali dovranno venire a sedere nel giorno stabilito.

Art. 9 – È decretato che il primo anno le copie saranno esaminate dal presidente e dalla maggioranza del consiglio. Il presidente notificherà nel modo stesso all’eletto di venire a sedere in virtù de suoi poteri.

Art. 10 – Nel caso in cui non appaia esservi un’elezione a maggioranza di voti in un distretto, ciò che mancherà si compirà nel modo che segue. I membri della camera dei rappresentanti e i senatori legalmente eletti prenderanno i nomi dei due aventi maggior numero di voti nel distretto e il senatore sarà eletto a scrutinio. Così pure saranno riempiute le vacanze nei varii distretti, e tutte le vacanze al senato provenienti da morte, assenza od altre cause, saranno così riempiute il più presto possibile.

Art. 11 – Il senato sarà giudice difinitivo delle elezioni, rapporti e titoli de’ suoi proprii membri, come è stabilito dalla costituzione.

Art. 12 – Il senato avrà il potere di aggiornarsi, purché l’aggiornamento non ecceda due giorni ogni volta.

Art. 13 – È stabilito che quando questo corpo sederà per un’accusa di stato, potrà aggiornarsi il tempo e luogo creduto opportuno, quantunque la legislatura non sia radunata nel detto tempo e luoghi.

Art. 14 – Il senato nominerà il suo presidente ed altri funzionarii e determinerà la forma delle sue deliberazioni: sette membri formeranno un quorum, e quando meno di otto membri saranno presenti, il consenso di cinque almeno sarà necessario per rendere gli atti e le deliberazioni valide.

Art. 15 – Il senato sarà una corte con pieno potere e autorità per informare e decidere di tutte le accuse portate dalla camera dei rappresentanti contro qualunque funzionario per briga, corruzione, mene o malversazioni nei loro uffizi, con pieno potere di fare intimazioni e decreti compulsorii onde convenire i testimoni, colla stessa autorità delle corti di giustizia ordinarie. Prima del giudizio, i senatori giureranno di giudicar con coscienza. Qualunque funzionario accusato riceverà copia certificati d’accusa e un ordine relativo del senato, con citazione, la quale stabilirà il giorno e il luogo della sede. La consegna ne sarà fatta dal sceriffo o altro uffiziale giurato designato dal senato, quattordici giorni almeno prima del giudizio. Questa citazione fatta nelle forme, il senato potrà procedere all’instruttoria dando all’accusato piena libertà di produrre i suoi testimonii e prove e di difendersi per sé o pel consiglio. Il senato può, sul suo rifiuto di comparire o sul suo ritardo, sentire le deposizioni e pronunziare il suo giudizio che avrà forza egualmente. Non si potranno però pronunziare altre pene che la revoca dall’uffizio e l’indegnità d’occupare alcun posto onorifico o lucroso. La parte così condannata potrà essere perseguita, giudicata, e condannata dalle leggi ordinarie del paese.

Art. 16 – Quando il governatore sarà accusato, il capo della corte suprema presiederà il senato durante il processo, ma non vi avrà voto.

 

TITOLO IV

CAMERA DEI RAPPRESENTANTI

 

Art. 1 – Vi avrà nella legislatura dello stato una rappresentanza nazionale eletta annualmente e fondata sui principii di eguaglianza. Onde questa rappresentanza possa essere il più possibilmente eguale, ciascuna città, parrocchia o luogo avente privilegio di cittadinanza, contenente centocinquanta maschi soggetti a tassa, di ventun anno compiuto, eleggerà un rappresentante. Se ve n’ha quattrocento cinquanta, eleggerà due rappresentanti e così via via, cosicché un eccedente di trecento individui darà luogo all’elezione d’un altro rappresentante.

Art. 2 – Le città, parrocchie o luoghi che hanno meno di centocinquanta maschi imponibili, saranno riuniti dall’assemblea generale onde scegliere un rappresentante e la notificazione ne sarà fatta a tempo. In ciascuna classe la prima assemblea annuale sarà tenuta nella città, parrocchia o luogo che avrà maggior numero d’elettori: quindi in quello i cui abitanti saranno in maggior numero dopo il primo luogo, e così di seguito annualmente nelle varie città, parrocchie o luoghi che formano il distretto.

Art. 3 – Quando una città, parrocchia o luogo avente il privilegio di città non avrà centocinquanta maschi imponibili e la sua riunione ad un’altra città, parrocchia o luogo, potrà attuarsi senza inconveniente, l’assemblea generale potrà sulla domanda della maggioranza degli elettori della detta città, parrocchia o luogo, rilasciargli il privilegio di eleggere ed inviare un rappresentante all’assemblea.

Art. 4 – I membri della camera dei rappresentanti saranno eletti nel marzo di ciascun anno e formeranno il secondo ramo della legislatura.

Art. 5 – Tutti gli aventi dritto di suffraggio pei senatori, lo avranno pei rappresentanti nei loro distretti rispettivi. I membri della camera dei rappresentanti saranno eletti a scrutinio: bisogna che abbiano abitato lo stato almeno nei due anni immediatamente anteriori all’elezione, che posseggano nel distretto che li nomina un bene del valore di cento lire, la cui metà dovrà essere dominio libero e posseduto in proprio, e siano all’istante dell’elezione abitanti del distretto in cui sono nominati: essi cesseranno di rappresentare il distretto quando cesseranno di riunire tutte le qualità suddescritte.

Art. 6 – I membri delle due camere della legislatura riceveranno onorarii sul tesoro dello stato in virtù d’un’apposita legge: i membri dovranno sedere nel tempo richiesto e non assentarsi senza permesso. Le vacanze intermediarie della camera dei rappresentanti potranno essere riempiute tratto tratto nel modo prescritto per le assemblee annuali.

Art. 7 – La camera dei rappresentanti sarà la grande inquisizione dello stato, e tutte le accuse fatte da essa saranno instrutte e giudicate dal senato.

Art. 8 – Tutti i bill di finanza emaneranno dalla camera dei rappresentanti: ma il senato potrà proporvi emendamenti come negli altri bill.

Art. 9 – La camera dei rappresentanti avrà il potere di aggiornarsi, ma non mai per più di due giorni ad ogni volta.

Art. 10 – Una maggioranza dei membri della camera dei rappresentanti costituirà un quorum: quando meno dei due terzi dei membri eletti saranno presenti, l’assenso dei due terzi dei detti membri presenti sarà necessario per rendere validi gli atti e i decreti.

Art. 11 – La camera dei rappresentanti eleggerà il suo presidente e gli altri suoi funzionarii e determinerà le forme delle sue deliberazioni: essa sarà giudice dei rapporti, elezioni e poteri dei suoi membri, conformemente a questa costituzione. Avrà il diritto di punire di carcere chiunque manchi di rispetto alla camera in sua presenza con una condotta indecente, o ingiuriando o maltrattando alcuno de’ suoi membri, o turbando le sue deliberazioni: chiunque, violando i privilegi dei suoi membri, ne avrà fatto arrestare alcuno per debiti o l’avrà assalito nel corso d’una sessione: chiunque avrà turbato o assalito uno de’ suoi funzionarii in una operazione della camera: chiunque avrà attaccato un uditore od altro avente ordine d’assistere: chiunque farà evadere una persona ch’egli saprà essere arrestata per ordine della camera. Il senato, governatore e consiglio avranno in tal caso lo stesso potere: l’imprigionamento non durerà più di dieci giorni.

Art. 12 – I processi verbali e tutti gli alti pubblici delle due camere della legislatura saranno stampati e pubblicati immediatamente dopo ciascun aggiornamento o prorogazione e sulla mozione fatta da un membro. I voti affermativi e negativi su ciascuna quistione sono ricordati nei processi verbali, e ciascun membro del senato o della camera dei rappresentanti, sur una mozione fatta a tempo, avrà dritto di protestare o di manifestare la sua opposizione coi motivi contro ogni voto, risoluzione o bill passato in iscritto nei processi verbali.

 

TITOLO V

GOVERNATORE

 

Art. 1 – Il governatore sarà eletto annualmente in marzo e i voti per l’elezione del governatore saranno ricevuti, certificati e constatati nel modo stesso che quelli pei senatori: il segretario li deporrà davanti al senato e alla camera dei rappresentanti l’ultimo mercoledì d’ottobre per essere esaminati dalle due camere, e nel caso in cui vi avesse scelta fatta da maggioranza di voti, sarà dichiarata e pubblicata.

Art. 2 – Le qualità richieste per eleggere un governatore sono le medesime che pei senatori. Se nessuno ha riunito la maggioranza dei voti, il senato e la camera dei rappresentanti riuniti sceglieranno a scrutinio una delle persone che avrà il maggior numero di voti, e sarà nominata governatore.

Art. 3 – Nessuno sarà eleggibile a questa carica, se non abita lo stato da sette anni interiormente all’elezione, se non ha trent’anni e non possiede un bene del valore di cinquecento lire, la cui metà consisterà in un podere situato nello stato.

Art. 4 – In caso di dissenso fra le camere sull’epoca e il luogo del loro aggiornamento o della loro prorogazione, il governatore coll’avviso del consiglio avrà il diritto di aggiornarle e prorogarle al termine che crederà utile al ben pubblico e il luogo in cui siedono attualmente, e le scioglierà sette giorni prima dell’ultimo mercoledì d’ottobre.

Art. 5 – Nel caso in cui qualche malattia epidemica regnante nel luogo della sede ordinaria dell’assemblea o qualunque altra causa mettesse in pericolo la salute o la vita dei membri che si recano all’assemblea, il governatore potrà ordinare che la sessione abbia luogo in un altro opportuno luogo dello stato.

Art. 6 – Ciascun bill passato dalle due camere, prima d’acquistar forza di legge, sarà presentato al governatore. S’egli approva, lo firma: se no, lo rimanda colle sue obbiezioni alla camera in cui prese origine, la quale scriverà le obbiezioni in disteso sul suo giornale e procederà ad un nuovo esame, Se i due terzi approvano, il bill è inviato colle obbiezioni all’altra camera, la quale se parimente approva, il bill avrà forza di legge. In questo caso, i voti si danno per sì e per no, e i nomi dei votanti pro e contro s’inscrivono nei giornali rispettivi delle due camere. Se un bill non è rimandato dal governatore nei cinque giorni, non comprese le domeniche, da quello in cui fu presentato, avrà forza di legge, come se fosse stato firmato, a meno che la legislatura non impedisca il rimando col suo aggiornamento, nel qual caso il bill non avrà forza di legge.

Art. 7 – Qualunque risoluzione sarà presentata al governatore e prima d’avere effetto sarà da lui approvata: se non lo è, dovrà passare di nuovo nelle due camere, secondo le regole suddescritte pel bill.

Art. 8 – Tutti gli uffiziali di giustizia, il procuratore generale, i sollecitatori, i sceriffi, i coronarii, i verificatori, tutti gli uffiziali generali e di stato maggiore della milizia e gli uffiziali di marina, saranno nominati e commissionati dal governatore: e ciascuna nomina sarà fatta almeno tre giorni prima della commissione. Una commissione non avrà luogo se non fino a che la maggioranza del consiglio vi consente. Il governatore e il consiglio avranno il dritto di rifiuto uno sull’altro nelle nomine e nelle commissioni. Ciascuna nomina e commissione sarà firmata dal governatore e dal consiglio, come pure ciascun rifiuto.

Art. 9 – I capitani ed uffiziali subalterni nei reggimenti saranno nominati dagli uffiziali di stato maggiore, e se sono approvati dal governatore, saranno da lui commissionati.

Art. 10 – Quando il posto di governatore vacherà per decesso, assenza o altramente, il presidente del senato avrà, durante la vacanza, tutti i poteri e autorità di cui il governatore è investito dalla costituzione: ma quando il presidente del senato farà le veci di governatore, non potrà occupare in senato la sua carica.

Art. 11 – Il governatore, coll’avviso del consiglio, avrà nell’intervallo delle sessioni pieno potere e autorità di prorogare l’assemblea generale, non però mai per più di sette mesi: durante la sessione, egli potrà aggiornarla o prorogarla al termine desiderato dalle due camere e convocarla prima dell’epoca dell’aggiornamento o della prorogazione, quanto il bene dello stato possa richiederlo.

Art. 12 – Il governatore sarà pel tempo della sua carica comandante in capo dell’esercito, marina e tutte le forze militari dello stato: avrà pieno potere di disciplinare, instruire, esercitare e comandare per sé, per un comandante in capo o per altro uffiziale od uffiziali, la milizia e la marina: di mettere per la difesa e la sicurezza dello stato tutti gli abitanti sotto le armi, condurli, attaccare con essi, respingere, cacciare e inseguire per terra e per mare, nei limiti e fuori, uccidetre, distruggere e se è necessario impadronirsi con ogni mezzo e trovato di guerra, di chiunque avrà in modo ostile tentato o la distruzione, l’invasione, la perdita o il danno dello stato. Il governatore potrà sull’esercito di terra e di mare e sulla milizia far uso della legge marziale in tempo di guerra, invasione, ribellione, quando l’esistenza di quest’ultima sarà dichiarata dalla legislatura e quando le circostanze lo richiedessero necessariamente. Il governatore potrà impadronirsi con qualunque mezzo di chi facesse o tentasse di fare un’invasione, conquistare lo stato o pregiudicarlo nelle sue navi, armi, munizioni ed altri beni. In una parola, il governatore è rivestito di tutti i poteri accessorii all’uffizio di capitano generale, comandante in capo e ammiraglio, per esercitarli secondo le norme prescritte dalla costituzione: tuttavolta, il governatore non potrà, in virtù dei poteri che gli sono affidati dalla costituzione o che potrebbero essergli affidati dalla legislatura, obbligare gli abitanti a marciare fuor dei confini senza il loro consenso libero e volontario o senza il consenso dell’assemblea generale. Egli non potrà in ultimo dar commissioni per esercitare la legge marziale in alcun caso, senza l’avviso del consiglio.

Art. 13 – Il potere di far grazia appartiene al governatore, salvo l’avviso del consiglio, fuorchè alle persone condannate dal senato sull’accusa dell’altra camera: ma nessuna lettera di grazia accordata dal governatore coll’avviso del consiglio prima della condanna potrà essere utile al graziato, non ostanti tutte le espressioni generali o particolari contenute in questa lettera e indicanti il delitto o i delitti a cui la grazia è accordata.

Art. 14 – Nessun uffiziale debitamente commissionato per comandare la milizia potrà essere spogliato del suo impiego, se non per un indirizzo delle due camere al governatore o per un processo in una corte militare, conformemente alle leggi dello stato.

Art. 15 – Gli uffiziali comandanti i reggimenti nomineranno i loro aiutanti e quartiermastri: i brigadieri nomineranno i loro maggiori di brigata: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti maggiori: finalmente i capitani e gli uffiziali subalterni nomineranno gli uffiziali non commissionati.

Art. 16 – Il governatore e il consiglio nomineranno tutti gli uffiziali dell’esercito continentale che lo stato debbe formare secondo l’atto di confederazione degli Stati Uniti, non che tutti gli uffiziali dei forti e delle guarnigioni.

Art. 17 – La divisione della milizia in brigate, reggimenti e compagnie, fatta in conformità delle leggi della milizia attualmente in vigore, sarà considerata come ai divisione conveniente della milizia dello stato, fino a che sia cambiata da leggi nuove.

Art. 18 – Nessuna somma di danaro uscirà dal tesoro dello stato e sarà impiegata, fuor quelle che verranno destinate a riscattare biglietti di credito o buoni del tesoro, o pel pagamento degli interessi, sur un ordine firmato dal governatore in esercizio coll’avviso del consiglio, o pel mantenimento necessario della difesa dello stato, o finalmente per la protezione e il vantaggio degli abitanti, conformemente agli atti e risoluzioni dell’assemblea generale.

Art. 19 – Tutti gli uffiziali pubblici, il commissario generale, tutti i sovrintendenti dei magazzini e mercanzie appartenenti allo stato, tutti gli uffiziali comandanti dei forti e guarnigioni, dovranno una volta ogni tre mesi, senza requisizione, e ad altre epoche quando ne sono domandati dal governatore, dargli officialmente un quadro dei loro beni, mercanzie, provvigioni, munizioni, cannoni e loro accessorii e piccole armi, coi loro equipaggi e tutte le altre proprietà pubbliche affidate alla loro custodia, distinguendo la quantità e la specie per quanto è possibile. In un collo stato dei forti e delle guarnigioni, gli uffiziali comandanti presenteranno al governatore, quando ne saranno da lui richiesti, piani esatti e fedeli delle fortezze di terra e di mare, e del porto o porti adiacenti. Il governatore e il consiglio saranno tratto tratto indennizzati dei loro servigi con gratificazioni che l’assemblea generale giudicherà convenienti.

Art. 20 – Stipendi permanenti ed onorevoli saranno stabiliti dalla legge pei giudici della corte suprema.

 

TITOLO VI

CONSIGLIO

 

Art. 1 – Saranno eletti annualmente a scrutinio cinque consiglieri, per dare il loro avviso al governatore nella parte esecutiva del governo. I proprietarii ed altri abitanti di ciascun contado aventi qualità per votare nell’elezione dei senatori, daranno nel mese di marzo i loro voti per un consigliere. Questi voti saranno ricevuti, contati, certificati e diretti al segretario, nel modo stesso che i voti per l’elezione dei senatori, onde essere dal segretario presentati al senato e alla camera dei rappresentanti l’ultimo mercoledì d’ottobre.

Art. 2 – Chiunque raccolga la maggioranza dei voti in ciascun contado sarà considerato come debitamente eletto consigliere: ma se nessuno ottiene la maggioranza in un contado, il senato e la camera dei rappresentanti prenderanno i nomi dei due aventi maggior numero di voti, e sceglieranno a scrutinio riunito il consigliere pel contado.

Art. 3 – Nessuno potrà essere eletto consigliere, se non possiede nello stato un bene del valore di cinquecento lire, di cui trecento almeno consisteranno in un podere di suo proprio diritto: se non ha trent’anni compiuti: se non abita nello stato da sette anni anteriormente all’elezione: in fine, se al momento dell’elezione non è abitante del contado che lo elegge.

Art. 4 – Il segretario darà annualmente, diciassette giorni prima dell’ultimo mercoledì d’ottobre, la nota delle persone elette.

Art. 5 – Se chi è eletto consigliere, ricusa di accettare l’uffizio, o in caso di morte, dimissione o assenza di un consigliere, il governatore rilascierà un ordine per eleggere un nuovo consigliere nel contado in cui avverrà la vacanza, e l’elezione sarà fatta nel modo suddescritto. Il governatore avrà pieno potere di radunare tratto tratto il consiglio a sua volontà, e potrà e dovrà pure tratto tratto tener seduta coi consiglieri o colla maggioranza per ordinare e dirigere gli affari dello stato, conformemente alle leggi del paese.

Art. 6 – I membri del consiglio potranno essere accusati dalla camera dei rappresentanti e giudicati dal senato per concussione, corruzione, malversazione o cattiva amministrazione.

Art. 7 – Le risoluzioni e gli avvisi del consiglio saranno raccolti dal segretario sur un registro e firmati da tutti i membri presenti aderenti alla risoluzione: questa raccolta potrà essere domandata a quando a quando da una delle camere della legislatura, e ciascun membro del consiglio potrà consegnarvi la sua opinione contraria alle risoluzioni della maggioranza, coi motivi della sua opinione.

Art. 8 – La legislatura potrà, se il ben pubblico lo richiede, dividere lo stato in cinque distretti eguali per quanto è possibile, regolandoli secondo il numero dei votanti e la proporzione delle tasse pubbliche. Ciascun distretto eleggerà un consigliere, e nel caso di questa divisione, il modo della scelta sarà conforme al presente modo d’elezione nei contadi.

Art. 9 – Nel caso in cui le elezioni che debbono essere fatte secondo la costituzione l’ultimo mercoledì d’ottobre annualmente dalle due camere, non fossero terminate in questo giorno, le dette elezioni saranno di giorno in giorno aggiornate come segue: i posti vacanti nel senato, se ve n’ha, saranno tosto riempiuti: il governatore sarà quindi eletto, a meno che vi abbia una scelta fatta dal popolo: finalmente le due camere procederanno a riempiere le vacanze del consiglio.

 

TITOLO VII

SEGRETARIO, TESORIERE, COMMISSARIO GENERALE

 

Art. 1 – Il segretario, il tesoriere, il commissario generale saranno eletti a scrutinio riunito dei senatori e dei rappresentanti.

Art. 2 – I registri dello stato saranno conservati dal segretario e vi staranno sotto la sorveglianza del governatore e del consiglio, del senato o dei rappresentanti o loro delegati, secondo vogliono le circostanze.

Art. 3 – Il segretario di stato avrà sempre un delegato nominato da lui, la cui condotta officiale sarà sotto la risponsabilità sua immediata. In caso di decesso, assenza o incapacità del segretario, il delegato eserciterà le funzioni di segretario di stato fino a che ne sia nominato un altro. Prima d’entrare in carica, il segretario darà una cauzione o guarentigia sufficiente, consistente in una somma consacrata all’uso dello stato, di attendere puntualmente ai doveri dei suo uffizio.

 

TITOLO VIII

TESORIERE DI CONTADO

 

Art. 1 – Il tesoriere di contado e i preposti alla registrazione degli atti saranno eletti dagli abitanti delle varie città e contadi, conformemente al modo ora in uso nello stato.

Art. 2 – La legislatura però potrà cambiare il modo di certificare i voti e il modo di elezione di questi funzionarii, senza potere tuttavolta spogliare il popolo del diritto ch’egli ha di eleggerli.

Art. 3 – La legislatura, a richiesta della maggioranza degli abitanti d’un contado, potrà dividere questo contado in due distretti pel registramento degli atti, se lo creda necessario: allora ciascun distretto eleggerà un preposto alla registrazione. Prima d’entrare in carica, questi funzionari presteranno giuramento di adempiere fedelmente ai loro doveri e daranno sicurtà sufficiente per una somma destinata all’uso dello stato, di attendere puntualmente al loro uffizio.

 

TITOLO IX

Potere giudiziario

 

Art. 1 – L’assemblea generale dovrà fare una riforma nel sistema giudiziario onde la giustizia sia resa a minor prezzo e più prontamente che non lo fu finora, e la parte non abbia più ricorso, quando sarà stata condannata due volte dal giurì.

Art. 2 – L’assemblea generale è per le presenti autorizzata a far cambiamenti nella giurisdizione delle corti di liti comuni e nelle sessioni generali di pace rispettivamente. Se ella crede necessario al ben pubblico di abolire queste corti o alcuna di esse d’investire le altre della giurisdizione delle corti di liti comuni e delle sessioni generali di pace, potrà farlo secondo che lo richiederà l’andamento dell’amministrazione della giustizia.

Art. 3 – L’assemblea generale dovrà investire i tribunali ch’ella crederà, del diritto di accordare nuove discussioni o revisioni di giudizi, sia sur una decisione del giuri, sia sur un giudizio per difetto, cessazione d’instanza, o per la conferma dei giudici, in tutti i casi in cui la giustizia non fu resa in tutta la sua estensione, eccettuate le eccezioni suddescritte, nel modo e secondo le regole che l’assemblea generale crederà convenienti al ben pubblico. Tuttavolta, questa revisione o nuovo giudizio dovrà aver luogo nell’anno che terrà dietro al giudizio.

Art. 4 – Onde mantenere più esattamente la distinzione fra i tre grandi poteri del governo conformemente all’articolo 37 della dichiarazione dei diritti, il potere di informare e decidere delle cause d’equità sarà confidato ad uno o più corti giudiziarie, o ad una corte qualunque stabilita specialmente a questo oggetto. Non sarà però conferito a nessuna corte alcun potere contrario alla dichiarazione dei diritti e alla costituzione. I poteri della detta corte saranno determinati e circoscritti da leggi espresse: non sarà portata alla corte d’equità alcuna causa di cui la legge indichi chiaramente per sé la decisione.

Art. 5 – L’assemblea generale è autorizzata a dare ai giudici di pace il diritto d’informare sulle cause civili in cui i danni domandati non eccedono quattro lire, e quando non vi sarà quistione d’un titolo di proprietà reale, riserbando all’altra parte condannata il diritto d’appello ad un altro tribunale per esservi pronunziato dal giurì in ultima instanza.

Art. 6 – Nessuno potrà essere giudice in una corte o sceriffo in un contado, quando avrà passato il settantesimo suo anno.

Art. 7 – Nessun giudice d’una corte qualunque, o giudice di pace, potrà servire né da procuratore né da consiglio ad una parte, né condurre egli medesimo una causa civile in materia di cui avrà o potrà avere ad informare come giudice della corte o come giudice di pace.

Art. 8 – Tutte le materie relative alla revisione dei testamenti e alla concessione di titoli d’amministrazione, saranno sottomesse ai giudici di revisione, secondoché la legislatura ha determinato o sarà per determinare. E i giudici di revisione terranno i loro tribunali nei luoghi e giorni richiesti dalla comodità del popolo e designati tratto tratto dalla legislatura.

Art. 9 – Nessun giudice o cancelliere delle corti di revisione potrà essere consiglio, né avvocato, né ricevere alcun stipendio come avvocato o come consiglio, in alcuna materia di revisione che sarà o potrà essere portata alla corte di revisione del contado in cui sarà giudice o cancelliere.

 

TITOLO X

SCRIVANI DELLE CORTI

 

Art. 1 – I giudici delle corti nomineranno i loro scrivani rispettivi per tenere il loro uffizio a loro volontà: questi funzionarii non potranno agire come procuratori o consigli nelle cause di competenza della loro corte e non potranno redigere scritti introduttivi d’un’azione civile.

 

TITOLO XI

INCORAGGIAMENTO ALLE LETTERE

 

Art. l – Siccome è essenziale spandere le cognizioni e l’instruzione in uno stato per la conservazione di un governo libero, e siccome il procurare i vantaggi dell’educazione è un mezzo potente di raggiungere questo scopo, sarà dovere dei legislatori e dei magistrati in tutti i periodi del governo di favorire alle lettere e alle scienze, ai seminarii e alle scuole pubbliche, di incoraggiare le instituzioni pubbliche e private, accordar ricompense ed esenzioni per l’avanzamento dell’agricoltura, delle arti, del commercio, dell’industria, delle manifatture e della storia naturale del paese, spandere e inculcare i principii d’umanità e benevolenza generale di carità pubblica, industria, economia, onestà, esattezza, sincerità, sobrietà e tutte le affezioni sociali sentimenti generosi fra il popolo.

 

TITOLO XII

GENERALITÀ

 

Art. 1 – Qualunque cittadino nominato governatore, consigliere, senatore, rappresentante, uffiziale civile o militare (fuori gli uffiziali delle città), accetterà la sua carica, dovrà prima di cominciare ad esercitare i doveri, prestare e sottoscrivere il giuramento seguente:

«Io giuro solennemente di essere fedele allo stato di New-Hampshire e di sostenere la sua costituzione. Così Dio m’aiuti».

«Io giuro ed affermo solennemente, che eserciterò fedelmente e imparzialmente le funzioni che mi sono affidate in qualità di . . . . . conformemente al mio potere e secondo le regole e disposizioni di questa costituzione e delle leggi dello stato di New-Hampshire. Così Dio m’aiuti».

Art. 2 – Quando altri avrà prestato il giuramento di fedeltà o questo giuramento sarà inscritto negli uffizi del segretario, non sarà obbligato a prestarlo di nuovo.

Art. 3 – Quando la persona eletta o nominata sarà della setta dei Quaqueri, o si farà uno scrupolo di giurare e ricuserà di prestare i giuramenti dovuti, li presterà e sottoscriverà omettendo le parole «io giuro», e le altre «così Dio m’aiuti» a cui sostituirà: «locchè io farò sotto le pene serbate allo spergiuro».

Art. 4 – I giuramenti e le affermazioni saranno prestati e sottoscritti dal governatore davanti al presidente del senato e in presenza delle due camere: dai senatori e dai rappresentanti primi eletti sotto la costituzione, davanti al presidente del senato e alla maggioranza del consiglio allora in carica, e in appresso davanti al governatore e al consiglio: gli altri funzionari giureranno davanti alle persone e nei modi che la legislatura decreterà a quando a quando.

Art. 5 – Tutte le commissioni saranno date in nome dello stato di New-Hampshire, firmate dal governatore, certificate dal segretario o dal suo delegato e munite del gran sigillo dello stato.

Art. 6 – Tutti gli atti emanati dai cancellieri delle varie corti di giustizia saranno fatti in nome dello stato di New-Hampshire, e rivestiti del sigillo della corte da cui emanano, e porteranno la conferma del capo o primo e più antico giudice della corte, o se questi è interessato nella contestazione, da un altro giudice della corte, a cui dovranno essere inviati: in fine, saranno firmati dal cancelliere della corte.

Art. 7 – Tutte le accuse, denunzie e informazioni saranno terminate dalla formola: «contro la pace e la dignità dello stato».

Art. 8 – I beni delle persone che attenteranno alla vita propria, non saranno confiscati per questo delitto, ma passeranno agli ascendenti o discendenti nel modo stesso come se fossero morte naturalmente. Nessun oggetto da cui derivi accidentalmente la morte d’una persona sarà preso a titolo di deodand, né confiscato in altro modo.

Art. 9 – Tutte le leggi che furono precedentemente adottate, messe in uso e approvate nella provincia, colonia o stato di New-Hampshire, e ordinariamente applicate nelle corti di giustizia, rimarranno in pieno vigore fino a che siano modificate o abrogate dalla legislatura: s’eccettuano però le disposizioni contrarie ai diritti e libertà accordati dalla costituzione. D’altronde, nulla potrà derogare alle leggi precedentemente fatte, riguardanti i beni e le persone degli assenti.

Art. 10 – Il privilegio e benefizio dell’habeas corpus sarà applicato in questo stato nel modo più libero e più comodo, meno caro, più pronto e più ampio. Esso non potrà venir sospeso dalla legislatura, fuorchè nelle occasioni più urgenti e per un tempo che non eccederà i tre mesi.

Art. 11 – L’intitolazione degli atti, statuti e leggi sarà: «Fatto dal senato e dalla camera dei rappresentanti riuniti in assemblea generale».

Art. 12 – Il governatore e i giudici della corte suprema giudiziaria non occuperanno il loro uffizio sotto l’autorità dello stato, che nel modo prescritto dalla costituzione, salvochè i giudici della detta corte potranno avere l’uffizio di giudici di pace in tutto lo stato. Essi non potranno occupare alcuna carica né uffizio, ne ricevere pensione o stipendio da alcun altro stato, governo o potere qualunque. Nessuno potrà esercitare nel tempo stesso più d’uno di questi uffizi nello stato, cioè: giudici della probate, sceriffi conservatori degli atti: né più di due uffizi lucrativi, la cui nomina sarà stata fatta dal governatore, o dal governatore unitamente al consiglio, o dal senato e dalla camera dei rappresentanti, o dalle corti inferiori o superiori, eccettuate le cariche militari e gli uffizi di giudice di pace.

Art. 13 – Chiunque occupi una carica di giudice di pace in una corte qualunque (eccettuati i giudici speciali), il segretario, il tesoriere di stato, gli uffiziali militari riceventi un soldo dal continente o dallo stato (fuorchè gli uffiziali di milizia accidentalmente chiamati fuori in caso d’urgenza), il conservatore degli atti, il sceriffo e gli uffiziali delle dogane. compresi gli uffiziali di marina e i collettori dell’accisa, delle tasse continentali e dello stato, che saranno d’or innanzi nominati e non avranno assestati i loro conti coi superiori rispettivi e incaricati di riceverli, i membri del congresso e tutte le persone aventi una carica dagli Stati Uniti, non potranno nel tempo stesso occupare la carica di governatore, né sedere nel senato, nella camera dei rappresentanti o nel consiglio: ma le persone che saranno elette o commissionate per alcuno di questi uffizi e li accetteranno, saranno creduti per ciò solo rinunziare al loro posto di governatore, senatore, rappresentante o consigliere: e i posti così vacanti saranno riempiuti. Nessun membro del consiglio potrà sedere nel senato o nella camera dei rappresentanti

Art. 14 – Nessuno sarà ammesso a sedere nella legislatura, né ad occupare alcuna carica di confidenza nello stato, se sia stato condannato nella forma ordinaria per corruzione o macchinazione, onde ottenere un’elezione od una carica.

Art. 15 – In tutti i casi in cui è fatta menzione di somme di danaro in questa costituzione, il loro valore sarà contato in argento, a ragione di sei scellini e otto soldi l’oncia.

Art. 16 – Onde non possa esservi difetto di giustizia né pericolo per lo stato in conseguenza delle modificazioni ed emendazioni fatte alla costituzione, l’assemblea generale è pienamente autorizzata a stabilire l’epoca a cui queste modificazioni ed emendazioni avranno effetto, non che a prendere tutte le necessarie misure.

Art. 17 – È dovere dei magistrati municipali e degli assessori delle varie città e di tutti i luoghi dello stato, ordinando la prima assemblea annuale per le elezioni dei senatori, dopo spirati sette anni a contare dall’adozione della costituzione quale fu emendata, di esprimere in termini precisi, che fra gli oggetti di questa assemblea, essa ha per iscopo di far conoscere l’opinione di tutti gli elettori rapporto alla revisione della costituzione: e l’assemblea essendo riunita in conformità, il direttore prenderà l’opinione di tutti gli elettori presenti pro e contro la necessità della revisione. Un processo verbale del numero dei voti pro e contro questa necessità sarà compilato dal segretario, sigillato e diretto all’assemblea generale nella sua prossima sessione. Se parrà all’assemblea generale che l’opinione del popolo sia stata raccolta e la maggioranza degli elettori propenda per la necessità di rivedere la costituzione, sarà dovere dell’assemblea generale di convocare una convenzione a quest’uopo, altramente, l’assemblea generale farà raccogliere l’opinione del popolo e procederà nel modo sovrindicato.

Art. 18 – I delegati saranno scelti nel modo stesso e nella stessa proporzione che i rappresentanti all’assemblea generale.

Art. 19 – Non saranno fatte modificazioni alla costituzione finché non siano sottomesse alle città ed altri luoghi e approvate dai due terzi degli elettori presenti e volanti.

Art. 20 – Lo stesso metodo di prendere l’opinione del popolo sulla revisione della costituzione sarà osservato d’or innanzi a ciascun periodo di sette anni.

Art. 21 – Questa forma di governo sarà scritta su pergamena, depositata negli uffizi del segretario e considerata come faciente parte delle leggi del paese: ne saranno stampate copie in testa ai libri contenenti le leggi dello stato nelle edizioni che se ne faranno in avvenire.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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