COSTITUZIONE DELLA NORTH CAROLINA

(1776)

 

 

Dichiarazione dei diritti, ecc.

 

 

I – Ogni potere politico risiede nel popolo e da esso soltanto deriva.

II – Il popolo di questo Stato ha il solo ed esclusivo diritto di regolare il governo interno e la polizia dello stesso.

III – Nessun uomo o gruppo di uomini ha diritto ad emolumenti esclusivi o separati, né a privilegi in confronto alla comunità, fuor che in considerazione di pubblici servizi.

IV – I poteri legislativo ed esecutivo e il supremo potere giudiziario debbono essere sempre separati e distinti l’uno dall’altro.

V – Ogni potere di sospendere le leggi o l’esecuzione di esse, da parte di qualsiasi autorità, senza il consenso dei rappresentanti del popolo, è lesivo dei diritto di questo e non deve essere esercitato.

VI – L’elezione dei rappresentanti nell’Assemblea Generale deve essere libera.

VII – In ogni procedimento criminale, ciascuno ha diritto di essere informato dell’accusa contro di lui e di mettere a confronto gli accusatori e i testimoni con altri testimoni , e non sarà costretto a dare prove contro se stesso.

VIII – Nessun uomo libero può essere ritenuto responsabile di un crimine, fuor che per denunzia, verdetto o accusa.

IX – Nessun uomo libero può essere condannato per un crimine, se non per unanime verdetto di una giuria di uomini buoni e giusti, adunati in pubblica Corte, com’è consuetudine.

X – Non possono richiedersi cauzioni eccessive, né essere imposte multe eccessive, né inflitte punizioni crudeli o insolite.

XI – Mandati generali, mediante i quali un ufficiale o un messo possa essere comandato di perquisire luoghi sospetti, senza prova del fatto commesso o di sequestrare una o più persone, non nominate, i delitti delle quali non siano particolarmente descritti e convalidati da prove, sono dannosi alla libertà e non devono essere emanati.

XII – Nessun uomo libero deve essere preso o imprigionato o privato dei beni, libertà o privilegi, o essere messo fuori dalla legge, o esiliato, o in qualche maniera distrutto, o privato della vita, libertà o proprietà, salvo che secondo la legge del paese.

XIII – Ogni uomo libero diminuito nella sua libertà ha diritto a rimediarvi, ad informarsi sulla legalità del procedimento contro di lui e a provocarne la revoca, se illegale. Tale riparazione non può essere negata, né ritardata.

XIV – In tutte le legali controversie riguardanti la proprietà l’antico modo di giudizio a mezzo di giuria è una delle migliori garanzie dei diritti del popolo, epperò deve rimanere sacro e inviolabile.

XV – La libertà di stampa è uno dei maggiori capisaldi della libertà, e perciò non deve essere mai limitata.

XVI – Il popolo di questo Stato non deve essere tassato, o assoggettato al pagamento di qualsiasi imposta o gabella, senza il suo consenso, o quello dei suoi rappresentanti nell’Assemblea Generale, liberamente dato.

XVII – Il popolo ha diritto di portare armi per la difesa dello Stato. Poiché gli eserciti permanenti in tempo di pace sono pericolosi per la libertà, non debbono essere mantenuti. L'esercito deve essere subordinato al potere civile, e da questo governato.

XVIII – Il popolo ha diritto di radunare, di consultare per il bene comune, di istruire i suoi rappresentanti, e di ricorrere alla Legislatura per togliere abusi.

XIX – Tutti gli uomini hanno un diritto naturale ed inalienabile di venerare Dio Onnipotente in accordo ai dettami della loro coscienza.

XX – Le elezioni debbono essere frequenti allo scopo di togliere abusi e di modificare e rafforzare le leggi.

XXI – Il frequente ricorso ai principi fondamentali è assoluta- mente necessario per conservare i benefici della libertà.

XXII – Nessun emolumento o privilegio od onore ereditario può essere concesso o conferito in questo Stato.

XXIII – «Perpetuità» e monopoli sono contrari al genio di un libero Stato e non possono concedersi.

XXIV – Leggi retroattive, che puniscano fatti commessi prima della loro esistenza, e soltanto da esse dichiarate criminali, sono oppressive, ingiuste e incompatibili con la libertà; e perciò non si può fare una legge «ex post facto».

XXV – Essendo la proprietà del suolo, in un libero governo, uno dei diritti essenziali del popolo in quanto corpo collettivo, è necessario, per evitare future dispute, che i limiti dello Stato siano segnati con precisione: e siccome la precedente linea temporanea tra il Nord e il Sud della Carolina fu confermata ed estesa da Commissari, scelti dalle Legislature dei due Stati, in conformità all'ordine del defunto re Giorgio II in Consiglio, quella linea, e quella sol- tanto, deve essere considerata come il confine meridionale di questo Stato, vale a dire quella che comincia dal mare, da una fila di cedri, vicino all'imboccatura del Little River (che è l'estremità meridionale della contea di Brunswic), e corre di là in direzione nord- ovest attraverso la casa di confine, che si trova a trentatré gradi cinquantasei minuti, a trentacinque gradi di latitudine nord, e da lì in direzione ovest fino, come è menzionato nella Carta del Re Carlo II, agli ultimi proprietari della Carolina. Perciò tutto il territorio, mari, acque e porti, con le loro appartenenze che si trovano tra la linea suddescritta e la linea meridionale dello Stato di Virginia, che comincia sulla riva del mare, a trentasei gradi e trenta minuti di latitudine settentrionale, e da lì corre verso l'ovest, secondo la detta Carta di Re Carlo, sono diritto e proprietà del popolo di questo Stato, tenuto da esso in sovranità; qualunque linea parziale senza il consenso della Legislatura di questo Stato, segnata in qualunque tempo successivo, o cancellata, in nessun modo è ammissibile; PURCHE' sempre questa Dichiarazione di Diritti non pregiudichi alcuna nazione o nazioni di Indiani dal godere tali campi di caccia, che erano o che successivamente saranno assi- curati loro da qualsiasi precedente o futura Legislatura dello Stato: e purche' anche, essa non sia stabilita in maniera tale da impedire lo stabilirsi di uno o più governi in direzione ovest di questo Stato, col consenso della Legislatura: e purche' ancora, niente qui con- tenuto disturbi i titoli o le proprietà private o i diritti attualmente garantiti dalle leggi, o le concessioni fatte dall'ultimo Re Giorgio II, o dai suoi predecessori o dai defunti lords proprietari o da qualsiasi di loro.

 

 

COSTITUZIONE DELLA CAROLINA SETTENTRIONALE

(18 dicembre 1776)

 

 

Art. 1 – L’autorità legislativa sarà confidata a due corpi distinti e separati, entrambi dipendenti dal popolo, un senato e una camera dei comuni.

Art. 2 – Il senato sarà composto di rappresentanti scelti annualmente a scrutinio, uno per ciascun contado dello stato.

Art. 3 – La camera dei comuni sarà composta di rappresentanti scelti annualmente a scrutinio, due per ciascun contado e uno per ciascuna delle municipalità di Edentown, Newbern, Wilmington; Salisbury, Hillsboroug e Hallifax.

Art. 4 – Il senato e la camera riuniti pel fatto della legislazione, si chiameranno l’assemblea generale.

Art. 5 – Qualunque membro del senato deve avere abitualmente risieduto durante l’intiero anno che precederà immediatamente la sua elezione, nel contado per cui sarà scelto, e deve aver posseduto durante il medesimo tempo e continuare a possedere nel contado ch’egli rappresenta almeno trecento acri di terra in proprio.

Art. 6 – Qualunque membro della camera dei comuni deve avere abitualmente risieduto nel contado per cui sarà scelto, per tutto l’intiero anno che precederà immediatamente l’elezione, e deve aver posseduto per sei mesi e continuare a possedere nel contado ch’egli rappresenterà, almeno cento acri di terra in proprio o almeno vita durante.

Art. 7 – Tutti gli uomini liberi oltre ai ventun anno che saranno stati abitanti d’uno dei contadi dello stato duranti i dodici mesi immediatamente anteriori al giorno dell’elezione, che avranno posseduto nello stesso contado un podere di cinquanta acri di terra ne’ sei mesi precedenti e continueranno a possederlo il giorno dell’elezione, avranno diritto di suffragio nell’elezione dei membri della camera dei comuni pel contado in cui risiedono.

Art. 9 – Tutte le persone possedenti un podere in alcuna delle municipalità dello stato che hanno diritto d’avere un rappresentante, non che tutti gli uomini liberi che avranno abitato in questa municipalità pei dodici mesi immediatamente anteriori al giorno dell’elezione, che vi abiteranno il detto giorno e avranno pagato le tasse pubbliche, avranno diritto di suffragio all’elezione d’un membro per rappresentare la suddetta municipalità nella camera dei comuni. Ma nulla si potrà inferire dal presente articolo per dare ad un abitante la detta municipalità il diritto di suffragio all’elezione dei membri della camera dei comuni pel contado in cui risiederà, né ad alcun proprietario del detto contado, in cui risiederà, né ad alcun proprietario del detto contado, che risiederà al di fuori o al di là dei confini della municipalità, il diritto di suffragio all’elezione di un membro per la municipalità medesima.

Art. 10 – Il senato e la camera dei comuni, quando saranno radunati, avranno ciascuno rispettivamente il diritto di scegliersi un oratore e gli altri loro uffiziali: saranno giudici delle qualità e della validità delle elezioni dei loro membri: terranno le loro sedute sui loro propri aggiornamenti dall’oggi alla domane e prepareranno il bill che dovranno passare in leggi. Le due camere spediranno lettere di elezione per provvedere alle vacanze intermediarie e s’aggiorneranno a scrutinio riunito al giorno e al luogo che crederanno a proposito.

Art. 11 – Tutti i bill saranno letti tre volte in ciascuna camera prima d’essere passati in leggi e saranno firmati dagli oratori delle due camere.

Art. 12 – Qualunque persona scelta ad essere membro del senato o della camera dei comuni, o nominata ad alcuna carica od impiego di confidenza, presterà un giuramento allo stato prima di sedere o d’entrare in funzione, e tutti gli uffiziali presteranno il giuramento particolare del loro uffizio.

Art. 13 – L’assemblea generale nominerà a scrutinio riunito delle due camere i giudici della corte suprema di legge e d’equità, i giudici d’ammiragliato e il procuratore generale, che riceveranno le loro commissioni dal governatore e terranno le loro cariche finché si condurranno bene.

Art. 14 – Il senato e la camera dei comuni avranno il potere di nominare gli uffiziali generali e superiori della milizia e tutti gli uffiziali delle truppe regolari dello stato.

Art. 15 – Il senato e la camera dei comuni eleggeranno congiuntamente nella prima loro seduta, dopo l’annuale elezione e per via di scrutinio, un governatore per un anno, il quale non sarà eleggibile a questa carica più di tre anni sopra sei consecutivi. Nessuno sarà eleggibile a governatore a meno d’avere trent’anni, aver risieduto più di cinque anni nello stato e possedervi un podere di terre o case del valore di dieci mila lire sterline.

Art. 16 – Il senato e la camera dei comuni congiuntamente eleggeranno a scrutinio, nella loro prima seduta dopo ciascuna elezione annuale, sette persone per formare durante un anno un consiglio di stato che assisterà il governatore nelle funzioni della sua carica: quattro di questi consiglieri faranno un quorum: i loro avvisi e le loro deliberazioni saranno registrati sopra un giornale tenuto a questo solo uopo e firmato dai membri presenti: ogni membro presente potrà farvi registrare il suo parere diverso da quello che sarà adottato. Questo giornale si presenterà all’assemblea generale ogni qualvolta questa ne faccia domanda.

Art. 17 – Vi avrà un sigillo dello stato, dato in guardia al governatore per servirsene all’uopo: si chiamerà il gran sigillo dello stato della Carolina Settentrionale e sarà apposto a tutte le concessioni e commissioni.

Art. 18 – Il governatore in esercizio sarà capitano generale e comandante in capo della milizia: e nelle vacanze dell’assemblea generale, avrà il potere, coll’avviso del consiglio di stato, di convocare e irregimentare la milizia quando la sicurezza pubblica lo voglia.

Art. 19 – Il governatore in esercizio potrà ordinare il pagamento e l’impiego delle somme votate dall’assemblea generale pei bisogni dello stato e ne sarà contabile all’assemblea medesima. Potrà pure coll’avviso del consiglio di stato mettere l’embargo su certe derrate o proibirne l’esportazione nelle vacanze dell’assemblea generale, ma per trenta giorni solamente. Avrà il potere di accordare grazie e dilazioni, fuorché quando il processo sarà fatto dall’assemblea generale e quando la legge ordinerà  altrimenti: in questi casi, potrà nelle vacanze accordare dilazione fino alla più prossima seduta dell’assemblea generale, e potrà esercitare le altre funzioni del potere esecutivo del governo, restringendosi nei limiti prescritti dalla presente costituzione e conformandosi alle leggi dello stato. Nel caso in cui il governatore venga a morire, sia dichiarato inabile o trovisi assente dallo stato, l’oratore del senato allora in esercizio, e in caso di morte, d’inabilità o di assenza dallo stato anche di questo, l’oratore della camera dei comuni eserciterà le funzioni di governatore dopo la morte o durante l’assenza o l’inabilità del governatore o dell’oratore del senato, fino a che l’assemblea generale abbia fatto una nuova elezione.

Art. 20 – Nel caso di morte di qualunque uffiziale la cui nomina appartiene all’assemblea generale, o quando vacherà in qualsiasi modo una carica o impiego di sua nomina duranti le vacanze, il governatore potrà, coll’avviso del consiglio di stato, provvedere al posto vacante con una commissione momentanea che spirerà alla fine della prossima sessione dell’assemblea generale.

Art. 21 – Il governatore, i giudici della corte suprema di legge e d’equità, i giudici d’ammiragliato e il procuratore generale avranno onorari fissi e bastevoli finché saranno in carica.

Art. 22 – L’assemblea generale nominerà ciascun anno a scrutinio riunito delle due camere uno o parecchi tesorieri per lo stato.

Art. 23 – Il governatore e gli altri uffiziali che si rendessero colpevoli di delitti contro lo stato, sia violando qualche parte della presente costituzione, sia per malversazione o corruzione, potranno essere processati su un’accusa di delitto di stato fatta dall’assemblea generale o sulla decisione del gran giurì di alcuna delle corti superiori dello stato medesimo.

Art. 24 – L’assemblea generale nominerà ogni tre anni un segretario per lo stato, a scrutinio riunito delle due camere.

Art. 25 – Nessuno di loro che furono fino al presente o saranno in appresso ricevitori del pubblico danaro, potrà aver posto nell’una o nell’altra camera dell’assemblea generale, né essere leggibile ad alcuna carica dello stato, se non dopo aver reso conto e aver pagato alla tesoreria tutte le somme di cui era contabile e che potrebbe avere.

Art. 26 – Nessun tesoriere avrà posto al senato, né alla camera dei comuni, né al consiglio di stato, finché rimarrà in carica, né prima di avere appurati i suoi conti col pubblico per tutto il danaro appartenente allo stato che potrà essere in sua mano nel temo in cui uscirà di carica, né prima d’aver saldato nelle mani del tesoriere suo successore tutto ciò di cui sarà reliquatario.

Art. 27 – Nessun uffiziale di truppe regolari o di marina al servizio e alla paga, sia degli Stati Uniti, sia dello stato, sia di qualunque altro, come pure nessun agente per le somministranze di viveri o di vestiari a truppe regolari o ad una marina qualunque, potranno avere posto né al senato, né alla camera dei comuni, né al consiglio di stato, e non saranno eleggibili per alcuno di questi posti: qualunque membro del senato, della camera dei comuni o del consiglio di stato che fosse nominato a qualche impiego di questa natura e l’accettasse, renderebbe per ciò solo vacante il suo posto.

Art. 28 – Nessun membro del consiglio di stato avrà posto nel senato né nella camera dei comuni.

Art. 29 – Nessun giudice delle corti superiori di legge e di equità, nessun giudice di ammiragliato avranno posto né al senato, né alla camera dei comuni, né al consiglio di stato.

Art. 30 – Nessun segretario di stato, nessun procuratore generale, nessuno dei cancellieri di corte, avrà posto al senato, né alla camera dei comuni, né al consiglio di stato.

Art. 31 – Nessun ministro o predicatore del vangelo, di qualunque comunione sia, potrà essere membro del senato, né della camera dei comuni, né del consiglio di stato, finché continuerà ad esercitare le funzioni ecclesiastiche.

Art. 32 – Chiunque non riconoscerà l’esistenza di Dio, la verità della religione protestante e l’autorità divina dell’antico e nuovo testamento, o professerà principi religiosi incompatibili colla libertà e colla sicurezza dello stato, non potrà possedere alcuna carica né impiego lucrativo o di confidenza nel dipartimento civile dello stato.

Art. 33 – I giudici di pace pei contadi dello stato saranno in avvenire presentati e raccomandati al governatore in esercizio dai rappresentanti dei contadi rispettivi nell’assemblea generale, e il governatore loro darà commissioni: i giudici di pace, così provveduti di commissioni, conserveranno le loro cariche finché si condurranno bene e non saranno destituiti dall’assemblea generale, a meno di cattiva condotta, assenza o incapacità legale.

Art. 34 – Non vi avrà nello stato alcuno stabilimento per una chiesa o una setta religiosa qualunque di preferenza ad un altro, e nessuno, sotto qualunque pretesto, sarà costretto a recarsi ad un luogo particolare di culto contro la sua fede e la sua opinione, né obbligato a pagare per la compra di un terreno, o per la costruzione d’una casa destinata al culto religioso, o pel mantenimento dei ministri o d’un ministro di religione, contro ciò che egli crederà giusto e ragionevole o contro ciò che si sarà quotato volontariamente e personalmente. Tutti avranno il libero esercizio del loro culto, ben inteso che nulla potrà inferirsi dal presente articolo per esimere i predicatori che facessero discorsi sediziosi e miranti al tradimento, dall’essere presi e puniti secondo la legge.

Art. 35 – Nessuno nello stato potrà possedere in una volta più di un impiego lucrativo: ma nessun impiego nella milizia, né gli uffizi di giudici di pace saranno considerati come lucrativi.

Art. 36 – Tutte le commissioni e concessioni saranno date in nome dello stato della Carolina Settentrionale e saranno certificate e firmate dal governatore. Tutti gli atti pubblici saranno intitolati nel modo stesso e saranno certificati e firmati dai cancellieri delle corti rispettive. Le querele saranno terminate con queste parole: “contro la pace e la dignità dello stato”.

Art. 37 – I delegati per lo stato al congresso continentale, finché sarà necessario inviarvene, saranno scelti annualmente a scrutinio dall’assemblea generale, ma potranno essere revocati nel modo stesso nel corso dell’anno e nessuno sarà eletto in questa qualità più di un triennio consecutivo.

Art. 38 – In ciascuno dei contadi dello stato vi avrà uno sceriffo, uno o più coronari e contabili.

Art. 39 – Ad eccezione dei casi in cui vi fosse una forte presunzione di frode, la persona di un debitore non potrà essere tenuta in carcere dopo che avrà fatta di buona fede una cessione di tutti i suoi beni mobili e immobili a profitto dei creditori, nel modo che verrà stabilito dalla legge. Tutti i prigionieri saranno rilasciati sotto cauzioni sufficienti, fuor quelli per delitti capitali, quando vi avranno prove evidenti o forti presunzioni.

Art. 40 – Qualunque straniero venga a stabilirsi in questo stato, dopo avere preventivamente prestato giuramento di fedeltà, potrà comprare o acquistare in qualunque altro modo, possedere o trasferire terre o altri immobili: e dopo un anno di residenza sarà riputato cittadino libero.

Art. 41 – Saranno stabilite dalla legislatura una o più scuole per dare alla gioventù una conveniente educazione, con onorari pagati dal pubblico pei maestri, che li pongano in stato di dare un’educazione a modico prezzo: tutte le cognizioni utili saranno debitamente incoraggiate e perfezionate in una o più università.

Art. 42 – Non sarà fatta alcuna compra di terre dagli Indiani che a profitto del pubblico e per autorità dell’assemblea generale.

Art. 43 – Le legislature avvenire regoleranno le sostituzioni in modo da evitarne la perpetuità.

Art. 44 – È stabilito che la dichiarazione dei diritti fa parte della costituzione dello stato e non debba essere violata sotto qualunque pretesto.

Art. 45 – Qualunque membro dell’una o dell’altra camera dell’assemblea generale avrà la libertà di avvisare diversamente e di protestare contro tutti gli atti o determinazioni da lui riguardate come dannose al pubblico, facendo registrare sui giornali i motivi del suo avviso contrario.

Art. 46 – Né l’una né l’altra camera dell’assemblea generale potrà procedere alla spedizione degli affari pubblici, a meno che non sia presente la maggioranza dei membri: e quando una proposizione sarà stata appoggiata, il e no saranno presi sulla questione e registrati sui giornali: i giornali degli atti e delle deliberazioni dell’una e dell’altra camera saranno stampati e pubblicati immediatamente dopo il loro aggiornamento.

La presente costituzione non dovrà impedire al congresso, attualmente radunato per la sua confezione, di fare regolamenti provvisori e momentanei pel buon ordine dello stato, fino a che l’assemblea generale impianti il governo, conforme al modo indicato a suo luogo.

 

 

 

 

 

FONTE:

F. Battaglia, Le Carte dei Diritti, Laruffa Editore, Reggio Calabria 1998.



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