COSTITUZIONE DI OHIO

 

 

TITOLO I

 

Art. 1 – L’autorità legislativa di questo stato sarà affidata ad un’assemblea generale, che si comporrà d’un seriato e d’una camera de’ rappresentanti, ambi eletti dal popolo.

Art. 2 – In un anno dopo la prima assemblea e in ciascun periodo seguente di quattro anni, sarà fatto un censimento di tutti gli abitanti bianchi e maschi al disopra di ventun anno, nel modo che sarà stabilito dalla legge. Il numero dei rappresentanti sarà a ciascun periodo di censimento stabilito dalla legislatura, proporzionalmente per ciascun contado al numero degli abitanti maschi e bianchi oltre l’anno ventunesimo. Questo numero non  sarà mai minore di ventiquattro nè maggiore di trentasei, fino a che il numero degli abitanti maschi e bianchi oltre ai ventun anno non si elevi a ventidue mila, dopo il quale avvenimento il numero dei rappresentanti non potrà essere minore di trentasei nè maggiore di settantadue.

Art. 3 – I rappresentanti saranno eletti annualmente dai cittadini di ciascun contado rispettivamente, il secondo martedì d’ottobre.

Art. 4 – Nessun potrà essere eletto rappresentante se non abbia venticinque anni, non sia cittadino degli Stati Uniti e abitante dello stato. Egli dovrà parimente aver risieduto nei limiti del contado in cui sarà eletto, durante l’anno immediatamente anteriore alla sua elezione, a meno che non sia stato assente per gli affari pubblici degli Stati Uniti o di questo stato: egli dovrà inoltre pagare una tassa di stato o di contado.

Art. 5 – I senatori saranno scelti ogni due anni dai cittadini aventi .diritto di voto pei rappresentanti, e dopo la loro riunione in conseguenza della prima elezione: essi saranno spartiti dallo sorte fra i varii contadi o distretti, per quanto è possibile, in due classi. I posti di senatori della prima classe vacheranno allo spirare del primo anno e quelli della seconda allo spirare del secondo: attalchè una metà, per quanto è possibile, sia scelta annualmente in appresso.

Art. 6 – Il numero dei senatori sarà, all’epoca dei censimenti surriferiti, fissato dalla legislatura e distribuito proporzionalmente tra i vari contadi o distretti che saranno formati dalla legge, dietro il numero degli abitatiti bianchi e maschi di ventun anno: non sarà mai meno del terzo e più della metà del numero dei rappresentanti.

Art. 7 – Nessuno potrà essere senatore se non abbia trent’anni e non sia cittadino degli Stati Uniti, non abbia risieduto nel contado o distretto nei due anni immediatamente anteriori all’elezione, a meno che non sia stato assente per gli affari pubblici degli Stati Uniti o di questo stato: dovrà inoltre aver pagato una tassa di stato o di contado.

Art. 8 – Quando il senato e la camera dei rappresentanti saranno radunati, sceglieranno ciascuno un presidente e gli altri uffiziali. Saranno giudici della validità dei loro membri e s’aggiorneranno. I due terzi di ciascuna camera formeranno un quorum che potrà occuparsi degli affari: ma un numero minore potrà pronunziare l’aggiornamento da un giorno all’altro e chiamare alle sedute i membri assenti.

Art. 9 – Ciascuna camera pubblicherà una raccolta dei processi verbali delle sue sedute. Le opinioni dei varii membri pro e contro una quistione potranno sulla domanda di due membri essere registrate nel processo verbale.

Art. 10 – Due membri d’una camera potranno tornare opposizione e protestare contro qualunque atto o decisione che loro sembrerà contraria al ben pubblico o individuale: i motivi di queste opposizioni saranno registrati nei processi verbali.

Art. 11 – Ciascuna camera farà il suo regolamento, punirà i suoi membri per disordine e cattiva condotta e potrà col consenso dei due terzi de’ suoi membri escluderne uno, non mai due volte però per lo stesso motivo: avrà inoltre tutti i poteri essenziali al potere legislativo di uno stato libero e indipendente.

Art. 12 – Quando vacheranno posti in una delle due camere, il governatore o chi ne farà le veci rilascierà ordini d’elezione per nominare ai posti suddetti.

Art. 13 – I senatori e i rappresentanti non potranno, fuori il caso di tradimento, delitto di stato o attentato contro la pubblica quiete, essere messi in arresto, nè durante la sessione dell’assemblea generale, nè andando, nè tornando: non potranno essere molestati pei discorsi o discussioni d’una camera.

Art. 14 – Ciascuna camera può, durante la sua sessione, punire di carcere chiunque, non facendo parte nè dell’una nè dell’altra, si rende reo d’offesa verso di loro con irriverenza duranti le loro sedute: questi imprigionamenti non potranno eccedere però le ventiquattro ore per uno stesso delitto.

Art. 15 – Le porte di ciascuna camera sono aperte e pubbliche le sedute, fuorchè la camera creda dover deliberare in segreto. Ma nè l’una nè l’altra camera potrà, senza il consenso della seconda, aggiornare le sue sedute a più di due giorni o cambiare il luogo in cui entrambe siedono ordinariamente.

Art. 16 – I bill possono emanare dall’una e dall’altra camera, ma noti possono essere cambiati, emendati o respinti dall’altra.

Art. 17 – Qualunque bill sarà letto a tre diversi giorni in ciascuna camera, fuorchè quando in caso d’urgenza i tre quarti dei membri della camera in cui il bill è deliberato, giudicassero conveniente il prescinderne: qualunque bili passato in una delle camere sarà firmato dai presidenti d’entrambe.

Art. 18 – La formola delle leggi dello stato sarà: «Ordinato dall’assemblea dello stato di Ohio».

Art. 19 – La legislatura di questo stato non potrà concedere ai funzionari fino al 1808 stipendi annuali maggiori dei seguenti: il governatore, mille dollari: i giudici della corte suprema, mille dollari: i presidenti delle corti di liti comuni, ottocento; il segretario di stato, cinquecento: l’auditore dei conti pubblici, settecentocinquanta: il tesoriere, quattrocentocinquanta: i membri della legislatura non riceveranno che due dollari al giorno duranti le sessioni e due per ogni venticinque miglia che saranno costretti di percorrere per recarvisi o ritornarne.

Art. 20 – Nessun senatore o rappresentante potrà durante il suo potere, legislativo essere nominato nello stato ad alcun impiego civile che fosse stato creato o i cui emolumenti fossero stati accresciuti in questo frattempo.

Art. 21 – Non potrà essere tratta alcuna somma dal tesoro nazionale, se non in forza delle designazioni fatte dalla legge.

Art. 22 – Uno stato esatto delle rendite e spese pubbliche sarà annesso alle leggi e pubblicato con esse annualmente.

Art. 23 – La camera dei rappresentanti avrà sola il diritto di accusare, ma per costituire l’accusa sarà necessaria una maggioranza di tutti i membri. Qualunque accusa sarà giudicata dal senato: e i suoi membri, quando sederanno a quest’uopo, giureranno di rendere giustizia conformemente alle leggi e alla propria, coscienza. Nessuno potrà essere condannato senza il consenso dei voti dei due terzi dei senatori.

Art. 24 – Il governatore e tutti gli altri funzionari civili dello stato possono essere accusati per delitti commessi nella sfera dei loro doveri : ma il giudizio in tali accuse non potrà portare alcuna altra pena che la privazione dell’uffizio, e la dichiarazione che l’individuo è indegno di qualunque altra funzione onoraria o lucrativa nello stato. L’accusato, o condannato o assolto, potrà essere processato, giudicato e punito secondo le leggi del paese.

Art. 25 – La prima sessione dell’assemblea generale avrà luogo il primo martedì del prossimo maggio. In appresso l’assemblea generale si formerà il primo lunedì di dicembre di ciascun anno e a nessun’altra epoca, a meno che non sia ordinata altramente dalla legge e dalla costituzione.

Art. 26 – I membri di un corpo giudiziario, segretario di stato, procuratore generale, cancelliere, segretario degli archivi, sceriffo o ricevitore, membri dell’una delle due camere del congresso o altri occupanti un impiego lucrativo, sì negli Stati Uniti che nello stato, non saranno eleggibili e non potranno sedere all’assemblea generale. Le cariche della milizia e delle giustizie di pace non sono riguardate come impieghi lucrativi.

Art. 27 – Nessuno sarà chiamato ad un uffizio pubblico in uno dei contadi, se non vi ha abitato l’anno anteriore alla sua nomina, nel caso in cui il contado fu eretto anteriormente. Se non fu eretto che dopo, dovrà aver abitato lo stesso tempo in uno dei contadi i cui territorii concorsero alla formazione del nuovo.

Chiunque fu o sarà ricevitore o detentore del pubblico denaro, non potrà sedere in una delle camere dell’assemblea generale, fino a che non abbia reso conto e versato nel tesoro tutte le somme di cui può essere risponsabile.

 

TITOLO II

 

Art. 1 – Il potere esecutivo supremo è affidato ad no governatore.

Art. 2 – Il governatore sarà scelto dagli elettori dei membri dell’assemblea generale, il secondo martedì d’ottobre nello stesso modo e luogo, ch’essi voteranno pei rappresentanti. I processi verbali delle elezioni del governatore saranno sigillati e trasmessi alla sede del governo da coloro che diressero l’elezione, e indirizzati al presidente del senato che li aprirà e pubblicherà in presenza d’una maggioranza dei membri di ciascuna camera. Chi avrà più voti sarà governatore: ma se due o più individui n’ebbero un numero eguale, la nomina del governatore sarà decisa dalla ballottazione nell’assemblea generale. Le elezioni contestate saranno determinate dalle due camere dell’assemblea generale, secondo il modo stabilito dalla legge.

Art. 3 – Il primo governatore occuperà questa carica fino al primo lunedì di dicembre 1805, e fino a che un altro non sia stato eletto e posto in uffizio. Le funzioni di governatore dureranno due anni, dopo i quali potrà essere rieletto, osservando nullameno che su otto anni egli non può stare in funzione che sei. Egli debbe avere trent’anni almeno, essere cittadino degli Stati Uniti da dodici anni e aver abitato nello stato quattro anni prima della sua ultima elezione.

Art. 4 – Presenterà tratto tratto all’assemblea generale il quadro della situazione dello stato e chiamerà la sua attenzione sulle misure che crederà più utili al ben pubblico.

Art. 5 – Avrà il potere di soprassedere all’esecuzione e far grazia, fuori il caso di accusa nel seno delle camere.

Art. 6 – Il governatore riceverà ad epoche fisse una ricompensa pei suoi servigi, che non potrà essere nè cresciuta nè diminuita pel tempo per cui sarà eletto.

Art. 7 – Può chiedere relazioni dagli uffiziali del potere esecutivo su tutto ciò che riguarda i loro rispettivi uffizi: veglierà a che le leggi siano fedelmente osservate.

Art. 8 – Quando un funzionario il cui titolo emana, in virtù della costituzione, dall’assemblea generale, muore quand’essa non è formata, o il suo uffizio diviene vacante per un motivo qualunque, il governatore può riempierlo con una commissione che spira colla prossima sessione legislativa.

Art. 9 – Nelle occasioni straordinarie, può convocare l’assemblea, generale con un proclama, e appena sarà formata, le esporrà i motivi che a ciò lo indussero.

Art. 10 – Sarà comandante in capo dell’esercito, della flotta e della milizia dello stato, quando non saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti.

Art. 11 – In caso di dissenso fra le camere sull’epoca dell’aggiornamento, egli avrà il potere di fissarla, purchè non oltrepassi la convocazione annuale della legislatura.

Art. 12 – In caso di morte, d’accusa, dimissione o rivocazione del governatore, il presidente del senato eserciterà le sue veci fino che sia assolto se si trova sotto il peso d’un’accusa e debitamente sostituito in altri casi. Se il presidente del senato è accusato, morto, o rivocato, o dimissionario, o assente, il presidente della camera dei rappresentanti sarà investito di questo, uffizio e ne eserciterà le funzioni fino a che un nuovo governatore venga eletto.

Art. 13 – Nessun membro del congresso o chiunque tenente un uffizio qual sia digli Stati Uniti o da questo stato, non potrà essere governatore.

Art. 14 – Vi avrà un sigillo dello stato che sarà conservato dal governatore e adoperato da lui officialmente: si chiamerà gran sigillo dello stato di Ohio.

Art. 15 – Tutti gli atti pubblici saranno fatti in nome e per autorità dello stato di Ohio, improntati del suo sigillo, firmati dal governatore e controfirmati dal segretario.

Art. 16 – Il segretario dello stato sarà eletto a scrutinio riunito delle due camere. Le sue funzioni dureranno tre anni, se la sua condotta sarà leale in questo intervallo. Terrà un registro degli atti officiali e delle operazioni del governatore, che depositerà quando ne sarà richiesto, non che tutte le carte e documenti relativi, sotto gli occhi di una delle due camere. Compierà a tutti gli altri doveri che gli sono prescritti dalla legge.

 

TITOLO II

 

Art. 1 – Il potere giudiziario dello stato consisterà in una corte suprema, corti di liti comuni per ciascun contado, giustizie di pace e quegli altri tribunali che la legislatura crederà utili in appresso.

Art. 2 – La corte suprema, si comporrà di tre giudici, di cui due basteranno per pronunziare. Giudicherà, in prima ed ultima instanza, in materia civile e di cancelleria, e nei casi che saranno determinati dalla legge. È inteso che nulla potrà impedire l’assemblea generale d’aggiungere dopo cinque anni alla corte suprema un altro giudice, nel qual caso la corte dividerà lo stato in quattro distretti, in ciascuno dei quali due giudici potranno sedere.

Art. 3 – Le corti delle liti comuni consisteranno in un presidente e giudici assessori. Lo stato sarà diviso dalla legge in tre distretti. Vi avrà in ciascun distretto un presidente delle corti che vi risiederà nella durata del suo uffizio. In ciascun contado sarà eletto un numero di giudici assessori nè più di tre nè meno di due, che vi risiederanno nella, durata delle loro funzioni. Il presidente e i giudici nei loro contadi rispettivi formeranno in numero di tre una corte competente per le materie civili e di cancelleria nei casi prescritti dalla legge. Nulla potrà impedire la legislatura di accrescere il numero dei distretti e dei presidenti dopo un quinquennio.

Art. 4 – I giudici della corte suprema e delle liti comuni avranno una giurisdizione criminale compiuta nei casi e nelle forme da stabilirsi dalla legge.

Art. 5 – La corte delle liti comuni tratterà in ciascun contado delle materie di successione, amministrazione dei beni, tutela ed altri punti, come prescriverà la legge.

Art. 6 – I giudici della corte delle liti comuni avranno nei loro contadi rispettivi la stessa estensione di potere che i giudici della corte suprema, per portar ordini di certiorari ai giudici di pace ed evocare nanti ad esse le loro procedure e vegliare a che giustizia sia fatta.

Art. 7 – I giudici della corte suprema saranno, in virtù del loro uffizio, conservatori della pace in tutto lo stato. I presidenti delle corti delle liti comuni saranno pure conservatori della pace nei loro distretti rispettivi, e i giudici di queste stesse corti saranno conservatori della pace dei loro rispettivi contadi.

Art. 8 – I giudici della corte suprema, i presidenti e assessori delle liti comuni saranno eletti a scrutinio delle due camere dell’assemblea generale, e le loro funzioni dureranno sette anni, se non abbiano in questo intervallo demeritato. I giudici della corte suprema e i presidenti delle altre corti riceveranno ad epoche fisse una giusta ricompensa dei loro servigi stabilita dalla legge, che non potrà essere diminuita o accresciuta duranti le loro funzioni. Non potranno ricevere alcun diritto o gratificazione nè tenere alcun altro uffizio onorevole o lucrativo nello stato o negli Stati Uniti.

Art. 9 – Ciascuna corte sceglierà il suo segretario per sette anni. .Nessuno potrà essere incaricato di queste funzioni se non pro tempore, a meno che non produca alla corte che lo ha scelto un certificato della corte suprema ch’essa lo giudica atto a compiere ai doveri della detta carica in qualunque corte dello stesso ordine che quella a cui si offre. Questi funzionarii saranno rivocabili per cattiva condotta a tutte le epoche e dalla sola autorità delle loro corti rispettive.

Art. 10 – La corte suprema si terrà una volta l’anno in ciascun contado. Le corti delle liti comuni si terranno in ciascun contado nei tempi e luoghi stabiliti dalla legge,

Art. 11 – Un numero sufficiente di giudici di pace sarà eletto dagli elettori legali dei varii contadi: essi rimarranno in carica tre anni. I loro poteri e i loro doveri saranno a quando a quando precisati dalli legge.

Art. 12 – Il titolo di tutti gli atti di procedura sarà «Lo stato di Ohio». Tutti i processi saranno fatti in nome e per autorità dello stato di Ohio: le accuse termineranno colla formola: «contra la pace le la dignità dello stato di Ohio».

 

TITOLO IV

 

Art. 1 – Qualunque abitante maschio, bianco, oltre i ventun anno, avente risieduto nello stato durante l’anno che precedette l’ultima elezione, che ha pagato o deve pagare una tassa di stato o di contado, godrà del diritto di elettore. Nessuno potrà votare che nel contado o nel distretto in cui risiederà all’epoca dell’elezione.

Art. 2 – Tutte le elezioni si faranno per via di scrutinio.

Art. 3 – Gli elettori saranno in tutti i casi, eccettuato il tradimento, la fellonia o l’attentato contro la pace pubblica, al sicuro dall’arresto durante la loro presenza alle elezioni, andando o tornando.

Art. 4 – La legislatura avrà pieno potere per impedire di eleggere o di essere eletto, a chiunque sia stato condannato per ladroneccio, spergiuro o qualunque altra azione infamante.

Art. 5 – Non può esservi nulla in questo titolo che valga ad impedire a tutti gl’individui bianchi, maschi, sopra i ventun anno, costretti a lavorare sulle strade, nelle città o contadi rispettivi e che risiedettero un anno nello stato, di godere del diritto di suffragio.

 

TITOLO V

 

Art. 1 – I capitani e subalterni della milizia saranno eletti dagli individui soggetti a questo dovere militare, nella compagnia dei loro rispettivi distretti.

Art. 2 – I maggiori saranno eletti dai capitani e subalterni del battaglione.

Art. 3 – I colonnelli saranno eletti dai maggiori, capitani e subalterni del reggimento.

Art. 4 – I brigadieri generali saranno eletti dagli uffiziali commissionati delle loro brigate rispettive.

Art. 5 – I maggiori generali e mastri di quartieri generali saranno eletti a scrutinio delle due camere legislative.

Art. 6 – Il governatore nominerà l’aiutante generale: i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti di campo ed altri uffiziali di divisione: i brigadieri, i loro maggiori: i maggiori di brigata, i loro uffiziali di stato maggiore. i colonnelli nomineranno i loro aiutanti, quartiermastri ed alti uffiziali di stato maggiore del reggimento: i capitani e subalterni nomineranno i loro uffiziali non commissionati e così va dicendo.

Art. 7 – I capitani e gli altri uffiziali inferiori d’artiglieria e di cavalleria saranno eletti dagli individui arruolati nei loro corpi rispettivi: i maggiori e i colonnelli saranno scelti nel modo da stabilirsi dalla legge: i colonnelli sceglieranno i loro uffiziali di stato maggiore: i capitani e subalterni, i loro ufficiali non commissionati.

 

TITOLO VI

 

Art. 1 – Saranno eletti in ciascun contado un sceriffo e un coronario dai cittadini che hanno dritto di votare pei membri dell’assemblea generale. Saranno eletti nei tempi e luoghi dell’elezione dei membri stessi. Le loro funzioni dureranno due anni, se non demeriteranno in questo intervallo. Continueranno a compiere i doveri fino all’elezione legale dei loro successori: è inteso che nessuno potrà esercitare le funzioni di sceriffo più di quattro anni sopra sei.

Art. 2 – Il tesoriere di stato e l’auditore dei conti saranno nominati ogni tre anni a scrutinio; riunito delle due camere legislative.

Art. 3 – Tutti gli ufficiali municipali delle città e dei borghi saranno eletti annualmente dagli abitanti che vi sono legalmente qualificati per eleggere i membri dell’assemblea, nei tempi e luoghi che verranno determinati dalla legge.

Art. 4 – La nomina a tutti gli impieghi civili che non è determinata dalla costituzione, sarà fatta come verrà determinato dalla legge.

 

TITOLO VII

 

Art. 1 – Chiunque sarà scelto o designato a qualche uffizio onorevole o lucrativo sotto l’autorità dello stato, presterà, prima d’entrare in funzione, il giuramento di conservar la costituzione degli Stati Uniti, neri che quella dello stato, ed un altro giuramento relativo ai doveri della sua carica.

Art. 2 – Qualunque elettore riceverà pel suo voto qualche dono o ricompensa in alimenti, bevande, danaro o in qualsiasi altro modo, subirà una pena da stabilirsi dalla legge. Chiunque, direttamente o  indirettamente, avrà promesso o dato cosiffatte ricompense per essere eletto, sarà per ciò stesso reso incapace di occuparsi per due anni l’uffizio a cui si sarà fatto eleggere: egli soggiacerà pure ad un altro castigo da stabilirsi dalla legge.

Art. 3 – Nessun nuovo contado potrà essere stabilito dall’assemblea generale, se la sua formazione riduce il contado o i contadi su cui il suo territorio è preso ad un’estensione minore di quattrocento miglia quadrate. Nessun contado più piccolo potrà esistere. Qualunque nuovo contado, quanto al dritto di suffragio e di rappresentanza, sarà considerato come una parte del contado o dei contadi col territorio dei quali si sarà formato, fino a che non abbia acquistato questo diritto coll’incremento della sua popolazione.

Art. 4 – Chilicotche sarà la sede del governo, fino al 1808. Nessun danaro sarà levato fino al 1809 dalla legislatura dello stato per erigere edifizi pubblici a pro di questa stessa legislatura.

Art. 5 – Se dopo l’anno 1806 i due terzi dell’assemblea generale giudicassero necessario di emendare o cambiare questa costituzione, impegneranno gli elettori alla prossima elezione pei membri dell’assemblea stessa, di votare pro o contro una convenzione. Se pare che una maggioranza dei cittadini, nominando i rappresentanti, abbia votata una convenzione, l’assemblea generale convocherà nella prossima sessione una convenzione, la quale sarà formata di tanti membri quanti ve ne hanno nell’assemblea generale, scelti nel modo stesso, nello stesso luogo e dai medesimi elettori, e si radunerà nei tre mesi dopo l’elezione per rivedere, emendare o cambiare lo statuto costituzionale, Ma esso non può provare alcuna alterazione atta a introdurre nello stato la schiavitù o la servitù involontaria.

Art. 6 – I confini dello stato rimangono stabiliti nel modo seguente: (segue la descrizione dei confini che noi stimiamo a proposito di omettere).

 

APPENDICE

 

Art. 1 – Onde impedire che alcun inconveniente nasca dal cambiamento di un governo territoriale in un governo permanente e fisso, resta dichiarato dalla presente convenzione che lutti i diritti, azioni, procedure, liti, pretese e contratti relativi a individui o a corporazioni, si eserciteranno ed esisteranno come per lo passato e come se non si fosse operato alcun cambiamento nel governo.

Art. 2 – Tutte le pene, ammende e confische in uso nel territorio degli Stati Uniti del nord-ovest del fiume Ohio saranno in vigore nello stato. Tutte le attribuzioni del governatore e di qualunque altro funzionario del detto territorio diverranno proprie al governatore e agli altri uffiziali dello stato e ai loro successori, per usarne ciascuno nelle loro cariche rispettive nei modi e nei casi determinati dalla legge.

Art. 3 – Il governatore, il segretario, i giudici e tutti gli altri funzionarii dello stato continueranno ad esercitare le loro funzioni nei loro posti rispettivi, fino a che i detti funzionarii siano rivocati in virtù della presente costituzione.

Art. 4 – Tutte le leggi o frammenti di leggi ora in vigore nello stato continueranno ad avere tutti i loro effetti, per quanto non saranno contrarii alla presente costituzione: si eccettua da questa regola l’atto intitolato: Regolamenti delle nomine e funzioni dei procuratori e consiglieri, non che l’emendamento fatto a questo atto riguardo al tempo degli studi del funzionario, la sua abitazione nel territorio dello stato e il tempo che un procuratore dovrà avere esercito per potere essere ammesso al grado di Consigliere.

Art. 5 – Il governatore si servirà del suo sigillo particolare fino a che non siasi provveduto al sigillo dello stato.

Art. 6 – Il presidente della convenzione spedirà mandati d’elezione ai sceriffi dei varii contadi, richiedendoli di far procedere alla elezione di un governatore, dei membri dell’assemblea generale, dei sceriffi, e dei coronarii per ciascun distretto di elezione, il secondo martedì di gennaio prossimo. L’elezione sarà fatta secondo le leggi qui sopra stabilite: i membri dell’assemblea generale, i sceriffi e i coronarii eletti a quest’epoca eserciteranno i loro poteri ed impieghi rispettivi, solamente fino alla prossima elezione annuale o biennale, come viene prescritto dalla costituzione.

Art. 7 – Fino al primo censimento che debbe essere fatto come è detto al titolo primo, il contado di Hamilton nominerà quattro senatori e otto rappresentanti: il contado di Clermont, un senatore e due rappresentanti: il contado di Adam, un senatore e tre rappresentanti: il contado di Ross, due senatori e quattro rappresentanti: il contado di Faisfield, un senatore e due rappresentanti: il contado di Washington, due senatori e tre rappresentanti: il contado di Belmont, un senatore e due rappresentanti,: il contado di Jefferson, due senatori e quattro rappresentanti : e il contado di Trumbull, un senatore e due rappresentanti.

 

Dato in convenzione a Chilicotche il 29 novembre dell’anno di nostro Signore 1802, ventesimosettimo dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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