PAESI BASSI

COSTITUZIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI

Costituzione del 30 novembre 1887 (1)

 

Capitolo I

IL REGNO E I SUOI ABITANTI

 

Art. 1 ‑ Il Regno dei Paesi Bassi comprende il territorio dei Paesi Bassi, dell'Indonesia, di Surinam e delle Antille olandesi.

Art. 2 ‑ La Costituzione non è obbligatoria che per il Regno in Europa, a meno che dal suo testo non risulti il contrario.

Ovunque negli articoli seguenti si parla di Regno questo termine deve intendersi come Regno in Europa.

Art. 3 ‑ La legge può riunire e dividere le province ed i comuni e crearne dei nuovi.

I confini del Regno, delle province e dei comuni possono essere modificati dalla legge.

Art. 4 ‑ Tutti coloro che si trovano sul territorio del Regno hanno un pari diritto alla protezione delle loro persone e dei loro beni.

La legge regola l'ammissione e l'espulsione degli stranieri e le condizioni generali secondo le quali possono concludersi trattati con Stati esteri relativamente alla loro estradizione.

Art. 5 ‑ Ogni olandese può essere nominato a qualunque pubblico ufficio.

Nessun straniero può esservi nominato, se non in conformità alle disposizioni della legge.

Art. 6 ‑ La legge stabilisce chi è olandese e chi è residente. La naturalizzazione ha luogo per mezzo di una legge o in conformità alla legge.

La legge regola gli effetti della naturalizzazione nei confronti del coniuge e dei figli minori della persona naturalizzata.

Art. 7 ‑ Nessuno ha bisogno di essere preventivamente autorizzato per pubblicare a mezzo della stampa i suoi pensieri o le sue opinioni, restando salva la responsabilità di ognuno in conformità alla legge.

Art. 8Ognuno ha diritto di indirizzare petizioni redatte per iscritto all'autorità competente.

Ogni petizione deve essere firmata dal richiedente. Una firma a nome di altri può essere apposta solo in base ad una procura scritta allegata alla petizione.

I corpi legalmente costituiti possono indirizzare petizioni all'autorità competente, ma soltanto relativamente ad oggetti che rientrino nelle loro attribuzioni.

Art. 9 ‑ Ai residenti è riconosciuto il diritto di associazione e di riunione.

La legge regola e limita l'esercizio di questo diritto nell'interesse dell'ordine pubblico.

 

CAPITOLO II

IL RE

 

SEZIONE I

La successione al trono

 

Art. 10 ‑ La corona dei Paesi Bassi è e rimane attribuita a S.M. Guglielmo Federico, principe di Orange‑Nassau, per essere tenuta ereditariamente da lui e dai suoi discendenti, in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 11 ‑ La corona si trasmetterà per via di successione ai suoi figli ed ulteriori discendenti diretti in linea maschile per ordine di primogenitura, nel senso che, in caso di premorte di un avente diritto, i suoi figli ed ulteriori discendenti in linea maschile prenderanno le sue veci e la sua posizione, e la corona non passerà mai ad una linea ultrogenita o a un ramo cadetto finché nella linea o ‑nel ramo primogenito si troverà un discendente di sesso maschile.

Art. 12 ‑ In mancanza dei successori indicati nell'articolo precedente, la corona passerà alla più anziana tra le figlie viventi dell'ultimo re defunto.

Art. 13 ‑ In mancanza anche di figlie dell'ultimo re defunto, la corona passerà alla più anziana tra le figlie viventi del più anziano tra i suoi figli predefunti di cui vi siano figlie viventi; in mancanza di figlie appartenenti a questa categoria, passerà al più anziano tra i figli viventi della più anziana delle sue figlie predefunte di cui vi siano figli viventi; in mancanza anche di figli appartenenti a questa categoria, passerà alla più anziana tra le figlie viventi della più anziana delle sue figlie predefunte.

Art. 14 ‑ In mancanza di un successore avente diritto alla corona in base ad uno dei tre articoli precedenti, la corona passerà all'uomo o alla donna che si troverà nel grado più prossimo di parentela coll'ultimo re defunto, nella linea di discendenza di S.M. la regina Guglielmina, principessa di Orange‑Nassau, senza che tale grado possa essere più lontano del terzo grado di parentela. A parità di grado di parentela i maschi hanno la precedenza sulle femmine e i primogeniti hanno la precedenza sui cadetti.

Art. 15 ‑ Per quanto concerne la successione, l'abdicazione produce gli stessi effetti della morte.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo seguente, i figli nati dopo l'abdicazione sono esclusi dalla corona.

Art. 16 ‑ Il figlio concepito e non ancora nato al momento della morte dei re si considera come già nato, per quanto si riferisce al diritto alla corona. Il figlio nato morto si considera come se non sia mai esistito.

Art. 17 ‑ Sono esclusi dalla successione, tanto per sè quanto per i loro discendenti, tutti i figli nati da un matrimonio contratto da un re o da una regina senza l'assenso degli Stati Generali, o da un principe o da una principessa della casa regnante senza il consenso prescritto dalla legge.

Contraendo matrimonio in queste condizioni, una regina abdica e una principessa perde i suoi diritti alla corona.

Quando la corona è passata ad un'altra casa, sia per effetto di successione, sia in conformità agli artt. 18 o 19, le disposizioni dei commi precedenti non si applicano che ai matrimoni contratti posteriormente a tale trasmissione.

Art. 18 ‑ Se non si prospetta l'esistenza di alcun successore avente diritto al trono secondo la Costituzione, questo successore potrà essere designato mediante una legge il cui progetto sarà presentato dal re. Gli Stati Generali, convocati in numero doppio, ne deliberano e decidono in assemblea comune.

Art. 19 ‑ Se, alla morte del re, non esiste alcun successore avente diritto alla corona secondo la Costituzione, gli Stati Generali saranno convocati, in numero doppio, dal Consiglio di Stato, entro quattro mesi dalla morte, allo scopo di designare un re, riuniti in assemblea comune.

Art. 20 ‑ Tutte le disposizioni relative alla successione alla corona si applicheranno ai discendenti del re al quale essa sarà trasmessa in virtù di uno degli artt. 12, 13, 14, 18 o 19, in maniera che, per quanto concerne questa successione, la nuova casa avrà questo re per capostipite, nel modo stesso e con gli stessi effetti di quanto è stabilito per la casa di Orange‑Nassau, che ha per capostipite, in conformità all'art. 10, il fu re Guglielmo Federico, principe di Orange‑Nassau.

Art. 21 ‑ Il re non può tenere alcuna corona straniera. In nessun caso la sede del governo può essere trasferita fuori del Regno.

 

SEZIONE II

Le rendite della corona

 

Art. 22 ‑ Oltre il reddito dei possedimenti ceduti dalla legge del 26 agosto 1822 e restituiti nel 1848 allo Stato dal defunto re Guglielmo II come patrimonio della corona, il re gode di un reddito annuo di 1.000.000 di fiorini sul pubblico erario.

Art. 23 ‑ Vengono messe a disposizione del re per suo uso personale residenze estive e invernali. il carico dello Stato, per la manutenzione di esse, non potrà oltrepassare i 100.000 fiorini all'anno.

Art. 24 ‑ I re e i membri della famiglia reale indicati negli artt. 26, 28 e 29 sono esentati da qualsiasi contributo personale.

Non godranno di alcun'altra esenzione fiscale.

Art. 25 ‑ Il re amministra la sua casa a suo piacimento.

Art. 26 ‑ Lo sposo di una regina regnante gode di un reddito annuo di 200.000 fiorini sul pubblico erario; continua a godere di tale reddito anche dopo la morte stato di vedovanza e conserva la nazionalità olandese.

Il reddito annuo di una regina madre, durante la sua vedovanza, è di 200.000 fiorini sul pubblico erario.

Il pubblico erario può assegnare ad un re o ad una regina che abdichino un reddito annuo stabilito con una legge.

Art. 27 ‑ Il figlio primogenito del re o dei suoi distendenti maschi, che sia erede presunto della corona, è il primo suddito del re e porta il titolo di principe d'Orange.

Art. 28 ‑ Il principe d'Orange gode di un reddito annuo di 200.000 fiorini sul pubblico erario, a partire dal giorno in cui compie 18 anni.

Tale reddito viene portato a 400.000 fiorini dopo la celebrazione del suo matrimonio, quando questo sia stato autorizzato dalla legge.

Dopo la morte del principe d'Orange, la principessa vedova gode, durante la sua vedovanza di un reddito annuo di 200.000 fiorini sul pubblico erario.

Art. 29 ‑ La figlia del re che sia erede presunta della corona gode di un reddito annuo di 200.000 fiorini sul pubblico erario a partire dal giorno in cui compie 18 anni.

Nel caso che essa contragga un matrimonio autorizzato dalla legge, il suo sposo gode parimenti di un reddito di 200.000 fiorini sul pubblico erario; continua a godere di tale reddito anche dopo la morte della principessa, finché permane in stato di vedovanza e conserva la nazionalità olandese.

Dopo la morte del suo sposo, la principessa gode, finché permane in stato di vedovanza, di una rendita annuale di 400.000 fiorini.

I redditi di cui al presente articolo permangono nel caso in cui nasca in seguito un principe d'Orange.

Art. 30 ‑ Le cifre fissate in questa sezione possono essere modificate da una legge.

Le Camere degli Stati Generali non possono adottare il progetto di una siffatta legge, né un progetto di legge che miri alla modifica o all'abrogazione di una siffatta legge se non alla maggioranza dei due terzi dei membri di cui è composta ognuna delle Camere.

 

SEZIONE III

La tutela del re

 

Art. 31 ‑ Il re è maggiorenne all'età di diciott’anni compiuti.

La stessa norma vale per il principe d'Orange e per la figlia del re che sia erede presunta della corona nel caso in cui essi dovessero divenire reggenti.

Art. 32 ‑ La tutela del re minore è regolata dalla legge, e il tutore o i tutori sono nominati con una legge.

Gli Stati Generali deliberano e votano in assemblea comune sul progetto di questa legge.

Art. 33 ‑ Questa legge è fatta ancora vivente il re, per il caso di minore età del suo successore. Qualora non vi sia stato provveduto, alcuni tra i parenti più prossimi del re minore sono consultati, nei limiti del possibile, a proposito della regolamentazione della tutela.

Art. 34 ‑ Prima di assumere la tutela, ogni tutore presta il giuramento o fa la promessa seguente in seduta plenaria degli Stati Generali e nelle mani dei loro presidente: «Giuro (prometto) fedeltà al re; giuro (prometto) di adempiere religiosamente a tutti i doveri che la tutela mi impone e di sforzarmi in modo particolare di ispirare al re l'attaccamento alla Costituzione e l'amore per il suo popolo.

Che Dio Onnipotente mi sia d'aiuto! (Lo prometto!) ».

Art. 35 ‑ Nel caso in cui il re si trovi nell'impossibilità di regnare, le misure necessarie per la protezione della sua persona saranno prese secondo le disposizioni dell'art. 34 relative alla tutela di un re minore.

La legge stabilisce il giuramento o la promessa da prestarsi dal tutore o dai tutori nominati a questo scopo.

 

SEZIONE IV

La reggenza

 

Art. 36 ‑ Durante la minore età del re l'autorità regia è esercitata da un reggente.

Art. 37 ‑ Il reggente è nominato con una legge, che può regolare al tempo stesso la successione nella reggenza sino alla maggiore età del re. Gli Stati Generali deliberano e votano in assemblea comune sul progetto di questa legge.

La legge sarà fatta ancora vivente il re per il caso di minore età del suo successore.

Art. 38 ‑ L'autorità regia è parimenti deferita ad un reggente nel caso ili cui il re si trovi nell'impossibilità di regnare.

Qualora i ministri, riuniti in consiglio, ritengano che si prospetti tale eventualità, fanno conoscere questa loro opinione al Consiglio di Stato, con invito ad esprimere un parere in un termine stabilito.

Art. 39 ‑ Se alla scadenza del termine essi persistono nella loro opinione, convocano gli Stati Generali in seduta plenaria per fare loro il rapporto del caso, tenendo conto del parere del Consiglio di Stato, se è stato espresso.

Art. 40 ‑ Se, in seduta plenaria, ritengono effettivamente sussistente l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 38, gli Stati Generali lo dichiarano con un decreto che è promulgato a cura del presidente indicato nel secondo comma dell'art. 111 e che entra in vigore il giorno della promulgazione.

In mancanza di questo presidente, ne viene nominato uno dall'assemblea.

Art. 41 – Ai sensi deIl'art. 40, il principe d'Orange o la figlia del re che sia erede presunta della corona, è reggente di diritto, se ha compiuto i 18 anni.

Art. 42 ‑ Se non vi è principe d'Orange né figlia del re che sia erede presunta della corona, o se l'uno o l'altra non ha compiuto i 18 anni, la reggenza è costituita come è prescritto dall'art. 37; nel secondo caso essa perdura finché l'uno o l'altra non abbiano compiuti i 18 anni.

Art. 43 ‑ Il potere regio sarà esercitato da un reggente anche nel caso in, cui il re, in conformità ad una legge di cui, abbia presentato il progetto, abbia temporaneamente rinunziato all'esercizio del potere regio. Su questo progetto di legge, che deve al tempo stesso provvedere alla nomina del reggente, gli Stati Generali deliberano e decidono in assembla comune.

Art. 44 ‑ Assumendo la reggenza il reggente, in assemblea comune degli Stati. Generali, presta nelle mani del presidente il giuramento (o fa la promessa) seguente: «Giuro (prometto) fedeltà al re; giuro (prometto) che nell'esercizio della autorità regia, fin tanto che il re sarà maggiorenne (fin tanto che si troverà nell'impossibilità di regnare, oppure per tutto il tempo per cui il re rinunzierà all'esercizio, del potere regio) osserverò e manterrò sempre la Costituzione. Giuro (prometto) di difendere e conservare con tutte le mie forze l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Stato, di proteggere la libertà pubblica ed individuale ed i diritti di tutti i sudditi del re e di ciascuno di loro, e di impiegare tutti i mezzi che le leggi mettono a mia disposizione per il mantenimento e lo sviluppo del benessere pubblico e privato, come un reggente buono e fedele è obbligato a fare. Che Dio Onnipotente mi sia d'aiuto! (Lo prometto!) ».

Art. 45 ‑ Se un reggente si trova nell'impossibilità di esercitare la reggenza, si applicheranno gli artt. 38, comma 2, 39 e 40.

Se la successione nella reggenza non è regolata, si applicherà il primo comma dell'art. 37.

Art. 46 ‑ L'autorità regia è esercitata dal Consiglio di Stato:

1° alla morte del re, finché non è stato provvisto alla successione al trono a termini dell'art. 19, o non è stato nominato un reggente per il successore al trono minorenne, o è assente il successore al trono o il reggente;

nei casi degli artt. 40 e 45, finché il reggente manca o è assente, e alla morte del reggente, finché il suo successore non è stato nominato ed ha assunta la reggenza;

3° nel caso in cui la successione al trono è incerta e il reggente manca o è assente.

L'esercizio dell'autorità regia da parte del Consiglio di Stato cessa di pieno diritto nel momento in cui il successore al trono o il reggente legittimo è entrato in funzione.

Quando si deve provvedere alla reggenza, il Consiglio di Stato presenta il progetto di legge a questo scopo nel termine di un mese da quando ha assunto l'esercizio dell'autorità regia, nei casi dei nn. 1 e 2, e nel termine di un mese dal momento in cui la successione al trono ha cessato di essere incerta, nel caso del n. 3.

Art. 47 ‑ Quando viene nominato un reggente, o quando la reggenza è assunta dal principe di Orange o dalla figlia del re che sia crede presunta della corona, una legge stabilisce la somma che dovrà essere prelevata ogni anno sulla rendita della corona per le spese della reggenza.

La somma così fissata non può essere modificata per la durata della reggenza

Art. 48 ‑ Non appena sarà cessata l'eventualità prevista dall'art. 38, gli Stati Generali ne faranno dichiarazione in assemblea comune mediante un decreto che sarà promulgato a cura del presidente designato nell'art. 40.

Art. 49 ‑ Questo decreto sarà emanato su proposta del reggente o di almeno venti membri degli Stati Generali. Questi membri presenteranno la proposta al presidente della prima Camera, che convocherà immediatamente gli Stati Generali in assemblea comune.

Se la sessione delle Camere fosse chiusa, questi membri avranno il diritto di procedere essi stessi alla convocazione.

Art. 50 I ministri e il tutore, o ì tutori, sono tenuti personalmente a riferire alle Camere degli Stati Generali in merito alle condizioni del re o del reggente, ogni qualvolta ne è loro rivolta domanda.

A questi effetti, il terzo comma dell'art. 97 si applica anche ai tutori.

Art. 51 ‑ Subito dopo la promulgazione del decreto menzionato all'art. 48 il re riassume l'esercizio del potere.

 

SEZIONE V

L'ascesa al trono dei re

 

Art. 52 ‑ Il re, dopo avere assunto il potere, presta giuramento ed ascende al trono quanto più presto sia possibile, nella città dì Amsterdam; in seduta Pubblica e comune degli Stati Generali.

Art. 53 ‑ In questa seduta il re presta sulla Costituzione il giuramento (o fa la promessa) seguente: «Giuro (prometto) al popolo olandese di mantenere ed osservare sempre la Costituzione. Giuro (prometto) ‑li difendere e conservare con tutto il mio potere l'indipendenza e l'integrità territoriale dello Stato, di proteggere la libertà Pubblica e individuale e i diritti di tutti i miei sudditi, e di impiegare tutti i mezzi che le leggi mettono a mia disposizione per il mantenimento e lo sviluppo del benessere pubblico e privato, come un buon re è obbligato a fare. Che Dio Onnipotente mi sia di aiuto! (Lo prometto!)».

Art. 54 ‑ Dopo aver prestato questo giuramento, o fatto questa promessa, il re è immesso sul trono, seduta stante, dagli Stati Generali, il cui presidente pronuncia la seguente dichiarazione solenne che conferma poi con giuramento o promessa, come individualmente fanno tutti i membri:

«In nome del popolo olandese, ed in base alla Costituzione, noi vi riceviamo ed inauguriamo come re; noi giuriamo (promettiamo) di mantenere la vostra inviolabilità ed i diritti della vostra corona; giuriamo (promettiamo) di fare tutto ciò che sono tenuti a fare dei buoni e fedeli Stati Generali. Che Dio Onnipotente ci sia di aiuto! (Lo promettiamo)».

 

SEZIONE VI

Del potere dei re

 

Art. 55 ‑ Il re è inviolabile. I ministri sono responsabili.

Art. 56 ‑ Il potere esecutivo spetta al re.

Art. 57 ‑ Il re emana dei regolamenti generali di amministrazione. Questi regolamenti non potranno contenere disposizioni accompagnate da sanzioni penali, se non in base alla legge.

La legge determina le pene che possono essere irrogate.

Art. 58 ‑ Il re ha l'alta direzione dei rapporti con l'estero.

Art. 59 ‑ Il re procura di risolvere i conflitti con gli Stati esteri mediante arbitrato e altri mezzi pacifici. Non può dichiarare alcuna guerra senza preventiva approvazione degli Stati Generali.

Art. 60 ‑ Il re conclude e ratifica tutti i trattati con gli Stati esteri.

A meno che il re non si sia riservata la ratifica mediante una legge, nessun trattato sarà ratificato prima di essere stato approvato dagli Stati Generali.

L'adesione a trattati o la loro denuncia non è fatta che dal re, in conformità alla legge.

Le altre convenzioni con gli Stati esteri saranno comunicate agli Stati Generali non appena possibile.

Art. 61 ‑ Il re ha il comando in capo delle forze di terra e di mare.

I loro ufficiali sono nominati da lui, e da lui sono promossi, revocati o collocati a riposo secondo le norme stabilite dalla legge.

Le pensioni sono regolate dalla legge.

Art. 62 ‑ Il re ha il governo supremo dell'Indonesia, di Surinam e delle Antille olandesi.

Nella misura in cui i poteri non siano stati riservati al re dalla Costituzione o da una legge, il governo generale sarà esercitato in nome del re dal governatore generale, nell'Indonesia, e dai governatori a Surinam e nelle Antille olandesi, con le modalità che saranno stabilite dalla legge.

Il re ogni anno fa agli Stati Generali un rapporto dettagliato sull'amministrazione e la situazione dell'Indonesia, di Surinam e delle Antille olandesi.

Art. 63 ‑ L'organizzazione statale dell'Indonesìa, di Surinam e delle Antille Mandesi sarà stabilita dalla legge; le altre materie saranno regolate dalla legge Ouando se ne farà sentire il bisogno. Salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, il corpo rappresentativo del territorio interessato sarà sentito colle modalità che sa. ranno fissate dalla legge.

Salvo quanto stabilito al primo comma del presente articolo, la regolamentazione degli affari interni dell'Indonesia, di Surinam e delle Antille olandesi è affidata ad organismi che hanno la loro sede sul posto nei modi che saranno stabiliti dalla legge, a meno che il potere di decidere certe questioni o in certi casi non sia riservato al re.

Art. 64 ‑ Le ordinanze emanate dagli organi previsti dal secondo comma dell’articolo precedente possono essere annullate come contrarie alla Costituzione, alla legge o all’interesse generale.

Tali ordinanze possono essere sospese dal re nella maniera che sarà stabilita dalla legge.

Art. 65 ‑ Il re ha l'alta direzione delle finanze pubbliche. A lui compete fissare il trattamento dovuto a tutti i corpi costituiti e a tutti i funzionari pagati sul tesoro pubblico.

La legge fissa il trattamento del Consiglio di Stato, della Camera dei conti e dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Il re iscrive tale trattamento nel bilancio delle spese del Regno.

Le pensioni dei funzionari sono regolate dalla legge.

Art. 66 ‑ Il re ha diritto di battere moneta. Egli ha diritto di far incidere sulle monete la sua effigie.

Art. 67 ‑ Il re conferisce i titoli nobiliari.

Nessun olandese può accettare titoli nobiliari stranieri.

Art. 68 ‑ Gli ordini cavallereschi sono stabiliti dalla legge su proposta del re.

Art. 69 ‑ Il re e, col suo consenso, i principi della sua casa, possono accettare onorificenze straniere alle quali non si connetta alcun obbligo.

In nessun caso gli altri olandesi, o gli stranieri al servizio dei Paesi Bassi, possono accettare ordini cavallereschi, titoli, posti o dignità estere senza una speciale autorizzazione del re.

Art. 70 ‑ Il re ha il diritto di grazia relativamente alle pene irrogate in via giudiziaria.

Egli esercita questo diritto dopo aver sentito il parere di un giudice designato a questo scopo da un regolamento di pubblica amministrazione.

L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi che da una legge.

Art. 71 ‑ Il re non può concedere dispensa da una disposizione legislativa se non in base ad una legge.

La legge che gli dà questo potere precisa le disposizioni alle quali si estende il potere di dispensa.

La dispensa da disposizioni contenute in regolamenti di amministrazione pubblica è consentita, quando il re se ne è riservata la facoltà mediante una clausola espressa di regolamento.

Art. 72 ‑ Le contestazioni tra le province, o tra le province e i comuni, o tra i comuni, o tra le province o i comuni e le regioni acquee, le torbiere e i polders, che non rientrino tra quelle previste dall'art. 159 o tra quelle la cui decisione è attribuita dall'art. 160 al giudice di diritto comune o a un collegio investito, di giurisdizione amministrativa, sono decise dal re.

Art. 73 ‑ Il re presenta agli Stati Generali progetti di legge e fa ad essi tutte le altre proposte che reputa convenienti.

Egli ha il diritto di approvare o di respingere i progetti di legge votati dagli Stati Generali.

Art. 74 ‑ Il modo di promulgazione delle leggi e dei regolamenti di amministrazione pubblica, e l'epoca della loro entrata in vigore, sono regolati dalla legge.

La formula di promulgazione delle leggi è la seguente:

«Noi, ecc., re dei Paesi Bassi, ecc... A tutti coloro che qui presenti vedranno e sentiranno, salute! Facciamo sapere:

Avendo preso in considerazione, ecc. (motivi della legge).

Per queste ragioni, inteso il Consiglio di Stato, e di comune accordo con gli Stati Generali, Noi abbiamo deciso e ordinato, come decidiamo e ordiniamo col presente atto, ecc. (testo della legge).

Dato, ecc.».

Sotto il regno di una regina, o quando l'autorità regia è esercitata da un, reggente o dal Consiglio di Stato, questa formula è modificata in conformità.

Art. 75 ‑ Il re ha diritto di sciogliere le Camere degli Stati Generali, ciascuna separatamente o tutte e due insieme.

Il decreto che pronuncia lo scioglimento ordina al tempo stesso l'elezione entro quaranta giorni di nuove Camere e la riunione entro tre mesi delle Camere nuove elette.

La legge può fissare per le Camere elette dopo uno scioglimento una durata di sessione diversa da quella determinata negli artt. 88 e 94.

Il Consiglio di Stato, quando esercita l'autorità regia, non ha diritto di scioglimento.

 

SEZIONE VII

Il Consiglio di Stato, i ministri, i segretari di Stato

e i collegi permanenti consultivi e d'assistenza

 

Art. 76 ‑ Esiste un Consiglio di Stato di cui la legge regola composizione ed attribuzioni.

Il re è presidente del Consiglio e ne nomina i membri.

Il principe d'Orange e la figlia del re che sia erede presunta della corona, fanno parte di diritto del Consiglio dall'età di 18 anni compiuti.

Art. 77 ‑ Il re sottopone alla deliberazione del Consiglio di Stato tutte le proposte che intende presentare agli Stati Generali o a lui fatte dagli Stati Generali, e così pure tutti i regolamenti d'amministrazione pubblica del Regno e dell'Indonesía, di Surinam e delle Antille olandesi.

In testa ai decreti da promulgare vien fatta menzione che è stato udito il Con­siglio di Stato.

Il re richiede, inoltre, il parere del Consiglio di Stato su tutte le questioni su cui lo reputa utile.

Il re solo decide, ed informa subito il Consiglio di Stato della decisione che prende.

Art. 78 ‑ La legge può attribuire al Consiglio di Stato, o ad una sezione di esso, la decisione su controversie.

Art. 79 ‑ Il re istituisce dipartimenti ministeriali, e ne nomina e revoca i capi come più ritiene opportuno.

Può nominare ministri che non sono incaricati della direzione di un dipartimento ministeriale.

Egli può nominare per un dipartimento ministeriale uno o più segretari di Stato, i quali, in tutti i casi in cui il ministro, capo di quel dicastero, lo giudichi necessario, possono agire al posto del ministro, in conformità alle sue istruzioni.

Quando agisce al posto del ministro, il segretario di Stato assume la responsabilità del capo del dicastero, senza pregiudizio della responsabilità del ministro.

Le disposizioni relative ai ministri e definite nel presente articolo e negli artt. 55, 97, 99, 100, 113 e 171 si applicano egualmente al segretario di Stato.

I ministri vegliano all'esecuzione della Costituzione e delle altre leggi, in quanto questa esecuzione dipenda dalla corona.

La loro responsabilità è regolata dalla legge.

Accettando le loro funzioni, essi prestano nelle mani del re il giuramento o la promessa seguente:

«Giuro (prometto) fedeltà al re e alla Costituzione; giuro (prometto) di adempiere fedelmente a tutti i doveri che la carica ministeriale mi impone. Così veramente mi aiuti Dio Onnipotente! (Lo prometto!)».

Prima di essere ammessi a questo giuramento (o promessa) essi prestano il seguente giuramento (promessa o dichiarazione) di purificazione:

«Giuro (dichiaro) che per esser nominato ministro non ho promesso né dato a chicchessia, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, direttamente o indirettamente, alcun dono o favore. Giuro (prometto) che né direttamente né indirettamente accetterò da chicchessia promesse o doni per fare o non fare cosa che rientri nelle mie funzioni. Così veramente mi aiuti Dio Onnipotente! (Lo dichiaro e Io prometto)».

Tutti i decreti e le ordinanze del re sono controfirmate da uno o più ministri.

Art. 80 ‑ L'istituzione a fianco del governo di collegi permanenti consultivi e di assistenza avrà luogo in conformità alla legge, che stabilirà al tempo stesso

 

CAPITOLO III

GLI STATI GENERALI

 

SEZIONE 1

Composizione degli Stati Generali

 

Art. 81 ‑ Gli Stati Generali rappresentano l'intero popolo olandese.

Art. 82 ‑ Gli Stati Generali sono divisi in una prima ed una seconda Camera.

Art. 83 ‑ I membri della seconda Camera sono eletti direttamente dagli abitanti olandesi, o riconosciuti dalla legge come cittadini olandesi, che abbiano raggiunto il limite d'età che sarà fissato dalla legge e che non potrà essere inferiore a venticinque anni. Ogni elettore dispone di un solo voto.

La legge regola le modalità secondo le quali è sospeso il diritto elettorale per i militari delle forze armate di terra e di mare, per il periodo in cui rimangono sotto le bandiere.

Sono privi dell'esercizio del diritto di voto coloro ai quali questo diritto è stato tolto da una condanna giudiziaria definitiva; coloro che sono incarcerati o detenuti; coloro che, per provvedimento giudiziario, a seguito di malattia o di debolezza mentale, hanno Perduto la facoltà di disporre dei propri beni o di amministrarli; coloro che sono decaduti dalla patria potestà o dalla tutela su uno o più minori. La legge collega una perdita temporanea o permanente dei diritti elettorali ad ogni condanna definitiva che implichi perdita della libertà per più di un anno, o sia pronunciata per mendicità o vagabondaggio, e cosi. pure a più di due condanne giudiziarie definitive per  ubriachezza pubblica notoria susseguitesi in un Periodo di tempo da determinarsi dalla legge.

Art. 84 ‑ La seconda Camera è composta da cento membri eletti secondo il principio della rappresentanza proporzionale nei limiti della legge.

Tutto quanto ulteriormente riguarda il diritto di voto ed il modo del suo esercizio è regolato dalla legge.

Art. 85 ‑ La prima Camera è composta di cinquanta membri.

Essi sono eletti dagli Stati provinciali, secondo il principio della rappresentanza proporzionale nei limiti della legge.

Art. 86 ‑ Quando gli Stati Generali sono convocati in numero doppio, ai membri di ogni Camera si aggiunge un ugual numero di membri straordinari, eletti nello stesso modo dei membri ordinari.

Il decreto di convocazione fissa nel tempo stesso il giorno dell'elezione.

 

SEZIONE II

La seconda Camera degli Stati Generali

 

Art. 87 ‑ Condizioni richieste per poter essere membro della seconda Camera sono: essere olandese, oppure essere riconosciuto come tale dalla legge; avere l'età di 30 anni compiuti; non esser stato né dichiarato decaduto dall'eleggibilità né privato dall'elettorato secondo la regolamentazione fissata in conformità all'art. 83, comma 3, fatta riserva per la privazione giudiziaria della libertà e per la condanna ad una pena privativa della libertà per causa diversa dalla mendicità, dal vagabondaggio e dalla ubriachezza pubblica e notoria.

Art. 88 ‑ I membri della seconda Camera sono eletti per quattro anni.

Essi cessano dalle loro funzioni tutti insieme e sono immediatamente rieleggibili.

Art. 89 ‑ I membri votano senza essere legati da alcun mandato e senza riferirne ai loro elettori.

Art. 90 ‑ Al momento di entrare in funzione, essi prestano il giuramento (o fanno la promessa) che segue:

«Giuro (prometto) fedeltà alla Costituzione. Che Dio Onnipotente mi sia d’aiuto! (lo prometto!)».

Prima di essere ammessi a questo giuramento o a questa promessa, essi prestano nei seguenti termini un giuramento (o fanno un’affermazione e promessa) di giustificazione:

«Giuro (dichiaro) che per essere eletto membro degli Stati Generali non ho promesso né fatto alcun dono o favore a chicchessia, né direttamente né indirettamente, sotto qualsivoglia titolo o pretesto.

Giuro (prometto) che mai riceverò da chicchessia, direttamente o indirettamente, alcun dono o favore, per fare o per omettere qualsiasi atto relativo a tale mia qualità. Che Dio Onnipotente mi sia d'aiuto! (Lo dichiaro e lo prometto!)».

Questi giuramenti (promesse e affermazioni) sono prestati nelle mani del re oppure, alla seduta della seconda Camera, nelle mani del presidente delegato dal re a questo scopo.

Art. 91 ‑ Il presidente è nominato dal re per la durata di una sessione, scegliendolo da una lista di tre membri presentati dalla Camera.

Art. 92 ‑ I membri della Camera ricevono un'indennità di 4.500 fiorini all'anno, oltre un'indennità di spese di viaggio, secondo regole da fissarsi dalla legge. Al presidente è attribuito, in aggiunta, un supplemento di 4.500 fiorini all'anno.

Questa indennità non è pagata ai membri investiti della funzione di ministri, né durante il corso della sessione, a coloro che siano rimasti assenti durante la intera sessione e neppure a coloro che, in base al regolamento d'ordine della Camera, sono esclusi dall'assistere alle sue assemblee.

I membri uscenti ricevono una pensione annua di 120 fiorini per ogni anno in cui siano stati membri della Camera, fino ad un massimo di 2800 fiorini. La pensione cessa quando il membro uscente occupa la carica di ministro, o dopo rielezione, mentre riceve l'indennità di cui al primo comma.

La legge regola gli altri casi nei quali, ricevendosi accanto a questa pensione, direttamente o indirettamente, uno stipendio o pensione da una cassa pubblica, la pensione prima nominata sarà diminuita.

Alle vedove e agli orfani dei parlamentari ed ex parlamentari è concessa una pensione secondo regole da stabilirsi dalla legge.

Gli importi fissati da questo articolo possono essere modificati con una legge.

Le Camere degli Stati Generali non possono approvare il progetto di una tale legge, nonché il progetto di una legge diretta a modificare o abolire una tale legge, che con i voti di due terzi del numero dei membri di cui è composta ognuna delle Camere.

 

SEZIONE III

La prima Camera degli Stati Generali

 

Art. 93 - Per esser membro della prima Camera occorre essere in possesso dei requisiti prescritti per essere eleggibile alla seconda.

Art. 94 ‑ I membri della prima Camera sono eletti per sei anni. Si applica anche per essi il disposto dell'art. 89.

Alla loro entrata in funzione, essi prestano gli stessi giuramenti (o fanno le stesse promesse o dichiarazioni) dei membri della seconda Camera, sia nelle mani del re, sia, alla seduta della prima Camera, nelle mani del presidente delegato dal re a questo scopo.

Essi godono di indennità per spese di viaggio e soggiorno in conformità della legge.

La metà di essi decade dalle sue funzioni allo spirare di tre anni. I membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

Art. 95 ‑ Il presidente è nominato dal re tra i membri della Camera per la durata di una sessione.

 

SEZIONE IV

Disposizioni comuni alle due Camere

 

Art. 96 ‑ Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere. Chi sia stato eletto membro tanto della prima quanto della seconda Camera, dovrà dichiarare quale dei due mandati accetta.

Art. 97 ‑ I ministri hanno seggio alle due Camere. Hanno però in esse soltanto voto consultivo. Essi possono farsi assistere nelle sedute da funzionari che designano a questo scopo.

Essi danno alle Camere, oralmente o per scritto, gli orientamenti richiesti, la cui divulgazione non possa essere ritenuta contraria all'interesse dello Stato.

Ciascuna Camera può invitarli ad assistere alle sedute a tali effetti.

Art. 98 ‑ Le due Camere hanno, ciascuna separatamente e tutte e due insieme in assemblea comune, il diritto d'inchiesta, che sarà regolato dalla legge.

Art. 99 ‑ Un membro degli Stati Generali non può essere al tempo stesso ministro, vicepresidente o membro del Consiglio di Stato, presidente, vice‑presidente o membro della Corte suprema, procuratore generale o avvocato generale presso questa Corte, né presidente o membro della Camera dei conti, né Commissario del re in una provincia.

Tuttavia un ministro, quando in occasione di una elezione è eletto membro degli Stati Generali, può unire per un periodo massimo di tre mesi dopo la sua elezione l'ufficio di ministro e la qualità di membro degli Stati Generali.

La legge determina, in quanto sia necessario, le conseguenze del cumulo di un seggio ad una delle Camere con funzioni retribuite dal tesoro pubblico diverse da quelle che sono escluse al primo comma.

I militari in attività di servizio che accettano di essere membri di una delle due Camere sono di diritto in stato di non attività per la durata del loro mandato. Quando questo è scaduto, rientrano nel servizio attivo.

Art. 100 ‑ I membri degli Stati Generali, così come i ministri, i commissari contemplati nel comma 2 dell'art. 113 e i funzionari contemplati dal comma 97 non possono essere perseguiti in giudizio per quanto hanno detto in seduta o hanno comunicato all'assemblea per scritto.

Art. 101 ‑ In quanto la legge non disponga altrimenti, ogni Camera verifica i poteri dei suoi nuovi membri e pronunzia sulle contestazioni che possano nascere su questi poteri o sulle elezioni stesse, secondo regole che saranno stabilite dalla legge.

Art. 102 ‑ Ogni Camera nomina il suo segretario.

Questo segretario non può essere contemporaneamente membro di una delle due Camere.

Art. 103 ‑ Gli Stati Generali si radunano almeno una volta all'anno.

La loro sessione ordinaria si inaugura il terzo martedì di settembre.

Il re li convoca in sessione straordinaria ogniqualvolta lo giudica necessario.

Art. 104 ‑ Le sedute separate delle due Camere, come le loro sedute plenarie, sono pubbliche.

Si procede in seduta segreta quando un decimo dei membri presenti ne fa domanda o il presidente lo ritiene necessario.

L'assemblea decide se si dovrà procedere in seduta segreta.

Anche per le questioni discusse in seduta segreta si può giungere a delle decisioni.

Art. 105 ‑ Se al momento della morte del re o della sua abdicazione la sessione è chiusa, gli Stati Generali si radunano senza preventiva convocazione.

Questa sessione straordinaria si apre il quinto giorno successivo alla morte o all'abdicazione. Se le Camere sono sciolte, questo termine decorre dal giorno in cui sono state terminate le nuove elezioni.

Art. 106 ‑ La sessione degli Stati Generali è aperta, in seduta plenaria delle due Camere, dal re o da una commissione da lui delegata. Essa è chiusa nel medesimo modo, quando egli ritiene che l'interesse dello Stato non ne richieda il prolungamento.

La sessione ordinaria annuale dura almeno venti giorni, salvo che il re faccia uso del diritto menzionato all’art. 75.

Art. 107 ‑ Ordinando lo scioglimento di una Camera o di tutte due, il re pronuncia al tempo stesso la chiusura della sessione degli Stati Generali.

Art. 108 ‑ Le Camere non possono deliberare né prendere alcuna risoluzione, sia separatamente, sia in assemblea comune, se non con la presenza della metà dei loro membri.

Art. 109 ‑ Tutte le deliberazioni relative a singole questioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità la deliberazione è rinviata ad una seduta successiva.

In questa seduta, e così pure quando tutti i membri siano presenti, la proposta, in caso di parità, si intende respinta.

La votazione avrà luogo per appello nominale se un membro ne fa richiesta; in tal caso il voto è dato ad alta voce.

Art. 110 ‑ Le votazioni relative a persone, per le nomine o le presentazioni previste dalla Costituzione, hanno luogo a schede chiuse e non firmate.

Il voto avviene a maggioranza assoluta. In caso di parità la sorte decide.

Art. 111 ‑ In assemblea comune, le due Camere sono considerate come costituenti una Camera sola ed i loro membri prendono posto senza distinzioni, a loro piacimento.

Il presidente della prima Camera ha la presidenza dell'assemblea.

 

SEZIONE V

Il potere legislativo

 

Art. 112 ‑ Il potere legislativo è esercitato in comune dal re e dagli Stati Generali.

Art. 113 ‑ Il re trasmette le sue proposte di legge all'una o all'altra Camera con un messaggio scritto o per mezzo di una Commissione.

Egli può incaricare commissari speciali da lui nominati di assistere i ministri nella discussione di queste proposte alle sedute degli Stati Generali.

Art. 114 ‑ La discussione pubblica di ogni proposta presentata dal re è sempre preceduta da un esame di questa proposta.

La Camera stabilisce nel suo regolamento interno la procedura da seguire per questo esame.

Art. 115 ‑ La seconda Camera, come l'assemblea plenaria degli Stati Generali, ha il diritto di apportare emendamenti alle proposte dei re.

Art. 116 ‑ Quando la seconda Camera adotta il progetto, con o senza emendamenti, lo invia alla prima con la formula seguente:

«La seconda Camera degli Stati Generali invia alla prima Camera la proposta del re qui allegata e reputa che essa, così come é qui formulata, debba essere adottata dagli Stati Generali».

Se la seconda Camera si pronunzia per la reiezione della proposta, ne dà conoscenza al re con la formula seguente:

«La seconda Camera degli Stati Generali attesta al re la stia riconoscenza per lo zelo che mette nel vigilare sugli interessi dello Stato, e rispettosamente lo supplica di prendere la proposta in ulteriore considerazione ».

Art. 117 ‑ La prima Camera delibera, in conformità dell'art. 114, sulla proposta quale è stata adottata dalla seconda Camera.

Quando essa si pronuncia per l'adozione della proposta, ne informa il re e la seconda Camera con le formule seguenti:

Al re:

«Gli Stati Generali attestano al re la loro riconoscenza per lo zelo che mette nel vigilare siigli interessi dello Stato e aderiscono alla proposta così come è qui formulata... ».

Alla seconda Camera:

«La prima Camera degli Stati Generali fa conoscere alla seconda Camera che ha dato la sua adesione alla proposta relativa a…, e che le è stata trasmessa il… dalla seconda Camera».

Quando essa si pronuncia per la reiezione della proposta, ne informa il re e la seconda Camera con le formule seguenti:

Al re:

«La prima Camera degli Stati Generali attesta al re la sua riconoscenza per lo zelo che mette nel vigilare sugli interessi dello Stato e lo supplica rispettosamente di prendere la proposta in ulteriore considerazione».

Alla seconda Camera:

«La prima Camera degli Stati Generali fa conoscere alla seconda Camera che essa ha rispettosamente supplicato il re di prendere in ulteriore considerazione la proposta relativa a… che le è stata trasmessa il dalla seconda Camera».

Art. 118 ‑ Finché la prima Camera non abbia preso una decisione, il re può ritirare la proposta da lui presentata.

Art. 119 ‑ Gli Stati Generali hanno il diritto di presentare al re progetti di legge.

Art. 120 ‑ L'iniziativa delle leggi appartiene esclusivamente alla seconda Camera, che discute il progetto di legge nel modo stesso previsto per i progetti presentati dal re e, dopo averlo adottato, lo trasmette alla prima Camera con la formula seguente:

«La seconda Camera degli Stati Generali indirizza alla prima Camera il progetto qui allegato, e reputa che gli Stati Generali debbano chiedere per questo progetto la sanzione regia».

Essa può incaricare uno o più dei suoi membri di sostenere il progetto, per iscritto o oralmente, davanti alla prima Camera.

Art. 121 ‑ Se la prima Camera, dopo aver deliberato sul progetto nella forma ordinaria, lo approva, lo indirizza al re con la formula seguente:

«Gli Stati Generali, reputando che la proposta qui allegata potrebbe contribuire e riuscire vantaggiosa agli interessi dello Stato, rispettosamente chiedono per questa proposta la sanzione regia».

Essa ne informa inoltre la seconda Camera con la formula seguente:

«La prima Camera degli Stati Generali porta a conoscenza della seconda Camera che essa ha aderito alla proposta approvata da essa il... relativamente a… e ,che per questa proposta essa ha chiesto, a nome degli Stati Generali, la sanzione regia».

Se essa non approva il progetto, ne informa la seconda Camera con la formula Seguente:

«La prima Camera degli Stati Generali non ha riscontrato motivi sufficienti per sottoporre alla sanzione regia la proposta che rinvia qui allegata».

Art. 122 ‑ Ogni Camera separatamente può indirizzare al re proposte diverse da progetti di legge.

Art. 123 ‑ Il re fa conoscere il più presto possibile agli Stati Generali se approva o no il progetto che essi hanno approvato. Questa comunicazione avviene mediante la formula seguente:

«Il re approva la proposta».

Oppure:

«Il re delibererà sulla proposta».

Art. 124 ‑ Tutti i progetti di legge approvati dagli Stati Generali e sanzionati dal re acquistano forza di legge e sono promulgati dal re.

Le leggi sono inviolabili.

Art. 125 ‑ Le leggi non sono obbligatorie che per il Regno, a meno che esse stesse dispongano che si applichino anche all'Indonesia, a Surinam e alle Antille olandesi.

 

SEZIONE VI

Il bilancio

 

Art. 126 ‑ La legge stabilisce il bilancio di tutte le spese del Regno e determina le vie ed i mezzi con cui farvi fronte.

Art. 127 – I progetti delle leggi generali di bilancio sono presentati ogni anno, da parte del re, alla seconda Camera, immediatamente dopo l’apertura della sessione ordinaria degli Stati Generali, prima dell'inizio del periodo al quale il bilancio si riferisce. Questo periodo non può essere superiore a due anni.

Art. 128 ‑ Nessun capitolo del bilancio delle spese può contenere più di quelle che concernono un dipartimento di amministrazione generale.

Ogni capitolo è concepito in forma di uno o più progetti di legge.

La suddetta legge può autorizzare storni.

Art. 129 ‑ La giustificazione delle spese e delle entrate del regno, per ogni capitolo, è presentata al potere legislativo secondo le disposizioni della legge, sulla base del conto approvato dalla Camera dei conti.

 

CAPITOLO IV

GLI STATI PROVINCIALI E LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

 

SEZIONE 1

Composizione degli Stati provinciali

 

Art. 130 ‑ I membri degli Stati provinciali sono eletti per quattro anni direttamente dagli abitanti della provincia, olandesi o riconosciuti sudditi olandesi dalla, legge, che abbiano raggiunto l'età fissata dalla legge, che non potrà essere inferiore, a 23 anni. L'elezione ha luogo secondo il principio della rappresentanza proporzionale nei limiti da fissarsi dalla legge.

Si applicano a queste elezioni l'ultima frase del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'art. 83.

I membri in questione escono di carica contemporaneamente e sono immediatamente rieleggibili.

Per essere membro degli Stati provinciali occorre essere olandese o riconosciuto come suddito olandese dalla legge, avere 23 anni compiuti, non essere stato privato dell'eleggibilità né escluso dall'elettorato, per effetto delle disposizioni dell'art. 81, comma 3, fatta riserva per la privazione giudiziaria della libertà e per la condanna ad una pena privativa della libertà per ragioni diverse dalla mendicità, dal vagabondaggio o dall'ubriachezza pubblica notoria.

L'elezione dei membri degli Stati provinciali ha luogo con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 131 ‑ I membri degli Stati provinciali alla loro entrata in carica prestano il giuramento (o fanno la promessa) seguente:

«Giuro (prometto) fedeltà alla Costituzione e alle leggi del regno. Che Dio Onnipotente mi sia d'aiuto! (Lo prometto!)».

Essi sono ammessi a questo giuramento (a questa promessa) dopo aver preventivamente prestato il giuramento (dichiarazione e promessa) di giustificazione, prescritto dall'art. 90 per i membri della seconda Camera degli Stati Generali.

Art. 132 ‑ Gli Stati sì riuniscono alle epoche dell'anno stabilite dalla legge e, inoltre, quando sono convocati straordinariamente dal re.

Le sedute sono pubbliche, con eccezioni analoghe a quelle previste dall'art. 104 per le sedute delle Camere degli Stati Generali.

Art. 133 ‑ I membri degli Stati votano senza essere legati da alcun mandato e senza riferirne ai loro elettori.

Art. 134 ‑ Alle deliberazioni e alle votazioni si applicano le norme degli articoli 108, 109 e 110, comma 1, relative alle Camere degli Stati Generali.

 

SEZIONE II

I poteri degli Stati Provinciali

 

Art. 135 ‑ L'autorità e i poteri degli Stati sono regolati dalla legge, tenendo. conto delle disposizioni contenute nei seguenti articoli della presente sezione.

Art. 136 ‑ L'organizzazione e l'amministrazione degli affari della provincia sono attribuite agli Stati.

Gli Stati deliberano i regolamenti che ritengono utili per l'interesse provinciale.

Per questi regolamenti è richiesta l'approvazione del re. Essa non può essere rifiutata se non mediante un decreto motivato, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 137 ‑ Quando le leggi o i regolamenti di amministrazione pubblica lo stabiliscano, gli Stati prestano il loro concorso, per la loro esecuzione.

Art. 138 ‑ Ogni deliberazione degli Stati relativa alla creazione, alla modificazione o all'abolizione di una tassa provinciale deve essere approvata dal re.

La legge fissa le regole generali relative alle tasse provinciali.

Queste tasse non possono porre ostacoli al transito, all'importazione o all'esportazione tra la provincia e le altre province.

Art. 139 ‑ Il bilancio delle entrate e delle spese provinciali, che deve essere formulato annualmente dagli Stati, è sottoposto all'approvazione del re.

La legge stabilisce le regole di impianto dei conti della provincia.

Art. 140 ‑ Gli Stati possono difendere gli interessi delle loro province e degli abitanti di queste di fronte al re e agli Stati Generali.

Art. 141 ‑ Gli Stati nominano nel loro seno una deputazione provinciale, incaricata, in conformità alle regole che saranno stabilite dalla legge, della condotta giornaliera degli affari e della loro esecuzione, siano o no riuniti gli Stati.

Art. 142 ‑ Il potere del re di sospendere e annullare le decisioni degli Stati provinciali e delle deputazioni che siano contrarie alla legge o all'interesse pubblico è regolato dalla legge.

Art. 143 ‑ In ogni provincia il re istituisce un commissario incaricato dell'esecuzione dei suoi ordini e della vigilanza sugli atti degli Stati.

Questo commissario presiede l'assemblea degli Stati provinciali e quella della deputazione, ed ha voto in quest'ultima.

Il suo trattamento annuo e le sue spese di alloggio sono iscritte nel bilancio delle spese del regno. La legge determina le altre spese di amministrazione provinciale che sono a carico del regno.

 

SEZIONE III

Le amministrazioni comunali

 

Art. 144 ‑ La composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle amministrazioni comunali sono regolate dalla legge, tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente sezione.

Art. 145 ‑ A capo del comune è un consiglio, i cui membri sono eletti, per un numero d'anni stabilito, direttamente dagli abitanti dei comuni, olandesi o riconosciuti come tali dalla legge, che abbiano raggiunto l'età fissata dalla legge, che non potrà essere inferiore a 23 anni. L'elezione ha luogo secondo il principio della rappresentanza proporzionale nei limiti da fissarsi dalla legge.

Si applicano a queste elezioni l'ultima frase del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'art. 83.

Per poter essere membro del consiglio, occorre essere olandese o riconosciuto come tale dalla legge, abitare nel comune, avere 23 anni compiuti, non essere stato privato dell'eleggibilità né escluso dall'elettorato, per effetto delle disposizioni dell'art. 83, comma 3, fatta riserva per la privazione giudiziaria della libertà e per la condanna ad una pena privativa della libertà per ragioni diverse dalla mendicità, dal vagabondaggio o dall’ubriachezza pubblica notoria.

L'elezione del consiglio ha luogo con modalità da stabilirsi dalla legge.

Il presidente è designato dal re, anche fuori del consiglio, ed è da lui revocato.

Art. 146 ‑ L'organizzazione e l'amministrazione degli affari comunali sono attribuite al consiglio; in casi da determinarsi, tenendo conto delle regole che saranno stabilite, questo può delegare in tutto o in parte ad altri organi, sotto la sua sorveglianza, la gestione di talune branche da determinarsi dell'amministrazione del comune.

Il consiglio emana, i regolamenti che reputa utili nell'interesse del comune.

Quando le leggi, i regolamenti di pubblica amministrazione o i regolamenti provinciali lo stabiliscano, le amministrazioni comunali concorrono nella loro esecuzione.

Quando l'organizzazione e l'amministrazione degli affari del comune sono gravemente trascurati, una legge può stabilire le modalità con cui sarà provveduto all'amministrazione del comune in deroga ai commi 1 e 2 del presente articolo.

La legge stabilisce l'autorità che sostituisce l'amministrazione comunale, quando, questa omette di provvedere all'esecuzione di leggi, di regolamenti d'amministrazione pubblica o di regolamenti provinciali.

Art. 147 ‑ E potere del re di sospendere e di annullare le decisioni di amministrazioni comunali contrarie alle leggi o all'interesse pubblico è regolato dalla legge.

Art. 148 ‑ Le deliberazioni delle amministrazioni comunali contenenti atti di disposizione delle proprietà comunali e tutti gli altri atti di diritto civile stabiliti dalla legge, e così pure i bilanci delle entrate e delle spese, sono sottoposti all'approvazione delle deputazioni provinciali.

La formazione dei bilanci e l'impianto dei conti sono regolati dalla legge.

Art. 149 ‑ Le deliberazioni delle amministrazioni comunali che importano l'introduzione, la modificazione o l'abolizione di un'imposta locale devono essere approvate dal re.

La legge fissa regole generali relative alle imposte locali.

Queste imposte non possono porre ostacoli al transito, all'importazione o alla esportazione tra il comune e gli altri comuni.

Art. 150 ‑ Le amministrazioni comunali possono difendere gli interessi dei loro comuni e dei loro abitanti di fronte al re, agli Stati Generali e agli Stati provinciali dai quali dipendono.

Art. 151 ‑ La legge regola le modalità con cui sarà provveduto alle questioni, agli interessi, alle istituzioni o ai lavori in cui siano interessati due o più comuni.

 

CAPITOLO V

ENTI PUBBLICI DI MESTIERE E PROFESSIONE

 

Art. 152 ‑ La legge può creare enti dotati di potere regolamentare per taluni mestieri e professionisti singoli e per i loro raggruppamenti, nonché per le professioni e i mestieri in generale.

La loro composizione, organizzazione e competenza saranno disciplinate dalla legge.

Art. 153 ‑ La legge può attribuire a questi enti un potere normativo.

Art. 154 ‑ Le decisioni di questi enti, che siano in contrasto con la legge e con l'interesse pubblico, possono essere sospese e annullate secondo le norme della legge.

La legge può sottoporre talune decisioni di questi enti ad una approvazione, secondo regole da stabilirsi da essa.

 

CAPITOLO VI

ALTRI ENTI A POTERE REGOLAMENTARE

 

Art. 155 ‑ La legge può attribuire poteri normativi a enti diversi da quelli menzionati nella Costituzione.

 

CAPITOLO VII

LA GIUSTIZIA

 

SEZIONE 1

Disposizioni generali

 

Art. 156 ‑ Ovunque, nel regno, la giustizia è resa in nome del re.

Art. 157 ‑ Il diritto civile e commerciale, il diritto penale civile e militare, la procedura civile e l'organizzazione gIudiziaria sono regolati dalla legge in codici generali, restando impregiudicato il diritto del potere legislativo di regolare certe materie mediante leggi speciali.

Art. 158 ‑ L'espropriazione per causa di pubblica utilità non può aver luogo se non in base ad una preventiva dichiarazione, da parte della legge, che l’utilità pubblica esige l'espropriazione, e contro un indennizzo preventivamente versato o garantito, in ambo i casi in conformità alle disposizioni della legge. La legge stabilisce i casi in cui non è richiesta tale dichiarazione preventiva

Il versamento o la garanzia preventiva dell'indennizzo non sono necessari quando si richiede una presa di possesso immediata per causa di guerra, o di pericolo, di guerra, o di insurrezione, incendio o pericolo di inondazione.

Questo articolo non si applica alle estrazioni di terre per la ricostruzione di dighe, effettuate in virtù di un diritto anteriore al 1886.

Art. 159 ‑ Se l'interesse pubblico esige che una proprietà sia distrutta o resa definitivamente o temporaneamente inutilizzabile dall'autorità pubblica, vi si procede contro indennizzo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

L'uso delle proprietà per preparare ed operaie inondazioni di carattere militare in caso di necessità provocata da una guerra o da un pericolo di guerra è regolato dalla legge.

Art. 160 ‑ Tutte le controversie sulla proprietà e sui diritti che ne derivano, sui crediti e gli altri diritti civili sono riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 161 ‑ La legge può attribuire sia ai giudici di diritto comune, sia a un collegio investito di giurisdizione amministrativa, la cognizione delle controversie diverse da quelle elencate nell'articolo precedente. Essa regola le modalità dei procedimenti e gli effetti delle sentenze.

Art. 162 ‑ Il potere giudiziario è esercitato unicamente dai giudici stabiliti dalla legge.

La legge può stabilire che al giudizio su determinate controversie, da essa specificate, come è previsto nell'art. 160, partecipino al tempo stesso anche persone non appartenenti all'ordine giudiziario.

Art. 163 ‑ Nessuno può essere sottratto contro la sua volontà al giudice che la legge gli assegna.

La legge regola le modalità con le quali devono essere decisi i conflitti di attribuzioni che insorgano tra i poteri amministrativo e giudiziario.

Art. 164 ‑ Fuori dei casi determinati dalla legge, nessuno può essere detenuto, se non in virtù di un'ordinanza del giudice, indicante i motivi dell'arresto. Questa ordinanza deve essere notificata alla persona contro la quale è diretta al momento dell'arresto o il più presto possibile.

La legge stabilisce la forma di questa ordinanza e il termine entro il quale tutte le persone arrestate devono essere interrogate.

Art. 165 ‑ Non è permesso penetrare in un domicilio contro la volontà di chi vi abita, tranne in casi previsti dalla legge, in base ad un mandato speciale o generale di un'autorità designata dalla legge.

La legge regola le forme cui è subordinato l'esercizio di questa facoltà.

Art. 166 ‑ Il segreto delle lettere affidate alla posta o a ogni altro pubblico, servizio è inviolabile, salvo su mandato del giudice nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 167 ‑ La pena della confisca generale dei beni appartenenti al colpevole non può esser stabilita per alcun reato.

Art. 168 ‑ Ogni sentenza deve contenere l'indicazione dei motivi su cui è basata e, in materia penale, anche delle norme di legge su cui poggia la condanna.

Le sentenze sono pronunziate pubblicamente.

Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le udienze sono pubbliche.

Il giudice può derogare a questa regola nell'interesse dell'ordine pubblico e del buon costume.

Per i reati che saranno indicati dalla legge potrà anche derogarsi alle norme dei commi 1 e 2.

 

SEZIONE II

Il potere giudiziario

 

Art. 169 ‑ Esiste una Corte superiore di giustizia chiamata Corte suprema (Hooge Raad) dei Paesi Bassi, i cui membri sono nominati dal re a norma del­l'articolo seguente.

Art. 170 ‑ Di ogni vacanza di posti che in essa si verifichi la Corte suprema dà notizia alla seconda Camera degli Stati Generali, la quale, per coprire il posto, presenta alla scelta del re una lista di tre persone.

Il re nomina il presidente e il vice‑presidente scegliendoli tra i membri della Corte.

Art. 171 ‑ I membri degli Stati Generali, i ministri, il governatore generale dell'Indonesia e i governatori di Surinam o delle Antille olandesi, i membri del Consiglio di Stato e i commissari del re nelle province, possono essere sottoposti a .giudizio da parte della Corte suprema per fatti inerenti alla carica che essi abbiano commessi nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la cessazione delle funzioni stesse; l'azione è promossa in nome del re o per ordine della seconda Camera.

La legge può determinare gli altri funzionari e membri di collegi superiori che possono essere sottoposti a giudizio da parte della Corte suprema per fatti inerenti alla loro carica.

Art. 172 ‑ La Corte suprema è incaricata di vigilare sul regolare andamento e sulla soluzione delle istanze come sull'osservanza delle leggi da parte dei membri del potere giudiziario e delle persone considerate nell'ultima parte dell'art. 162.

Essa può cassare ed annullare gli atti, le ordinanze e le sentenze che siano contrarie alla legge, in conformità alle disposizioni che dovranno essere emesse dalla legge a questo proposito e salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge.

Le altre attribuzioni della Corte suprema sono stabilite dalla legge.

Art. 173 ‑ I membri del potere giudiziario sono nominati dal re.

I membri del potere giudiziario investiti di giurisdizione ed il procuratore gene. Tale presso la Corte suprema sono nominati a vita.

La legge può stabilire che il collocamento a riposo possa essere loro concesso dopo che essi abbiano raggiunta una certa età.

Essi possono essere revocati o destituiti, con una sentenza della Corte suprema, nei casi determinati dalla legge.

Essi possono, inoltre, su loro domanda, essere esonerati dalle loro funzioni dal re.

Se un collegio è investito di giurisdizione amministrativa in ultima istanza per tutto il regno, anche ai membri di quel collegio si applicano i commi 1, 2, 3 e 5 di questo capitolo.

Essi possono essere revocati o destituiti nella maniera e nei casi stabiliti dalla legge.

Il presente articolo non si applica a coloro che sono investiti di giurisdizione esclusivamente sulle persone appartenenti all’esercito o alla flotta o a qualsiasi altra forza armata, o sono incaricati di decidere su questioni disciplinari.

 

CAPITOLO VIII

IL CULTO

 

Art. 174 ‑ Ciascuno professa le sue opinioni religiose in piena libertà, salva la protezione della società e dei suoi membri contro le infrazioni alla legge penale.

Art. 175 ‑ Uguale protezione è concessa a tutte le comunità religiose del Regno.

Art. 176 ‑ Gli appartenenti ai diversi culti godono degli stessi diritti civili e politici, e sono parimenti idonei a rivestire ogni dignità, funzione e impiego.

Art. 177 ‑ L'esercizio pubblico di tutti i culti è permesso all'interno degli edifici e luoghi chiusi, salve le misure necessarie per assicurare l'ordine e la tranquillità pubblica.

Il pubblico esercizio del culto è autorizzato sotto la stessa riserva anche fuori degli edifici e dei luoghi chiusi, ovunque è permesso attualmente secondo le leggi ed i regolamenti.

Art. 178 ‑ I trattamenti, le pensioni e gli altri redditi di ogni genere di cui attualmente fruiscono le varie comunità religiose o i loro ministri sono garantiti.

Ai ministri che finora non godono di alcun assegno o ne ricevono sulla cassa dello Stato uno insufficiente, può essere attribuito un assegno o un aumento di assegno.

Art. 179 ‑ Il re vigila a che tutte le comunità religiose si mantengano nei limiti dell'obbedienza alle leggi dello Stato.

Art. 180 ‑ L'intervento del governo non è richiesto né per la corrispondenza fra i capi delle varie comunità religiose né per la pubblicazione di istruzioni religiose, salva la responsabilità stabilita dalla legge.

 

CAPITOLO IX

LE FINANZE

 

Art. 181 ‑ Nessuna imposta può essere riscossa a favore del tesoro dello Stato se non in base ad una legge.

La presente disposizione si applica parimenti alle tasse percepite a favore di opere e stabilimenti pubblici, salvo che la regolamentazione di queste tasse sia riservata al re.

Art. 182 ‑ Nessun privilegio può essere concesso in materia d'imposte.

Art. 183 ‑ Le obbligazioni dello Stato nei confronti dei suoi creditori sono garantite. Il suo debito è preso ogni anno in considerazione, per la salvaguardia degli interessi dei creditori dello Stato.

Art. 184 ‑ Il peso, il titolo e il valore delle monete sono fissati dalla legge.

Art. 185 ‑ La sorveglianza e la cura di tutto quanto concerne la moneta, e così pure la decisione delle contestazioni sulla lega, sul saggio e su quant'altro relativo, sono determinate dalla legge.

Art. 186 ‑ Vi è una Camera generale dei conti, la cui composizione e le cui attribuzioni sono regolate dalla legge.

Quando in questa Camera si determina la vacanza di un posto, la seconda Camera degli Stati Generali presenta una lista di tre persone al re, che sceglie su questa lista.

I membri della Camera dei conti sono nominati a vita.

Sono loro applicabili i commi 3, 4 e 5 dell'art. 173.

 

CAPITOLO X

LA DIFESA

 

Art. 187 ‑ Ogni olandese che è in condizione di poterlo fare è obbligato a contribuire a mantenere l'indipendenza del regno e a difenderne il territorio.

Questo obbligo può essere esteso anche ai residenti che non siano olandesi.

Art. 188 ‑ Per la difesa degli interessi dello Stato sono istituiti una flotta e un esercito, composti di arruolati volontari e di coscritti.

La legge regola il servizio militare obbligatorio. Essa determina anche gli obblighi che per la difesa del paese possono essere imposti a coloro che non appartengono né alla flotta né all'esercito.

Art. 189 ‑ La legge stabilirà le condizioni in base alle quali potrà essere concessa per gravi ragioni di coscienza l'esenzione dal servizio militare.

Art. 190 ‑ Truppe straniere non possono essere assunte in servizio se non in forza di una legge.

Art. 191 ‑ I coscritti nella flotta sono destinati a prestare servizio in Europa e fuori Europa. La legge collega dei vantaggi ai servizi che essi abbiano a compiere nell'Indonesia, a Surinam e nelle Antille olandesi.

Art. 192 ‑ I coscritti nell'esercito non possono essere inviati nell'Indonesia, a Surinam e nelle Antille olandesi se non con il loro consenso.

Art. 193 ‑ Se, in caso di guerra, di pericolo di guerra o in altre circostanze straordinarie, i coscritti che non sono in servizio attivo sono, nella totalità o in parte, chiamati straordinariamente sotto le armi dal re, un progetto di legge deve essere immediatamente presentato agli Stati Generali, allo scopo di prescrivere, per quanto necessario, che essi siano tenuti sotto le armi.

Art. 194 ‑ Tutte le spese relative alle forze armate del Regno sono a carico del tesoro pubblico.

L'alloggio e il mantenimento dei militari, i trasporti e le forniture, dì qualsiasi natura essi siano, che siano richiesti per le truppe o per le fortezze del Regno, non possono essere messi a carico sia d'uno o più abitanti, sia d'uno o più comuni, se non in conformità a norme generali da stabilirsi dalla legge e contro indennizzo.

Le eccezioni a queste regole generali per i casi di guerra, di pericolo di guerra o di altre circostanze straordinarie sono determinate dalla legge. L'accertamento dell'esistenza di un pericolo di guerra, nel senso in cui questa espressione è usata nelle leggi dello Stato, è riservato al re.

Art. 195 ‑ Per il mantenimento della sicurezza esterna o interna, ogni parte del territorio del regno può essere dichiarata in stato di guerra o in stato d'assedio dal re o in suo nome. La legge determina le modalità e i casi di questa dichiarazione e ne regola gli effetti.

In questa occasione può essere stabilito che le attribuzioni costituzionali del potere civile concernenti l'ordine pubblico e la polizia abbiano a passare in tutto o in parte al potere militare e che le autorità civili siano subordinate alle autorità militari.

Può inoltre derogarsi agli artt. 7, 9, 165 e 166 della Costituzione.

In caso di guerra può derogarsi anche al comma 1 dell'art. 163.

Art. 196 ‑ In circostanze straordinarie potrà esser deciso dal re, o in suo nome, per il mantenimento della sicurezza esterna o interna, per qualsiasi frazione del territorio del regno, che le attribuzioni costituzionali di organi del potere civile concernenti l'ordine pubblici) e la polizia passino in tutto o in parte ad altri organi del potere civile. La legge determina il modo e i casi di applicazione, e ne regoli gli effetti.

È qui applicabile ciò che è stabilito all'art. 195, comma 3.

 

CAPITOLO XI

IL SERVIZIO DELLE ACQUE (WATERSTAAT)

E GLI ENTI SPECIALI AVENTI POTERE ESECUTIVO

 

Art. 197 ‑ La legge detta norme relativamente all'amministrazione del servizio delle acque, anche per quanto ne concerne l'alta sorveglianza e la sorveglianza, tenendo conto delle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente capitolo.

Art. 198 ‑ Il re ha l'alta sorveglianza su tutto ciò che concerne il servizio delle acque, indipendentemente dal fatto che la spesa debba esser pagata sul tesoro pubblico o in altra maniera.

Art. 199 ‑ Gli Stati delle province hanno la sorveglianza su tutte le opere relative alle acque, nonché sulle regioni acquee (Wate‑rschappen), sulle torbiere (Feenschappen) e sui polders (Veenpolders). La legge può tuttavia attribuire ad altri enti la sorveglianza di determinate opere.

Gli Stati, con l'approvazione del re, hanno il diritto di portare modificazioni agli statuti e ai regolamenti delle regioni acquee, delle torbiere e dei polders, di sopprimerli, di crearne dei nuovi e di farne oggetto di nuovi regolamenti. Le direzioni di questi organismi possono presentare agli Stati della provincia progetti di modificazione dei loro statuti e regolamenti.

Art. 200 ‑ Le direzioni delle regioni acquee, delle torbiere e dei polders. Possono deliberare dei regolamenti per l'amministrazione interna di questi stabilimenti, in conformità a regole da fissarsi dalla legge.

 

CAPITOLO XII

L'ISTRUZIONE E L'ASSISTENZA

 

Art. 201 ‑ L'istruzione è oggetto del costante interessamento del governo.

L'insegnamento è libero, sotto la sorveglianza dell'autorità e salvo, inoltre, l'accertamento della capacità e della moralità del personale insegnante per quanto concerne l’insegnamento che tende alla formazione generale, che può essere medio o elementare: il tutto da regolarsi dalla legge.

L'insegnamento pubblico sarà regolato dalla legge, rispettando i sentimenti religiosi di ciascuno.

In ogni comune sarà dato da parte dell'autorità, in un sufficiente numero di scuole, un soddisfacente insegnamento elementare pubblico di formazione generale. Eccezioni a questa disposizione potranno essere concesse a condizione che la legge vigili a che i genitori che vogliono per i loro figli l'insegnamento pubblico possano trovare soddisfazione.

Le condizioni di valore da imporre all'insegnamento, che sarà retribuito in tutto o in parte a carico del tesoro pubblico, saranno fissate dalla legge, tenendo conto, per quanto concerne l'insegnamento privato, della libertà di direzione.

Queste condizioni, per l'insegnamento elementare di formazione generale, saranno fissate in maniera che siano ugualmente garanti il valore dell'insegnamento privato sovvenzionato in tutto o in parte dal tesoro pubblico e quello dell'insegnamento pubblico. La regolamentazione rispetterà, in particolare, la libertà dell'insegnamento privato per quanto concerne la scelta dei mezzi d'insegnamento e la nomina degli insegnanti.

Le spese dell'insegnamento privato elementare di formazione generale, che soddisferà alle condizioni di legge, saranno sostenute dal tesoro pubblico nella stessa misura di quelle relative all'insegnamento pubblico. La legge determinerà le modalità di concessione di sussidii sul tesoro pubblico all'insegnamento privato secondario di formazione generale e all'insegnamento superiore preparatorio.

Il re fa presentare ogni anno agli Stati Generali un rapporto sulle condizioni dell'insegnamento.

Art. 202 ‑ L'assistenza è oggetto del costante interessamento del governo, ed è regolata dalla legge. Il re fa presentare ogni anno agli Stati Generali un rapporto particolareggiato delle misure adottate in questo campo.

 

CAPITOLO XIII

LE MODIFICAZIONI

 

Art. 203. ‑ Ogni proposta di modifica alla Costituzione indica espressamente la modifica proposta. La legge dichiara che vi è motivo di prendere in considerazione la proposta così come in essa è formulata.

Art. 204 ‑ Dopo la promulgazione di questa legge, le Camere sono sciolte. Le nuove Camere esaminano la proposta, e non possono approvare se non con i due terzi dei voti espressi la modifica loro proposta in conformità alla legge summenzionata.

Art. 205 ‑ Le modifiche alla Costituzione approvate dal re e dagli Stati Generali sono solennemente promulgate e allegate alla Costituzione.

Art. 206 ‑ Il testo della Costituzione riveduta sarà pubblicato dal re dopo che, quando occorra, i capitoli, le sezioni di ogni capitolo e gli articoli siano stati numerati in una serie continua e le citazioni siano state modificate.

Art. 207 ‑ Le autorità, le leggi, i regolamenti e i decreti esistenti al momento della pubblicazione della Costituzione riveduta, rimangono in vigore finché non vengano sostituiti da altri in conformità alla Costituzione.

 

CAPITOLO XIV

DISPOSIZIONI SPECIALI

CONCERNENTI L'AVVIAMENTO VERSO UN NUOVO STATUTO

DEI TERRITORI INDICATI NELL'ART. 1

 

Art. 208 ‑ In seguito alle deliberazioni svoltesi e che      si svolgeranno con e fra i rappresentanti dei popoli, i territori indicati nell'art. 1 riceveranno un nuovo statuto in base al quale tali territori eserciteranno in piena indipendenza la direzione dei loro affari, e dovranno in quanto membri uniti ed uguali tutelare i loro  interessi comuni ed aiutarsi vicendevolmente; siffatte attività saranno esercitate con la garanzia che la giustizia, i diritti e le libertà umane fondamentali ed una saggia amministrazione saranno rispettate.

Art. 209 ‑ Nella preparazione e nell'applicazione del nuovo statuto, verranno tenute in considerazione le decisioni prese nelle deliberazioni in comune che già hanno avuto luogo, decisioni esposte nei commi seguenti del presente articolo.

Verrà costituita una unione, alla quale parteciperanno, in quanto Stati a parità di diritti, il regno designato nel comma 5 e gli Stati Uniti dell'Indonesia. Se le deliberazioni che stanno svolgendosi in comune lo dimostreranno necessario, il termine «Paesi Bassi» sostituirà il termine «Regno».

La corona dell'Unione sarà portata da Sua Maestà la regina Guglielmina, principessa di Orange‑Nassau e in seguito, secondo l'ordine di successione, dagli eredi legittimi del trono dei Paesi Bassi.

L'Unione, per mezzo delle sue organizzazioni, dovrà, senza pregiudizio di ciò che potrebbe portare per altra via alla realizzazione del suo scopo, realizzare la cooperazione degli Stati partecipanti per quanto riguarda gli affari esteri, la difesa e, nella misura in cui sia necessario, le questioni di carattere finanziario, nonché l'elaborazione dei progetti economici e culturali; dovrà assicurare il mantenimento della giustizia, dei diritti e delle libertà umane fondamentali e una saggia amministrazione. L'Unione parteciperà a proprio nome alle questioni di diritto internazionale.

I Paesi Bassi, Surinam e le Antille olandesi costituiscono un regno la cui corona è portata da Sua Maestà la regina Guglielmina, principessa di Orange‑Nassau e, in seguito, secondo l'ordine di successione, dagli eredi legittimi del trono dei Paesi Bassi. I Paesi Bassi hanno la facoltà di mantenere all'interno dell'Unione relazioni dirette con gli Stati Uniti dell'Indonesia.

Gli Stati Uniti dell'Indonesia saranno formati su base federale con la partecipazione di Stati a parità di diritti.

Nella misura in cui una parte qualsiasi dell'Indonesia non parteciperà agli Stati Uniti dell'Indonesia, le relazioni di questo territorio con tali Stati e con il regno definito nel comma 5 del presente articolo, saranno, per quanto possibile, regolate separatamente, in conformità ai principi stabiliti nel presente capitolo.

Art. 210 ‑ Nella misura in cui l'avviamento verso il nuovo statuto richiederà delle misure che divergano dalle posizioni prese nei capitoli precedenti, quelle ricadrebbero sotto il dominio della legge.

Le Camere degli Stati Generali non possono adottare il progetto di una simile legge a meno che esso non ottenga al minimo due terzi dei voti. Tale legge non deve essere in disaccordo con le disposizioni stabilite nelle sezioni 1 a 5 inclusa del capitolo Il e del capitolo XIII.

Art. 211 ‑ Il nuovo statuto sarà stabilito, senza pregiudizio delle disposizioni prese nel comma 2, con il consenso volontario acquisito per via democratica in ognuno dei territori indicati nell'articolo 1.

Per i Paesi Bassi si applicherà in tal caso conformemente l'art. 210.

Esso richiede l'approvazione di Sua Maestà la regina Guglielmina, principessa di Orange‑Nassau, o dell'erede legittimo del trono dei Paesi Bassi, e verrà proclamato solennemente.

 

ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

I. ‑ I diritti feudali relativi alla presentazione o alla nomina a funzioni pubbliche o religiose, sono aboliti.

La soppressione degli altri diritti feudali e l'indennità ai proprietari possono essere stabilite e regolate dalla legge.

II ‑ Il comma 1 dell'art. 159 della Costituzione resterà senza applicazione finché non sarà entrata in vigore la regolamentazione legale dei casi in cui non è dovuto alcun indennizzo per la distribuzione o l’inutilizzazione definitiva o temporanea di una proprietà.

III ‑ La legge prevista nell’ultimo comma dell’art. 92 della legge fondamentale non può assicurare alcuna pensione a vedove e ad orfani di ex parlamentari che abbiano cessato le loro funzioni o siano morti prima del 1° gennaio 1921.

IV ‑ Il comma 3 dell'art. 92 conserva intatte le pensioni dei membri che hanno cessato le loro funzioni.

I membri uscenti godono di una pensione di 150 fiorini all'anno per ogni anno in cui sono stati membri della Camera prima della promulgazione della disposizione; il massimo di tale pensione è 3.000 fiorini.

Se l'ammontare così ottenuto è inferiore a 2.800 fiorini, esso viene aumentato di 120 fiorini per ogni anno fino a raggiungere i 2.800 fiorini.

Le pensioni, indicate nel presente articolo, possono essere modificate dalla legge.

Il progetto di questa legge, nonché il progetto di una legge diretta alla modificazione o all'abrogazione di una siffatta legge, non può essere adottato dalle Camere degli Stati Generali se non alla maggioranza dei due terzi dei membri, di cui è composta ciascuna Camera.

 

 

 

(1) La legge fondamentale del 24 agosto 1815, adottata dagli Stati generali di Olanda dopo la riunione dell'Olanda e del Belgio ad opera dei trattati di Parigi del 30 maggio 1814 è stata modificata l'11 ottobre 1848 e subì profonde modificazioni il 10 agosto, 1887. Una nuova revisione ebbe luogo, il 3 dicembre 1922; infine la legge del 3 settembre 1948 ha aggiunto un capitolo XIV alla legge costituzionale.

 

 

 

 

 

Fonte:

G. Mirkine,  Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954.



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