DECRETO SULLA COSTITUZIONE DELLA PALESTINA Considerato che le principali Potenze alleate hanno convenuto, allo scopo
di attuare le clausole (provisions)
dell’art. 22 del Patto della Società delle Nazioni, di affidare ad un
Mandatario scelto dalle dette Potenze l’amministrazione del territorio della
Palestina, che prima apparteneva all’Impero turco, entro confini che potranno
essere stabiliti da esse [Potenze]; considerato che le principali Potenze alleate hanno anche convenuto che il
Mandatario sarebbe responsabile della esecuzione della dichiarazione fatta
dapprima, il 2 novembre 1917, dal Governo di Sua Maestà britannica, e accettata
dalle suddette Potenze, in favore della costituzione in Palestina di una sede
nazionale per il popolo ebreo, restando chiaramente inteso che nulla sarebbe
stato fatto, che potesse ledere i diritti civili e religiosi di comunità non
ebree esistenti in Palestina, oppure i diritti e gli statuti (status) politici di cui fruiscono gli
Ebrei in qualsiasi altro paese; considerato che le principali Potenze alleate hanno scelto Sua Maestà come
Mandataria per la Palestina; considerato che, in virtù di trattato, capitolazione, concessione (grant), consuetudine, tolleranza (sufferance) ed altri mezzi legali, Sua
Maestà ha potere e giurisdizione entro la Palestina; per questi motivi, Sua Maestà, in virtù ed in esercizio dei poteri di cui è
investita a questo riguardo in forza del Foreign
Iurisdiction Act del 1890 o in altra guisa, si è compiaciuta, sentito il
parere del Suo Consiglio privato, di decretare, e perciò viene decretato quanto
segue: PARTE I Preliminari Art. 1 – Questo Decreto
verrà citato come il «Decreto reale sulla Costituzione della Palestina, 1922» (The Palestine Order–in–Council, 1922). I limiti di questo decreto sono i territori su cui ha vigore il Mandato per
la Palestina e che qui appresso sono indicati come Palestina (described as Palestine). Art. 2 – In questo
Decreto l’espressione: «Segretario di» (Secretary
of State) significa uno dei principali Segretari dì Stato di S. M. «L’Alto
Commissario» (The High Commissioner)
comprenderà qualunque persona per il tempo in cui reggerà il Governo della
Palestina. «Territori pubblici» (Public Lands) significa che i territori che in Palestina sono soggetti alla sorveglianza (control) del Governo della Palestina in
virtù di trattato, convenzione, accordo o successione, e tutti i territori che
vengono o verranno acquistati per il servizio pubblico o altrimenti. «Il
Mandato,» significa il Mandato per la Palestina, che è stato confermato ed i
cui termini sono stati stabiliti dal Consiglio della Società delle Nazioni il
giorno 24 luglio 1922. «L’Alto Commissario in Consiglio» (The
High Commissioner in Council)
significa l’Alto Commissario che agisce in virtù e con il consiglio (advice) del Consiglio esecutivo (Executive Council). «Gazzetta» (Gazette) significa la
Gazzetta ufficiale della Palestina. «Persona» comprende le corporazioni. Parole comportanti significato plurale o singolare potranno venir
interpretate come applicate ad una sola persona o cosa od a più persone o cose;
e parole comportanti significato maschile potranno essere riferite a donne,
secondo che il caso lo richieda. Art. 3 – (I) Là dove
questo decreto o qualunque ordinanza conferisce un potere o impone un obbligo,
il potere potrà esser esercitato e l’obbligo verrà eseguito volta per volta,
secondo sarà richiesto dalle circostanze. (II) Là dove questo decreto o qualunque ordinanza conferisce un potere o
impone un obbligo a persona che regge un ufficio, il potere potrà essere
esercitato e l’obbligo verrà eseguito da colui che regge l’ufficio in
quell’epoca o da persona regolarmente designata
(appointed) ad agire per lui, a meno
che non appaia un’intenzione contraria. (III) Là dove questo decreto o qualunque ordinanza dà facoltà di stabilire
le norme (rules), regolamenti e
ordini (orders), allora, a meno che
non risulti evidente un’intenzione contraria, s’intende che tale facoltà
comprende quella da esercitarsi nello stesso modo e soggetta alle stesse
approvazioni e condizioni (se ve ne sono) di rescindere, revocare, correggere o
modificare le norme, i regolamenti o gli ordini. (IV) Le espressioni definite in questo decreto avranno rispettivamente lo
stesso significato in tutte le altre ordinanze, norme e regolamenti fatti in
base a questo decreto, a meno che non risulti evidente un’intenzione contraria. PARTE II Potere esecutivo Art. 4 – Sua Maestà, per
mezzo di brevetto di nomina munito della sua firma e del suo sigillo, può
nominare una persona adatta a reggere il Governo della Palestina, sotto la denominazione di Alto Commissario e
Comandante in capo (Commander-in-Chief)
o sotto qualunque altra sia giudicata opportuna da S. M.; e la persona così
prescelta sarà qui appresso menzionata come Alto Commissario. Art. 5 – L’Alto
Commissario compirà ed eseguirà in debita forma tutto ciò che è di pertinenza
del detto ufficio, in conformità alle prescrizioni di qualsiasi
«Order-in-Council» relativo alla Palestina ed al brevetto di nomina che potrà
venirgli rilasciato, munito della firma e del sigillo di S. M., ed in
conformità alle istruzioni che di tanto in tanto potranno venirgli fornite -
allo scopo di eseguire le clausole del mandato - sotto la firma ed il sigillo
di S. M. o con decreto di S. M. ( in Council» o per mezzo di uno dei suoi
principali Segretari di Stato, ed in conformità di quelle leggi ed ordinanze che sono ora o saranno poi in vigore in
Palestina. Art. 6 – Ogni persona
nominata all’ufficio di Alto Commissario, prima dì iniziare qualunque delle
funzioni (duties) del suo ufficio,
provvederà affinché il brevetto (commission)
che lo nomina Alto Commissario venga letto e pubblicato con tutta la dovuta
solennità in presenza del Primo Giudice (Chief
Justice), o, se il Primo Giudice
non può assistere, in presenza di quegli altri ufficiali (officers) di S. M. che
potranno convenientemente parteciparvi; e, ciò fatto, egli pronunzierà innanzi
ad esso o ad essi il giuramento di fedeltà (oath
of allegiance) nella forma data da una decisione approvata nella sessione
tenuta negli anni XXXI e XXXII del Regno di S. M. la regina Vittoria ed
intitolata An Act to amend the Law
relating to Promissory Oaths [«Decisione che modifica la legge relativa ai
giuramenti promissori»]; e similmente pronunzierà, i giuramenti usuali per il
doveroso adempimento dell’ufficio di Alto Commissario e per la doverosa ed
imparziale amministrazione della giustizia; giuramenti che il predetto Primo
Giudice o qualcun altro degli Ufficiali di S. M. allora presenti è tenuto, in
virtù del presente decretò, a far pronunziare. Art. 7 – Ove, l’ufficio
di Alto Commissario sia vacante, o se l’Alto Commissario diviene incapace od è
assente dalla Palestina od è per qualunque altra ragione messo
nell’impossibilità di esercitare le funzioni del suo ufficio, la persona nominata
Segretario Capo del Governo di Palestina, o, se non v’è un tale ufficiale, o se
un tale ufficiale non sia in grado dì svolgere l’opera sua, allora la persona e
le persone che S. M. potrà nominare mediante suo brevetto firmato e sigillato
e, in mancanza di tale nomina, il membro più anziano del Comitato esecutivo,
reggerà, finché piaccia a S. M., il Governo della Palestina, previa pronunzia
dei giuramenti che precedentemente si è detto dover essere pronunziati
dall’Alto Commissario, nella maniera ivi prescritta; e, ciò fatto, il
Segretario Capo o qualunque altro Capo dell’amministrazione secondo ciò che
precede, è, in virtù delle presenti disposizioni, autorizzato e comandato a
fare e ad eseguire sinché piaccia a S. M. tutto quello che è di pertinenza dell’Alto
Commissario, in conformità del presente decreto (order) e delle
disposizioni di S. M. secondo ciò ciò sopra si è detto, ed in conformità delle
leggi della Palestina. È inteso (provided) che l’Alto Commissario durante il suo
passaggio per mare da una parte all’altra della Palestina, o se, nell’esercizio
o nell’adempimento di alcun potere od obbligo a lui conferito od imposto in
virtù di questo decreto o altrimenti, si trovi
in uno qualunque dei territori adiacenti o prossimi alla Palestina, non verrà considerato
come assente dalla Palestina. Art. 8 – Nel caso che
l’Alto Commissario in qualsiasi momento abbia occasione d’essere
temporaneamente assente per un breve periodo dalla sede del Governo, oppure
nell’esercizio o nell’adempimento di qualsiasi potere od obbligo a lui
conferito od imposto da S. M. o per mezzo di uno dei principali Segretari di
Stato di S. M., debba visitare uno qualunque dei territori adiacenti o prossimi
alla Palestina, egli potrà nominare, per mezzo di un atto (instrument) munito del
sigillo ufficiale (public seal) della
Palestina, il Segretario Capo, o, se non v’è un tale funzionario o se egli è
assente o nell’impossibilità di agire, qualunque altra persona, in qualità di
sito delegato (deputy) in
qualunque parte della Palestina, durante questa assenza temporanea e con la
facoltà di esercitare, compiere ed eseguire in sostituzione e per conto
dell’Alto Commissario durante tale assenza, ma non oltre, tutti quei poteri e
quegli atti di autorità di cui è investito l’Alto Commissario (eccezion fatta
per il diritto di grazia), come verrà specificato e delimitato in virtù di
detto atto, ma non altri [poteri ed atti di facoltà e autorità]. Ciascuno di
tali delegati seguirà ed osserverà tutte quelle istruzioni che di tanto in
tanto l’Alto Commissario gli manderà per sua guida. È inteso tuttavia che, per
la nomina di un delegato, in conformità di ciò che precede, i poteri e
l’autorità dell’Alto Commissario non saranno ristretti, alterati o colpiti in
qualsiasi modo all’infuori di ciò che S. M. possa in qualunque momento
giudicare opportuno di disporre. Art. 9 – L’Alto
Commissario conserverà ed userà il sigillo ufficiale (public seal) della Palestina per sigillare tutto ciò che deve esser
munito del sigillo ufficiale. Art. 10 – Allo scopo di
assistere l’Alto Commissario, vi sarà un Consiglio esecutivo (Executive Council) che sarà composto di
quelle persone e verrà costituito in quel modo che sarà disposto in virtù di
istruzioni le quali di tanto in tanto potranno esser mandate all’Alto
Commissario da S. M., munite della firma e del sigillo di S. M.; e tutte le
suddette persone occuperanno il loro posto nel predetto Consiglio finché così
piaccia a S. M. Il predetto Consiglio esecutivo osserverà nella condotta degli
affari quelle regole che di volta in volta verranno contenute nelle istruzioni
già accennate. Art. 11 – (1) L’Alto
Commissario può, previa approvazione di un Segretario di Stato, dividere
mediante proclama (proclamation) la
Palestina in divisioni o distretti amministrativi, nel modo e con le
suddivisioni che risulteranno convenienti ai fini dell’amministrazione,
designandone i relativi confini ed assegnando i nomi opportuni. (2) Nel caso che sorga questione se un dato luogo si trovi o no compreso in
una data divisione o distretto amministrativo, e se tale questione non sembra
possa essere determinata per mezzo di qualche simile proclama o di qualche
altro atto (evidence), essa verrà deferita all’Alto Commissario e
una sua dichiarazione (certificate)
munita della sua firma e del suo sigillo avrà valore decisivo sulla questione;
di ciò verrà presa nota nelle forme legali (judicial
notice). Art. 12 – (1) Tutti i
diritti su territori pubblici o relativi ad essa saranno affidati (vest in) all’Alto Commissario, che li
eserciterà per tutto il tempo che sarà in carica del Governo della Palestina. (2) Tutte le miniere e tutti i minerali d’ogni genere e d’ogni qualità, che
si trovino entro, sotto o sopra qualunque terreno o acqua, sia che questa
ultima sia costituita da corsi d’acqua o laghi entro il paese (inland rivers or seas) o da acque
territoriali, saranno affidati (vest in)
all’Alto Commissario, subordinatamente a qualunque diritto che, alla data di
questo decreto, sussista in favore di chiunque per sfruttare queste miniere e
questi minerali in virtù di una valida concessione. Art. 13 – L’alto
Commissario può fare concessioni o affitti (grants
or leases) di tali territori pubblici e miniere o minerali o può permettere
che tali territori vengano occupati temporaneamente a quei patti ed a quelle condizioni
ch’egli potrà ritener convenienti subordinatamente alle clausole (provisions) di qualsiasi ordinanza. A condizione che una tale concessione o disposizione sia conforme, sia a
quegli «Order-in-Council» o a quelle leggi o ordinanze che ora o poi sono o
saranno in vigore in Palestina, o a quelle istruzioni che all’Alto Commissario
potranno pervenire munite della firma e del sigillo di S. M. o per mezzo di un
Segretario dì Stato, allo scopo di porre in esecuzione le clausole (provisions) del Mandato. Art. 14 – L’Alto
Commissario può, subordinatamente alle istruzioni (direction) del Segretario di Stato, nominare o autorizzare la
nomina di pubblici funzionari del Governo della Palestina, con le designazione
che crederà opportune e può prescrivere quali siano le loro funzioni (duties); e tutti questi pubblici
funzionari, a meno che per legge non sia provveduto diversamente, conserveranno
i loro uffici, finché così piaccia all’Alto Commissario. Art. 15 – L’Alto
Commissario può, subordinatamente ad istruzioni che di tanto in tanto potranno
essergli fornite, deporre o sospendere dall’esercizio delle sue funzioni, per
motivo che gli sembri sufficiente, qualunque persona abbia un pubblico ufficio in Palestina; o può,
subordinatamente a ciò che è detto, prima, prender tutte quelle misure
disciplinari che crederà necessarie. Art. 16 – Se è stato
commesso un delitto o una contravvenzione (crime
or offence) nel territorio della
Palestina, o tale che il colpevole (Offender)
ne possa venir giudicato in Palestina, l’Alto Commissario, ove ne creda il
caso, può concedere indulto (grant a
pardon) a qualunque complice di
tale delitto o contravvenzione, il quale possa fornire informazioni e prove (evidence) tali da portare alla convinzione (connviction) del
colpevole principale, o di altri, se sono più d’uno; e può inoltre concedere a
qualunque persona convinta di delitto o contravvenzione in qualunque Tribunale
o innanzi a qualunque giudice o magistrato nel territorio della Palestina, un
indulto, sia incondizionato, sia soggetto a condizioni legali: oppure una
mitigazione (remission) di sentenza
pronunziata contro tale colpevole; oppure
la sospensione dell’esecuzione di tale sentenza per il tempo che l’Alto
Commissario giudichi conveniente; e può, quando ne creda il caso, condonar
multe e ammende (fines, penalties or
forfeitures) che potranno derivare o divenire pagabili in forza del
giudizio di qualunque Tribunale o di qualunque magistrato in Palestina. Parte III Potere legislativo Art. 17 – A partire dalla
data e dopo la data che verrà stabilità dall’Alto Commissario in seno al
Consiglio Esecutivo per mezzo di proclamazione nella Gazzetta, verrà costituito
un Consiglio legislativo (Legislative
Council) nella e per le Palestina, secondo è disposto dal presente decreto,
ed esso sostituirà qualunque Consiglio consultivo (Advising Council) allora esistente. I poteri dell’Alto Commissario, che ora sussistono, di emettere ordinanze
previa consultazione col Consiglio consultivo, dureranno sino alla data di
elezione dei membri del Corpo legislativo che è qui istituito. Art. 18 – Il Consiglio
legislativo avrà pieni poteri e piena autorità, senza pregiudizio dei poteri
inerenti o riservati da questo decreto a S. M., e sempre subordinatamente a
tutte le condizioni e limitazioni stabilite da tutte le disposizioni (instructions) munite della firma e del
sigillo [di S. M.] di emanare tutte quelle ordinanze che potranno essere
necessarie per la pace, l’ordine ed il buon Governo della Palestina, a
condizione che nessuna ordinanza venga approvata, tale da limitare la completa
libertà di coscienza ed il libero esercizio di tutto le forme di culto (worship), eccezione fatta per ciò che è
richiesto per il mantenimento dell’ordine pubblico e della morale; o tale da
tendere a costituire differenze, in qualsivoglia modo, fra gli abitanti della
Palestina, sulla base della razza, della religione e della lingua. Non potrà essere approvata alcuna ordinanza che sia in qualche modo
ripugnante alle clausole dal Mandato, o con esse incompatibile. Art. 19 – Il Consiglio
legislativo sarà composto di 22 membri, oltre all’Alto Commissario: di questi,
10 saranno membri ufficiali e 12 membri non ufficiali. Art. 20 – I membri
ufficiali del Consiglio saranno: Le persone che esercitino legalmente a quella data epoca le funzioni degli
uffici rispettivi di: a) Segretario capo; b) Procuratore del Re (Attorney general); c) Tesorerie; d) Ispettore generale di polizia; e) Direttore della Sanità (Health);
f) Direttore dei Lavori Pubblici; g) Direttore dell’Educazione (Education); h) Direttore dell’Agricoltura; i) Direttore della Dogana; j) Direttore del Commercio e dell’Industria. Purché l’Alto Commissario sia convinto che una qualunque delle persone su
nominate non è in condizioni da poter partecipare ad una delle sedute del
Consiglio, egli potrà nominare al suo posto un’altra persona che ricopra una
carica pubblica nel Governo della Palestina, secondo che egli giudichi
opportuno: e questa persona verrà, ai fini di quella seduta, considerata come
membro ufficiale del Consiglio. Art. 21 – I membri non
ufficiali del Consiglio saranno: Dodici persone che verranno elette in conformità con gli
«Order-in-Council», le ordinanze o
altre disposizioni (enactment)
legislative che possano di tempo in tempo disporre per le elezioni del
Consiglio. Art. 22 – L’Alto
Commissario può in qualunque momento prorogare o sciogliere, per mezzo di
proclama, il Consiglio. L’Alto Commissario scioglierà il Consiglio quando siano compiuti tre anni
dalla data della sua prima adunanza. Art. 23 – La prima
elezione generale dei membri del Consiglio legislativo verrà tenuta non più
tardi di sei mesi dopo la pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta della
Palestina; ed una [nuova] elezione generale verrà fatta entro tre mesi dallo
scioglimento del Consiglio, come verrà stabilito per mezzo di Proclama
dall’Alto Commissario. Art. 24 – Nessuna
ordinanza avrà effetto, sinchè l’Alto Commissario non abbia dato ad essa il suo
assenso, ed abbia, in segno di tale assenso, apposto ad essa la sua firma; o
sinchè ad essa non sia stato dato l’assenso di S. M. per mezzo di
«Order-in-Council» o attraverso un segretario di Stato. Art. 25 –
Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo seguente, l’Alto Commissario
può, a sua discrezione e
subordinatamente a tutte le istruzioni fornite di firma e sigillo di S. M.,
dichiarare che egli dà o nega il suo assenso a qualsivoglia ordinanza. Art. 26 – L’Alto
Commissario può riservare qualunque ordinanza approvata dal Consiglio
legislativo alla dichiarazione di aggradimento da Parte di S. M., e così farà
per ogni ordinanza che riguardi argomenti specificamente trattati dalle
clausole del Mandato. Una disposizione riservata in questa guisa avrà effetto appena S. M. vi
abbia dato il suo consenso, sia per mezzo di «Order-in-Council», sia per mezzo
di un Segretario di Stato, ed appena l’Alto Commissario abbia dato notizia di
questo assenso, per mezzo di pubblicazione nella Gazzetta. Art. 27 – S. M. si
riserba il diritto di disapprovare qualunque ordinanza sia stata approvata
dall’Alto Commissario, entro un anno dalla data dell’assenso concesso dall’Alto
Commissario, e di manifestare questa disapprovazione per mezzo di un Segretario
di Stato. Ogni disapprovazione, avrà effetto dal momento in cui sarà promulgata
dall’Alto Commissario, per mezzo di pubblicazione nella Gazzetta. Art. 28 – Non si proporrà
nessun voto, nessuna deliberazione o ordinanza per l’appropriazione di una
parte qualunque della rendita
pubblica o per l’imposizione di qualsivoglia tassa od imposta, se non dall’Alto
Commissario o in seguito a sua istruzione (by
his direction). Art. 29 – L’Alto
Commissario, o in sua assenza il Segretario capo, o in assenza tanto dell’Alto
Commissario, quanto del Segretario capo, un membro eletto dal Consiglio,
presiederà la seduta del Consiglio stesso. Art. 30 – Il Consiglio
non sarà ritenuto incapace a compiere i suoi lavori a motivo di vacanze fra i
suoi membri (on account of any vacancies
among the members); ma esso non sarà competente a procedere al disbrigo dei
suoi lavori, se non sono presenti [almeno] dieci membri. Art. 31 – Ogni membro del
Consiglio legislativo, prima di poter sedere o partecipare alle votazioni nel
Consiglio stesso, dovrà pronunziare e sottoscrivere il seguente giuramento
innanzi al Presidente: «Io N. N. giuro di essere fedele e leale verso il Governo della Palestina.
Così Iddio m’aiuti». Nel caso che vi sia una persona autorizzata a fare una affermazione o
dichiarazione, invece di pronunziare un giuramento, essa potrà fare tale
affermazione o dichiarazione invece di questo giuramento. Art. 32 – Tutte le
questioni trattate nel Consiglio legislativo verranno risolte a maggioranza di
voti dei Membri presenti, compreso il Presidente o il Membro che esercita le
funzioni di Presidente, il quale inoltre avrà ed eserciterà il diritto di dare
un voto decisivo (casting vote) nel caso che vi sia parità di
voti. Art. 33 – Il Consiglio
legislativo, nella sua prima sessione e poi di tanto in tanto, quando se ne
presenti l’occasione, adotterà norme e regolamenti fissi (standing Rules and Orders) per il regolamento e la condotta dei
suoi atti (proceedings), per il
disbrigo dei lavori e per l’approvazione, la titolazione (intituling) e la numerazione delle varie ordinanze e, per la loro
presentazione all’Alto Commissario per il suo assenso. Tutte queste norme e tutti questi regolamenti verranno sottoposti all’Alto
Commissario in Consiglio, e, quando siano da lui approvati, diverranno
obbligatori ed aventi effetto (binding
and of force). Art. 34 – Sarà legittimo
per il Consiglio definire, per mezzo di ordinanza, i privilegi, le immunità e i
poteri di cui potranno godere e che potranno esercitare i membri del Consiglio
stesso. Art. 35 – Le disposizioni
(enactments) del primo allegato (Schedule) al «Foreign Jurisdiction Act»
del 1890 saranno applicate in Palestina, ma subordinatamente alle clausole (provisions) di questo decreto ed alle
eccezioni, agli adattamenti ed alle modificazioni seguenti, vale a dire: (I) L’Alto Commissario è, in virtù delle presenti disposizioni, sostituito
al Governatore di una Colonia o di un possedimento britannico; e il Tribunale
distrettuale (District Court) è, in virtù delle presenti
disposizioni, sostituito alla Corte superiore e alla Corte suprema, ed al
Magistrato o giudice di pace (Justice of
the Peace) di una colonia o di un Possedimento britannico. (II) Alle parti dei «Merchant Shipping Acts» del 1854 e del 1867 cui si fa
riferimento nell’allegato suddetto, sarà sostituita la parte XIII del «Merchant Shipping Act» del 1891. (III) Nella sez. 51 della Legge sulla trasmissione della proprietà (Conveyancing [Scotland] Act) del 1874
ed in ogni ]altra] disposizione di legge (enactment)
in vigore tale da emendare la legge stessa, il Tribunale distrettuale è
sostituito alla Corte incaricata della verifica dei testamenti (Court of Probate) in una Colonia. (IV) Per ciò che riguarda la legge sui colpevoli latitanti (Fugitive Offenders Act) del 1881: a) Del 4° e 5° paragrafo della suddetta legge, verrà esclusa tutta la parte
che riguarda l’invio di un rapporto sull’emissione di un mandato di cattura (issue of a warrant), insieme con l’atto
di accusa (information) o con una
copia dello stesso; o che si riferisce all’invio di uni certificato di ordini
di arresto (committal) e di relazione
intorno alla causa; o che si riferisce all’informazione che il magistrato deve
fornire al latitante. In luogo di tale informazione la persona che funge da
magistrato informerà il latitante che nel possedimento o nel protettorato
inglese, nel quale egli può essersi portato, egli ha il diritto di chiedere un
mandato di habeas corpus o altro
procedimento analogo. b) Verrà esclusa quella parte del paragrafo 6° della suddetta legge che
prescrive che debbano passare quindici giorni prima dell’emissione di un
mandato. c) L’Alto Commissario non sarà tenuto (bound)
a rimandare un delinquente fuggiasco in un possedimento inglese, a meno che sia
convinto che la procedura seguita per ottenere il suo ritorno viene compiuta
col consenso del Governatore di quel possedimento. d) Ai fini della Parte II di detta legge, la Palestina, Cipro, l’Egitto, i
domini ottomani, la Persia e l’Iraq verranno considerati come un solo gruppo un
solo gruppo di possedimenti britannici. [Tutto ciò] a condizione che nulla di ciò che è contenuto in questo
articolo venga fatto in guisa da estendere alla Palestina le disposizioni, o
alcune di esse, menzionate nell’allegato alla legge sulla giurisdizione
straniera (Foreign Jurisdiction Act)
del 1914. Art. 36 – Là dove la
legge sulla Marina mercantile del 1391 o qualunque altra legge che la
modifichi, conceda l’autorizzazione che qualcosa venga fatta da, a, o innanzi
ad un funzionario consolare britannico, la stessa cosa potrà venir fatta in
qualunque parte della Palestina da, a, o innanzi a quel funzionario del Governo
che verrà nominato dall’Alto Commissario. Art. 37 – La legge sul
trasferimento delle persone imprigionate nelle colonie (Colonial Prisoners’ Removal Act) del 1884, avrà applicazione ed effetto nella Palestina, come
se essa fosse parte dei domini di S. M. subordinatamente alla seguente
disposizione. L’Alto Commissario è, in virtù del presente decreto, sostituito al
Governatore di un possedimento britannico. PARTE V Ordinamento giudiziario Art. 38 – I Tribunali
Civili qui appresso descritti (described)
eserciteranno, subordinatamente a quanto è prescritto in questa parte del
Decreto, la [loro] giurisdizione su ogni argomento e su tutte le persone che
sono in Palestina. Art. 39 – Tribunali di
magistrati (Magistrates’ Courts)
verranno stabiliti in ogni distretto e in ogni frazione di distretto (Sub-District), secondo verrà di volta in
volta prescritto per mezzo di decreto firmato dall’Alto Commissario. Questi
Tribunali avranno la giurisdizione assegnata ad essi dalla Legge ottomana sui
magistrati (Ottoman Magistrates’ Law) del 1913 con gli emendamenti recati da leggi, ordinanze o
norme (Rules) in vigore. Art. 40 – Tribunali
distrettuali (District Courts)
verranno istituiti nei distretti che di volta in volta verranno stabiliti per
mezzo di decreto firmato dall’Alto Commissario, ed ognuno di tali Tribunali
eserciterà la sua giurisdizione: (1) Come Tribunale di prima istanza: a) In tutte le questioni civili non comprese nella sfera di giurisdizione
del Tribunale di Magistrati in e per quel distretto. b) In tutte le questioni penali che non sono comprese nella giurisdizione
della Corte penale d’Assise (Court of
Criminal Assise). (2) Come Corte d’Appello (Appellate
Court) dai suddetti Tribunali di Magistrati, subordinatamente. alle
disposizioni di ogni ordinanza o norma. Art. 41 – Vi sarà una
Corte d’Assise, che avrà giurisdizione esclusiva riguardo ai delitti punibili
con la pena di morte; e che avrà la stessa giurisdizione riguardo ad altri
delitti, secondo verrà stabilito per mezzo di ordinanza. Art. 42 – L’Alto
Commissario potrà costituire, per decreto, Tribunali fondiari (Land Courts), secondo potrà esser
richiesto dì volta in volta per la trattazione di quelle questioni che si
riferiscono ai titoli della proprietà immobiliare, nella forma che sarti
prescritta. Art. 43 – Verrà costituita
una Corte, cui verrà assegnato il nome di Corte Suprema (Supreme Court), la cui
costituzione verrà prescritta per mezzo di ordinanza. La Corte suprema che
siede come Corte d’Appello avrà giurisdizione, subordinatamente a quanto è
stabilito da ogni ordinanza, per trattare degli appelli contro tutti i giudizi
pronunziati da un Tribunale distrettuale in prima istanza o dalla Corte
d’Assise o da un Tribunale fondiario (Land
Court). La Corte Suprema che siede come Alta Corte di Giustizia avrà giurisdizione
per trattare e risolvere quelle questioni che non rappresentano cause o
processi, ma petizioni e ricorsi che non cadono sotto la giurisdizione di altre
Corti e la cui risoluzione è necessaria per l’Amministrazione della giustizia, Art. 44 – In materia civile,
quando la somma o il valore in disputa superi L. E. 500, sarà possibile
ricorrere in appello dalla Corte Suprema a Sua Maestà nel [suo] Consiglio (His Majesty
in Council). Ogni appello verrà prodotto entro il periodo e nelle forme che
verranno prescritte dalle norme procedurali stabilite da Sua Maestà in
Consiglio. Art. 45 – L’Alto
Commissario può costituire, per mezzo di decreto, per il distretto gli
Beersheba [Bīr es-Seba‘] e per
altre zone abitato da tribù [nomadi] (tribal
areas), Tribunali separati, secondo che egli giudichi opportuno. Essi
possono applicare le consuetudini delle tribù (tribal custom), in quanto queste, non offendano la giustizia o la
moralità naturale. Art. 46 – La
giurisdizione dei Tribunali civili verrà esercitata in conformità con la legge
Ottomana vigente in Palestina alla data del 1° novembre 1914 e con quelle leggi
ottomane posteriori che sono state o saranno dichiarate vigenti per mezzo di
notificazione pubblica e in conformità di quegli «Orders-in-Council», ordinanze
e regolamenti che sono vigenti in Palestina alla data in cui questo decreto
comincerà ad avere effetto, o che poi verranno applicati o messi in vigore; e
subordinatamente ad essi, ed in quanto essi non avranno estensione o
applicazione, essa giurisdizione verrà esercitata in conformità alla norma
della legge comune (substance of the
Common law) e dei principi di equità vigenti in Inghilterra, e ai poteri
che sono devoluti alle Corti di Giustizia e ai Giudici di pace in Inghilterra,
e alla procedura ed alla prassi osservate da o innanzi allo predette Corti di
Giustizia o Giudici di pace secondo le loro rispettive giurisdizioni e
competenze (authorities) a quella
data: salvo in quanto detti poteri e procedure e prassi possono essere stati o
saranno poi modificati, emendati o sostituiti da altre disposizioni. Tutto ciò
salvo restando che detto diritto comune e dette dottrine di equità avranno
vigore in Palestina solo nella misura che le condizioni della Palestina ed i
suoi abitanti ed i limiti della giurisdizione di S. M. permetteranno, e
subordinatamente a quelle modificazioni, che le circostanze locali renderanno
necessarie. Art. 47 – I Tribunali
civili avranno inoltre giurisdizione, subordinatamente ai provvedimenti
contenuti in questa parte del presente decreto, in materia di Statuto personale
di persone in Palestina, come è definito nell’articolo 51. Tale giurisdizione
verrà esercitata in conformità a tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che
potranno in seguito essere applicali o messi in vigore e subordinatamente ad
essi secondo la legge personale applicabile, Quando in una causa civile o penale portata innanzi al Tribunale civile
sorge incidentalmente una questione di statuto personale, la cui soluzione sia
necessaria ai fini della causa, il Tribunale civile può definire la questione o
può a tale scopo prendere l’opinione, valendosi dei mezzi che sembreranno più
convenienti, di un giurista competente il quale conosca la legge personale
applicabile. Art. 48 – Se una persona
è stata condannata a morte, il Primo Giudice, (Chief Justice) trasmetterà all’Alto Commissario una copia della
motivazione della sentenza. La sentenza non verrà eseguita se, prima non verrà
data conferma dall’Alto Commissario. Art. 49 – Il Primo
Giudice può, con l’approvazione dell’Alto Commissario, stabilire norme per
regolare la prassi e la procedura della Corte Suprema e di finti gli altri
Tribunali civili che sono o verranno costituiti in Palestina. Art. 50 – Non sì potrà
procedere contro il Governo della Palestina u contro un suo dipartimento, senza
aver prima ottenuto il consenso scritto dell’Alto Commissario. I Tribunali civili non eserciteranno alcuna giurisdizione in procedimenti a
carico dell’Alto Commissario o del suo funzionario (official), oppure a carico di altra autorità (residence) o suo funzionario o altra carica (other property). Art. 51 –
Subordinatamente alle disposizioni stabilite negli articoli 64-67 inclusive,
verrà esercitata giurisdizione in materia di statuto personale, in conformità
delle disposizioni contenute in questa parte, dai Tribunali delle Comunità
religiose stabilite ed esercitanti giurisdizione alla data del presente
decreto. Ai fini di queste disposizioni, per questioni stillo statuto personale
si intendono i processi che riguardano matrimoni o divorzi, alimenti,
mantenimento, tutela, legittimazione e adozione di minorenni, proibizione di
contrattare proprietà (dealing with
properly) di persone legalmente incapaci, successioni, testamenti e legati,
e atti riguardanti l’amministrazione della proprietà di persone assenti. Art. 52 – I Tribunali
religiosi musulmani avranno giurisdizione esclusiva in materia di statuto
personale di Musulmani, in conformità alla Legge sulla Procedura dei Tribunali
religiosi musulmani del 25 ottobre 1333 A. H., con gli emendamenti apportati da
ordinanze e regolamenti. Inoltre, ai provvedimenti stabiliti da qualunque
ordinanza o dal decreto del 20 dicembre 1921, che stabilisce un Consiglio Supremo
per gli affari religiosi musulmani, o da tutte le disposizioni che modifichino
il decreto stesso, esse avranno giurisdizione esclusiva nei casi di
costituzione, o gli amministrazione interna di un waqf costituito a beneficio di Musulmani innanzi ad un Tribunale
religioso musulmano. Sarà possibile appellarsi dal Tribunale del qadi presso la Corte
religiosa musulmana d’appello, la cui
decisione sarà definitiva. Art. 53 – I Tribunali
rabbinici della Comunità israelita avranno: (I) Giurisdizione esclusiva in materia di matrimonio e di divorzio, di
alimenti e di conferma di disposizioni testamentarie di membri della loro
Comunità diversi dagli stranieri, secondo è definito dall’art. 59. – (II) Giurisdizione in ogni altra materia di statuto personale di tali
persone, ove tutti gli interessati concordino nell’accettare la loro
giurisdizione. (III) Giurisdizione esclusiva in ogni caso che riguardi la costituzione o
l’amministrazione interna di un waqf o
di una fondazione (endowment)
religiosa costituiti innanzi al Tribunale rabbinico in conformità della legge
giudaica. Art. 54 – I Tribunali
delle varie Comunità cristiane avranno: (I) Giurisdizione esclusiva in
materia di matrimonio e di divorzio, di alimenti e di conferma di disposizioni
testamentarie di membri delle loro Comunità diversi dagli stranieri, secondo è
definito all’art. 59. – (II) Giurisdizione in tutta l’altra materia di statuto personale di tali
persone, ove tutti gli interessati concordino nell’accettare la loro
giurisdizione. (III) Giurisdizione esclusiva in tutti i casi riguardanti la costituzione o
l’amministrazione interna di un waqf
o di una fondazione (endowment)
religiosa costituiti innanzi al Tribunale religioso in conformità della legge
religiosa, se essa esiste, della Comunità. Art. 55 – Nel caso che
una azione di statuto personale coinvolga più persone appartenenti a differenti
Comunità religiose, ognuna delle parti può rivolgersi (apply) al Primo Giudice, il quale, assistito, se lo crede
opportuno, da assessori scelti nelle Comunità interessate, deciderà quale sia
il Tribunale che debba avere giurisdizione. Se nasce la questione se un
determinato caso sia un, caso dì statuto personale compreso nella giurisdizione
esclusiva di un Tribunale religioso, la questione sarà portata innanzi ad un
Tribunale speciale, la cui costituzione verrà prescritta per mezzo di
regolamento. Art. 56 – I giudizi dei
Tribunali religiosi verranno eseguiti seconde la procedura e mediante gli
uffici (by the process and offices)
dei Tribunali civili. Art. 57 –
Subordinatamente alle disposizioni stabilite da regolamenti e decreti sulla
costituzione di un Consiglio Supremo per le questioni religiose musulmane, la
costituzione e la giurisdizione di Tribunali religiosi stabiliti alla data di
questo ordine potranno esser variate per mezzo di ordinanza o di decreto
dell’Alto Commissario. Art. 58 – I Tribunali civili
eserciteranno la loro giurisdizione sugli stranieri, subordinatamente alle
seguenti disposizioni: Art. 59 – Ai fini di
questa parte del decreto, l’espressione, «foreigner» comprende chiunque sia
cittadino o suddito (national or subject)
di uno Stato europeo o americano o del Giappone; ma non comprenderà: (I) Gli abitanti indigeni di un territorio sotto la protezione o
l’amministrazione di un mandato affidato ad uno Stato europeo. (II) I sudditi ottomani. (III) Coloro che hanno perduto la nazionalità ottomana e non hanno
acquistato un’altra nazionalità. Le espressioni «subject» o «national» comprenderanno le corporazioni
costituite sotto la legge di uno Stato straniero, ed istituti religiosi o di
beneficenza, interamente o prevalentemente composti di sudditi o cittadini di
tale Stato. Art. 60 – Uno straniero
accusato di aver commesso un atto punibile con la prigione per un periodo
superiore ai quindici giorni o con una multa che superi L. E. 5 potrà chiedere
di esser giudicato da un Magistrato inglese. Lo straniero condannato alla
prigione da un Magistrato palestinese per un delitto per il quale egli non
possa esigere d’esser giudicato da un Magistrato inglese, può appellarsi al
Tribunale distrettuale. Art. 61 – Uno straniero
accusato di un delitto che non possa esser giudicato (triable) da un magistrato, può chiedere che il suo interrogatorio
sia fatto durante il processo istruttorio (preliminary
investigation), e la questione della sua libertà provvisoria (release) su garanzie e del suo arresto
per il processo (committal for trial)
verrà decisa da un Magistrato inglese. Il mandato di perquisizione della casa di uno straniero verrà emesso
soltanto da un Magistrato inglese. Art. 62 – Uno straniero
citato a comparire da un Magistrato per processo innanzi al Tribunale
distrettuale o alla Corte di Assise, può esigere che la Corte contenga una
maggioranza di giudici inglesi. Art. 63 – In una causa
civile trattata, sia in prima istanza, sia in appello dal Tribunale
distrettuale, lo straniero può esigere che almeno un membro del Tribunale sia
un giudice inglese. Nelle cause civili e penali portate innanzi alla Corte
Suprema, nella sua competenza d’Appello, lo straniero può esigere che la Corte
contenga una maggioranza di giudici inglesi. Art. 64 – (I) Le
questioni di statuto personale riguardanti stranieri che non sia Musulmani
verranno decise dai Tribunali distrettuali, i quali applicheranno la legge
personale delle parti interessate, in armonia con le norme che saranno state
stabilite dall’Alto Commissario, fermo restando sempre che i Tribunali non
avranno facoltà di emettere decreti di scioglimenti di matrimoni, sinchè non
venga approvata un 1 ordinanza che conferisca questa giurisdizione. (II) La legge personale sarà la legge della nazione dello straniero interessato,
a meno che quella legge significhi la legge del suo domicilio, nel qual caso
verrà applicata quest’ultima. (III) Il Tribunale distrettuale, quando tratti di questioni di statuto
personale riguardanti stranieri, verrà costituito dal Presidente inglese che
[in tal caso] siede solo. Quando tratti questioni di statuto personale
riguardanti stranieri che non siano sudditi inglesi, il Presidente può invitare
il Console o un rappresentante del Consolato dello straniero interessato a
funger da assessore allo scopo di fornire schiarimenti sulla Legge personale in questione. Nel caso di appello
contro il giudizio portato in tal causa, il Console o il rappresentante del
Consolato dello straniero interessato avrà diritto di sedere come assessore
nella Corte di Appello. Art. 65 – Nessuna delle
disposizioni contenute nel precedente articolo verrà interpretata in guisa da
impedire agli stranieri di dare il loro consenso affinché tali cause vengano
trattate dai Tribunali delle Comunità religiose che hanno giurisdizione in cause analoghe concernenti cittadini
della Palestina. I Tribunali delle Comunità religiose che non siano i Tribunali religiosi
musulmani, non avranno, tuttavia, autorità di emettere un decreto di
scioglimento di matrimonio per un suddito straniero. Art. 66 – Le persone che
vogliono avere il trattamento di stranieri, e che in una causa penale non
facciano la loro domanda al momento della prima comparizione (appearance) in una causa civile al
momento della prima comparizione o al momento in cui vien consegnata al Tribunale la prima difesa (pleading) scritta, qualunque delle due
cose avvenga per prima, perderanno il loro diritto a tale pretesa. Tuttavia la
domanda potrà essere fatta in appello, sebbene non sia stata fatta in prima
istanza. L’onere della prova che essi hanno diritto di avere il trattamento di
stranieri, toccherà a coloro che reclamano il suddetto diritto. Art. 67 – Qualora non vi
si opponga nessuna disposizione contenuta in questa parte del presente decreto,
i Consoli che sono in Palestina possono eseguire, in relazione allo stato
personale di sudditi degli Stati da essi rappresentati, quei provvedimenti di
carattere non contenzioso, che l’Alto Commissario può di volta in volta
prescrivere per mezzo di regolamento, con l’approvazione del Segretario di
Stato. PARTE VI Trasferimento di reclusi ed espulsione (deportation) Art. 68 – Quando un
colpevole, convinto dinanzi ad un qualsiasi Tribunale, è condannato alla
prigione, e l’Alto Commissario, procedendo secondo la sezione § 7 del «Foreign Jurisdiction Act» del 1890, per il che gli è conferita autorità con
questo articolo, reputa conveniente che la sentenza venga eseguita fuori della
Palestina, il luogo di esecuzione sarà [scelto] in qualche parte dei
«Dominions» di S. M. fuori del Regno Unito, il cui Governo consenta che ivi
vengano mandati dei colpevoli, secondo questo articolo. Art. 69 – (I) Se per
testimonianza con giuramento risulta, sino ad esserne convinto l’Alto
Commissario, che taluno agisce in modo da riuscire pericoloso alla pace ed al
buon ordine in Palestina, o tenta di suscitare inimicizia fra il popolo di
Palestina e la Nazione mandataria, o sta ordendo intrighi contro le Autorità
della Nazione mandataria in Palestina, l’Alto Commissario può, se, lo ritiene
opportuno, ordinare, mediante decreto munito della sua firma e del sigillo
ufficiale, che quella persona venga espulsa dalla Palestina in un luogo che
verrà indicato dall’Alto Commissario. (II). Tale luogo sarà in qualche parte (se esiste) dei «Dominions» di S.
M., cui detta persona appartenga, o il cui Governo acconsenta ad accogliere
deportati ai termini del presente decreto, o in qualche regione posta sotto la
protezione di S. M. o fuori dei «Dominions» di S. M., nel paese cui detta
persona appartenga. Art. 70 – Non è concesso
appello entro i decreti di espulsione emanati ai termini del presente decreto. Art. 71 – (I). Se taluno,
espulso ai termini del presente decreto, ritorna in Palestina senza il permesso
dell’Alto Commissario (permesso che l’Alto Commissario ha facoltà di concedere),
verrà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile, in seguito a
convinzione (conviction), della pena
della prigione per un periodo non superiore ai tre mesi, con o senza una multa
non eccedente L E. .50; e sarà passibile inoltre della pena li noia nuova
espulsione immediata. (II). L’Alto Commissario può, mediante decreto munito della sua firma e del
suo sigillo ufficiale, mutare o annullare qualunque decreto di espulsione
emanato ai termini del presente decreto. Art. 72 – (I). Quando, ai
termini del presente decreto, taluno deve essere trasferito o espulso dalla
Palestina, egli verrà detenuto, se necessario, in seguilo a mandato dell’Alto
Commissario fornito della sua firma e del suo sigillo, in arresto o in
prigione, sinchè si presenti un’occasione propizia per il suo trasferimento o
per la sua espulsione, e allora, se egli deve essere trasportato oltre mare,
egli verrà imbarcato su di una nave da guerra di S. M. o, se non ve ne è alcuna
a disposizione, a bordo di un’altra nave inglese o di un’altra adatta. (II). Il mandato dell’Alto Commissario sarà sufficiente alla persona cui
esso è diretto o consegnato per l’esecuzione e per il comandante o padrone
della nave, per ricevere e tenere in custodia la persona di cui è fatto il nome
nell’ordine, nella maniera in esso prescritto, e per trasferirla e portarla nel
porto in esso nominato, in conformità del mandato. Parte VII Convalida di ordinanze e sanatorie (indemnification) Art. 73 – I proclami, le
ordinanze, i decreti, le norme di Tribunale (Rules of Court) e gli altri alti legislativi fatti, emessi o
compiuti dal Comandante in capo del Corpo di spedizione in Egitto o dal Capo
dell’amministrazione dei territori nemici occupati o dai Governatori militari
della Palestina o da qualunque altro ufficiale dell’Amministrazione nel periodo
compreso fra il 1° ottobre 1917 ed il 30 giugno 1920, che non siano quelli
notati nell’allegato annesso a questo decreto, verranno considerati come validi
e come tali che siano stati sempre validi e di pieno effetto, sinchè siano
stati abrogati o sostituiti dalle norme di legge stabilite dal presente
decreto, senza pregiudizio del fatto che qualcuno di questi atti legislativi
sia stato abrogato o sia stato incompatibile con la legge antecedentemente
vigente in Palestina; salvo restando che, nella futura applicazione di tutti
questi proclami, ordinanze, decreti, norme di Tribunale ed atti legislativi, si dovrà leggere
«Governo della Palestina» invece di «Amministrazione dei territori nemici
occupati» o «Alto Commissario»
invece di «Capo dell’Amministrazione», «Governatore di distretto» invece di
«Governatore militare» e «Tribunale civile» della giurisdizione competente
invece di «Tribunale militare» o di «Magistrato militare». I proclami, le ordinanze, i decreti e le notificazioni pubbliche (Public notices) dell’Amministrazione
militare, che sono elencate nell’allegato annesso, vengono per mezzo del
presente decreto annullati e abrogati, salvo restando che i provvedimenti presi
in forza degli atti predetti prima dell’approvazione del presente decreto,
verranno ritenuti come validi e come tali che sono stati sempre validi. Art. 74 – I proclami, le
ordinanze, i decreti, le norme di Tribunale e gli altri atti legislativi emessi
o compiuti dall’Alto Commissariato o dai dipartimenti del Governo della
Palestina alla data del 10 luglio 1920 o dopo, verranno considerati come validi
e come tali che sempre sono stati validi e di pieno effetto. Tutti i
provvedimenti presi in forza di essi e tutte le proibizioni in essi contenuto
verranno ritenuti validi. Art. 75 – Tutte le
azioni, le querele (prosecutions) e
tutti i procedimenti qualsiasi sia civili che penali che potessero essere
portati o iniziati in un Tribunale della Palestina contro l’Alto Commissario o
contro l’Ufficiale che in quel momento comanda le forze di S. M. o contro un
pubblico funzionario in Palestina o contro chiunque agisca sotto i loro ordini
o in esecuzione di loro istruzioni o di istruzioni di taluno di essi
rispettivamente in funzione di comando o di autorità militare o civile, per o a
causa o in relazione di atti, questioni e cose di qualunque genere in buona
fede consigliati, ordinati, imposti, diretti o compiuti in quanto necessari a
far cessare le ostilità o a costituire ed a mantenere il buon ordine ed il
governo (government) in Palestina, o
per la salvezza e il benessere pubblico della Palestina, o per l’esecuzione di
prescrizioni emesse in forza di legge marziale fra la data dell’occupazione
britannica e quella dell’inizio del presente decreto, verranno prescritti (discharged) e diverranno e saranno nulli
e irriti. Ognuna delle suddetto persone, dalla quale tali atti, questioni o cose
siano stati consigliati, comandati, imposti, diretti o compiuti per qualcuno
dei detti fini, sarà immune, assolto, scaricato (discharged), esonerato e condonato (indemnified) contro tutti e contro ciascuno rispettivamente a
quanto sopra. Art. 76 – Ognuno di tali
atti, questioni o cose, cui è fatto riferimento nell’articolo precedente, verrà
presunto come consigliato, comandato, imposto, diretto o fatto, secondo i casi,
in buona fede, fin che il contraria venga provato dalla parte querelante. Art. 77 – Le sentenze
approvate, i giudizi dati e i decreti emessi da una Corte marziale o da un
Tribunale militare costituito e convocato secondo giusta autorità e sotto la
legge marziale o pronunziati da ufficiali autorizzati a procedere sommariamente
contro delitti, sotto la legge marziale, o approvati, dati o emessi da un
Tribunale stabilito dall’autorità che governava qualche regione della Palestina
durante l’occupazione delle forze di S. M. per l’amministrazione della
giustizia entro quel territorio, siano essi stati approvati, dati o emessi
durante tale occupazione o dopo tale occupazione, antecedentemente all’inizio
di questo decreto, verranno considerati validi e come tali che sono sempre
stati validi, e come compresi e che sempre sono stati compresi nella
giurisdizione del Tribunale. Le sentenze pronunziate si tutti coloro che sono
stati processati da taluno di questi Tribunali, verranno ritenute come sentenze
emanate da un Tribunale della Palestina, debitamente e legalmente costituito. Art. 78 – Tinte le persone dimoranti in Palestina, che sono state espulse al di fuori
de’ suoi confini in forza e per virtù di qualcuna delle sentenze, di cui è
fatto cenno nell’ultimo articolo, o in virtù di qualunque altro decreto,
verranno considerate come tali che sono state e sono legalmente espulse
all’infuori dei confini della Palestina. Chiunque, essendo stato espulso nelle
condizioni di cui sopra, ritorna in Palestina senza il permesso scritto
dell’Alto Commissario, sarà colpevole di contravvenzione e, in seguito a
convenzione, sarà passibile di prigione per un periodo che può estendersi sino
a due anni, e sarà inoltre passibile di ammenda e d’esser nuovamente deportato. Art. 79 – Tutti coloro
che in buona fede ed in forza di debita autorità sono stati, mentre era in
vigore la legge marziale, arrestati o detenuti, e tutti coloro che in modo
analogo sono stati imprigionati (committed
to gaol) e vengono ivi detenuti in attesa del loro processo, verranno
ritenuti come tali che sono stati legalmente imprigionati e detenuti in
prigione. Art. 80 – In tutti i casi
in cui sorga il dubbio se un atto (act),
affare (matter) o cosa che si
dichiara come comandata, ordinata, diretta (directed)
o compiuta in forza di debba autorità, sarà legittimo per il Segretario capo
allora in carica di dichiarare che tale atto, affare o cosa è stata comandata,
ordinata, diretta o compiuta in virtù di tale autorità. Questa dichiarazione,
data in forma scritta, munita della firma del Segretario Capo costituirà in
ogni caso la prova conclusiva riguardo a tale autorità. PARTE VIII Disposizioni generali Art. 81 – Da tutti gli
Ufficiali di S. M., dai funzionari civili e da tutti gli altri abitanti della
Palestina, si esige per mezzo del presente decreto che essi prestino
obbedienza, aiuto e assistenza all’Alto Commissario ed alla persona od alle,
persone che di volta in volta, secondo le prescrizioni del presente decreto,
reggerà o reggeranno il Governo della Palestina. Art. 82 – Tutte le
ordinanze, le notizie ed i bandi ufficiali (official
forms) del Governo e tutte le notizie ufficiali di autorità locali e di
municipi nelle zone che verranno stabilite per mezzo di decreto dell’Alto
Commissario, verranno pubblicate in inglese, in arabo ed in ebraico. Questo tre
lingue possono essere usate nei dibattiti e nelle discussioni del Consiglio
legislativo, e, subordinatamente ai regolamenti che verranno fissati di volta
in volta, negli uffici governativi e nei Tribunali legali. Art. 83 – Tutti godranno
in Palestina di piena libertà di coscienza e dei libero esercizio delle loro
forme di culto, subordinatamente soltanto al mantenimento dell’ordine e della
morale pubblica. Ogni Comunità religiosa riconosciuta dal Governo godrà di
autonomia per gli affari interni della Comunità, subordinatamente a quanto è
prescritto dai regolamenti o dai decreti emanati dall’Alto Commissario. Art. 84 – (I) L’Alto
Commissario conferirà, per tutto ciò che riguarda il regolamento
dell’immigrazione, con un Comitato composto, per non meno del la metà, di
membri non ufficiali del Consiglio legislativo; e si provvederà, por mezzo di
«Order-in-Council», ad investire detto Comitato di tutti ì poteri e di tutte le
autorità ed altrimenti per la costituzione e la condotta dei lavori di detto
Comitato, in quanto è necessario per portare ad effetto questo articolo. (II) Nel caso che vi sia divergenza di opinioni fra l’Alto Commissario e il
suddetto Comitato su qualcuna delle questioni su ricordate, l’Alto Commissario
farà in proposito una relazione particolareggiata ad un Segretario di Stato, la
cui decisione in proposito sarà definitiva. Art. 85 – Se una Comunità
religiosa oppure una parte considerevole della popolazione della Palestina si
lamenta per il fatto che i termini del Mandato non vengono osservati dal Governo della Palestina, essa verrà
autorizzata a presentare un memoriale, per mezzo di un membro dei Consiglio
Legislativo, all’Alto Commissario. I memoriali così presentati subiranno il
trattamento che verrà prescritto da S. M., in conformità della procedura
raccomandata dal Consiglio della Società delle Nazioni. Art. 86 – Il presente
decreto non avrà la sua applicazione per quelle parti del territorio, compreso
entro i limiti della Palestina, che sono ad Oriente del Giordano e del Mar
Morto, come verrà determinato per mezzo di decreto dall’Alto Commissario.
Subordinatamente a quanto prescrive l’articolo 25 del Mandato, l’Alto
Commissario può stabilire, per l’amministrazione dei territori su accennati,
provvedimenti conformemente a quanto verrà prescritto con l’approvazione del
Segretario di Stato. Art. 87 – L’Alto
Commissario può, per mezzo di problema pubblicato nella Gazzetta e in ogni
tempo, nel periodo di un anno a partire dall’inizio del presente decreto e
purché abbia previamente ottenuto l’autorizzazione del Segretario di Stato,
variare, annullare o fare aggiunte ai provvedimenti del presente decreto,
annullare o fare aggiunte ai provvedimenti del presente decreto, allo scopo di
attuarne i fini, e può emanare provvedimenti su qualunque altro punto, in
quanto siano necessari al compimento delle prescrizioni dei decreto stesso. Art. 88 – S. M., i Suoi
eredi e successori in Consiglio possono in ogni tempo revocare, modificare o
emendare il presente decreto. Art. 89 – Verrà riservato
a S. M., ai Suoi eredi e successori il diritto di emanare di volta in volta,
col parere del Suo e del Loro Consiglio della Corona, tutte quelle leggi e quei
regolamenti che a Lui o ad Essi sembreranno necessari per la pace, l’ordine e
il buon Governo della Palestina, in conformità del Mandato conferito sulla
Palestina stessa. Art. 90 – Il presente
decreto comincerà ed avrà effetto come segue: (I) Per ciò che riguarda l’emettere mandati di esecuzione o brevetti di
nomine e il pubblicare istruzioni e per ciò che riguarda ogni altro
provvedimento necessario a porre in effetto il presente decreto, immediatamente
a partire da e dopo la data del presente decreto. (II) Per ciò che riguarda tutte le altre questioni e gli altri
provvedimenti compresi e contenuti nel presente decreto, immediatamente dopo
che il presente decreto è stato pubblicato e proclamato nella Palestina. La
data di tale pubblicazione verrà considerata come la data dell’inizio del presente
decreto. ELENCO ANNESSO AL
DECRETO SULLA PALESTINA.
FONTE: A. Giannini, Le costituzioni degli
stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931. |
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