DECRETO SULLA COSTITUZIONE DELLA PALESTINA

 

 

Considerato che le principali Potenze alleate hanno convenuto, allo scopo di attuare le clausole (provisions) dell’art. 22 del Patto della Società delle Nazioni, di affidare ad un Mandatario scelto dalle dette Potenze l’amministrazione del territorio della Palestina, che prima apparteneva all’Impero turco, entro confini che potranno essere stabiliti da esse [Potenze];

considerato che le principali Potenze alleate hanno anche convenuto che il Mandatario sarebbe responsabile della esecuzione della di­chiarazione fatta dapprima, il 2 novembre 1917, dal Governo di Sua Maestà britannica, e accettata dalle suddette Potenze, in favore della costituzione in Palestina di una sede nazionale per il popolo ebreo, restando chiaramente inteso che nulla sarebbe stato fatto, che potesse ledere i diritti civili e religiosi di comunità non ebree esistenti in Palestina, oppure i diritti e gli statuti (status) politici di cui fruiscono gli Ebrei in qualsiasi altro paese;

considerato che le principali Potenze alleate hanno scelto Sua Maestà come Mandataria per la Palestina;

considerato che, in virtù di trattato, capitolazione, concessione (grant), consuetudine, tolleranza (sufferance) ed altri mezzi legali, Sua Maestà ha potere e giurisdizione entro la Palestina;

per questi motivi, Sua Maestà, in virtù ed in esercizio dei poteri di cui è investita a questo riguardo in forza del Foreign Iurisdiction Act del 1890 o in altra guisa, si è compiaciuta, sentito il parere del Suo Consiglio privato, di decretare, e perciò viene decretato quanto segue:

 

PARTE I

Preliminari

 

Art. 1 – Questo Decreto verrà citato come il «Decreto reale sulla Costituzione della Palestina, 1922» (The Palestine Order–in–Council, 1922).

I limiti di questo decreto sono i territori su cui ha vigore il Mandato per la Palestina e che qui appresso sono indicati come Palestina (described as Palestine).

Art. 2 – In questo Decreto l’espressione: «Segretario di» (Secretary of State) significa uno dei principali Segretari dì Stato di S. M. «L’Alto Commissario» (The High Commissioner) comprenderà qua­lunque persona per il tempo in cui reggerà il Governo della Palestina.

«Territori pubblici» (Public Lands) significa che  i territori che in Palestina sono soggetti alla sorveglianza (control) del Governo della Palestina in virtù di trattato, convenzione, accordo o successione, e tutti i territori che vengono o verranno acquistati per il servizio pubblico o altrimenti. «Il Mandato,» significa il Mandato per la Palestina, che è stato confermato ed i cui termini sono stati stabiliti dal Consiglio della Società delle Nazioni il giorno 24 luglio 1922.

«L’Alto Commissario in Consiglio» (The High Commissioner in Council) significa l’Alto Commissario che agisce in virtù e con il consiglio (advice) del Consiglio esecutivo (Executive Council).

«Gazzetta» (Gazette) significa la Gazzetta ufficiale della Palestina.

«Persona» comprende le corporazioni.

Parole comportanti significato plurale o singolare potranno venir interpretate come applicate ad una sola persona o cosa od a più persone o cose; e parole comportanti significato maschile potranno essere riferite a donne, secondo che il caso lo richieda.

Art. 3 – (I) Là dove questo decreto o qualunque ordinanza conferisce un potere o impone un obbligo, il potere potrà esser esercitato e l’obbligo verrà eseguito volta per volta, secondo sarà richiesto dalle circostanze.

(II) Là dove questo decreto o qualunque ordinanza conferisce un potere o impone un obbligo a persona che regge un ufficio, il potere potrà essere esercitato e l’obbligo verrà eseguito da colui che regge l’ufficio in quell’epoca o da persona regolarmente designata (appointed) ad agire per lui, a meno che non appaia un’intenzione contraria.

(III) Là dove questo decreto o qualunque ordinanza dà facoltà di stabilire le norme (rules), regolamenti e ordini (orders), allora, a meno che non risulti evidente un’intenzione contraria, s’intende che tale facoltà comprende quella da esercitarsi nello stesso modo e soggetta alle stesse approvazioni e condizioni (se ve ne sono) di rescindere, revocare, correggere o modificare le norme, i regolamenti o gli ordini.

(IV) Le espressioni definite in questo decreto avranno rispettivamente lo stesso significato in tutte le altre ordinanze, norme e regolamenti fatti in base a questo decreto, a meno che non risulti evidente un’intenzione contraria.

 

PARTE II

Potere esecutivo

 

Art. 4 – Sua Maestà, per mezzo di brevetto di nomina munito della sua firma e del suo sigillo, può nominare una persona adatta a reggere il Governo della Palestina, sotto la denominazione di Alto Commissario e Comandante in capo (Commander-in-Chief) o sotto qualunque altra sia giudicata opportuna da S. M.; e la persona così prescelta sarà qui appresso menzionata come Alto Commissario.

Art. 5 – L’Alto Commissario compirà ed eseguirà in debita forma tutto ciò che è di pertinenza del detto ufficio, in conformità alle prescrizioni di qualsiasi «Order-in-Council» relativo alla Palestina ed al brevetto di nomina che potrà venirgli rilasciato, munito della firma e del sigillo di S. M., ed in conformità alle istruzioni che di tanto in tanto potranno venirgli fornite - allo scopo di eseguire le clausole del mandato - sotto la firma ed il sigillo di S. M. o con decreto di S. M. ( in Council» o per mezzo di uno dei suoi principali Segretari di Stato, ed in conformità di quelle leggi ed ordinanze che sono ora o saranno poi in vigore in Palestina.

Art. 6 – Ogni persona nominata all’ufficio di Alto Commissario, prima dì iniziare ­qualunque delle funzioni (duties) del suo ufficio, provvederà affinché il brevetto (commission) che lo nomina Alto Commissario venga letto e pubblicato con tutta la dovuta solennità in presenza del Primo Giudice (Chief Justice), o, se il Primo Giudice non può assistere, in presenza di quegli altri ufficiali (officers) di S. M. che potranno convenientemente parteciparvi; e, ciò fatto, egli pronunzierà innanzi ad esso o ad essi il giuramento di fedeltà (oath of allegiance) nella forma data da una decisione approvata nella sessione tenuta negli anni XXXI e XXXII del Regno di S. M. la regina Vittoria ed intitolata An Act to amend the Law relating to Promissory Oaths [«Decisione che modifica la legge relativa ai giuramenti promissori»]; e similmente pronunzierà, i giuramenti usuali per il doveroso adempimento dell’ufficio di Alto Commissario e per la doverosa ed imparziale amministrazione della giustizia; giuramenti che il predetto Primo Giudice o qualcun altro degli Ufficiali di S. M. allora presenti è tenuto, in virtù del presente decretò, a far pronunziare.

Art. 7 – Ove, l’ufficio di Alto Commissario sia vacante, o se l’Alto Commissario diviene incapace od è assente dalla Palestina od è per qualunque altra ragione messo nell’impossibilità di esercitare le funzioni del suo ufficio, la persona nominata Segretario Capo del Governo di Palestina, o, se non v’è un tale ufficiale, o se un tale ufficiale non sia in grado dì svolgere l’opera sua, allora la persona e le persone che S. M. potrà nominare mediante suo brevetto firmato e sigillato e, in mancanza di tale nomina, il membro più anziano del Comitato esecutivo, reggerà, finché piaccia a S. M., il Governo della Palestina, previa pronunzia dei giuramenti che precedentemente si è detto dover essere pronunziati dall’Alto Commissario, nella maniera ivi prescritta; e, ciò fatto, il Segretario Capo o qualunque altro Capo dell’amministrazione secondo ciò che precede, è, in virtù delle presenti disposizioni, autorizzato e comandato a fare e ad eseguire sinché piaccia a S. M. tutto quello che è di pertinenza dell’Alto Commissario, in conformità del presente decreto (order) e delle disposizioni di S. M. secondo ciò ciò sopra si è detto, ed in conformità delle leggi della Palestina.

È inteso (provided) che l’Alto Commissario durante il suo passaggio per mare da una parte all’altra della Palestina, o se, nell’esercizio o nell’adempimento di alcun potere od obbligo a lui conferito od imposto in virtù di questo decreto o altrimenti, si trovi in uno qualunque dei territori adiacenti o prossimi alla Palestina, non verrà considerato come assente dalla Palestina.

Art. 8 – Nel caso che l’Alto Commissario in qualsiasi momento abbia occasione d’essere temporaneamente assente per un breve periodo dalla sede del Governo, oppure nell’esercizio o nell’adempimento di qualsiasi potere od obbligo a lui conferito od imposto da S. M. o per mezzo di uno dei principali Segretari di Stato di S. M., debba visitare uno qualunque dei territori adiacenti o prossimi alla Palestina, egli potrà nominare, per mezzo di un atto (instrument) munito del sigillo ufficiale (public seal) della Palestina, il Segretario Capo, o, se non v’è un tale funzionario o se egli è assente o nell’impossibilità di agire, qualunque altra persona, in qualità di sito delegato (deputy) in qualunque parte della Palestina, durante questa assenza temporanea e con la facoltà di esercitare, compiere ed eseguire in sostituzione e per conto dell’Alto Commissario durante tale assenza, ma non oltre, tutti quei poteri e quegli atti di autorità di cui è investito l’Alto Commissario (eccezion fatta per il diritto di grazia), come verrà specificato e delimitato in virtù di detto atto, ma non altri [poteri ed atti di facoltà e autorità]. Ciascuno di tali delegati seguirà ed osserverà tutte quelle istruzioni che di tanto in tanto l’Alto Commissario gli manderà per sua guida. È inteso tuttavia che, per la nomina di un delegato, in conformità di ciò che precede, i poteri e l’autorità dell’Alto Commissario non saranno ristretti, alterati o colpiti in qualsiasi modo all’infuori di ciò che S. M. possa in qualunque momento giudicare opportuno di disporre.

Art. 9 – L’Alto Commissario conserverà ed userà il sigillo ufficiale (public seal) della Palestina per sigillare tutto ciò che deve esser munito del sigillo ufficiale.

Art. 10 – Allo scopo di assistere l’Alto Commissario, vi sarà un Consiglio esecutivo (Executive Council) che sarà composto di quelle persone e verrà costituito in quel modo che sarà disposto in virtù di istru­zioni le quali di tanto in tanto potranno esser mandate all’Alto Commissario da S. M., munite della firma e del sigillo di S. M.; e tutte le suddette persone occuperanno il loro posto nel predetto Consiglio finché così piaccia a S. M. Il predetto Consiglio esecutivo osserverà nella con­dotta degli affari quelle regole che di volta in volta verranno contenute nelle istruzioni già accennate.

Art. 11 – (1) L’Alto Commissario può, previa approvazione di un Segretario di Stato, dividere mediante proclama (proclamation) la Palestina in divisioni o distretti amministrativi, nel modo e con le suddivisioni che risulteranno convenienti ai fini dell’amministrazione, designandone i relativi confini ed assegnando i nomi opportuni.

(2) Nel caso che sorga questione se un dato luogo si trovi o no compreso in una data divisione o distretto amministrativo, e se tale questione non sembra possa essere determinata per mezzo di qualche simile proclama o di qualche altro atto (evidence), essa verrà deferita all’Alto Commissario e una sua dichiarazione (certificate) munita della sua firma e del suo sigillo avrà valore decisivo sulla questione; di ciò verrà presa nota nelle forme legali (judicial notice).

Art. 12 – (1) Tutti i diritti su territori pubblici o relativi ad essa saranno affidati (vest in) all’Alto Commissario, che li eserciterà per tutto il tempo che sarà in carica del Governo della Palestina.

(2) Tutte le miniere e tutti i minerali d’ogni genere e d’ogni qualità, che si trovino entro, sotto o sopra qualunque terreno o acqua, sia che questa ultima sia costituita da corsi d’acqua o laghi entro il paese (inland rivers or seas) o da acque territoriali, saranno affidati (vest in) all’Alto Commissario, subordinatamente a qualunque diritto che, alla data di questo decreto, sussista in favore di chiunque per sfruttare queste miniere e questi minerali in virtù di una valida concessione.

Art. 13 – L’alto Commissario può fare concessioni o affitti (grants or leases) di tali territori pubblici e miniere o minerali o può permettere che tali territori vengano occupati temporaneamente a quei patti ed a quelle condizioni ch’egli potrà ritener convenienti subordinatamente alle clausole (provisions) di qualsiasi ordinanza.

A condizione che una tale concessione o disposizione sia conforme, sia a quegli «Order-in-Council» o a quelle leggi o ordinanze che ora o poi sono o saranno in vigore in Palestina, o a quelle istruzioni che all’Alto Commissario potranno pervenire munite della firma e del sigillo di S. M. o per mezzo di un Segretario dì Stato, allo scopo di porre in esecuzione le clausole (provisions) del Mandato.

Art. 14 – L’Alto Commissario può, subordinatamente alle istruzioni (direction) del Segretario di Stato, nominare o autorizzare la nomina di pubblici funzionari del Governo della Palestina, con le designazione che crederà opportune e può prescrivere quali siano le loro funzioni (duties); e tutti questi pubblici funzionari, a meno che per legge non sia provveduto diversamente, conserveranno i loro uffici, finché così piaccia all’Alto Commissario.

Art. 15 – L’Alto Commissario può, subordinatamente ad istruzioni che di tanto in tanto potranno essergli fornite, deporre o sospendere dall’esercizio delle sue funzioni, per motivo che gli sembri sufficiente, qualunque persona abbia un pubblico ufficio in Palestina; o può, subordinatamente a ciò che è detto, prima, prender tutte quelle misure disciplinari che crederà necessarie.

Art. 16 – Se è stato commesso un delitto o una contravvenzione (crime or offence) nel territorio della Palestina, o tale che il colpevole (Offender) ne possa venir giudicato in Palestina, l’Alto Commissario, ove ne creda il caso, può concedere indulto (grant a pardon) a qualunque complice di tale delitto o contravvenzione, il quale possa fornire informazioni e prove (evidence) tali da portare alla convinzione (connviction) del colpevole principale, o di altri, se sono più d’uno; e può inoltre concedere a qualunque persona convinta di delitto o contravvenzione in qua­lunque Tribunale o innanzi a qualunque giudice o magistrato nel ter­ritorio della Palestina, un indulto, sia incondizionato, sia soggetto a condizioni legali: oppure una mitigazione (remission) di sentenza pronunziata contro tale colpevole; oppure la sospensione dell’esecuzione di tale sentenza per il tempo che l’Alto Commissario giudichi conveniente; e può, quando ne creda il caso, condonar multe e ammende (fines, penalties or forfeitures) che potranno derivare o divenire pagabili in forza del giudizio di qualunque Tribunale o di qualunque magistrato in Palestina.

 

Parte III

Potere legislativo

 

Art. 17 – A partire dalla data e dopo la data che verrà stabilità dall’Alto Commissario in seno al Consiglio Esecutivo per mezzo di proclamazione nella Gazzetta, verrà costituito un Consiglio legislativo (Legislative Council) nella e per le Palestina, secondo è disposto dal presente decreto, ed esso sostituirà qualunque Consiglio consultivo (Advising Council) allora esistente.

I poteri dell’Alto Commissario, che ora sussistono, di emettere ordinanze previa consultazione col Consiglio consultivo, dureranno sino alla data di elezione dei membri del Corpo legislativo che è qui istituito.

Art. 18 – Il Consiglio legislativo avrà pieni poteri e piena autorità, senza pregiudizio dei poteri inerenti o riservati da questo decreto a S. M., e sempre subordinatamente a tutte le condizioni e limitazioni stabilite da tutte le disposizioni (instructions) munite della firma e del sigillo [di S. M.] di emanare tutte quelle ordinanze che potranno essere necessarie per la pace, l’ordine ed il buon Governo della Palestina, a condizione che nessuna ordinanza venga approvata, tale da limitare la completa libertà di coscienza ed il libero esercizio di tutto le forme di culto (worship), eccezione fatta per ciò che è richiesto per il mantenimento dell’ordine pubblico e della morale; o tale da tendere a costituire differenze, in qualsivoglia modo, fra gli abitanti della Palestina, sulla base della razza, della re­ligione e della lingua.

Non potrà essere approvata alcuna ordinanza che sia in qualche modo ripugnante alle clausole dal Mandato, o con esse incompatibile.

Art. 19 – Il Consiglio legislativo sarà composto di 22 membri, oltre all’Alto Commissario: di questi, 10 saranno membri ufficiali e 12 membri non ufficiali.

Art. 20 – I membri ufficiali del Consiglio saranno:

Le persone che esercitino legalmente a quella data epoca le funzioni degli uffici rispettivi di:

a) Segretario capo;

b) Procuratore del Re (Attorney general);

c) Tesorerie;

d) Ispettore generale di polizia;

e) Direttore della Sanità (Health);

f) Direttore dei Lavori Pubblici;

g) Direttore dell’Educazione (Education);

h) Direttore dell’Agricoltura;

i) Direttore della Dogana;

j) Direttore del Commercio e dell’Industria.

Purché l’Alto Commissario sia convinto che una qualunque delle persone su nominate non è in condizioni da poter partecipare ad una delle sedute del Consiglio, egli potrà nominare al suo posto un’altra persona che ricopra una carica pubblica nel Governo della Palestina, secondo che egli giudichi opportuno: e questa persona verrà, ai fini di quella seduta, considerata come membro ufficiale del Consiglio.

Art. 21 – I membri non ufficiali del Consiglio saranno:

Dodici persone che verranno elette in conformità con gli «Order-in-Council», le ordinanze o altre disposizioni (enactment) legislative che possano di tempo in tempo disporre per le elezioni del Consiglio.

Art. 22 – L’Alto Commissario può in qualunque momento prorogare o sciogliere, per mezzo di proclama, il Consiglio.

L’Alto Commissario scioglierà il Consiglio quando siano compiuti tre anni dalla data della sua prima adunanza.

Art. 23 – La prima elezione generale dei membri del Consiglio legislativo verrà tenuta non più tardi di sei mesi dopo la pubblicazione di questo decreto nella Gazzetta della Palestina; ed una [nuova] elezione generale verrà fatta entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio, come verrà stabilito per mezzo di Proclama dall’Alto Commissario.

Art. 24 – Nessuna ordinanza avrà effetto, sinchè l’Alto Commissario non abbia dato ad essa il suo assenso, ed abbia, in segno di tale assenso, apposto ad essa la sua firma; o sinchè ad essa non sia stato dato l’assenso di S. M. per mezzo di «Order-in-Council» o attraverso un segretario di Stato.

Art. 25 – Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo seguente, l’Alto Commissario può, a sua discrezione e subordinatamente a tutte le istruzioni fornite di firma e sigillo di S. M., dichiarare che egli dà o nega il suo assenso a qualsivoglia ordinanza.

Art. 26 – L’Alto Commissario può riservare qualunque ordinanza approvata dal Consiglio legislativo alla dichiarazione di aggradimento da Parte di S. M., e così farà per ogni ordinanza che riguardi argomenti specificamente trattati dalle clausole del Mandato.

Una disposizione riservata in questa guisa avrà effetto appena S. M. vi abbia dato il suo consenso, sia per mezzo di «Order-in-Council», sia per mezzo di un Segretario di Stato, ed appena l’Alto Commissario abbia dato notizia di questo assenso, per mezzo di pubblicazione nella Gazzetta.   

Art. 27 – S. M. si riserba il diritto di disapprovare qualunque ordinanza sia stata approvata dall’Alto Commissario, entro un anno dalla data dell’assenso concesso dall’Alto Commissario, e di manifestare questa disapprovazione per mezzo di un Segretario di Stato. Ogni disapprovazione, avrà effetto dal momento in cui sarà promulgata dall’Alto Commissario, per mezzo di pubblicazione nella Gazzetta.

Art. 28 – Non si proporrà nessun voto, nessuna deliberazione o ordinanza per l’appropriazione di una parte qualunque della rendita pubblica o per l’imposizione di qualsivoglia tassa od imposta, se non dall’Alto Commissario o in seguito a sua istruzione (by his direction).

Art. 29 – L’Alto Commissario, o in sua assenza il Segretario capo, o in assenza tanto dell’Alto Commissario, quanto del Segretario capo, un membro eletto dal Consiglio, presiederà la seduta del Consiglio stesso.

Art. 30 – Il Consiglio non sarà ritenuto incapace a compiere i suoi lavori a motivo di vacanze fra i suoi membri (on account of any vacancies among the members); ma esso non sarà competente a procedere al disbrigo dei suoi lavori, se non sono presenti [almeno] dieci membri.

Art. 31 – Ogni membro del Consiglio legislativo, prima di poter sedere o partecipare alle votazioni nel Consiglio stesso, dovrà pronunziare e sottoscrivere il seguente giuramento innanzi al Presidente:

«Io N. N. giuro di essere fedele e leale verso il Governo della Palestina. Così Iddio m’aiuti».

Nel caso che vi sia una persona autorizzata a fare una affermazione o dichiarazione, invece di pronunziare un giuramento, essa potrà fare tale affermazione o dichiarazione invece di questo giuramento.

Art. 32 – Tutte le questioni trattate nel Consiglio legislativo verranno risolte a maggioranza di voti dei Membri presenti, compreso il Presidente o il Membro che esercita le funzioni di Presidente, il quale inoltre avrà ed eserciterà il diritto di dare un voto decisivo (casting vote) nel caso che vi sia parità di voti.

Art. 33 – Il Consiglio legislativo, nella sua prima sessione e poi di tanto in tanto, quando se ne presenti l’occasione, adotterà norme e regolamenti fissi (standing Rules and Orders) per il regolamento e la condotta dei suoi atti (proceedings), per il disbrigo dei lavori e per l’approvazione, la titolazione (intituling) e la numerazione delle varie ordinanze e, per la loro presentazione all’Alto Commissario per il suo assenso.

Tutte queste norme e tutti questi regolamenti verranno sottoposti all’Alto Commissario in Consiglio, e, quando siano da lui approvati, diverranno obbligatori ed aventi effetto (binding and of force).

Art. 34 – Sarà legittimo per il Consiglio definire, per mezzo di ordinanza, i privilegi, le immunità e i poteri di cui potranno godere e che potranno esercitare i membri del Consiglio stesso.

Art. 35 – Le disposizioni (enactments) del primo allegato (Schedule) al «Foreign Jurisdiction Act» del 1890 saranno applicate in Palestina, ma subordinatamente alle clausole (provisions) di questo decreto ed alle eccezioni, agli adattamenti ed alle modificazioni seguenti, vale a dire:

(I) L’Alto Commissario è, in virtù delle presenti disposizioni, sostituito al Governatore di una Colonia o di un possedimento britannico; e il Tribunale distrettuale (District Court) è, in virtù delle presenti disposizioni, sostituito alla Corte superiore e alla Corte suprema, ed al Magistrato o giudice di pace (Justice of the Peace) di una colonia o di un Possedimento britannico.

(II) Alle parti dei «Merchant Shipping Acts» del 1854 e del 1867 cui si fa riferimento nell’allegato suddetto, sarà sostituita la parte XIII del «Merchant Shipping Act» del 1891.

(III) Nella sez. 51 della Legge sulla trasmissione della proprietà (Conveyancing [Scotland] Act) del 1874 ed in ogni ]altra] disposizione di legge (enactment) in vigore tale da emendare la legge stessa, il Tribunale distrettuale è sostituito alla Corte incaricata della verifica dei testamenti (Court of Probate) in una Colonia.

(IV) Per ciò che riguarda la legge sui colpevoli latitanti (Fugitive Offenders Act) del 1881:

a) Del 4° e 5° paragrafo della suddetta legge, verrà esclusa tutta la parte che riguarda l’invio di un rapporto sull’emissione di un mandato di cattura (issue of a warrant), insieme con l’atto di accusa (information) o con una copia dello stesso; o che si riferisce all’invio di uni certificato di ordini di arresto (committal) e di relazione intorno alla causa; o che si riferisce all’informazione che il magistrato deve fornire al latitante. In luogo di tale informazione la persona che funge da magistrato informerà il latitante che nel possedimento o nel protettorato inglese, nel quale egli può essersi portato, egli ha il diritto di chiedere un mandato di habeas corpus o altro procedimento analogo.

b) Verrà esclusa quella parte del paragrafo 6° della suddetta legge che prescrive che debbano passare quindici giorni prima dell’emissione di un mandato.

c) L’Alto Commissario non sarà tenuto (bound) a rimandare un delinquente fuggiasco in un possedimento inglese, a meno che sia convinto che la procedura seguita per ottenere il suo ritorno viene compiuta col consenso del Governatore di quel possedimento.

d) Ai fini della Parte II di detta legge, la Palestina, Cipro, l’Egitto, i domini ottomani, la Persia e l’Iraq verranno considerati come un solo gruppo un solo gruppo di possedimenti britannici.

[Tutto ciò] a condizione che nulla di ciò che è contenuto in questo articolo venga fatto in guisa da estendere alla Palestina le disposizioni, o alcune di esse, menzionate nell’allegato alla legge sulla giurisdizione straniera (Foreign Jurisdiction Act) del 1914.

Art. 36 – Là dove la legge sulla Marina mercantile del 1391 o qualunque altra legge che la modifichi, conceda l’autorizzazione che qualcosa venga fatta da, a, o innanzi ad un funzionario consolare britannico, la stessa cosa potrà venir fatta in qualunque parte della Palestina da, a, o innanzi a quel funzionario del Governo che verrà nominato dall’Alto Commissario.

Art. 37 – La legge sul trasferimento delle persone imprigionate nelle colonie (Colonial Prisoners’ Removal Act) del 1884, avrà applicazione ed effetto nella Palestina, come se essa fosse parte dei domini di S. M. subordinatamente alla seguente disposizione.

L’Alto Commissario è, in virtù del presente decreto, sostituito al Governatore di un possedimento britannico.

 

PARTE V

Ordinamento giudiziario

 

Art. 38 – I Tribunali Civili qui appresso descritti (described) eserciteranno, subordinatamente a quanto è prescritto in questa parte del Decreto, la [loro] giurisdizione su ogni argomento e su tutte le persone che sono in Palestina.

Art. 39 – Tribunali di magistrati (Magistrates’ Courts) verranno stabiliti in ogni distretto e in ogni frazione di distretto (Sub-District), secondo verrà di volta in volta prescritto per mezzo di decreto firmato dall’Alto Commissario. Questi Tribunali avranno la giurisdizione assegnata ad essi dalla Legge ottomana sui magistrati (Ottoman Magistrates’ Law) del 1913 con gli emendamenti recati da leggi, ordinanze o norme (Rules) in vigore.

Art. 40 – Tribunali distrettuali (District Courts) verranno istituiti nei distretti che di volta in volta verranno stabiliti per mezzo di decreto firmato dall’Alto Commissario, ed ognuno di tali Tribunali eserciterà la sua giurisdizione:

(1) Come Tribunale di prima istanza:

a) In tutte le questioni civili non comprese nella sfera di giurisdizione del Tribunale di Magistrati in e per quel distretto.

b) In tutte le questioni penali che non sono comprese nella giurisdizione della Corte penale d’Assise (Court of Criminal Assise).

(2) Come Corte d’Appello (Appellate Court) dai suddetti Tri­bunali di Magistrati, subordinatamente. alle disposizioni di ogni ordi­nanza o norma.

Art. 41 – Vi sarà una Corte d’Assise, che avrà giurisdizione esclusiva riguardo ai delitti punibili con la pena di morte; e che avrà la stessa giurisdizione riguardo ad altri delitti, secondo verrà stabilito per mezzo di ordinanza.

Art. 42 – L’Alto Commissario potrà costituire, per decreto, Tribunali fondiari (Land Courts), secondo potrà esser richiesto dì volta in volta per la trattazione di quelle questioni che si riferiscono ai titoli della proprietà immobiliare, nella forma che sarti prescritta.

Art. 43 – Verrà costituita una Corte, cui verrà assegnato il nome di Corte Suprema (Supreme Court), la cui costituzione verrà prescritta per mezzo di ordinanza. La Corte suprema che siede come Corte d’Appello avrà giurisdizione, subordinatamente a quanto è stabilito da ogni ordinanza, per trattare degli appelli contro tutti i giudizi pronunziati da un Tribunale distrettuale in prima istanza o dalla Corte d’Assise o da un Tribunale fondiario (Land Court).

La Corte Suprema che siede come Alta Corte di Giustizia avrà giurisdizione per trattare e risolvere quelle questioni che non rappresentano cause o processi, ma petizioni e ricorsi che non cadono sotto la giurisdizione di altre Corti e la cui risoluzione è necessaria per l’Amministrazione della giustizia,

Art. 44 – In materia civile, quando la somma o il valore in disputa superi L. E. 500, sarà possibile ricorrere in appello dalla Corte Suprema a Sua Maestà nel [suo] Consiglio (His Majesty in Council). Ogni appello verrà prodotto entro il periodo e nelle forme che verranno prescritte dalle norme procedurali stabilite da Sua Maestà in Consiglio.

Art. 45 – L’Alto Commissario può costituire, per mezzo di decreto, per il distretto gli Beersheba [Bīr es-Seba‘] e per altre zone abitato da tribù [nomadi] (tribal areas), Tribunali separati, secondo che egli giudichi opportuno. Essi possono applicare le consuetudini delle tribù (tribal custom), in quanto queste, non offendano la giustizia o la moralità naturale.

Art. 46 – La giurisdizione dei Tribunali civili verrà esercitata in conformità con la legge Ottomana vigente in Palestina alla data del 1° novembre 1914 e con quelle leggi ottomane posteriori che sono state o saranno dichiarate vigenti per mezzo di notificazione pubblica e in conformità di quegli «Orders-in-Council», ordinanze e regolamenti che sono vigenti in Palestina alla data in cui questo decreto comincerà ad avere effetto, o che poi verranno applicati o messi in vigore; e subordinatamente ad essi, ed in quanto essi non avranno estensione o applicazione, essa giurisdizione verrà esercitata in conformità alla norma della legge comune (substance of the Common law) e dei prin­cipi di equità vigenti in Inghilterra, e ai poteri che sono devoluti alle Corti di Giustizia e ai Giudici di pace in Inghilterra, e alla procedura ed alla prassi osservate da o innanzi allo predette Corti di Giustizia o Giudici di pace secondo le loro rispettive giurisdizioni e competenze (authorities) a quella data: salvo in quanto detti poteri e procedure e prassi possono essere stati o saranno poi modificati, emendati o so­stituiti da altre disposizioni. Tutto ciò salvo restando che detto diritto comune e dette dottrine di equità avranno vigore in Palestina solo nella misura che le condizioni della Palestina ed i suoi abitanti ed i limiti della giurisdizione di S. M. permetteranno, e subordinatamente a quelle modificazioni, che le circostanze locali renderanno necessarie.

Art. 47 – I Tribunali civili avranno inoltre giurisdizione, subordinatamente ai provvedimenti contenuti in questa parte del presente decreto, in materia di Statuto personale di persone in Palestina, come è definito nell’articolo 51. Tale giurisdizione verrà esercitata in conformità a tutte le leggi, ordinanze o regolamenti che potranno in seguito essere applicali o messi in vigore e subordinatamente ad essi secondo la legge personale applicabile,

Quando in una causa civile o penale portata innanzi al Tribunale civile sorge incidentalmente una questione di statuto personale, la cui soluzione sia necessaria ai fini della causa, il Tribunale civile può definire la questione o può a tale scopo prendere l’opinione, valendosi dei mezzi che sembreranno più convenienti, di un giurista competente il quale conosca la legge personale applicabile.

Art. 48 – Se una persona è stata condannata a morte, il Primo Giudice, (Chief Justice) trasmetterà all’Alto Commissario una copia della motivazione della sentenza. La sentenza non verrà eseguita se, prima non verrà data conferma dall’Alto Commissario.

Art. 49 – Il Primo Giudice può, con l’approvazione dell’Alto Commissario, stabilire norme per regolare la prassi e la procedura della Corte Suprema e di finti gli altri Tribunali civili che sono o verranno costituiti in Palestina.

Art. 50 – Non sì potrà procedere contro il Governo della Palestina u contro un suo dipartimento, senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell’Alto Commissario.

I Tribunali civili non eserciteranno alcuna giurisdizione in procedimenti a carico dell’Alto Commissario o del suo funzionario (official), oppure a carico di altra autorità (residence) o suo funzionario o altra carica (other property).

Art. 51 – Subordinatamente alle disposizioni stabilite negli articoli 64-67 inclusive, verrà esercitata giurisdizione in materia di statuto personale, in conformità delle disposizioni contenute in questa parte, dai Tribunali delle Comunità religiose stabilite ed esercitanti giurisdizione alla data del presente decreto. Ai fini di queste disposizioni, per questioni stillo statuto personale si intendono i processi che riguardano matrimoni o divorzi, alimenti, mantenimento, tutela, legittimazione e adozione di minorenni, proibizione di contrattare proprietà (dealing with properly) di persone legalmente incapaci, successioni, testamenti e legati, e atti riguardanti l’amministrazione della proprietà di persone assenti.

Art. 52 – I Tribunali religiosi musulmani avranno giurisdizione esclusiva in materia di statuto personale di Musulmani, in conformità alla Legge sulla Procedura dei Tribunali religiosi musulmani del 25 ottobre 1333 A. H., con gli emendamenti apportati da ordinanze e regolamenti. Inoltre, ai provvedimenti stabiliti da qualunque ordinanza o dal decreto del 20 dicembre 1921, che stabilisce un Consiglio Su­premo per gli affari religiosi musulmani, o da tutte le disposizioni che modifichino il decreto stesso, esse avranno giurisdizione esclusiva nei casi di costituzione, o gli amministrazione interna di un waqf costituito a beneficio di Musulmani innanzi ad un Tribunale religioso musulmano.

Sarà possibile appellarsi dal Tribunale del qadi presso la Corte religiosa  musulmana d’appello, la cui decisione sarà definitiva.

Art. 53 – I Tribunali rabbinici della Comunità israelita avranno:

(I) Giurisdizione esclusiva in materia di matrimonio e di divorzio, di alimenti e di conferma di disposizioni testamentarie di membri della loro Comunità diversi dagli stranieri, secondo è definito dall’art. 59. –

(II) Giurisdizione in ogni altra materia di statuto personale di tali persone, ove tutti gli interessati concordino nell’accettare la loro giurisdizione.

(III) Giurisdizione esclusiva in ogni caso che riguardi la costituzione o l’amministrazione interna di un waqf o di una fondazione (endowment) religiosa costituiti innanzi al Tribunale rabbinico in conformità della legge giudaica.

Art. 54 – I Tribunali delle varie Comunità cristiane avranno:

(I) Giurisdizione  esclusiva in materia di matrimonio e di divorzio, di alimenti e di conferma di disposizioni testamentarie di membri delle loro Comunità diversi dagli stranieri, secondo è definito all’art. 59. –

(II) Giurisdizione in tutta l’altra materia di statuto personale di tali persone, ove tutti gli interessati concordino nell’accettare la loro giurisdizione.

(III) Giurisdizione esclusiva in tutti i casi riguardanti la costituzione o l’amministrazione interna di un waqf o di una fondazione (endowment) religiosa costituiti innanzi al Tribunale religioso in conformità della legge religiosa, se essa esiste, della Comunità.

Art. 55 – Nel caso che una azione di statuto personale coinvolga più persone appartenenti a differenti Comunità religiose, ognuna delle parti può rivolgersi (apply) al Primo Giudice, il quale, assistito, se lo crede opportuno, da assessori scelti nelle Comunità interessate, deciderà quale sia il Tribunale che debba avere giurisdizione. Se nasce la questione se un determinato caso sia un, caso dì statuto personale compreso nella giurisdizione esclusiva di un Tribunale religioso, la questione sarà portata innanzi ad un Tribunale speciale, la cui costituzione verrà prescritta per mezzo di regolamento.

Art. 56 – I giudizi dei Tribunali religiosi verranno eseguiti seconde la procedura e mediante gli uffici (by the process and offices) dei Tribunali civili.

Art. 57 – Subordinatamente alle disposizioni stabilite da regolamenti e decreti sulla costituzione di un Consiglio Supremo per le questioni religiose musulmane, la costituzione e la giurisdizione di Tribunali religiosi stabiliti alla data di questo ordine potranno esser variate per mezzo di ordinanza o di decreto dell’Alto Commissario.

Art. 58 – I Tribunali civili eserciteranno la loro giurisdizione sugli stranieri, subordinatamente alle seguenti disposizioni:

Art. 59 – Ai fini di questa parte del decreto, l’espressione, «foreigner» comprende chiunque sia cittadino o suddito (national or subject) di uno Stato europeo o americano o del Giappone; ma non comprenderà:

(I) Gli abitanti indigeni di un territorio sotto la protezione o l’amministrazione di un mandato affidato ad uno Stato europeo.

(II) I sudditi ottomani.

(III) Coloro che hanno perduto la nazionalità ottomana e non hanno acquistato un’altra nazionalità.

Le espressioni «subject» o «national» comprenderanno le corporazioni costituite sotto la legge di uno Stato straniero, ed istituti religiosi o di beneficenza, interamente o prevalentemente composti di sudditi o cittadini di tale Stato.

Art. 60 – Uno straniero accusato di aver commesso un atto punibile con la prigione per un periodo superiore ai quindici giorni o con una multa che superi L. E. 5 potrà chiedere di esser giudicato da un Magistrato inglese. Lo straniero condannato alla prigione da un Magistrato palestinese per un delitto per il quale egli non possa esigere d’esser giudicato da un Magistrato inglese, può appellarsi al Tribunale distrettuale.

Art. 61 – Uno straniero accusato di un delitto che non possa esser giudicato (triable) da un magistrato, può chiedere che il suo interrogatorio sia fatto durante il processo istruttorio (preliminary investigation), e la questione della sua libertà provvisoria (release) su garanzie e del suo arresto per il processo (committal for trial) verrà decisa da un Magistrato inglese.

Il mandato di perquisizione della casa di uno straniero verrà emesso soltanto da un Magistrato inglese.

Art. 62 – Uno straniero citato a comparire da un Magistrato per processo innanzi al Tribunale distrettuale o alla Corte di Assise, può esigere che la Corte contenga una maggioranza di giudici inglesi.

Art. 63 – In una causa civile trattata, sia in prima istanza, sia in appello dal Tribunale distrettuale, lo straniero può esigere che almeno un membro del Tribunale sia un giudice inglese. Nelle cause civili e penali portate innanzi alla Corte Suprema, nella sua competenza d’Appello, lo straniero può esigere che la Corte contenga una maggioranza di giudici inglesi.

Art. 64 – (I) Le questioni di statuto personale riguardanti stranieri che non sia Musulmani verranno decise dai Tribunali distrettuali, i quali applicheranno la legge personale delle parti interessate, in armonia con le norme che saranno state stabilite dall’Alto Commissario, fermo restando sempre che i Tribunali non avranno facoltà di emettere decreti di scioglimenti di matrimoni, sinchè non venga approvata un 1 ordinanza che conferisca questa giurisdizione.

(II) La legge personale sarà la legge della nazione dello straniero interessato, a meno che quella legge significhi la legge del suo domicilio, nel qual caso verrà applicata quest’ultima.

(III) Il Tribunale distrettuale, quando tratti di questioni di statuto personale riguardanti stranieri, verrà costituito dal Presidente inglese che [in tal caso] siede solo. Quando tratti questioni di statuto personale riguardanti stranieri che non siano sudditi inglesi, il Presidente può invitare il Console o un rappresentante del Consolato dello straniero interessato a funger da assessore allo scopo di fornire schiarimenti sulla Legge  personale in questione. Nel caso di appello contro il giudizio portato in tal causa, il Console o il rappresentante del Consolato dello straniero interessato avrà diritto di sedere come assessore nella Corte di Appello.

Art. 65 – Nessuna delle disposizioni contenute nel precedente articolo verrà interpretata in guisa da impedire agli stranieri di dare il loro consenso affinché tali cause vengano trattate dai Tribunali delle Comunità religiose che hanno giurisdizione  in cause analoghe concernenti cittadini della Palestina.

I Tribunali delle Comunità religiose che non siano i Tribunali religiosi musulmani, non avranno, tuttavia, autorità di emettere un decreto di scioglimento di matrimonio per un suddito straniero.

Art. 66 – Le persone che vogliono avere il trattamento di stranieri, e che in una causa penale non facciano la loro domanda al momento della prima comparizione (appearance) in una causa civile al momento della prima comparizione o al momento in cui vien  consegnata al Tribunale la prima difesa (pleading) scritta, qualunque delle due cose avvenga per prima, perderanno il loro diritto a tale pretesa. Tuttavia la domanda potrà essere fatta in appello, sebbene non sia stata fatta in prima istanza.

L’onere della prova che essi hanno diritto di avere il trattamento di stranieri, toccherà a coloro che reclamano il suddetto diritto.

Art. 67 – Qualora non vi si opponga nessuna disposizione contenuta in questa parte del presente decreto, i Consoli che sono in Palestina possono eseguire, in relazione allo stato personale di sudditi degli Stati da essi rappresentati, quei provvedimenti di carattere non contenzioso, che l’Alto Commissario può di volta in volta prescrivere per mezzo di regolamento, con l’approvazione del Segretario di Stato.

 

PARTE VI

Trasferimento di reclusi ed espulsione (deportation)

 

Art. 68 – Quando un colpevole, convinto dinanzi ad un qualsiasi Tribunale, è condannato alla prigione, e l’Alto Commissario, procedendo secondo la sezione § 7 del «Foreign Jurisdiction Act» del 1890, per il che gli è conferita autorità con questo articolo, reputa conveniente che la sentenza venga eseguita fuori della Palestina, il luogo di esecuzione sarà [scelto] in qualche parte dei «Dominions» di S. M. fuori del Regno Unito, il cui Governo consenta che ivi vengano mandati dei colpevoli, secondo questo articolo.

Art. 69 – (I) Se per testimonianza con giuramento risulta, sino ad esserne convinto l’Alto Commissario, che taluno agisce in modo da riuscire pericoloso alla pace ed al buon ordine in Palestina, o tenta di suscitare inimicizia fra il popolo di Palestina e la Nazione mandataria, o sta ordendo intrighi contro le Autorità della Nazione mandataria in Palestina, l’Alto Commissario può, se, lo ritiene opportuno, ordinare, mediante decreto munito della sua firma e del sigillo ufficiale, che quella persona venga espulsa dalla Palestina in un luogo che verrà indicato dall’Alto Commissario.

(II). Tale luogo sarà in qualche parte (se esiste) dei «Dominions» di S. M., cui detta persona appartenga, o il cui Governo acconsenta ad accogliere deportati ai termini del presente decreto, o in qualche regione posta sotto la protezione di S. M. o fuori dei «Dominions» di S. M., nel paese cui detta persona appartenga.

Art. 70 – Non è concesso appello entro i decreti di espulsione emanati ai termini del presente decreto.

Art. 71 – (I). Se taluno, espulso ai termini del presente decreto, ritorna in Palestina senza il permesso dell’Alto Commissario (permesso che l’Alto Commissario ha facoltà di concedere), verrà ritenuto colpevole di contravvenzione e sarà passibile, in seguito a convinzione (conviction), della pena della prigione per un periodo non superiore ai tre mesi, con o senza una multa non eccedente L E. .50; e sarà passibile inoltre della pena li noia nuova espulsione immediata.

(II). L’Alto Commissario può, mediante decreto munito della sua firma e del suo sigillo ufficiale, mutare o annullare qualunque decreto di espulsione emanato ai termini del presente decreto.

Art. 72 – (I). Quando, ai termini del presente decreto, taluno deve essere trasferito o espulso dalla Palestina, egli verrà detenuto, se necessario, in seguilo a mandato dell’Alto Commissario fornito della sua firma e del suo sigillo, in arresto o in prigione, sinchè si presenti un’occasione propizia per il suo trasferimento o per la sua espulsione, e allora, se egli deve essere trasportato oltre mare, egli verrà imbarcato su di una nave da guerra di S. M. o, se non ve ne è alcuna a disposizione, a bordo di un’altra nave inglese o di un’altra adatta.

(II). Il mandato dell’Alto Commissario sarà sufficiente alla persona cui esso è diretto o consegnato per l’esecuzione e per il comandante o padrone della nave, per ricevere e tenere in custodia la persona di cui è fatto il nome nell’ordine, nella maniera in esso prescritto, e per trasferirla e portarla nel porto in esso nominato, in conformità del mandato.

 

Parte VII

Convalida di ordinanze e sanatorie (indemnification)

 

Art. 73 – I proclami, le ordinanze, i decreti, le norme di Tribunale (Rules of Court) e gli altri alti legislativi fatti, emessi o compiuti dal Comandante in capo del Corpo di spedizione in Egitto o dal Capo dell’amministrazione dei territori nemici occupati o dai Governatori militari della Palestina o da qualunque altro ufficiale dell’Amministrazione nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1917 ed il 30 giugno 1920, che non siano quelli notati nell’allegato annesso a questo decreto, verranno considerati come validi e come tali che siano stati sempre validi e di pieno effetto, sinchè siano stati abrogati o sostituiti dalle norme di legge stabilite dal presente decreto, senza pregiudizio del fatto che qualcuno di questi atti legislativi sia stato abrogato o sia stato incompatibile con la legge antecedentemente vigente in Palestina; salvo restando che, nella futura applicazione di tutti questi proclami, ordinanze, decreti, norme di Tribunale  ed atti legislativi, si dovrà leggere «Governo della Palestina» invece di «Amministrazione dei territori nemici occupati» o «Alto Commissario» invece di «Capo dell’Amministrazione», «Governatore di distretto» invece di «Governatore militare» e «Tribunale civile» della giurisdizione competente invece di «Tribunale militare» o di «Magistrato militare».

I proclami, le ordinanze, i decreti e le notificazioni pubbliche (Public notices) dell’Amministrazione militare, che sono elencate nell’allegato annesso, vengono per mezzo del presente decreto annullati e abrogati, salvo restando che i provvedimenti presi in forza degli atti predetti prima dell’approvazione del presente decreto, verranno ritenuti come validi e come tali che sono stati sempre validi.

Art. 74 – I proclami, le ordinanze, i decreti, le norme di Tribunale e gli altri atti legislativi emessi o compiuti dall’Alto Commissariato o dai dipartimenti del Governo della Palestina alla data del 10 luglio 1920 o dopo, verranno considerati come validi e come tali che sempre sono stati validi e di pieno effetto. Tutti i provvedimenti presi in forza di essi e tutte le proibizioni in essi contenuto verranno ritenuti validi.

Art. 75 – Tutte le azioni, le querele (prosecutions) e tutti i procedimenti qualsiasi sia civili che penali che potessero essere portati o iniziati in un Tribunale della Palestina contro l’Alto Commissario o contro l’Ufficiale che in quel momento comanda le forze di S. M. o contro un pubblico funzionario in Palestina o contro chiunque agisca sotto i loro ordini o in esecuzione di loro istruzioni o di istruzioni di taluno di essi rispettivamente in funzione di comando o di autorità militare o civile, per o a causa o in relazione di atti, questioni e cose di qualunque genere in buona fede consigliati, ordinati, imposti, diretti o compiuti in quanto necessari a far cessare le ostilità o a costituire ed a mantenere il buon ordine ed il governo (government) in Palestina, o per la salvezza e il benessere pubblico della Palestina, o per l’esecuzione di prescrizioni emesse in forza di legge marziale fra la data dell’occupazione britannica e quella dell’inizio del presente decreto, verranno prescritti (discharged) e diverranno e saranno nulli e irriti.

Ognuna delle suddetto persone, dalla quale tali atti, questioni o cose siano stati consigliati, comandati, imposti, diretti o compiuti per qualcuno dei detti fini, sarà immune, assolto, scaricato (discharged), esonerato e condonato (indemnified) contro tutti e contro ciascuno rispettivamente a quanto sopra.

Art. 76 – Ognuno di tali atti, questioni o cose, cui è fatto riferimento nell’articolo precedente, verrà presunto come consigliato, comandato, imposto, diretto o fatto, secondo i casi, in buona fede, fin che il contraria venga provato dalla parte querelante.

Art. 77 – Le sentenze approvate, i giudizi dati e i decreti emessi da una Corte marziale o da un Tribunale militare costituito e convocato secondo giusta autorità e sotto la legge marziale o pronunziati da ufficiali autorizzati a procedere sommariamente contro delitti, sotto la legge marziale, o approvati, dati o emessi da un Tribunale stabilito dall’autorità che governava qualche regione della Palestina durante l’occupazione delle forze di S. M. per l’amministrazione della giustizia entro quel territorio, siano essi stati approvati, dati o emessi durante tale occupazione o dopo tale occupazione, antecedentemente all’inizio di questo decreto, verranno considerati validi e come tali che sono sempre stati validi, e come compresi e che sempre sono stati compresi nella giurisdizione del Tribunale. Le sentenze pronunziate si tutti coloro che sono stati processati da taluno di questi Tribunali, verranno ritenute come sentenze emanate da un Tribunale della Palestina, debitamente e legalmente costituito.

Art. 78Tinte le persone dimoranti in Palestina, che sono state espulse al di fuori de’ suoi confini in forza e per virtù di qualcuna delle sentenze, di cui è fatto cenno nell’ultimo articolo, o in virtù di qualunque altro decreto, verranno considerate come tali che sono state e sono legalmente espulse all’infuori dei confini della Palestina. Chiunque, essendo stato espulso nelle condizioni di cui sopra, ritorna in Palestina senza il permesso scritto dell’Alto Commissario, sarà colpevole di contravvenzione e, in seguito a convenzione, sarà passibile di prigione per un periodo che può estendersi sino a due anni, e sarà inoltre passibile di ammenda e d’esser nuovamente deportato.

Art. 79 – Tutti coloro che in buona fede ed in forza di debita autorità sono stati, mentre era in vigore la legge marziale, arrestati o detenuti, e tutti coloro che in modo analogo sono stati imprigionati (committed to gaol) e vengono ivi detenuti in attesa del loro processo, verranno ritenuti come tali che sono stati legalmente imprigionati e detenuti in prigione.

Art. 80 – In tutti i casi in cui sorga il dubbio se un atto (act), affare (matter) o cosa che si dichiara come comandata, ordinata, diretta (directed) o compiuta in forza di debba autorità, sarà legittimo per il Segretario capo allora in carica di dichiarare che tale atto, affare o cosa è stata comandata, ordinata, diretta o compiuta in virtù di tale autorità. Questa dichiarazione, data in forma scritta, munita della firma del Segretario Capo costituirà in ogni caso la prova conclusiva riguardo a tale autorità.

 

PARTE VIII

Disposizioni generali

 

Art. 81 – Da tutti gli Ufficiali di S. M., dai funzionari civili e da tutti gli altri abitanti della Palestina, si esige per mezzo del presente decreto che essi prestino obbedienza, aiuto e assistenza all’Alto Commissario ed alla persona od alle, persone che di volta in volta, secondo le prescrizioni del presente decreto, reggerà o reggeranno il Governo della Palestina.

Art. 82 – Tutte le ordinanze, le notizie ed i bandi ufficiali (official forms) del Governo e tutte le notizie ufficiali di autorità locali e di municipi nelle zone che verranno stabilite per mezzo di decreto dell’Alto Commissario, verranno pubblicate in inglese, in arabo ed in ebraico. Questo tre lingue possono essere usate nei dibattiti e nelle discussioni del Consiglio legislativo, e, subordinatamente ai regolamenti che verranno fissati di volta in volta, negli uffici governativi e nei Tribunali legali.

Art. 83 – Tutti godranno in Palestina di piena libertà di coscienza e dei libero esercizio delle loro forme di culto, subordinatamente soltanto al mantenimento dell’ordine e della morale pubblica. Ogni Comunità religiosa riconosciuta dal Governo godrà di autonomia per gli affari interni della Comunità, subordinatamente a quanto è prescritto dai regolamenti o dai decreti emanati dall’Alto Commissario.

Art. 84 – (I) L’Alto Commissario conferirà, per tutto ciò che riguarda il regolamento dell’immigrazione, con un Comitato composto, per non meno del la metà, di membri non ufficiali del Consiglio legislativo; e si provvederà, por mezzo di «Order-in-Council», ad investire detto Comitato di tutti ì poteri e di tutte le autorità ed altrimenti per la costituzione e la condotta dei lavori di detto Comitato, in quanto è necessario per portare ad effetto questo articolo.

(II) Nel caso che vi sia divergenza di opinioni fra l’Alto Commissario e il suddetto Comitato su qualcuna delle questioni su ricordate, l’Alto Commissario farà in proposito una relazione particolareggiata ad un Segretario di Stato, la cui decisione in proposito sarà definitiva.

Art. 85 – Se una Comunità religiosa oppure una parte considerevole della popolazione della Palestina si lamenta per il fatto che i termini del Mandato non vengono osservati dal  Governo della Palestina, essa verrà autorizzata a presentare un memoriale, per mezzo di un membro dei Consiglio Legislativo, all’Alto Commissario. I memoriali così presentati subiranno il trattamento che verrà prescritto da S. M., in conformità della procedura raccomandata dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Art. 86 – Il presente decreto non avrà la sua applicazione per quelle parti del territorio, compreso entro i limiti della Palestina, che sono ad Oriente del Giordano e del Mar Morto, come verrà determinato per mezzo di decreto dall’Alto Commissario. Subordinatamente a quanto prescrive l’articolo 25 del Mandato, l’Alto Commissario può stabilire, per l’amministrazione dei territori su accennati, provvedimenti conformemente a quanto verrà prescritto con l’approvazione del Segretario di Stato.

Art. 87 – L’Alto Commissario può, per mezzo di problema pubblicato nella Gazzetta e in ogni tempo, nel periodo di un anno a partire dall’inizio del presente decreto e purché abbia previamente ottenuto l’autorizzazione del Segretario di Stato, variare, annullare o fare aggiunte ai provvedimenti del presente decreto, annullare o fare aggiunte ai provvedimenti del presente decreto, allo scopo di attuarne i fini, e può emanare provvedimenti su qualunque altro punto, in quanto siano necessari al compimento delle prescrizioni dei decreto stesso.

Art. 88 – S. M., i Suoi eredi e successori in Consiglio possono in ogni tempo revocare, modificare o emendare il presente decreto.

Art. 89 – Verrà riservato a S. M., ai Suoi eredi e successori il diritto di emanare di volta in volta, col parere del Suo e del Loro Consiglio della Corona, tutte quelle leggi e quei regolamenti che a Lui o ad Essi sembreranno necessari per la pace, l’ordine e il buon Governo della Palestina, in conformità del Mandato conferito sulla Palestina stessa.

Art. 90 – Il presente decreto comincerà ed avrà effetto come segue:

(I) Per ciò che riguarda l’emettere mandati di esecuzione o brevetti di nomine e il pubblicare istruzioni e per ciò che riguarda ogni altro provvedimento necessario a porre in effetto il presente decreto, immediatamente a partire da e dopo la data del presente decreto.

(II) Per ciò che riguarda tutte le altre questioni e gli altri provvedimenti compresi e contenuti nel presente decreto, immediatamente dopo che il presente decreto è stato pubblicato e proclamato nella Palestina. La data di tale pubblicazione verrà considerata come la data dell’inizio del presente decreto.

 

ELENCO ANNESSO AL DECRETO SULLA PALESTINA.

DISPOSIZIONE ABROGATA

Data

Estensione della abrogazione

(1) Proclama del Comandante in capo, con cui si stabilisce la legge marziale

9 dic. 1917

Per intero

(2) Proclama del Comandante in capo, riguardante i rapporti dei cittadini con l’Autorità militare

30 mar. 1918

Id.

(3) Notificazione pubblica del Governatore militare di Gerusalemme, riguardante le operazioni di Banca

4 apr. 1918

Id.

(4) Notificazione pubblica del Capo dell’Amministrazione, riguardante il possedimento di proprietà del Governo

11 mag. 1918

Id.

(5) Notificazione pubblica del Capo dell’Amministrazione, riguardante il possesso di casse di munizioni

20 lug. 1918

Id.

(6) Proclama del Comandante in capo, riguardante il traffico di certificati di proprietà (securities)

17 nov. 1918

Id.

(7) Nota del sostituto del Capo dell’Amministrazione, riguardante il traffico di certificati di proprietà

26 febb. 1919

Id.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931.

 

 



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