LA COSTITUZIONE PERSIANA DEL 1906

 

 

LA LEGGE FONDAMENTALE DEL 30 DICEMBRE 1906

 

In nome di Dio Clemente e Misericordioso!

Poiché, in conformità con l’augusto firmano fondato sulla giustizia, datato 14 giumādà II 1324 [= 5 agosto 1906], abbiamo ordinato la istituzione di una Consultazione Nazionale allo scopo di favorire il progresso e la felicità del Regno e della Nazione, di rafforzare l’edifizio della Stato e di far eseguire le norme della Legge di Sua Signoria avente il posto conclusivo [nella successione dei Profeti] (su di Lui e sulla Sua Famiglia il saluto e la benedizione di Dio!); e [poiché], considerato il principio fondamentale che ogni singolo individuo della popolazione del Regno ha il diritto di esaminare e sorvegliare, secondo la misura del suo grado, gli affari pubblici Noi abbiamo affidato alla Nazione la designazione e la nomina dei membri dell’Assemblea mediante elezione; ora che, conformemente alle Nostre sante intenzioni, è stato inaugurata l’Assemblea Consultiva Nazionale, Noi, con gli articoli qui oppresso stabiliti, prescriviamo i principii e gli articoli dell’ordinamento fondamentale dell’Assemblea Consultiva Nazionale, comprendente le funzioni e i doveri dell’Assemblea suddetta, e i suoi limiti e rapporti con le amministrazioni dello Stato.

 

Organizzazione dell’Assemblea

 

Art. 1 – L’Assemblea Consultiva Nazionale è fondata e stabilita in virtù del firmano fondato sulla giustizia, datato 14 giumādà II 1324 [ = 5 agosto 1906].

Art. 2 – L’Assemblea Consultiva Nazionale rappresenta tutti gli abitanti del Regno dell’Irān, i quali hanno in comune gli affari economici e politici della loro patria.

Art. 3 – L’Assemblea Consultiva Nazionale è composta di 162 membri eletti e Teherān e nelle iyālet; essa si raduna a Teherān.

Art. 4 – Con separata legge elettorale, il numero dei [deputati] da eleggere è stato fissato, per Teherān e le iyālet, nel numero di 162: se sarà necessario, il numero suddetto potrà essere aumentato fino a duecento.

Art. 5 – I deputati sono eletti per il periodo di due anni completi; questo periodo s’inizia dalla dita dell’arrivo e Teherān di tutti i deputati delle wilāyet jbi. Allo scadere del periodo di due anni devono essere rinnovate le elezioni, gli elettori sono liberi di eleggere per la seconda volta qualsiasi dei deputati precedenti ch’essi vogliano e dei quali siano soddisfatti.

Art. 6 – Gli eletti di Teherān, appena siano presenti, hanno il diritto di [iniziare] la riunione dell’Assemblea e dar corso alle discussioni; le loro decisioni sono valide ed esecutive, se prese a maggioranza di voti, durante 1 assenza degli eletti delle wilāyet.

Art. 7 – All’inizio delle discussioni devono essere presenti almeno due terzi dei membri dell’Assemblea; nelle votazioni devono essere presenti tre quarti dei membri. La maggioranza dei voti si ottiene quando più della metà dei membri presenti all’Assemblea votino [in un determinato senso].

Art. 8 – La durata delle vacanze e dei lavori dell’assemblea sono fissate dall’Assemblea stessa conformemente al regolamento interno dell’Assemblea stessa conformemente al regolamento interno dell’Assemblea. Dopo le vacanze estive l’Assemblea dove aprirsi e riprendere i livori dal 14 mīzān, corrispondente alla Festa della prima inaugurazione dell’Assemblea.

Art. 9 – L’Assemblea Consultiva Nazionale può essere convocata in via straordinaria durante le vacanze.

Art. 10 – All’inaugurazione dell’Assemblea sarà presentato un indirizzo alla Sovrana Maestà; esso avrà l’alto onore d’una risposta da parte della gloriosa Maestà Reale.

Art. 11 – I membri dell’Assemblea, quando fanno il [primo] ingresso nell’Assemblea, devono pronunziare e firmare il giuramento nella formula che segue:

 

FORMULA DEL GIURAMENTO

 

«Noi sottoscritti chiamiamo a testimonio Iddio e giuriamo sul Corano che, fin tanto che i diritti dell’Assemblea e dei suoi membri saranno osservati ed eseguiti secondo questo regolamento, adempiremo con la più possibile lealtà. rettitudine, serietà e sforzo i doveri che ci sono imposti, saremo fedeli e leali verso l’eccelso nostro Shāhinshāh  giusto e glorioso, non tradiremo le fondamenta del Sultanato e i diritti della Nazione, e non avremo di mira se non l’utilità e gli interessi dello Stato e della Nazione della Persia».

Art. 12 – Sotto nessun titolo e per nessun motivo nessuno ha il diritto di perseguire i membri dell’Assemblea senza che l’Assemblea Consultiva Nazionale sia stata informata e abbia dato la sua approvazione. Anche un membro che avesse commesso palesemente un reato e un delitto e fosse arrestato in flagrante, non potrà essere punito se non dopo che ne sia stata informata l’Assemblea.

Art. 13 – Le discussioni dell’Assemblea Consultiva Nazionale, affinché il loro risultato possa diventare esecutivo, devono essere pubbliche. I giornalisti e gli spettatori conformemente al regolamento interno dell’Assemblea, hanno il diritto di assistere e ascoltare, ma senza il diritto di prendere la parola; i giornali possono stampare tutte le discussioni dell’Assemblea, [ma] senza alterarne né modificarne il senso, in modo che tutta la gente possa conoscere gli argomenti discussi e i particolari di ciò che accade [nell’Assemblea]. Ogni persona può scrivere nei giornali ciò che ritiene utile, in modo che nulla rimanga velato e nascosto ad alcuno. Perciò tutti i giornali, a condizione che non contengano alcuna cosa contraria ad alcuno dei Principii fondamentali sui quali sono fondati lo Stato e la Nazione, hanno libertà e facoltà di stampare e pubblicare [scritti su] argomenti utili al pubblico interesse, come le discussioni dell’Assemblea e le opinioni interessanti della gente intorno ad esse.

Ma se alcuno nei giornali e nelle stampe pubblicane qualcosa in contrario a quinto è detto qui sopra e per fini personali, oppure movesse accuse e calunnie, sarà per legge soggetto a istruttoria, processo e punizione.

Art. 14 – L’Assemblea Consultiva Nazionale regolerà e ordinerà i propri affari particolari, – come l’elezione del Presidente, dei Vice Presidenti dei segretari e d’altri impiegati, ecc. il modo dei dibattiti e delle divisioni in uffici ecc. – in base ad un regolamento a parte chiamato «regolamento interno».

 

LE FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA; SUOI LIMITI E SUOI DIRITTI

 

Art. 15 – L’Assemblea Consultiva Nazionale ha il diritto di esaminare e discutere con rettitudine e giustizia tutto le questioni che ritiene utili al paese e alla Nazione, e di prendere le sue decisioni a maggioranza di voti con piena sicurezza e tranquillità. Le decisioni dell’Assemblea, dopo essere approvato dal Senato, sono presentato dal Primo Ministro al Sovrano e andranno in vigore dopo essere state da Lui approvate.

Art. 16 – Tutte le leggi necessario per rafforzare l’edifizio dello Stato e del Sultanato e per regolare gli affari del Regno e la istituzione di Ministeri devono essere approvate dall’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 17 – L’Assemblea Consultiva Nazionale, quando ve ne sia necessità, prepara i progetti di legge necessari per stabilire leggi nuove o per modificare, completare e abrogare leggi esistenti. Tali progetti di legge vanno in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea del Senato e la sanzione Sovrano.

Art. 18 – I provvedimenti per le faccende finanziarie, la critica del bilancio, le modificazioni nell’imposizione delle imposte, il rifiuto e l’accettazione di [spese] eventuali e subordinate, come pure i nuovi ispettorati (finanziari] che il Governo volesse introdurre, devono essere approvati dall’Assemblea.

Art. 19 – Allo scopo di migliorare le faccende finanziarie e facilitare i rapporti dei Governatorati [fra loro] mediante [nuova] ripartizione delle iyālet e dei territori della Persia e mediante il rinnovamento dei Governatorati, l’Assemblea ha il diritto, previa l’approvazione dell’Assemblea del Senato, di chiedere ai membri del Governo che siano messe in esecuzione le decisioni approvate.

Art. 20 – Il bilancio di ogni Ministero deve essere preparato nella seconda metà di ogni anno e deve essere pronto 15 giorni prima della «Festa dei Nawrūz».

Art. 21 – Qualora nelle leggi fondamentali dei Ministeri fosse necessario [introdurre] una legge nuova o modificare ed abrogare le leggi stabilite, ciò dovrà essere approvato dall’Assemblea Consultiva Nazionale, sia che la necessità di ciò sia stata dichiarata dall’Assemblea o sia stata dimostrata dai Ministri responsabili.

Art. 22 – In caso di trasferimento o vendita di qualche parte delle entrate o delle proprietà dello Stato e del Regno o di modificazione dei confini o dei posti di frontiera del paese, sarà necessaria l’approvazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 23 – Il Governo non potrà dare alcuna concessione per l’istituzione di Compagnie o Società pubbliche sotto alcuna forma né sotto alcun titolo, senza l’approvazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 24 – La conclusione di trattati e convenzioni e il conferimento di concessioni di monopolio, commerciale, industriale, agricolo e altri, sia che la parte [richiedente] sia nazionale o straniera, devono essere sottoposti ad approvazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale, ad eccezione di quei trattati che convenga tenere segreti nell’interesse dello Stato e della Nazione.

Art. 25 – I prestiti contratti dallo Stato sotto qualsiasi forma, sia nell’interno che all’estero, devono essere esaminati e approvati dall’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 26. - La costruzione dì ferrovie o di grandi strade, sia a spese dello Stato che a spese di società o compagnie, siano queste nozionali o straniere, è soggetta all’approvazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 27 – L’Assemblea, ogni volta che, osservi una violazione delle leggi o una trascuranza nella loro esecuzione, avvertirà il Ministro responsabile della faccenda; il Ministro suddetto dovrà dare le necessarie spiegazioni.

Art. 28 – Se un Ministro, con azione ambigua, fa emanare ordini verbali o scritti dalla Sacra soglia reale, contrariamente a una delle leggi stabilite e sanzionate dal Sovrano, e dimostra trascuratezza e negligenza, sarà responsabile per legge verso la sacra Persona del Sovrano.

Art. 29 – Se un Ministro in qualche affare non desse le doverose spiegazioni conformemente alle leggi sanzionate dal Sovrano, e risultasse che egli ha violato la legge ed esorbitate, dalle sue attribuzioni, l’Assemblea chiederà alla Soglia sovrana la sua revoca. Dopo che il suo inganno sarà stato chiaramente stabilito davanti al Tribunale  ordinario, non potrà più essere assunto io servizio di Stato.

Art. 30 – L’Assemblea Consultiva Nazionale ha il diritto, ogni volta lo creda necessario, di presentare direttamente una petizione alla sacra Soglia reale, mediante un Comitato composto di un Presidente e di sei membri eletti separatamente dai deputati rappresentatiti le sei classi elettorali. La data dell’udienza sarà chiesta al Sovrano per il tramite del Ministro di Palazzo.

Art. 31 – I Ministri hanno il diritto di assistere alle sedute dell’Assemblea Consultiva N’azionate, di sedere nei posti loro riservati e d’ascoltare le discussioni dell’Assemblea. Qualora lo ritengano necessario, dopo aver chiesta la parola al Presidente dell’Assemblea, danno le spiegazioni opportune circa la discussione e l’esame degli affari.

 

PRESENTAZIONE DI QUESTIONI ALL’ASSEMBLEA CONSULTIVA NAZIONALE

 

Art. 22 – Ogni persona può presentare per iscritto petizioni od esposti o lagnanze proprie all’archivio delle petizioni dell’Assemblea. Se la questione riguarda l’Assemblea, questa le darà una risposta sufficiente; se concerne un Ministero, essa sarà inviata a detto Ministero, elle provvederà a dare una risposta sufficiente.

Art. 33 – Le leggi nuove, delle quali ci fosse bisogno, saranno redatte e riveduto dai Ministeri responsabili e presentate all’Assemblea Consultiva Nazionale per mezzo dei Ministri responsabili o del Primo Ministro. Dopo essere state approvate, dall’Assemblea e munite della sanzione Sovrana, saranno messe in vigore.

Art. 34 – In caso di necessità il Presidente dell’Assemblea può, o personalmente o per desiderio di dieci membri dell’Assemblea o di un Ministro, indire una seduta segreta alla quale non assistano giornalisti e spettatori, o formare un Comitato segreto composto di un numero scelto di membri dell’Assemblea, alle cui sedute non possono partecipare gli altri membri dell’Assemblea. Ma il risultato dello discussioni del Comitato segreto è valido solamente quando nell’adunanza segreta la discussione si sia svolta alla presenza di tre quarti dei [membri] eletti e la proposta sia stata accettata a maggioranza di voti. Se la proposta non fosse stata accettata nelle discussioni del Comitato segreto, essa non sarà portata all’Assemblea e verrà passata sotto silenzio.

Art. 35 – Se la seduta segreta fosse stata chiesta dal Presidente dell’Assemblea, egli ha il diritto di far conoscere al pubblico quella parte delle discussioni ch’egli ritiene conveniente. Invece se la seduta segreta fosse stata chiesta da un Ministro, le discussioni non possono essere rese pubbliche senza il suo permesso.

Art. 36 – In qualunque fase della discussione ogni Ministro può ritirare le proposte da lui fatte all’Assemblea, a meno che le proposto siano siate fatte per richiesta dell’Assemblea; in tal caso il ritiro della proposta è subordinato all’approvazione dell’Assemblea.

Art. 37 – Se un progetto ministeriale di legge non ottiene l’approvazione dell’Assemblea, esso viene restituito con l’aggiunta delle osservazioni dell’Assemblea. Il Ministro responsabile, dopo aver accettato o respinto le, obbiezioni dell’Assemblea, può presentare una seconda volta il progetto suddetto all’Assemblea.

Art. 38 – I membri dell’Assemblea Consultiva Nazionale devono esprimere esplicitamente e chiaramente l’accettazione o il rifiuto delle questioni; nessuno ha il diritto di incitarli o minacciarli. La votazione dovrà essere fatta in modo che giornalisti e spettatori possano comprendere; vale a dire che la votazione dovrà essere fatta con segni appariscenti, mediante schede celesti e bianche e simili.

 

PRESENTAZIONE DI QUESTIONI DA PARTE DELL’ASSEMBLEA

 

Art. 39 – Qualora da uno dei membri dell’Assemblea venga presentata una questione, questa sarà posta in discussione soltanto quando almeno 15 membri dell’Assemblea approvino che sia discussa. In tal caso la proposta sarà trasmessa per iscritto al Presidente dell’Assemblea, il quale avrà il diritto di sottoporre, prima, quel progetto di legge all’esame d’una Commissione di studio.

Art. 40 – Quando si tratta d’esaminare e discutere, sia nell’Assemblea sia nel Comitato segreto, uno dei progetti menzionati nell’articolo 39, se esso interessa uno dei Ministri responsabili, l’Assemblea deve dare preavviso al Ministro responsabile, affinché egli o il suo Sottosegretario possano essere presenti all’Assemblea e la discussione avvenga alla presenza del Ministro o del suo, Sottosegretario. Una copia del progetto o dei suoi allegati deve essere inviata al Ministro responsabile da dieci giorni a un mese prima, fatta eccezione per argomenti d’immediata urgenza. Parimenti deve essere fissato in precedenza il giorno della discussione. Dopo che l’esame dell’argomento sarà stato fatto in presenza del Ministra responsabile, il progetto, se sarà stato approvato a maggioranza di voti, sarà trasmesso ufficialmente al Ministro responsabile, affinché egli dia esecuzione ai provvedimenti necessari [per applicarlo].

Art. 41 – Se il Ministro responsabile non condivide il parere dell’Assemblea in qualche questione da essa preposta, deve presentare le sue giustificazioni: e dare soddisfazione all’Assemblea.

Art. 42 – Ogni volta che l’Assemblea Consultiva Nazionale desidera spiegazioni dal Ministro responsabile, quel Ministro non può esimersi dal rispondere. Questa risposta non può essere ritardata senza motivi ed oltre il tempo strettamente necessario, a meno che si tratti di questioni segrete che sia interesse dello Stato e della Nazione mantenere occulto per un determinato periodo di tempo. Ma, trascorso questo determinato periodo di tempo, il Ministro responsabile è obbligato a spiegare la questione all’Assemblea.

 

CONDIZIONI PER LA FORMAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL SENATO

 

Art. 43 – Sarà formato, un’altra Assemblea, con il nome di Senato, composta di 60 membri, le sue sedute, dopo la sua formazione, saranno tenute contemporaneamente a quelle dell’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 44 – Gli ordinamenti dell’Assemblea del Senato devono essere approvati dall’Assemblea Consultiva Nazionale.

Art. 45 – I membri di questa Assemblea sono eletti fra le persone del Regno sperimentale, accorte, di sentimenti religiosi e rispettate; 30 sono nominati da Sua Maestà il Sovrano, [dei quali] 15 fra la popolazione di Teherān e 15 fra la popolazione delle wilāyet; [gli altri] 30 sono eletti dalla Nazione, [ossia] 15 eletti dalla popolazione di Teherān e 15 dalla popolazione delle wilāyet.

Art. 46 – Dopo la convocazione del Senato tutti gli affari devono essere sottoposti all’approvazione delle due Assemblee. I progetti presentati dal Senato o dal Consiglio dei Ministri devono essere prima esaminati nell’Assemblea del Senato e, dopo essere stati emendati ed approvati a maggioranza di voti, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale. Invece gli affari proposti dall’Assemblea Consultiva Nazionale saranno discussi dapprima da questa Assemblea e poi trasmessi al Senato, fatta eccezione per gli affari finanziari, i quali sono riservati all’Assemblea Consultiva Nazionale. Le deliberazioni dell’Assemblea [Consultiva Nazionale] in questi affari [finanziari] saranno portati a conoscenza del Senato, il quale esporrà le suo osservazioni all’Assemblea Nazionale; ma l’Assemblea Consultiva Nazionale ha la facoltà di accettare o respingere, dopo il necessario esame, le osservazioni dell’Assemblea del Senato.

Art. 47 – Fin tanto che non sarà convocata l’Assemblea del Senato, gli affari andranno in vigore dopo l’approvazione dell’Assemblea Consultiva Nazionale e la sanzione Sovrana.

Art. 48 – Se una questione proposta da un Ministro, dopo essere stata esaminata emendata nell’Assemblea Consultiva Nazionale e da questa non è approvata, qualora [la questione] sia importante, verrà formata una terza Assemblea, composta in parti uguali di membri dell’Assemblea del Senato e l’Assemblea Consultiva Nazionale, eletti dai membri delle due Assemblee, ed essa esaminerà la materia controversa. Il risultato sarà letto nell’Assemblea Consultiva Nazionale: se sarà raggiunto l’accordo, [bene], se non [sarà raggiunto], una esposizione della questione sarà trasmessa alla Presenza Reale; se questa approverà il parere dell’Assemblea Consultiva Nazionale, esso diventerà esecutivo; se non l’approverà, sarà dato ordine che l’affare venga nuovamente discusso e studiato. Se nemmeno questa volta si raggiungerà l’accordo, e se l’assemblea del Senato, con maggioranza di due terzi dei voti, approverà lo scioglimento dell’Assemblea Consultiva Nazionale ed anche il Consiglio dei Ministri approverà lo scioglimento, sarà emanato un firmano del Sovrano per lo scioglimento dell’Assemblea Consultiva Nazionale; con lo stesso firmano Sua Maestà Sovrana ordinerà il rinnovamento delle elezioni. Gli elettori avranno il diritto di rieleggere i deputati uscenti.

Art. 49 – I nuovi deputati di Teherān dovranno essere presenti entro un mese e quelli delle wilayet entro tre mesi. I deputati della sede del Califfato, quando saranno presenti, inaugureranno l’Assemblea e inizieranno i lavori, ma non discuteranno la materia controversa fino a che non arrivino i deputati delle wilāyet. Se la nuova Assemblea [Consultiva Nazionale], dopo l’arrivo di tutti i membri, confermerà a maggioranza assoluta il precedente parere, la sacra Persona Sovrana approverà questo parere dell’Assemblea Consultiva Nazionale e ne ordinerà l’esecuzione.

Art. 50 – Durante ogni legislatura, che ha la durata di due anni, l’ordine di rinnovamento delle elezioni non può essere dato più di una volta.

Art. 51 – È stabilito che i Sultani Nostri discendenti e successori, conoscendo i doveri del loro proprio Sultanato, si impegnino a salvaguardare queste norme e questi articoli, che Noi abbiamo deliberati e messi in vigore per rafforzare l’edifizio dello Stato ed assicurare le fondamenta del Sultanato, la sovrintendenza all’opificio della giustizia e la tranquillità della Nazione.

 

(Fatto) nel mese dhū ’l-qi’dah 1324 [= 17 dicembre 1906-15 gennaio 1907].

Egli è Iddio Altissimo.

Queste Leggi Fondamentali dell’Assemblea Consultiva Nazionale e dell’Assemblea del Senato, comprendenti 51 articoli, sono l’originale, sono esatte.

[In data] 14 del mese dhū ’l-qi’dah 1324 [= 30 dicembre 1906]. (Sanzione del Sovrano, e firme dell’Erede del Trono e di Mushīr ud-Dawleh).

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931.



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