PROGETTO GIRONDINO DI COSTITUZIONE

 

 

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI NATURALI, CIVILI E POLITICI DELL'UOMO

 

 

Lo scopo di ogni riunione di uomini in società essendo il mantenimento dei loro diritti naturali, civili e politici, questi diritti devono essere alla base del patto sociale: il loro riconoscimento e la loro dichiarazione devono precedere la Costituzione che ne assicura la garanzia.

Art. 1 – I diritti naturali, civili e politici degli uomini sono la libertà, l'eguaglianza, la sicurezza, la proprietà, la garanzia sociale e la resistenza all'oppressione.

Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non è contrario ai diritti degli altri: così l'esercizio dei diritti naturali di ogni uomo non ha altri limiti che quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti.

Art. 3 – La conservazione della libertà dipende dalla sottomissione alla Legge, che è l'espressione della volontà generale. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare tutto ciò che essa non ordina.

Art. 4 – Ogni uomo è libero di manifestare il suo pensiero e le sue opinioni.

Art. 5 – La libertà della stampa (e ogni altro mezzo di pubblicare i propri pensieri) non può essere interdetta, sospesa né limitata.

Art. 6 – Ogni cittadino deve essere libero nell'esercizio del suo culto

Art. 7 – L'eguaglianza consiste nel fatto che ognuno possa godere degli stessi diritti.

Art. 8 – La Legge deve essere eguale per tutti, sia che premii, o punisca, o reprima.

Art. 11 – Nessuno deve essere citato, accusato, arrestato né detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Ogni altro atto esercitato contro un cittadino è arbitrario e nullo.

Art. 13 – Il diritto di proprietà consiste in ciò che ogni uomo è padrone di disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi capitali, delle sue rendite e della sua operosità.

Art. 19 – Nessun genere di lavoro, di commercio e di coltura può essergli interdetto: egli può fabbricare, vendere e trasportare ogni sorta di prodotti.

Art. 20 – Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi esso stesso: la sua persona non è una proprietà alienabile.

Art. 22 – Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale e per provvedere ai bisogni pubblici. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere personalmente o attraverso i loro rappresentanti alla determinazione dei contributi pubblici.

Art. 23 – L'istruzione è il bisogno di tutti, e la società la deve egualmente a tutti i suoi membri.

Art. 24 – I soccorsi pubblici sono un debito sacro della società e spetta alla Legge determinarne l'estensione e l'applicazione.

Art. 25 – La garanzia sociale di questi diritti riposa sulla sovranità nazionale.

Art. 27 – Essa risiede essenzialmente nel popolo intero, e ogni cittadino ha un diritto eguale di concorrere al suo esercizio.

Art. 28 – Nessuna riunione parziale di cittadini e nessun individuo possono attribuirsi la sovranità, esercitare alcuna autorità, e ricoprire alcuna funzione pubblica senza una dichiarazione formale della Legge.

Art. 30 – Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere a questa garanzia e a dar forza alla Legge quando essi sono chiamati in suo nome.

Art. 31 – Gli uomini riuniti in società devono avere un mezzo legale di esistenza all'oppressione.

Art. 32 – Vi è oppressione quando una Legge viola i diritti naturali, civili e politici che essa deve garantire. Vi è oppressione quando la Legge è violata dai funzionari pubblici nella sua applicazione a fatti individuali. Vi è oppressione quando atti arbitrari violano i diritti dei cittadini contro quanto espresso nella Legge. In ogni governo libero, il modo di resistenza a questi differenti atti d'oppressione deve essere regolato dalla Costituzione.

 

 

COSTITUZIONE FRANCESE

 

 

La Nazione francese si costituisce in Repubblica una e indivisibile; e fondando il suo Governo sui diritti dell'uomo, da essa riconosciuti e dichiarati, e sui principi della libertà, dell'eguaglianza e della sovranità del popolo, ha adottato la Costituzione seguente.

 

Titolo I

Della divisione del territorio (artt. 1-7)

 

Art. 1 – La Repubblica francese è una e indivisibile.

Art. 2 – La distribuzione del suo territorio attuale in ottantacinque dipartimenti è mantenuta.

Art. 4 – Ogni dipartimento sarà diviso in grandi comuni; i comuni in sezioni municipali e in Assemblee primarie.

Art. 5 – Questa distribuzione del territorio di ogni dipartimento in grandi comuni si farà in modo che non possano esservi più di due leghe e mezzo dall'abitazione più lontana al centro del capoluogo del comune.

Art. 6 – Il circondario delle sezioni municipali non sarà lo stesso di quello delle Assemblee primarie.

Art. 7 – Vi sarà in ogni comune un'amministrazione subordinata all'amministrazione del dipartimento, e in ogni sezione un'agenzia secondaria

 

Titolo II

Dello stato dei cittadini e delle condizioni

necessarie per esercitarne i diritti (artt. 1-10)

 

Art. 1 – Ogni uomo in età di ventun anni compiuti, che si sarà fatto iscrivere sul registro civico di un'Assemblea primaria, e che avrà risieduto da anno, senza interruzione, sul territorio francese, sarà cittadino della Repubblica.

Art. 3 – Ogni cittadino che avrà adempiuto alle condizioni richieste dall'art. 1. potrà esercitare il suo diritto di voto nella porzione del territorio della Repubblica in cui proverà una residenza attuale di tre mesi senza interruzione.

Art. 10 – In qualunque luogo risieda, un cittadino francese può essere eletto a tutti i posti e da tutti i dipartimenti, quand'anche egli fosse momentaneamente privato del diritto di voto per mancanza di residenza.

 

Titolo III

Delle Assemblee Primarie

 

Sezione Prima

ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE (ARTT. 1-11)

 

Art. 1 – Le assemblee primarie in cui i Francesi devono esercitare i loro diritti di cittadini saranno distribuite sul territorio di ogni dipartimento, e la loro circoscrizione sarà regolata in modo che nessuna di esse abbia meno di quattrocentocinquanta membri, né più di novecento.

Art. 2 – Sarà fatto in ogni Assemblea primaria un registro particolare dei cittadini che la compongono.

Art. 3 – Formato questo registro, si procederà in ogni Assemblea primaria alla nomina di un ufficio composto da tanti membri quante volte vi saranno cinquanta cittadini iscritti sul registro.

Art. 7 – Le funzioni dei membri dell'ufficio saranno: 1) di custodire il registro dei cittadini; 2) d'iscrivere su questo registro, nell'intervallo fra una convocazione e l'altra, coloro che si presenteranno per essere ammessi come cittadini; 3) di dare a coloro che vogliono cambiare di domicilio un certificato che attesti la loro qualità di cittadino; 4) di convocare l'Assemblea primaria nei casi determinati dalla Costituzione; 5) di fare, in nome dell'Assemblea, sia all'amministrazione del dipartimento, sia all'ufficio delle Assemblee primarie dello stesso comune, le richieste necessarie all'esercizio del diritto di censura.

 

Sezione Seconda

FUNZIONI DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE (ARTT. 1-3)

 

Art. 1 – I cittadini francesi devono riunirsi in Assemblee primarie per procedere alle elezioni determinate dalla Costituzione.

Art. 2 – I cittadini francesi devono parimenti riunirsi in Assemblee primarie per deliberare su oggetti che concernono l'interesse generale della Repubblica, e cioè : 1) quando si tratta di accettare o di respingere un progetto di costituzione, o un qualunque cambiamento alla costituzione accettata; 2) quando si propone la convocazione di una Convenzione nazionale; 3) quando il Corpo legislativo provoca, su una questione che interessa l'intera Repubblica francese, l'emissione del voto di tutti i cittadini 4) infine, quando si tratta sia di invitare il Corpo legislativo a prendere un oggetto in considerazione, sia di esercitare sugli atti della rappresentanza nazionale la censura del popolo, secondo il modo e secondo le regole fissate dalla Costituzione.

 

Sezione Terza

REGOLE GENERALI PER LE ELEZIONI NELLE ASSEMBLEE (ARTT. 1-25)

 

Art. 1 – Le elezioni si faranno a mezzo di due scrutini, dei quali, il primo semplicemente preparatorio, servirà solo a formare una lista di presentazione, e il secondo, aperto soltanto ai candidati iscritti sulla lista di presentazione, sarà definitivo e ultimerà l'elezione.

Art. 5 – Tutte queste operazioni si faranno pubblicamente.

Art. 25 – Vi è tuttavia incompatibilità fra tutte le funzioni pubbliche e temporanee. Nessun cittadino potrà accettare una funzione nuova senza rinunziare, per il solo fatto della sua accettazione, a quella che esercitava prima.

 

Sezione Quarta

DELLA POLIZIA INTERNA DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE (ARTT. 1-4)

 

Sezione Quinta

FORME DELLE DELIBERAZIONI NELLE ASSEMBLEE PRIMARIE (ARTT. 1-131)

 

Titolo IV

Dei Corpi Amministrativi

 

Sezione Prima

Dell'organizzazione e delle funzioni dei Corpi amministrativi (artt. 1-22)

 

Art. 1 – Vi sarà, in ogni dipartimento, un Consiglio amministrativo; in ogni comune, una municipalità; e in ogni sezione di comune, un'agenzia inferiore subordinata alla municipalità.

Art. 2 – Il Consiglio amministrativo del dipartimento sarà composto da diciotto membri.

Art. 3 – Vi sarà un direttorio di quattro membri.

Art. 4 – L'amministrazione di ogni comune sarà composta da dodici membri e dal sindaco che ne sarà il presidente.

Art. 5 – L'agenzia secondaria di ogni sezione sarà affidata a un cittadino che potrà avere degli aggiunti.

Art. 6 – La riunione degli agenti secondari di ogni sezione, con l'amministrazione municipale, formerà il consiglio generale del comune.

Art. 11 – Gli amministratori, in ogni parte della Repubblica, devono essere considerati come i delegati del Governo nazionale, per tutto ciò che si riferisce all'esecuzione delle leggi e all'amministrazione generale, e come gli agenti particolari della porzione di cittadini che risiedono nel loro territorio per tutto quanto concerne unicamente i loro interessi locali e particolari

Art. 12 – Sotto il primo di questi rapporti, essi sono essenzialmente subordinati agli ordini ed alla sorveglianza del Consiglio esecutivo.

Art. 14 – In nessun caso essi potranno ingerirsi nella parte dell'amministrazione generale affidata dal Governo a degli agenti particolari, come l'amministrazione delle forze di terra e di mare, e l'amministrazione degli stabilimenti, arsenali, magazzini, porti e costruzioni che ne dipendono salvo la sorveglianza che potrà essere loro attribuita su qualcuno di questi oggetti, ma la cui estensione e maniera saranno determinate dalla Legge

Art. 22 – I membri delle amministrazioni di dipartimento e delle amministrazioni inferiori non potranno esser posti sotto giudizio davanti ai tribunali, per fatti relativi alle loro funzioni, se non in virtù di una deliberazione del direttorio del dipartimento per le amministrazioni ad esso subordinate, e del Consiglio nazionale esecutivo per i membri dell'amministrazione del dipartimento, salvo il ricorso, in ogni caso, all'autorità superiore del Corpo legislativo.

 

Sezione Seconda

MODO DI ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DIPARTIMENTO (ARTT. 1-4)

 

Art. 1 – L'elezione degli amministratori sarà fatta immediatamente dai cittadini di ogni dipartimento, riuniti nelle Assemblee primarie, e secondo il modo prescritto nella sezione III del titolo III.

 

titolo V

Del consiglio esecutivo della repubblica

 

SEZIONE PRIMA (ARTT. 1-33)

 

Art. 1 – Il Consiglio esecutivo della Repubblica è composto da sette ministri e da un segretario.

Art. 2 – Vi sarà: 1) Un ministro della legislazione; 2) Un ministro della guerra; 3) Un ministro degli affari esteri; 4) Un ministro della marina; 5) Un ministro dei contributi pubblici; 6) Un ministro della agricoltura, commercio e industrie; 7) Un ministro dei lavori, soccorsi, stabilimenti pubblici e delle arti.

Art. 3 – Il Consiglio esecutivo sarà presieduto alternativamente da ognuno dei ministri, e il presidente sarà cambiato ogni quindici giorni.

Art. 4 – Il Consiglio esecutivo è incaricato di eseguire e di fare eseguire tutte le leggi e i decreti emessi dal Corpo legislativo.

Art. 6 – È ad esso espressamente vietato di fare Legge alcuna, anche provvisoria, o di modificare, estendere o interpretare le disposizioni di quelle che esistono, sotto qualsivoglia pretesto.

 

Sezione Seconda

MODO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO (ARTT. 1-22)

 

Art. 1 – L'elezione dei membri del Consiglio esecutivo sarà fatta immediatamente da tutti i cittadini della Repubblica nelle loro Assemblee primarie.

Art. 20 – I membri del Consiglio saranno eletti per due anni: la metà sarà rinnovata ogni anno; ma potranno essere rieletti.

 

Sezione Terza

DELLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO ESECUTIVO COL CORPO LEGISLATIVO (ARTT. 1-6)

 

Art. 1 – Il Consiglio esecutivo è tenuto, all'apertura della sessione del Corpo legislativo, a presentargli ogni anno il bilancio delle spese da fare in ogni parte dell'amministrazione, e il resoconto dell'impiego delle somme che vi erano destinate per l'anno precedente; è incaricato d'indicare abusi che si fossero potuti introdurre nel Governo.

Art. 2 – Il Consiglio esecutivo può proporre al Corpo legislativo di prendere in considerazione gli oggetti che ritiene urgenti: non potrà tuttavia in nessun modo, mostrare il suo parere su delle disposizioni legislative se non dopo l'invito formale del Corpo legislativo.

 

Titolo VI

Della Tesoreria Nazionale e dell'Ufficio

di Contabilità (artt. 1-14)

 

Titolo VII

Del Corpo Legislativo

 

Sezione Prima

Organizzazione del Corpo legislativo,

MODO DI ELEZIONE DEI MEMBRI CHE LO COMPONGONO (ARTT. 1-15)

 

Sezione Seconda

FUNZIONI DEL CORPO LEGISLATIVO (ARTT. 1-7)

 

Art. 1 – Solo al Corpo legislativo appartiene l'esercizio pieno ed intero del Potere legislativo.

Art. 2 – Le leggi costituzionali e le loro riforme sono le uniche eccezioni alle disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 3 – Gli atti emanati dal Corpo legislativo si dividono in due classi: le leggi e i decreti.

Art. 4 – I caratteri che distinguono le prime sono la generalità e la durata indefinita. I caratteri che distinguono i secondi sono la loro applicazione locale o particolare, e la necessità del loro rinnovo ad un'epoca determinata.

 

SEZIONE TERZA

REGOLAMENTO DELLE SEDUTE E FORMAZIONE DELLA LEGGE (ARTT. 1-16)

 

Art. 5 – Nessuna Legge e nessun decreto potranno essere emessi se non dopo due deliberazioni, la prima delle quali determinerà solo l'ammissione del progetto e il suo rinvio ad un nuovo esame, e la seconda avrà luogo per adottarlo o rigettarlo definitivamente.

 

Sezione Quarta

FORMAZIONE DELL'UFFICIO (ARTT. 1-6)

 

Art. 1 – Sarà formato, ogni mese, in seno al Corpo legislativo, un ufficio composto da tredici membri, e che sarà incaricato di fare un rapporto su tutti i progetti di Legge o di decreto che saranno stati ammessi e che gli saranno inviati.

 

Titolo VIII

della censura del popolo sugli atti della

rappresentanza nazionale e del diritto di petizione (artt. 1-33)

 

Art. 1 – Quando un cittadino crederà utile o necessario di provocare la sorveglianza dei rappresentanti del popolo su degli atti di costituzione, legislazione o di amministrazione generale, di provocare la riforma di una Legge esistente, o la promulgazione di una Legge nuova, avrà il diritto chiedere all'ufficio della sua Assemblea primaria di convocarla la domenica prossima, per deliberare sulla sua proposta.

Art. 3 – Questa richiesta, per avere effetto, dovrà essere corredata dall'approvazione e dalla firma di cinquanta cittadini residenti nel circondario della medesima Assemblea primaria

Art. 13 – Se la maggioranza delle Assemblee primarie decide che vi è luogo a deliberare, l'amministrazione del dipartimento invierà al Corpo legislativo il risultato della loro deliberazione, con l'enunciazione della proposta da esse adottata, e gli chiederà di prendere questo oggetto in considerazione.

Art. 27 – Saranno sottoposte all'esercizio del diritto di censura tutte le leggi e generalmente tutti gli atti di legislazione che fossero direttamente contrari alla Costituzione.

Art. 30 – Il Corpo legislativo potrà, tutte le volte che lo riterrà conveniente, consultare il voto dei cittadini riuniti nelle loro Assemblee primarie su delle questioni che interesseranno essenzialmente l'intera Repubblica. Queste questioni saranno ridotte alla semplice alternativa di sì o di no.

Art. 31 – Indipendentemente dall'esercizio di Censura sulle leggi, i cittadini hanno il diritto di rivolgere individualmente o collettivamente delle petizioni alle autorità costituite, per il loro interesse personale e privato.

Art. 33 – I cittadini hanno pure il diritto di provocare la messa in giudizio dei funzionari pubblici, in caso di abuso di potere e di violazione della Legge.

 

Titolo IX

Delle Convenzioni Nazionali (artt. 1-16)

 

Art. 1 – Una Convenzione nazionale sarà convocata tutte le volte che si tratterà di riformare l'Atto costituzionale, di cambiare o modificare qualche sua parte, o infine di aggiungervi alcune disposizioni nuove.

 

Titolo X

Dell'amministrazione della giustizia

 

Sezione Prima

REGOLE GENERALI (ARTT. 1-7)

 

Art. 5 – Le funzioni giudiziarie non possono, in nessun caso e sotto nessun pretesto, essere esercitate né dal Corpo legislativo, né dal Consiglio esecutivo, né dai corpi amministrativi e municipali.

Art. 6 – I tribunali e i giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del potere legislativo; non possono interpretare le leggi né estenderle, arrestarne o sospenderne l'esecuzione, immischiarsi nelle funzioni amministrative, né citare davanti ad essi gli amministratori per ragione delle loro funzioni.

 

Sezione Seconda

DELLA GIUSTIZIA CIVILE (ARTT. 1-15)

 

Art. 1 – Il diritto dei cittadini di porre definitivamente termine alle loro contestazioni mediante l'arbitrato volontario non può ricevere nessuna menomazione dagli atti del Potere esecutivo.

Art. 3 – I giudici di pace sono incaricati specialmente di conciliare le parti; e, nel caso che non vi riuscissero, di decidere definitivamente senza spese sulle loro contestazioni.

Art. 6 – In tutte le contestazioni che non sono di competenza de giustizia di pace, i cittadini saranno tenuti a sottoporsi anzitutto ad àrbitri scelti da essi.

Art. 7 – In caso di reclamo contro le decisioni pronunziate dagli arbitri, in virtù dell'articolo precedente, i cittadini si appelleranno davanti al giurì civile.

Art. 8 – Vi sarà in ogni dipartimento un solo giurì civile: sarà composto da un direttore di giurì, da un relatore pubblico, da un commissario nazionale e da giurati. Il numero degli ufficiali del giuri potrà essere aumentato dal Corpo legislativo, a seconda dei bisogni del dipartimento.

 

Sezione Terza

DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE (ARTT. 1-10)

 

Art. 2 – Il diritto di fare grazia non sarebbe che il diritto di violare la Legge: non può esistere in un Governo libero ove la Legge è eguale per tutti.

Art. 3 – In materia criminale, nessun cittadino può essere giudicato se non dai giurati, e la pena sarà applicata dai tribunali criminali.

Art. 4 – Un primo giurì dichiarerà se l'accusa deve essere ammessa o respinta. Il fatto sarà riconosciuto e dichiarato dal secondo giurì.

 

Sezione Quarta

DEI CENSORI NAZIONALI (ARTT. 1-14)

 

Art. 1 – Vi saranno dei censori giudiziari che, ad epoche fisse, giudicheranno in ogni dipartimento del circondario che sarà designato a tal uopo: 1) sulle domande di cassazione contro le sentenze pronunziate dai tribunali criminali e dai giurì civili; 2) sulle domande di rinvio da un tribunale a un altro per causa di legittima suspicione; 3) sui regolamenti dei giudici, e i ricorsi contro i giudici. Essi annulleranno le sentenze nelle quali vi sarà stata violazione di forme, o che conterranno una esplicita contravvenzione alla Legge.

Art. 2 – I censori saranno nominati per due anni. Saranno eletti dalle Assemblee primarie di ogni dipartimento, nella forma stabilita per nomine individuali. Saranno comuni a tutta la Repubblica.

Art. 4 – Essi non esamineranno il merito delle questioni; ma dopo aver annullato la sentenza, rinvieranno il processo, sia al Tribunale criminale, sia al giurì civile, che deve averne conoscenza.

Art. 5 – (È l'articolo 21 del Capitolo V della Costituzione del 1791, con la sostituzione del termine "censori" all'altro di "Tribunale di cassazione")

 

Sezione Quinta

DEL GIURÌ NAZIONALE (ARTT. 1-8)

 

Art. 1 – Sarà formato un giurì nazionale tutte le volte che si dovrà giudicare sui delitti di alto tradimento. Questi delitti saranno espressamente determinati dal Codice penale.

 

Sezione Sesta

MEZZI PER GARANTIRE LA LIBERTÀ CIVILE (ARTT. 1-16)

 

Art. 14 – La libertà di stampa è indefinita. Nessuno può essere ricercato o perseguito a motivo degli scritti che avesse fatto stampare o pubblicare su qualsivoglia argomento, salvo l'azione di calunnia, da parte dei cittadini che ne sono l'oggetto, contro l'autore o il tipografo.

Art. 16 – Gli autori conservano la proprietà delle opere che hanno fatto stampare; ma la Legge, dopo la stampa, deve la garanzia solo per la durata della loro vita.

 

Titolo XI

Forza Pubblica (artt. 1-12)

 

Titolo XII

Contributi Pubblici (artt. 1-11)

 

Art. 3 – (È con qualche modifica formale l'art. 1 del titolo V della Costituzione del 1791).

Art. 4 – I contributi devono essere egualmente ripartiti fra tutti i cittadini, in ragione dei loro averi.

Art. 5 – Tuttavia la porzione del prodotto dell'attività e del lavoro che sarà riconosciuta necessaria ad ogni cittadino per la sua sussistenza, non può essere sottoposta a nessun contributo.

Art. 6 – Non potrà essere stabilito alcun contributo che, per la sua natura o il suo modo, nuoccia alla libera disposizione delle proprietà, ai progressi dell'industria e del commercio, alla circolazione dei capitali, o violi diritti riconosciuti e dichiarati dalla Costituzione.

 

Titolo XIII

Rapporti della Repubblica Francese

Con le nazioni straniere e sue relazioni estere (artt. 1-10)

 

Art. 1 – La Repubblica francese non prende le armi che per il mantenimento della sua libertà, la conservazione del suo territorio e la difesa dei suoi alleati.

Art. 2 – Essa rinunzia solennemente a riunire al proprio territorio regioni straniere, se non dopo il voto liberamente emesso dalla maggioranza degli abitanti, e solo nel caso che le regioni le quali solleciteranno questa riunione non siano incorporate e unite ad un'altra nazione, in virtù di un patto sociale, espresso in una Costituzione anteriore e liberamente consentita.

Art. 3 – Nei paesi occupati dalle armi della Repubblica francese, generali saranno tenuti a mantenere, con tutti i mezzi che saranno a loro disposizione, la sicurezza delle persone e delle proprietà e di assicurare ai cittadini di questi paesi il godimento intero dei loro diritti naturali, civili e politici. Non potranno, sotto nessun pretesto e in nessun caso, proteggere. con l'autorità della quale sono rivestiti, il mantenimento degli usi contrari alla libertà e all'eguaglianza naturali, ed alla sovranità dei popoli.

Art. 4 – Nelle sue relazioni con le nazioni straniere, la Repubblica francese rispetterà le istituzioni garantite dal consenso espresso o tacito della generalità del popolo.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia moderna, Einaudi, Torino 1952.



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