COSTITUZIONE DI TENNESSEE TITOLO I Art. 1 – Il potere legislativo dello stato risiederà in un’assemblea generale, composta di un senato e di una camera dei rappresentanti, l’uno e l’altra dipendenti dal popolo. Art. 2 – Nei tre anni dopo la prima convocazione dell’assemblea generale, e quindi ogni sette anni, sarà fatto il censimento dei cittadini soggetti alle tasse, secondo le norme stabilite dalla legge: il numero dei rappresentanti sarà determinato dalla legislatura all’epoca di ciascun censimento e ripartito fra i varii contadi, avuto riguardo al numero dei contribuenti di ciascuno. Non potrà essere minore di ventidue nè più di ventisei, fino a che il numero dei cittadini soggetti alle tasse non s’elevi a quarantamila: in questo caso, il numero dei rappresentanti non potrà essere più di quaranta. Art. 3 – Il numero dei senatori verrà determinato all’epoca di ciascun censimento e ripartito fra i diversi distretti formati come sarà detto in appresso, avuto riguardo al numero dei contribuenti di ciascun distretto: non potrà tuttavolta essere minore del terzo nè maggiore della metà di quello dei rappresentanti. Art. 4 – I senatori saranno eletti dai distretti da formarsi dalla legislatura: ciascun distretto non conterrà che il numero dei contribuenti richiesti per eleggere tre senatori solamente. Quando un distretto si comporrà di due o più contadi, i contadi saranno riuniti. Un contado non potrà mai essere diviso nella formazione dei distretti. Art. 5 – La prima elezione dei senatori e dei rappresentanti incomincerà il secondo martedì del prossimo marzo e continuerà il giorno seguente: l’elezione seguente comincerà il primo mercoledì d’agosto 1792 e continuerà il giorno dopo: in appresso, le elezioni si faranno ogni due anni, il primo mercoledì d’agosto e la domane. Art. 6 – La rima sessione dell’assemblea generale si aprirà l’ultimo lunedì del prossimo marzo: la seconda, il terzo lunedì di settembre 1797. In appresso, l’assemblea generale si riunirà sempre il terzo lunedì di settembre dopo l’ultima elezione, nè mai altramente, fuorchè nei casi preveduti dalla presente costituzione. Art. 7 – Nessuno potrà essere eletto membro dell’assemblea generale se non abbia risieduto nello stato pei tre anni e nel contado per l’anno immediatamente anteriore all’elezione, e se non possegga nel contado cui è chiamato a rappresentare almeno dugento acri di terra e non abbia almeno ventun anno compiuto. Art. 8 – Il senato e la camera dei rappresentanti, una volta radunati, nomineranno i loro presidenti e gli altri loro uffiziali, verificheranno le elezioni e i poteri dei loro membri e potranno aggiornarsi da tiri giorno all’altro. Nessuna delle due camere potrà deliberare senza la presenza dei due terzi de’ suoi membri, ma quantunque in numero minore, potranno aggiornarsi e intimare ai membri assenti di venire a sedere. Art. 9 – Ciascuna camera avrà il potere di determinare il modo delle sue operazioni, di punire i suoi membri per mala con dotta, di escludere con due terzi dei voti un membro, non pero due volte per lo stesso delitto: ella avrà pure tutti gli altri poteri necessarii alla legislatura di uno stato libero. Art. 10 – I senatori e i rappresentanti non potranno mai, fuor, del caso di tradimento, di delitto capitale o di attentato alla pubblica tranquillità, essere arrestati nel tempo della sessione, recandovisi o ritornando. Per nessuna quistione agitata in una delle due camere potranno essere molestati altrove che nella carriera stessa. Art. 11 – Ciascuna camera punirà di carcere durante la sessione chiunque, fuor de’ suoi membri, le avrà mancato di rispetto suscitando disordine al suo cospetto. Art. 12 – Nelle vacanze delle due camere, il governatore avrà il diritto di nominare per l’intervallo da una sessione all’altra ai posti che si renderanno vacanti. Art. 13 – Nessuna delle due camere potrà, durante la sessione, aggiornarsi senza il consenso dell’altra per più di tre giorni e in un luogo che non sia quello ordinario delle sedute. Art. 14 – I bill che emaneranno da una delle due camere potranno essere ammendati, modificati o respinti dall’altra. Art. 15 – Qualunque bill sarà letto tre volte e a tre differenti giorni in ciascuna camera e firmato dal presidente di ciascuna, prima di acquistar forza di legge. Art. 16 – Un bill una volta respinto, nessun bill dello stesso tenore potrà essere accettato nella medesima sessione. Art. 17 – Il titolo delle leggi dello stato sarà: «È decretato dall’assemblea generale dello stato di Tennessee». Art. 18 – Ciascuna camera terrà un giornale delle sue deliberazioni e le renderà pubbliche, ad eccezione di quelle di cui il bene dello stato richiederà il segreto: e le opinioni pro e contro dei membri saranno, a richiesta di due di loro, consegua te nel giornale. Art. 19 – Le porte delle camere rimarranno aperte e le loro sedute saranno pubbliche, fuorchè quando l’interesse dello stato richiegga altramente. Art. 20 – La legislatura non potrà, fino al mille ottocento quattro, accordare ai varii funzionarii dello stato se non gli stipendii annuali seguenti: Al governatore, settecento cinquanta dollari: ai giudici delle corti supreme, seicento: al segretario, quattrocento: ai tesorieri, il quattro per cento delle loro rendite e spese. I procuratori dello stato non potranno ricevere a stipendio più di cinquanta dollari per ciascuna corte superiore a cui le loro funzioni s’estenderanno. Nessun membro detta legislatura riceverà, più d’un dollaro e settantacinque centesimi al giorno, e altrettanto per ogni volta trentacinque miglia ch’egli dovrà percorrere per andare all’assemblea generale e ritornarne. Art. 21 – Nessuna somma uscirà dal tesoro se non quelle destinate agli usi determinati dalla legge. Art. 22 – Nessun cittadino che fu o sarà ricevitore o depositario del danaro pubblico, potrà sedere all’assemblea generale, finchè non abbia reso i suoi conti e versato nel tesoro l’ammontare delle somme di cui risulterà debitore. Art. 23 – Nessun giudice d’una corte di legge o d’equità, segretario di stato, procuratore generale, cancelliere, scrivano d’una corte d’appello o persona rivestita di qualche uffizio di immediata spettanza degli Stati Uniti, potrà sedere all’assemblea generale: nessuno potrà occupare nel tempo medesimo più d’un impiego lucrativo, nello stato: un impiego nella milizia o una carica di giudice di pace non saranno riguardati come uffizi lucrativi. Art. 24 – Nessun membro dell’assemblea generale potrà essere nominato ad un uffizio qualunque, fuorchè ad una giustizia di pace o ad una direzione d’instituto letterario che abbia esso medesimi la facoltà di nominare i suoi capi. Art. 25 – Qualunque membro dell’una delle due camere potrà manifestare il suo dissenso e protestare contro qualunque atto o risoluzione che crederà peregiudicevole al pubblico o a qualche privato e far inserire nel giornale della camera i motivi della sua protesta. Art. 26 – Tutte le terre sottomesse alla tassa nello stato possedute per contratto o per dono, saranno imposte egualmente ed uniformemente in modo che cento acri non siano imposti più di cento acri, eccettuati i lotti di città che non saranno tassati più di duecento acri. Un uomo libero non potrà essere tassato oltre a cento acri e uno schiavo oltre a duecento. Art. 27 – Nessun articolo manufatturato dei prodotti di questo stato sarà tassato altramente che per pagare i diritti d’inspezione. TITOLO II Art. 1 – Il potere esecutivo supremo dello stato è affidato ad un governatore. Art. 2 – Il governatore sarà eletto dagli elettoti dei membri dell’assemblea generale, nei tempi e luoghi della elezione. I processi verbali di ciascuna elezione di governatore saranno sigillati e trasmessi alla sede del governo dagli uffiziali incaricati di ciò, e indirizzati al presidente del senato che li aprirà e li pubblicherà in presenza della maggioranza dei membri di ciascuna camera. Il cittadino che avrà il maggior numero di voti sarà governatore, e se due o più persone n’abbiano un numero eguale, il governatore sarà eletto a scrutinio delle due carriere riunite. Le elezioni di governatore che saranno contestate, verranno giudicate dalle due camere nel modo da prescriversi dalla legge. Art. 3 – Il governatore avrà almeno trentacinque anni, possederà un bene stabile di cinquecento acri, e sarà cittadino abitante dello stato nei quattro anni che precederanno immediatamente la sua elezione, a meno che non siasi trovato assente per gli affari degli Stati Uniti o dello stato. Art. 4 – Il primo governatore conserverà la sua carica fino al quarto giovedì di settembre 1797 e fino a che un altro governatore sia stato nominato e rivestito de’ suoi poteri: quindi il nuovo governatore conserverà pure due anni il suo posto finchè non sia stato sostituito: ma un cittadino non sarà eleggibile più di sei anni sopra otto. Art. 5 – Il governatore sarà comandante. in capo dell’esercito di terra e di mare dello stato e della milizia, fuorchè quando saranno chiamati al servizio degli Stati Uniti. Art. 6 – Avrà il diritto di accordare dilazioni e grazie dope le condanne, eccettuato il caso d’accusa per delitto di stato. Art. 7 – Riceverà ad epoche stabilite un’indennità pe’ suoi servigi, che non potrà essere aumentata nè diminuita durante il tempo per cui sarà stato eletto. Art. 8 – Potrà richiedere informazioni per iscritto da tutti gli uffiziali del dipartimento esecutivo, su tutte le cose relative ai doveri dei loro uffizi rispettivi. Art. 9 – Potrà nelle occasioni straordinarie convocare l’assemblea generale con un proclama ed esporle, quando sarà riunita, il motivo per cui l’ha convocata. Art. 10 – Provvederà a che le leggi siano fedelmente eseguite. Art. 11 – Darà tratto tratto all’assemblea generale informazioni sullo stato del governo e raccomanderà al loro esame le misure che crederà opportune. Art. 12 – In caso di morte, dimissione o lontananza del governatore dal suo uffizio, il presidente del senato ne farà le veci finchè un altro governatore sia installato. Art. 13 – Nessun membro del congresso o nessuna persona avente una carica dagli Stati Uniti o dallo stato, potrà esercitare le funzioni di governatore. Art. 14 – Quando un uffiziale la cui nomina appartiene, secondo la costituzione, all’assemblea generale, morrà nella vacanza dell’assemblea o il suo uffizio vacherà per qualunque altro motivo, il governatore avrà diritto di sostituirvelo, dando una commissione straordinaria, che spirerà colla sessione della più prossima legislatura. Art. 15 – Vi avrà un sigillo dello stato custodito dal governatore, di cui egli si servirà ufficialmente. Si chiamerà il gran sigillo dello stato di Tennessee. Art. 16 – Tutte le grazie e commissioni saranno date in nome e per autorità dello stato di Tennessee, improntate del sigillo dello stato e firmate dal governatore. Art. 17 – Un segretario di stato sarà nominato e commissionato per quattro anni. Terrà un registro autentico di tutti gli atti e misure officiali del governatore e lo depositerà quando ne sia richiesto, come pure i documenti, minute e carte comprovanti relative, davanti ali’ assemblea generale, e adempirà a tutti gli altri doveri che gli saranno comandati dalla legge. TITOLO III Art. 1 – Qualunque uomo libero sopra i ventun anno, possedente un potere nel contado in cui pretende votare e ‘abitante dello stato, e qualunque uomo libero abitante d’un contado qualunque dello stato di sei mesi anteriormente al giorno dell’elezione, avrà diritto di votare pei membri dell’assemblea generale, nel contado in cui risiede. Art. 2 – Gli elettori non potranno, fuori il caso di tradimento, fellonia o attentato alla quiete pubblica, essere arrestati duranti le elezioni, andando o tornandone. Art. 3 – Le elezioni avranno luogo a scrutinio. TITOLO IV Art. 1 – La camera dei rappresentanti avrà sola il diritto di mettere in accusa. Art. 2 – Tutte le accuse saranno giudicate dal senato. I senatori sedenti come giudici presteranno il giuramento o l’affermazione. Art. 3 – Nessuno potrà essere condannato se non col concorso dei due terzi dei membri di tutta la camera. Art. 4 – Il governatore e gli altri funzionarii dello stato potranno essere messi in giudizio per cattivo esercizio della loro carica: allora, il giudizio non potrà estendersi oltre alla destituzione e all’incapacità d’occupare in avvenire alcuna carica d’onore, di lucro o di confidenza nello stato. Il reo potrà nullameno essere posto in accusa, giudicato e punito secondo la legge. TITOLO V Art. 1 – Il potere giudiziari o sarà affidato ad un numero di corti superiori ed inferiori di legge e d’equità, che la legislatura stabilirà tratto tratto. Art. 2 – L’assemblea generale nominerà a scrutinio delle due camere riunite i giudici delle varie corti di legge e d’equità, e il procuratore o i procuratori di stato, che conserveranno i loro posti finchè si condurranno bene. Art. 3 – I giudici delle corti superiori riceveranno ad epoche determinate un’indennità poi loro servizi, stabilita dalla legge: ma non saranno loro accordati diritti o emolumenti d’uffizio e non potranno occupare alcun altro impiego di confidenza o di lucro negli Stati Uniti o nello stato. Art. 4 – I giudici delle corti superiori saranno giudici d’oyer et terminer et general gaol delivery in tutto lo stato. Art. 5 – I giudici delle corti superiori e inferiori non potranno dare ordini ai giurati in ciò che riguarda i punti di fatto, ma stabiliranno le prove e dichiareranno la legge. Art. 6 – I giudici delle corti superiori avranno il diritto in tutte le cause civili di rilasciare writ of certiorari per deviare una causa o un ordine, per evocare una causa da una corte inferiore ad una superiore, per un motivo sufficiente confortato da giuramento o da affermazione. Art. 7 – I giudici delle corti inferiori di legge avranno diritto di rilasciare writ of certiorari, per deviare una causa o un ordine, per evocare una causa d’una giurisdizione inferiore alla loro corte, per un motivo sufficiente e confortato da giuramento o ila affermazione. Art. 8 – Un giudice non potrà trattare una causa in cui le partì gli siano unite con vincoli d’affinità o di parentado, a meno che le parti vi acconsentano. Nel caso in cui tutti i giudici eli una corte superiore fossero interessati al successo di una lite o alleati ad una dello parti, il governatore dovrà date una commissione speciale a tre uomini versati nella conoscenza delle leggi per giudicare questa causa. Art. 9 – Tutti gli ordini e le procedure saranno fatti in nome delle stato di Tennessee, presteranno il giuramento e saranno firmati dai segretarii rispettivi. Le accuse saranno terminate: «contro la pace e la dignità dello stato». Art. 10 – Ogni corte nominerà il suo cancelliere, che conserverà il suo uffizio finchè si condurrà bene. Art. 11 – Nessuna ammenda sarà imposta ad un cittadino dello stato per una somma eccedente cinquanta dollari, a meno che non sia stata tassata da un giuri de’ suoi pari, che pronunzierà l’ammenda nell’atto di dichiarare il fatto, se pensa che l’ammenda debba eccedere i cinquanta dollari. Art. 12 – Vi avranno giudici di pace nominati da ciascun contado, non eccedenti i dite per la compagnia di ciascun capitano, a meno che la compagnia non abbracci la città del contado, nel qual caso non ve ne avranno più di tre. Conserveranno la loro carica finchè si condurranno bene. TITOLO VI Art. 1 – Saranno nominati da ciascuna corte di contado un sceriffo, un coronario, un depositario e un numero sufficiente di constabili, che conserveranno i loro uffizi per due anni. La corte nominerà pure un cancelliere e un collettore che conserveranno i loro uffizi finchè ben si condurranno. Il sceriffo e il coronario saranno commissionati dal governo. Art. 2 – Sarà nominato un tesoriere o più per lo stato, che rimarranno in carica due anni. Art. 3 – La nomina dei funzionarii che non è altramente determinata dalla costituzione, apparterrà alla legislatura. TITOLO VII Art. 1 – I capitani, gli uffiziali subalterni e non commissionati, saranno eletti dai cittadini che soggiacciono al servizio militare nei loro contadi rispettivi. Art. 2 – Tutti gli uffiziali di stato maggiore della milizia saranno eletti dai loro concittadini soggetti al servizio militare nei loro rispettivi contadi. Art. 3 – I brigadieri generali saranno eletti dagli uffiziali di stato maggiore delle loro brigate rispettive. Art. 4 – I maggiori generali saranno eletti dai brigadieri e dagli uffiziali di stato maggiore delle loro divisioni rispettive. Art. 5 – Il governatore nominerà l’aiutante generale. i maggiori generali nomineranno i loro aiutanti: i brigadieri generali, i loro brigadieri maggiori: e gli uffiziali comandanti i reggimenti, i loro aiutanti e quartiermastri. Art. 6 – I capitani e uffiziali subalterni di cavalleria saranno nominanti dalle truppe arruolate nelle loro compagnie rispettive, e gli uffiziali di stato maggiore dei distretti saranno nominati dai detti capitani ed uffiziali subalterni. Se qualche nuovo contado è stabilito, gli uffiziali di stato maggiore nomineranno il capitano e gli altri uffiziali pro tempore, fino a che la compagnia sia compiuta: a quell’epoca, l’elezione dei capitani e degli uffiziali subalterni avrà luogo nel modo sopra detto. Art. 7 – La legislatura emanerà leggi che esimeranno i cittadini appartenenti ad una setta o religione i cui principii sono conosciuti come opposti al porto d’armi, d’assistere alle rassegne generali o particolari. TITOLO VIII Art. 1 – Siccome i ministri del vangelo sono, per la loro professione medesima, consacrati a Dio e alla cura delle anime, e non debbono quindi essere sviati dai grandi doveri che loro incumbono, nessun ministro del vangelo o sacerdote d’una denominazione qualunque sarà eleggibile ad una delle camere legislative. Art. 2 – Chiunque nega l’esistenza di Dio o uno stato futuro di pene o di ricompense, non potrà occupare alcun uffizio del dipartimento civile dello stato. TITOLO IX Art. 1 – Chiunque sarà eletto o nominato a qualche uffizio di confidenza o di lucro, dovrà, prima d’entrare in esercizio, prestar giuramento di sostenere la costituzione dello stato e il giuramento dell’uffizio. Art. 2 – Ciascun membro del senato e della camera dei rappresentanti dovrà, prima di prender parte agli affari, prestare il giuramento o l’affermazione di sostenere la costituzione dello stato. «Io N. giuro solennemente (o affermo) che come membro ili questa assemblea generale voterò in tutte le nomine senza favore, affezione, parzialità o pregiudizio, e non proporrò o non consentirò alcun bill, voto o risoluzione che mi sembri pregiudicievole al popolo, e non consentirò ad alcuna cosa che abbia una tendenza a ledere o diminuire i suoi diritti e privilegi, quali sono dichiarati dalla costituzione dello stato». Art. 3 – Qualunque elettore riceverà un dotto o ricompensa pel suo voto in alimenti, bevande, danaro o altramente, subirà la pena che verrà imposta dalla legge: e chiunque direttamente o indirettamente darà, prometterà o procurerà qualche ricompensa per essere eletto, sarà dichiarato incapace per due anni di riempiere l’uffizio per cui sarà stato eletto e soggiacerà alle pene che la legislatura stabilirà ulteriormente. Art. 4 – Nessun nuovo contado sarà stabilito dall’assemblea generale, se debbe ridurre il contado, o i contadi di cui sarà formato, a meno di 623 miglia quadrate. Nessun nuovo contado sarà stabilito se non abbia almeno questa estensione. Tutti i nuovi contadi, in quanto riguarda il diritto di suffragio o di rappresentanza, saranno considerati come una parte del contado o dei contadi di cui sono formati, sino a che si elevino ad una popolazione avente diritto di rappresentanza. Nessun bill passerà in legge per lo stabilimento d’un nuovo contado, se non sur una petizione diretta all’assemblea generale da duecento uomini liberi abitanti nei confini del nuovo contado da stabilire. TITOLO X Art. 1 – Knoxville sarà la sede del governo fino al 1802. Art. 2 – Tutte le leggi e ordinanze attualmente in vigore del territorio, non incompatibili colla costituzione, continueranno ad essere in uso nello stato, finchè spirino, siano modificate o abrogate dalla legislatura. Art. 3 – Quando i due terzi dell’assemblea generale giudicheranno necessario di modificare o cambiare la costituzione, raccomanderanno agli elettori, alla prossima elezione dei membri dell’assemblea generale, di votare pro o contro una convenzione: e se paia che la maggioranza dei cittadini dello stato voti per una convenzione, l’assemblea generale dovrà, alla prossima sessione, convocare una convenzione, che sarà composta di altrettanti membri quanti ve n’hanno nell’assemblea e che saranno scelti nello stesso modo, negli stessi luoghi e dagli stessi elettori che avranno eletta l’assemblea generale. La convenzione si riunirà nei tre mesi che seguiranno l’elezione, onde rivedere, modificare o cambiare la costituzione. Art. 4 – La dichiarazione dei diritti è considerata come parte della costituzione dello stato e non sarà violata sotto alcun pretesto. Onde ovviare a tutte le trasgressioni degli alti poteri che noi delegammo, dichiariamo che quanto è convenuto nei bill dei diritti e qualunque altro diritto non vi sia espressamente delegato, è eccettuato dai poteri generali del governo e debbe rimanere per sempre intatto. Fatto in convenzione, d’unanime consenso, a Knoxville, il sedici febbraio 1796, ventesimo dell’indipendenza degli Stati Uniti d’America. FONTE: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848. |
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