COSTITUZIONE DELLA TRANSGIORDANIA

(16 aprile 1928)

 

 

INTRODUZIONE (AL MUQADDIMAH)

 

Art. 1 – La presente legge verrà chiamata «La Legge Organica della Transgiordania» e le sue norme si applicheranno all’intero paese (bilād) indipendente della Transgiordania.

Art. 2 – ‘Amman è considerata come la capitale della Transgiordania; ma essa potrà essere sostituita con altro luogo mediante legge speciale.

Art. 3 – La bandiera (rāyah) transgiordanica avrà la forma e dimensioni seguenti: la lunghezza sarà il doppio della larghezza, e sarà divisa orizzontalmente per tre strisce (qita‘) parallele ed eguali; la superiore sarà nera, la centrale bianca e l’inferiore verde. Dalla parte dell’asta porterà, sovrapposto, un triangolo rosso, la cui base maggiore sarà eguale alla larghezza della bandiera, e la cui altezza sarà pari ad un quarto della lunghezza della bandiera. Nel centro dei triangolo sarà una stella bianca a sette punte (musabba‘) di dimensioni tali da poter essere contenuta in un circolo avente il diametro di 1/24 della lunghezza della bandiera, col centro al punto d’intersezione delle linee bisettrici degli angoli del triangolo, e posta in modo che l’asse passante per una delle punte (ru’ūs) sia parallelo all’asta.

 

SEZIONE (faşl) I

DIRITTI DELLA POPOLAZIONE

 

Art. 4 – La nazionalità transgiordanica  sarà determinata e potrà essere acquistata o perduta secondo una legge speciale.

Art. 5 – Davanti alla legge non vi saranno differenze di diritti tra Transgiordanici, anche de essi differiscano per razza, religione e lingua.

Art. 6 – La libertà personale di tutti gli abitanti della Transgiordania sarà tutelata contro aggressioni e ingerenze, e nessuna persona potrà essere arrestata o detenuta o punita o obbligata a cambiare la propria residenza o sottoposta a obbligazioni o costretta a prestar servizio nell’esercito, se non secondo la legge. Tutti i domicilii sono inviolabili e non sarà permesso penetrarvi fuorché nelle circostanze e nel modo determinati dalla legge.

Art. 7 – I tribunali sono aperti a tutti, ma nessuna persona sarà obbligata a presentarsi ad un tribunale diverso da quello che ha competenza (salāhiyyah) nel suo caso, fuorché secondo la legge.

Art. 8 – I diritti di proprietà saranno tutelati e non vi saranno prestiti forzosi nè confische di beni mobili od immobili, fuorché secondo la legge. Il lavoro obbligatorio o forzato potrà essere imposto soltanto per fini pubblici. Tale lavoro avrà sempre carattere eccezionale, riceverà compenso adeguato e non implicherà l’allontanamento dei lavoratori dal luogo della loro abituale residenza, Non verranno espropriati i beni di alcuno fuorché per fini di utilità pubblica, in circostanze da definirsi per legge ed a condizione che sia pagata un’equa indennità (ta’wī ‘ādil).

Art. 9 – Nessuna imposta (darībah) verrà stabilita fuorché per legge, e le imposte saranno applicate a tutte le classi [della popolazione].

Art. 10 – L’Islam è la religione dello Stato. A tutti gli abitanti della Transgiordania è assicurata completa libertà di credenza e libertà di culto  secondo i propri costumi, salvo che ciò turbi la sicurezza e l’ordine pubblico o sia contrario alla morale.

Art. 11 – Tutti i Transgiordanici hanno libertà di esprimere e diffondere la loro opinione, di riunirsi e di formare associazioni ed esserne membri entro l’ambito della legge.

Art. 12 – I sudditi (ra’āyā) della Transgiordania hanno il diritto di presentare all’Emiro, e al Consiglio Legislativo, lagnanze od esposti (bayānāt), su argomenti riguardanti loro affari personali od affari pubblici, nel modo e alle condizioni che saranno determinati dalla legge.

Art. 13 – Tutte le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche saranno considerate come segrete e non saranno soggette alla censura nè trattenute, se non nei termini e nelle condizioni che saranno determinati dalla legge.

Art. 14 – Le varie comunità (ģamā’āt) avranno il diritto di fondare e mantenere le loro scuole per istruire i loro singoli appartenenti nella loro lingua, purché osservino le esigenze generali stabilite nella legge.

Art. 15 – L’arabo è la lingua ufficiale.

 

SEZIONE II

L’EMIRO E I SUOI DIRITTI

 

Art. 16 – I poteri legislativi e amministrativi sono affidati all’Emiro ’Abdallāh ibn el-Husein e ai suoi eredi dopo di lui in conformità delle norme della presente Legge.

La qualità di erede al Trono appartiene ai maschi della discendenza dell’Emiro secondo una Legge speciale di Successione, alla quale si applicheranno le norme degli articoli 70 e 71 della presente Legge Organica per quel che riguarda il mutamento, l’abrogazione e l’emendamento.

L’Emiro raggiunge l’età maggiore (sinn ar-rushd) a 18 anni compiuti.

Nel caso che l’erede al Trono arrivasse all’Emirato senza aver raggiunto la maggiore età, i poteri legislativi ed amministrativi saranno affidati ad un Consiglio di Reggenza, la cui forma sarà determinata da legge speciale.

Art. 17 – Salendo al trono, l’Emiro, davanti al Consiglio Legislativo convocato a norma della presente legge, presterà giuramento di salvaguardare la Costituzione (dustūr) e di lealtà (ikhlās) verso la nazione (ummah) ed il paese (bilād).

Art. 18 – L’Emiro è immune da ogni responsabilità.

Art. 19 – (1) L’Emiro è il capo dello Stato. Egli sancisce e promulga tutte le leggi e sovrintende alla loro applicazione. Egli non ha facoltà di modificare o sospendere le leggi o di dispensare dall’eseguirle, fuorché nelle circostanze e nel modo indicati dalla legge.

(2) L’Emiro conclude, i trattati; ma Sua Maestà Britannica, in caso di necessità, potrà intervenire, in rappresentanza della Transgiordania, in qualsiasi trattato commerciale o di estradizione od in qualsiasi convenzione internazionale generale, nei quali Sua Maestà sia una delle parti [contraenti] per conto della Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale.          

(3) L’Emiro emana gli ordini per fare le, elezioni al Consiglio Legislativo, convoca il Consiglio, lo inaugura, lo proroga, lo chiude e lo scioglie, secondo le norme della legge.

Art. 20 – L’Emiro nomina il Primo Ministro e lo licenzia o accetta le sue dimissioni dalla carica. Egli nomina e licenzia tutti i pubblici funzionari, a condizione d’osservare in ciò le norme della presente Legge e di qualsiasi altra legge stabilita a questo riguardo.

Art. 21 – Allo scopo di consigliare l’Emiro, sarà formato un Consiglio Esecutivo, composto del Primo Ministro e di altri membri, il cui numero non supererà il cinque, nominati dall’Emiro, su raccomandazione del Primo Ministro, tra i principali funzionari dell’Amministrazione o i rappresentanti elettivi della nazione.

Al Consiglio Esecutivo è affidata l’amministrazione degli affari della Transgiordania. Esso si riunisce sotto la presidenza del Primo Ministro per decidere sui provvedimenti da prendere, sulle questioni che si riferiscano a più di un ramo dell’Amministrazione e per studiare tutte le questioni importanti concernenti un singolo ramo. Il Primo Ministro comunicherà all’Emiro le decisioni del Consiglio e si assicurerà (istawthaqa min) dei suoi desiderii a loro riguardo (bi sha’nihā).

Art. 22 – L’Emiro concede e revoca i gradi militari e della polizia, salvo che per legge speciale egli abbia affidato una parte di tale autorità ad altri. Egli conferisce le decorazioni e gli altri titoli onorifici.

Art. 23 – Nessuna sentenza di morte potrà essere eseguita se non dopo l’approvazione dell’Emiro. Ognuna di tali sentenze sarà a lui sottoposta dal Consiglio Esecutivo accompagnata dall’esposizione del parere di questo. L’Emiro potrà alleviare le condanne e potrà condonarle con grazia (‘afw) speciale.

Art. 24 – L’Emiro esprimerà la propria volontà per mezzo di Irādeh. Gli Irādeh verranno emessi su raccomandazione del capo responsabile del ramo dell’Amministrazione e con il parere favorevole  del Primo Ministro; ambedue firmeranno l’Irādeh.

 

SEZIONE III

LA LEGISLAZIONE

 

Art. 25 – Il potere legislativo è affidato al Consiglio Legislativo, ed all’Emiro. Il Consiglio Legislativo è composto:

a) di Rappresentanti eletti secondo la Legge Elettorale, nella quale dovrà essere tenuta in considerazione una giusta rappresentanza delle minoranze;

b) del Primo Ministro e degli altri membri del Consiglio Esecutivo che non siano rappresentanti eletti.

La durata del Consiglio Legislativo sarà di tre anni.

Art. 26 – Il Consiglio Legislativo sarà inaugurato dall’Emiro in persona, o dal Primo Ministro, autorizzato a pronunziare il discorso dell’Emiro.

Art. 27 – Non sarà membro elettivo del Consiglio Legislativo:

(1) Chi non sia transgiordanico.

(2) Chi rivendichi nazionalità o protezione straniera.

(3) Chi non abbia compiuto il trentesimo anno di vita.

(4) Chi sia decaduto dai diritti civili.

(5) Chi sia stato condannato per fallimento e non sia stato legalmente riabilitato.

(6) Chi sia stato interdetto dal tribunale competente, senza che poi gli sia stata tolta l’interdizione.

(7) Chi sia stato condannata alla prigione per più di un anno per reato non politico, senza essere stato poi amnistiato per il reato in seguito al quale era stato condannato.

(8) Chi abbia vantaggio personale od altro, sorgente do legami con alcuna delle amministrazioni pubbliche della Transgiordania in base a qualche contratto che non sia contratto di affitto di terreni, a meno che il suo vantaggio non derivi dall’essere egli azionista di una società composta di più di dieci persone.

(9) Chi sia pazzo o deficiente (ma’tūh).

(10) Chi sia parente dell’Emiro, fino a quel grado che sarà determinato da legge speciale.

Art. 28 – Subordinatamente alle norme per la dissoluzione, di cui all’articolo 19, la durata del Consiglio Legislativo sarà di tre sessioni ordinarie, una sessione cominciando ogni anno il 1° novembre successivo alle elezioni; se il 1° novembre fosse giorno di vacanza ufficiale, l’inizio avrà luogo dal giorno seguente.

Art. 29 – L’Emiro inviterà il Consiglio Legislativo a riunirsi nella capitale, per la sessione ordinaria, il lo novembre di ogni anno, subordinatamente alle norme dell’articolo 28; se non fosse così convocato, esso si riunirà di propria iniziativa, a norma di legge, a quella dato, ed allora comincerà la sua sessione ordinaria, che durerà tre mesi, a meno che l’Emiro sciolga il Consiglio Legislativo prima che spiri tale periodo, o a meno che la sessione sia prolungata dall’Emiro per sbrigare affari urgenti. Se la sessione è prolungata, il periodo totale delta sua durata non supererà i sei mesi.

Il Consiglio Legislativo potrà inviare le sue sedute da un tempo ad un altro, in conformità del suo Regolamento permanente, e così pure dovrà rinviarle, qualora ne venga richiesto dall’Emiro, non più di tre volte nel corso di una sessione, per periodi la cui somma non ecceda un mese e mezzo. Nel computo della durata della sessione, non si terrà conto del tempo preso da tali rinvii.

Art. 30 – Qualora il Consiglio legislativo venga sciolto, si faranno le elezioni generali, e il nuovo Consiglio Legislativo si riunirà in sessione straordinaria entro non più di quattro mesi dalla data dello scioglimento. In ogni caso tale sessione sarà chiusa il 31 ottobre, affinché il Consiglio Legislativo possa convocare la sua sessione ordinaria il 1°  novembre.

Art. 31 – Ogni membro del Consiglio prima di occupare il proprio seggio, deve fare giuramento, alla presenza del Consiglio, di fedeltà all’Emiro, di osservanza delle pubbliche leggi, di servire il paese e, di adempiere scrupolosamente à doveri affidatigli.

Art. 32 – Il Primo Ministro, quando sia presente, presiederà tutte le sedute del Consiglio Legislativo, in sua assenza le presiederà quello, fra i membri non elettivi, che egli nominerà a tale scopo di volta in volta, e in mancanza di tale nomina, presiederà quello fra i membri non elettivi del Consiglio Legislativo, che sia di più elevata posizione.

Art. 33 – Il Consiglio Legislativo, alla prima occasione opportuna subito dopo la sua prima seduta e più tardi di tanto in tanto, secondoché le circostanze lo richiedano, redigerà i regolamenti permanenti per precisare e regolare la procedura dei propri lavori. Questi regolamenti permanenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati da Sua Altezza l’Emiro.  

Art. 34 – Nessun lavoro, all’infuori dell’ordine di rinviate la seduta, potrà aver luogo se non siano presenti i due terzi dei membri del Consiglio Legislativo.

Art. 35 – Salvo che la presente Legge disponga altrimenti, le deliberazioni del Consiglio Legislativo saranno prese a maggioranza dei voti dei membri presenti, escluso il Presidente. Il Presidente non voterà, salvo che nel caso di parità di voti; allora sarà nel diritto del Presidente di dare il voto di prevalenza ed egli dovrà far uso di tale diritto.

Art. 36 – Il Consiglio Legislativo avrà il potere e l’autorità, subordinatamente sempre agli impegni presi con Trattati da Sua Altezza l’Emiro, di approvare quelle leggi che, siano necessarie alla salvezza, all’ordine, e al buon governo  della Transgiordania.

Art. 37 – Ogni proposta di legge dovrà essere presentata al Consiglio dal Primo Ministro o dal capo di [quel] ramo dell’Amministrazione. Il bilancio annuo sarà parimenti presentato al Consiglio in forma di legge.

Art. 38 – Nessuna legge entrerà in vigore fino a che l’Emiro non l’abbia accettata e non l’abbia munita della sua firma in segno di tale accettazione, e finche la sua esecutorietà non sia stata proclamata nella Gazzetta Ufficiale.

Entro un anno dalla data in cui il disegno di legge gli è stato, presentato, l’Emiro ha il dovere o di darvi il suo assenso o di restituirlo accompagnato dall’esposizione dei motivi del suo dissenso.

Art. 39 – L’esecutorietà d’una legge non potrà esser proclamata senza che il suo schema sia stato antecedentemente, divulgato per lo spazio di almeno un mese prima della sua entrata in vigore, salvo che, a giudizio dell’Emiro assistito dal Consiglio Esecutivo e d’accordo col Rappresentante accreditato di Sua Maestà britannica, il pubblico interesse esiga assolutamente l’immediata proclamazione della sua esecutorietà.

Art. 40 – Qualsiasi membro del Consiglio potrà proporre per la discussione qualsiasi questione concernente qualunque cosa che abbia rapporto con l’amministrazione pubblica.

Art. 41 – Qualora la necessità esiga, mentre il Consiglio Legislativo non è in sessione, che siano presi provvedimenti urgenti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici, o per respingere un pubblico pericolo, o per spese urgenti non approvate nel bilancio od in legge speciale, o allo scopo di assicurare l’adempimento degli impegni dell’Emiro derivanti da Trattati, Sua Altezza, assistita dal Consiglio, potrà emanare leggi provvisorie che stabiliscano i provvedimenti necessari da prendere.

Queste leggi Provvisorie, le quali non dovranno contravvenire alle norme di questa Legge Organica, avranno forza di legge. Tutte le leggi provvisorie, ad eccezione di quelle emanate allo scopo di assicurare l’adempimento degli impegni di S. A. l’Emiro derivanti da Trattati, dovranno essere presentate al Consiglio Legislativo all’inizio della sua sessione. Se il Consiglio Legislativo, in due sessioni ordinarie successive, non accetta tali leggi provvisorie presentate nel modo predetto, il Governo proclamerà la cessazione della loro esecutorietà; e dalla data di questa proclamazione la legge provvisoria cesserà di essere applicata.

In tutta la presente Legge Organica l’espressione «legge» o «leggi» deve comprendere qualsiasi legge provvisoria approvata in virtù delle prescrizioni del presente articolo, salvo che, nel testo di questa Legge Organica, sia qualche cosa contraria a ciò.

 

SEZIONE IV

LA GIURISDIZIONE

 

Art. 42 – I giudici civili e della Sceria saranno nominati con irādeh e non potranno essere destituiti se non in base alle prescrizioni contenute in una legge speciale che riguarderà i loro requisiti, la loro nomina, i loro gradi e il modo con cui essi dovranno condursi.

Art. 43 – I tribunali saranno divisi in tre classi:

1) Tribunali Civili (mahākim madaniyyah).

2) Tribunali Religiosi (mahākim dīniyyah).

3) Tribunali speciali (mahākim khāssah).

Art. 44 – La composizione, i luoghi di sessione, i gradi, le divisioni, le competenze e l’amministrazione di tutti i tribunali saranno determinati da leggi speciali, salvo l’osservanza delle norme della presente Legge Organica.

Art. 45 – Tutti i tribunali saranno immuni da [qualunque] nei loro affari.

Art. 46 – Tutti i processi saranno pubblici; tuttavia i Tribunali potranno tenere qualche seduta a porte chiuse per motivi determinati dalla legge.

È lecito per legge pubblicare gli atti dei tribunali, eccettuati quelli svolti a porte chiuse.

Tutte le sentenze saranno emesse in nome dell’Emiro.

Art. 47 – I Tribunali Civili hanno giurisdizione su tutte le persone nella Transgiordania, in tutte le materie civili e penali, comprese le cause per rivendicazioni intentate dal Governo transgiordanico oppure contro di esso; escluse le materie che, secondo le norme della presente Legge Organica o di qualsiasi altra legge che in quel momento sarà in vigore, devono venir giudicate dai Tribunali Religiosi o Speciali.

Art. 48 – (1) La giurisdizione  civile e penale dei Tribunali Civili sarà esercitata secondo la legge vigente in quel momento, a condizione che, - nelle materie riguardanti lo statuto personale degli stranieri, o nelle altre materie civili o commerciali, per le quali, secondo l’uso internazionale, si deve applicare la legge di un altro paese, - una simile legge [straniera] sia applicata nel modo che sarà prescritto per legge.

(2) Verrà dato effetto mediante legge a qualsiasi Accordo concluso dall’Emiro secondo le norme della presente Legge Organica e riguardante i procedimenti (iģra’āt) giudiziari in ciò che è diritto o dovere degli stranieri.

Art. 49 – I Tribunali religiosi si dividono in:

a) Tribunali Sciaraitici Musulmani (mahākim shar’iyyah islāmiyyah).

b) Consigli delle comunità religiose (maģālis at-tawā’if ad-dīniyyah).

Art. 50 – Soltanto i Tribunali della Sceria avranno giurisdizione nelle questioni di statuto personale dei Musulmani, secondo le prescrizioni del Decreto (qarār) sulle norme per i dibattiti sciaraitici, datato 25 ottobre 1333 e modificata con qualsiasi legge o regolamento o legge provvisoria. Inoltre essi soltanto avranno giurisdizione  nelle materie concernenti la costituzione e l’amministrazione interna di qualsiasi waqf, costituito a beneficio dei Musulmani davanti ad un Tribunale Sciaraitico.

In questioni di statuto personale riguardanti insieme Musulmani e non-Musulmani, oppure in questioni di waqf musulmani nelle quali una delle parti sia non musulmana, avranno giurisdizione, i Tribunali Civili, salvo che tutte le parti in causa consentano alla giurisdizione dei Tribunali Sciaraitici.

I Tribunali Sciaraitici avranno giurisdizione  anche nelle istanze di componimento del prezzo del sangue (diyah), quando entrambe le parti siano musulmane, oppure quando entrambe consentano alla giurisdizione di detti tribunali.

Ai fini della presente Logge Organica, «le materie di statuto personale» significano cause riguardanti matrimonio, ripudio, assegni alimentari, mantenimento della famiglia (i’ālah), tutela, legittimazione di figli (shar’iyyat al-bunuwwah), adozione di minorenni, divieto di disporre dei beni degli interdetti legalmente, successioni (tarikāt), testamenti, donazioni, amministrazione dei belli degli assenti.

Art, 51 – La giurisdizione dei Tribunali Sciaraitici sarà esercitata conformemente alle norme (ahkām) della nobile Scerìa (shar’).

Art. 52 – I Consigli delle Comunità religiose comprenderanno quei Consigli di Comunità religiose non musulmane, che verranno costituiti e investiti di potere giudiziario in virtù di leggi speciali.

Art. 53 – I Consigli delle Comunità religiose avranno:

(I) Giurisdizione  esclusiva nelle materie di matrimonio, dote (sadāq), ripudio, assegni alimentari (nafaqah), mantenimento fra coniugi (i’ālah zawģiyyah) e autenticazione (ihbā) dei testamenti, per ciò che riguarda i componenti delle rispettive comunità, all’infuori degli stranieri, ed escluse le materie di competenza dei Tribunali Civili.

(II) Giurisdizione esclusiva nelle materie di statuto personale [relative a componenti delle rispettive comunità, se tutte le parti in causa d’accordo].

(III) Giurisdizione esclusiva nelle materie riguardanti la costituzione e l’amministrazione dei waqf a beneficio di componenti delle loro comunità.

Art. 54 – Le regole (usūl) da seguirsi e le tasse (rusūm) da riscuotersi dai Consigli delle Comunità religiose saranno determinati da legge speciale. Parimenti una legge speciale  determinerà il diritto successorio (wirāthah), le norme regolanti i testamenti e le materie di statuto personale che escono dal diritto di giurisdizione esclusiva dei suddetti Consigli.

Art. 55 – I Tribunali Speciali non eserciteranno il loro diritto di giurisdizione se non per legge.

 

SEZIONE V

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 56 – Le norme per nominare e licenziare tutti i pubblici funzionari, le divisioni (taqsīmat) amministrative della Transgiordania, i loro gradi e nomi, il modo di amministrarle, la competenza e i titoli dei funzionari saranno determinati per legge.

Art. 57 – Gli affari municipali (ash-shu’ūn al-baladiyyah) nelle città e nei paesi (buldān) della Transgiordania saranno amministrati per mezzo di Consigli Municipali, secondo una legge speciale.

 

SEZIONE VI

VALIDITÀ (nafādh) DELLE LEGGI E SENTENZE

 

Art. 58 – Fatta eccezione per gli emendamenti od abrogazioni che possano essere, avvenuti per mezzo dei proclami, leggi e regolamenti di cui negli articoli che seguono, le leggi ottomane pubblicate il 1° novembre 1914, o prima, e quelle pubblicate dopo quella data e dichiarate in vigore con pubblico avviso e rimaste in vigore fino alla data della presente Legge, resteranno in vigore, per quanto le circostanze lo permetteranno, fino a che il potere (sultah) legislativo istituito da questa Legge Organica non le abroghi o le modifichi.

Art. 59 – Tutti gli atti (a’māl) legislativi emanati dall’autorità costituita della Transgiordania a partire dal 23 settembre 1918, saranno ritenuti essere stati a continuare ad essere validi e di pieno effetto sino a che non siano stati abrogati o modificati dal potere legislativo istituito da questa Legge Organica; tutte le proibizioni in essi contenute saranno considerate valide (nāfidhah).

Art. 60 – Tutti gli atti di cui ai due articoli precedenti saranno presunti emanati o fatti emanare in buona fede, fin tanto che la parte querelante non dimostri il contrario; ogni causa [giudiziaria] od ogni procedimento legale contro qualsiasi persona a proposito di tali atti; sarà respinto e diverrà nullo, salvo che la parte querelante adduca la prova come sopra si è detto.

 

SEZIONE VII

MATERIE VARIE

 

Art. 61 – L’ordinamento e l’amministrazione (idārah) degli affari finanziari ed altri dei waqf musulmani saranno determinati da legge speciale. L’Amministrazione (maslahah) dei waqf sarà considerata una delle amministrazioni del Governo.

Art. 62 – Non saranno stabilite imposte (darībah) fuorché per legge, restando inteso (‘alà sharītah) che ciò non comprende le entrate (dukhl) che possono esser ricevute da amministrazioni governative in corrispettivo di servizi pubblici o di godimento di proprietà governative.

Art. 63 – Tutti i proventi delle imposte, degli affitti di terre pubbliche, delle elargizioni (i’ānāt), delle cave (manāģim) e delle miniere (ma’ādin) saranno versati al pubblico tesoro (khizānah ‘āmmah) salvo che la legge stabilisca diversamente.

Art. 64 – Nessuna parte dei fondi sarà destinata al pagamento di stipendio o d’indennità o ad altre spese fuorché per legge, e nulla si spenderà delle somme assegnate a questi scopi fuorché, nel modo stabilito dalla legge.

Art. 65 – Le somme assegnate [ai vari scopi] per ciascun anno saranno approvate con una leggo annuale, che comprenderà il preventivo dell’entrata e dell’uscita per quell’anno.

Art. 66 – Gli appannaggi (mukhassasāt) dell’Emiro saranno pagati sull’entrata ed approvati nella predetta legge annuale.

Art. 67 – (1) Tutti i diritti su terreni pubblici e tutto ciò che ad essi [terreni] si riferisce saranno affidati (tunāt) all’Emiro ed esercitati da lui, quale fiduciario (amīn), a loro riguardo, del Governo transgiordanico.

(2) Tutte, le cave e miniere di qualsiasi specie e qualità che siano in o sotto o sopra qualsiasi terreno o acqua, e sia che tali acque siano acque littoranee (sāhiliyyah) o di fiumi o di laghi (byhayrāt), saranno affidate (tunāt) all’Emiro, purché sia rispettato il diritto elargito a qualsiasi persona di sfruttare (tashghīl) queste cave e miniere in virtù di una concessione valida (imtiyāz nāfidh), alla data di questa Legge Organica.

Art. 68 – L’Emiro assistito dal () Consiglio potrà donare o dar in affitto qualsiasi terreno pubblico, cava o miniera, e può permettere, lo sfruttamento di tali terreni in modo temporaneo, a quelle condizioni e per quella durata che egli crederà convenienti, purché siano rispettate le norme della presente Legge Organica, ed a condizione che siffatti doni o affittanze o altre forme d’uso (tasarruf) abbiano luogo per legge.

Art. 69 – Nel caso che in qualsiasi parte della Transgiordania avvengano torbidi (idtirābāt) od esistano indizi di fatti di tal genere, oppure quando ci sia pericolo di aggressioni nemiche su qualsiasi parte della Transgiordania, l’Emiro assistito dal Consiglio avrà il potere di proclamare la legge marziale (al-ahkām al-‘urfiyyah), quale provvedimento temporaneo, in qualsiasi parte della Transgiordania che sia esposta all’influenza di quei torbidi ed a quell’attacco. L’applicazione delle leggi ordinarie dello Stato potrà venir temporaneamente sospesa in qualsiasi regione (muqātaah’) che verrà proclamata come tale, e per periodo di tempo determinato in qualsiasi proclama (manshūr), a condizione che tutte le persone incaricate dell’esecuzione di tale proclama siano e rimangano soggette alla responsabilità (tabi’ah) legale derivante dai loro atti, a meno che non siano stato esentate da tale responsabilità da una legge speciale fatta a tale scopo.

Il sistema di amministrazione delle regioni poste sotto la legge marziale sarà proclamato per mezzo di irādeh.

Art. 70 – In qualsiasi tempo, entro due anni dalla data di applicazione della presente Legge Organica, e con rispetto degli obblighi derivanti da trattati, l’Emiro, mediante proclama da lui emanato, potrà mutare o abrogare qualsiasi norma della presente Legge Organica o farvi aggiunte, allo scopo di attuare (tanfīdh) i fini che da essa si attendono,  e potrà stabilire qualsiasi altro articolo necessario per dare esecuzione alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 71 – Dopo tale periodo di due anni, non potrà esser fatto alcun cambiamento alla presente Legge Organica, fuorché con una legge approvata da una maggioranza non inferiore ai due terzi dei membri del Consiglio Legislativo, ed a condizione che in qualsiasi momento siano osservati gl’impegni assunti per trattato da S. E. l’Emiro.

Art. 72 – La presente Legge Organica entrerà in vigore (yunfadh) a partire dalla data in cui l’Emiro vi ha dato il suo assenso.

25 shawwāl 1346, corrispondente al 16 aprile 1928.

 

Si dia corso al suo contenuto.

 

(F.to) ’Abdallàh.

 

Il Primo Ministro (ra’īs al-wuzarā’): Hasan Hhālid Abū ’l-Hudà.

Il qādī al-qudāh e Ministro della Giustizia: Husām el-Dīn.

Il Direttore del Tesoro (mudīr al-khazīnah): Ibrāhīm.

Il Segretario generale: ‘Ārif Āl ‘Ārif.

Il Direttore dell’Istruzione Pubblica (mudīr al-ma’ārif): Adīb.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Giannini, Le costituzioni degli stati del vicino oriente, Istituto per l’Oriente, Roma 1931.



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