COSTITUZIONE DI VERMONT

 

 

Cap. II°

FORMA DI GOVERNO

 

Art. 1 – Lo stato di Vermont sarà retto da un governatore e sotto governatore, un consiglio, un’assemblea di rappresentanti dei cittadini liberi dello stato nel modo che segue:

Art. 2 – Il potere legislativo risiederà in una camera dei rappresentanti dei cittadini liberi dello stato di Vermont.

Art. 3 – Il potere esecutivo risiederà nella persona di un governatore, o in sua mancanza, in un sotto governatore ed un consiglio.

Art. 4 – Saranno stabilite corti giudiziarie in tutti i contadi attuali dello stato, come pure in quelli che vi sarebbero formati in appresso. Queste corti saranno incaricate di giudicare tutte le cause di loro competenza: la giustizia vi si renderà con imparzialità, senza prevaricazione e senza indugio. I giudici della corte suprema saranno giudici di  pace di tutto lo stato e i varii giudici delle corti di ciascun contado lo saranno nei loro contadi rispettivi, fuorchè nelle cause i cui appelli potrebbero essere portati alla corte del contado.

Art. 5 – Il potere legislativo potrà in appresso, secondo che crederà necessario, creare una corte della cancelleria, con gli attributi ordinarii di queste specie di corti o secondo l’interesse dello stato, beninteso che l’assemblea legislativa non potrà costituirsi essa medesima nella detta corte.

Art. 6 – I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario saranno distinti e separati, in guisa che nessuno possa gravitare sull’altro.

Art. 7 – Onde ripartire il più equamente possibile fra i cittadini il privilegio di elezione, ciascuna città dello stato contenente ora o poi ottanta abitanti soggetti alle tasse, avrà pei sette anni che seguiranno il diritto di nominare due rappresentanti: e ciascuna altra città dello stato avrà diritto pei detti sett’anni di nominare un rappresentante all’assemblea generale: trascorso il qual tempo, ogni città conserverà per sempre il diritto di nomina di un rappresentante.

Art. 8 – La camera dei rappresentanti degli uomini liberi dello stato si comporrà di persone distinte per dottrina e virtù, nominati a pluralità di suffragi dagli uomini liberi di ciascuna città dello stato, il primo martedì di settembre di ciascun anno.

Art. 9 – La maggioranza dei rappresentanti così eletti formerà un quorum necessario per deliberare su qualunque altro punto che la fissazione delle tasse, la quale richiederà la presenza dei due terzi almeno dei membri eletti. In questo caso, i rappresentanti si riuniranno il secondo martedì d’ottobre e formeranno l’assemblea generale dello stato di Vermont. Essa avrà il diritto di nominarsi un presidente, un segretario di stato, uno scrivano e tutti gli uffiziali della camera, di stabilire sul suo aggiornamento, preparare i bill e dar loro forza di legge, di verificare le elezioni e i poteri dei suoi membri, di escludere pure i suo membri per ragioni sconosciute ai loro commettenti all’epoca dell’elezione. Essa potrà ricevere i giuramenti o le asseverazioni nelle materie di sua spettanza, reprimere gli abusi, accusare rei di stato, formare corporazioni, erigere città, borghi e contadi: nominerà ogni anno nella sua prima seduta, e più spesso se occorre, d’accordo col consiglio, i giudici della corte sovrana, i giudici dei contadi, quelli delle corti subalterne, i sceriffi e giudici di pace: e quando si presenti l’occasione, nominerà sempre d’accordo col consiglio, i maggiori generali e i generali brigata: in una parola, riunirà tutta l’autorità che aver debbe potere legislativo in uno stato sovranamente libero. Ma essa non potrà abrogare, alterare, modificare nè infrangere la presente costituzione in alcuna sua parte.

Art. 10 – Il consiglio esecutivo dello stato si comporrà d’un governatore, d’un sotto governatore e di dodici persone nominate nel modo seguente. Il giorno dell’elezione dei rappresentanti all’assemblea generale, gli uomini liberi di ciascuna città rimetteranno al constabile il loro voto pel governatore, col suo nome chiaramente scritto: il constabile vi apporrà il sigillo dello stato, col titolo: voto pel governatore: e lo rimetterà ai rappresentanti eletti. All’apertura della sessione dell’assemblea generale, un comitato preso fra i membri del consiglio e dell’assemblea, dopo aver promesso di bene e fedelmente adempiere la sua missione, riceve, spoglia e conta i voti pel governatore e nomina per l’anno seguente a questa carica la persona che riunisce la maggioranza dei voti. Se l’elezione è dubbiosa, il consiglio e l’assemblea generale determinano d’accordo la scelta del governatore. Il sotto governatore e il tesoriere saranno eletti nel modo medesimo. Ciascun elettore deporrà nella stessa guisa dodici voti pei dodici consiglieri: e i dodici che riuniranno maggior numero di suffragi saranno nominati consiglieri per l’anno seguente.

Art. 11 – Il governatore e in sua assenza il sotto governatore unitamente al consiglio (la cui maggioranza, compreso il governatore e il sotto governatore, basterà per deliberare) darà commissioni e nominerà tutti gli uffiziali, fuorchè quelli eccettuati o da eccettuarsi dalla legge, adempirà a tutti gli uffizi vacanti per morte o altramente, fino a che i detti uffizi siano provveduti nel modo stabilito dalla legge o dalla presente costituzione.

Il consiglio sarà incaricato delle relazioni cogli altri stati, tratterà colle autorità civili e militari e preparerà le materie legislative che crederà dover sommettere all’assemblea generale: sederà come tribunale per trattare delle accuse per delitti di stato, coll’avviso dei giudici della corte suprema. Avrà il potere di accordare grazie, rimettere ammende in qualunque caso, eccettuati quelli di tradimento e di assassinio, per cui potrà accordare solamente una dilazione fino al termine della sessione, fuorchè nelle accuse di delitti di stato per cui la pena non potrà essere rimessa o commutata che per un atto di legislazione.

Egli debbe pur vegliare a che le leggi siano eseguite: e farà pure eseguire le determinazioni prese dall’assemblea generale. Potrà trarre sulla tesoreria per tutte le somme decretate dalla camera dei rappresentanti. Potrà porre l’embargo o proibire l’esportazione di certe merci per un termine che non eccederà i trenta giorni, nell’intervallo delle sessioni. Accorderà le licenze autorizzate dalla legge. Avrà il potere di convocare l’assemblea generale quando sarà necessario, prima dell’aggiornamento. Il governatore sarà capitano generale e comandante in capo delle forze dello stato: ma non potrà comandarle in persona, a meno che vi sia autorizzato da un avviso del consiglio e pel tempo che il consiglio crederà opportuno.

Il sotto governatore sarà di diritto e in virtù della sua carica luogotenente generale delle forze dello stato. Il governatore o il sotto governatore e il consiglio si riuniranno nello stesso tempo e nello stesso luogo che l’assemblea generale. Il sotto governatore, presente la persona del governatore, agirà e voterà come semplice membro del consiglio. Il governatore, e in sua assenza il sotto governatore, presiederà in virtù della sua carica al consiglio e non avrà voto che per far cessare l’eguaglianza. Ogni membro del consiglio sarà giudice di pace per tutto lo stato in virtù del suo uffizio. Il governatore e il consiglio avrà un segretario e terrà un registro autentico de’ suoi atti, su cui ciascun consigliere potrà ricordare la sua opposizione coi motivi che la indussero: il governatore designerà il segretario per sè e pel consiglio.

Art. 12 – I rappresentanti essendo riuniti e avendo scelto il loro segretario, dovranno, prima di procedere ad alcun affare, prestar ciascuno e sottoscrivere il giuramento o l’affermazione seguente, a meno che non producano certificati constatanti di aver già prestato il giuramento o l’affermazione.

«Voi N. giurate solennemente (o affermate) che, come membro di questa assemblea, non proporrete o non accetterete alcun bill, alcun voto, alcuna risoluzione che vi sembri dannosa al popolo, non consentirete ad alcun atto o cosa che avesse per risultato di ledere o diminuire i diritti e i privilegi della nazione, quali sono stabiliti dalla costituzione dello stato, ma vi condurrete in ogni cosa come un fedele ed onesto rappresentante del popolo secondo il vostro giudizio e le vostre cognizioni (in caso di giuramento), e così Dio v’aiuti: (e in caso d’affermazione), sotto le pene dello spergiuro».

Art. 13 – Le porte della camera in cui sederà l’assemblea generate saranno aperte, e chiunque vi si porti decentemente sarà ammesso, a meno che il bene dello stato non richiegga che restino chiuse.

Art. 14 – I voti e gli atti dell’assemblea generale saranno stampati, quando il terzo dei membri lo creda necessario, appena sarà conveniente, alla fine d’ogni sessione, in un coi voti affermativi e negativi su ciascuna quistione, quando sia richiesto da qualche membro, fuorchè quando i voti sono presi a scrutinio, nel qual caso ogni membro avrà il diritto di far inserire sui registri i motivi del suo voto.

Art. 15 – La formola delle leggi che saranno fatte in avvenire sarà: «fatto dall’assemblea generale dello stato di Vermont».

Art. 16 – Affinchè le leggi siano, prima della loro confezione, maturamente esaminate e gl’inconvenienti d’una deliberazione precipitata siano prevenuti per quanto è possibile, tutti i bill che piglieranno origine nell’assemblea saranno presentati al governatore e al consiglio per essere riveduti ed emendati. Il governatore ed il consiglio li rimanderanno all’assemblea coi loro ammendamenti per iscritto se ne occorrano; e se questi ammendamenti non sono accettati dall’assemblea sarà in potere del governatore e del consiglio di sospendere i bill fino alla prossima sessione della legislatura. Se il governatore e il consiglio trascurano o ricusano di rimandare i bill all’assemblea coi loro ammendamenti per iscritto nello spazio di cinque giorni o prima del fine della legislatura, avranno forza di legge.

Art. 17 – Nessuna somma potrà essere levata dalla tesoreria se non sia in virtù di un preventivo atto della legislatura.

Art. 18 – Nessuno potrà essere eletto rappresentante se non abbia risieduto due anni nello stato e l’ultimo anno nella città per cui venne eletto.

Art. 19 – Nessun membro del consiglio o della camera dei rappresentanti potrà, direttamente o indirettamente, ricevere alcun vantaggio o ricompensa per proporre o sostenere un bill, una petizione o qualunque altro affare spettante alla legislatura, o per sostenere una causa in una delle camere legislative, fuorchè quando ciò fosse pel bene dello stato.

Art. 20 – Nessuno potrà mai, in qualunque circostanza, essere dichiarato colpevole di tradimento o di delitto capitale dal potere legislativo.

Art. 21 – Chiunque abbia ventun anno compiuto, abbia risieduto nello stato un anno intiero prima dell’elezione dei rappresentanti e abbia una condotta savia e pacifica, potrà acquistare il privilegio di cittadino dello stato, acconsentendo a fare il giuramento o l’affermazione che segue:

«Voi giurate o voi affermate solennemente che non darete mai il vostro suffragio in alcun oggetto relativo allo stato di Vermont, se non nel senso che la vostra coscienza vi additerà come il più uniforme al bene dello stato secondo la costituzione, senza lasciarvi guidare dal favore di chicchessia».

Art. 22 – I cittadini dovranno insorgere e prendere le armi per la difesa dello stato, secondo le regole, restrizioni ed eccezioni determinate, tanto dal Congresso, secondo la costituzione degli Stati Uniti, quanto dalla legislatura dello stato di Vermont. Le compagnie di milizia, ogniqualvolta vi avranno impieghi vacanti, eleggeranno i loro capitani ed altri uffiziali: i capitani e i subalterni sceglieranno e nomineranno gli uffiziali superiori dei loro reggimenti rispettivi, i quali alla loro volta nomineranno gli uffiziali in capo.

Art. 23 – Tutte le commissioni saranno date in nome dei cittadini dello stato di Vermont, improntate del sigillo dello stato, firmate dal governatore e in sua assenza dal sotto governatore, e contrassegnate dal segretario: il sigillo sarà deposto nelle mani del governatore.

Art. 24 – Qualunque uffiziale del potere esecutivo o giudiziario potrà, sia duranti le sue funzioni che dopo essere uscito di carica, essere accusato dall’assemblea generale di cattiva amministrazione. Tutte queste accuse saranno sottomesse al governatore o al sotto governatore e ai consiglio, che ne giudicheranno il peso e potranno condannare. Nessun giudizio, nessuna accusa pregiudicheranno ai processi legali.

Art. 25 – Qualunque cittadino non avrà una fortuna sufficiente per garantire la sua indipendenza, dovrà abbracciare qualche professione, vocazione, mestiere o traffico che possa farlo vivere onestamente senza che possa mai divenir necessario il creare impieghi stipendiati i quali portano ordinariamente la dipendenza e la servitù e distribuiscono i cittadini in due classi distinte, i possessori e i mercenarii, che sono pel popolo una sorgente di fazione, di servilità e di discordia. Qualunque cittadino chiamato a servire lo stato a detrimento de’ suoi affari personali, avrà diritto ad un’indennità ragionevole: quando un impiego verrà per accrescimento di rendite od altramente ad offrire una sorgente più abbondevole di benefizi, questi benefizi dovranno essere ristretti dalla legislatura: e qualunque uffiziale si arrogherà scientemente e volontariamente più dritti che la legge non gli accorda, scadrà per sempre dal diritto di coprire alcun impiego, fino a che venga espressamente riabilitato dalla legislatura.

Art. 26 – Nessuno potrà occupare ad un tempo parecchi degli uffizi di governatore, sotto governatore, giudice della corte suprema, tesoriere dello stato, membro del consiglio, membro dell’assemblea generale, commissario generale e sceriffo. Chiunque terrà un impiego immediatamente dal congresso, non potrà essere nominato nello stato ad alcuna funzione legislativa, esecutiva nè giudiziaria.

Art. 27 – Il tesoriere dello stato darà al segretario di stato, in presenza del governatore e del consiglio, e ciascun sceriffo darà al tesoriere del contado davanti al primo giudice del detto contado, prima d’entrare in funzione, una cauzione nel modo e nella quotità voluti dalla legge.

Art. 28 – Lo stato dei conti del tesoriere sarà sottomesso ciascun anno all’assemblea generale nel mese di ottobre

Art. 29 – Ciascun uffiziale, sia giudiziario, esecutivo o militare in funzione nello stato, prima d’entrare in esercizio dovrà prestare e firmare il giuramento o l’affermazione di fedeltà allo stato, a meno che non provi d’averlo già prestato: dovrà pure prestare il giuramento o l’affermazione d’uffizio come segue, ad eccezione degli uffiziali militari ed altri che ne saranno eccettuati dalla legislatura.

Giuramento o affermazione di fedeltà. – Voi giurate solennemente (o affermate) che sarete fedele allo stato di Vermont e nulla farete direttamente o indirettamente di contrario alla sua costituzione o al suo governo come vennero stabiliti dalla convenzione: (se è il giuramento) così Dio vi aiuti: (se è l’affermazione) sotto le pene dello spergiuro.

Giuramento o affermazione d’uffizio. – Voi N. giurate solennemente (o affermate) che adempierete fedelmente all’uffizio di . . . . . pel . . . . . di . . . . . e renderete giustizia imparziale a tutti, secondo il vostro giudizio e le vostre cognizioni, conformemente alla legge – (se è un giuramento) così Dio v’aiuti: (se è un’affermazione) sotto le pene dello spergiuro.

Art. 30 – Nessuno sarà eleggibile alla carica di governatore o sotto governatore, se non abbia risieduto nello stato nei quattro anni che precedettero immediatamente il giorno dell’elezione.

Art. 31 – I giudizi dei processi della competenza del giurì nella corte suprema o nelle corti dei contadi saranno resi da un giurì, fuorchè quando le parti convenissero diversamente. Vuolsi con gran cura ovviare ad ogni corruzione o parzialità nella scelta e nel giudizio dei giurati.

Art. 32 – Tutte le liti cominceranno così: «per autorità dello stato, di Vermont». Tutte le accuse termineranno: «contro la pace e la dignità dello stato». Tutte le ammende saranno proporzionate alle colpe.

Art. 33 – La persona d’un debitore, a meno che v’abbia forte presunzione di frode, non sarà tenuta in carcere dopo aver lasciati di buona fede tutti i suoi beni reali e personali a’ suoi creditori, nel modo che verrà determinato dalla legge. Tutti i prigionieri, a meno che siano detenuti in eseguimento d’un giudizio o per delitto capitale la cui prova è evidente e su cui vi hanno forti presunzioni, saranno ammessi a dar cauzione somministrando una guarentigia sufficiente. Non saranno domandate cauzioni eccessive pei fatti che la richieggano.

Art. 34 – Tutte le elezioni, sia dal popolo, sia dalla legislatura, saranno libere e volontarie e qualunque elettore riceverà un dono o una ricompensa pel suo voto in alimenti, bevande, danaro e via, perderà il suo diritto d’elezione nell’istante medesimo e subirà tutte le pene stabilite dalla legge: chiunque direttamente a indirettamente darà, prometterà o accorderà qualche ricompensa per essere eletto, perderà per ciò stesso il suo diritto di eleggibilità per l’anno seguente o soggiacerà al castigo stabilito dalla prossima legislatura.

Art. 35 – Tutte le vendite e trasporti di terra saranno registrati nell’uffizio del segretario delle città rispettive, e in sua mancanza, nell’uffizio del segretario del contado.

Art. 36 – La legislatura regolerà le sostituzioni in modo da impedire ch’esse siano perpetue.

Art. 37 – Onde ovviare più efficacemente ai castighi continuamente visibili e di lunga durata, onde rendere le pene sanguinarie meno necessarie, saranno prese misure per punire con lavori forzati i rei condannati per delitti non capitali, quando il reo potrà essere adoperato a vantaggio del pubblico o per la riparazione del danno recato ai particolari: sarà permesso a tutti di vederli lavorare nei momenti opportuni.

Art. 38 – I beni delle persone che attenteranno alla propria vita non saranno confiscati, ma passeranno ai discendenti od ascendenti nel modo stesso della morte naturale: gli oggetti che avranno cagionata accidentalmente la morte di una persona non potranno essere presi come deodand o confiscati in alcuna guisa per ragione di questa disgrazia.

Art. 39 – Chiunque di commendevole carattere venga a stabilirsi nello stato, dopo aver prestato il giuramento o l’asseverazione di fedeltà, potrà comprare od acquistare con qualunque mezzo, tenere e trasferir terre, e potrà dopo un anno di residenza essere naturalizzato e ricevere tutti i diritti d’un suddito naturale dello stato: non potrà però essere eletto governatore, sotto governatore, membro del consiglio nè rappresentante, se non dopo due anni di residenza.

Art. 40 – Gli abitanti dello stato avranno la libertà nella stagioni convenienti di cacciare sulle terre che possedono e su tutte le proprietà non chiuse, come pure di pescare in tutti i fiumi navigabili ed altri che non siano di proprietà privata, sotto le regole che saranno ulteriormente stabilite dall’assemblea generale.

Art. 41 – Le leggi per incoraggiare la virtù ed ovviare al vizio o alla immoralità, dovranno essere costantemente mantenute in forza e debitamente eseguite. Un numero sufficiente di scuole sarà mantenuto in ciascuna città per l’instruzione della gioventù, e una scuola di grammatica o un più gran numero sarà stabilito in ciascun contado. Tutte le società religiose o corporazioni che saranno in appresso formate o stabilite per l’avanzamento della religione e dell’istruzione o d’altre pie e caritatevoli opere, saranno incoraggiate e protette nel godimento di tutti i privilegi, immunità e beni di cui debbono godere in giustizia, sotto le regole da stabilirsi dall’assemblea generale.

Art. 42 – La dichiarazione dei diritti e dei privilegi degli abitanti di questo stato è considerata come una parte della costituzione della repubblica e non debbe essere violata sotto qualunque pretesto.

Art. 43 – Onde la libertà di questo stato rimanga intatta per sempre, saranno scelte a scrutinio dagli uomini liberi l’ultimo martedì di marzo del 1799, e l’ultimo mercoledì di marzo di sette in sette anni avvenire, trenta persone che saranno nominate come i membri del consiglio, fuorchè non potranno esser prese nel consiglio e nell’assemblea generale. Esse formeranno il consiglio dei censori. Si raduneranno il primo mercoledì di giugno che seguirà alla loro elezione, e la loro maggioranza formerà un quorum in tutti i casi, fuorchè per formare una convenzione, nel qual caso i due terzi dovranno dare il loro consenso. Le loro funzioni consisteranno nel cercare se la costituzione fu violata in qualche parte, nell’ultimo periodo di sette anni, compreso quello del loro esercizio, se i rami legislativi ed esecutivi del governo hanno adempiuto ai loro doveri, se non hanno usurpato od esercitato poteri maggiori od altri che quelli accordati dalla costituzione. I censori esamineranno pure se le tasse pubbliche furono equamente stabilite e riscosse in tutte le parti della repubblica, come fu disposto dei fondi pubblici e se le leggi furono debitamente eseguite. A quest’uopo, avranno il dritto di far chiamare le persone, di farsi presentate i documenti e i rapporti, di far censure pubbliche, ordinare accuse, ingiungere alla legislatura di riformare le leggi che loro parranno contrarie ai principii della costituzione. Questo potere lo conserveranno un anno, a contare dal giorno dell’elezione e non oltre. Il detto consiglio dei censori avrà anche il diritto di convocare una convenzione che sarà tenuta nei due anni dopo la loro seduta, quando sembri loro d’assoluta necessità il modificare qualche articolo della costituzione riconosciuto difettoso e aggiungervi quelli che fossero necessarii per la conservazione dei diritti e della felicità del popolo: ma gli articoli da modificare e le modificazioni proposte, come anche gli articoli da aggiungere o da sopprimere, saranno pubblicati almeno sei mesi prima del giorno stabilito per l’elezione della convenzione, per soggiacere all’esame preventivo del popolo e affinchè egli possa dare a’ suoi delegati le instruzioni in proposito.

 

9 luglio 1793

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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