COSTITUZIONE DELLA VIRGINIA (15 GENNAIO 1830) CAPITOLO PRIMO La dichiarazione dei diritti fatta il 12 giugno 1776 dai rappresentanti del buon popolo di Virginia non richiedendo, dietro l’avviso dell’attuale convenzione, alcuno ammendamento, sarà posta come titolo della presente costituzione. CAPITOLO SECONDO I dipartimenti del potere esecutivo e del potere giudiziario saranno separati e distinti in guisa, che gli impieghi i quali appartengono all’uno e all’altro, non verranno né potranno venire confusi nelle stesse persone. Non vi avrà eccezione che pei membri delle corti di giustizia dei contadi, i quali potranno essere eletti all’una o all’altra delle camere legislative. CAPITOLO TERZO I – La legislatura sarà formata di due rami distinti, la cui riunione formerà la compiuta legislatura sotto il nome di assemblea generale della Virginia. II – Uno di questi rami sarà chiamata camera dei deputati e si comporrà di 134 membri, i quali verranno eletti annualmente nei varii contadi, città e borghi della repubblica (qui segue lo spartimento). III – L’altra camera dell’assemblea generale sarà chiamata senato e si comporrà di 32 membri, i quali verranno pure eletti, dai comitati, città e borghi, divisi a quest’uopo in 32 distretti. Ciascun contado dei distretti rispettivi, all’epoca della elezione dei deputati, voterà per l’elezione di un senatore. I voti saranno aperti e spogliati dagli sceriffi ed altri uffiziali direttori delle operazioni elettorali, nei cinque giorni susseguenti l’elezione, e proclameranno quello che avrà ottenuto il maggior numero di voti nel distretto. Questa camera sarà rinnovata annualmente per un quarto, in maniera che dopo l’elezione generale compiuta, i distretti saranno divisi in quattro serie, fra cui la sorte fisserà l’ordine di votazione (segue il classamento dei contadi, città e borghi fra i diversi distretti). IV – La legislatura dovrà una volta nello spazio di dieci anni, e nell’anno 1841 per la prima volta, stabilire una nuova spartizione elettorale fra i comandi, città e borghi, avendo riguardo alla instituzione dei nuovi contadi, all’incremento o al decremento della popolazione delle città, senza che nullameno per questa prima volta ella possa accrescere il numero succennato dei membri dell’uno e dell’altro ramo del corpo legislativo. V – Dopo l’anno 1841 e dopo ciascuno spazio di dieci anni, a cominciare dall’anno presente, l’assemblea generale potrà, essendo riuniti i due terzi dei membri di ciascuna camera, fare una nuova spartizione dei deputati e dei senatori nei varii luoghi della repubblica, senza che mai il numero degli eletti possa oltrepassare i 150 pei deputati e i 36 pei senatori. VI – Il numero dei membri che la repubblica ha il diritto di inviare alla camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, sarà ripartito fra i comuni, città, borghi e comuni, avuto riguardo alla loro popolazione rispettiva, la quale sarà determinata aggiungendo alle persone libere, fra cui si contano gli ingaggiati per un tempo fisso e non gl’Indiani non soggetti a tassa, i tre quinti di tutti gli altri individui. VII – Potrà essere eletto senatore o deputato chiunque abbia venticinque anni, risieda e possegga attualmente nel distretto o nel contado in cui ha luogo l’elezione ed abbia qualità per votare egli medesimo conformemente alla costituzione. Non sono esclusi che gli esercenti mestieri o funzioni salariate o aventi un titolo sacerdotale qualunque. VIII – I membri delle due camere riceveranno una indennità che verrà stabilita dalla legge: ma nessuna legge portante accrescimento di questa indennità potrà avere effetto prima del termine della sessione susseguente a quella che avrà sancita la legge. Nessun senatore o deputato potrà, nella durata del tempo per cui venne eletto, accettare un impiego stipendiato, fuor quelli che gli saranno conferiti dall’elezione popolare. IX – L’assemblea generale si radunerà una volta all’anno o più spesso. Una delle due camere non potrà senza l’assistenza dell’altra, durante la sessione, prorogarsi per più di tre giorni, nè in altro luogo trasferirsi da quello in cui fu convocata. La maggioranza dei membri sarà necessaria per la deliberazione delle due camere: ma un più piccolo numero, potrà pronunziare l’aggiornamento e chiamare i membri morosi, comminando quella pena che crederà a proposito. Ciascuna camera scieglierà il suo oratore (presidente), nominerà i suoi uffiziali, farà il suo regolamento e porterà pure i mandati di elezione in caso di vacanze, salvo la durata dell’intervallo delle sessioni in cui questo sarà l’uffizio del governatore. Ciascuna carriera verificherà le elezioni e potrà punire gli atti riprensibili de’ suoi membri ed anche a maggioranza di due terzi espellere un membro, non però una seconda volta per lo stesso motivo. X – Tutte le leggi discusse dalla camera dei deputati saranno approvate o respinte dal senato ovvero ammendate, col consenso della camera dei deputati. XI – Il privilegio del writ d’habeas corpus non potrà essere in alcun caso sospeso: la legislatura non potrà emanare alcun bill d’attainder, né alcuna legge ex posto facto, né alcuna legge gravitante sulla validità dei contratti, o sulla proprietà privata in vista d’utilità pubblica, senza un giusto compenso, o sulla libertà della parola o della stampa. Nessuno potrà essere costretto a sostenere i ministri di una religione qualunque né tampoco verrà turbato nelle sue opinioni religiose: tutti saranno per lo contrario liberi di professare e difendere le opinioni religiose che crederanno meglio, senza che i loro diritti civili possano in qualche modo soffrirne: la legislatura non prescriverà alcun giuramento religioso e non accorderà alcun privilegio nè vantaggio particolare ad una setta qualunque: essa non potrà fare alcuna legge per ammettere una società religiosa qualunque o per autorizzare gli abitanti d’una parte della repubblica a quotarsi per l’erezione d’una chiesa o pel mantenimento dei ministri: sarà solamente a scelta d’ognuno cercarsi quell’instruttore religioso che gli converrà e dare pel suo mantenimento quelle disposizioni private che crederà a proposito. XII – La legislatura provvederà d’or innanzi a che nessuno che si sia battuto in duello, abbia inviata o accettata una sfida o servito di padrino, possa mai occupare nel territorio della repubblica alcun impiego o carica, civile, militare, legislativo o giudiziario qualunque. XIII – Il governatore, i giudici della corte d’appello e delle corti superiori e qualunque altro funzionario potranno essere accusati dalla camera dei deputati di malversazione, di corruzione, dimenticanza nei loro doveri o di qualunque altro delitto. L’accusa sarà fatta davanti il senato, che sederà allora sotto giuramento o affermazione. L’accusato non potrà essere convinto senza il concorso dei due terzi dei membri presenti: la pena non potrà estendersi oltre la privazione dell’impiego esercitato e la dichiarazione d’incapacità ulteriore a qualunque altro impiego, senza pregiudizio dei processi che possono aver luogo per le vie ordinarie. XIV – Qualunque cittadino bianco maschio della repubblica, il quale vi risiede, ha ventun anno e gode del diritto di suffragio per la precedente costituzione e possiede inoltre un bene stabile vita durante o una porzione di beni stabili in un dominio indiviso del valore di 25 dollari, o è dotato sur un bene stabile, sotto a qualunque titolo risalente a più di sei mesi di data, d’una rendita di 50 dollari: ovvero avrà da due anni almeno un podere in affitto, la cui ferma sarà di cinque anni e la renditi annuale di 20 dollari, ovvero finalmente da dodici mesi sarà capo di casa e di famiglia nel contado, borgo, città o distretto di elezione e contribuirà per sua parte alle rendite della repubblica, sarà, ad esclusione di tutti gli altri cittadini, qualificato per votare la nomina dei membri dell’assemblea generale nel luogo in cui risiede. Nelle proprietà possedute in comune vi avranno solamente tanti voli quante volte la rendita presenterà la quotità necessaria per votare, e la legislatura provvederà al modo in cui i voti saranno dati in questo caso. Beninteso che il diritto di suffragio non potrà mai essere esercitato da persone mentecatte, poste sulle liste di poveri o da uffiziali non commissionati, da soldati o marinai al servizio degli Stati Uniti o da persone convinte di qualche azione disonorante. XV – In tutte le elezioni ad un posto qualunque, i voti saranno dati apertamente o viva voce. CAPITOLO QUARTO I – Il potere esecutivo della repubblica sarà esercitato da un governatore, il quale verrà eletto dal voto riunito delle due camere dell’assemblea. Le sue funzioni dureranno tre anni a partire dal 1 gennaio che seguirà la sua elezione o dal giorno che verrà designato dalla legislatura. Egli non potrà essere rieletto pei tre anni che seguiranno immediatamente il termine della sua carica. II – Nessuno potrà essere eletto governatore se non abbia trenta anni, non sia nato cittadino degli Stati Uniti o solamente cittadino dopo la sanzione della costituzione federale e cittadino della repubblica dai cinque anni che precedettero la sua elezione. III – Il governatore riceverà gli emolumenti che verranno stabiliti dalla legge, nè potranno essere accresciuti o diminuiti per tutta la durata delle sue funzioni. IV – Egli veglierà a che le leggi siano fedelmente eseguite; comunicherà alla legislatura, a ciascuna sessione, lo stato della repubblica, e le raccomanderà le misure da lui credute necessarie. Comanderà le forze di terra e di mare. Potrà incorporare la milizia quando lo richiegga la sicurezza pubblica: convocherà le camere sul voto espresso da un certo numero di deputati o quando l’interesse dello stato parrà domandarlo: avrà il diritto di grazia, fuorchè quando i processi avranno avuto luogo davanti alla camera dei deputati o quando la legge glielo vieterà; formalmente: seguirà nelle forme volute le relazioni cogli stati esteri e nominerà nell’intervallo delle sessioni a tutti gl’impieghi a cui la legislatura ha diritto di provvedere: è inteso però che queste nomine non saranno valide se non fino alla prossima sessione. V – Vi avrà un consiglio di stato composto di tre membri, di cui uno solo può agire senza gli altri: essi saranno eletti dal voto riunito delle due camere e rimarranno in carica per tre anni. Quanto ai tre primi eletti, uno di loro estratto a sorte sarà sostituito in capo ad un anno e un altro in capo a due. Le vacanze che potranno aver luogo saranno riempiute collo stesso modo di elezione. Il governatore dovrà, prima di esercitare il potere discrezionario che gli è conferito dalla costituzione, richiedere l’avviso del consiglio di stato. Questo avviso sarà scritto sopra un registro seguito dai membri presenti, e le camere potranno chiederne visione quando lo crederanno conveniente. Il consiglio nominerà egli stesso il suo segretario, il quale presterà giuramento di custodire il segreto delle deliberazioni. In caso di morte, di dimissione, d’incapacità del governatore, il più attempato dei consiglieri ne farà le veci. VI – La legge determinerà il modo di nominare gli uffiziali della milizia: ma nessun uffiziale sotto il grado di brigadiere generale sarà nominato dalle camere. VII – Le commissioni e le grazie saranno date in nome della repubblica di Virginia, segnate dal governatore e improntate col sigillo dello Stato. CAPITOLO QUINTO I – Il potere giudiziario consisterà in una corte suprema d’appello, in un numero di corti superiori che la legislatura crederà conveniente instituire, le corti dei contadi e le giustizie di pace. La legislatura potrà egualmente attribuire la giurisdizione che stimerà utile ai magistrati appartenenti al corpo municipale. I giudici della corte suprema d’appello e quelli delle corti superiori rimarranno in carica finchè adempiranno ai loro doveri, nè potranno essere rimossi che nelle forme volute dalla costituzione, a meno che non abbiano accettato un altro impiego qualunque, nel qual caso il loro posto sarà considerato come vacante. II – Nessuna legge di una corte potrà privare un giudice della sua carica, a meno che i due terzi dei membri presenti di ciascuna camera votino questa misura: allora gli verrà dalla legislatura medesima assegnata un’altra carica equivalente. III – I giudici attuali della corte suprema e delle corti superiori resteranno in funzione solamente fino al termine della prima sessione legislativi formata a norma della presente costituzione. IV – I suddetti giudici saranno eletti dal voto riunito delle due camere. V – Essi riceveranno emolumenti che non potranno essere accresciuti nè diminuiti nella dorata delle loro funzioni VI – I giudici possono essere tolti dalla loro carica dal voto riunito delle camere a maggioranza di due terzi dei membri presenti, e i motivi della destituzione saranno registrati nei processi verbali. Il giudice minacciato di destituzione dalla legislatura debbe ricevere, venti giorni prima che venga pronunziata la sua sentenza, una copia delle accuse mossegli contro. VII – Quando saranno eretti nuovi contadi, i giudici di pace vi saranno nominati la prima volta nel giorno voluto dalla legge. Quando vi saranno vacanze ovvero se sia creduto necessario accrescerne il numero, tocca al governatore il nominare, sulla raccomandazioni delle corti di contado. VIII – Il procuratore generale sarà eletto dalle camere e commissionato dal governo. Egli rimarrà in funzione finché la legislatura lo crederà conveniente. I cancellieri delle varie corti, in caso di vacanze, saranno nominati da esse. La legge darà norma a tutto ciò che riguarda questi impiegati. Gli sceriffi e i coroneri saranno nominati dalle corti dei contadi e approvati e commissionati dal governatore. I giudici di pace nomineranno i constabili. La legge determinerà lo stipendio di tutti questi funzionarii. IX – I mandati saranno in nome della repubblica di Virginia e porteranno le segnature dei cancellieri delle varie corti. Le accuse conchiuderanno contro la pace e la dignità della repubblica. CAPITOLO SESTO Un tesoriere sarà nominato annualmente dalle camere. CAPITOLO SETTIMO Il dipartimento del potere esecutivo rimarrà quale è ordinato al presente, e il governatore e i consiglieri privati rimarranno in funzione fino a che un nuovo governatore eletto secondo la costituzione presente non entri in uffizio. Tutte le persone in carica quando venne sancita questa costituzione, vi resteranno fino a che loro siano dati successori, a meno che la legge non dica il contrario. Similmente, le corti di giustizia continueranno a sedere senza alcun cambiamento nelle loro giurisdizioni rispettive, a meno che non venga recata dalla legislatura qualche modificazione nell’ordine giudiziario. Fatto in convenzione nella città di Richemond, il 15 gennaio dell’anno 1830 di nostro Signore e il 54.mo dell’indipendenza degli Stati Uniti. Filip-P. Barbouz Presidente della Convenzione. D. Briggs Segretario della
Convenzione. FONTE: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne – Vol. II,
Tipografia Cassone, Torino 1848. |
Download in formato Word |