COSTITUZIONE

DI VIRGINIA

 

 

Art. 1 – I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario formeranno dipartimenti distinti e separati, in modo che uno dei tre non eserciti mai l’autorità che dovrà propriamente appartenere all’altro: e la stessa persona non eserciterà mai alcun impiego in più d’uno di questi dipartimenti nel tempo medesimo: i giudici delle corti di contado però potranno essere eletti per l’una o per l’altra delle camere dell’assemblea.

Art. 2 – Il dipartimento di legislazione sarà formato di due corpi distinti, che comporranno insieme la legislatura nella sua pienezza. Eglino si raduneranno una o più volte ciascun anno e si chiameranno assemblea generale di Virginia.

Art. 3 – Uno di questi corpi si chiamerà la camera dei delegati e sarà composta di due rappresentanti scelti annualmente da ciascun comitato, e pel distretto di West Augusta, dagli abitanti rispettivi qui residenti attualmente e possessori di un podere o aventi le qualità richieste dalla legge. Entrerà pure in questa camera un rappresentante annualmente, scelto dalla città di Williamsburg, un altro pel borgo di Norfolk ed uno per ciascuna delle città o borghi a cui l’autorità legislativa accorderà in appresso questo diritto di rappresentanza particolare: ma quando la popolazione di ciascuna città o borgo sarà diminuita a segno, che per sette successivi anni il numero degli abitanti aventi diritto di suffragio sia minore della metà del numero dei votanti in alcuno dei contadi della Virginia, questa città o questo borgo cesserà d’inviare all’assemblea un delegato o rappresentante.

Art. 4 – L’altro corpo, parte della legislatura, si chiamerà il senato e sarà composto di ventiquattro membri, di cui tredici presenti formeranno un quorum. Per l’elezione di questo senato, la totalità di venti contadi sarà compartita in ventiquattro distretti: e ciascun contado del distretto rispettivo, nel tempo stesso che eleggerà i suoi delegati, eleggerà eziandio un senatore, il quale sia un abitante attualmente residente e proprietario nel distretto o avente le qualità richieste dalla legge e con venticinque anni compiuti. I sceriffi di ciascun contado, nello spazio di cinque giorni al più, dopo l’elezione dell’ultimo dei contadi del distretto, si raduneranno nel luogo più comodo, e dopo l’esame degli scrutinii presi nei loro contadi rispettivi, dichiareranno senatore la persona che avrà la pluralità dei voti nella totalità del distretto. Perché la composizione di quest’assemblea cambi di turno, i distretti saranno divisi in quattro classi eguali che saranno numerate col mezzo della sorte. Alla fine del primo anno, dopo l’elezione generale, i sei membri eletti dalla prima classe usciranno dal loro posto e la vacanza così prodotta sarà riempiuta nel suddetto modo da una nuova elezione della stessa classe o divisione. Il turno passerà da una classe ad un’altra, secondo il numero di ciascuna, e questa rotazione continuerà ogni anno nell’ordine sopraccennato.

Art. 5 – Il diritto di suffragio alle elezioni dei membri delle due camere rimarrà tale quale trovasi attualmente esercitato, e ciascuna camera sceglierà il suo oratore, nominerà i suoi uffiziali, stabilirà le sue norme di procedura e invierà le lettere indicative della elezione per riempiere le vacanze intermediarie.

Art. 6 – Tutte le leggi saranno prima d’ogni cosa proposte nella camera dei delegati e saranno quindi portate al senato per esservi approvate o respinte o per provarvi cambiamenti, col consenso della camera dei delegati, ad eccezione solamente dei bill di levata di danaro che non potranno essere cambiati dal senato, ma che dovranno esservi approvati o reietti puramente e semplicemente.

Art. 7 – Sara eletto annualmente un governatore o primo magistrato a scrutinio riunito delle due camere: questo scrutinio si prenderà in ciascuna carnera rispettivamente, sarà deposto nella sala di conferenza dove le urne saranno esaminate congiuntamente da un comitato di ciascuna camera e sarà fatta a ciascuna separatamente relazione del numero dei voti, affinché la nomina possa esservi registrata. Tale sarà il modo costante di prendere in tutti i casi lo scrutinio riunito delle due camere. Il governatore non potrà conservare la sua carica più di tre anni consecutivi e non potrà essere rieletto se non dopo un intervallo di quattro anni. Gli sarà assegnato durante il suo esercizio un appannaggio sufficiente, ma modico: egli eserciterà, coll’avviso del consiglio di stato, il potere esecutivo del governo, conformemente alle leggi della repubblica, e sotto nessun pretesto si arrogherà nessuna autorità o usurperà nessuna prerogativa in virtù di alcuna legge, statuto o usanza d’Inghilterra, ma avrà il potere di accordare mora o grazia, coll’avviso del consiglio di stato, eccetto il caso in cui il processo del delitto sia stato fatto in nome della camera dei delegati, o in quei casi in cui la legge per qualche particolare disposizione abbia altramente ordinato. In tutti questi casi, non potrà essere accordata dilazione o grazia se non sur un decreto della camera dei delegati.

Art. 8 – L’una e l’altra camera dell’assemblea generale potranno aggiornarsi da sé rispettivamente: il governatore non potrà né prorogare né aggiornare l’assemblea durante la sessione, né di scioglierla in alcun tempo, ma dovrà, se sia necessario o coll’avviso del consiglio di stato, o sulla domanda del maggior numero dei membri della camera dei delegati, convocarla per un termine più prossimo di quello a cui l’assemblea fu prorogata ovvero aggiornata.

Art. 9 – Sarà eletto a scrutinio riunito delle due camere dell’assemblea un consiglio privato o consiglio di stato, composto di otto persone prese fra i membri stessi dell’assemblea o dalla universalità del popolo, ad oggetto di assistere il governatore nell’amministrazione del governo. Questo consiglio si sceglierà fra i suoi membri un presidente, che in caso di morte, incapacità od assenza necessaria del governatore, farà le funzioni di luogotenente del governatore medesimo. La presenza di quattro membri di questo consiglio basterà per renderlo legale: il loro avviso e le loro determinazioni saranno scritte sur un registro e firmate dai membri presenti, affinché questo registro venga presentato all’assemblea generale quando ne farà domanda: ciascun membro del consiglio potrà inserirvi il suo avviso contrario alla risoluzione che sarà stata presa dalla maggioranza. Questo consiglio nominerà il suo cancelliere, che avrà stipendi fissati dalla legge e che presterà giuramento di custodire il segreto sulle materie che il consiglio gli avrà prescritto di tener nascoste. Sarà destinata una somma di danaro, la quale verrà compartita ogni anno fra i membri dei consiglio in ragione della loro assiduità: finché rimarranno membri di questo consiglio, non potranno sedere né nell’una né nell’altra delle camere dell’assemblea.

Alla fine di ciascun anno, due membri di questo consiglio ne saranno staccati a scrutinio riunito delle due camere dell’assemblea e non potranno essere rieletti se non dopo l’intervallo di un triennio. Queste vacanze, come anche quelle prodotte da morte o da incapacità, saranno riempiute da una nuova elezione nella forma medesima.

Art. 10 – I delegati per la Virginia al congresso continentale saranno scelti annualmente o destituiti, o sostituiti nell’intervallo a scrutinio riunito delle due camere dell’assemblea.

Art. 11 – Gli uffiziali attuali della milizia continueranno nel loro esercizio e gli impieghi vacanti saranno riempiuti dalla nomina del governatore, coll’avviso del consiglio privato, sulla raccomandazione delle corti dei contadi rispettivi: ma il governatore e il consiglio avranno il potere d’interdire qualunque uffiziale, di ordinare l’assemblea delle corti marziali sulle accuse di mala condotta o d’incapacità, e di provvedere alla sostituzione degli impieghi vacanti nel caso del servizio attuale. Il governatore potrà radunare la milizia coll’avviso del consiglio privato, e quando sarà adunata, egli avrà solo il comando, conformemente alle leggi del paese.

Art. 12 – Le due camere dell’assemblea nomineranno coi loro scrutinii riuniti i giudici della corte suprema degli appelli e della corte generale, i giudici in cancelleria, quelli dell’ammiragliato, il segretario e il procuratore generale, tutti i quali uffiziali riceveranno le loro commissioni dal governatore e conserveranno i loro uffizi finché si condurranno bene. In caso di morte, di incapacità o dimissione, il governatore, coll’avviso del consiglio privato, nominerà per riempiere gli uffizi vacanti individui che saranno quindi approvati o licenziati dalle due carriere. Questi uffiziali avranno stipendi fissi e sufficienti, e saranno tutti come anche quelli che occuperanno impieghi lucrativi e tutti i ministri del vangelo di qualunque comunione siano, incapaci di essere eletti membri dell’una o dell’altra delle camere dell’assemblea o del consiglio privato.

Art. 13 – Il governatore, coll’avviso del consiglio privato, nominerà giudici di pace pei contadi: e nei casi di vacanza o di necessità d’accrescere in seguito il numero di questi uffiziali, queste nomine si faranno sulla raccomandazione delle corti dei contadi rispettivi. Il segretario di Virginia attualmente in carica e i cancellieri di tutte le corti di contado saranno conservati. In caso di vacanze, sia per morte, incapacità o dimissione, sarà nominato un segretario come è più sopra prescritto, e i cancellieri saranno nominati dalle corti rispettive. I cancellieri presenti e avvenire conserveranno il loro posto finché si condurranno bene, locchè sarà giudicato e determinato dalla corte generale. I sceriffi e i coronarii saranno nominati dalle corti rispettive, approvati dal governatore coll’avviso del consiglio privato e riceveranno le loro commissioni dal governatore medesimo. I giudici di pace nomineranno i constabili: e tutti i diritti degli uffiziali suddetti saranno stabiliti dalla legge.

Art. 14 – Il governatore, quando sarà fuor di posto, e tutte le altre persone incolpate di delitti contro la cosa pubblica per malversazione, corruzione od altre azioni capaci di mettere in pericolo la sicurezza dello stato, potranno essere accusati di delitto di stato dalla camera dei delegati. Queste accuse saranno intentate nella corte generale conformemente alle leggi del paese dal procuratore generale o da altre persone che la camera potrà commettere a quest’uopo: nel caso in cui fossero trovati rei, gli accusati, governatore od altri, saranno dichiarati incapaci di possedere alcun uffizio sotto l’autorità del governo, o destituiti dai loro uffizi per un tempo determinato, o condannati alle pene pecuniarie od altre portate dalla legge.

Art. 15 – Se tutti o alcuno del giudici della corte generale fossero, su presunzioni fondate di cui la

camera del delegati dovrà giudicare la validità, accusati di alcuno dei delitti nominati nell’articolo precedente, la camera dei delegati potrà mettere in processo nel modo medesimo il giudice o i giudici così accusati e intentare la procedura davanti alla corte degli appelli: quello o quelli che saranno dichiarati colpevoli, soggiaceranno alle stesse pene stabilite dal precedente articolo.

Art. 16 – Tutte le commissioni e concessioni cominceranno con queste parole: «In nome della repubblica di Virginia»: esse saranno firmate in certificato dal governatore e il sigillo della repubblica vi sarà apposto. Tutti gli atti pubblici saranno intitolati egualmente e firmati dai cancellieri delle varie corti. Finalmente tutte le lagnanze saranno terminate dalla formola: «Contro la pace e la dignità della repubblica».

Art. 17 – Sarà nominato ogni anno un tesoriere a scrutinio riunito delle due camere dell’assemblea.

Art. 18 – Tutte le ammende, le multe o le confische le quali andavano in addietro a profitto del re, anderanno a profitto della repubblica, ad eccezione di quelle che la legislatura potrà abolire o su cui potrà stabilire altramente.

Art. 19 – I territorii conceduti, dalle carte di erezione delle colonie del Maryland, della Pensilvania e delle Caroline settentrionale e meridionale, sono dalla presente costituzione conceduti, rilasciati e confermati per sempre ai popoli di queste varie colonie rispettivamente, con tutti i diritti di proprietà, giurisdizione e governo, e tutti gli altri diritti quali siano che potevano essere in alcun tempo fino ad ora riclamati dalla Virginia: la quale nullameno si riserba la libera navigazione e l’uso dei fiumi Potomaque e Pokomoke, non che la proprietà delle coste o rive di questi fiumi dal lato della  Virginia e di tutti i miglioramenti che furono o potranno essere fatti su queste rive. L’estensione della Virginia al nord e all’ovest rimarrà per tutti gli altri riguardi quale fu stabilita dalla carta del re Giacomo primo nel 1609 e dal trattato di pace fra le corti della Gran Bretagna e di Francia pubblicato nel 1763: a meno che per un atto della legislatura dello stato non siano conceduti uno o più territorii e stabiliti governi all’ovest dei Monti Allegheny. Non saranno comperate terre dalle nazioni indiane se non per uso e vantaggio pubblico e per autorità dell’assemblea generale.

Art. 20 – Per mettere in attività la presente forma di governo, i rappresentanti del popolo, radunati in convenzione generale, sceglieranno un governatore e un consiglio privato, non che quelli tra gli altri uffiziali la cui elezione debbe in seguito appartenere alle due camere, ma che sarà creduto necessario dover nominare sul campo. Il senato cui il popolo avrà eletto per la prima volta rimarrà in carica fino all’ultimo giorno di  marzo prossimo, e gli altri uffiziali fino al termine della sessione seguente dell’assemblea generale. In caso di vacanze, l’oratore dell’una o dell’altra camera invierà le lettere per annunziare le nuove elezioni.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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