COSTITUZIONE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA (1° ottobre 1920) (1) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 – L’Austria è una repubblica democratica. Il suo diritto emana dal popolo. Art. 2 – 1) L’Austria è uno Stato federale. 2) Lo Stato federale è formato dalle regioni autonome: Burgenland, Carinzia, Bassa Austria, Alta Austria, Salisburgo, Stiria, Tirolo, Vorarlberg, Vienna. Art. 3 – 1) Il territorio federale è costituito dai territori dei paesi federati. 2) Ogni variazione del territorio federale, che comporti variazione del territorio di una regione, al pari di ogni variazione della frontiera di una regione, nell’ambito del territorio federale, può avvenire – ad eccezione dei trattati di pace – solo con leggi costituzionali concomitanti della Federazione e della regione, il cui territorio subisce la variazione. Art. 4 – 1) Il territorio federale costituisce un territorio monetario, economico e doganale unitario. 2) Nell’interno della Federazione non possono erigersi barriere doganali o altre limitazioni dei traffici. 3) Ogni cittadino federale ha in ciascuna regione gli stessi diritti e doveri dei cittadini della regione stessa. 4) Ogni straniero con la nomina a un insegnamento pubblico in una scuola superiore interna, acquista la cittadinanza regionale della regione nella quale ha sede l’istituto d’istruzione, e al tempo stesso il diritto di indigenato nella sede del suo ufficio. Art. 5 – Capitale federale e sede degli organi supremi della Federazione è Vienna. Art. 6 – 1) Per ciascuna regione esiste una cittadinanza regionale. Presupposto della cittadinanza regionale è l’indigenato in un comune della regione. I requisiti per l’acquisto e la perdita della cittadinanza regionale sono eguali in ciascuna regione. 2) L’acquisto della cittadinanza di una regione comporta l’acquisto della cittadinanza federale. Art. 7 – l) Tutti i cittadini della Federazione sono eguali davanti alla legge. Privilegi di nascita, sesso, ceto, classe, confessione religiosa, sono esclusi. 2) Ai dipendenti pubblici, compresi gli appartenenti all’esercito federale, è assicurato l’esercizio senza restrizioni dei loro diritti politici. Art. 8 – La lingua tedesca è la lingua ufficiale della Repubblica, senza pregiudizio dei diritti assicurati dalla legislazione federale alle minoranze linguistiche. Art. 9 – Le regole di diritto internazionale, generalmente riconosciute, valgono come parte integrante del diritto federale. Art. 10 – È di competenza federale l’attività legislativa ed esecutiva nelle seguenti materie: 1° Costituzione federale, in particolare, elezioni al consiglio nazionale; referendum in base alla costituzione federale; giurisdizione costituzionale; 2° affari esteri, compresa la rappresentanza politica ed economica nei confronti dell’estero, e in particolare la stipulazione di tutti i trattati internazionali; delimitazioni di frontiera; scambi di merci e di bestiame con l’estero; dogane; 3° polizia di frontiera; immigrazione ed emigrazione; passaporti; espulsione dal territorio federale, estradizione e transito di persone soggette ad estradizione; 4° finanze federali, in particolare entrate pubbliche, che siano esclusivamente o parzialmente da percepire per la Federazione; monopoli; 5° materie monetarie e creditizie, Borse e Banche; pesi e misure, determinazione del titolo e punzonatura dei metalli preziosi; 6° rapporti di diritto civile, compresa la disciplina delle associazioni economiche; diritto penale, con esclusione delle norme di diritto penale amministrativo e di procedura penale amministrativa, nei casi che rientrino nella sfera di attività autonoma delle regioni; amministrazione della giustizia; giustizia amministrativa; diritto d’autore; stampa; espropriazione in quanto non riguardi materie rientranti nella sfera di azione autonoma delle regioni; attività dei notai avvocati e professioni connesse; 7° diritto di associazione e di riunione; stato civile, compresa la disciplina anagrafica e il mutamento del nome; polizia degli stranieri e notificazioni relative; armi; 8° disciplina dell’industria e della produzione industriale; agenzie pubbliche e intermediazione privata; repressione della concorrenza sleale; brevetti e tutela dei modelli, marchi di fabbrica ed altri contrassegni di commercio; attività degli avvocati in materia di brevetti; disciplina degli ingegneri e tecnici civili; camere di commercio e industria; 9° comunicazioni, nei riguardi delle ferrovie, della navigazione marittima e fluviale e di quella aerea; trasporti automobilistici, disciplina dei trasporti sulle strade che, per la loro importanza ai fini del traffico, sono state con legge federale dichiarate strade federali; polizia fluviale e della navigazione; poste, telegrafi e telefoni; 10° miniere; foreste e pascoli; diritto delle acque; regolarizzazione e manutenzione delle acque allo scopo di assicurarne il deflusso senza danni alluvionali delle inondazioni o ai fini della navigazione e della fluitazione; arginatura di torrenti; costruzione e manutenzione delle vie acquee; normalizzazione e tipicizzazione degl’impianti e dispositivi elettrici, e misure di sicurezza in questi settori: regolamentazione delle linee ad alta tensione, in quanto gli elettrodotti si stendano in due o più regioni; disciplina delle caldaie a vapore e degli apparecchi motori; agrimensura; 11° diritto del lavoro, tutela dei lavoratori e degli
impiegati, eccezion fatta per i lavoratori e gli impiegati dell’economia
agricola e forestale; assicurazioni sociali e private; Camere del lavoro (operai e impiegati); 12° Sanità, ad eccezione dei servizi mortuari e cimiteriali, nonché del servizio sanitario dei comuni, e dell’attività di salvataggio, nonché degli stabilimenti di cura e di assistenza, delle stazioni climatiche e delle sorgenti minerali, sotto il solo aspetto della vigilanza sanitaria; assistenza veterinaria; alimentazione, compreso il controllo dei generi commestibili; 13° servizi scientifici e tecnici delle biblioteche; collezioni ed impianti artistici e scientifici; questioni relative ai teatri federali; tutela dei monumenti; affari di culto; censimenti e altre statistiche, in quanto non servano unicamente agli interessi di singole regioni; fondazioni e lasciti pubblici, sempre che si tratti di fondazioni e lasciti che per i loro scopi oltrepassino la sfera di interessi di una regione e non siano stati finora amministrati in forma autonoma dalle regioni; 14° polizia e gendarmeria federale; 15° affari militari, questioni relative ai danni di guerra ed assistenza ai reduci di guerra e ai loro superstiti; misure ritenute necessarie in caso di guerra, o in seguito alla medesima, per assicurare una guida unitaria dell’economia, e particolarmente in vista di assicurare il fabbisogno della popolazione; 16° ordinamento delle autorità federali e degli altri funzionari federali; stato giuridico degli impiegati federali. Art. 11 – 1) È di competenza della Federazione la legislazione, di competenza delle regioni l’attività esecutiva, nelle materie seguenti: 1° cittadinanza e indigenato; 2° rappresentanze professionali, in quanto non rientrino sotto l’art. 10, ma ad eccezione di quelle nel settore agricolo e forestale; 3° quanto concerne le imposte che non profittano esclusivamente o parzialmente alla Federazione: disposizioni tendenti ad impedire le doppie imposizioni o altri carichi eccessivi, gli ostacoli alle comunicazioni economiche con l’estero fra le regioni, le tasse eccessive, o che ostacolano la circolazione, sull’utilizzazione dei mezzi di comunicazione e dei servizi pubblici e infine ogni pregiudizio alle finanze federali. 4° regime delle munizioni, delle polveri e degli esplosivi, nella misura in cui essi non sono soggetti a monopolio; 5° abitazioni popolari; 6° procedura e procedura penale amministrative, ivi compresa l’attività esecutiva, e le disposizioni generali del diritto penale amministrativo anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni. 2) Qualora le leggi previste al comma 1 non dispongano altrimenti, la elaborazione dei regolamenti complementari rientra nella competenza della Federazione. L’applicazione delle leggi e dei regolamenti complementari
emanati in esecuzione del comma 1, n. 6, appartiene alla Federazione o alle
regioni, secondo che la materia formante l’oggetto della procedura rientra,
quanto all’esecuzione, nella competenza dell’una o delle altre. Art. 12 – 1) È di competenza federale la legislazione di principio, di competenza regionale la legislazione complementare e l’esecuzione nelle materie seguenti: 1° organizzazione dell’amministrazione; 2° beneficenza pubblica; politica della popolazione; sanatori popolari; assistenza alla maternità, ai lattanti e all’infanzia; case di salute e di riposo; stazioni climatiche e sorgenti termali; 3° istituzioni per la protezione sociale contro i delinquenti, gli individui abbandonati ed altre persone pericolose, quali gli stabilimenti per i lavori forzati e simili, foglio di via obbligatorio e espulsione da una regione in un’altra; 4° organizzazioni pubbliche per la mediazione extra-giudiziaria nei conflitti; 5° diritto del lavoro, e tutela dei lavoratori e degl’impiegati, in quanto si tratti di lavoratori ed impiegati nell’economia agricola e forestale; 6° riforma agraria, e particolarmente operazioni agrarie; colonizzazione interna; 7° tutela delle piante contro malattie e insetti nocivi; 8° elettricità, per quanto non rientri sotto l’art. 10; 9° polizia stradale, in quanto non si riferisca a strade
federali e ricada quindi sotto l’art. 10, n. 9; 10° stato giuridico dei dipendenti delle regioni, che devono svolgervi funzioni pubbliche. 2) Nelle questioni relative alla riforma agraria (comma 1, n. 6) la decisione in ultima istanza spetta a una Commissione federale formata di giudici, funzionari amministrativi ed esperti. 3) La giurisdizione sulle questioni concernenti l’energia elettrica, che sono state oggetto di decisioni divergenti delle autorità regionali o nelle quali il governo regionale è competente come unica istanza regionale, è devoluta al ministero federale competente quando una delle parti si appelli entro un termine da stabilirsi con legge federale. Appena quest’ultimo si sia pronunciato, le decisioni anteriormente emesse dalle autorità regionali perdono ogni efficacia. Art. 13 – Le rispettive attribuzioni della Federazione e delle regioni in materia di regime delle imposte saranno regolate da un’apposita legge federale costituzionale (“Legge costituzionale di finanza”). Art. 14 – Nel settore della scuola, dell’istruzione e della cultura popolare, le rispettive attribuzioni della Federazione e delle regioni saranno regolate da un’apposita legge federale costituzionale. Art. 15 – 1) Qualora una materia non sia dalla costituzione federale esplicitamente assegnata alla competenza legislativa od anche al potere esecutivo della Federazione, essa rimane nella sfera autonoma delle regioni. 2) Ove alla Federazione sia riservata semplicemente la legislazione sui principi fondamentali, il potere regolamentare particolareggiato, nell’ambito della legge federale, spetta alla legislazione regionale. La legge federale può stabilire, per la emanazione della legge di esecuzione, un termine che, ove prescinda dal consenso del consiglio federale, non può essere inferiore a sei mesi, né superiore a un anno. Qualora tale termine non sia osservato da una regione, la competenza, per l’emanazione della legge di esecuzione per quella regione passa alla Federazione. Appena la regione abbia emanata la legge di esecuzione, quella della Federazione cessa di essere in vigore. 3) Quando un provvedimento esecutivo di una regione relativo alle materie previste dagli art. 11 e 12 debba avere efficacia per più regioni, le regioni interessate devono preventivamente accordarsi. Qualora non si raggiunga un accordo entro sei mesi dal sorgere della relativa esigenza giuridica, la competenza ad emanare il provvedimento, a richiesta di una delle regioni, o di una delle parti che vi hanno interesse, passa al ministero federale competente. I particolari di applicazione di questo comma possono essere regolati dalle leggi federali di cui agli artt. 11 e 12. 4) Nelle materie, che a norma degli artt. 11 e 12 sono riservate alla legislazione federale, spetta alla Federazione il diritto di vegliare sull’osservanza delle disposizioni da essa emanate. 5) Le regioni sono, nell’ambito della propria capacità legislativa, competenti a emanare le norme occorrenti nel campo del diritto penale e civile. Art. 16 – 1) Le regioni sono tenute ad emanare nella sfera della loro competenza, i provvedimenti resi necessari dall’esecuzione dei trattati internazionali. Qualora una regione non adempia tempestivamente a tale obbligo, la competenza a emanare tali provvedimenti, e in particolare le leggi necessarie, spetta alla Federazione. 2) Del pari alla Federazione spetta il diritto di controllare l’esecuzione dei trattati internazionali anche nelle materie che rientrano nella sfera di competenza propria delle regioni. In questo caso spettano alla regione gli stessi diritti verso le regioni che in materia di amministrazione federale indiretta (art. 102). Art. 17 – 1) La posizione della Federazione quale titolare di diritti privati non viene in alcun modo toccata dalle disposizioni dagli artt. 10 a 15 sulla competenza legislativa e su quella esecutiva. 2) Le leggi regionali non possono mai, in tutti questi rapporti giuridici, fare alla Federazione un trattamento meno favorevole di quello di cui gode la regione che le emana. Art. 18 – 1) L’amministrazione statale, nel suo complesso, si può esercitare solo in base alle leggi. 2) Ogni autorità amministrativa può in base alle leggi emanare delle ordinanze nell’ambito della sua sfera di attività. Art. 19 – 1) L’esercizio delle funzioni esecutive federali e regionali è affidato a dei mandatari del popolo, designati dalle rappresentanze popolari della Federazione e delle regioni. Sono mandatari del popolo il Presidente della Federazione, i ministri federali, i sottosegretari di Stato e i membri dei governi regionali. 2) La gestione dei mandatari del popolo è sottoposta al controllo della rappresentanza popolare che li ha designati. 3) In caso di loro responsabilità, per azioni od omissioni, contro di essi può esser promossa accusa davanti all’Alta corte costituzionale in conformità alle norme della costituzione federale o delle costituzioni regionali. 4) Con legge federale può venir limitata la facoltà dei mandatari del popolo e degli altri pubblici funzionari a collaborare a imprese economiche private. Art. 20 – 1) Sotto la direzione dei mandatari del popolo,
l’amministrazione federale o regionale è retta, in conformità alle leggi da
organi eletti a termine ovvero da organi professionalmente nominati. Essi, in
quanto non sia altrimenti disposto dalla costituzione federale o da quelle
regionali, sono tenuti all’osservanza delle istruzioni dei mandatari del popolo
a loro superiori, e sono verso i medesimi responsabili per la loro attività
ufficiale. L’organo subordinato può
rifiutare l’esecuzione di una istruzione quando la medesima sia stata impartita
da un organo incompetente, ovvero contravvenga alle disposizioni del diritto
penale. 2) I mandatari del popolo e i loro subordinati sono, in
quanto non sia altrimenti stabilito per legge, obbligati al segreto su tutti i
fatti che vengono a loro conoscenza esclusivamente a causa delle loro funzioni
e la cui riservatezza sia prescritta nell’interesse di un ente territoriale o
dei partiti (segreto d’ufficio). Il segreto d’ufficio non sussiste per i funzionari
di un corpo rappresentativo generale nei riguardi del medesimo, quando esso
tali informazioni espressamente richieda. Art. 21 – 1) Lo stato giuridico, ivi compreso il sistema di stipendi e le norme disciplinari, per tutti gli impiegati della Federazione e delle regioni che devono adempiere a funzioni pubbliche, è regolato con legge federale secondo principi unitari (art. 10, n. 6 e art. 12, n. 10). Sarà anche particolarmente stabilito in quale misura possano partecipare alla determinazione dei diritti e doveri di tali impiegati, rappresentanze del personale senza pregiudizio del potere gerarchico supremo della Federazione e delle regioni. 2) Il potere gerarchico supremo è esercitato relativamente
agli impiegati della Federazione dal governo federale, relativamente agli
impiegati delle regioni dai governi regionali. Nei riguardi degl’impiegati della Corte dei Conti, il potere gerarchico
supremo della Federazione è esercitato dal presidente della Corte dei Conti. 3) La nomina e lo stato giuridico dei dipendenti dei comuni e dei distretti autonomi, che devono adempiere funzioni pubbliche, sono regolati in relazione all’organizzazione amministrativa. 4) Gli impiegati pubblici, sia della Federazione, sia delle regioni, sia dei comuni e distretti autonomi, hanno il diritto, dietro consenso concorde delle autorità chiamate ad esercitare il potere gerarchico supremo, di passare dal servizio dell’una al servizio dell’altra di queste collettività. Possono essere stabilite, con legge federale, disposizioni particolari per agevolare il passaggio dall’uno all’altro servizio. 5) I titoli ufficiali per gli organi della Federazione, delle regioni e dei comuni e distretti autonomi possono essere stabiliti unitariamente con legge federale. I medesimi sono tutelati dalla legge. Art. 22 – Tutti gli organi della Federazione, delle regioni e dei comuni e distretti autonomi sono tenuti a prestarsi reciproca assistenza, nell’ambito della sfera di attività per ciascuno stabilita dalla legge. Art. 23 – 1) Tutti gli individui incaricati sia di funzioni amministrative (federali, regionali, comunali o distrettuali) sia di funzioni giudiziarie sono responsabili di qualsiasi danno arrecato ad altri nell’esercizio di queste funzioni con una violazione intenzionale o grave del diritto. La Federazione, le regioni o i comuni e distretti autonomi sono responsabili delle violazioni del diritto commesse dai loro organi. 2) Una legge federale regolerà l’applicazione di questi princìpi. Titolo II Della legislazione federale a) Il Consiglio nazionale Art. 24 – La funzione legislativa federale è esercitata dal Consiglio nazionale eletto dalla nazione intera in unione col Consiglio federale eletto dalle diete regionali. Art. 25 – 1) Sede del Consiglio nazionale è Vienna. 2) In caso di circostanze straordinarie, il presidente della Federazione può, su proposta del governo federale, convocare altrove il Consiglio nazionale. Art. 26 – 1) Il Consiglio nazionale è eletto dalla nazione intera con suffragio generale, diretto, segreto e personale degli uomini e delle donne, che abbiano 20 anni di età al 1° gennaio dell’anno in cui ha luogo l’elezione, e secondo i principi della rappresentanza proporzionale. 2) Il territorio federale è ripartito, all’interno dei confini regionali, in circoscrizioni elettorali composte da un territorio chiuso. La frazione del numero totale dei mandati da attribuire a ciascuna circoscrizione elettorale è determinata dal rapporto del numero totale dei cittadini della Federazione con il numero dei suoi cittadini vale a dire dei cittadini della Federazione che, secondo i risultati dell’ultimo censimento, hanno nella circoscrizione la loro ordinaria residenza. Non si possono formare collegi elettorali su altra base. 3) Le elezioni devono aver luogo una domenica o un altro giorno festivo. 4) È eleggibile ogni elettore che, al 1° gennaio dell’anno in cui avviene l’elezione abbia più di 24 anni di età. 5) La esclusione dall’elettorato e dall’eleggibilità può avvenire soltanto in conseguenza di una sentenza o di un’ordinanza giudiziaria. 6) Per dirigere le operazioni elettorali con i plebisciti previsti all’art. 46 come pure per partecipare alla verifica delle iniziative popolari saranno nominati degli ufficiali elettorali, che saranno assistiti da rappresentanti dei partiti in lotta, aventi voce deliberativa, e inoltre, per l’autorità elettorale centrale, da membri o ex-membri della gerarchia giudiziaria. Tali assessori, il cui numero sarà stabilito nella legge elettorale, saranno ripartiti – prescindendo da quelli tratti dall’ordine giudiziario – fra i partiti partecipanti alla lotta elettorale, proporzionalmente alle forze rispettive risultanti dalle ultime elezioni al Consiglio nazionale. Art. 27 – 1) La legislatura del Consiglio nazionale dura quattro anni, computati dal giorno della sua prima convocazione, e in ogni caso fino al giorno in cui si riunisce il nuovo Consiglio nazionale. 2) Il Consiglio nazionale di nuova elezione deve essere convocato dal presidente della Federazione entro i trenta giorni successivi alle elezioni. Queste devono essere indette dal governo federale in modo che il nuovo Consiglio nazionale possa riunirsi il giorno dopo lo spirare del quarto anno della legislatura. Art. 28 – L’aggiornamento del Consiglio nazionale non può essere deciso che da esso stesso. Esso viene convocato di nuovo dal suo presidente. Questi è tenuto a convocarlo immediatamente quando ne vien fatta richiesta da un quarto dei suoi membri o dal governo federale. Art. 29 – Il Consiglio nazionale può, con legge ordinaria, dichiararsi sciolto prima dello spirare della legislatura. Anche in questo caso, la legislatura dura fino al giorno della riunione del nuovo Consiglio nazionale. Art. 30 – 1) Il Consiglio nazionale elegge nel suo seno il presidente, il secondo e il terzo presidente. 2) Gli affari del Consiglio nazionale vengono condotti sulla base di una legge speciale ed un regolamento autonomo, da deliberarsi dallo stesso Consiglio nazionale nell’ambito di tale legge. La legge sul regolamento interno può essere votata solo qualora sia presente la metà dei membri del Consiglio e con una maggioranza di due terzi dei votanti. Art. 31 – Le deliberazioni del Consiglio nazionale non possono essere prese, salvo disposizione contraria della presente legge, che alla presenza di almeno un terzo dei suoi membri e a maggioranza assoluta dei votanti. Art. 32 – 1) Le sedute del Consiglio nazionale sono pubbliche. 2) La pubblicità è esclusa, quando ciò sia domandato dal presidente o da un quinto dei membri presenti, previo allontanamento degli astanti. Art. 33 – I resoconti veridici delle sedute pubbliche del Consiglio nazionale e delle sue Commissioni non comportano alcuna responsabilità. b) Consiglio federale Art. 34 – 1) Le regioni sono rappresentate nel Consiglio federale in rapporto al numero degli abitanti della Federazione che vi risiedono e secondo le disposizioni seguenti. 2) La regione col maggior numero di abitanti invia dodici rappresentanti. Ogni altra regione ottiene un numero di mandati corrispondente al rapporto del numero dei suoi abitanti con questa prima cifra, computandosi per interi i resti superiori alla metà del quoziente. Ogni regione ha tuttavia una rappresentanza di almeno tre componenti. Per ciascun membro sarà nominato un supplente. 3) Il numero dei delegati da inviarsi da ciascuna regione è stabilito dal presidente della Federazione dopo ogni censimento generale. Art. 35 – 1) I membri del Consiglio federale e i loro supplenti sono eletti dalle diete regionali per la durata delle rispettive legislature, secondo il principio generale della rappresentanza proporzionale; tuttavia, deve essere attribuito almeno un mandato al partito che abbia conseguito il secondo posto per numero di seggi alla dieta, ovvero, quando più partiti abbiano lo stesso numero di seggi, abbia riportato il secondo posto per numero di voti elettorali nelle ultime elezioni per la dieta. In caso di parità fra diversi partiti decide la sorte. 2) I membri del Consiglio federale non devono necessariamente appartenere alla dieta che li invia; essi devono soltanto essere eleggibili a tale dieta. 3) Trascorsa la durata della legislatura di una dieta regionale, o dopo lo scioglimento della medesima, i componenti del Consiglio federale da essa inviati restano in funzione fino a quando la nuova dieta regionale non abbia effettuato nuove elezioni. 4) Le disposizioni degli artt. 34 e 35 possono essere modificate soltanto quando, nel Consiglio federale – prescindendo dalla maggioranza generalmente necessaria per le sue deliberazioni – la maggioranza dei rappresentanti di almeno quattro regioni si sono pronunciati in favore della variazione proposta. Art. 36 – 1) Nella presidenza del Consiglio federale le regioni si alternano ogni semestre, in ordine alfabetico. 2) Le funzioni di presidente sono esercitate dal primo eletto fra i rappresentanti della regione chiamata alla presidenza. I vice-presidenti sono designati in conformità al regolamento del Consiglio federale. 3) Il Consiglio federale è convocato dal suo presidente nella sede del Consiglio nazionale. Il presidente ha l’obbligo di convocare immediatamente il Consiglio federale appena un quarto almeno dei suoi membri, o il governo federale, ne faccia richiesta. Art. 37 – 1) Per ogni deliberazione del Consiglio federale è necessaria, a meno che nella presente legge non sia altrimenti disposto, la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei votanti. 2) Il Consiglio federale si dà il proprio regolamento con sua deliberazione. Tale deliberazione può essere presa solo con la presenza di metà dei componenti e con una maggioranza di due terzi dei votanti. 3) Le sedute del Consiglio federale sono pubbliche. La pubblicità può tuttavia essere esclusa con deliberazione conforme alle disposizioni del regolamento. Le disposizioni dell’art. 33 valgono anche per le sedute pubbliche del Consiglio federale e delle sue Commissioni. c) Assemblea federale Art. 38 – Il Consiglio nazionale e il Consiglio federale si riuniscono in Assemblea federale in seduta pubblica comune, nella sede del Consiglio nazionale, per l’elezione del presidente della Federazione e per il suo giuramento, e, inoltre, per adottare la decisione relativa a una dichiarazione di guerra. Art. 39 – I) L’Assemblea federale – salvo i casi dell’art. 63, comma 2, dell’art. 64, comma 2 e dell’art. 68, comma 2, è convocata dal presidente della Federazione. La presidenza è esercitata alternativamente dal presidente del Consiglio nazionale e da quello del Consiglio federale, cominciando dal primo. 2) Il regolamento del Consiglio nazionale si applica per analogia all’Assemblea federale. 3) Il Consiglio nazionale e il Consiglio federale possono anche prima deliberare separatamente intorno all’oggetto del voto. 4) Le disposizioni dell’art. 33 valgono anche per le sedute dell’Assemblea federale. Art. 40 – 1) Le deliberazioni dell’Assemblea federale sono firmate dal suo presidente e controfirmate dal cancelliere federale. 2) Le deliberazioni dell’assemblea federale relative al risultato dell’elezione del presidente della Federazione e ad una dichiarazione di guerra devono essere pubblicate ufficialmente dal cancelliere federale. D) DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA Art. 41 – 1) I progetti di legge pervengono al Consiglio nazionale o come proposte dei suoi componenti o come disegni di legge del governo federale. Il Consiglio federale può pure sottoporre proposte di legge al Consiglio nazionale per il tramite del governo federale. 2) Ogni proposta fatta da 200.000 elettori, o dalla metà degli elettori di tre regioni (iniziativa popolare) deve essere sottoposta dal governo federale al Consiglio nazionale, per esservi discussa a termini del regolamento. L’iniziativa popolare deve essere presentata in forma di progetto di legge. Art. 42 – 1) Ogni deliberazione legislativa del Consiglio nazionale deve essere immediatamente trasmessa dal suo presidente al cancelliere federale, il quale ne rende subito edotto il Consiglio federale. 2) Una deliberazione legislativa può – salvo contraria disposizione costituzionale – essere promulgata e pubblicata solo qualora il Consiglio federale non abbia formulato, contro la medesima, alcuna opposizione motivata. 3) Tale opposizione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio nazionale, per il tramite del cancelliere federale, entro otto settimane dalla data in cui la deliberazione legislativa è pervenuta al Consiglio federale. 4) Se il Consiglio nazionale mantiene la sua deliberazione con l’intervento di almeno metà dei componenti, il testo approvato deve essere promulgato e pubblicato. Se il Consiglio federale decide di non sollevare alcuna opposizione, ovvero non formuli un’opposizione motivata nel termine stabilito al n. 3, il testo di legge deve essere promulgato e pubblicato. 5) Il Consiglio federale non può sollevare opposizione contro deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti le leggi sul regolamento del Consiglio nazionale e sul suo scioglimento, le leggi per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, l’emissione o la conversione di prestiti federali o relative a atti di disposizione di beni federali. Queste deliberazioni legislative devono essere promulgate e pubblicate immediatamente. Art. 43 – Ogni deliberazione legislativa del Consiglio nazionale, dopo ultimata la procedura prevista dall’art. 42, prima tuttavia della sua promulgazione da parte del presidente della Federazione, dev’essere sottoposta a referendum, quando il Consiglio nazionale lo deliberi, o la maggioranza dei suoi membri lo richieda. Art. 44 – 1) Le leggi costituzionali, o le disposizioni costituzionali contenute in leggi ordinarie, possono essere votate dal Consiglio nazionale solo con la presenza di almeno metà dei suoi membri e con una maggioranza di due terzi dei votanti; esse devono essere indicate espressamente come tali (“legge costituzionale”, “disposizione costituzionale”). 2) Ogni modifica complessiva della Costituzione federale – dopo ultimata la procedura prevista dall’art. 42, ma prima della sua promulgazione da parte del presidente della Federazione – deve essere sottoposta all’approvazione di tutta la nazione. Lo stesso avviene per le modifiche parziali, quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio nazionale o del Consiglio federale. Art. 45 – 1) Nei referendum decide la maggioranza assoluta dei voti validi. 2) Il risultato della votazione popolare dev’essere ufficialmente proclamato. Art. 46 – 1) La procedura del referendum e dell’iniziativa popolare sarà regolata con legge federale. 2) Il diritto di partecipare al referendum spetta a ogni cittadino che sia elettore al Consiglio nazionale. 3) Il referendum è ordinato dal presidente della Federazione. Art. 47 – 1) La regolarità dell’elaborazione, ai sensi della costituzione, delle leggi federali è attestata dalla firma del presidente della Federazione. 2) La presentazione delle leggi per la promulgazione è fatta dal cancelliere federale. 3) La promulgazione è controfirmata dal cancelliere federale e dai competenti ministri federali. Art. 48 – Le leggi federali e i trattati internazionali indicati all’art. 50 vengono pubblicati con riferimento alla deliberazione del Consiglio nazionale, le leggi federali che derivano da un referendum, con riferimento al risultato del referendum. Art. 49 – 1) Le leggi federali e i trattati internazionali indicati all’art. 50 devono essere pubblicati dal cancelliere federale nel “Bundesgesetzblatt”. Esse diventano obbligatorie – quando non è espressamente disposto altrimenti – a partire dal giorno successivo a quello in cui il numero del “Bundesgesetzblatt”, contenente la pubblicazione, è edito e spedito, e, quando non è altrimenti disposto, per tutto il territorio federale. 2) Del “Bundesgesetzblatt” tratta un’apposita legge federale. e) Partecipazione del Consiglio nazionale e del Consiglio federale al potere esecutivo federale Art. 50 – 1) Tutti i trattati internazionali politici, e quegli altri trattati che contengono modificazioni a una legge, esigono per essere validi l’approvazione del Consiglio nazionale. 2) Le disposizioni dell’art. 42, commi 1-4, devono essere applicate per analogia alle deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti la ratifica dei trattati, e, se si tratta di un trattato che deroghi a una legge costituzionale, quelle dell’art. 45 comma 1. Art. 51 – Il governo federale deve presentare al Consiglio nazionale, non oltre otto settimane prima della fine dell’anno finanziario, un preventivo delle entrate e delle spese della Federazione per l’anno finanziario successivo. Art. 52 – Il Consiglio nazionale e il Consiglio federale sono competenti a controllare gli atti del governo federale, a interpellarne i membri su tutte le questioni di loro competenza e a chieder loro tutte le informazioni occorrenti come pure ad esprimere, mediante risoluzioni, tutti i propri desideri per ciò che riguarda il potere esecutivo. Art. 53 – 1) Il Consiglio nazionale può, con deliberazione, istituire commissioni d’inchiesta. 2) I tribunali e in genere tutte le autorità pubbliche hanno l’obbligo di procedere alle inchieste e alle verifiche richieste da tali commissioni; tutti i documenti ufficiali devono, a richiesta, esser loro comunicati. 3) La procedura delle Commissioni d’inchiesta è regolata dalla legge sul regolamento interno del Consiglio nazionale. Art. 54 – Il Consiglio nazionale collabora alla determinazione delle tariffe ferroviarie, postali, telegrafiche e telefoniche, e dei prezzi dei generi di monopolio, come pure del trattamento economico del personale stabilmente occupato in aziende della Federazione. Tale collaborazione è regolata da una legge costituzionale federale. Art. 55 – Il Consiglio nazionale collabora pure all’attività esecutiva federale, nei casi stabiliti dalla presente legge, per il tramite della commissione centrale eletta nel suo seno in base al principio della rappresentanza proporzionale. La commissione centrale partecipa in particolare alla designazione del governo federale (art. 70). Inoltre le leggi federali possono stabilire che per determinate ordinanze del governo federale, o di un ministro federale, occorra l’intesa con la commissione centrale. F) POSIZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO FEDERALE Art. 56 – I membri del Consiglio nazionale e i membri del Consiglio federale non sono legati da nessun mandato nell’esercizio di tale ufficio. Art. 57 – 1) I membri del Consiglio nazionale non possono mai essere resi responsabili per i voti emessi nell’esercizio del loro ufficio e, per le dichiarazioni fatte in tale ufficio, possono esserlo solo dal Consiglio nazionale. 2) I membri del Consiglio nazionale non possono, salvo il caso di flagrante delitto, essere arrestati, né esser altrimenti perseguiti di autorità, senza il consenso del Consiglio. 3) In caso di flagrante delitto, l’autorità pubblica deve comunicare immediatamente l’avvenuto arresto al presidente del Consiglio nazionale. 4) Qualora il Consiglio nazionale lo richieda, l’arresto dev’essere revocato, o il procedimento nel suo complesso differito per la durata della legislatura. 5) L’immunità degli organi del Consiglio nazionale le cui funzioni si prolungano oltre il termine della legislatura, dura quanto queste funzioni. Art. 58 – I membri del Consiglio federale, per tutta la durata delle loro funzioni, hanno immunità di membri della dieta regionale che li ha delegati. Art. 59 – 1) Nessuno può appartenere contemporaneamente al Consiglio nazionale e al Consiglio federale. 2) Gli impiegati pubblici, compresi i membri dell’esercito federale, non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per l’esercizio di un mandato nel Consiglio nazionale o nel Consiglio federale. Se essi si presentano candidati al Consiglio nazionale, dovrà esser loro concesso il tempo libero all’uopo necessario. I particolari sono determinati dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati pubblici. Titolo III Potere esecutivo della federazione a) Amministrazione 1° Il presidente della Federazione Art. 60 – 1) Il presidente della Federazione è eletto dall’Assemblea federale a scrutinio segreto. 2) La durata delle sue funzioni è di quattro anni. Esso non può esser rieletto consecutivamente che una volta sola. 3) Può essere eletto presidente della Federazione solo chi gode dell’elettorato al Consiglio nazionale ed abbia compiuto il 35° anno di età al l° gennaio dell’anno in cui avviene l’elezione. 4) Non sono eleggibili i membri di famiglie regnanti o che abbiano regnato. 5) È dichiarato eletto chi ha conseguito più della metà di tutti i voti espressi. Lo scrutinio dura finché uno dei concorrenti non abbia ottenuto la maggioranza assoluta. Art. 61 – 1) Il presidente della Federazione non può, durante la sua carica, appartenere a nessuna Assemblea politica, né esercitare alcuna professione. 2) Il titolo di “presidente della Federazione” – anche con aggiunte o in connessione con altre qualifiche – non può esser portato da nessun altro. Esso è tutelato dalla legge. Art. 62 – Il presidente della Federazione, nell’assumere il suo ufficio, pronuncia davanti all’Assemblea federale il seguente giuramento: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione e tutte le leggi della Repubblica, e di adempiere al mio dovere con tutta coscienza”. Art. 63 – 1) Il presidente della Federazione non può essere oggetto di alcun procedimento pubblico senza l’autorizzazione dell’Assemblea federale. 2) La richiesta di luogo a procedere contro il presidente della Federazione deve essere presentata dall’autorità competente al Consiglio nazionale, il quale decide se l’Assemblea federale debba esserne investita. Se il Consiglio nazionale si pronuncia in questo senso, il cancelliere federale deve immediatamente convocare l’Assemblea federale. Art. 64 – 1) In caso di impedimento del presidente della Federazione o di vacanza del suo ufficio, tutte le funzioni del presidente passano al cancelliere federale. 2) Questi deve, in caso di vacanza, convocare immediatamente l’Assemblea federale per l’elezione di un nuovo presidente. Art. 65 – 1) Il presidente della Federazione rappresenta la Repubblica nei confronti dell’estero, riceve i rappresentanti delle potenze estere ed accredita i rappresentanti della Repubblica all’estero, dà l’assenso alla nomina dei consoli esteri, nomina i rappresentanti consolari della Repubblica all’estero e ratifica i trattati. 2) A lui spettano inoltre – oltre le competenze affidategli da altre disposizioni della presente Costituzione: a) la nomina degli impiegati federali, compresi gli ufficiali, e degli altri funzionari federali, e il conferimento di titoli ufficiali ai medesimi; b) la creazione e il conferimento di titoli professionali onorifici; c) per casi singoli: la grazia per coloro che siano stati condannati dai tribunali con sentenza passata in giudicato, la commutazione di pene pronunziate dai tribunali; la dilazione delle conseguenze giuridiche e l’estinzione di pene mediante la grazia, infine la cessazione di un procedimento penale per reati perseguibili di ufficio; d) la legittimazione di figli naturali, su richiesta dei genitori. 3) Leggi speciali determinano quale altra competenza spetti al presidente della Federazione relativamente al conferimento di diritti onorifici, di gratifiche, integrazioni e pensioni straordinarie, ai diritti di nomina o di conferma ed alle altre attribuzioni personali. Art. 66 – 1) Il presidente della Federazione può delegare ai membri competenti del governo federale il diritto, che a lui compete, di nomina degli impiegati di determinate categorie. 2) Il presidente federale può autorizzare il governo federale o i membri competenti del governo federale alla stipulazione di determinate categorie di trattati che non ricadano sotto la disposizione dell’art. 50. Art. 67 – 1) Tutti gli atti del presidente della Federazione sono compiuti, salvo contraria disposizione costituzionale, su proposta del governo federale o dei ministri federali dal medesimo autorizzati. La legge determina in qual misura il governo federale o il ministro federale competente sia esso stesso legato alle proposte di altre autorità. 2) Tutti gli atti del presidente della Federazione devono essere controfirmati dal cancelliere federale o dal ministro federale competente. Art. 68 – 1) Il presidente della Federazione è responsabile dell’esercizio delle sue funzioni dinanzi all’Assemblea federale, a termini dell’art. 142. 2) Per rendere efficace questa responsabilità l’Assemblea federale dovrà esser convocata dal cancelliere federale, su deliberazione del Consiglio nazionale o del Consiglio federale. 3) La deliberazione che stabilisce l’elevazione di un’accusa ai sensi dell’art. 142, può esser presa soltanto con la presenza di più della metà dei membri di ciascuna delle due assemblee, e con una maggioranza di due terzi dei votanti. 2° Il governo federale Art. 69 – l) La suprema competenza amministrativa della Federazione, ad eccezione di quella spettante al presidente della Federazione, è affidata al cancelliere federale, al vice-cancelliere e agli altri ministri federali. Essi costituiscono nel loro complesso il governo federale, sotto la presidenza del cancelliere. 2) Il vice-cancelliere è chiamato a supplire al cancelliere nell’insieme delle sue attribuzioni. Art. 70 – 1) Il governo federale è eletto per appello nominale dal Consiglio nazionale su una lista d’insieme presentata dalla commissione centrale. 2) Per poter essere eletto membro del governo federale, bisogna essere eleggibile al Consiglio nazionale; ma non è necessario farne parte. 3) Se il Consiglio nazionale non è riunito, il governo federale viene provvisoriamente designato dalla commissione centrale; non appena il Consiglio si riunisce, si deve procedere all’elezione. 4) Le disposizioni dei commi 1-3 si applicano per analogia all’elezione separata di uno o più membri del governo federale. Art. 71 – 1) Quando il governo federale è dimissionario, il presidente della Federazione deve incaricare membri del governo dimissionario o alti funzionari dei ministeri federali di sbrigare gli affari amministrativi fino alla formazione del nuovo governo ed incaricare uno di essi della presidenza di questo governo federale provvisorio. Questa disposizione si applica per analogia quando uno o più membri si sono dimessi individualmente dal governo. Art. 72 – 1) I membri del governo federale, prima di assumere il loro ufficio, prestano giuramento nelle mani del presidente della Federazione. 2) I decreti di nomina del cancelliere federale, del vice-cancelliere e degli altri ministri federali sono firmati dal presidente della Federazione il giorno del loro giuramento e controfirmati dal nuovo cancelliere. 3) Tali disposizioni si applicano pure per analogia nei casi previsti dall’art. 71. Art. 73 – Nel caso di temporaneo impedimento di un ministro federale, il presidente della Federazione incarica della sostituzione uno dei ministri federali o un alto funzionario di un ministero. Questo sostituto è sottoposto alla responsabilità ministeriale (art. 76). Art. 74 – 1) Il governo federale o il ministro al quale il Consiglio nazionale rifiuta la fiducia con espressa deliberazione deve esser rilevato dalle sue funzioni. 2) Per una deliberazione del Consiglio nazionale, con la quale si nega la fiducia, è necessaria la presenza della metà dei membri del consiglio. Tuttavia, quando un quinto dei membri presenti lo richieda, la votazione dovrà esser differita di due giorni non festivi. Un nuovo aggiornamento della votazione può avvenire solo per deliberazione del consiglio. 3) Il governo federale e ciascuno dei suoi membri in particolare sono esonerati dalle loro funzioni dal presidente della Federazione nei casi previsti dalla legge ovvero a loro richiesta. Art. 75 – I membri del governo federale, al pari dei commissari da essi delegati, hanno diritto di partecipare a tutte le discussioni del Consiglio nazionale, del Consiglio federale e dell’Assemblea federale, nonché a quelle delle Commissioni di questi corpi rappresentativi, e così pure, ma dietro speciale invito, a quelle della commissione centrale. Essi devono essere uditi tutte le volte che lo richiedano. Il Consiglio nazionale, il Consiglio federale e l’Assemblea federale, al pari delle loro commissioni possono reclamarne la presenza. Art. 76 – 1) I membri del Governo federale (artt. 69 e 71) sono responsabili davanti al Consiglio nazionale a termini dell’art. 142. 2) Per una deliberazione con la quale è elevata un’accusa è richiesta la presenza di oltre la metà dei componenti. Art. 77 – 1) L’amministrazione federale è assicurata dai ministeri federali e dagli organismi ad essi subordinati. 2) Il numero dei ministeri federali, la delimitazione delle loro attribuzioni e il loro ordinamento, sono regolati con legge federale. 3) La direzione della cancelleria federale è affidata al cancelliere federale, quella degli altri ministeri federali ad un ministro federale. 4) Il cancelliere federale e gli altri ministri federali possono eccezionalmente venir incaricati della direzione di un secondo ministero federale. Art. 78 – 1) In casi speciali possono esser nominati dei ministri federali senza portafoglio. 2) Ai ministri federali possono esser affiancati, per aiutarli nella condotta degli affari e per rappresentarli in Parlamento, dei segretari di Stato i quali vengono nominati e revocati alla stessa stregua dei ministri. 3) Il segretario di Stato è subordinato al ministro ed è vincolato dalle sue istruzioni. 3° Esercito federale Art. 79 – 1) All’esercito federale compete la difesa dei confini della Repubblica. 2) L’esercito federale, quando l’autorità civile legittima ne richieda la collaborazione, è chiamato a proteggere le istituzioni costituzionali, a mantenere l’ordine e la sicurezza all’interno e a prestare il suo soccorso in casi di calamità o infortuni di carattere straordinario. Art. 80 – 1) Il Consiglio nazionale dispone dell’esercito. Nella misura in cui non ne disponga direttamente ai sensi della legge militare, il potere di disporre dell’esercito spetta al Governo federale, o al ministro federale competente, nell’ambito delle facoltà attribuitegli dal Governo federale. 2) La legge militare determina in qual misura le autorità regionali e municipali possono del pari disporre direttamente dell’esercito federale ai sensi del comma 2 dell’art. 79. Art. 81 – Sono regolati con legge federale i limiti entro cui le regioni partecipano al reclutamento, al vettovagliamento e all’alloggiamento dell’esercito federale, nonché alla soddisfazione delle sue altre esigenze. B) Giurisdizione Art. 82 – 1) Ogni giurisdizione emana dalla Federazione. 2) Le sentenze e le decisioni sono pronunziate e pubblicate nel nome della Repubblica. Art. 83 – 1) La costituzione e la competenza dei tribunali sono stabilite con legge federale. 2) Nessuno può essere sottratto ai suoi giudici legittimi. 3) Sono ammissibili tribunali eccezionali solo nei casi regolati dalle leggi sulla procedura penale. Art. 84 – La giurisdizione militare – salvo in tempo di guerra – è soppressa. Art. 85 – La pena di morte nella procedura ordinaria è abolita. Art. 86 – 1) I giudici sono nominati – salvo disposizione contraria della presente legge – su proposta del governo federale, dal presidente della Federazione o, in base a sua autorizzazione, dal competente ministro federale; il governo federale o il ministro federale, deve richiedere alle camere (Senate) all’uopo designate dalla legge sull’ordinamento giudiziario, un elenco dei nominativi proposti. 2) L’elenco dei nominativi proposti che deve essere presentato al ministro competente e da lui trasmesso al governo federale, deve contenere – quando vi sia un sufficiente numero di aspiranti – almeno tre nomi e, quando vi sia da provvedere a più di un posto, deve comprendere almeno un numero di nomi doppio dei giudici da nominare. Art. 87 – 1) I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie. 2) Il giudice si trova nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie quando si occupa di qualsiasi causa giudiziaria a lui deferita dalla legge e dalla ripartizione degli affari giudiziari, con esclusione delle cause di giustizia amministrativa che la legge non attribuisce alla competenza di una camera o di una commissione. 3) Le cause devono essere anticipatamente ripartite fra i giudici di un medesimo tribunale, per il tempo determinato dall’ordinamento giudiziario. Una causa affidata a un giudice in virtù di tale ripartizione può essergli tolta, per disposizione dell’amministrazione giudiziaria, solo nel caso di suo impedimento. Art. 88 – 1) Nell’ordinamento giudiziario sarà determinato un limite di età, raggiunto il quale i giudici devono essere collocati a riposo. 2) In generale, i giudici possono essere destituiti, trasferiti o collocati a riposo contro il loro volere solo nei casi e con le forme previste dalla legge, e in virtù di una formale deliberazione giudiziaria. Queste disposizioni non sono per altro applicabili ai trasferimenti e collocamenti a riposo che diventino necessari in dipendenza di modificazioni nella costituzione giudiziaria. In tal caso sarà stabilito dalla legge entro quale termine i giudici possono essere trasferiti o collocati a riposo senza le formalità normalmente previste. 3) La temporanea sospensione dei giudici dalle loro funzioni può aver luogo solo mediante deliberazione del presidente del tribunale o dell’autorità giudiziaria superiore, con il temporaneo rinvio della causa alla corte giudiziaria competente. Art. 89 – 1) I tribunali non hanno il diritto di giudicare della validità delle leggi regolarmente pubblicate. 2) Se un tribunale ha dei dubbi circa l’applicazione di una disposizione a motivo della sua illegalità deve sospendere il procedimento e richiedere all’Alta corte costituzionale la cassazione di tale disposizione. 3) Se la disposizione da applicarsi dal tribunale ha già
perduto vigore, la richiesta del tribunale deve invocare la decisione che la
disposizione era illegale. 4) Se la disposizione da applicarsi dal tribunale è stata cassata come illegale mediante un decreto dell’Alta corte costituzionale, il tribunale, senza dover presentare la richiesta indicata al comma 3, deve tenersi legato dalla determinazione giuridica dell’Alta corte costituzionale. Art. 90 – 1) I dibattiti nelle cause civili e penali dinanzi ai tribunali sono orali e pubblici, salvo eccezioni stabilite dalla legge. 2) Nelle cause penali, vale il processo accusatorio. Art. 91 – 1) Il popolo deve partecipare all’amministrazione della giustizia. 2) Per i reati punibili con pene gravi, da determinarsi dalla legge, come pure nel caso di reati e delitti politici, dei giurati decidono sulla colpevolezza dell’imputato. 3) Nella procedura penale relativa ad altri atti punibili, quando la pena da comminarsi oltrepassi un certo limite fissato dalla legge, degli scabini partecipano al pronunziato. Art. 92 – La Corte suprema giudica in ultima istanza nelle cause civili e penali. La Corte suprema ha sede in Vienna. Art. 93 – Le amnistie vengono accordate con legge federale. Art. 94 – 1) La giustizia è in ogni grado di istanza separata dall’amministrazione. 2) Quando un’autorità amministrativa è incaricata di decidere pretese di diritto privato, la parte cui la decisione della predetta autorità reca pregiudizio è libera di rivolgersi contro l’altra parte ai tribunali ordinari. 3) Nelle controversie relative alla riforma agraria (art. 13, comma 1, n. 6) la decisione spetta esclusivamente alle Commissioni composte da giudici, amministratori ed esperti. Titolo IV Attività legislativa e potere esecutivo delle regioni a) Disposizioni generali Art. 95 – 1) L’attività legislativa delle regioni è esercitata dalle diete regionali. I componenti di queste sono eletti in base a suffragio eguale, diretto, segreto e personale con rappresentanza proporzionale, da tutti i cittadini della Federazione, di entrambi i sessi, i quali abbiano domicilio nella regione e ai quali le leggi per le elezioni regionali accordino il diritto di suffragio. 2) Le leggi per le elezioni regionali non devono esigere per l’elettorato attivo e passivo disposizioni più restrittive di quelle previste dalla legge elettorale per il Consiglio nazionale. 3) Gli elettori esercitano il loro diritto elettorale in circoscrizioni delle quali ciascuna deve comprendere un territorio chiuso. Il numero dei mandati deve esser ripartito tra le circoscrizioni in rapporto alla popolazione di esse. Non è ammessa ripartizione del corpo elettorale in altre unità. 4) Ai pubblici impiegati, ivi compresi gli appartenenti all’esercito federale, i quali si presentino candidati a un mandato o vengano eletti deputati a una dieta, deve esser accordato il tempo necessario per sostenere la loro candidatura o esercitare il loro mandato. Le modalità di applicazione verranno regolate dalle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati pubblici. Art. 96 – 1) I membri delle diete godono della stessa immunità di cui godono i membri del Consiglio nazionale; ad essi si applicano per analogia le disposizioni dell’art. 57. 2) Le disposizioni degli artt. 32 e 33 valgono anche per le sedute della dieta regionale e delle sue commissioni. Art. 97 – 1) Ogni legge regionale deve esser votata dalla dieta regionale, promulgata e controfirmata in conformità alle disposizioni della Costituzione della regione, e pubblicata dal governatore della regione nel Bollettino delle leggi regionali. 2) Quando per l’esecuzione di una legge regionale sia prevista la collaborazione di organi federali, occorre per tale collaborazione l’assenso del governo federale. Detto assenso si considera come dato se il governo federale, entro otto settimane dal giorno in cui la deliberazione legislativa è rimessa al competente ministero federale, non avrà notificato al governatore della regione che la collaborazione degli organi federali viene rifiutata. Prima della scadenza del suddetto termine la promulgazione della disposizione legislativa non può aver luogo a meno che il governo federale non vi abbia espressamente consentito. Art. 98 – 1) Tutte le deliberazioni legislative della dieta regionale devono essere immediatamente comunicate, appena adottate dalla dieta e prima della loro promulgazione, a cura del governatore della regione, al ministero federale competente. 2) Il governo federale può, ove ritenga pregiudicati gli interessi della Federazione, sollevare una opposizione motivata contro la deliberazione legislativa di una dieta regionale, entro otto settimane dal giorno in cui la deliberazione stessa è stata rimessa al ministero federale competente. In questo caso la deliberazione legislativa può esser promulgata solo nel caso in cui la dieta regionale l’abbia di nuovo adottata con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. 3) Prima della scadenza del termine previsto per l’opposizione, la promulgazione è ammessa solo se il Governo federale vi consenta espressamente. 4) Le deliberazioni legislative della dieta federale in materia di imposte sono rette dalle disposizioni della legge costituzionale di finanza. Art. 99 – 1) La Costituzione regionale è stabilita con legge regionale e può esser modificata in quanto non ne sia toccata la Costituzione federale, con legge regionale. 2) Una legge costituzionale regionale può esser deliberata solo con la presenza della metà dei componenti la dieta regionale e con una maggioranza di due terzi dei votanti. Art. 100 – 1) Ogni dieta regionale può essere sciolta dal presidente della Federazione su proposta del governo federale col consenso del Consiglio federale. Il consenso del Consiglio federale deve esser deliberato con la presenza della metà dei componenti e con una maggioranza di due terzi dei votanti. Non possono prender parte alla votazione i rappresentanti della regione la cui dieta deve essere sciolta. 2) Nel caso di scioglimento deve procedersi a nuove elezioni entro tre settimane, secondo le disposizioni della Costituzione regionale; la nuova dieta deve venir convocata entro quattro settimane dalle elezioni. Art. 101 – 1) Il potere esecutivo di ogni regione viene esercitato da un governo regionale eletto dalla dieta regionale. 2) I membri del governo regionale possono non essere membri della dieta regionale; devono tuttavia esservi eleggibili. 3) Il governo regionale si compone del governatore della regione, di vice-governatori e di altri membri in numero adeguato. 4) Prima di assumere l’ufficio il governatore presta giuramento nelle mani del presidente della Federazione e gli altri membri del governo regionale nelle mani del governatore. Art. 102 – 1) Nell’ambito delle regioni il potere esecutivo federale è esercitato – in quanto non esistano appositi organi federali (amministrazione federale diretta) – dal governatore della regione e dalle autorità regionali a lui subordinate (amministrazione federale indiretta). 2) Possono essere amministrate direttamente da organi federali, entro i limiti costituzionali della loro competenza, le materie seguenti: delimitazione di frontiere; commercio di merci e bestiame con l’estero; dogane; finanze federali; monopoli; pesi e misure, titolo e punzonatura dei metalli preziosi; esperienze tecniche; giustizia; affari riguardanti i mestieri e l’industria; brevetti, tutela dei modelli, marchi ed altri contrassegni; norme sulle professioni di ingegnere, impresario, geometra, ecc.; comunicazioni, strade federali; polizia fluviale interna; poste, telegrafi e telefoni; miniere; regolamentazione e manutenzione dei corsi d’acqua; costruzione e manutenzione dei canali; servizio idrografico e catastale; diritto del lavoro, tutela degli operai e impiegati, assicurazioni sociali; protezione dei monumenti; polizia federale e gendarmeria; affari militari, assistenza ai combattenti e ai loro aventi causa. 3) Resta riservata alla Federazione la facoltà di affidare al governatore della Regione l’amministrazione delle materie elencate nel comma precedente. 4) L’istituzione di autorità federali per materie diverse da quelle elencate nel comma 2 può avvenire solo con il consenso della regione interessata. 5) Il potere dei governatori regionali di disporre della polizia e della gendarmeria federale è regolato dalla legge federale menzionata all’art. 120, comma 7. Art. 103 – 1) Nell’esercizio delle loro funzioni in materia
di amministrazione federale indiretta, i governatori regionali sono vincolati
alle istruzioni del governo federale e dei ministri federali competenti (art.
20) e sono obbligati, per l’attuazione di
tali istruzioni, a valersi dei mezzi a loro disposizione nella loro qualità di
organi regionali. 2) Il governo regionale può, nello stabilire le modalità della propria azione, deliberare che singoli gruppi di affari dell’amministrazione federale indiretta siano condotti, a motivo della loro connessione con materie che rientrano nell’ambito della competenza propria della regione, da membri del governo regionale in nome del governatore. Sotto questo riguardo, i suddetti membri sono vincolati alle istruzioni del governatore, come questi alle istruzioni del Governo federale o dei singoli ministri (art. 20). 3) Le istruzioni del Governo federale o dei singoli ministri federali, di cui al comma 1 devono essere comunicate, anche nei casi di cui al comma 2, al governatore regionale. Questi – qualora non diriga personalmente la corrispondente attività dell’amministrazione federale indiretta – è obbligato sotto la propria responsabilità (art. 142, comma 2, lettera d) a trasmettere per iscritto le istruzioni, senza ritardo né variazioni, agli organi interessati del governo regionale e a vigilarne l’esecuzione. Qualora le istruzioni non vengano eseguite, benché il governatore abbia preso le misure necessarie, ne sarà egualmente responsabile verso il governo federale a termini dell’art. 142. 4) La via gerarchica in materie dell’amministrazione federale indiretta procede, ove non sia espressamente disposto in contrario per legge federale, sino al ministro federale competente, Art. 104 – Le disposizioni dell’art. 102 non si applicano agli organi incaricati di amministrare gli affari della Federazione indicati nell’art. 17. Art. 105 – 1) Le regioni sono rappresentate dai governatori.
Questi sono responsabili, negli affari dell’amministrazione indiretta, verso il
governo federale a termini dell’art. 142. Il
governo regionale designa uno dei suoi membri per sostituire il governatore
(vice-governatore). Questa designazione deve venir notificata al cancelliere
federale. Ove si verifichi la necessità della sostituzione, il vice-governatore
è del pari responsabile, in materia di amministrazione federale indiretta,
verso il governatore federale a termini dell’art. 142. L’immunità di cui
potrebbe godere il governatore o il
vice-governatore non costituisce un ostacolo all’attuazione di tale
responsabilità, come non costituisce
ostacolo all’attuazione della responsabilità di un membro del governo
regionale, nel caso dell’art. 103, comma 3. 2) I membri dei governi regionali sono responsabili di fronte alle diete a termini dell’art. 142. 3) Per una deliberazione con cui sia elevata l’accusa ai sensi dell’art. 142, si esige la presenza di metà almeno dei membri della dieta. Art. 106 – Gli uffici dei governi regionali avranno a capo un funzionario amministrativo esperto in diritto, che avrà il titolo di direttore dell’amministrazione regionale. Questi è anche l’organo ausiliario del governatore negli affari dell’amministrazione federale indiretta. Art. 107 – Gli accordi delle regioni fra loro possono avere per oggetto solo materie della loro sfera di attività autonoma e devono essere immediatamente portate a conoscenza del governo federale [Gli artt. 108-114, privi di oggetto, sono stati abrogati nel 1925]. b) Comuni Art. 115 – L’amministrazione pubblica generale è costituita, in conformità alle disposizioni seguenti, secondo il principio dell’autonomia amministrativa. Art. 116 – 1) Le regioni si dividono in circoscrizioni amministrative e collettività decentrate di due specie: i comuni e i distretti autonomi. 2) I comuni sono subordinati ai distretti autonomi, e questi alle regioni. Art. 117 – I comuni con più di 20.000 abitanti vanno, su loro richiesta, dichiarati distretti autonomi. Art. 118 – I comuni e i distretti autonomi sono pure enti economici indipendenti; essi hanno il diritto di possedere ed ereditare beni di ogni specie e di disporne nei limiti stabiliti dalle leggi federali e regionali, di esercitare imprese economiche, di gestire autonomamente il proprio bilancio e stabilire imposte. Art. 119 – 1) Gli organi dei comuni sono il consiglio municipale e l’ufficio comunale, quelli dei distretti autonomi il consiglio distrettuale e l’ufficio distrettuale. 2) Le elezioni dei consigli si effettuano in base a suffragio proporzionale, eguale, diretto segreto e personale di tutti i cittadini della Federazione che hanno il loro domicilio nella circoscrizione che detti consigli rappresentano; l’emanazione delle leggi elettorali spetta alla legislazione regionale; in tali elezioni le condizioni del suffragio attivo e passivo non possono essere più restrittive di quelle contenute nella legge elettorale per la dieta regionale. La legge in questione potrà stabilire che gli elettori esercitino il loro diritto elettorale in circoscrizioni elettorali di cui ciascuna deve abbracciare un territorio chiuso. Non si possono formare collegi elettorali su altre basi. L’unità elettorale per le elezioni ai consigli distrettuali è il distretto giudiziario. I mandati sono ripartiti fra le circoscrizioni in rapporto al numero di cittadini da esse dichiarato. 3) Sono eleggibili al consiglio distrettuale solo le persone che abbiano il loro domicilio nei confini di quel distretto e siano eleggibili alla dieta. 4) I consigli possono designare nel loro seno con scrutinio proporzionale, speciali commissioni amministrative per i singoli rami dell’amministrazione. Tali commissioni possono essere ampliate, quando siano da prendere in considerazione gruppi di professioni o interessi anche con l’aggiunta di rappresentanti di tali gruppi. 5) I direttori dell’amministrazione distrettuale devono essere funzionari amministrativi esperti in diritto. Art. 120 – 1) Il potere di fissare ulteriori principi per l’organizzazione dell’amministrazione pubblica generale nelle regioni secondo gli artt. 115-119 spetta alla legislazione costituzionale federale; l’applicazione spetta alle legislazioni regionali. 2) Nell’ambito della rispettiva competenza costituzionale, la legislazione federale e la legislazione regionale determinano quali affari amministrativi spettino, dal punto di vista materiale e da quello gerarchico, ai consigli e alle commissioni amministrative, ovvero agli uffici. 3) Viene tuttavia garantita ai comuni una sfera di competenza di primo grado nelle seguenti materie: 1° Tutela della sicurezza della persona e della proprietà (polizia di sicurezza locale); 2° Assistenza e salvataggi; 3° Cura della manutenzione delle strade, vie piazze e ponti del comune; 4° Polizia stradale locale; 5° Difesa e polizia campestre; 6° Polizia dei mercati e dei viveri; 7° Polizia sanitaria; 8° Polizia edilizia e servizio anti incendi. Titolo V Controllo finanziario della federazione Art. 121 – 1) Il controllo della gestione dell’intera economia della Federazione, oltre che della gestione delle fondazioni, casse e uffici amministrati da organi della Federazione è esercitato dalla Corte dei Conti (Rechnungshof). Il controllo della gestione di imprese alle quali la Federazione abbia una partecipazione finanziaria potrà anche esserle affidato. 2) La Corte dei Conti redige le conclusioni sul rendiconto federale (Bundesrechnungsabschluss) e lo presenta al consiglio nazionale. 3) Tutti gli atti relativi al debito pubblico (debito finanziario e amministrativo) che implichino un impegno della Federazione devono essere controfirmati dal presidente della Corte dei Conti; tale controfirma convalida semplicemente la legalità e l’esattezza contabile della gestione. Art. 122 – 1) La Corte dei Conti dipende immediatamente dal Consiglio nazionale. 2) Essa è composta da un presidente e dai funzionari ed ausiliari occorrenti. 3) Il presidente della Corte dei Conti è eletto dal Consiglio nazionale su proposta della commissione centrale. Prima di assumere il suo ufficio, egli presta giuramento sulla costituzione federale nelle mani del presidente della Federazione. 4) Il presidente della Corte dei Conti non può appartenere ad alcuna assemblea politica e non deve essere membro del governo federale o di un governo regionale negli ultimi quattro anni. Art. 123 – 1) Il presidente della Corte dei Conti è sottoposto alla medesima responsabilità dei membri del governo federale. 2) Egli non può essere esonerato con deliberazione del Consiglio nazionale. Art. 124 – 1) Il presidente della Corte dei Conti viene
sostituito dal funzionario della Corte che
ha maggior anzianità di grado. 2) Le disposizioni dell’art. 123 si applicano al suo supplente. Art. 125 – 1) I funzionari della Corte dei Conti sono nominati dal presidente della Federazione su proposta e con la controfirma del presidente della Corte. Lo stesso avviene per il conferimento di titoli ufficiali. Tuttavia il presidente della Federazione può autorizzare il presidente della Corte a nominare impiegati di determinate categorie. 2) Il personale ausiliario è nominato dal presidente della Corte. Art. 126 – I membri della Corte dei Conti non possono partecipare alla direzione o all’amministrazione di imprese che devono rendere i conti alla Federazione o alle regioni, ovvero hanno sovvenzioni o rapporti contrattuali con la Federazione o con una regione. Sono tuttavia eccettuate le imprese che perseguano esclusivamente finalità umanitarie o che abbiano come unico fine il miglioramento della condizione economica degli impiegati pubblici o dei loro congiunti. Art. 126a – La Corte dei Conti, su richiesta del governo federale o di un ministro federale, deve eseguire tutti gli atti di controllo che rientrano nelle sue attribuzioni (art. 121, comma 1) e notificarne i risultati all’autorità richiedente. Art. 126b – Qualora si verifichi fra la Corte dei Conti e il governo o un ministro federale una divergenza di opinione sull’interpretazione delle disposizioni legislative che regolano la competenza della Corte dei Conti, la decisione spetta su richiesta del Governo federale o della Corte dei Conti, all’Alta corte costituzionale che delibererà in seduta segreta. La procedura sarà regolata con ordinanza. Art. 126c – 1) La Corte dei Conti deve comunicare al cancelliere federale ciascuna relazione prima di sottoporla al Consiglio nazionale. Il governo federale può, entro tre settimane, presentare a tale relazione osservazioni scritte che la corte, a sua domanda, dovrà contemporaneamente presentare unitamente alla propria relazione al Consiglio nazionale. Le relazioni possono per altro venir sottoposte al Consiglio nazionale anche prima dello spirare di questo termine previo consenso del governo federale. Dopo la presentazione al Consiglio nazionale le relazioni devono venir pubblicate. 2) Nel Consiglio nazionale è istituita una commissione permanente incaricata di deliberare sulle relazioni della Corte dei Conti. Detta commissione è eletta a scrutinio proporzionale. Le deliberazioni sulle relazioni devono aver luogo entro sei settimane. La commissione dovrà successivamente presentare al Consiglio nazionale un suo rapporto in merito. Art. 127 – 1) La Corte dei Conti deve pure controllare la gestione delle regioni. Qualora le leggi regionali abbiano istituito degli organi incaricati del controllo ordinano sull’economicità e utilità della amministrazione economica regionale, assicurando a tali organi l’indipendenza del governo regionale con l’attribuire la nomina e la revoca della loro direzione alla dieta regionale davanti alla quale detti organi siano unicamente responsabili, la Corte dei Conti dovrà limitarsi all’esame dell’esattezza contabile del bilancio annuale e della conformità della gestione e dei risultati contabili alle disposizioni in vigore. In mancanza dei suddetti organi il controllo della Corte dei Conti deve estendersi anche alla economicità ed utilità della gestione regionale. In entrambe le ipotesi la Corte agisce come organo della
dieta regionale interessata e ad essa si applicano per analogia le disposizioni
degli artt. 126a, 126b, 126c, il presidente della Corte dei Conti è pertanto
responsabile davanti alla dieta (art. 142, comma 2, lett. c). I diritti
spettanti, a termini dell’art. 126a, al governo o a un ministro federale
competono al governo regionale o al governatore. 2) Ciascun governo regionale deve ogni anno indicare alla Corte dei Conti una o più persone, al corrente delle condizioni particolari della regione, e non facenti parte del governo regionale, le quali devono assistere la Corte nell’esplicazione della sua attività relativa alla regione. La Corte è tenuta a chiamare i commissari della regione a partecipare a tutti gli atti ufficiali che essa compie relativamente alla gestione finanziaria della regione stessa, e particolarmente agli accertamenti da intraprendersi sul posto. 3) Del pari la Corte dei Conti deve, in tutti i casi in cui si propone di riferire alla dieta regionale sui risultati del suo controllo, comunicare tali relazioni in via preliminare al commissario della regione interessata e inoltre, là dove esista l’organo previsto dal comma 1, alla sua direzione. Il commissario o la direzione del suddetto organo possono presentare entro il termine di tre settimane le loro osservazioni. 4) Ai fini del controllo previsto dal comma 1, i governi regionali devono trasmettere alla Corte dei Conti i rendiconti consuntivi annuali relativi alla gestione nella sfera dell’attività autonoma della regione. 5) La Corte dei Conti deve controllare i rendiconti consuntivi mediante ispezione locale dei libri e altri documenti giustificativi connessi con la gestione e comunicare al governo regionale il risultato del suo controllo. Il governo regionale sottopone alla dieta regionale la relazione sul risultato del controllo contemporaneamente al rendiconto consuntivo della regione. 6) Per quanto riguarda le imprese nelle quali le regioni hanno una partecipazione finanziaria o a favore delle quali le regioni hanno dato la loro garanzia, la Corte dei Conti deve, su richiesta del governo regionale, controllare l’attività della regione nei limiti della compartecipazione o della garanzia e deve comunicare al governo regionale il risultato del suo esame. 7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione di Vienna. Art. 128 – Le disposizioni particolareggiate sull’attività della Corte dei Conti sono stabilite con legge federale. Titolo VI Garanzie della costituzione e dell’amministrazione a) Alta corte amministrativa Art. 129 – 1) L’Alta corte amministrativa giudica dei ricorsi contro gli atti delle autorità amministrative. 2) Possono intentare ricorso: 1° Coloro che si affermino lesi nei propri diritti dal provvedimento amministrativo: per irregolarità; 2° Coloro che avevano il diritto di partecipare alla procedura preparatoria dell’atto e vi hanno effettivamente partecipato, qualora invochino un motivo di nullità previsto dalla legge o la violazione di norme imperative, qualora cioè affermino che il contenuto dell’atto è in contraddizione con una proibizione o una condizione previste dalla legge, oppure che detto atto è giuridicamente impossibile; 3° Il ministro federale competente: per irregolarità: a) Nelle materie previste dall’art. 10, quando l’atto proviene da un organo collegiale i cui membri non sono legati ad alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni, e la cui dipendenza gerarchica non risale fino al ministero federale e quando una legge federale riserva al ministro il diritto di investire della questione l’Alta corte amministrativa. b) Nelle materie elencate negli artt. 11 e 12, allorché il ministro ritiene lesi dall’atto dell’autorità regionale gli interessi della Federazione. 3) Il ricorso di cui al comma 2, n. 1 può esser presentato solo dopo esaurita la via gerarchica, quello di cui ai numeri 2 e 3 solo contro un provvedimento dell’autorità amministrativa da cui emana l’ultima decisione nella questione. 4) Il ricorso può esser presentato per una illegalità basata sulla violazione delle regole di procedura solo se il ricorrente afferma che l’autorità amministrativa avrebbe potuto giungere ad una diversa decisione qualora le avesse osservate. 5) Non vi è irregolarità quando la legge autorizzava l’autorità amministrativa a procedere discrezionalmente ed essa ha fatto uso di questo potere discrezionale in conformità alla legge. Art. 130 – Sono esclusi dalla competenza della Alta corte amministrativa: 1° le questioni che rientrano nella competenza dell’Alta corte costituzionale. 2° le questioni la cui decisione è di competenza dei tribunali ordinari. 3° le questioni sulle quali la decisione in ultima istanza spetta a un organo collegiale quando, secondo la
legge federale, o regionale, fra i componenti della medesima si trovi almeno un
magistrato e i suoi altri membri non
siano legati, nell’esercizio delle loro funzioni, da istruzioni di sorta e le
sue decisioni non possano essere annullate o riformate per via amministrativa e
qualora il ricorso davanti all’Alta corte amministrativa non sia esplicitamente
permesso da una disposizione legislativa ovvero trovi applicazione l’art. 129,
comma 2, n. 3. Art. 131 – 1) Può presentare ricorso all’Alta corte amministrativa, nelle questioni di penalità amministrative: a) L’individuo condannato, contro il giudizio di condanna, o la parte civile, contro una decisione di non luogo: per irregolarità; b) Il condannato, il quale sostenga che una pena detentiva di oltre una settimana pronunciata contro di lui o una pena comminante il ritiro di una autorizzazione o una pena pecuniaria superiore a 200 scellini o una pena comminante la confisca di oggetti di uguale valore è ingiusta, dato il grado della sua colpevolezza e l’importanza minima della contravvenzione, ovvero è di natura tale da compromettere la sua situazione economica; basandosi sulla misura della pena. 2) I ricorsi possono in tutti questi casi essere accolti solo dopo esaurita la via gerarchica. Art. 132 – 1) La decisione dell’Alta corte amministrativa che accoglie il ricorso comporta l’annullamento della decisione impugnata. 2) Le autorità amministrative sono vincolate per la nuova decisione che devono prendere immediatamente, alla soluzione di diritto dell’Alta corte amministrativa. 3) Secondo le disposizioni dell’art. 131, comma 1, lett. b, la decisione dell’Alta corte amministrativa deve determinare essa stessa la misura della pena entro i limiti legali. Art. 133 – 1) Salvo i casi in cui la legge federale sulla giustizia amministrativa e l’ordinamento dell’Alta corte amministrativa esigono una decisione in seduta plenaria, questa giudica in sezioni (Senate). 2) Ogni sezione dell’Alta corte amministrativa che debba pronunziarsi su di una decisione presa da un’autorità amministrativa di una regione, deve comprendere un giudice che abbia in precedenza esercitato funzioni amministrative o giudiziarie nella regione. Art. 134 – 1) Sede dell’Alta corte amministrativa è Vienna. 2) Essa è composta di un presidente, un vice-presidente e del necessario numero di altri membri (presidenti di sezione e consiglieri). 3) Almeno un terzo dei suoi membri deve possedere i requisiti richiesti per la magistratura. 4) Le disposizioni degli articoli 87, comma 1, e 88, commi 1 e 2, sono del pari applicabili ai membri dell’Alta corte amministrativa. Art. 135 – Il presidente, il vice-presidente e gli altri membri dell’Alta corte amministrativa sono nominati dal presidente della Federazione su proposta del governo federale. Detta proposta deve essere approvata, per una metà dei membri, ivi compreso il presidente, dalla commissione centrale del Consiglio nazionale e per l’altra metà, ivi compreso il vice-presidente, dal Consiglio federale. Art. 136 – La giustizia amministrativa e l’ordinamento dell’Alta corte sono regolate da legge federale. b) Alta corte costituzionale Art. 137 – 1) L’Alta corte costituzionale pronunzia su tutte le azioni patrimoniali dirette contro la Federazione, le regioni o i comuni, le quali non possano essere presentate dinanzi ai tribunali ordinari. 2) Essa pronunzia in particolare sulle pretese pecuniarie avanzate in base ad un rapporto di servizio di diritto pubblico (öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis) da funzionari della Federazione, delle regioni, e dei comuni e distretti autonomi. In questi casi, la domanda, salvo disposizione di una legge federale che permetta di intentarla immediatamente, può esser portata dinanzi alla Corte solo dopo esauriti i ricorsi gerarchici ovvero quando l’autorità investita del ricorso non ha pronunziato decisione di merito entro un termine da fissarsi dalla legislazione federale. La domanda non può essere motivata con la pretesa illegalità di un giudizio disciplinare. Art. 138 – 1) L’Alta corte costituzionale pronunzia inoltre sui conflitti di competenza: a) Fra tribunali e autorità amministrative; b) Fra l’Alta corte amministrativa e tutti gli altri
tribunali e in particolare fra la corte di giustizia amministrativa e la stessa
corte di giustizia costituzionale nonché
fra i tribunali ordinari e gli altri tribunali. c) Fra le regioni, nonché fra una regione e la Federazione. 2) L’Alta corte costituzionale stabilisce inoltre, su richiesta del governo federale o di un governo regionale, se un atto legislativo o amministrativo rientri, ai sensi degli artt. 10-15, nella competenza della Federazione o delle regioni. Art. 139 – 1) L’Alta corte costituzionale pronunzia sull’illegalità di ordinanze delle autorità federali o regionali, sia su proposta dei tribunali, sia d’ufficio, qualora si tratti di un’ordinanza che deve formare il presupposto di una delle sue stesse sentenze. – Sulla illegalità delle ordinanze delle autorità regionali, anche a richiesta del governo federale; – Sulla illegalità delle ordinanze delle autorità federali, anche a richiesta di un governo regionale. 2) La sentenza dell’Alta corte costituzionale con cui viene annullata una ordinanza, obbliga l’autorità competente all’immediata pubblicazione dell’annullamento; questo entra in vigore nel giorno della pubblicazione. 3) Se l’ordinanza che il tribunale deve applicare non è più in vigore, e pertanto la sua richiesta è stata formulata nei termini dell’art. 89, comma 3, l’Alta corte costituzionale deve nella sua sentenza limitarsi a dichiarare se l’ordinanza era illegale. Art. 140 – 1) L’Alta corte costituzionale pronunzia sull’incostituzionalità delle leggi regionali a richiesta del governo federale, sull’incostituzionalità delle leggi federali a richiesta di un governo regionale, ovvero d’ufficio, quando una legge formi il presupposto di una delle sue stesse sentenze. 2) La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata in qualsiasi momento; essa dev’essere dal richiedente immediatamente notificata al governo regionale interessato o al governo federale. 3) La sentenza della Corte con la quale una legge o una determinata parte di una legge viene annullata come incostituzionale, obbliga il cancelliere federale o il governatore della regione interessata all’immediata pubblicazione dell’annullamento; questo entra in vigore nel giorno della pubblicazione, a meno che la Corte non stabilisca un termine per la cessazione della validità della legge. Tale termine non può superare i sei mesi. 4) La legge costituzionale di finanza determina entro quali limiti le deliberazioni di una dieta regionale concernenti addizionali regionali a imposte federali possano essere impugnate presso la Corte e quali conseguenze giuridiche siano connesse a una sentenza della Corte che disponga l’annullamento di una tale deliberazione o di una legge regionale in materia di imposte regionali o comunali. 5) La disposizione dell’art. 89, comma 1, non si applica al controllo di costituzionalità delle leggi da parte dell’Alta corte costituzionale. Art. 141 – L’Alta corte costituzionale pronunzia sulle contestazioni delle elezioni al Consiglio nazionale, al Consiglio federale, alle diete regionali e a tutte le altre assemblee rappresentative, e, su richiesta di una di queste assemblee, sulla dichiarazione della perdita del mandato di uno dei suoi membri. Art. 142 – 1) L’Alta corte costituzionale pronunzia sull’accusa con cui si ponga in atto la responsabilità costituzionale dei supremi organi federali e regionali, per violazioni del diritto di cui si siano resi colpevoli nell’esercizio delle loro funzioni. 2) L’accusa può essere elevata contro: a) Il presidente della Federazione per violazione della costituzione federale: con deliberazione dell’Assemblea federale; b) I membri del governo federale e le persone sottoposte alla loro medesima responsabilità, per violazione della legge: con deliberazione del Consiglio nazionale; c) I membri di governi regionali e le persone ad essi equiparate, ai fini della responsabilità, dalla presente legge o dalla costituzione regionale, per violazione della legge: con deliberazione della dieta regionale competente; d) I governatori di regione, i vice-governatori (art. 105, comma 1) o i membri dei governi regionali (art. 105, commi 2 e 3) per violazione della legge o per inosservanza delle ordinanze e altre disposizioni (istruzioni) delle autorità federali, in materia di amministrazione federale indiretta, ed anche, quando si tratti di un membro del governo regionale, per inosservanza delle istruzioni del governatore della regione in questa materia: con deliberazione del governo federale. 3) Il governo federale, quando ha elevato accusa ai termini del comma 2, lett. d solo contro un governatore o un vice-governatore e si viene a sapere che un altro membro del governo regionale incaricato di funzioni di amministrazione federale indiretta in conformità all’art. 103, comma 2, si è reso colpevole ai sensi del comma 2, lett. d, del presente articolo, può in qualsiasi momento, fino a quando non sia emessa la sentenza, estendere l’accusa anche a questo membro del governo regionale. 4) La sentenza di condanna della Corte stabilisce la perdita dell’ufficio e, nel caso di circostanze particolarmente aggravanti, la temporanea privazione dei diritti civici; se si tratta di lievi violazioni di diritto, nei casi indicati al comma 2, lett. d, la Corte può limitarsi a constatare questa violazione. 5) Il presidente della Federazione può far uso del diritto che gli compete in base all’art. 65, comma 2, lett. c nei casi previsti al comma 2, lett. a e c del presente articolo, solo su istanza dell’assemblea che ha votato l’elevazione dell’accusa, nei casi previsti alla lett. d, su iniziativa del governo federale, e in tutti i casi, solo con il consenso del condannato. Art. 143 – L’accusa contro le persone di cui all’art. 142 può esser sollevata anche per atti perseguibili penalmente, che siano collegati con le funzioni dell’accusato. In questo caso è competente unicamente l’Alta corte costituzionale, cui è devoluta l’istruttoria che fosse già in corso presso i tribunali penali ordinari. La Corte può in tali casi, oltre all’art. 142, comma 3, applicare anche le disposizioni della legge penale. Art. 144 – 1) L’Alta corte costituzionale pronunzia sui ricorsi presentati contro provvedimenti delle autorità amministrative, qualora il ricorrente affermi di esser stato leso in uno dei suoi diritti tutelati costituzionalmente. Il ricorso, qualora la legislazione federale non disponga altrimenti, può esser presentato solo dopo esauriti i ricorsi amministrativi. 2) Pronunzia inoltre sui ricorsi presentati dai funzionari della Federazione, delle regioni e dei comuni e distretti autonomi contro una deliberazione amministrativa per violazione di diritti derivante da un rapporto di servizio di diritto pubblico; tali ricorsi, qualora la legislazione federale non disponga altrimenti, possono essere presentati solo dopo esauriti i ricorsi amministrativi. 3) Questi ricorsi non possono essere fondati sulla pretesa irregolarità di un giudizio disciplinare. 4) Le disposizioni dell’art. 132, commi 1 e 2, sono applicabili in questi casi alla decisione della Corte. Art. 145 – L’Alta corte costituzionale pronunzia infine sulle violazioni del diritto internazionale in conformità alle disposizioni di una speciale legge federale. Art. 146 – 1) L’esecuzione delle sentenze della Corte pronunziate in virtù dell’art. 137 viene effettuata dai tribunali ordinari. 2) L’esecuzione delle altre sentenze della Corte spetta al presidente della Federazione. Essa deve essere effettuata, su istruzioni del medesimo, dagli organi federali o regionali a ciò da esso discrezionalmente designati. Le richieste in esecuzione di tali sentenze devono essere indirizzate al presidente dalla Corte. Art. 147 – 1) L’Alta corte costituzionale ha sede in Vienna. 2) Essa è composta di un presidente, un vice-presidente e del numero necessario di membri titolari e supplenti. 3) Il presidente, il vice-presidente e la metà dei membri titolari e supplenti sono eletti a vita dal Consiglio nazionale, l’altra metà dei membri titolari e supplenti sono eletti a vita dal Consiglio federale. 4) I membri del governo federale o di un governo regionale non possono far parte della Corte. Il presidente, il vice-presidente due terzi degli altri membri titolari e due terzi dei supplenti non possono essere scelti fra i membri del Consiglio nazionale, del Consiglio federale o di una dieta regionale. 5) Qualora un membro titolare o supplente, senza sufficiente motivo, non ha risposto a tre convocazioni successive per una deliberazione, tale atto dovrà, udito l’interessato, essere constatato dalla Corte. Tale constatazione ha per conseguenza la perdita della qualità di membro titolare o di membro supplente. Art. 148 – 1) La Corte giudica in seduta plenaria: nei casi previsti dagli artt. 137, comma 2, e 144, comma 2, tuttavia, giudica per sezioni secondo le norme della legge federale previste al comma 2. 2) I particolari dell’organizzazione e la procedura dinanzi alla Corte saranno regolati con legge federale. Titolo VII Disposizioni finali Art. 149 – 1) Devono essere considerate come leggi costituzionali ai sensi dell’art. 44 comma 1, tenendo conto delle modificazioni dipendenti dalla presente legge: – la legge fondamentale del 21 dicembre 1867 sui diritti generali dei cittadini; – la legge del 27 ottobre 1862 sulla tutela della libertà individuale; – la legge del 27 ottobre 1862 sulla tutela del domicilio; – la deliberazione dell’Assemblea nazionale provvisoria del 30 ottobre 1918; – la legge del 3 aprile 1919 concernente l’esilio e la confisca dei beni della dinastia Absburgo-Lorena; – la legge del 3 aprile 1919 sulla soppressione della nobiltà, degli ordini secolari cavallereschi e femminili, e di determinati titoli e dignità; – la legge dell’8 maggio 1919 sullo stemma e il sigillo di Stato della Repubblica tedesca d’Austria, con le modificazioni apportatevi dagli artt. 2, 3 e 6 della legge del 21 ottobre 1919, – la sezione 8 e la 3a parte del trattato di Saint-Germain del 10 settembre 1919; – la sezione V della 3a parte del trattato di Saint-Gemmain del 10 settembre 1919; 2) L’art. 20 della legge fondamentale del 21 dicembre 1867, nonché la legge del 5 maggio 1869 emanata in virtù di questo articolo, sono abrogate. Art. 150 – Il passaggio alla forma federale dello Stato introdotta dalla presente Costituzione sarà regolato da una legge costituzionale speciale che entra in vigore contemporaneamente alla presente legge. (1) La Costituzione è stata emendata da una legge costituzionale del 30 luglio 1925. Le disposizioni introdotte o modificate con questo emendamento sono in corsivo. FONTE: B. Mirkine-Guetzevich, Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954. |
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