COSTITUZIONE BELGA DEL 1831

 

 

TITOLO I

DEL TERRITORIO E DELLE SUE DIVISIONI

 

Art. 1 – Il Belgio è diviso in province. Queste province sono: Anversa, il Brabante, la Fiandra occidentale, la Fiandra orientale, l'Hainaut, Liegi, il Limburgo, il Lussemburgo, Namur, salve le relazioni del Lussemburgo colla Confederazione germanica. Appartiene alla legge il dividere, se v’ha luogo, il territorio in numero maggiore di province.

Art. 2 – Le suddivisioni delle province non possono essere stabilite che dalla legge.

Art. 3 – I confini dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere cambiati o rettificati se non in virtù di una legge.

 

TITOLO II

DEI BELGI E DEI LORO DIRITTI

 

Art. 4 – La qualità di belga si acquista, si conserva e si perde secondo le norme determinate dalla. legge civile. La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici determinano quali sono, oltre a questa qualità, le condizioni necessarie per. l’esercizio di questi diritti.

Art. 5 – La naturalizzazione. è accordata dal potere legislativo. Soltanto la grande naturalizzazione assimila lo straniero al belga per l’esercizio dei diritti politici.

Art. 6 – Non v’ha nello. Stato alcuna distinzione di ordini. I Belgi sono eguali davanti alla legge; solo essi sono ammessibili agli impieghi civili e militari, salve le eccezioni che possono essere stabilite dalle legge per casi particolari.

Art. 7 – La libertà individuale è garentita. Nessuno può essere processato fuorché nei casi preveduti dalla legge e nelle forme da essa prescritte. Fuori del caso di delitto flagrante, nessuno può essere arrestato se non in virtù di un ordine motivato dal giudice, che deve essere significato nel momento dell’arresto o al più tardi entro le ventiquattro ore.

Art. 8 – Nessuno contro sua voglia può essere distratto dal giudice assegnatogli dalla legge.

Art. 9 – Nessuna pena può essere stabilita o applicata se non in virtù, della legge

Art. 10 – Il domicilio è inviolabile; nessuna. visita domiciliaria può avere luogo fuorché nei casi preveduti dalla legge e nelle forme da essa prescritte.

Art. 11 – Nessuno può essere privato della sua proprietà che per motivi di utilità pubblica, nel caso e nella maniera stabiliti dalla legge e mediante una giusta e preventiva indennità.

Art. 12 – La pena della confisca dei beni non può essere stabilita.

Art. 13 – La morte civile è abolita; essa non può più essere ristabilita.

Art. 14 – La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono garentite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell’uso di queste libertà medesime.

Art. 15 – Nessuno può essere costretto a concorrere in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto, né ad osservare i giorni di riposo.

Art. 16 – Lo Stato non ha il diritto di intervenire né nella nomina né nell'insediamento dei ministri di un culto qualunque; né di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in questo ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione. Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, se vi abbia luogo.

Art. 17 – L’insegnamento è libero; qualunque misura preventiva è vietata; la repressione dei delitti è regolata dalla legge. L’istruzione pubblica, largita a spese dello Stato, è pure regolata dalla legge.

Art. 18 – La stampa è libera; la censura non potrà mai essere ristabilita; non può essere esatta alcuna cauzione dagli scrittori, editori o stampatori. Quando l’autore è conosciuto e domiciliato nel Belgio, l’editore, il tipografo o il distributore non possono essere soggetti a persecuzione.

Art. 19 – I Belgi hanno il diritto di radunarsi pacificamente e senza armi, conformandosi alle leggi che possono dar norma all’esercizio di questo diritto, senza tuttavia sommetterlo ad un’autorizzazione preventiva. Questa disposizione non si applica agli assembramenti a cielo aperto, che soggiacciono intieramente alle leggi di polizia.

Art. 20 – I Belgi hanno il diritto di associarsi: questo diritto non può essere soggetto ad alcuna misura preventiva.

Art. 21 – Ognuno ha il diritto di indirizzare alle autorità pubbliche petizioni firmate da uno o più persone. Solo le autorità costituite hanno il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 22 – Il segreto delle lettere è inviolabile. La legge determina quali siano gli agenti responsabili della violazione del segreto delle lettere confidate alla posta.

Art. 23 – L'uso delle lingue in vigore nel Belgio è facoltativo; esso non può venir regolato che dalla legge e solamente per gli atti dell'autorità pubblica e per gli affari giudiziari.

Art. 24 – Nessuna autorizzazione preventiva è necessaria per esercitare, inquisizioni contro i funzionari pubblici, trattandosi di fatti della loro amministrazione, salvo ciò che è stabilito riguardo ai ministri.

 

TITOLO III

DEI POTERI

 

Art. 25 – Tutti i poteri emanano dalla nazione. Essi sono esercitati nel modo stabilito dalla Costituzione.

Art. 26 – Il potere legislativo si esercita collettivamente dal re, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.

Art. 27 – L'iniziativa appartiene a ciascuno dei tre rami del potere legislativo. Tuttavolta, qualunque legge relativa alle riscossioni e alle spese dello Stato o al contingente dell'esercito deve anzitutto venire votata dalla Camera dei rappresentanti.

Art. 28 – L'interpretazione delle leggi per via di autorità appartiene al potere legislativo.

Art. 29 – Al re appartiene il potere esecutivo, quale è regolato dalla Costituzione.

Art. 30 – Il potere giudiziario è esercitato dalle Corti e dai tribunali. Le sentenze e i giudici sono eseguiti in nome del re.

Art. 31 – Gli interessi esclusivamente comunali o provinciali sono regolati dai Consigli comunali o provinciali, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

 

Capitolo I

Delle Camere

 

Art. 32 – I membri delle due Camere rappresentano la Nazione e non unicamente la provincia o la suddivisione di provincia che li ha nominati.

Art. 33 – Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia ciascuna Camera può riunirsi in comitato segreto sulla domanda del suo presidente o di dieci membri. Essa decide, quindi, alla maggioranza assoluta, se la seduta debba ripigliarsi in pubblico sul soggetto medesimo.

Art. 34 – Ciascuna Camera verifica i poteri dei suoi membri e giudica  le contestazioni che su questo proposito si elevano.

Art. 35 – Non si può essere ad una volta membro delle due Camere.

Art. 36 – Il membro dell’una o dell’altra delle due Camere, nominato dal governo ad un impiego stipendiato ch’egli accetta, decade immediatamente dal suo ufficio e non ripiglia le sue funzioni se non in virtù di una nuova elezione.

Art. 37 – A ciascuna sessione ognuna delle Camere nomina il suo presidente e i suoi vicepresidenti e compone il suo uffizio.

Art.  38 – Qualunque risoluzione viene presa alla maggioranza assoluta dei suffragi, salvo ciò che sarà stabilito dal regolamento delle Camere per riguardo alle elezioni e alle presentazioni. In caso di eguaglianza di voti, la proposizione messa a partito si ha per respinta. Nessuna delle due Camere può prendere una risoluzione se non in quanto la maggioranza dei suoi membri trovasi riunita.

Art. 39 – I voti sono pronunziati ad alta voce o per seduta e levata; sull’insieme delle leggi votasi sempre per appello nominale e ad alta voce. Le elezioni e le presentazioni dei candidati hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 40 – Ciascuna Camera ha il diritto d'inchiesta

Art. 41 – Un progetto di legge non può essere adottato da una delle Camere se non dopo che fu votato articolo per articolo.

Art. 42 – Le Camere hanno il diritto di emendare e dividere gli articoli e gli emendamenti proposti.

Art. 43 – È proibito di presentare in persona petizioni alle Camere. Ciascuna Camera ha. il diritto di rinviare ai ministri le petizioni che le sono indirizzate. I ministri sono tenuti a dare spiegazioni sul loro contenuto ogniqualvolta lo richiegga la Camera.

Art. 44 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può essere processato o molestato per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 45 – Nessun membro dell’una o dell’altra Camera può, durante la sessione, essere processato né arrestato per causa criminale, se non dietro autorizzazione della Camera di cui egli fa parte, salvo il caso di flagrante reato. Nessuna coercizione personale può essere esercitata contro un membro dell'una o dell'altra Camera durante la sessione, se non coll’autorizzazione della medesima. La detenzione o il processo di un membro dell’una o dell’altra Camera è sospeso pel tempo della sessione e per tutta la durata se la Camera lo richiegga

Art. 46 – Ciascuna Camera determina con suo regolamento, il modo secondo il quale esercita le attribuzioni.

 

Sezione I.

Della Camera dei Rappresentanti

 

Art. 47 – La Camera dei rappresentanti si compone dei deputati eletti direttamente dai cittadini paganti il censo determinato dalla legge elettorale, il quale non può eccedere i cento fiorini di contribuzione diretta né essere al di sotto di venti fiorini

Art. 48 – Le elezioni si fanno per quelle divisioni di province e in quei luoghi che la legge determina.

Art. 49 – La legge elettorale fissa il numero dei deputati secondo la popolazione; questo numero non può eccedere la proporzione di un deputato ogni 40.000 anime. Essa determina ugualmente le condizioni richieste per essere elettore e le norme di operazioni elettorali.

Art. 50 – Per essere eleggibile bisogna: 1° essere belga di nascita o avere ricevuta la grande naturalizzazione; 2° godere dei diritti civili e politici; 3° avere l'età di 25 anni compiti; 4° essere domiciliato nel Belgio. Nessun'altra condizione di eleggibilità può essere richiesta.

Art. 51 – I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti per quattro anni; essi sono rinnovati per metà ogni due anni, nell'ordine determinato dalla legge elettorale. In caso di scioglimento la Camera è rinnovata integralmente.

Art. 52 – Ciascun membro della Camera dei rappresentanti gode di un'indennità mensile di duecento fiorini durante la sessione. Quelli che abitano la città in cui si tiene la sessione non godono di indennità alcuna.

 

Sezione II

Del Senato

 

Art. 53 – I membri del senato sono eletti, in ragione della popolazione di ciascuna provincia, dagli stessi cittadini che eleggono i membri della Camera dei rappresentanti.

Art. 54 – Il Senato si compone di un numero di membri eguale alla metà dei diputati dell'altra Camera.

Art. 55 – I senatori sono eletti per otto anni; essi sono rinnovabili per metà ogni quattro anni, nell'ordine determinato dalla legge elettorale. In caso di scioglimento il Senato è rinnovato integralmente.

Art. 56 – Onde poter essere eletto e rimanere senatore, bisogna: 1° essere belga di nascita o aver ricevuto la grande naturalizzazione; 2° godere dei diritti politici e civili; 3° essere domiciliato nel Belgio; 4° avere almeno quarant'anni; 5° pagare nel Belgio almeno mille fiorini di contribuzioni dirette, comprese quelle di patenti. Nelle province, in cui la lista dei cittadini paganti mille fiorini di contribuzioni dirette non raggiunge la proporzione di una su seimila anime di popolazione, essa è formata dei maggiori contribuenti della provincia fino a concorrenza di questa proporzione di uno su seimila.

Art. 57 – I senatori non ricevono né onorario né indennità.

Art. 58 – All’età di diciotto anni l’erede presuntivo del re è senatore diritto. Egli ha voce deliberativa all’età di venticinque anni.

Art. 59 – Qualunque riunione del Senato tenuta fuori del tempo della sessione della Camera dei rappresentanti è nulla di pieno diritto.

 

Capitolo II

Del Re e dei Ministri

 

Sezione I

Del re

 

Art. 60 – I poteri costituzionali del re sono ereditari nella discendenza diretta, naturale e legittima di S. M. Leopoldo Giorgio Cristiano Federigo di Sassonia Coburgo , di maschio in maschio, per ordine di primogenitura con la esclusione perpetua delle donne e loro discendenza.

Art. 61 – In mancanza di discendenza maschile di S. M. Leopoldo Giorgio Cristiano Federigo di Sassonia Coburgo, egli potrà nominare il suo successore col consenso delle Camere, espresso nel modo prescritto nell’articolo seguente. Se non vi è nomina fatta nelle forme enunciate, il trono sarà vacante.

Art. 62 – Il re non può essere nel tempo stesso capo di altro Stato senza il consenso delle due Camere. Nessuna delle due Camere può deliberare questo argomento, se due terzi almeno dei membri che la compongono sono presenti, e la decisione non è adottata se non in quanto essa unisce almeno i due terzi dei suffragi.

Art. 63 – La persona dei re è inviolabile; i suoi ministri sono responsabili

Art. 64 – Nessun atto del re può avere effetto se non è controsegnato da un ministro, il quale perciò solo se ne rende responsabile.

Art. 65 – Il re nomina e revoca i suoi ministri.

Art. 66 – Egli conferisce i gradi nell’esercito. Egli nomina agli impieghi dell'amministrazione generale e degli affari esteri, salve le eccezioni dalla legge stabilite. Egli nomina anche ad altri impieghi, ma solo in virtù della disposizione espressa d’una legge.

Art. 67 – Egli fa i regolamenti ed emana gli ordini necessari per eseguire senza poter mai  né sospendere le leggi medesime, né dispensare della loro esecuzione.

Art. 68 – Il re comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, conchiude i trattati di pace, d’alleanza e di commercio. Ne dà conoscenza alle Camere appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono, aggiungendovi le comunicazioni relative. I trattati di commercio e quelli. che potessero aggravare lo Stato od obbligare individualmente sudditi belgi hanno effetto dopo ottenuto l’assenso delle Camere. Nessuna cessione, nessun cambio, nessun ampliamento di territorio può aver luogo, fuorché in virtù di una legge. In nessun caso gli articoli di un trattato segreto possono distruggere quelli di un trattato reso pubblico.

Art. 69 – Il re sanziona e promulga le leggi.

Art. 70 – Le Camere si riuniscono di pieno diritto ciascun anno, il secondo martedì di novembre, a meno che non siano state anteriormente convocate dal re. Le Camere debbono rimanere riunite ogni anno almeno quaranta giorni. Il re pronunzia la chiusura della. sessione. Il re ha il diritto di convocare straordinariamente le Camere.

Art. 71 – Il re ha il diritto di sciogliere le Camere, sia simultaneamente, sia separatamente. L’atto di scioglimento contiene, anche la convocazione degli elettori entro, quaranta giorni e delle Camere entro due mesi.

Art. 72 – Il re può aggiornare le camere. Tuttavia l’aggiornamento non può eccedere lo spazio di un mese, né essere rinnovato nella stessa sessione senza. l’assenso delle Camere.

Art. 73 – Il re ha il diritto di rimettere o di ridurre le pene pronunciate dai giudici, salvo ciò che è stabilito relativamente ai ministri..

Art. 74 – Egli ha il diritto di batter moneta, secondo la legge

Art. 75 – Egli ha il diritto di conferire titoli di nobiltà, senza potere però mai annettervi alcun privilegio.

Art. 76 – Egli conferisce gli ordini militari, osservando a questo riguardo ciò che la legge prescrive.

Art. 77 – La legge stabilisce la lista civile per la durata di ciascun regno.

Art. 78 – Il re non ha altri poteri fuori di quelli che gli attribuiscono formalmente la Costituzione e le leggi particolari emanate in virtù della Costituzione medesima.

Art. 79 – Alla morte del re le Camere si radunano senza convocazione di sorta al più tardi il decimo giorno dopo quello del decesso. Se le Camere furono disciolte anteriormente e la convocazione fu fatta nell’atto dello scioglimento per un’epoca posteriore al decimo giorno, le antiche Camere ripigliano le loro funzioni fino alla riunione di quelle che debbono sostituirle. Se non v’ebbe che una Camera sola disciolta, si tiene la stessa norma per riguardo ad essa Camera. A datare dalla morte del re e fino alla prestazione del giuramento del suo successore al trono o del reggente, i poteri costituzionali del re sono esercitati in nome del Popolo belga dai ministri riuniti in Consiglio e sotto la loro responsabilità.

Art. 80 – Il re è maggiore all’età di diciott’anni compiti. Egli non prende possesso del trono se non dopo avere solennemente prestato nel seno delle Camere riunite il giuramento seguente: "Io giuro di osservare la Costituzione e le leggi del Popolo belga, di mantenere l’indipendenza nazionale e l’integrità del territorio ”.

Art. 81 – Se alla morte del re il suo successore è minore, 1e due Camere riuniscono in una sola assemblea per provvedere alla reggenza e alla tutela

Art. 82 – Se il re si trova nell’impossibilità di regnare, i ministri, dopo fatto constatare questa impossibilità, convocano immediatamente le Camere. Le Camere riunite provvedono alla tutela e alla reggenza.

Art. 83 – La reggenza non può essere conferita se non ad una sola persona Il reggente entra in funzione dopo avere prestato il giuramento prescritto dall’art. 80.

Art. 84 – Nessun cambiamento alla Costituzione può essere fatto durante una reggenza.

Art. 85 – In caso di vacanza del trono, le Camere, deliberando in comune provvedono provvisoriamente alla reggenza fino alla riunione delle Camere integralmente rinnovate: questa riunione ha luogo al più tardi nello spazio di due mesi. Le nuove Camere, deliberando in comune, provvedono definitivamente alla vacanza.

 

Sezione II

Dei Ministri

 

Art. 86 – Nessuno può essere ministro se non è belga di nascita o non ha ricevuto la grande naturalizzazione.

Art. 87 – Nessun membro della famiglia reale può essere ministro.

Art. 88 – I ministri non hanno voce deliberativa nell’una o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi hanno ingresso in ciascuna delle Camere e debbono essere intesi quando lo domandano. Le Camere posson richiedere la presenza dei ministri.

Art. 89 – In nessun caso l’ordine verbale o scritto del re può sottrarre un ministro alla responsabilità.

Art. 90 – La Camera dei rappresentanti ha diritto di accusare avanti alla Corte di Cassazione, che sola può giudicarli ciò che sarà stabilito dalla legge quanto all’esercizio dell'azione civile per la parte lesa e ai crimini e delitti che i ministri messi fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Una legge determinerà i casi di responsabilità, le pene da infliggere ai ministri e il modo di procedere contro di loro, sia sull’accusa ammessa dalla Camera dei rappresentanti, sia sul processo delle parti lese.

Art. 91 – Il re non può .far grazia al ministro, condannato dalla Corte di Cassazione,, se non sulla domanda di una delle due Camere.

 

Capitolo III.

Del Potere Giudiziario

 

Art. 92 – Le contestazioni che hanno per oggetto diritti civili sono esclusivamente di spettanza dei tribunali.

Art. 93 – Le contestazioni che hanno per oggetto diritti politici sono di spettanza dei tribunali, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 94 – Nessun tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa può essere stabilita se non in virtù di una legge. Non possono essere create commissioni o tribunali straordinari sotto qualsiasi denominazione.

Art. 95 – Vi ha per tutto il Belgio una Corte di Cassazione. Questa Corte non si occupa della sostanza degli affari, salvo il giudizio dei ministri.

Art. 96 – Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno che questa pubblicità non sia pericolosa, per l’ordine o pei buoni costumi, e in questo caso il tribunale lo dichiara con ordinanza. In materia di delitti politici e di stampa tale ordinanza non può essere pronunziata che all'unanimità.

Art. 97 – Qualunque giudizio è motivato: esso pronunziasi in udienza pubblica.

Art. 98 –  l giurì è stabilito in ogni materia criminale e per delitti politici e di stampa.

Art. 99 – I giudici di pace e i giudici dei tribunali sono direttamente nominati dal re. I consiglieri delle Corti d'appello e i presidenti e vicepresidenti dei tribunali di prima istanza di loro pertinenza sono nominati dal re su due liste doppie, presentate una da queste Corti e l’altra dai Consigli provinciali. I consiglieri della Corte di Cassazione sono nominati da le re su due liste doppie presentate una dal Senato, e l'altra dalla Corte di Cassazione. In questi due casi i candidati segnati su di una lista possono egualmente essere assegnati sull'altra. Tutte le presentazioni sono rese pubbliche almeno quindici giorni prima della nomina. Le Corti scelgono nel proprio seno i loro presidenti e vicepresidenti.

Art. 100 – I giudici sono nominati a vita. Nessun giudice può essere privato del suo posto né sospeso se non con un giudizio. Il traslocamento di un giudice non può aver luogo che per nuova nomina e di suo consenso

Art. 101 – Il re nomina e revoca gli uffiziali del ministero pubblico presso le Corti e i tribunali.

Art. 102 – Gli onorari dei membri dell’ordine giudiziario sono stabiliti dalla legge

Art. 103 – Nessun giudice può accettare dal governo funzioni stipendiate a meno che egli non le eserciti gratuitamente e salvo i casi d’incompatibilità determinati dalla legge.

Art. 104 – V’hanno tre Corti d’appello nel Belgio. La legge determina la loro competenza territoriale e i luoghi in cui sono stabilite.

Art. 105 – Leggi particolari regolano l’organizzazione dei tribunali militari, le loro attribuzioni, i diritti e le attribuzioni dei membri di questi tribunali e la durata delle loro funzioni. V’hanno tribunali di commercio nei luoghi determinati dalla legge. Essa regola la loro organizzazione le loro attribuzioni, il modo di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni loro.

Art. 106 – La Corte di Cassazione pronunzia sui conflitti d’attribuzioni, secondo il metodo stabilito dalla legge.

Art. 107 – Le Corti ed i tribunali non applicheranno gli ordini ed i regolamenti generali, provinciali e locali, se non in quanto saranno conformi alle leggi.

 

CAPITOLO IV

Delle istituzioni provinciali e comunali

 

Art. 108 – Le istituzioni provinciali e comunali sono regolate dalle 1eggi. Queste leggi consacrano l’applicazione dei seguenti principii: 1° l’elezione diretta, salve le eccezioni che la legge può stabilire per riguardo ai capi delle amministrazioni comunali e dei commissari del governo presso i Consigli provinciali; 2° l’attribuzione ai Consigli provinciali e comunali di tutto ciò che concerne l’interesse provinciale e comunale, senza pregiudizio dell’approvazione dei loro atti nei casi e secondo i modi determinati dalla legge; 3° la pubblicità delle sedute dei Consigli provinciali e comunali nei limiti stabiliti dalla legge; 4° la pubblicità dei bilanci e dei conti; 5° l'intervento del re o del potere legislativo per impedire che i Consigli provinciali e comunali escano dalle loro attribuzioni e non offendano l’interesse generale.

Art.  109 – La redazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri sono esclusivamente nelle attribuzioni delle autorità comunali.

 

TITOLO IV

DELLE FINANZE

 

Art. 110 – Nessuna imposta a profitto dello Stato può essere stabilita fuorché da una legge. Nessun carico, nessuna imposta provinciale può essere stabilita se non col consenso del Consiglio comunale. Nessun carico, nessuna imposta provinciale può essere stabilita se non col consenso del Consiglio provinciale. La legge determina le eccezioni onde l’esperienza dimostrerà la necessità relativamente alle tasse provinciali e comunali.

Art. 111 – Le imposte a profitto dello Stato sono votate annualmente. Le leggi che le stabiliscono hanno forza per un solo anno, quando non siano rinnovate.

Art. 112 – Non può esservi privilegio in materia di imposte. Nessuna eccezione o mitigazione d’imposta può essere stabilita fuorché da una legge.

Art. 113 – Fuori dei casi formalmente eccettuati dalla legge, nessuna retribuzione può essere esatta dai cittadini fuorché a titolo di tassa a profitto dello Stato, della provincia o del comune. Nulla è innovato nel regime attualmente esistente dei polders e dei wateringen, il quale rimane soggetto alla legislazione ordinaria.

Art. 114 – Nessun pensione, nessuna gratificazione a carico del Tesoro pubblico può essere accordata se non in virtù di una legge.

Art. 115 – Ogni anno le Camere determinano la legge dei conti e votano il bilancio. Tutte le riscossioni e le spese dello Stato devono essere portate nel bilancio e nei conti .

Art. 116 – I membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei rappresentanti e pel termine stabilito dalla legge. Questa Corte è incaricata dell’esame e della liquidazione dei conti dell’amministrazione generale e di tutti i contabili verso il tesoro pubblico. Essa vigila a che nessun articolo delle spese del bilanci venga oltrepassato e nessuna deviazione abbia luogo. Assesta i conti delle varie- amministrazioni dello Stato ed è incaricata di raccogliere a quest’uopo qualunque informazione e qualunque documento contabile necessario. Il conto generale dello Stato è sottoposto alle Camere colle osservazioni della Corte dei conti. Questa Corte è organizzata da una legge.

Art. 117 – Gli onorari e le pensioni dei ministri e dei culti sono a carico dello Stato; le somme necessarie per farvi fronte sono annualmente portate nel bilancio.

 

TITOLO V

DELLA FORZA PUBBLICA

 

Art. 118 – Il modo di reclutamento dell’esercito è determinato dalla legge. Essa regola egualmente l’avanzamento, i diritti e le obbligazioni dei militari.

Art. 119 – Il contingente dell’esercito è votato annualmente. La legge che lo determina ha forza per un solo anno, quando non venga rinnovata

Art. 120 – L’organizzazione e le attribuzioni della gendarmeria formano l'oggetto di una legge.

Art. 121 – Nessuna truppa straniera può essere ammessa al servizio dello Stato, occupare o traversare il territorio, fuorché in virtù di una legge

Art. 122 – V’ha una Guardia civica: la sua organizzazione è regolata dalla legge. I titolari di tutti i gradi, fino a quello di capitano o meno. nominati dalle guardie, salve le eccezioni giudicate necessarie pei contabili

Art. 123 – La mobilitazione della Guardia civica non può aver luogo se non in virtù di una legge.

Art. 124 – I militari non possono essere privati dei loro gradi, onori e pensioni, se non nel modo determinato dalla legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 125 – La Nazione belga adotta i colori rosso, giallo e nero, e del regno il leone belga colla leggenda: "L’unione fa la forza”.

Art. 126 – La città di Bruxelles è la capitale del Belgio e la sede del governo.

Art. 127 – Nessun giuramento può venire imposto, fuorché in virtù legge. Essa ne determina la formola.

Art. 128 – Qualunque straniero trovisi sul territorio del Belgio, gode della protezione accordata alle persone e ai beni, salve le eccezioni dalla legge stabilite.

Art. 129 – Nessuna legge, nessun ordine o regolamento di amministrazione generale, provinciale o comunale è obbligatorio se non dopo essere stato pubblicato nella forma determinata dalla legge.

Art. 130 – La Costituzione non può essere sospesa ne in tutto né in parte.

 

TITOLO VII

DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

 

Art. 131 – Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che v’ha luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che egli designa. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto. Due nuove Camere saranno convocate a norma dell’art. 71. Queste Camere stabiliscono, di comune accordo col re, i punti da sottomettersi a revisione. In questo caso le Camere non potranno deliberare se due terzi almeno dei membri che compongono ciascuna di esse non siano presenti: nessun cambiamento verrà adottato, se non riunisca almeno i due terzi dei suffragi.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 132 – Per la prima scelta del capo dello Stato si potrà derogare alla prima disposizione dell’art. 80

Art. 133 –  Gli stranieri stabiliti nel Belgio prima del 1° febbraio 1814 e che continuarono a tenervi domicilio sono considerati come belgi di nascita, a condizione ch’egli non dichiarino essere loro intendimento di godere del benefizio della presente disposizione. La dichiarazione dovrà essere fatta nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la presente Costituzione sarà obbligatoria, se siano maggiori, e nell’anno che terrà dietro alla loro maggiorità, quando sano minori. Questa dichiarazione avrà luogo davanti alle autorità provinciali del luogo in cui essi avranno il loro domicilio. Essa verrà fatta in persona o per mezzo di un mandatario, portatore di una procura speciale ed autentica.

Art. 134 – Fino a che non siasi provveduto con una legge, la Camera dei rappresentanti avrà un potere discrezionale per accusare un ministro, e la Corte di Cassazione per giudicarlo, caratterizzando il delitto e determinandone la pena. Tuttavolta la pena non potrà eccedere la reclusione, senza pregiudizio dei casi espressamente preveduti dalle leggi penali.

Art. 135 – Il personale delle Corti e dei tribunali è mantenuto quale esiste attualmente, fino a che non siasi provveduto diversamente con una legge. Questa legge dovrà essere proposta alla prima sessione legislativa.

Art. 136 – Una legge proposta nella sessione medesima determinerà il modo della prima nomina dei membri della Corte di Cassazione.

Art. 137 – La legge fondamentale del 24 agosto 1815 è abolita, come gli statuti provinciali e locali. Tuttavia le autorità provinciali e locali servano le loro attribuzioni fino a che la legge non abbia altrimenti sposto.

Art. 138 – A contare dal giorno in cui la Costituzione sarà esecutoria, le leggi, decreti, ordini, regolamenti ed altri atti che vi sono contrari saranno abrogati.

 

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARIE

 

Art. 139 – Il Congresso nazionale dichiara essere necessario provvedere leggi speciali e nel più breve tempo possibile alle materie che seguono: 1° la stampa; 2° l’organizzazione del giurì; 3° le finanze; 4° l'organizzazione provinciale e comunale; 5° la responsabilità dei ministri ed altri agenti del potere; 6° l’organizzazione giudiziaria; 7° la revisione della delle pensioni; 8° le misure atte a prevenire gli abusi del cumulo degli uffici pubblici; 9° la revisione della legislazione dei fallimenti e delle moratorie; 10° l’organizzazione dell’esercito, i diritti di avanzamento e di ritiro e il codice penale militare; 11° la revisione dei codici.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne, vol. 1 e 2, Tipografia G. Cassone, Torino 1848.



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