STATUTO FONDAMENTALE DEL GOVERNO TEMPORALE DEGLI STATI DELLA CHIESA Pio PP. IX Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli Augusti nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state da principio. Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi e nella amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l’esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poiché i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il benefizio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, né fidar meno nella loro gratitudine non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl’inviolabili e supremi diritti e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione. Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana. Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l’un comune dal consorzio dell’altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell’uno da Noi nominati, nell’altro deputati da ogni parte dello Stato, mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei nostri dominii, e saviamente gli contemprino con quell’altro interesse grandissimo d’ogni Comune e di ogni Provincia ch’è interesse generale dello Stato. Siccome poi nel nostro sacro Principato non può essere disgiunto dall’interesse temporale dell’interna prosperità l’altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l’indipendenza di questa parte d’Italia, così non solamente riserviamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati, e il pieno esercizio dell’Autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l’Autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito, nessuna diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, né veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l’universo come unico simbolo d’alleanza di Dio cogli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni. Implorato pertanto il divino aiuto e udito l’unanime parere dei nostri venerabili Fratelli Cardinali di S.R.C. espressamente adunati a tal uopo in concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: Disposizioni generali. Art. 1 – Il sacro collegio dei Cardinali elettori del Sommo Pontefice è Senato inseparabile del medesimo. Art. 2 – Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l’Alto consiglio ed il consiglio dei Deputati. Art. 3 – Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano e sia in suo nome amministrata, l’ordine giudiziario è nondimeno indipendente nelle applicazioni delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitato le loro funzioni per 3 anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale uguale o superiore. Art. 4 – Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali. Art. 5 – La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del Regolamento del 30 dello stesso mese. Art. 6 – Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall’Autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l’arrestate dentro 24 ore è consegnato all’Autorità competente. Le misure di polizia preventiva sono pure regolate da una legge. Art. 7 – Il debito pubblico è garantito, come pure le obbligazioni assunte dallo Stato. Art. 8 – Tutte le proprietà sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie e pubbliche istituzioni, contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravi dello Stato, chiunque ne sia il possessore. Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l’accompagna con una speciale apostolica deroga alla immunità ecclesiastica. Art. 9 – Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile. Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità riconosciuta, e previo l’equivalente compenso a norma delle leggi. Art. 10 – La proprietà letteraria è riconosciuta. Art. 11 – L’attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge. Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni fino che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica Autorità, non provenga con altri regolamenti. Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa. Art. 12 – I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi; le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura. Art. 13 – L’Amministrazione comunale e provvisoria sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle Comuni e Provincie le più convenienti libertà, compatibili colla conservazione dei loro patrimonii e coll’interesse dei contribuenti. Dell’alto consiglio e del consiglio dei deputati. Art. 14 – Il Sommo Pontefice convoca, proroga e chiude le Sessioni d’ambedue i Consigli. Scioglie quello dei deputati convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi. Art. 15 – Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l’altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all’art. 46. Art. 16 – I due Consigli ogni anno sono convocati e chiusi in pari tempo. L’atto dell’apertura è fatto da un Cardinale specialmente delegato dal Pontefice, ed a questo unico oggetto si riuniscono insieme ambedue i Consigli. Nel resto i Consigli si adunano sempre separatamente. Agiscono validamente quando sia presente la metà, dell’individui dei quali ciascheduno è composto. Art. 17 – Le sessioni dell’uno e dell’altro Consiglio sono pubbliche. Ciascuno Consiglio però si forma in Comitato segreto sulla domanda di dieci membri. Gli atti dei due Consigli sono pubblicati a cura di essi. Art. 18 – Ambedue i Consigli, quando saranno costituiti, redigeranno il rispettivo regolamento sul modo da tenersi nel trattare gli affari. Art. 19 – I membri dell’alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l’età d’anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civici e politici. Art. 20 – Sono desunti dalle seguenti categorie: 1. I Prelati ed altri ecclesiastici costituiti in dignità. 2. I ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati, il senatore di Roma e di Bologna. 3. Le persone che hanno occupato od occupano un distinto grado nell’ordine governativo, amministrativo e militare. 4. I Presidenti dei tribunali di appello, i Consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali, tutti dopo l’esercizio di sei anni. 5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 all’anno sopra capitali imponibili e posseduta da sei anni innanzi. 6. E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze e nelle arti. Art. 21 – Al principio d’ogni sessione il Sommo Pontefice fra i Membri dell’Alto Consiglio nomina tanto il Presidente, quanto i due Vice-Presidenti, qualora non gli piaccia di nominare un Cardinale alla presidenza. Art. 22 – L’altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori sulla base approssimativa di un deputato per ogni 50.000 anime. Art. 23 – Sono elettori: 1. I Confalonieri, priori ed anziani della città, e comuni; i Sindaci degli appodiati; 2. quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300; 3. quelli che per altro titolo pagano al governo una tassa diretta di scudi 12 annui. 4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle Università, dello Stato. 5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati, e procuratori presso i tribunali collegiali. 6. I laureati ad honorem nelle Università dello Stato. 7. I membri delle Camere di Commercio. 8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali. 9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o publiche, le quali sono intestate nel censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa di cui al n. 3. Art. 24 – Sono eleggibili: 1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila. 2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui. 3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle Università di Roma e Bologna; i membri dei Collegi di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello. 4. Gli articoli enunciati nei numeri 1, 4, 5, 6, 7, e 8 dell’articolo precedente quando siano iscritti per la metà della tassa di cui al n. 2 del presente articolo. Art. 25 – Negli elettori si richiede l’età d’anni venticinque, negli eleggibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e perciò la professione della Religione cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato. Art. 26 – Niuno, qualunque abbia più domicilii e per più titoli sia compreso fra gli elettori, potrà però dare il voto doppio: potrà, però la medesima persona essere eletta in due o più distretti, nel qual caso l’eletto avrà l’ozione. Art. 27 – I Collegi elettorali radunati per convocazione fatta dal Sommo Pontefice procedono alla elezione dei deputati nei modi e forme che saranno prescritte dalla legge elettorale. Art. 28 – Al principio d’oggi sessione il Consiglio dei deputati elegge ha i suoi membri il Presidente e Vice-Presidente. Art. 29 – I membri d’ambedue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente. Art. 30 – I membri d’ambedue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che profferiscono nell’esercizio delle loro attribuzioni. Non possano essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni ed un mese innanzi ed altro dopo. Non possono pure essere arrestati per giudizii criminali durante la sessione, se non previo l’assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante. Art. 31 – Oltre il caso in cui venga sciolto il Consiglio dei deputati, cessa l’ufficio di deputato. 1. Colla morte naturale e civile e colla sospensione dei diritti civili. 2. Colla rinuncia. 3. Con il lasso di quattro anni. 4. Con la nomina all’alto consiglio. 5. Con avere accettato un impiego con stipendio dal Governo o con una promozione in quello che aveva. Ogni volta che si verifica un caso di vacanza sarà immediatamente convocato il Collegio elettorale, dal quale quel deputato era stato eletto. Il caso del n. 3 e 5 non 6 d’impedimento alle rielezioni. Art. 32 – Se durante l’officio il deputato perde una delle qualifiche di eleggibilità, che di loro natura non sieno temporanee, il Consiglio, verificato il fatto, dichiara vacante l’officio. Si procederà alla nuova elezione a forma dell’articolo precedente. L’alto Consiglio nello stesso caso de’ suoi membri ne fa rapporto al Sommo Pontefice cui è riservato di prendere la conveniente determinazione. ATTRIBUZIONI DEI DUE CONSIGLI Art. 33 – Tutte le leggi in materie civili, amministrative, governative, sono proposte, discusse e votate dai due Consigli: comprese le imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge. Art. 34 – Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all’articolo precedente, se non dopo di essere state liberatamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice. Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge. Art. 35 – La proposta delle leggi è fatta dai Ministri; può essere fatta da uno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse e votate. Art. 36 – I Consigli non possono mai proporre alcuna legge. 1. Che riguardi affari ecclesiastici o misti; 2. Che sia contraria ai canoni o disciplina della Chiesa; 3. Che tenda a variare o modificare il presente statuto. Art. 37 – Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli. Art. 38 – È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatiche-religiose della S. Sede all’estero. Art. 39 – I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell’art. 38. Art. 40 – Le proposte di legge possono dal Ministero essere trasmesse indistintamente all’uno o all’altro Consiglio. Art. 41 – Saranno sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti: 1. il preventivo e consultivo di ogni anno; 2. quelli tendenti a creare, liquidare, ed accettare debiti dello Stato; 3. quelli sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato. Art. 42 – L’imposta diretta è consentita per un anno: le imposte indirette possono essere stabilite per più anni. Art. 43 – Ogni proposta di legge, dopo di essere stata esaminata nelle sessioni, sarà discussa e votata dal Consiglio al quale fu trasmessa. Quando sia approvata è trasmessa all’altro Consiglio che in egual modo la esamina, la discute e la vota. Art. 44 – Se le proposte di legge saranno rigettate da uno dei Consigli, o se il Sommo Pontefice non dà la sanzione dopo il voto dei due Consigli, in tali casi la proposta non potrà essere riprodotta nel corso di quella sessione. Art. 45 – La verifica dei poteri e la questione sulla validità delle elezioni dei singoli membri del Consiglio dei Deputati, spetta al medesimo. Art. 46 – Il Consiglio dei Deputati soltanto ha il diritto di porre in istato di accusa i Ministri; spetterà all’alto Consiglio il giudicarli, e per questo unico oggetto potrà radunarsi come tribunale fuori del tempo e del caso di cui all’art. 15, eccettuato sempre il caso di cui all’art. 56. Se essi sono ecclesiastici, l’accusa è deferita al sacro Collegio, che procederà, nelle forme canoniche. Art. 47 – Ogni cittadino maggiore di età ha diritto di far petizioni dirette al Consiglio dei Deputati negli affari di cui all’art. 33 o per i fatti degli agenti del potere esecutivo riguardanti gli oggetti indicati. La petizione dovrà essere in iscritto e depositata all’ufficio o in persona o per mezzo di legittimo procuratore. Il Consiglio, sul rapporto d’una sezione, delibererà se e come averne ragione. Coloro che fecero le petizioni possono essere tradotti innanzi il tribunale competente dalla parte che si crederà lesa dai fatti esposti. Art. 48 – I Consigli non ricevono deputazioni, non ascoltano fuori dei propri membri oltre i commissari del Governo ed i Ministri, corrispondono in iscritto unicamente fra loro e col Ministro, inviano deputazioni al Sommo Pontefice nei casi e forme prevedute dal regolamento. Art. 49 – Le somme occorrenti del trattamento del Sommo Pontefice, del sacro Collegio dei Cardinali, per le Congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella de propaganda fide, pel Ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all’estero, pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sacre funzioni, per l’ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi apostolici, e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteche, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla Corte pontificia, sono determinate in annui scudi 600.000 sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali. Detta somma sarà riportata in ogni annuo preventivo. Di pieno diritto si ha sempre per approvata e sanzionata tale partita, e sarà pagata al maggiordomo del Sommo Pontefice o ad altra persona da esso destinata. Nel rendiconto o consuntivo annuo sarà portata la sola giustificazione di tal pagamento. Art. 50 – Rimangono inoltre a piena disposizione del Sommo Pontefice i canoni, tributi e censi ascendenti ad un’annua somma di scudi 13.000 circa, non che i diritti dei quali si fa menzione in occasione della Camera dei tributi nella vigilia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Art. 51 – Le spese straordinarie di grandi riparazioni nei palazzi apostolici, dipendenze, musei ed annessi, le quali non sono comprese nelle dette somme (quando abbiano luogo) saranno portate e discusse nei preventivi annuali e nei consecutivi. Del sacro concistoro. Art. 52 – Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali, dà o niega la sanzione. Dei ministri. Art. 53 – L’Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti all’esecuzione delle leggi. Art. 54 – Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all’art. 33, sono firmati dai rispettivi ministri, che ne sono risponsabili. Un’apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell’accusa e del giudizio. Art. 55 – I Ministri hanno diritto d’intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli: vi hanno voto e ne sono membri: possono essere invitati ad intervenirvi per dare gli opportuni schiarimenti. Della sede vacante Art. 56 – Per la morte del Sommo Pontefice immediatamente e di pieno diritto restano sospese le sessioni d’ambedue i Consigli. Non potranno mai essi adunarsi durante la Sede vacante né in quel tempo potrà procedersi o proseguirsi nella elezione dei deputati. Sono di diritto convocati ambedue i Consigli un mese dopo l’elezione del Sommo Pontefice. Se però il Consiglio dei Deputati fosse sciolto, e non compiute le elezioni, sono di diritto convocati i Collegi elettorali un mese dopo come sopra, e dopo un altro mese sono convocati i Consigli. Art. 57 – I Consigli non potranno mai, anche prima di sospendere le sessioni, ricevere o dare petizioni dirette al sacro Collegio o riguardanti il tempo della Sede vacante. Art. 58 – Il sacro Collegio, secondo le regole stabilite nelle Costituzioni Apostoliche, conferma i Ministri e ne sostituisce altri. Fino a che non abbia luogo tale atto, i Ministri proseguono nel loro uffizio. Il Ministero per altro degli affari esteri passa immediatamente al Segretario del sacro Collegio, salvo allo stesso sacro Collegio il diritto di affidarlo ad altro soggetto. Art. 59 – Le spese del funere del Sommo Pontefice, quelle del conclave, quelle per la creazione, coronazione, e possesso del nuovo Pontefice, sono a carico dello Stato. I Ministri, sotto la dipendenza del cardinale Camerlengo, provvedono la somma occorrente quantunque non contemplata nel preventivo di quell’anno, fermo l’obbligo di renderne conto, dimostrando d’averla impiegata per i titoli di sopra enunciati. Art. 60 – Se allorché muore il Sommo Pontefice il bilancio preventivo dell’anno non fosse ancora stato votato da ambedue i Consigli, i Ministri di pieno diritto sono autorizzati ad esigere i tributi e provvedere alle spese sulle basi dell’ultimo preventivo votato dai Consigli e sanzionato dal Pontefice. Se però il preventivo allorché muore il Pontefice era già stato votato da ambedue i Consigli, in questo caso il sacro Collegio userà del diritto di dare o negare la sanzione alla risoluzione dei Consigli. Art. 61 – I diritti di sovranità temporale esercitati dal defunto Pontefice, durante la Sede vacante, risiedono nel sacro Collegio, il quale ne userà a forma delle Costituzioni Apostoliche e del presente Statuto. Art. 62 – Vi sarà un Consiglio di Stato composto di dieci Consiglieri, e di un corpo di Uditori non eccedente il numero di ventiquattro, tutti di nomina sovrana. Art. 63 – Il Consiglio di Stato è incaricato sotto la direzione del Governo, di redigere i progetti di legge, i regolamenti di amministrazione pubblica, e di dar parere sulle difficoltà in materia governativa. Con apposita legge può essere al medesimo conferito il contenzioso amministrativo. Disposizioni transitorie Art. 64 – Saranno quanto prima promulgate: 1. La legge elettorale, che farà parte integrante del presente Statuto. 2. La legge repressiva della stampa, di cui nella prima parte dell’art. 11. Art. 65 – Sarà proposto nella prima deliberazione dei Consigli il preventivo del 1849. Saranno pure proposte le seguenti leggi per averne ragione in questa o in altra prossima sessione: la legge sulle istituzioni municipali e provinciali; il Codice di Polizia; la riforma della legislazione civile, criminale e di procedura, la legge sulla responsabilità dei ministri, e sopra i publici funzionari. Art. 66 – In questo anno i Consigli si raduneranno al più tardi il primo lunedì di giugno. Art. 67 – L’attuale Consulta di Stato cesserà, venti giorni innanzi che sieno aperti i Consigli. Intanto essa proseguirà nell’esame del preventivo, ed altre materie amministrative, che le sono state o le saranno rimesse. Art. 68 – Il presente Statuto sarà messo in vigore all’apertura dei due Consigli. Ma per quel che riguarda la elezione dei deputati avrà forza appena pubblicata la legge elettorale. Art. 69 – Rimangono in vigore tutte le disposizioni legislative, che non sono contrarie al presente Statuto. E similmente vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito, o diritto dei terzi, o vizio di orrezione o surrezione possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una Bolla concistoriale, secondo l’antica forma a perpetua memoria. Datum Romae apud S. Mariam Majorem die XIV martii, MDCCCXLVIII, Pontificatus Nostri anno secundo. Pius Papa IX FONTE: Raccolta di costituzioni italiane, vol. I, Tipografia Economica, Torino 1852. |
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