REPUBBLICA CISALPINA

IIa COSTITUZIONE DELL’ANNO 1798

 

 

Considerando che la repubblica francese, la quale per mezzo del Generale in capo Bonaparte aveva dato alla repubblica cisalpina una costituzione, ha creduto per la conservazione, e per la felicità della repubblica cisalpina medesima di doverla in alcune parti modificare:

Considerando che la costituzione medesima modificata è stata ricevuta in forma autentica dai consigli legislativi, affine di promulgarla in tutta la repubblica: – risolve.

I – La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l’istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vitaLa costituzione rimessa in forma autentica dall’ambasciatore della repubblica francese ai due consigli legislativi sarà pubblicata in tutta la repubblica.

II – La costituzione suddetta è d’ora in avanti la sola legge fondamentale della repubblica.

III – Si pubblicano contemporaneamente i nomi degl’individui componenti i due consigli definitivamente nominati dalla repubblica francese per mezzo del suo ambasciatore.

IV – È approvata la nomina per membri del direttorio esecutivo fatta dalla repubblica francese negl’individui seguenti:

Adelasio, Alessandri, Lamberti ex–direttori, Luosi ministro della giustizia, e Sopransi Fedele.

Quindi non si riconoscono per membri del direttorio esecutivo che li sunnominati cittadini, che immediatamente assumono le loro funzioni.

V – Si pubblicano contemporaneamente alla costituzione suddetta sei leggi, colle quali la repubblica francese l’ha accompagnata, riguardanti:

1) La divisione della repubblica in dipartimenti;

2) L’organizzazione e la formazione dei corpi amministrativi;

3) L’organizzazione dei tribunali;

4) La polizia dei consigli legislativi;

5) I clubs, o circoli, ed i fogli periodici;

6) L’indennizzazione degli individui sortiti dai due consigli per effetto della riduzione.

VI – Tutte le autorità costituite della repubblica continuano le loro incombenze fino ad ulteriori disposizioni dei consigli legislativi, che verranno pubblicate in seguito alle accennate leggi.

VII – L’atto, col quale viene ordinata dai due consigli la pubblicazione della costituzione e delle leggi che l’accompagnano, viene partecipato all’ambasciatore della repubblica francese, ed al generale in capo dell’armata d’Italia col mezzo di una deputazione nei due consigli.

VIII – Si pubblicherà immediatamente dai consigli legislativi una proclamazione al popolo cisalpino relativa alle cose suddette.

La presente risoluzione sarà stampata.

 

Scarabelli, presidente

CarbonesiBovara, segretarii.

Milano 15 di detto mese ed anno.

 

Il consiglio degli anziani approva.

Strigelli, presidente

OngaroniMaestri, segretarii.

Milano 17 fruttidoro anno VI.

 

Segnato

Adelasio presidente

Pel direttorio esecutivo

Lamberti, direttore.

 

 

DICHIARAZIONE

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

 

 

Il popolo cisalpino proclama alla presenza di Dio la seguente dichiarazione dei diritti e dei doveri dell’uomo e del cittadino.

 

Diritti

 

Art. 1 – I diritti dell’uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

Art. 2 – La libertà consiste nel poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

Art. 3 – L’eguaglianza nell’essere la legge stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

L’eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, alcun potere ereditario.

Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei suoi beni, delle sue entrate, del frutto del suo lavoro, e della sua industria.

Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa dalla maggiorità de’ cittadini, e de’ loro rappresentanti.

Art. 7 – Ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò ch’essa non ordina.

Art. 8 – Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

Art. 9 – Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli, e devono essere puniti.

Art. 10 – Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un accusato dev’essere severamente represso dalla legge.

Art. 11 – Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato, o legalmente citato.

Art. 12 – La legge non dee prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

Art. 13 – Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge è un delitto.

Art. 14 – Nessuna legge criminale o civile può avere alcun effetto retroattivo.

Art. 15 – Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servigi, ma non può vendersi, né essere venduto: la persona non è una proprietà alienabile.

Art. 16 – Tutte le contribuzioni sono stabilite per l’utilità generale: esse devono essere ripartite tra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de’ cittadini.

Art. 18 – Nessun individuo, nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Art. 19 – Nessuno può senza una delegazione formale esercitare alcuna autorità, né eseguire alcuna funzione pubblica.

Art. 20 – Ogni cittadino ha un diritto eguale a concorrere immediatamente alla formazione della legge, alla nomina dei rappresentanti del popolo, e de’ funzionarii pubblici.

Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono divenire in proprietà di quelli che le esercitano.

Art. 22 – La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de’ poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, se non è assicurata la responsabilità de’ funzionarii pubblici.

 

Doveri

 

Art. 1 – Il mantenimento della società domanda, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano egualmente i loro doveri.

Art. 2 – Tutti i doveri dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori.

“Non fate agli altri ciò che non vorreste che si facesse a voi.

Fate agli altri il bene che vorreste riceverne”.

Art. 3 – Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottomesso alle leggi, e rispettar quelli, che ne sono gli organi.

Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.

Art. 5 – Nessuno è uomo da bene, se non realmente, e religiosamente osservante delle leggi.

Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente le leggi si dichiara in istato di guerra con la società.

Art. 7 – Chi senza trasgredire apertamente le leggi, le elude coll’astuzia, co’ raggiri, offende gli interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza, e della loro stima.

Art. 8 – Il mantenimento delle proprietà è quello su cui riposano la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, tutti i mezzi di travaglio e tutto l’ordine sociale.

Art. 9 – Ogni cittadino deve i suoi servigi alla patria ed al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza, e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.

 

 

COSTITUZIONE

 

 

Art. 1 – La repubblica cisalpina è una ed indivisibile.

Art. 2 – L’universalità de’ cittadini cisalpini è il sovrano.

Art. 3 – La rappresentanza nazionale si compone dalla universalità de’ funzionarii pubblici stabiliti dalla costituzione.

 

Titolo I

Divisione del territorio

 

Art. 4 – La repubblica cisalpina è divisa in dipartimenti; essi sono li seguenti:

1) Olona; 2) Alto Pò; 3) Serio; 4) Adda ed Olio; 5) Mella; 6) Milano; 7) Panaro; 8) Crostolo; 9) Reno; 10) Basso Pò; 11) Rubicone.

Art. 5 – I limiti de’ dipartimenti possono esser determinati, e rettificati dai consigli legislativi.

Art. 6 – Ogni dipartimento è distribuito in distretti, ogni distretto è distribuito in comuni.

 

Titolo II

Stato politico dei cittadini

 

Art. 7 – Ogni uomo nato e dimorante nella repubblica cisalpina il quale compiti i 21 anni si è fatto segnare nel registro civico del suo distretto, ha quindi dimorato un anno nel territorio della repubblica, e paga una contribuzione diretta, diviene cittadino cisalpino.

Art. 8 – Perché uno straniero divenga cittadino cisalpino, conviene che dopo essere pervenuto all’età di 21 anni compiti, ed aver dichiarata la sua intenzione di fissarsi nella repubblica, vi abbia risieduto durante quattordici anni consecutivi, ch’egli vi paghi una contribuzione diretta, o che vi possegga uno stabilimento d’agricoltura o di commercio, o che abbia sposata una cisalpina.

Art. 9 – Gl’individui inscritti sulla lista degli emigrati della repubblica francese sono esclusi per sempre dai diritti di cittadino cisalpino, e sono banditi dal territorio della repubblica cisalpina.

Art. 10 – I cittadini cisalpini possono soli dare il voto nelle assemblee primarie, ed essere nominati alle funzioni stabilite dalla costituzione.

Art. 11 – L’esercizio dei diritti del cittadino si perde: 1) Per la naturalizzazione in paese straniero; 2) Per l’aggregazione a qualunque corporazione estera che supponesse distinzione di nascita, o esigesse voti di religione; 3) Per l’accettazione di funzioni o pensioni offerte da un governo estero; 4) Per la condanna a pene afflittive o infamanti sino alla riabilitazione.

Art. 12 – L’esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso:

I. Per interdetto giudiziario, o per cagione di furore, di demenza o d’imbecillità.

II. Per lo stato di debitore fallito, o erede immediato che ritiene a titolo gratuito o tutta o in parte la successione di un fallito.

III. Per lo stato di domestico stipendiato addetto al servizio della persona, o della casa.

IV. Per lo stato di accusa.

V. Per la condanna in contumacia per fatti criminali, sinché la sentenza non sia annullata.

Art. 13 – Ogni cittadino, ch’essendo uscito dalla repubblica in tempo di pace, senza missione o autorizzazione data a nome della nazione avrà soggiornato in paese straniero, sett’anni consecutivi, è considerato straniero. Se esce in tempo di guerra, perde i suoi diritti di cittadino dopo un anno d’assenza. Nell’uno e nell’altro caso egli non torna ad essere cittadino cisalpino, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dell’articolo 8.

Ogni cittadino, che soggiorna in un paese nemico della repubblica più di sei mesi dopo la dichiarazione di guerra, perde per sempre i suoi diritti politici.

Art. 14 – I giovani non possono esser inscritti sul registro civico, se non provano che sanno leggere, scrivere, ed esercitare l’agricoltura, od una professione meccanica.

Questo articolo non avrà effetto, che all’incominciare dell’anno XV dell’èra repubblicana.

 

Titolo III

Assemblee primarie

 

Art. 15 – Le assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati nello stesso distretto. Il domicilio richiesto per dare il voto in queste assemblee si acquista colla sola residenza di un anno, e si perde per l’assenza di un anno.

Art. 16 – Nessuno può farsi rappresentare da un altro nelle assemblee primarie, né dare il voto per lo stesso oggetto in più di una di queste assemblee.

Art. 17 – Vi è almeno un’assemblea primaria per distretto; essendovene di più, ogn’una sarà composta di 450 cittadini almeno, o di 900 al più. S’intendono compresi in questi numeri i cittadini presenti, e assenti che hanno diritto di darvi il voto.

Art. 18 – Le assemblee primarie si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più vecchio: il più giovane fa provvisoriamente le funzioni di segretario.

Art. 19 – Le assemblee primarie sono definitivamente costituite colla nomina per via di scrutinio di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

Art. 20 – Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, l’assemblea decide, salvo però in caso di esclusiva il ricorso all’Amministrazione del dipartimento, ed in caso di pari esclusiva di quell’amministrazione, definitivamente al direttorio esecutivo. Le elezioni frattanto seguite non sono alterate per le decisioni posteriori.

Art. 21 – In ogni altro caso i consigli legislativi decidono soli sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie.

Art. 22 – Nessuno può comparire armato nelle assemblee primarie.

Art. 23 – Appartiene alle assemblee la polizia, che riguarda il loro interno.

Art. 24 – Le assemblee primarie si adunano:

I. Per accettare o rigettare i cangiamenti all’atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione;

II. Per fare l’elezioni, che loro appartengono secondo l’atto costituzionale.

Art. 25 – Esse si adunano di pieno diritto ogni due anni il giorno primo di Germile, e procedono alla nomina:

I. Dei membri dell’assemblea elettorale;

II. Del giudice di pace, e de’ suoi assessori;

III. Del presidente dell’amministrazione municipale del distretto.

Art. 26 – Vi sono assemblee comunali, che eleggono gli agenti di ogni comune, ed i loro aggiunti; la legge determina l’epoca di queste adunanze.

Art. 27 – Ciò che si fa in una assemblea primaria, o comunale, oltre l’oggetto della sua convocazione, e contro le forme, determinate dalla costituzione, è nullo.

Art. 28 – Le assemblee o primarie, o comunali non fanno alcuna altra elezione, se non quelle, che vengono loro attribuite dall’atto costituzionale.

Art. 29 – Tutte l’elezioni si fanno a scrutinio segreto.

Art. 30 – Ogni cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni, e in caso di recidiva, per sempre.

 

Titolo IV

Assemblee elettorali

 

Art. 31 – Ogni assemblea primaria nomina un elettore in ragione di 400 cittadini presenti od assenti, che hanno diritto di dare il voto in questa assemblea. Sino al numero di seicento cittadini inclusivamente non si nomina che un elettore: se ne nominano due da 601 sino a 900.

Art. 32 – Gli elettori immediatamente dopo la loro nomina si riducono alla metà, estraendo a sorte quelli, che devono esser esclusi da queste funzioni.

Essi si riuniscono a tal effetto nel capo-luogo della municipalità: e l’estrazione della sorte si fa avanti al presidente, agli ufficiali municipali, ed al commissario del direttorio.

Art. 33 – I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni due anni; e non possono essere rieletti, se non dopo l’intervallo di quattro anni.

Art. 34 – Nessuno può essere nominato elettore se non ha 25 anni compiti, e se non riunisce alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino cisalpino quella di essere proprietario, o usufruttuario, o locatario di un bene, di cui la rendita annua sia eguale al valor locale di 150 giornate di lavoro.

Art. 35 – L’assemblea elettorale di ogni dipartimento si riunisce ogni due anni il giorno 20 germile, e termina in una sola sessione di 10 giorni al più, e senza proroga, tutte le elezioni a farsi; dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

Le prime assemblee elettorali avranno luogo il giorno venti germile dell’anno ottavo.

Art. 36 – Le assemblee elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo all’elezioni, delle quali sono incaricate. Esse non possono spedire, né ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

Art. 37 – Le assemblee elettorali non possono corrispondere fra di loro.

Art. 38 – Niun cittadino stato membro di un’assemblea elettorale può prendere il titolo di elettore, né riunirsi in tale qualità con quelli, che sono stati con lui membri di questa stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

Art. 39 – Gli articoli 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 del titolo precedente sulle assemblee primarie sono comuni alle assemblee elettorali.

Art. 40 – Le assemblee elettorali eleggono secondo le occorrenze:

I. I membri dei consigli legislativi, cioè i membri del consiglio degli anziani, e quindi i membri del consiglio dei juniori.

II. I membri del tribunale di cassazione, e i loro supplementarii.

III. Gli alti giurati.

IV. Gli amministratori di dipartimento.

V. Il presidente, l’accusator pubblico, ed il cancelliere del tribunale criminale.

VI. I giudici del tribunale civile del dipartimento ed i supplementarii.

VII. I presidenti dei tribunali di polizia correzionale ed i direttori dei giurì d’accusa, menzionati in appresso all’articolo 237.

Art. 41 – Quando un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimissionato o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

Art. 42 – Il commissario del direttorio esecutivo presso l’amministrazione di ogni dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d’informare il direttorio del cominciamento e della fine delle assemblee elettorali; egli non può arrestarne, né sospenderne le operazioni, né entrare nel luogo delle sedute, ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna seduta nel termine di 24 ore successive, ed è tenuto di denunziare al direttorio le infrazioni che si fossero fatte all’atto costituzionale.

 

Titolo V

Potere legislativo

 

Disposizioni generali

 

Art. 43 – Il potere legislativo è esercitato da due consigli distinti ed indipendenti l’uno dall’altro, e aventi un abito particolare. Questi due consigli sono l’uno de’ juniori, e l’altro degli anziani.

Art. 44 – I consigli legislativi, non possono in alcun caso né divisamente né collettivamente delegare ad uno o più dei loro membri alcuna delle funzioni che loro sono attribuite dalla costituzione.

Art. 45 – Essi non possono esercitare né da se stessi né per mezzo di delegati il potere esecutivo né il potere giudiziario.

Art. 46 – Sono incompatibili la qualità di membro dei consigli legislativi e l’esercizio di un’altra funzione pubblica.

Art. 47 – La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente o interinalmente quei funzionarii pubblici che vengono eletti membri dei consigli legislativi.

Art. 48 – Ogni dipartimento concorre in ragione della sua popolazione che loro sono mandati, determinano il numero dei membri che ciascun dipartimento dee nominare per l’uno e l’altro consiglio.

Nessun cangiamento può esser fatto in questa ripartizione durante questo intervallo.

Art. 49 – I membri dei consigli legislativi non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha nominati, ma lo sono della nazione intera, e non si può loro dare alcun mandato.

Art. 50 – Ogni due anni i due consigli legislativi si rinnovano di un terzo.

Art. 51 – I membri, che escono dai due consigli legislativi dopo sei anni non possono essere rieletti che dopo un intervallo di due anni.

Art. 52 – I membri nuovamente eletti per l’uno o per l’altro consiglio si riuniscono il giorno primo di pratile d’ogni anno nel comune che è stato indicato dai consigli legislativi precedenti, o nel comune istesso dove questi consigli hanno tenute le ultime loro sedute, se non ne hanno indicato un altro.

Art. 53 – Se per circostanze straordinarie uno dei due consigli si trova ridotto a meno dei due terzi de’ suoi membri, egli ne dà avviso al direttorio esecutivo, il quale è tenuto di convocare senza dilazione le assemblee primarie dei dipartimenti che hanno membri dei consigli legislativi a rimpiazzare a motivo delle date circostanze. Queste assemblee primarie nominano immediatamente gli elettori che procedono ai necessari rimpiazzamenti.

Art. 54 – I due consigli risiedono nell’istesso comune.

Art. 55 – All’incominciare dell’anno nono dell’èra repubblicana i consigli legislativi avranno ogni anno almeno tre mesi di vacanze continue contemporanee. L’epoca e la durata di queste vacanze sono determinate ogni anno da una legge emanata nei primi giorni di pratile.

Durante le vacanze dei due consigli resta nella comune della loro residenza una commissione composta di cinque membri scelti a scrutinio segreto, un anno nel consiglio dei juniori, e l’altro in quello degli anziani.

L’unica funzione di questa commissione è di convocare li due consigli legislativi, se giudicasse che circostanze suscettibili di mettere la repubblica in istato di pericolo esigessero questa convocazione dei consigli durante il tempo delle loro vacanze. In caso d’invasione del nemico, essa sarà sempre obbligata a convocarli.

Durante la loro sessione i consigli legislativi non tengono le loro sedute se non che in ogni due giorni. Nel caso che le circostanze esigessero di adunarsi ogni giorno, lo dichiareranno prima con un atto che sarà pubblicato.

Art. 56 – Le funzioni di presidente e di segretario non possono eccedere la durata di un mese, né nel consiglio dei juniori, né in quello degli anziani.

Art. 57 – I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nella sala delle loro sedute e nell’interiore recinto ch’essi hanno determinato. Questo recinto non può contenere più luoghi separati gli uni dagli altri da contrade, piazze o vie pubbliche.

Art. 58 – I due consigli non possono in alcun caso riunirsi in una stessa sala.

Art. 59 – Essi hanno rispettivamente il diritto di polizia sopra i loro membri, ma non possono condannarli a pena maggiore della censura, arresto per otto giorni, e prigione di tre.

Art. 60 – Le sedute dell’uno e dell’altro consiglio sono pubbliche; il numero degli astanti non può eccedere quello de’ membri rispettivi d’ogni consiglio. I processi verbali delle sedute si stampano.

Art. 61 – Nel consiglio dei juniori ogni deliberazione si prende sedendo ed alzandosi; dopo l’alzata e seduta, sulla dimanda del terzo dei membri presenti, si fa l’appello nominale; ma allora i voti sono segreti. Nel consiglio degli anziani non può essere presa alcuna deliberazione legislativa, se non con appello nominale ed a scrutinio segreto.

Art. 62 – Sulla dimanda di un terzo dei membri ogni consiglio può formarsi in comitato generale e segreto, ma solamente per discutere, non per deliberare.

Art. 63 – Non può né l’uno né l’altro consiglio creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale, che si restringe unicamente nell’oggetto per cui sarà nominata. Questa commissione si scioglie subito che il consiglio ha decretato sull’oggetto di cui essa era incaricata.

Art. 64 – I membri dei consigli legislativi ricevono all’anno una indennizzazione fissata nell’uno e nell’altro consiglio al valore di duemila cinquecentocinquanta miriagrammi di frumento (moggia di Milano 123. 70/100).

Art. 65 – Il direttorio esecutivo non può far passare o soggiornare alcun corpo di truppa nella distanza di due miriametri (12 miglia) dal comune in cui i consigli legislativi tengono le loro sedute, se non a loro richiesta, e colla autorizzazione.

Art. 66 – Ogni consiglio legislativo ha la sua guardia propria e distinta, formata dai diversi corpi dell’armata attiva presi per giro. La guardia dell’uno non può essere più numerosa né più forte che quella dell’altro né di quella del direttorio esecutivo.

Art. 67 – I consigli legislativi non assistono ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spediscono alcuna deputazione.

Art. 68 – Il consiglio dei juniori riceve tutte le petizioni e memorie dei cittadini. Il consiglio degli anziani non ne riceve alcuna.

 

Consiglio dei juniori

 

Art. 69 – Il numero dei membri del consiglio dei juniori, in ragione della popolazione attuale, è di 80.

Art. 70 – Per essere eletto membro del consiglio dei juniori, bisogna avere 25 anni compiti, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per tre anni immediatamente precedenti l’elezione.

Art. 71 – Il consiglio dei juniori non può deliberare se la seduta non è composta di 41 membri almeno.

Art. 72 – La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente a questo consiglio.

Art. 73 – Non può essere deliberata né risoluta alcuna proposizione in questo consiglio, se non osservando le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposizione: l’intervallo tra due di queste letture non può essere minore di dieci giorni.

Dopo ogni lettura si apre la discussione: per altro, dopo la prima o la seconda, il consiglio dei juniori può dichiarare che vi è luogo alla proroga, e che non vi è luogo a deliberare.

Art. 74 – Se le modificazioni e le disposizioni addizionali verranno proposte dopo la terza lettura, il consiglio dei juniori può rigettarle subito, ma non può adottarle se non dopo un nuovo intervallo di dieci giorni.

Art. 75 – Ogni proposizione, che sottomessa alla discussione è stata definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non può essere riprodotta se non dopo un anno.

Art. 76 – Le proposizioni adottate da questo consiglio si chiamano risoluzioni.

Art. 77 – Il preambolo d’ogni risoluzione annunzia: 1) La data delle sedute nelle quali saranno state fatte le tre letture della proposizione; 2) l’atto col quale, dopo la terza lettura si è dichiarato che non vi è luogo all’aggiornamento.

Art. 78 – Sono esenti, dalle forme prescritte nell’articolo 76 le risoluzioni le quali dietro una proposizione del direttorio esecutivo saranno riconosciute per urgenti con una previa dichiarazione del consiglio. Questa dichiarazione annunzia la proposizione del direttorio, egualmente che i motivi dell’urgenza, e se ne fa menzione nel preambolo della risoluzione.

 

Consiglio degli anziani

 

Art. 79 – Il consiglio degli anziani, in ragione della popolazione attuale, è composto di 40 membri elettivi e di tutti gli ex-direttori non demissionati né destituiti che non occupano altra funzione pubblica. Questi nulladimeno non vi sederanno se non per quattro anni immediatamente successivi alla loro uscita dal direttorio.

Art. 80 – Nessuno può essere eletto membro del consiglio degli anziani se non ha 40 anni compiti, se non è ammogliato o vedovo, e se non è stato domiciliato nel territorio della repubblica per cinque anni immediatamente precedenti l’elezione.

Art. 81 – La condizione del domicilio domandata dall’articolo precedente, e quella che è prescritta dall’articolo 70 non riguardano i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

Art. 82 – Il consiglio degli anziani non può deliberare se la seduta non è composta della metà più uno de’ suoi membri.

Art. 83 – Appartiene esclusivamente al consiglio degli anziani l’approvare o rigettare le risoluzioni del consiglio de’ juniori.

Art. 84 – Subito che una risoluzione del consiglio dei juniori è pervenuta al consiglio degli anziani, il presidente ne legge il preambolo.

Art. 85 – Il consiglio degli anziani ricusa di approvare le risoluzioni del consiglio dei juniori che non sono state fatte secondo le forme prescritte dalla costituzione.

Art. 86 – Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal consiglio de’ juniori, quello degli anziani delibera per approvare o rigettare l’atto d’urgenza.

Art. 87 – Se il consiglio degli anziani rigetta l’urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

Art. 88 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno tre letture: l’intervallo fra due di queste letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione si stampa e si distribuisce almeno due giorni prima della seconda lettura.

Art. 89 – Le risoluzioni del consiglio de’ juniori adottate dal consiglio degli anziani si chiamano leggi.

Art. 90 – Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sedute del consiglio degli anziani, delle quali si sono fatte le tre letture.

Art. 90 – Il decreto col quale il consiglio degli anziani riconosce l’urgenza d’una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della legge medesima.

Art. 92 – La proposizione della legge fatta dal consiglio de’ juniori s’intende di tutti gli articoli d’uno stesso progetto. Il consiglio degli anziani dee rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

Art. 93 – L’approvazione di questo consiglio si esprime sopra ogni proposizione di legge colla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretari – il consiglio approva.

Art. 94 – Il rifiuto di adottare per motivo d’ommissione delle forme indicate nell’articolo 73 o negli articoli 77 e 78 si esprime nella seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretari – la costituzione annulla.

Art. 95 – Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta è espresso dalla seguente formola sottoscritta dal presidente e dai segretari – il consiglio non può adottare.

Art. 96 – Nel caso del precedente articolo il progetto della legge rifiutato non può più presentarsi dal consiglio de’ juniori, se non dopo un anno.

Art. 97 – Il consiglio de’ juniori può nulladimeno presentare in qualsiasi epoca un progetto di legge che contenga articoli formanti parte di un progetto già rifiutato.

Art. 98 – Il consiglio degli anziani è tenuto a decretare sopra ogni risoluzione in un mese dopo l’indirizzo fattogliene dal consiglio de’ juniori.

Art. 99 – Passato il mese senza che il consiglio degli anziani abbia deliberato, il consiglio de’ juniori può indirizzargli un messaggio con questi termini:

– Cittadini membri del consiglio degli anziani, il consiglio de’ juniori vi ricorda, che il giorno... vi indirizzò una risoluzione sull’oggetto… Esso v’invita a deliberare nel tempo fissato dalla costituzione.

Questo tempo sarà di nuovo d’un altro mese.

Art. 100 – Passato quest’altro termine senza che il consiglio degli anziani abbia deliberato, il consiglio de’ juniori può dichiarare, che il consiglio degli anziani col suo silenzio ha approvata la sua risoluzione. Esso può in conseguenza mandarla al direttorio per farla eseguire come una legge; ed è tenuto ad avvisarne il consiglio degli anziani con suo messaggio.

Art. 101 – In tal caso il preambolo della legge annunzia gli atti del consiglio de’ juniori menzionati ne’ due articoli precedenti.

Art. 102 – L’abrogazione di una legge non può essere votata per urgenza, né altrimenti che in due casi: o dietro l’invito del direttorio, e coll’appello, nominale o scrutinio segreto dell’uno e dell’altro consiglio ovvero sopra una mozione fatta ed ammessa ne’ due consigli nella forma prescritta nell’articolo 78, e questa forma si osserva in tutte le deliberazioni relative all’abrogazione proposta.

Art. 103 – Il consiglio degli anziani manda nell’istesso giorno le leggi che adotta tanto al consiglio de’ juniori, quanto al direttorio esecutivo.

Art. 104 – Il consiglio degli anziani può cangiare la residenza de’ due consigli legislativi. In tal caso egli indica un nuovo luogo, e l’epoca nella quale i due consigli sono tenuti a recarvisi. Il decreto del consiglio degli anziani su quest’oggetto è irrevocabile.

Art. 105 – Nel giorno stesso di questo decreto non possono né l’uno né l’altro de’ consigli deliberare nel comune nel quale hanno risieduto sino allora. I membri che vi continuassero le loro funzioni si renderebbero colpevoli di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 106 – I membri del direttorio esecutivo che tardassero o ricusassero di sigillare, promulgare, o spedire il decreto di traslazione de’ consigli legislativi, sarebbero colpevoli dell’istesso delitto.

Art. 107 – Se nel termine di quindici giorni dopo quello dal consiglio degli anziani, la maggiorità di ciascuno dei due consigli non avrà reso noto alla repubblica il suo arrivo nel nuovo luogo indicato, o la sua riunione in un altro luogo qualunque, gli amministratori dipartimentali, o in loro mancanza, i tribunali civili de’ dipartimenti convocheranno le assemblee primarie per nominare gli elettori, che procedono subito alla formazione dei nuovi consigli legislativi coll’elezione dei deputati, che il loro dipartimento dee mandare a ciascheduno dei due consigli.

Art. 108 – Gli amministratori dipartimentali, che nel caso dell’articolo precedente tardassero a convocare le assemblee primarie, si renderebbero colpevoli di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 109 – Sono dichiarati colpevoli dello stesso delitto tutti i cittadini, che mettessero ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali nel caso dell’articolo 107.

Art. 110 – I membri dei nuovi consigli legislativi si radunano nel luogo, in cui il consiglio degli anziani avrà decretata la traslocazione dei consigli; se essi non possono radunarsi in tal luogo, si raduneranno i consigli legislativi dovunque essi si troveranno in maggiorità.

Art. 111 – Eccettuato il caso dell’articolo 104, non può avere origine nel consiglio degli anziani alcuna proposizione di legge.

 

Garanzia dei membri dei consigli legislativi

 

Art. 112 – I cittadini che sono, o sono stati membri di uno dei due consigli legislativi non possono essere citati, né accusati, né giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 113 – I membri dei consigli legislativi, dal momento della loro nomina sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte dagli articoli seguenti.

Art. 114 – Essi possono per azioni criminose esser arrestati nell’atto del delitto: ma se ne dà immediatamente l’avviso ai due consigli legislativi, e il processo non può essere continuato, se non dopo che il consiglio de’ juniori abbia proposta la traduzione dell’arrestato avanti l’alta corte di giustizia, e che il consiglio degli anziani l’abbia decretata.

Art. 115 – In nessun caso i membri dei consigli legislativi, possono esser tradotti avanti alcun altro tribunale criminale, fuorché l’alta corte di giustizia.

Art. 116 – Sono tradotti avanti la detta corte per fatti di tradimento di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 117 – Nessuna denunzia contro un membro d’un consiglio legislativo può dar luogo a procedere se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al consiglio de’ juniori.

Art. 118 – Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall’articolo 73 il consiglio de’ juniori ammette la denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini:

La denunzia contro... per il fatto di... in data del... sottoscritta dal... è ammessa.

Art. 119 – L’incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire il tempo di tre giorni intieri, ed allorché comparisce viene ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del consiglio de’ juniori.

Art. 120 – O si presenti, o no l’incolpato, il consiglio de’ juniori spirato il tempo accordatogli, dichiara se vi ha luogo, o no all’esame della sua condotta.

Art. 121 – Se il consiglio de’ juniori dichiara, che vi è luogo all’esame, l’incolpato è chiamato dal consiglio degli anziani; egli ha per comparire due giorni intieri; e se comparisce, viene ascoltato nell’interno del luogo delle sedute del consiglio degli anziani.

Art. 122 – O si presenti, o no l’incolpato, spirato il tempo accordatogli, il consiglio degli anziani, dopo aver deliberato nelle forme prescritte all’articolo 88, pronuncia se vi è luogo ad inviare l’incolpato avanti l’alta corte di giustizia, la quale è tenuta ad istruire il processo senza alcun ritardo.

Art. 123 – Ogni discussione nell’uno e nell’altro consiglio relativa alla imputazione ed all’accusa di un membro del corpo legislativo si fa in comitato generale e segreto.

Art. 124 – Ogni deliberazione su tale oggetto si fa coll’appello nominale, ed a scrutinio segreto.

Art. 125 – L’accusa pronunziata dalla prima sezione dell’alta corte di giustizia contro un membro di un consiglio legislativo porta seco arresto e sospensione. Se egli è assolto dal giudizio della seconda sezione dell’alta corte di giustizia, riprende le sue funzioni.

Art. 126 – L’incolpazione non porta seco né sospensione, né arresto.

 

Relazioni dei due consigli tra loro

 

Art. 127 – Allorché i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno scambievolmente avviso per il mezzo di un messaggiero di Stato.

Art. 128 – Ciascun consiglio nomina per suo servizio due messaggieri di Stato.

Art. 129 – Essi portano a ciascuno dei consigli, ed al direttorio esecutivo le leggi e gli atti de’ consigli legislativi; essi hanno a tal effetto l’entrata nel luogo delle sedute del direttorio esecutivo, e sono preceduti da due uscieri.

Art. 130 – Durante la sessione, l’uno dei consigli non può non sospendere le sue sedute al di là di cinque giorni senza il consentimento dell’altro.

 

Promulgazioni delle leggi

 

Art. 131 – Il direttorio esecutivo fa munire del sigillo, e pubblicare le leggi e gli altri atti del corpo legislativo nei due giorni dopo la ricevuta.

Art. 132 – Esso fa munire del sigillo, e promulgare nello stesso giorno le leggi e gli atti de’ consigli legislativi, che sono preceduti da un decreto d’urgenza.

Art. 133 – La pubblicazione delle leggi e degli atti dei consigli legislativi è ordinata nella forma seguente: in nome della repubblica cisalpina una ed indivisibile (legge o atto dei consigli legislativi) il direttorio esecutivo ordina che la legge o l’atto legislativo qui sopra espresso sia munito del sigillo della repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Art. 134 – Le leggi, il preambolo delle quali non attesta l’osservanza delle forme prescritte dagli articoli 73 e 88 non posson essere promulgate dal direttorio esecutivo, e la sua responsabilità a questo riguardo dura due anni. Sono eccettuate le leggi per le quali l’atto d’urgenza è stato approvato dal consiglio degli anziani.

 

Titolo VI

Potere esecutivo

 

Art. 135 – Il potere esecutivo è delegato ad un direttorio di cinque membri nominati dai consigli legislativi, che fanno allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

Art. 136 – Allorché vi è luogo a nominare più di un direttore, ciascuno viene eletto separatamente e successivamente. L’ordine delle liste e delle nomine non stabilisce alcuna distinzione, né alcun grado tra gli eletti. Per l’elezione di un membro del direttorio il consiglio de’ juniori forma una lista di sei candidati, e la presenta al consiglio degli anziani, il quale comincia col farne estrarre tre a sorte, e quindi sceglie uno degli altri per via di scrutinio segreto. Gli scrutinii per queste operazioni si fanno nei due consigli a maggiorità assoluta.

Gli ex-direttori membri del consiglio degli anziani non danno il loro voto in questa elezione.

Art. 137 – I direttori devono avere l’età di 36 anni compiti.

Art. 138 – Essi non possono esser presi che fra i cittadini stati membri di un consiglio legislativo, direttori, o ministri. La disposizione del presente articolo comincerà al primo vendemmiale dell’anno 12 dell’èra repubblicana.

Art. 139 – Cominciando dal primo giorno dell’anno VIII dell’èra repubblicana i membri elettivi dei consigli legislativi non potranno essere nominati direttori, né ministri, tanto nel tempo delle loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

Art. 140 – Ogni anno esce di funzione un direttore; la sorte deciderà della successiva uscita di quelli, che sono stati nominati la prima volta. L’estrazione si fa dal direttorio, in seduta pubblica.

Art. 141 – Nessuno dei membri, che escono, può essere rieletto se non dopo un intervallo di sei anni.

Art. 142 – L’ascendente e discendente in linea retta, i fratelli lo zio ed il nipote, i cugini in primo grado, gli affini in questi diversi gradi non possono essere nello stesso tempo membri del direttorio esecutivo, né succedersi che dopo un intervallo di quattro anni.

Un cittadino che sarà stato generale in capo di armata non potrà essere eletto membro del direttorio, che due anni dopo aver cessato dal comando militare.

Art. 143 – In caso di vacanza per morte, dimissione o altro motivo, di uno de’ membri del direttorio, il suo successore è eletto dai consigli legislativi nel termine di dieci giorni.

Il consiglio dei juniori è tenuto a proporre i candidati ne’ primi cinque giorni, ed il consiglio degli anziani a consumar le elezioni ne’ cinque giorni successivi.

Il nuovo membro non è eletto, se non per il tempo d’esercizio che restava al rimpiazzato. Se però questo tempo non eccede sei mesi, l’eletto resta in funzione sino al fine del tempo che rimaneva al rimpiazzato, e di più i cinque anni seguenti.

Art. 144 – Ogni membro nel direttorio sarà in giro presidente del direttorio per soli tre mesi; il presidente ha la firma, e la custodia del sigillo, le leggi, e gli atti dei consigli legislativi sono indirizzati al direttorio nella persona del suo presidente.

Art. 145 – Il direttorio sceglie fuori del suo seno un segretario che controfirma le spedizioni, e scrive le deliberazioni sopra un registro, nel quale ogni membro ha il diritto di far inserir il suo parere motivato.

Il direttorio può, quando lo creda necessario, deliberare senza l’assistenza del segretario; in tal caso le deliberazioni si scrivono sopra un registro particolare da uno de’ direttori.

Art. 146 – Ogni deliberazione del direttorio dev’essere sottoscritta nel registro da tre membri almeno.

Art. 147 – Il direttorio provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica; può fare reclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione; dispone della forza armata, senza però poterla comandare né collettivamente né per mezzo di alcuno de’ suoi membri, tanto nel tempo delle loro funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

Art. 148 – Se il direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esteriore od interiore dello Stato può decretare, mandati di presentazione, o di arresto contro quelli che sono sospetti di essere autori, o complici. Egli può farli interrogare col mezzo del ministro di polizia; ma è obbligato sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria a rimetterli avanti l’officiale di polizia nello spazio di 24 ore per procedere secondo le leggi.

Art. 149 – Il direttorio nomina i generali in capo: egli non può sceglierli tra i parenti, o affini di uno dei suoi membri nei gradi espressi dall’articolo 142.

Art. 150 – Il direttorio nomina parimenti tutti gli ufficiali al di sopra del grado di capitano. La legge determina il modo delle nomine ai posti di capitano, ed altri impieghi militari inferiori.

Art. 151 – Il direttorio può dimettere tutti gli ufficiali militari di qualunque grado essi siano.

Art. 152 – Il direttorio invigila sull’esecuzione delle leggi e la assicura nelle amministrazioni, e ne’ tribunali, per mezzo di commissari da lui nominati.

Art. 153 – Il direttorio nomina fuori del suo seno i ministri, e li dimette quando lo crede conveniente; non può eleggerli di età minore ai 30 anni compiti, né tra i parenti o affini di un direttore ne’ gradi espressi nell’articolo 142.

Art. 154 – I ministri corrispondono immediatamente colle autorità che loro sono subornate.

Art. 155 – La legge determina gli attributi, ed il numero dei ministri; questo numero è necessariamente di almeno tre, o di sei al più.

Art. 156 – I ministri non formano consiglio.

Art. 157 – I ministri sono rispettivamente responsabili dell’esecuzione tanto delle leggi, quanto degli ordini del direttorio.

Art. 158 – Il direttorio nomina il ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.

Art. 159 – Nomina pure i sopraintendenti alla direzione delle contribuzioni indirette, ed alla amministrazione de’ beni nazionali.

Art. 160 – L’articolo 112 ed i seguenti sino all’articolo 126 inclusivamente relativi alla garanzia de’ membri dei consigli legislativi sono comuni ai direttori.

Art. 161 – I consigli legislativi provvedono, nelle forme ordinarie al rimpiazzamento provvisorio dei membri del direttorio, i quali siano messi in giudizio.

Art. 162 – Fuori del caso degli articoli 120, e 121, i direttori non possono essere citati, né chiamati tanto collettivamente quanto individualmente né dal consiglio de’ juniori, né dal consiglio degli anziani.

Art. 163 – I conti e gli schiarimenti domandati al direttorio dall’uno o dall’altro consiglio saranno dati in iscritto.

Art. 164 – Il direttorio è tenuto ogni anno a presentare in iscritto all’uno ed all’altro consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quello che crede conveniente a stabilire. Deve anche indicare gli abusi che sono a sua notizia.

Art. 165 – Il direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il consiglio de’ juniori e quello degli anziani a prendere un oggetto di considerazione: può loro proporre misure, ma non dei progetti stessi in forma di leggi.

Art. 166 – Nessun membro del direttorio può assentarsi per più di tre giorni senza l’autorizzazione espressa de’ suoi colleghi. Egli non può in alcun caso allontanarsi dal luogo della residenza del direttorio più di 4 miriametri (24 miglia).

Art. 167 – I membri del direttorio non possono, né fuori, né nell’interno delle loro case comparire nell’esercizio delle loro funzioni, se non nell’abito che loro è destinato.

Art. 168 – Il direttorio ha la sua guardia propria e distinta, composta nell’istesso modo e numero che quella di ciascuno de’ consigli legislativi.

Art. 169 – Il direttorio è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove ha sempre il primo luogo.

Art. 170 – Ogni posto di forza armata deve ai direttori, tanto collettivamente, quanto individualmente, gli onori militari superiori.

Art. 171 – Il direttorio ha due messaggieri di Stato, ch’egli nomina e può dimettere. I messaggieri di Stato portano ai due consigli legislativi le lettere e memorie del direttorio; essi a tal effetto hanno l’accesso nel luogo delle sedute dei consigli legislativi e sono preceduti da due uscieri.

Art. 172 – Il direttorio risiede nello stesso comune, in cui riseggono i consigli legislativi.

Art. 173 – I direttori sono alloggiati ed ammobigliati a spese della repubblica, e nello stesso edificio.

Art. 174 – Il trattamento di ogn’uno di loro è fissato ogni anno di diciottomille cinquecento miriagrammi di formento al valore (168.094 moggia di Milano).

 

Titolo VII

Corpi amministrativi e municipali

 

Art. 175 – Vi sarà in ogni dipartimento un’amministrazione centrale: vi sarà pure in ogni distretto un’amministrazione municipale almeno.

Art. 176 – Ogni membro di un’amministrazione dipartimentale o municipale dev’avere 25 anni compiti.

Art. 177 – L’ascendente ed il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente esser membri della stessa amministrazione, né succedersi se non dopo un intervallo di due anni.

Art. 178 – Ogni amministrazione dipartimentale è composta di tre membri; essa è rinovata ogni due anni di un terzo.

Art. 179 – Ogni comune, la cui popolazione ascende da 10.000 abitanti sino a 100 mille, ha per se solo una municipalità.

Art. 180 – In ogni comune, la di cui popolazione è inferiore a 10.000 abitanti, vi è un ufficiale municipale, ed uno, o due o tre aggiunti.

Art. 181 – L’unione degli ufficiali municipali di ogni comune espressi nell’articolo precedente forma la municipalità del distretto.

Art. 182 – Vi è di più un presidente della municipalità scelto in ogni distretto.

Art. 183 – Nei comuni, la popolazione de’ quali ascende da 10.000 sino ai 100.000 abitanti, vi sono sette ufficiali municipali contandovi il loro presidente. In caso di necessità la legge può aggiungere a un comune di 10.000 o più abitanti qualche piccolo comune della vicinanza per formare il distretto. In tal caso la municipalità del distretto è composta dei sette ufficiali municipali del grande comune e dell’ufficiale municipale di ciascuno dei piccoli comuni.

Art. 184 – Nei comuni, la popolazione de’ quali eccede i 100.000 abitanti, vi sono almeno tre municipalità; in questi comuni la divisione delle municipalità si fa in modo, che la popolazione del circondario di ciascuna non sia minore di 50.000.

La municipalità d’ogni circondario è composta di sette ufficiali municipali, contandovi il presidente.

Art. 185 – Nei comuni divisi in più municipalità vi è un dicastero centrale per gli oggetti giudicati indivisibili dai consigli legislativi. Questo dicastero è composto di tre membri nominati dall’amministrazione del dipartimento, e confermati dal direttorio.

Art. 186 – I membri delle amministrazioni municipali sono nominati per due anni, e rinnovati ogni anno per metà, o per la parte la più approssimante alla metà, ed alternativamente per la frazione più grande, e per la frazione più piccola.

Art. 187 – Gli amministratori dipartimentali e municipali posson essere rieletti una volta senza intervallo.

Art. 188 – Ogni cittadino, che due volte di seguito è stato eletto amministratore dipartimentale o municipale, e ne ha eseguite le funzioni, non può esser eletto di nuovo se non dopo l’intervallo di due anni.

Art. 189 – Nel caso in cui un’amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a cagione di morte, dimissione, destituzione o altrimenti, il direttorio nomina per compire il numero gli amministratori temporanei, che agiscono in tal qualità sino all’elezioni seguenti.

Art. 190 – Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti dei consigli legislativi, né quelli del direttorio, né sospendere l’esecuzione. Esse non possono ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario.

Art. 191 – Gli amministratori dipartimentali sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza ai denari provenienti dalle pubbliche entrate nel loro territorio. La legge determina le regole ed il modo delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto sulle altre parti dell’amministrazione interna.

Art. 192 – Il direttorio nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un commissario, e lo dimette quando lo crede conveniente. Questo commissario invigila e sollecita l’esecuzione delle leggi: egli deve avere 25 anni compiti.

Art. 193 – Le municipalità sono subordinate alle amministrazioni dipartimentali, e queste ai ministri. In conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle amministrazioni dipartimentali, e queste gli atti delle municipalità allorché tali atti sono contrari alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori, e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle municipalità.

Art. 194 – I Ministri possono anche sospendere gli amministratori dipartimentali, che hanno contravvenuto alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori, e le amministrazioni dipartimentali hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle municipalità.

Art. 195 – Nessuna sospensione o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del direttorio.

Art. 196 – Il direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali; egli può sospendere o destituire immediatamente, allorché lo crede necessario, gli amministratori dipartimentali, e gli ufficiali municipali, e mandarli avanti i tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigono.

Art. 197 – Ogni decreto, che porti cassazione di atti, sospensione, o destituzione di amministratori dipartimentali o municipali, dev’essere motivato.

Art. 198 – Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono corrispondere fra loro, se non sopra gli affari che sono loro attribuiti dalla legge, e non sugl’interessi generali della repubblica.

Art. 199 – Ogni amministrazione deve ogni anno render conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali si stampano, e non possono essere approvati definitivamente, se non dal direttorio.

Art. 200 – Tutti gli atti dei corpi amministrativi si rendono pubblici mediante il deposito del registro, nel quale essi sono descritti, ed il quale è aperto a tutti gl’individui dipendenti dall’amministrazione. Questo registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito nel giorno in cui si compie. La legge può prorogare, secondo le circostanze, il termine fissato per tale deposito.

 

Titolo VIII

Amministrazione della giustizia

 

Disposizioni generali

 

Art. 201 – Le funzioni giudiziarie non possono esser esercitate né dai consigli legislativi, né dal potere esecutivo.

Art. 202 – I giudici non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo. Essi non possono impedire, né sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare avanti a sé gli amministratori dipartimentali o municipali per motivo delle loro funzioni, quando non siano a ciò autorizzati dal direttorio.

Art. 203 – Non vi possono essere altri tribunali, che quelli stabiliti dalla costituzione, e nessuno può essere deviato dai medesimi.

Art. 204 – La giustizia è amministrata gratuitamente.

Art. 205 – I giudici non possono essere destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi, se non per una accusa ammessa.

Art. 206 – L’ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi diversi gradi, non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

Art. 207 – Le sedute de’ tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto. Le sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunciano i termini della legge applicata.

Art. 208 – Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiti, può essere eletto giudice di un tribunale dipartimentale, né giudice di pace, né assessore di giudice di pace, né membro del tribunale di cassazione, né giurato, né commissario del direttorio presso i tribunali.

 

Giustizia civile

 

Art. 209 – Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

Art. 210 – La decisione di questi arbitri è inappellabile, ed anche senza ricorso al tribunale di cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

Art. 211 – Vi è in ogni circondario determinato dalla legge un giudice di pace con i suoi assessori. Essi sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente ed indefinitivamente rieletti.

Art. 212 – La legge determina gli oggetti, dei quali i giudici di pace, e i loro assessori giudicano inappellabilmente; essa ne attribuisce loro altri, de’ quali essi giudicano salvo il diritto di appellazione. Gli affari, il giudizio de’ quali non appartiene ai giudici di pace, né a tribunali di commercio, né in ultima istanza, né coll’appello, sono portati immediatamente avanti il giudice di pace e li suoi assessori per essere conciliati.

Se il giudice di pace non può conciliare le parti, le rimette avanti il tribunale civile.

Art. 213 – Vi sono tribunali particolari per il commercio; la legge determina i luoghi dove è utile lo stabilirli, i casi, e le somme, per le quali possono giudicare inappellabilmente.

Art. 214 – Vi è un tribunale civile in ogni dipartimento; ogni tribunale civile è composto di 11 giudici al più; presso ciascuno tribunale vi è inoltre un commissario, il suo sostituto, ed un cancelliere, nominati e deponibili dal direttorio. Ogni sei anni si procede all’elezione dei giudici, che possono sempre essere rieletti.

Art. 215 – In occasione dell’elezione de’ giudici si nominano anche cinque supplementi al più, due de’ quali si prendono tra i cittadini, che riseggono nel comune, in cui si trova il tribunale.

Art. 216 – Il tribunale civile giudica in ultima istanza: 1) Nei casi determinati dalla legge; 2) Sulle appellazioni delle sentenze dei giudici di pace, degli arbitri, e dei tribunali di commercio.

Art. 217 – L’appellazione dei giudici del tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei tre altri dipartimenti più vicini determinati dalla legge.

Art. 218 – Il tribunale civile può dividersi in sezioni; una sezione è composta almeno di tre giudici.

 

Giustizia correzionale e criminale

 

Art. 219 – Nessuno può esser preso, se non per esser condotto avanti all’ufficiale di polizia, e nessuno può esser arrestato, o detenuto, se non nell’atto del delitto, o in virtù di un mandato di arresto degli uffiziali di polizia, o del direttorio nel caso dell’articolo 148, ovvero di un ordine di cattura dato, o da un tribunale, o da un direttore del giurì di accusa, o di un atto di accusa dell’alta corte di giustizia nei casi nei quali le appartenga il pronunziarla, o di un giudizio di condanna alla prigione, o detenzione correzionale.

Art. 220 – Affinché l’atto che ordina l’arresto possa essere eseguito, conviene:

1) Ch’esso esprima formalmente il motivo dell’arresto, e la legge in conformità della quale è ordinato.

2) Che questo atto sia notificato a quello, che ne è l’oggetto, e che gliene sia rilasciata una copia.

Art. 221 – Ogni persona presa, e condotta avanti l’ufficiale di polizia si esamina immediatamente, o in un giorno al più tardi.

Art. 222 – Se risulta dall’esame, che non vi è alcun motivo di incolpazione contro di lei, sarà subito rimessa in libertà, o se vi è motivo di mandarla alla casa di detenzione vi sarà condotta nel più breve spazio di tempo, il quale in alcun caso non potrà eccedere tre giorni.

Art. 223 – Nessuna persona arrestata può essere ritenuta se dà una sufficiente sicurtà, nei casi nei quali la legge permette di restar libera sotto la sicurtà.

Art. 224 – Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può esser condotta o detenuta, se non nei luoghi legalmente e pubblicamente destinati per servire di casa di detenzione.

Art. 225 – Nessun custode, o carceriere può ricevere, o ritenere alcuna persona, se non in virtù di un mandato di arresto secondo le forme prescritte dagli articoli 219 e 220, di un ordine d’imprigionamento, di un decreto di accusa, o di condanna alla prigionia, o alla detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

Art. 226 – Ogni custode o carceriere, senza che alcun ordine possa dispensarlo, è obbligato a presentare la persona detenuta all’uffiziale civile, che ha la polizia della casa di detenzione, tutte le volte che ne sarà richiesto da questo ufficiale.

Art. 227 – La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata ai suoi parenti, ed amici ch’esibiranno l’ordine dell’ufficiale civile, il quale è sempre obbligato ad accordarlo, quando il custode o il carceriere non produca un ordine del giudice di tener la persona arrestata in segreto.

Art. 228 – Chiunque non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l’ordine di far arrestare un individuo; o chiunque anche nel caso di arresto autorizzato dalla legge condurrà, riceverà, o riterrà un individuo in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente a ciò destinato, e tutti i custodi, o carcerieri che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria.

Art. 229 – Ogni rigore impiegato nell’arresto, nella detenzione, o esecuzione, oltre quello che è prescritto dalla legge, è un delitto.

Art. 230 – Vi sono in ogni dipartimento per il giudizio dei delitti, la pena dei quali non è afflittiva, né infamante, quattro tribunali correzionali al più. Questi tribunali non possono pronunziare pena più grave della prigionia di due anni. Il giudizio dei delitti, dei quali la pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro, o la prigionia di tre giorni, è delegato al tribunale di polizia, composto del giudice di pace, e di due dei suoi assessori che giudicano inappellabilmente.

Art. 231 – Ogni tribunale correzionale è composto di un presidente eletto per sei anni dalle assemblee elettorali, di due giudici di pace, o assessori de’ giudici di pace del comune in cui è stabilito, d’un commissario del direttorio, nominato e deponibile dal direttorio, e di un cancelliere.

Art. 232 – Vi è l’appellazione dai giudizi del tribunale correzionale avanti il tribunale criminale del dipartimento.

Art. 233 – In materia dei delitti importanti pena afflittiva, o infamante, nessuna persona può esser giudicata, se non sopra una accusa ammessa dai giurati, o decretata dai consigli legislativi, nel caso che appartenga a questi il decretare di accusa.

Art. 234 – Un primo giurì dichiara, se l’accusa dev’essere ammessa o rigettata.

Il fatto è riconosciuto da un secondo giurì e la pena determinata dalla legge viene applicata dai tribunali criminali.

Art. 235 – I giurati non votano se non per scrutinio segreto.

Art. 236 – I giurati di giudizio non potranno nelle 24 ore della loro riunione votare in favore o contro, se non all’unanimità. Essi saranno durante questo tempo esclusi da ogni comunicazione esterna. Se dopo questo tempo dichiarano di non essersi potuti accordare per dare un voto unanime, essi si riuniranno di nuovo, e la dichiarazione si farà a maggiorità assoluta. A voti uguali prevale l’opinione favorevole per lo accusato.

Art. 237 – Vi sono in ogni dipartimento tanti giurì d’accusa, quanti tribunali correzionali. I presidenti dei tribunali correzionali sono, ciascuno nel suo circondario, direttori dei giurì di accusa.

Nei comuni maggiori di 50 mila individui possono essere stabiliti dalla legge, oltre il presidente del tribunale correzionale tanti direttori dei giurì d’accusa, quanti n’esige la spedizione degli affari.

Art. 238 – Le funzioni di commissario del direttorio, e di cancelliere presso il direttore del giurì d’accusa, sono eseguite dal commissario del direttorio, e dal cancelliere del tribunale correzionale.

Art. 239 – Ogni direttore del giurì d’accusa invigila immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia nel suo circondario.

Art. 240 – Il direttore del giurì di accusa procede immediatamente come uffiziale di polizia sulle denunzie che gli fa il commissario del direttorio, sia per uffizio, sia per ordine del direttorio:

I. Sugli attentati contro la libertà o la sicurezza individuale dei cittadini;

II. Su quelli che sono commessi contro il diritto delle genti;

III. Sull’opposizione all’eseguimento dei giudizi e di tutti gli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite;

IV. Sulle turbolenze cagionate, e sui fatti praticati per impedire la percezione delle contribuzioni, la libera circolazione delle sussistenze ed altri oggetti di commercio.

Art. 241 – Ci è un tribunale criminale in ogni dipartimento.

Art. 242 – Il tribunale criminale è composto di un presidente, di un accusatore pubblico, di due giudici presi nel tribunale civile, del commissario del direttorio presso il detto tribunale, o del suo sostituito, e di un cancelliere.

Il presidente, l’accusator pubblico, e il cancelliere sono eletti per due anni dalle assemblee elettorali: essi possono sempre essere rieletti.

L’accusatore pubblico può essere destituito dal direttorio esecutivo.

Art. 243 – Il presidente del tribunale civile non può esercitare le funzioni di giudice al tribunale criminale.

Art. 244 – Gli altri giudici vi esercitano le altre funzioni ciascuno per giro duranti sei mesi nell’ordine della loro nomina, e non possono dentro questo tempo esercitare nessuna funzione al tribunale civile.

Art. 245 – L’accusatore pubblico è incaricato:

I. Di promuovere la procedura contro i delitti sugli atti di accusa ammessi dai primi giurati;

II. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie che loro sono indirizzate direttamente;

III. D’invigilare su i direttori del giurì di accusa, e gli uffiziali di polizia del dipartimento, e di agire contro di loro secondo la legge in caso di negligenza o di fatti più gravi.

Art. 246 – Il commissario del direttorio è incaricato:

I. Di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l’applicazione della legge;

II. Di sollecitare l’esecuzione dei giudizii pronunciati dal tribunale criminale, e di denunziare gli abusi, gli eccessi di potere e le prevaricazioni.

Art. 247 – I giudici non possono proporre ai giurati alcuna questione, che abbia più oggetti.

Art. 248 – Il giurì di giudizio è composto di 12 giurati almeno, e l’accusato può senza dire i motivi ricusarne un numero che la legge determina.

Art. 249 – Il processo avanti il detto tribunale criminale è pubblico, e non si può negare agli accusati il soccorso d’un difensore ch’essi hanno la facoltà di scegliere, o che loro è nominato per ufficio.

Art. 250 – Ogni persona assoluta da un giurì di giudizio non può essere molestata, né arrestata per lo stesso fatto.

 

Del tribunale di cassazione

 

Art. 251 – Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione che giudica:

I. Sulle domande di cassazione contro i giudizii dati in ultima istanza dai tribunali;

II. Sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale ad un altro a motivo di sospetto legittimo, o di pubblica sicurezza;

III. Sulle questioni d’incompetenza, e sulle azioni intentate contro un tribunale intero.

Art. 252 – Il tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito degli affari, ma egli annulla i giudizii pronunziati sulle processure, nelle quali le forme sono state violate, o che contengono qualche contravvenzione espressa alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che dee giudicarne.

Art. 253 – Quando dopo una cassazione il secondo giudizio sul merito è attaccato cogli stessi motivi del primo, la questione non può più essere agitata al tribunale di cassazione senza essere sottomessa ai consigli legislativi, i quali fanno una legge, a cui il tribunale di cassazione è tenuto a conformarsi.

Art. 254 – Ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato ad inviare a ciascuno dei consigli legislativi una deputazione, che gli presenti lo stato de’ giudizi pronunziati colla indicazione in margine, ed il testo della legge, che ha determinato il giudizio.

Art. 255 – Il numero dei giudici dei tribunali di cassazione è uguale a quello dei dipartimenti.

Art. 256 – Questo tribunale è rinnovato di un quarto ogni due anni. Se vi sono frazioni di numero saranno rimandate alla rinnovazione dell’ultimo quarto. I giudici di questo tribunale possono sempre essere rieletti.

Art. 257 – Ciascun giudice di questo tribunale ha un supplementario.

Art. 258 – Vi è presso questo tribunale un commissario nominato, e deponibile dal direttorio esecutivo.

Art. 259 – Il direttorio denunzia al tribunale di cassazione per mezzo del suo commissario, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti, con i quali i giudici hanno oltrepassati i loro poteri.

Art. 260 – Il tribunale annulla questi atti, e se vi è prevaricazione, il fatto è denunciato ai consigli legislativi, che pronunziano il decreto di accusa dopo aver intesi o chiamati i prevenuti.

Art. 261 – I consigli legislativi non possono annullare i giudizi del tribunale di cassazione: possono per altro ordinare la procedura contro la persona de’ giudici, che avessero prevaricato.

 

Alta corte di giustizia

 

Art. 262 – Vi è un’alta corte di giustizia per giudicare le incolpazioni ammesse dai consigli legislativi tanto contro i loro proprii membri, quanto contro i direttori.

Art. 263 – L’alta corte di giustizia è composta di tre giudici, e d’un commissario nazionale, estratti dal tribunale di cassazione e di alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

Art. 264 – L’alta corte di giustizia non si forma, se non in virtù di un proclama del consiglio dei juniori.

Art. 265 – Essa si forma e tiene le sue sedute nel luogo indicato dal proclama del consiglio de’ juniori.

Questo luogo non può essere vicino più di quattro miriametri (24 miglia) al luogo in cui riseggono i consigli legislativi.

Art. 266 – Allorché il consiglio de’ juniori ha proclamata la formazione dell’alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione cava a sorte sei de’ suoi membri in una seduta pubblica, quindi nomina nella stessa seduta per mezzo di scrutinio segreto tre di questi sei. I tre giudici così nominati sono i giudici dell’alta corte di giustizia: essi scelgono tra loro un presidente.

Art. 267 – Il tribunale di cassazione nomina nella stessa seduta per scrutinio alla maggiorità assoluta due suoi membri per fare all’alta corte di giustizia, uno, le funzioni del direttore del giurì di accusa, l’altro le funzioni del commissario nazionale.

Art. 268 – Ogni assemblea elettorale di ogni dipartimento nomina, ogni due anni, otto giurati per l’alta corte di giustizia.

Art. 269 – Il direttorio fa stampare e pubblicare un mese dopo l’epoca dell’elezioni la lista dei giurati nominati presso l’alta corte di giustizia.

Art. 270 – L’alta corte di giustizia si divide in due sezioni.

La prima, detta sezione di accusa, è composta dal direttore dei giurì d’accusa, dal commissario nazionale, e da otto alti giurati cavati a sorte sulla lista generale. La seconda detta sezione di giudizio, è composta da tre giudici, dal commissario nazionale, e da 16 alti giurati parimenti cavati a sorte sulla lista generale.

 

Titolo IX

Della forza armata

 

Art. 271 – La forza armata è istituita per difendere lo Stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell’interno il mantenimento dell’ordine, e l’esecuzione delle leggi.

Art. 272 – La forza armata è essenzialmente obbediente: nessun corpo armato può deliberare.

Art. 273 – Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria, e guardia nazionale in attività.

 

Della guardia nazionale sedentaria

 

Art. 274 – La guardia nazionale sedentaria è composta di tutti i cittadini e figli de’ cittadini in istato di portar le armi.

Art. 275 – La sua organizzazione e la sua disciplina sono eguali per tutta la repubblica; esse sono determinate dalla legge.

Art. 276 – Nessun cisalpino può esercitare i diritti di cittadino, se non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentaria.

Art. 277 – Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono, se non relativamente al servizio e nel tempo della sua durata.

Art. 278 – Gli ufficiali della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti che dopo un intervallo determinato dalla legge.

Art. 279 – Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

 

Della guardia nazionale in attività

 

Art. 280 – Se si giudica necessario radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento, il direttorio può nominare un comandante temporario.

Art. 281 – Il comando della guardia nazionale sedentaria in un comune di 10 mila o più abitanti non può essere abitualmente confidato ad un solo cittadino.

Art. 282 – La repubblica mantiene a sue spese anche in tempo di pace un’armata, sotto il nome di guardia nazionale in attività.

Art. 283 – L’armata si forma per arrolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo che la legge determina.

Art. 284 – I generali in capo delle truppe non sono nominati se non in caso di guerra. Essi ricevono dal direttorio delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna: ma esse possono essere prorogate.

Art. 285 – L’armata è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma dei giudizii, e per la natura delle pene.

Art. 286 – Nessuna parte della guardia nazionale sedentaria, né della guardia nazionale in attività può agire per il servizio interno della repubblica, se non sulla requisizione in iscritto dell’autorità civile nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 287 – La forza pubblica non può essere requisita dalle autorità civili se non nell’estensione del loro territorio. Essa non può trasportarsi da un distretto nell’altro senza esservi autorizzata dall’amministrazione del dipartimento, né quella di un dipartimento in un altro senza ordine del direttorio.

Art. 288 – Nulla di meno i consigli legislativi determinano i mezzi d’assicurare colla forza pubblica l’esecuzione de’ giudizi, e la procedura contro gli accusati su tutto il territorio della repubblica.

Art. 289 – In caso di pericoli imminenti, ogni municipalità può chiamare la guardia nazionale delle municipalità vicine. In questo caso la municipalità che ha fatta la requisizione, ed i capi delle guardie nazionali, che sono state requisite, sono egualmente obbligati a renderne conto sul momento all’amministrazione dipartimentale.

Art. 290 – Nessuna truppa straniera può essere introdotta sul territorio della repubblica senza il previo consenso dei consigli legislativi.

 

Titolo X

Istruzione pubblica

 

Art. 291 – Ci sono nella repubblica scuole primarie, dove gli allievi imparano a leggere, a scrivere, gli elementi dell’aritmetica e quelli della morale.

Art. 292 – Vi sono in diverse parti della repubblica scuole più alte delle primarie, il numero delle quali è determinato dalla legge.

Art. 293 – Vi è per tutta la repubblica un istituto nazionale incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.

Art. 294 – I diversi stabilimenti d’istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione, né di corrispondenza amministrativa.

Art. 295 – I cittadini hanno diritto di formare stabilimenti particolari di educazione, e di istruzione, come anche società libere per concorrere ai progressi delle scienze, delle lettere, e delle arti.

Art. 296 – Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fratellanza fra i cittadini, ed affezionarli alla costituzione, alla patria, ed alle leggi.

 

Titolo XI

Finanze

 

Contribuzioni

 

Art. 297 – Le contribuzioni pubbliche dirette sono deliberate e fissate ogni anno dai consigli legislativi; a loro soli appartiene lo stabilirne. Esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate. Le contribuzioni indirette possono essere stabilite per cinque anni.

Art. 298 – I consigli legislativi possono creare quel genere di contribuzioni, che crederanno necessario; ma essi devono stabilire ogni anno un’imposizione prediale, ed un’imposizione mobiliare.

Art. 299 – Ogni individuo, che trovandosi nel caso degli articoli 7 e 8 della costituzione non è stato compreso nel ruolo delle contribuzioni dirette, ha il diritto di presentarsi alla municipalità, e di inscriversi per una contribuzione mobiliare eguale al valore locale di tre giornate di lavoro agrario.

Art. 300 – L’inscrizione menzionata nell’articolo precedente non può farsi se non nel mese di messidoro di ogni anno.

Art. 301 – Le contribuzioni sono ripartite fra tutti li contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

Art. 302 – Il direttorio dirige ed invigila sulla percezione, e sull’incassamento delle contribuzioni, e dà a questo effetto tutti gli ordini necessarii.

Art. 303 – I conti dettagliati della spesa de’ ministri firmati e certificati da loro, si rendono pubblici al principio di ogni anno; si fa lo stesso dell’introito delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

Art. 304 – Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura; esse esprimono le somme ricevute e spese di anno in anno in ogni parte di amministrazione generale.

Art. 305 – Sono egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dipartimenti, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, ai progressi delle scienze, a tutti i lavori e stabilimenti pubblici.

Art. 306 – Le amministrazioni dipartimentali, e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dai consigli legislativi, né deliberare o permettere, senza essere autorizzate da loro, alcun imprestito locale a carico dei cittadini del dipartimento, del distretto, o del comune.

Art. 307 – Ai soli consigli legislativi appartiene il diritto di regolare la fabbricazione e la emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore ed il peso, e di determinarne l’impronto.

Art. 308 – Il direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete e nomina gli ufficiali incaricati di esercitare immediatamente quest’ispezione.

 

Tesoreria nazionale e contabilità

 

Art. 309 – Vi sono tre commissari della tesoreria nazionale, nominati e deponibili dal direttorio.

Art. 310 – I commissari della tesoreria sono incaricati d’invigilare sulla riscossione e su tutti i denari nazionali.

Di ordinare il giro dei fondi e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte col consenso dei consigli legislativi.

Di tenere un conto aperto d’introito e di esito col ricevitore delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento e colle diverse agenzie nazionali.

Di mantenere coi detti ricevitori, colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l’incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

Art. 311 – Essi non possono far eseguire alcun pagamento sotto pena di prevaricazione, se non in virtù:

I. Di una legge, e sino alla concorrenza dei fondi decretati sopra ciascun oggetto;

II. Di una decisione del direttorio;

III. Della firma del ministro che ordina la spesa.

Art. 312 – Essi non possono parimenti, sotto pena di prevaricazione approvare alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro cui spetta questo genere di spesa, non annunzia la data tanto della decisione del direttorio, quanto della legge che autorizza il pagamento.

Art. 313 – I ricevitori delle contribuzioni dirette di ogni dipartimento, e le diverse agenzie nazionali rimettono alla tesoreria nazionale i loro conti rispettivi. La tesoreria li verifica e li ammette provvisoriamente.

Art. 314 – Vi sono tre commissari della contabilità nazionale eletti ciascuno separatamente e successivamente dai consigli legislativi. Il consiglio dei juniori forma a quest’effetto una lista di sei candidati. Il consiglio degli anziani ne fa estrarre tre a sorte, e sceglie a scrutinio segreto fra gli altri tre.

Art. 315 – Il conto generale delle entrate e spese della repubblica, munito dei conti particolari e dei documenti giustificativi, viene presentato dai commissari della tesoreria a quelli della contabilità, che lo verificano e lo approvano.

Art. 316 – I commissari della contabilità danno riscontro ai consigli legislativi degli abusi, della malversazione e di tutti i casi di responsabilità che scoprono nel corso delle loro operazioni; essi propongono per parte loro le misure convenzionali all’interesse della repubblica.

Art. 317 – Il risultato dei conti ammessi dai commissari della contabilità si stampa e si rende pubblico.

Art. 318 – I commissari della contabilità non possono esser sospesi né dimessi se non dai consigli legislativi.

 

Titolo XII

Relazioni estere

 

Art. 319 – La guerra non può essere decisa se non da un atto dei consigli legislativi, sulla proposizione formale e necessaria del direttorio.

Art. 320 – I due consigli legislativi concorrono nelle forme ordinarie all’atto col quale si decide la guerra.

Art. 321 – In caso d’ostilità imminenti od incominciate, di minaccie o di preparativi di guerra contro la repubblica, il direttorio è tenuto ad impiegare per la difesa dello Stato i mezzi posti a sua disposizione, coll’obbligo di prevenire immediatamente i consigli legislativi,

Art. 322 – Il direttorio solo può mantenere relazioni politiche al di fuori, nominare gli agenti diplomatici, condurre le negoziazioni, distribuire la forza armata come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 323 – Esso è autorizzato a fare stipulazioni preliminari di pace; può anche stabilire convenzioni segrete.

Art. 324 – Il direttorio conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze straniere tutti i trattati di pace, d’alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni che giudica necessarie al bene dello Stato. Questi trattati e convenzioni sono negoziati a nome della repubblica da agenti diplomatici nominati dal direttorio ed incaricati delle sue istruzioni.

Art. 325 – Nel caso in cui un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, né contenere alcuna alienazione del direttorio della repubblica.

Art. 326 – I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati e ratificati dai consigli legislativi: nulla di meno le condizioni segrete hanno esecuzione dal momento stesso in cui sono ratificate dal direttorio.

Art. 327 – Ambidue i consigli legislativi non deliberano sulla guerra e sulla pace, se non in comitato generale segreto.

Art. 328 – I forestieri stabiliti, o no, nella repubblica cisalpina succedono ai loro parenti forestieri, o cisalpini; essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nella repubblica cisalpina, e disporne come i cittadini cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalle leggi.

La disposizione di questo articolo non potrà aver luogo, che in favore degli individui delle nazioni, che ammettono l’istessa disposizione.

 

Titolo XIII

Revisione della Costituzione

 

Art. 329 – Se l’esperienza facesse sentire l’inconveniente di qualche articolo della costituzione, il consiglio degli anziani ne propone la revisione.

Art. 330 – La proposizione del consiglio degli anziani è in questo caso sottomessa alla ratifica del consiglio de’ juniori.

Art. 331 – Quando in un intervallo di nove anni la proposizione del consiglio degli anziani ratificata da quello de’ juniori è stata fatta a tre epoche distanti l’una dall’altra almeno tre anni, un’assemblea di revisione è convocata.

Art. 332 – Il consiglio de’ juniori è obbligato a pronunciare sulle proposizioni di questo genere nei tre mesi susseguenti la loro notificazione, senza di che esse s’intenderanno come rigettate.

Art. 333 – La suddetta assemblea è formata di cinque membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera con cui si eleggono i membri dei consigli legislativi, e aventi gli stessi requisiti, che si esigono per il consiglio degli anziani.

Art. 334 – Il consiglio degli anziani destina per l’unione dell’assemblea di revisione un luogo distante dal luogo dei consigli legislativi, almeno quattro miriametri (24 miglia).

Art. 335 – L’assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo della sua residenza, osservando la distanza prescritta dall’articolo precedente.

Art. 336 – L’assemblea di revisione non esercita alcuna funzione, né governo. Essa si limita alla revisione dei suoi articoli costituzionali, che le sono stati indicati dai consigli legislativi.

Art. 337 – Tutti gli articoli della costituzione senza eccezione continuano ad essere in vigore, sintanto che i cangiamenti proposti dall’assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

Art. 338 – I membri dell’assemblea di revisione deliberano in comune.

Art. 339 – I cittadini, che sono membri dei consigli legislativi del tempo in cui si convoca un’assemblea di revisione, non possono essere eletti membri di quest’assemblea.

Art. 340 – L’assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma, ch’esso ha stabilito; ma spedito questo progetto resta disciolta.

Art. 341 – La durata dell’assemblea di revisione non può in alcun caso eccedere tre mesi.

Art. 342 – I membri dell’assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, né giudicati in alcun tempo per quello che hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni. Nel tempo di queste funzioni essi non possono essere arrestati, e tradotti in giudizio per oggetti criminali, se non innanzi l’alta corte di giustizia, e in virtù di una decisione dei membri stessi dell’assemblea di revisione.

Art. 343 – L’assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica: i suoi membri ricevono la stessa indennizzazione che hanno i membri dei consigli legislativi.

Art. 344 – L’assemblea di revisione ha il diritto di esercitare e fare esercitare la polizia nel comune in cui risiede.

 

Titolo XIV

Disposizioni generali

 

Art. 345 – Non esiste tra i cittadini alcuna superiorità fuori che quella de’ funzionari pubblici, o relativamente all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 346 – La legge non riconosce né voti religiosi, né alcun impegno contrario ai diritti naturali dell’uomo.

Art. 347 – Nelle successioni dirette la legge non conosce distinzione tra i figli tanto maschi che femmine.

Art. 348 – Non si può proibire ad alcuno il dire, scrivere, stampare e pubblicare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione, ma ognuno sarà responsabile di ciò che avrà pubblicato. Fintanto che la legge non abbia determinati i casi di questa responsabilità, il direttorio è incaricato di procedere contro gli scritti calunniosi e sediziosi.

Art. 349 – È garantito a chiunque il libero esercizio del culto che si è scelto, conformandosi alle leggi.

Nessuno può essere sforzato a contribuire alle spese di un culto.

Art. 350 – Non vi è privilegio, né maestranze, né diritto di corporazione, né limitazione alla libertà del commercio interno, ed esterno, ed all’esercizio dell’industria e delle arti di ogni specie. Ogni legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto, se non durante un anno al più, purché non sia formalmente rinovata.

Art. 351 – La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute dei cittadini, ma non si può far dipendere l’ammissione all’esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

Art. 352 – La costituzione garantisce l’inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sacrificio.

Art. 353 – La casa di ogni cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha diritto di entrarvi, se non nel caso d’incendio, d’inondazione o di richiamo proveniente dall’interno della casa o per oggetti necessarii alla processura criminale, nei casi che determina la legge. Durante il giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una legge, e per la persona e per oggetto espressamente dinotati nell’atto che ordina la visita.

Art. 354 – Non si possono formare corporazioni né associazioni contrarie all’ordine pubblico.

Art. 355 – Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

Art. 356 – Nessuna società particolare, che si occupi di questioni politiche, può corrispondere con un’altra, né aggregarsi ad essa, né tener sedute pubbliche composte di associati e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione e di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né avere presidenti, o segretari, od oratori, in una parola alcuna organizzazione, né far portare ai suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

Art. 357 – I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nelle assemblee primarie e comunali.

Art. 358 – Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche le petizioni; ma esse devono essere individuali: nessun’associazione può presentarne di collettive, eccettuate le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro incumbenze. I petizionari non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

Art. 359 – Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione; dev’essere sul momento dissipato dalla forza.

Art. 360 – Ogni attruppamento non armato dev’essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e, se è necessario, colla forza armata.

Art. 361 – Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può esser eseguito.

Art. 362 – Nessuno può portare insegne, o denominazioni distintive che ricordino funzioni anteriormente esercitate o servizii prestati.

Art. 363 – Nella rinnovazione per terzo delle autorità costituite, le frazioni che vi possono occorrere sono rimesse alla rinnovazione dell’ultimo terzo.

Art. 364 – Chiunque ha azioni civili proponibili contro la nazione può chiamare in giudizio gli agenti della tesoreria nazionale avanti li tribunali stabiliti dalla costituzione.

Art. 365 – Ogni dieci anni la legge determina il prezzo, al quale il miriagramma di grano dovrà essere pagato in denaro durante li dieci anni seguenti ai funzionarii pubblici, l’assegnamento di cui è fissato in miriagrammi; questo prezzo si stabilirà conformemente al mezzano prezzo del miriagramma di grano nei dieci anni precedenti nel comune dove riseggono i consigli legislativi.

Art. 366 – I membri dei consigli legislativi, e tutti i funzionarii pubblici portano nell’esercizio delle loro funzioni l’abito, o un segno della autorità di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

Art. 367 – Nessun cittadino può rinunziare né in tutto né in parte, all’indennizzazione, o al trattamento che gli è assegnato dalla legge a ragione delle funzioni pubbliche.

Art. 368 – Cominciando dall’anno 12 dell’èra repubblicana, nessuno potrà essere amministratore dipartimentale, giudice di un tribunale civile, presidente di un tribunale criminale, accusator pubblico, commissario del direttorio, e sostituito presso un tribunale civile, o criminale, se non è stato almeno per un anno, o agente municipale, o commissario del direttorio presso una municipalità, o giudice di pace, o assessore del giudice di pace, o commissario del direttorio presso un tribunale correzionale.

Art. 369 – Cominciando dallo stesso anno nessuno potrà essere membro dei consigli legislativi, membro del tribunale di cassazione, commissario del direttorio presso lo stesso tribunale, commissario della tesoreria nazionale, se non è stato almeno un anno, o agente diplomatico, o amministratore dipartimentale, o giudice di un tribunale civile, o presidente di un tribunale civile o presidente di un tribunale criminale, o accusator pubblico o commissario, o sostituito del commissario del direttorio presso un tribunale civile, o criminale, o in gradi maggiori di questi.

Art. 370 – In tempo di pace i difensori della patria rivestiti di un grado di ufficiale posson essere nominati a tutte le funzioni indicate nell’articolo 368; gli ufficiali generali possono essere eletti alle funzioni menzionate nell’articolo 369. Gli uni e gli altri ripigliano i loro gradi militari dopo la cessazione delle funzioni civili.

Art. 371 – Vi è nella repubblica uniformità di pesi e di misure.

Art. 372 – L’èra repubblicana, che comincia il 22 settembre 1792, giorno della fondazione della repubblica francese è comune alla repubblica cisalpina.

Art. 373 – La nazione cisalpina proclama, sotto la garanzia della fede pubblica, che dopo un’alienazione legalmente consumata de’ beni nazionali, qualunque ne sia l’origine, l’acquirente legittimo non può esserne spogliato salva al terzo reclamante la sicurezza di essere, se vi è luogo, indennizzato dal tesoro nazionale.

Art. 374 – Niun funzionario stabilito dalla presente costituzione, direttore, ministro, legislatore, commissario della tesoreria nazionale, amministratore, agente municipale, elettore, giudice di pace, accusatore pubblico, giudice, commissario del direttorio, giurato ordinario o speciale, o alto giurato, segretario, cancelliere o altro qualunque, potrà esercitare alcuna funzione prima di aver prestato il giuramento d’odio alla monarchia, all’oligarchia, ed all’anarchia, e di fedeltà ed attaccamento alla repubblica ed alla costituzione.

Art. 375 – Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di cangiarla nella sua totalità, né in alcuna delle sue parti, salvo le riforme che potessero esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo XIII.

Art. 376 – I cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nelle assemblee primarie, comunali ed elettorali, dipendono principalmente, la durata, la conservazione e la prosperità della repubblica.

Art. 377 – Il Popolo cisalpino rimette il deposito della presente costituzione alla fedeltà dei consigli legislativi, dei direttori, degli amministratori, e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia, alle spose, ed alle madri, all’affezione dei giovani cittadini, al coraggio di tutti i cisalpini.

 

Arrêté par moi ambassadeur de la république française.

Milan le 24 fructidor an sixième.

 

Signé

Trouvé

Per copia conforme

Bovara, Segretario.

Per copia conforme

Maestri, Segretario.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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