REPUBBLICA CISALPINA

PRIMA COSTITUZIONE DELL’ANNO 1797

 

 

La repubblica cisalpina era da parecchi anni sotto il dominio della casa d’Austria.

La repubblica francese è succeduta a questa per diritto di conquista. Essa vi rinunzia da questo giorno, e la repubblica cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e dall’Imperatore, essa lo sarà ben tosto ancora da tutta l’Europa.

Il direttorio esecutivo della repubblica francese, non pago d’avere impiegata la sua influenza e le vittorie delle armate repubblicane per assicurare l’esistenza politica della repubblica cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini; ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione si trascina dietro il più terribile di tutt’i flagelli, dà al popolo cisalpino la propria costituzione, che è il risultato delle cognizioni della nazione più illuminata.

Dal regime militare il popolo cisalpino deve dunque passare ad un regime costituzionale.

Perché questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il direttorio esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i membri del governo, e del corpo legislativo: di maniera che il popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alla costituzione.

Ben da molti anni non esistevano più repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell’Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri. Spetta alla repubblica cisalpina di manifestare al mondo colla sua saviezza ed energia, e colla buona organizzazione delle sue armate, che l’Italia moderna non ha degenerato, e che essa è degna ancora della libertà.

 

Firmato, Bonaparte

 

 

DICHIARAZIONE

DE’ DIRITTI E DE’ DOVERI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

 

 

Il popolo cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente dichiarazione de’ diritti e de’ doveri dell’uomo, e del cittadino.

 

Diritti

 

Art. 1 – I diritti dell’uomo in società sono la libertà, l’eguaglianza, la sicurezza e la proprietà.

Art. 2 – La libertà consiste in poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

Art. 3 – L’eguaglianza consiste nell’esser la legge la stessa per tutti, così nel proteggere come nel punire. L’eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.

Art. 4 – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.

Art. 5 – La proprietà è il diritto di godere e di disporre de’ proprii beni, delle proprie entrate, e del frutto del proprio lavoro e dell’industria.

Art. 6 – La legge è la volontà generale espressa della maggioranza de’ cittadini o de’ loro rappresentanti.

Art. 7 – Ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito. Niuno può essere costretto a far ciò che la legge non ordina.

Art. 8 – Niuno può esser chiamato in giudizio, accusato, arrestato, né detenuto, se non ne’ casi determinati dalla legge, e secondo le formole da essa prescritte.

Art. 9 – Quelli che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguono, o fanno eseguire atti arbitrarii, sono colpevoli, e debbono esser puniti.

Art. 10 – Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di un imputato, deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 11 – Niuno può esser giudicato, se non dopo essere stato inteso o legalmente citato.

Art. 12 – La legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto.

Art. 13 – Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.

Art. 14 – Nessuna legge, sia criminale sia civile, può avere effetto retroattivo.

Art. 15 – Ognuno può obbligare il suo tempo ed i suoi servigi; ma non può vendersi, né essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

Art. 16 – Tutte le contribuzioni sono stabilite per l’utile generale, e debbono esser ripartite tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

Art. 17 – La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de’ cittadini.

Art. 18 – Nessun individuo, e niuna parziale unione di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Art. 19 – Niuno può, senza una delegazione formale, esercitare alcuna autorità, né adempiere alcuna funzione pubblica.

Art. 20 – Ciascun cittadino ha diritto eguale di concorrere, immediatamente o mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de’ rappresentanti del popolo e dei funzionarii pubblici.

Art. 21 – Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà di quelli che l’esercitano.

Art. 22 – La guarentigia sociale non può esistere, se la divisione de’ poteri non è stabilita, se non sono stabiliti i loro limiti, ed assicurata la responsabilità de’ funzionarii pubblici.

 

Doveri

 

Art. 1 – Il mantenimento della società richiede, che quelli che la compongono conoscano ed adempiano i loro doveri.

Art. 2 – Tutt’i doveri dell’uomo e del cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutt’i cuori.

«Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a voi».

«Fate costantemente agli altri il bene che vorreste fatto a voi».

Art. 3 – Gli obblighi di ciascuno verso la società consistono nel difenderla e servirla, nel vivere sottoposto alle leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi.

Art. 4 – Nessuno è buon cittadino, se non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, e buono sposo.

Art. 5 – Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle leggi.

Art. 6 – Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra colla società.

Art. 7 – Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude coll’astuzia e co’ raggiri, offende gl’interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

Art. 8 – Sul mantenimento delle proprietà riposa l’ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione ed ogni mezzo di lavoro.

Art. 9 – Ciascun cittadino deve i suoi servigi alla patria, al mantenimento della libertà, dell’eguaglianza e della proprietà, quante volte la legge lo chiama a difenderle.

 

 

COSTITUZIONE

 

 

Art. 1 – La repubblica cisalpina è una ed indivisibile.

Art. 2 – L’universalità de’ cittadini della repubblica cisalpina è il Sovrano.

Art. 3 – La repubblica cisalpina conserva, e tramanda ai posteri il sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica francese, cui è debitrice della ricuperata libertà.

 

Titolo I

Divisione del territorio

 

Art. 4 – La repubblica cisalpina resta per ora divisa in undici dipartimenti. Essi sono i seguenti:

1. Dell’Adda. Capoluogo, Lodi alternativamente con Crema ogni due anni.

2. Delle Alpi Apuane. Capoluogo, Massa.

3. Del Crostolo. Capoluogo, Reggio.

4. Del Lario. Capoluogo, Como.

5. Della Montagna. Capoluogo, Lecco.

6. Dell’Olona. Capoluogo, Milano.

7. Del Panaro. Capoluogo, Modena.

8. Del Po. Capoluogo, Cremona.

9. Del Serio. Capoluogo, Bergamo.

10. Del Ticino. Capoluogo, Pavia.

11. Del Verbano. Capoluogo, Varese.

Art. 5 – I confini de’ dipartimenti possono essere mutati, o rettificati dal corpo legislativo.

Art. 6 – Ciascun dipartimento è diviso in distretti, ciascun distretto in comunità. Le comunità conservano la loro attuale circoscrizione. Il corpo legislativo potrà nondimeno cambiarla.

 

Titolo II

Stato politico de’ cittadini

 

Art. 7 – Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compiuta l’età di anni venti, e siasi fatto iscrivere nel registro civico del suo comune, purché non sia mendicante o vagabondo, è cittadino attivo della repubblica cisalpina.

Art. 8 – Il figlio di cittadino, nato fuori del territorio della repubblica da parenti legittimamente assenti, si considera come nato nel territorio.

Art. 9 – Acquista la cittadinanza ogni forestiere, che maggiore di anni venti ha dimorato per lo spazio di sette anni di seguito nel territorio della repubblica, con espressa dichiarazione tuttoché non obbligatoria anticipatamente fatta di rimanervi, e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita del valore locale di 200 giornate di lavoro; chi vi ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero un’arte utile; chi ha sette anni di servigio militare nelle milizie della repubblica, e dopo questo periodo di tempo, qualora abbia sposata una cisalpina, ed ha nel detto territorio esercitata almeno per un anno un’arte utile.

Art. 10 – I figli de’ forestieri nati nel territorio della repubblica si considerano come forestieri, finché non abbiano adempiute le condizioni suddette.

Art. 11 – Il forestiere maggiore di anni venti che dimora da cinque anni nel territorio della repubblica, e vi possiede uno stabilimento d’industria o di commercio, che occupi annualmente quattro persone almeno, diviene cittadino attivo.

Quando lo stabilimento occupi sei persone, basterà il domicilio di soli tre anni; se ne occupa otto o più, basterà quello di due.

Art. 12 – Parimenti diviene cittadino attivo, indipendentemente da’ requisiti di precedente domicilio o possidenza esercizio di manifattura e di commercio, chiunque è dal corpo legislativo dichiarato benemerito della repubblica.

Art. 13 – I soli cittadini cisalpini descritti nel registro civico a norma della legge, possono dar voto nelle assemblee primarie, ed esser chiamati alle funzioni stabilite dalla costituzione, e perciò sono denominati attivi.

I cittadini stati assenti con autorizzazione non potranno dar voto, se non abbiano dimorato per un mese immediatamente prima dell’assemblea nel territorio della repubblica.

Art. 14 – L’esercizio dei diritti di cittadino si perde 1°. per la naturalizzazione acquistata in paese estero; 2°. per l’aggregazione a qualsiasi corporazione estera, che supponga distinzioni di nascita, o voti religiosi; 3° per l’accettazione di funzioni o di pensioni offerte da un governo estero; 4°. per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione.

Art. 15 – L’esercizio dei diritti di cittadino resta sospeso: 1° dall’interdetto giudiziario per cagion di furore, di demenza o d’imbecillità; 2° per lo stato di debitore, fallito, o d’erede immediato che ritiene a titolo gratuito tutta o parte della successione di un fallito; 3° per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa; 4° per lo stato d’accusa; 5° per una condanna in contumacia a pena afflittiva o infamante, fintantoché non sia annullata.

Art. 16 – L’esercizio dei diritti di cittadino non si perde né resta sospeso, se non ne’ casi espressi negli articoli precedenti.

Art. 17 – Ogni cittadino che ha soggiornato sette anni fuori del territorio della repubblica, senza missione o autorizzazione a nome della nazione, vien considerato forestiere, e non può riacquistare le prerogative di cittadino cisalpino, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dagli articoli 10, 11, 12.

Art. 18 – I giovani non possono essere iscritti sul registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, esercitare una professione meccanica, e fare l’esercizio militare, possedendo perciò un fucile d’ordinanza e la sua giberna. Le operazioni manuali dell’agricoltura sono comprese nelle professioni meccaniche. Questo articolo non avrà esecuzione, se non dopo il duodecimo anno della repubblica per riguardo al leggere e scrivere, e rispetto al fucile, all’anno terzo.

 

Titolo III

Assemblee primarie

 

Art. 19 – Le assemblee primarie sono composte dai cittadini domiciliati nello stesso distretto. Il domicilio richiesto per poter dare voto nelle dette assemblee, si acquista colla sola residenza per un anno, e si perde per un anno di assenza.

Niuno può cedere le proprie veci nelle assemblee primarie, né dar voto sullo stesso oggetto in più assemblee.

Art. 20 – Vi sarà almeno un’assemblea primaria per ogni distretto. Ove ne sieno più, ciascuna di esse sarà composta di 450 cittadini o 900 al più. Questi membri s’intendono cittadini, presenti o assenti, che hanno diritto di dar voto.

Art. 21 – Le assemblee primarie si costituiscono provvisoriamente sotto la presidenza del più anziano: i due più giovani faranno provvisoriamente le funzioni di segretarii.

Le Assemblee primarie sono definitivamente costituite colla nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario e di tre scrutatori.

Art. 22 – Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per dare il voto, l’assemblea risolve provvisoriamente, salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.

Art. 23 – In ogni altro caso, il solo corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie.

Art. 24 – Nessuno può comparire armato nelle assemblee primarie.

Art. 25 – Appartiene alle assemblee il regolamento della loro polizia

Art. 26 – Le assemblee primarie si uniscono: 1. per accettare o rigettare i mutamenti all’atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione; 2. per fare le elezioni che loro si appartengono, giusta la costituzione.

Art. 27 – Esse si riuniscono di pieno diritto il primo giorno del mese di germile di ciascun anno, per procedere secondo il bisogno all’elezione:

1° dei membri dell’assemblea elettorale;

2° de’ giudici di pace, e de’ loro assessori;

3° degli uffiziali municipali ne’ comuni di più di 3000 abitanti.

Art. 28 – Dopo siffatte elezioni, si terranno ne’ comuni al disotto di 3000 abitanti le assemblee comunali, che eleggono gli agenti di ciascun comune ed i loro aggiunti.

Art. 29 – Ciò che si fa in un’assemblea primaria o comunale oltre all’oggetto della sua convocazione, e contro le formole determinate dalla costituzione, è nullo.

Art. 30 – Le assemblee, tanto comunali che primarie, non fanno alcuna altra elezione, salvo quelle attribuite loro dall’atto costituzionale.

Art. 31 – Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

Art. 32 – Qualunque cittadino legalmente convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni; ed in caso di recidiva sarà escluso per sempre.

 

Titolo IV

Assemblee elettorali

 

Art. 33 – Ciascuna assemblea primaria nomina un elettore in ragione di ogni 200 cittadini, presenti o assenti, i quali abbiano diritto di dar voto nella detta assemblea. Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente non nomina che un elettore; se ne nominano due dai 301 sino ai 500; tre da 501 sino ai 700; quattro dai 701 sino ai 900.

Art. 34 – I membri delle assemblee elettorali sono nominati in ogni anno, e non possono essere rieletti se non dopo l’intervallo di due anni.

Art. 35 – Niuno potrà essere nominato elettore se non ha venticinque anni compiuti, e se oltre alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino cisalpino, non abbia una delle seguenti condizioni, cioè, ne’ comuni di oltre a seimila abitanti, quella di proprietario od usufruttuario di un fondo valutato per una rendita eguale al valore locale di 150 giornate di lavoro, ovvero di locatario di un’abitazione o di un fondo rurale valutati per una rendita eguale al valore di 150 giornate di lavoro.

Nei comuni al disotto di seimila abitanti, quella di proprietario od usufruttuario di un fondo valutato per una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro, ovvero di locatario di un’abitazione o di un fondo rurale valutati per una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro.

In ogni caso, dovrà possedere un fucile d’ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i paramani ed il colletto d’uniforme. Ciò non avrà effetto che dopo il terzo anno della repubblica.

Riguardo a quelli che saranno nel tempo stesso proprietarii od usufruttuarii da una parte, e locatarii affittuarii o massari dall’altra, le loro facoltà per questi diversi titoli saranno cumulate sino alla tassa necessaria per istabilire la loro eleggibilità.

Art. 36 – L’assemblea elettorale di ciascun dipartimento si riunisce ai 20 germile di ciascun anno, e termina in una sola sessione di sette giorni al più e senza proroga, tutte le elezioni da farsi: dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

Art. 37 – Le assemblee elettorali non possono occuparsi di alcun oggetto estraneo alle elezioni, delle quali sono incaricate: non possono spedire né ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

Art. 38 – Le assemblee elettorali non possono corrispondere tra loro.

Art. 39 – Sciolta un’assemblea elettorale, niun cittadino stato membro della medesima può prendere il titolo di elettore, né riunirsi con tal qualità a quelli che sono stati con lui membri della stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

Art. 40 – Gli articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 del titolo precedente, sulle assemblee primarie, sono comuni alle assemblee elettorali.

Art. 41 – Le assemblee elettorali eleggono secondo il bisogno: 1. i membri del corpo legislativo, cioè i membri del consiglio de’ seniori, quindi i membri del gran consiglio; 2. i membri del tribunale di cassazione, ed i loro sostituti; 3. gli altri giurati; 4. gli amministratori de’ dipartimenti; 5. il presidente, l’accusatore pubblico ed il cancelliere del tribunale criminale; 6. i giudici de’ tribunali civili, ed i loro sostituti.

Art. 42 – Allorché un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, dimesso o destituito, si considera eletto per quel solo tempo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

Art. 43 – Il commessario del direttorio esecutivo presso l’amministrazione di ciascun dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d’informare il direttorio del tempo in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali. Il detto commessario non può arrestarne o sospenderne le operazioni, né entrare nel luogo delle sessioni; ma ha diritto di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna sessione nel termine di ventiquattro ore, ed è tenuto di denunziare al direttorio le infrazioni per avventura fatte all’atto costituzionale. In tutti i casi, il solo corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.

 

Titolo V

Potere legislativo

 

Disposizioni generali

 

Art. 44 – Il corpo legislativo è composto attualmente di un consiglio de’ seniori in numero di quaranta, o di sessanta al più, e di un gran consiglio in numero di ottanta, e al più di centoventi.

Art. 45 – Il corpo legislativo non può in verun caso delegare ad uno o più de’ suoi membri, né a chicchessia, alcuna delle funzioni ad esso attribuite dalla presente costituzione.

Art. 46 – Non può per se stesso, né per mezzo di delegati esercitare il potere esecutivo né il potere giudiziario.

Art. 47 – Sono incompatibili la qualità di membro del corpo legislativo e l’esercizio di un’altra funzione pubblica, eccetto quella d’archivista della repubblica; come pure è incompatibile la qualità di ministro di culto obbligato a residenza.

Art. 48 – La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente o interinalmente que’ funzionarii pubblici, che sono eletti membri del corpo legislativo.

Art. 49 – Ciascun dipartimento concorre in ragione della sua popolazione alla nomina de’ membri del consiglio de’ seniori, e del gran consiglio.

Art. 50 – Ogni dieci anni il corpo legislativo, giusta le liste della popolazione che gli saranno spedite, determina il numero de’ membri dell’uno e dell’altro consiglio, che ciascun dipartimento dovrà somministrare.

Art. 51 – Nessun cangiamento potrà farsi in tale ripartizione durante questo intervallo.

Art. 52 – I membri del corpo legislativo non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha nominati, ma della nazione tutta quanta, e non si può dar loro alcun mandato.

Art. 53 – Ambedue i consigli si rinnovano in ogni anno per terzo.

Art. 54 – I membri che escono dopo tre anni possono essere immediatamente rieletti per i tre anni seguenti; dopo di che sarà necessario un intervallo di due anni per poter essere nuovamente eletti.

Art. 55 – Niuno, ed in verun caso, può esser membro del corpo legislativo per più di sei anni consecutivi.

Art. 56 – Se per circostanze straordinarie uno de’ due consigli si trovi ridotto a meno di sette ottavi de’ suoi membri, se ne dà avviso al direttorio esecutivo, il quale è tenuto di convocare immediatamente le assemblee primarie de’ dipartimenti, che hanno membri del corpo legislativo a rimpiazzare. Esse nominano immediatamente gli elettori, e questi procedono ai necessarii rimpiazzi.

Art. 57 – I membri nuovamente eletti per l’uno e l’altro consiglio, si riuniscono il giorno venti maggio nel comune destinato per le loro sessioni.

Art. 58 – I due consigli riseggono sempre nello stesso comune.

Art. 59 – Il corpo legislativo è permanente: può per altro sospendere le sue sessioni nei termini che avrà stabiliti.

Art. 60 – In nessun caso i due consigli possono riunirsi in una medesima sala.

Art. 61 – Le funzioni di presidente e di segretarii non possono durare più di un mese, così nel gran consiglio come in quello de’ seniori.

Art. 62 – I due consigli hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore che avranno determinato.

Art. 63 – Hanno rispettivamente il diritto di polizia sugli individui del loro corpo; ma non possono condannare a pena maggiore della censura, dell’arresto per otto giorni, e della prigionia per tre giorni.

Art. 64 – Le sessioni d’ambedue i consigli sono pubbliche, ma il numero degli astanti non potrà eccedere quello di 100 per ogni consiglio. I processi verbali delle sessioni saranno stampati.

Art. 65 – Tutte le risoluzioni si fanno per alzata e seduta: in caso di dubbio si fa l’appello nominale, ma allora i voti sono segreti.

Art. 66 – Ciascun consiglio, sulla domanda di più di un quarto de’ suoi membri, può formarsi in comitato generale e segreto; ma ciò soltanto per discutere, non per deliberare.

Art. 67 – Nessuno de’ due consigli può creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile di un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale, la quale si occuperà semplicemente dell’oggetto per cui è stata nominata. Questa commissione si scioglie tosto che il consiglio ha decretato sopra tale oggetto.

Art. 68 – I membri del corpo legislativo ricevono un’annua indennità di lire seimila di Milano.

Art. 69 – Vi sarà presso il corpo legislativo una guardia di 300 granatieri.

Art. 70 – Il corpo legislativo determina il modo di cosiffatto servigio e la sua durata.

Art. 71 – Il corpo legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, né vi spedisce alcuna deputazione. Niuno de’ suoi membri potrà conversare co’ ministri o agenti esteri, né intervenire alle loro feste, ed accettare i loro inviti.

 

Gran Consiglio

 

Art. 72 – Per essere eletto membro del gran Consiglio conviene aver compiuti gli anni trenta, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per dieci anni immediatamente precedenti all’elezione. La condizione dell’età di trenta anni non sarà necessaria prima dell’anno settimo della repubblica. Sino a quell’epoca basterà l’età di venticinque anni compiuti.

Art. 73 – Il gran consiglio non può deliberare se la sessione non è composta almeno di cinquanta membri; ma la discussione potrà aprirsi col solo numero di trenta. Se due ore dopo aperta la discussione, il numero di cinquanta non è completo, il presidente manderà a chiamare alle loro case gli altri membri assenti; passate due altre ore, potranno anche i soli trenta deliberare.

Art. 74 – La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al gran consiglio.

Art. 75 – Nessuna proposizione può essere posta in deliberazione, né risoluta nel gran consiglio, se non colla osservanza delle seguenti formole. Si fanno tre letture della proposizione; l’intervallo tra due delle dette letture non può essere minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima o la seconda, il gran consiglio può dichiarare che vi è luogo a proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione sarà stampata e distribuita due giorni prima della seconda lettura, e dopo la terza il consiglio deciderà se vi è luogo oppur no a prorogare la decisione.

Art. 76 – Una proposizione definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non potrà essere riprodotta se non dopo il periodo di un anno.

Art. 77 – Le proposizioni adottate dal gran consiglio si chiamano risoluzioni.

Art. 78 – Nel preambolo di ogni risoluzione si enuncerà: 1° la data delle sessioni nelle quali si saranno fatte le tre letture della proposizione; 2° l’atto col quale dopo la terza lettura sarà stato decretato non esservi luogo a proroga.

Art. 79 – Sono esenti dalle formole prescritte nell’articolo 75 le proposizioni riconosciute urgenti da una breve dichiarazione del gran consiglio, la quale annunzierà i motivi dell’urgenza da spiegarsi nel preambolo della risoluzione.

 

Consiglio de’ seniori

 

Art. 80 – Il consiglio de’ seniori è composto di 40 membri.

Art. 81 – Niuno può essere eletto membro del consiglio de’ seniori, se non avrà l’età di quaranta anni compiuti, se non è ammogliato o vedovo, e se non è stato domiciliato nella repubblica per quindici anni immediatamente precedenti alla elezione.

Art. 82 – La condizione del domicilio richiesto nel precedente articolo, e quella prescritta nell’articolo 72, non riguardano punto i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

Art. 83 – Il consiglio de’ seniori non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di venti membri.

Art. 84 – Appartiene esclusivamente al consiglio de’ seniori, approvare o rigettare le risoluzioni del gran consiglio.

Art. 85 – Tostoché una risoluzione del gran consiglio è pervenuta al consiglio de’ seniori, il presidente ne legge il preambolo.

Art. 86 – Il consiglio de’ seniori ricusa di approvare le risoluzioni del gran consiglio, che non sono state fatte secondo le formole prescritte dalla costituzione.

Art. 87 – Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal gran consiglio, il consiglio de’ seniori delibera per approvare o rigettare l’atto d’urgenza.

Art. 88 – Se il consiglio de’ seniori rigetta l’atto di urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

Art. 89 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, se ne fanno le tre letture; l’intervallo fra due delle dette letture non può esser minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione sarà stampata e distribuita almeno due giorni prima della seconda lettura.

Art. 90 – Le risoluzioni del gran consiglio adottate dal consiglio de’ seniori, si chiamano leggi.

Art. 91 – Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sessioni del consiglio de’ seniori, nelle quali si sono fatte le letture.

Art. 92 – Il decreto col quale il consiglio de’ seniori riconosce l’urgenza di una legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della stessa legge.

Art. 93 – La proposizione della legge fatta dal gran consiglio si intende di tutti gli articoli di un medesimo progetto. Il consiglio de’ seniori deve rigettarli tutti o approvarli nella loro totalità.

Art. 94 – L’approvazione del consiglio de’ seniori viene espressa sopra ciascuna proposizione della legge colla seguente formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarii: Il consiglio de’ seniori approva.

Art. 95 – Il rifiuto di adottare per motivo di omissione delle formole indicate nell’articolo 75 del presente titolo, viene espresso colla seguente formola, sottoscritta dal presidente e da’ segretarii: La costituzione annulla.

Art. 96 – Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta si esprime con questa formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarii: Il consiglio de’ seniori non può adottare.

Art. 97 – Nel caso del precedente articolo, il progetto della legge rigettato non può essere più presentato dal gran consiglio, se non dopo scorso un anno.

Art. 98 – Il gran consiglio può per altro presentare in qualsivoglia epoca un progetto di legge, che contenga degli articoli formanti parte d’un progetto stato rigettato.

Art. 99 – Il consiglio de’ seniori spedirà le leggi nel giorno medesimo in cui le ha adottate, tanto al gran consiglio quanto al direttorio esecutivo.

Art. 100 – Il consiglio de’ seniori può mutare la residenza del corpo legislativo; ed in questo caso indica un nuovo luogo e l’epoca in cui i due consigli sono tenuti di recarvisi. Il decreto del consiglio de’ seniori su questo oggetto è irrevocabile.

Art. 101 – Nel giorno stesso del decreto, né l’uno né l’altro dei consigli possono deliberare nel comune dove hanno sino allora avuta la residenza.

I membri che vi continueranno le loro funzioni saranno rei d’attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 102 – I membri del direttorio esecutivo, che ritarderanno o ricuseranno di suggellare, promulgare e spedire i decreti di traslazione del corpo legislativo, saranno rei del medesimo delitto.

Art. 103 – Se nel termine di dieci giorni dopo quello stabilito dal consiglio de’ seniori, la maggioranza di ciascuno dei due consigli non avrà fatta consapevole la repubblica del suo arrivo al nuovo luogo indicato, o la sua riunione in qualsiasi altro luogo, gli amministratori del dipartimento o in loro mancanza i tribunali civili convocheranno le assemblee primarie per nominare degli elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo corpo legislativo colla elezione di quaranta deputati pel consiglio de’ seniori, o di ottanta per l’altro consiglio.

Art. 104 – Gli amministratori del dipartimento o i tribunali civili, i quali nel caso dell’articolo precedente tardassero a convocare le assemblee primarie, saranno rei di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 105 – Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti i cittadini che mettessero ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali nel caso dell’articolo precedente.

Art. 106 – I membri del nuovo corpo legislativo si uniranno nel luogo dove il consiglio de seniori avrà trasferite le sessioni; e se non potranno riunirsi in quel luogo, in qualsivoglia altro si trovi la maggioranza, ivi sarà il corpo legislativo.

Art. 107 – Eccetto il caso dell’articolo 100, nessuna proposizione di legge può avere origine nel consiglio de’ seniori.

 

Della guarentigia de’ membri del corpo legislativo

 

Art. 108 – I cittadini che sono o sono stati membri del corpo legislativo non possono essere citati, accusati, né giudicati in alcun tempo per ciò che hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 109 – I membri del corpo legislativo, dal momento della loro elezione sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte da’ seguenti articoli.

Art. 110 – Possono per azioni criminose essere arrestati nell’atto del delitto; ma se ne dà immediato avviso al corpo legislativo, ed il processo non potrà essere continuato, se non dopo che il gran consiglio avrà proposto che si debba procedere giudiziariamente, e che il consiglio de’ seniori l’avrà decretato.

Art. 111 – I membri del corpo legislativo, salvo il caso di esser colti nell’atto del delitto, non possono esser tradotti innanzi agli ufficiali di polizia, né messi in istato d’arresto prima che il gran consiglio riunito in comitato generale abbia proposto di procedere giudiziariamente, e che quello de’ seniori l’abbia decretato nello stesso modo.

Art. 112 – Nel caso dei due articoli precedenti, un membro del corpo legislativo non può esser tradotto innanzi ad alcun altro tribunale, salvo quello dell’alta corte di giustizia.

Art. 113 – Saranno tradotti innanzi alla detta corte, per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

Art. 114 – Nessuna denunzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è distesa in iscritto, firmata, e diretta al gran consiglio.

Art. 115 – Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall’articolo 75, il gran consiglio ammette la denunzia, lo dichiara nei seguenti termini: La denunzia contro... per fatto di... in data del... sottoscritta da... è ammessa.

Art. 116 – L’incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire la dilazione di tre giorni interi; ed allorché comparisce, sarà inteso nel luogo delle sessioni del gran consiglio.

Art. 117 – Siasi oppur no presentato l’imputato, il gran consiglio dichiara dopo questa dilazione se ha luogo o non ha luogo l’esame della sua condotta.

Art. 118 – Se viene dichiarato dal gran consiglio che vi è luogo ad esame, l’imputato è chiamato dal consiglio de’ seniori: egli ha per comparire una dilazione di tre giorni interi, e se comparisce, viene inteso nell’interno del luogo delle sessioni del consiglio de’ seniori.

Art. 119 – Siasi oppur no presentato l’imputato, il consiglio dei seniori dopo questa dilazione, e dopo aver deliberato nelle forme prescritte dall’articolo 89, pronunzia l’accusa, se ci ha luogo, ed invia l’accusato innanzi all’alta corte di giustizia, la quale è obbligata d’istruire il processo senza alcun indugio.

Art. 120 – Ogni discussione nell’uno e nell’altro consiglio relativa alla imputazione od all’accusa di un membro del corpo legislativo, si fa in consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll’appello nominale ed a scrutinio segreto.

Art. 121 – L’accusa pronunziata contro un membro del corpo legislativo porta seco la sospensione: s’egli è assoluto dall’alta corte di giustizia, riassume le sue funzioni.

 

Relazione de’ due consigli fra loro

 

Art. 122 – Allorché i due Consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno avviso vicendevolmente per mezzo di un messaggio di stato.

Art. 123 – Ciascun Consiglio nomina non più di due messaggeri di stato pel suo servigio.

Art. 124 – Essi portano a ciascuno dei consigli, ed al Direttorio esecutivo le leggi e gli atti del corpo legislativo. Essi hanno a questo effetto l’entrata nel luogo delle sessioni del Direttorio esecutivo, e camminano preceduti da due uscieri.

Art. 125 – Uno dei Consigli non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni senza il consentimento dell’altro.

 

Promulgazione delle leggi

 

Art. 126 – Il Direttorio esecutivo fa munire del suggello, pubblicare le leggi e gli altri atti del corpo legislativo ne’ due giorni dopo la ricevuta.

Art. 127 – Esso fa munire del suggello e promulgare nel corso del giorno le leggi e gli atti, del corpo legislativo che sono preceduti da un decreto di urgenza.

Art. 128 – La pubblicazione delle leggi e degli atti del corpo legislativo è ordinata nella forma seguente: A nome della repubblica Cisalpina (legge o atto del corpo legislativo)... Il Direttorio ordina che la legge, o l’atto legislativo qui sopra espresso sia munito del suggello della repubblica, pubblicato, ed eseguito.

Art. 129 – Le leggi, il preambolo delle quali non attesta l’osservazione delle forme prescritte dagli articoli 75 e 89, non possono essere promulgate dal Direttorio esecutivo; e la sua responsabilità a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, per le quali l’atto di urgenza è stato approvato dal consiglio de’ seniori.

 

Titolo VI

Potere esecutivo

 

Art. 130 – Il potere esecutivo resta delegato ad un direttorio di cinque membri nominati dal corpo legislativo, che fa allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

Art. 131 – La elezione di ogni individuo del Direttorio esecutivo si compie col metodo seguente: 1. Ogni membro del gran Consiglio proporrà una lista di quattro soggetti forniti dei necessari requisiti per essere direttori; 2. Si farà lo spoglio di queste liste, e si riterranno i nomi di coloro che hanno ottenuta la pluralità assoluta di voti sino al numero di quattro. Nel caso che non si ottenesse da questo scrutinio il numero suddetto de’ soggetti colla pluralità assoluta, se ne farà un secondo per completarlo; 3. Su questi quattro si farà uno scrutinio segreto per escludere quello tra loro, che avrà il minor numero de’ voti.

Art. 132 – Ciò fatto, si manderà per mezzo di un messaggio dal gran Consiglio a quello de’ seniori, la nota de’ tre, ricevuta la quale il Consiglio de’ seniori tirerà a sorte il nome d’un di loro, che resterà escluso.

I due nomi che restano saranno posti a scrutinio segreto, e quegli che avrà la pluralità s’intenderà eletto per membro del direttorio.

Art. 133 – Tutte queste operazioni dovranno farsi nel medesimo giorno da entrambi i Consigli in sessione permanente, e ripetersi tante volte quanti eventualmente saranno i direttori da eleggersi.

Art. 134 – I membri del direttorio esecutivo debbono avere l’età di trentacinque anni almeno.

Art. 135 – Essi non possono esser trascelti che fra i cittadini stati membri del corpo legislativo, o ministri. La disposizione del presente articolo non sarà osservata se non al cominciare dell’anno nono della repubblica.

Art. 136 – Cominciando dal primo giorno dell’anno V. della repubblica Cisalpina, i membri del corpo legislativo non potranno essere eletti membri del direttorio esecutivo né ministri, tanto durante le loro funzioni legislative quanto nel corso del primo anno dopo spirate le funzioni medesime.

Art. 137 – Il direttorio sarà pure parzialmente rinnovato colla elezione di un nuovo membro in ogni anno. La sorte deciderà ne’ primi quattro anni della uscita di coloro che saranno stati nominati la prima volta.

Art. 138 – Niuno de’ membri che escono può essere rieletto se non dopo l’intervallo di cinque anni.

Art. 139 – L’ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del direttorio, né succedersi l’un l’altro se non dopo l’intervallo di cinque anni.

Art. 140 – In caso di vacanza per morte, dimissione o altrimenti di uno de’ membri del direttorio, il suo successore viene eletto dal corpo legislativo nel termine di dieci giorni col metodo indicato negli art. 151, 152 e 153.

Il nuovo membro resta eletto pel solo tempo d’esercizio che rimaneva a quello che deve rimpiazzare. Per altro, se questo tempo non oltrepassa i sei mesi, l’eletto resta in funzione sino alla fine del quinto anno seguente.

Art. 141 – Ciascun membro del direttorio ne sarà alla sua volta il presidente per lo spazio di soli tre mesi. Il presidente ha la firma e la custodia del suggello. Le leggi e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati al direttorio nella persona del suo presidente.

Art. 142.– Il direttorio esecutivo non può deliberare se non sono presenti almeno tre membri.

Art. 143 – Il direttorio sceglie fuori del suo seno un segretario, che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni su di un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di fare inserire il suo parere ragionato. Il direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l’assistenza del suo segretario; ed in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de’ suoi membri medesimi.

Art. 144 – Il direttorio provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può, far de’ proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare né collettivamente né per mezzo di alcun de’ suoi membri, così durante il tempo delle sue funzioni come pel corso di due anni immediatamente posteriori al termine delle funzioni medesime.

Art. 145 – Se il direttorio è informato che si fanno cospirazioni contro la sicurezza esterna e interna dello stato, può decretare mandati d’arresto o d’imprigionamento contro coloro che si sospettano autori o complici. Il detenuto dev’essere interrogato nello spazio delle ventiquattro ore dal ministro di giustizia, e qualora sia ulteriormente trattenuto, il direttorio deve entro otto giorni rimetterlo a’ suoi giudici competenti, e ciò sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria.

Art. 146 – Il direttorio nomina i generali in capo, ma non può sceglierli tra i parenti o gli affini de’ suoi membri ne’ gradi espressi nell’articolo 139.

Art. 147 – Il direttorio invigila sulla esecuzione delle leggi, e l’assicura presso le amministrazioni e ne’ tribunali per mezzo de’ commissarii da esso nominati.

Art. 148 – Il direttorio nomina fuori del suo seno i ministri, e li rivoca allorché lo giudica conveniente. Non può eleggerli dall’età minore di trent’anni, né tra i parenti o affini de’ suoi membri né gradi enunciati nell’art. 139.

Art. 149 – I ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

Art. 150 – Il corpo legislativo determina le attribuzioni de’ ministri, i quali saranno sei, cioè uno di giustizia, uno di guerra, uno degli affari esteri, uno degli affari interni, uno di polizia, ed uno delle finanze.

Art. 151 – I ministri non formano un consiglio.

Art. 152 – I ministri sono rispettivamente responsabili dell’inesecuzione sì delle leggi che degli ordini del direttorio.

Art. 153 – Il direttorio nomina il ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.

Art. 154 – Nomina ancora i capi dei dicasteri, delle contribuzioni indirette, e dell’amministrazione de’ beni nazionali.

Art. 155 – Niuno, che possegga fondi stabiliti fuori del territorio della repubblica, può esser membro del direttorio, o ministro.

Art. 156 – I membri del direttorio non possono conversare in privato co’ ministri o agenti esteri.

Art. 157 – Nessun membro del direttorio può uscire dal territorio della repubblica, se non sei mesi dopo cessate le sue funzioni.

Art. 158 – Ogni direttore, durante l’intervallo di sei mesi, dovrà giustificare al corpo legislativo la sua residenza. L’art. 110, ed i seguenti fino all’articolo 121 inclusivamente, relativi alla guarentigia del corpo legislativo, sono comuni ai membri del direttorio.

Art. 159 – Nel caso in cui più di due membri del direttorio fossero messi in giudizio, il corpo legislativo provvederà nelle forme ordinarie al loro rimpiazzo provvisionale durante il giudizio.

Art. 160 – Eccetto il caso degli articoli 117 e 118 né il direttore né alcuno de’ suoi membri può essere chiamato né dal gran consiglio, né da quello de’ seniori.

Art. 161 – I conti e gli schiarimenti domandati dall’uno o dall’altro consiglio al direttorio, saranno dati in iscritto.

Art. 162 – Il direttorio è tenuto in ogni anno di presentare in iscritto ad ambidue i consigli il conto delle spese, la posizione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crederà conveniente di stabilire. Deve altresì indicare gli abusi, che sono a sua cognizione.

Art. 163 – Il direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il gran consiglio a prendere qualche oggetto in considerazione, o può proporgli delle misure, ma non dei progetti distesi in forma di legge.

Art. 164 – Nessun membro del direttorio può allontanarsi per più di cinque giorni, né più di dodici miglia dal luogo della residenza del direttorio, senza autorizzazione del corpo legislativo.

Art. 165 – I membri del direttorio, durante il tempo della loro carica, non potranno vestire altro abito che quello che è loro destinato.

Art. 166 – Il direttorio ha la sua guardia abituale e pagata a spese della repubblica, composta di 120 uomini a piedi e 60 a cavallo.

Art. 167 – Il direttorio sarà accompagnato dalle sue guardie nelle cerimonie e comparse pubbliche, dove occuperà sempre il primo luogo. Esso non interverrà che alle feste civiche.

Art. 168 – Ciascun membro del direttorio si farà accompagnare al di fuori da due guardie.

Art. 169 – Ciascun posto di forza armata presta al direttorio ed a ciascuno de’ suoi membri gli onori militari superiori.

Art. 170 – Il direttorio avrà due messaggi di stato, che esso nomina e può dimettere. Questi porteranno ai due consigli le lettere e le memorie del direttorio; a tale effetto avranno accesso nel luogo delle sessioni de’ consigli legislativi, e cammineranno preceduti da un usciere.

Art. 171 – Il direttorio risiederà nello stesso comune, in cui risiede il corpo legislativo.

Art. 172 – I membri del direttorio saranno alloggiati a spese della repubblica, e nello stesso edifizio.

Art. 173 – L’onorario di ciascuno di essi è stabilito nella somma di cinquantamila lire milanesi annue.

Ciascuno de’ ministri avrà l’onorario di lire venticinquemila annue milanesi.

 

Titolo VII

Corpi amministrativi e municipali

 

Art. 174 – Vi sarà in ciascun dipartimento un’amministrazione centrale, ed in ciascun distretto almeno un’amministrazione municipale.

Art. 175 – Ogni membro d’un’amministrazione dipartimentale o municipale dev’essere in età almeno di 25 anni.

Art. 176 – L’ascendente e discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente esser membri della stessa amministrazione, né succedersi se non dopo l’intervallo di due anni. Sarà escluso da ogni amministrazione centrale, e municipale quegli che è ministro di culto con obbligo di residenza, e sarà eziandio escluso dall’amministrazione municipale chi ha interesse diretto col comune che deve amministrare.

Art. 177 – Ciascuna amministrazione di dipartimento è composta di cinque membri, e sarà rinnovata per quinto in tutti gli anni.

Art. 178 – Ciascun comune, la cui popolazione sarà di tre mila abitanti sino a cento mila, avrà per se solo un’amministrazione municipale.

Art. 179 – Vi sarà in ciascun comune, la cui popolazione è inferiore a tre mila abitanti, un agente municipale, ed un aggiunto.

Art. 180 – La riunione degli agenti municipali di ciascun comune forma la municipalità del distretto.

Art. 181 – Vi è inoltre un presidente dell’amministrazione municipale, scelto in tutto il distretto.

Art. 182 – Nei comuni, la popolazione dei quali è di tre mila fino a seimila abitanti, vi saranno cinque uffiziali municipali; dai sei mila sino a nove mila, ve ne saranno sette; e al di là ve ne saranno nove.

Art. 183 – Nei comuni, la cui popolazione oltrepassa i cento mila abitanti, vi saranno almeno tre amministrazioni municipali. In questi comuni la divisione della municipalità si farà in maniera che la popolazione del circondario di ciascuno non sorpassi cinquanta mila individui, e non sia minore di trenta mila. La municipalità di ciascun circondario è composta di sette membri.

Art. 184 – Nei comuni divisi in molte municipalità, vi sarà un dicastero generale per gli oggetti che il corpo legislativo avrà giudicati indivisibili. Questo dicastero è composto di tre membri nominati dalla amministrazione del dipartimento, e confermati dal potere esecutivo.

Art. 185 – I membri di qualunque amministrazione municipale sono nominati per un anno.

Art. 186 – Gli amministratori del dipartimento ed i membri delle amministrazioni municipali possono essere rieletti una volta senza intervallo.

Art. 187 – Ogni cittadino che sarà stato due volte di seguito eletto amministratore del dipartimento, o membro di un’amministrazione municipale, e che ha esercitato le funzioni in virtù delle due elezioni, non può essere eletto di nuovo se non dopo l’intervallo di due anni.

Art. 188 – Nel caso in cui un’amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri per causa di morte, dimissione o altrimenti, verranno sostituiti quelli che dopo di essi nelle ultime assemblee primarie o elettorali hanno ottenuto la maggioranza de’ voti: e nel caso che mancasse negli scrutinii il numero necessario de’ restanti amministratori, debbono aggiungersi altri amministratori temporanei. In ambidue i casi i sostituiti non dureranno in ufficio che sino alle successive elezioni.

Art. 189 – Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti del corpo legislativo, né quelli del direttorio esecutivo, né sospenderne l’esecuzione. Non possono similmente ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario.

Art. 190 – Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopra-intendenza del denaro proveniente dalle entrate pubbliche nel loro territorio. Il corpo legislativo determina le regole delle loro funzioni, così per questi oggetti come per le altre parti dell’amministrazione interna.

Art. 191 – Il direttorio esecutivo nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale o municipale un commissario, e lo rivoca quando il crede conveniente. Questo commessario invigila e sollecita l’esecuzione delle leggi.

Art. 192 – Il commessario presso ciascuna amministrazione locale deve essere trascelto tra i cittadini domiciliati già da un anno nel dipartimento dove è stabilita una tale amministrazione, e deve almeno aver l’età di anni venticinque.

Art. 193 – Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni de’ dipartimenti, e queste a’ ministri. Per conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle amministrazioni del dipartimento, e queste gli atti delle amministrazioni municipali, allorché tali atti sono contrarii alle leggi o agli ordini delle autorità superiori.

Art. 194 – I ministri possono altresì sospendere gli amministratori de’ dipartimenti che hanno contravvenuto alle leggi o agli ordini delle autorità superiori, e le amministrazioni del dipartimento hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle amministrazioni municipali.

Art. 195 – Niuna sospensione o annullamento diviene definitivo senza la formale conferma del direttorio esecutivo.

Art. 196 – Il direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Può sospendere o destituire immediatamente, allorché lo crede necessario gli amministratori sia di dipartimento sia di distretto, e mandarli innanzi a’ tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigeranno.

Art. 197 – In caso di una risoluzione qualunque, che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori, se ne debbono addurre i motivi.

Art. 198 – Allorché i cinque membri di un’amministrazione dipartimentale sono destituiti, il direttorio esecutivo provvede al loro rimpiazzo sino alla successiva elezione; ma non può scegliere i loro sostituti provvisorii se non tra i passati amministratori dello stesso dipartimento.

Art. 199 – Le amministrazioni così del dipartimento che del distretto non possono tra loro corrispondere che sopra gli affari loro indicati dalla legge, e non sugl’interessi generali della repubblica.

Art. 200 – Ogni amministrazione deve in ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali saranno stampati.

Art. 201 – Tutti gli atti dei corpi amministrativi saranno fatti pubblici mediante il deposito del registro in cui sono descritti e che resterà aperto a tutti gl’individui dipendenti da ciascuna amministrazione. Il detto registro si compie ogni sei mesi, e se ne fa il deposito due giorni dopo che è stato compiuto; ma il corpo legislativo può prorogare. secondo le circostanze la dilazione stabilita per tale deposito.

 

Titolo VIII

Potere giudiziario

 

Disposizioni generali

 

Art. 202 – Le funzioni giudiziarie non possono esercitarsi né dal corpo legislativo né dal potere esecutivo.

Art. 203  – I giudici non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, né fare alcun regolamento; non possono impedire o sospendere l’esecuzione di alcuna legge, né citare innanzi a sé i pubblici amministratori per oggetti relativi all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 204 – Niuno può essere allontanato sotto qualunque titolo dai giudici a lui assegnati dalla legge.

Art. 205 – La giustizia è amministrata gratuitamente.

Art. 206 – I giudici non possono essere sospesi se non per una accusa ammessa, né destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, o per altro titolo, per cui giusta il disposto degli articoli 11 e 15, debbano essere privati o sospesi dall’esercizio dei diritti di cittadino.

Art. 207 – L’ascendente e discendente, i fratelli, lo zio ed il nipote, e gli affini in questi rispettivi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

Art. 208 – Le sedute dei tribunali sono pubbliche, i giudici deliberano in segreto: le sentenze sono pronunziate ad alta voce e si enunziano i motivi del giudicato desunti tanto dal fatto che dai termini della legge applicata.

Art. 209 – Nessun cittadino, se non ha venticinque anni compiuti, può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, né giudice di pace, né assessore del giudice di pace, né giudice di un tribunale di commercio, né membro del tribunale di cassazione, né giurato, né commessario del direttorio esecutivo presso i tribunali.

 

Della giustizia civile

 

Art. 210 – Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

Art. 211 – La decisione degli arbitri è inappellabile e senza ricorso per cassazione, purché le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

Art. 212 – Vi è in ciascun circondario determinato dalla legge un giudice di pace con i suoi assessori. Sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente ed indefinitamente rieletti.

Vi sono ancora dei tribunali di famiglia per gli oggetti determinati dalla legge, ai quali presiedono i giudici di pace.

Art. 213 – La legge determina gli oggetti spettanti inappellabilmente ai giudici di pace ed ai loro assessori, e ne attribuisce loro degli altri colla riserva dell’appello.

Art. 214 – Vi sono de’ tribunali particolari pel commercio: la legge determina i luoghi dove è utile stabilirli, come ancora la qualità delle cause di loro competenza, ed il valore sino al quale giudicano inappellabilmente.

Art. 215 – Le cause, il cui giudizio non appartiene né ai giudici di pace né ai tribunali di commercio, sia inappellabilmente sia appellabilmente, sono portate immediatamente innanzi ai giudici di pace per essere conciliate. Se il giudice di pace non può conciliarle, le rimette al tribunale civile.

Art. 216 – Vi è un tribunale civile per ogni dipartimento. La legge determina il luogo della residenza, sia dell’intero tribunale, sia di qualche sua sezione, ed il numero de’ giudici che lo compongono. Vi sono inoltre presso ciascun tribunale un commessario ed un sostituto nominati dal direttorio esecutivo, il quale può anche dimetterli, ed un cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale. I giudici possono sempre essere rieletti.

Art. 217 – In occasione della elezione de’ giudici si nominano anche de’ supplenti nel numero determinato dalla legge, tre de’ quali abitanti nel comune dove trovasi il tribunale.

Art. 218 – Il tribunale civile giudica inappellabilmente sulle appellazioni della sentenza dei giudici di pace, degli arbitri e de’ tribunali di commercio; come pure nei casi determinati dalla legge.

Art. 219 – L’appellazione dei giudicati del tribunale civile si porta al tribunale civile di uno dei tre dipartimenti più vicini, com’è determinato dalla legge.

Art. 220 – Il tribunale civile non può giudicare con meno di tre giudici: dove il numero il consente, si divide in sezioni; ed in caso di appello, la sezione deve sempre essere formata coll’aggiunta di due giudici di più di quelli che hanno giudicato in prima istanza.

Art. 221 – Il presidente del tribunale civile si prende per turno ogni sei mesi da’ giudici dello stesso tribunale, secondo l’ordine della loro nomina. Nelle sezioni il più antico di nomina fa le parti di presidente.

 

Della giustizia correttiva e criminale

 

Art. 222 – Niuno può essere arrestato se non dietro un decreto delle autorità a ciò abilitate dalla legge, o quando sia colto nell’atto del delitto: l’arrestato deve immediatamente esser condotto avanti all’uffiziale di polizia.

Art. 223 – L’ordine dell’arresto deve esprimere formalmente il motivo che lo determina, la legge a cui viene appoggiato, e deve notificarsi all’arrestato nell’atto della detenzione colla contemporanea consegna al medesimo di una copia dell’ordine istesso.

Art. 224 – Qualunque persona arrestata e condotta innanzi all’ufficiale di polizia è immediatamente esaminata, o al più tardi tra le ventiquattro ore.

Art. 225 – Se risulta dall’esame non esservi motivo d’incolpazione contro di lei, è subito rimessa in libertà; e se vi è ragione di mandarla alla casa d’arresto, vi è condotta nel più breve spazio possibile, che non oltrepasserà mai i tre giorni.

Art. 226 – Niuna persona arrestata può essere ritenuta se dà idonea sicurtà, in tutti i casi in cui la legge permette di restar libero sotto sicurtà.

Art. 227 – Niuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta o detenuta se non né luoghi legalmente e pubblicamente destinati per casa di arresto di giustizia e di detenzione.

Art. 228 – Niun custode o carceriere può ricevere o ritenere alcuna persona, se non in virtù d’un mandato di arresto, giusta le forme prescritte dagli articoli 222 e 223, di un ordine d’imprigionamento, di un decreto di accusa o di condanna alla prigionia o detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

Art. 229 – Il custode o carceriere deve presentare la persona del detenuto all’uffiziale civile della casa di detenzione tutte le volte che n’è richiesto, senza che alcun ordine possa dispensarnelo.

Art. 230 – La presentazione della persona detenuta non può denegarsi a’ suoi parenti ed amici che esibiranno un ordine dell’uffiziale civile, il quale è sempre tenuto di concederlo quando il custode o carceriere non produca un ordine del giudice di tenere la persona arrestata in segreto.

Art. 231 – Chiunque non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, esegue o fa eseguire l’ordine di arrestare un individuo, e chiunque nel caso di legittimo arresto conduce o ritiene l’arresto in un luogo non pubblicamente o legalmente a ciò destinato, è reo di detenzione arbitraria.

Art. 232 – Ogni rigore usato nell’arresto, nella detenzione o esecuzione oltre a quello prescritto dalla legge, è un delitto.

Art. 233 – Vi sono in ciascun dipartimento, pel giudizio dei delitti che non portano pena afflittiva né infamante, dei tribunali correzionali, il numero dei quali è determinato dalla legge. Questi tribunali non possono condannare alla detenzione per più di due anni. Il giudizio sopra i delitti la cui pena non eccede la multa di sei lire di Milano, o la detenzione di tre giorni, è delegato al giudice di pace, che pronunzia inappellabilmente.

Art. 234 – Ciascun tribunale correzionale è composto da un presidente, due giudici di pace, o assessori del giudice di pace nel comune dov’è stabilito, da un commissario del direttorio esecutivo, nominato dallo stesso direttorio, che può anche dimetterlo, e da un cancelliere.

Art. 235 – Il presidente di ciascun tribunale correzionale si prende in ogni anno, e per turno, dai membri delle sezioni del tribunale civile del dipartimento, eccetto il presidente.

Art. 236 – Dalla sentenza del tribunale correzionale vi è appello al tribunale criminale del dipartimento.

Art. 237 – Riguardo ai delitti che portano pena afflittiva od infamante, niuno può essere giudicato, se non sopra un’accusa ammessa dai giurati, o decretata dal corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretare l’accusa.

Art. 238 – Un primo corpo di giurati dichiara se l’accusa deve essere ammessa o rigettata: un secondo corpo di giurati riconosce il fatto: e dipoi i tribunali criminali applicano la pena stabilita dalla legge.

Art. 239 – I corpi de’ giurati danno il voto per iscrutinio segreto.

Art. 240 – Vi sono in ciascun dipartimento tanti corpi di giurati d’accusa quanti sono i tribunali correzionali. I presidenti de’ tribunali correzionali ne sono i direttori, ciascuno nel suo circondario.

Art. 241 – Le funzioni di commissario del potere esecutivo, e di cancelliere presso il direttore del corpo de’ giurati di accusa, sono esercitate dal commissario e dal cancelliere del tribunale correzionale.

Art. 242 – Ogni direttore del corpo de’ giurati di accusa veglia immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

Art. 243 – Il direttore del corpo de’ giurati procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle denunzie che gli fa l’accusatore pubblico, sia di ufficio, sia per ordine del direttorio esecutivo: 1° su gli attentati contro la libertà o sicurezza individuale de’ cittadini; 2° sopra quelli commessi contro il diritto delle genti; 3° sulla opposizione all’esecuzione sia de’ giudicati, sia di tutti gli atti esecutori emanati dalle autorità costituite; 4° contro le turbolenze procurate, e contro le vie di fatto praticate per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione sia delle sussistenze, sia degli altri oggetti di commercio.

Art. 244 – Vi ha un tribunale criminale per ogni dipartimento.

Art. 245 – Il tribunale criminale è composto da un presidente, un accusatore pubblico, due giudici presi nel tribunale civile, un commessario del potere esecutivo presso il medesimo tribunale, o dal suo sostituto, e da un cancelliere. In caso poi di discrepanza fra i giudici del tribunale criminale, si aumenta il tribunale di altri due giudici da prendersi dal tribunale dipartimentale civile; si aumenta pure in questo modo nel caso d’appellazione dal tribunale correzionale.

Art. 246 – Il presidente del tribunale civile non può esercitare le funzioni di giudice al tribunale criminale.

Art. 247 – Gli altri giudici vi esercitano le loro funzioni, ciascuno alla sua volta, pel corso di un anno, secondo l’ordine della loro nomina.

Art. 248 – L’accusatore pubblico è incaricato:

1. Di promuovere la procedura in conseguenza degli atti di accusa ammessi dal primo capo de’ giurati;

2. Di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie che sono a lui trasmesse direttamente;

3. Di vegliare su gli ufficiali di polizia del dipartimento, e di agire contro di essi secondo la legge in caso di negligenza o di fatti più gravi.

Art. 249 – Il commessario del potere esecutivo è incaricato 1. di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l’applicazione della legge: 2. di sollecitare la esecuzione delle sentenze del tribunale.

Art. 250 – I giudici non possono proporre ai giurati alcuna questione complessiva.

Art. 251 – Il corpo de’ giurati di giudizio è di dodici almeno: l’accusato ha la facoltà di ricusarne, senza allegare i motivi un numero che la legge determina.

Art. 252 – Il processo innanzi al corpo de’ giurati di giudizio è pubblico, e non si può rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore, che hanno essi la facoltà di scegliere, o, che è loro destinato di ufficio.

Art. 253 – Una persona assoluta da un corpo di giurati di giudizio, non può essere molestata né accusata per lo stesso fatto.

 

Del tribunale di cassazione

 

Art. 254 – Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione Esso pronunzia: 1. Sulle domande di cassazione contro i giudicati inappellabili profferiti da’ tribunali; 2. Sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale all’altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; 3. Sulle questioni di competenza negli affari criminali e sugli atti di accusa contro il tribunale intero.

Art. 255 – Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause: ma esso annulla i giudicati quando ne’ processi sono state violate le forme, o quando i giudicati medesimi contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che deve prenderne cognizione.

Art. 256 – Allorché dopo una cassazione il secondo giudizio sopra il merito è attaccato co’ medesimi mezzi del primo, la questione non può essere più agitata nel tribunale di cassazione, senza essere stata sottomessa al corpo legislativo, il quale fa una legge cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

Art. 257 – In ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato d’inviare a ciascuna delle sezioni del corpo legislativo una deputazione, che le presenta lo stato dei giudicati pronunziati; colla indicazione al margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

Art. 258 – Undici giudici compongono il tribunale di cassazione.

Art. 259 – Questo tribunale è rinnovato nel corso di cinque anni mutando due individui in ciascuno de’ primi quattro anni, e tre nell’ultimo. Le assemblee elettorali de’ dipartimenti nominano successivamente i giudici che debbono rimpiazzar quelli che escono dal tribunale di cassazione. I giudici di questo tribunale possono sempre essere rieletti.

Art. 260 – Ciascun giudice del tribunale di cassazione ha un supplente eletto dalla stessa assemblea elettorale.

Art. 261 – Vi sono presso i tribunali di cassazione un commissario e de’ sostituiti, nominati ed amovibili dal direttorio esecutivo.

Art. 262 – Il direttorio esecutivo denunzia al tribunale di cassazione, per mezzo del suo commissario, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti coi quali i giudici hanno oltrepassato i loro poteri.

Art. 263 – Il tribunale annulla questi atti: e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa, dopo aver ascoltati o citati gli imputati.

Art. 264 – Il corpo legislativo non può annullare i giudicati del tribunale di cassazione; può per altro ordinare la procedura contro la persona dei giudici che avessero prevaricato.

 

Alta corte di giustizia

 

Art. 265 – Vi e un’Alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo, sia contro i suoi propri membri, sia contro quelli del direttorio esecutivo.

Art. 266 – L’alta corte di giustizia è composta da cinque giudici, e due accusatori nazionali da eleggersi col metodo prescritto negli art. 269 e 270, e dagli alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

Art. 267 – L’alta corte di giustizia non si forma che in virtù di un proclama del corpo legislativo, compilato e pubblicato dal gran consiglio.

Art. 268 – Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo destinato, mediante la promulgazione del gran consiglio. Questo luogo non può essere più vicino di sedici miglia al luogo ove risiede il corpo legislativo.

Art. 269 – Allorché il corpo legislativo ha proclamato la formazione dell’alta corte di giustizia il tribunale di cassazione tira a sorte in una sessione pubblica sei dei suoi membri: esso nomina in seguito nella stessa sessione per via di scrutinio segreto, tre fra gli estratti a sorte. Ciascuno poi dei tribunali dipartimentali civili nomina un individuo del rispettivo tribunale per via di scrutinio segreto, e dai nominati si estraggono due a sorte per compiere il numero di cinque giudici formanti l’alta corte di giustizia.

Art. 270 – Il tribunale di cassazione nomina per scrutinio a maggioranza assoluta due accusatori pubblici, per esercitare presso l’alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali: uno ne sceglie tra i suoi membri, l’altro fra gli individui de’ tribunali dipartimentali.

Art. 271.– Gli atti di accusa sono estesi e compilati dal gran consiglio.

Art. 272 – Ciascuna assemblea elettorale nomina otto giurati per l’alta corte di giustizia.

Art. 273 – Il direttorio esecutivo fa stampare e pubblicare un mese dopo l’epoca delle elezioni, la lista de’ giurati nominati all’alta corte di giustizia.

 

Titolo IX

Della forza armata

 

Art. 274 – La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell’interno il mantenimento dell’ordine e la esecuzione delle leggi.

Art. 275 – La forza armata è essenzialmente obbediente: nessuno corpo armato può deliberare.

Art. 276 – Essa si distingue in guardia nazionale sedentanea, ed in truppa assoldata.

 

Della guardia nazionale sedentanea

 

Art. 277 – La guardia nazionale sedentanea è composta di tutti i cittadini e figli di cittadini in istato di portar le armi.

Art. 278 – La sua organizzazione e disciplina è la stessa per tutta la repubblica: essa è determinata dalla legge.

Art. 279 – Nessun cisalpino può esercitare i diritti di cittadino, se egli non è iscritto nel ruolo della guardia nazionale sedentanea.

Art. 280 – Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono che relativamente al servizio, e pel tempo della sua durata.

Art. 281 – Gli uffiziali della guardia nazionale sedentanea sono eletti temporaneamente dai cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti al medesimo grado che dopo un intervallo prescritto dalla legge.

Art. 282 – Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

Art. 283 – Il comando della guardia nazionale in una città di centomila abitanti e al di sopra, non può essere abitualmente affidato ad un sol cittadino.

Art. 284 – Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento o di una città, come sopra, il direttorio esecutivo può nominare un comandante temporaneo.

 

Della truppa assoldata

 

Art. 285 – La repubblica mantiene, anche in tempo di pace, una truppa assoldata.

Art. 286 – L’armata si forma per arrolamento volontario, ed in caso di bisogno, nel modo che la legge determina.

Art. 287 – I comandanti in capo non sono nominati che in caso di guerra: essi ricevono dal direttorio esecutivo delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna, ma possono essere prorogate.

Art. 288 – Tutte le piazze forti della repubblica non possono essere sotto lo stesso comandante.

Art. 289 – L’armata è sottomessa a leggi particolari per la disciplina, per la forma de’ giudizi, e per la natura delle pene.

Art. 290 – Nessuna parte della guardia nazionale, né della truppa assoldata può agire per il servizio interiore della repubblica, che sulla requisizione in iscritto dalle autorità civili nelle forme prescritte dalla legge.

Art. 291 – La forza armata non può essere richiesta alle autorità civili, se non nella estensione del loro territorio; essa non può essere autorizzata a trasportarsi da un distretto all’altro, se non sulla domanda dell’amministrazione del dipartimento, né può farsi passare da un dipartimento all’altro senza ordine del direttorio esecutivo.

Art. 292 – Nondimeno il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare con la forza armata la esecuzione delle leggi, e le procedure contro gli accusati sopra tutto il territorio cisalpino.

Art. 293 – In caso di pericoli imminenti, l’amministrazione municipale di un distretto può ricercare la guardia nazionale de’ distretti vicini, in questo caso l’amministrazione che ha fatta la requisizione, ed i capi delle guardie nazionali che sono stati ricercati, sono egualmente obbligati a renderne conto sul momento all’amministrazione dipartimentale.

 

Titolo X

Istruzione pubblica

 

Art. 294 – Vi sono nella repubblica scuole primarie, dove gli allievi imparano a leggere ed a scrivere, e gli elementi del conteggio; e dove saranno istruiti intorno ai loro doveri per mezzo di un catechismo civico.

Art. 295 – La repubblica provvede alle spese d’alloggio degli istitutori messi alla direzione di queste scuole.

Art. 296 – Vi sono in diverse parti della repubblica scuole superiori alle scuole primarie, il numero delle quali sarà tale che ve n’abbia almeno una per due dipartimenti.

Art. 297 – In tutta la repubblica vi è un istituto nazionale, incaricato di raccogliere le scoperte e di perfezionare le arti e le scienze.

Art. 298 – I diversi stabilimenti d’istruzione pubblica non hanno fra loro alcun rapporto di subordinazione né di corrispondenza amministrativa.

Art. 299 – I cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e d’istruzione, come ancora società libere per concorrere al progresso delle scienze, delle lettere e delle arti.

Art. 300 – Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fraternità tra i cittadini, e renderli ben affetti alla patria, alla costituzione ed alle leggi, nelle quali feste la guardia nazionale almeno in parte, sarà obbligata d’intervenire armata per farvi delle evoluzioni.

 

Titolo XI

Finanze

 

Contribuzioni

 

Art. 301 – Le contribuzioni pubbliche sono deliberate e determinate in ciascun anno dal corpo legislativo.

Art. 302 – Ad esso si appartiene stabilirle: esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

Art. 303 – Il corpo legislativo può creare quel genere di contribuzioni che crederà necessario, ma deve terminare annualmente l’imposizione prediale.

Art. 304 – Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite tra tutt’i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

Art. 305 – Il direttorio esecutivo dirige e veglia sulla percezione e sull’incassamento delle contribuzioni, e dà a questo effetto tutti gli ordini necessarii.

Art. 306 – I conti dettagliati della spesa de’ ministri, firmati e certificati dai medesimi, sono pubblicati al principio di ciascun anno.

Art. 307 – Lo stesso sarà delle ricevute delle diverse contribuzioni di tutte le rendite pubbliche.

Art. 308 – Le liste di queste spese ed entrate sono distinte secondo la loro natura: essi esprimono le somme ricevute e spese d’anno in anno in ciascuna parte di amministrazione generale.

Art. 309 – Saranno egualmente pubblicati i conti delle spese particolari ai dipartimenti, e relative ai tribunali, alle amministrazioni, al progresso delle scienze ed a tutti i lavori e stabilimenti pubblici.

Art. 310 – Le amministrazioni del dipartimento, e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme stabilite dal corpo legislativo, né decretare o permettere, senza esservi autorizzate dal medesimo, alcun imprestito locale a carico de’ cittadini del dipartimento, del distretto e della comunità.

Art. 311 – Al solo corpo legislativo si appartiene il diritto di regolare la fabbricazione di ogni specie di monete, di fissarne il titolo, il valore ed il peso, e di determinare il tipo.

Art. 312 – Il direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

 

Tesoreria nazionale, e contabilità

 

Art. 313 – La tesoreria nazionale e la contabilità saranno sotto la ispezione del Direttorio.

Art. 314 – Vi è un commessario della tesoreria nazionale ed un aggiunto, eletti dal Direttorio esecutivo, che può destituirli. Il corpo legislativo ha pure l’autorità di destituirli senza altra formalità ogni volta che lo giudichi necessario.

Art. 315 – La durata delle loro funzioni è di quattro anni: uno di essi è rinnovato in ogni due anni, e può essere rieletto senza intervallo e indefinitivamente.

Art. 316 – Il commessario della tesoreria e l’aggiunto sono incaricati di vegliare sulla riscossione di tutto il denaro nazionale; di ordinare il giro de’ fondi ed il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll’assenso del corpo legislativo; di tenere un conto aperto di entrata e di uscita col ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e coi pagatori stabiliti ne’ dipartimenti; di mantenere co’ detti ricevitori e pagatori, e colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l’incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

Art. 317 – Essi non possono far eseguire alcun pagamento, sotto pena di prevaricazione, se non in virtù, 1. di un decreto del corpo legislativo, e sino alla concorrenza delle somme decretate dal medesimo sopra ciascun oggetto; 2. di un ordine del Direttorio; 3. della firma del ministro che ordina la spesa.

Art. 318 – Essi non possono, egualmente sotto pena di prevaricazione, far eseguire un pagamento se il mandato sottoscritto del ministro cui spetta questo genere di spesa, non esprima la data tanto dell’ordine del Direttorio esecutivo, quanto del decreto del corpo legislativo che autorizza il pagamento.

Art. 319 – I ricevitori delle contribuzioni dirette in ciascun dipartimento, le diverse agenzie nazionali ed i pagatori de’ dipartimenti debbono rimettere alla tesoreria nazionale i loro conti rispettivi. Il commessario e l’aggiunto li verificano e li ammettono.

Art. 320 – Il gran consiglio forma una lista di nove individui che non sieno membri del corpo legislativo, la presenta al Consiglio de’ seniori, il quale elegge dalla lista medesima tre censori per la contabilità. Essi non possono essere né destituiti né sospesi che dal corpo legislativo: adempiranno le seguenti funzioni:

Art. 321 – Il conto generale delle entrate e delle spese della repubblica, munito dei conti particolari e dei documenti giustificativi, sarà presentato dal commessario della tesoreria a’ censori della contabilità che lo verificano, e se regge lo approvano.

Art. 322 – I censori della contabilità debbono informare il corpo legislativo degli abusi, della malversazione e di tutt’i casi di responsabilità, che scorgono nel corso delle loro operazioni; come ancora proporre le misure convenevoli agl’interessi della repubblica.

Art. 323 – Il bilancio de’ conti ammessi da’ censori della contabilità, sarà stampato e pubblicato. Appartiene al corpo legislativo di stabilire la durata dei censori nelle loro funzioni.

 

Titolo XII

Relazioni estere

 

Art. 324 – Il Direttorio esecutivo nomina e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso le potenze estere, o d’intavolare particolari negoziazioni.

Art. 325 – La guerra non può essere decisa se non con un decreto del corpo legislativo, sulla proposizione formale e necessaria del Direttorio esecutivo.

Art. 326 – I due consigli concorrono nelle forme ordinarie al decreto col quale vien decisa la guerra.

Art. 327 – Nessuna milizia straniera, quando non sia di repubblica amica ed alleata della repubblica cisalpina, può essere introdotta nel territorio cisalpino senza il consenso anteriore del corpo legislativo.

In caso di ostilità imminenti o incominciate, di minacce o preparamenti di guerra contro la repubblica cisalpina, il Direttorio esecutivo è tenuto d’impiegare per la difesa dello stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il corpo legislativo.

Art. 328 – Può anche indicare in questo caso gli accrescimenti delle forze, e le nuove disposizioni legislative che le circostanze potessero richiedere.

Art. 329 – Il solo Direttorio può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuir le forze come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

Art. 330 – è autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizii, neutralizzazioni e trattati preliminari di pace; può anche stabilire delle convenzioni segrete.

Art. 331 – Il Direttorio esecutivo conchiude, sottoscrive o fa sottoscrivere colle potenze estere tutti i trattati di pace, di alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio ed altre convenzioni che stima necessarie al bene della repubblica.

Art. 332 – Nel caso che un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni dei detti articoli non possono essere distruttivi degli articoli palesi, né contenere alienazioni di alcuna parte del territorio della repubblica.

Art. 333 – I trattati non sono validi se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal corpo legislativo. Per altro le condizioni segrete possono essere provvisoriamente eseguite dal momento stesso in cui sono state stabilite dal Direttorio.

Art. 334 – Ambedue i Consigli non deliberano sulla guerra o sulla pace se non in comitato generale.

Art. 335 – I forestieri, stabiliti o no nella repubblica cisalpina, succedono nell’eredità, de’ loro parenti forestieri o cisalpini: essi possono contrattare, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne come i cittadini cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Questa disposizione non avrà luogo, se non rispetto alle nazioni che ammettono egual trattamento.

 

Titolo XIII

Revisione della Costituzione

 

Art. 336 – Se l’esperienza facesse conoscere gl’inconvenienti di qualche articolo della costituzione, il Consiglio de’ seniori ne proporrà la revisione.

Art. 337 – La proposizione del Consiglio de’ seniori è in questo caso sottoposta alla ratifica del gran Consiglio.

Art. 338 – Allorché nello spazio di nove anni la proposizione del Consiglio de’ seniori, ratificata dal gran Consiglio, sarà stata fatta in tre epoche lontane almeno tre anni l’una dall’altra, si convocherà un’assemblea di revisione.

Art. 339 – Nondimeno per la prima volta, se passati i primi tre anni della repubblica cisalpina, il Consiglio degli anziani domanderà la revisione della costituzione; e se tale domanda verrà sanzionata dal gran Consiglio, dovrà il Direttorio, nello spazio al più di quattro mesi, convocare l’assemblea di revisione, perché questa s’intraprenda dentro altri due mesi al più tardi ne’ modi prescritti negli articoli seguenti.

Art. 340 – Quest’assemblea vien formata da quattro membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera con cui si eleggono i membri del corpo legislativo, e che abbiano tutte quelle prerogative che si richieggono pel Consiglio dei seniori.

Art. 341 – Il Consiglio de’ seniori destina per la riunione dell’assemblea di revisione un luogo distante almeno sedici miglia da quello dove risiede il corpo legislativo.

Art. 342 – L’assemblea di revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta dall’articolo precedente.

Art. 343 – L’assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa né di governo; ma si limita alla revisione de’ soli articoli costituzionali che le saranno indicati dal corpo legislativo.

Art. 344 – Tutti gli articoli della costituzione, niuno escluso, continuano ad essere in vigore, finché i cangiamenti proposti dall’assemblea di revisione non sieno stati accettati dal popolo.

Art. 345 – I membri dell’assemblea di revisione deliberano in comune.

Art. 346 – I cittadini che sono membri del corpo legislativo nel tempo in cui un’assemblea di revisione è convocata, non possono essere eletti membri della detta assemblea.

Art. 347 – L’assemblea di revisione indirizza immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma da essa stabilito; e subito spedito il progetto, l’assemblea è disciolta.

Art. 348 – In nessun caso la durata dell’assemblea di revisione può oltrepassare i tre mesi.

Art. 349 – I membri dell’assemblea di revisione non possono esser citati, accusati né giudicati in alcun tempo, per quanto hanno detto e scritto nello esercizio delle loro funzioni: e per tutta la durata di cosiffatto esercizio, non possono essere chiamati, in giudizio, se non in virtù d’una decisione degli stessi membri dell’assemblea di revisione.

Art. 350 – L’assemblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica; i suoi membri ricevono una indennità eguale a quella de’ membri del corpo legislativo.

Art. 351 – L’assemblea di revisione ha il diritto di esercitare o di fare esercitare la polizia nella comunità in cui risiede.

 

Titolo XIV

Dichiarazioni generali

 

Art. 352 – Non esiste fra i cittadini alcuna superiorità, salvo quella de’ funzionarii pubblici, e relativamente all’esercizio delle loro funzioni.

Art. 353 – La legge non riconosce alcuna obbligazione contraria ai diritti dell’uomo in società. La legge determina gli effetti dei voti religiosi già fatti.

Art. 354 – A niuno può essere impedito di dire, scrivere e stampare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Niuno può esser responsabile di quanto ha scritto o pubblicato se non nei casi preveduti dalla legge.

Art. 355 – A niuno può essere impedito l’esercizio del culto che ha scelto, conformandosi alle leggi. Il potere esecutivo veglia all’esecuzione delle medesime, ed impedisce l’esercizio delle loro funzioni a que’ ministri di qualunque culto che hanno demeritata la confidenza del governo. Niuno può essere obbligato a contribuire alle spese di qualunque culto.

Art. 356 – Non vi è privilegio, né maestranza né diritto di corporazione né limitazione alla libertà di stampa e del commercio, né all’esercizio dell’industria e delle arti d’ogni specie. Qualunque legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, e non ha effetto che per un anno al più, purché non sia formalmente rinnovata.

Art. 357 – La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza e la salute dei cittadini. Non si può far dipender l’ammissione all’esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

Art. 358 – La legge deve provvedere alla ricompensa degl’inventori, ed al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte e produzioni.

Art. 359 – La costituzione guarentisce la inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata richiede il sacrifizio.

Art. 360 – La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte niuno ha diritto di entrarvi, se non nei casi d’incendio, d’inondazione, o di reclamo proveniente dall’interno della casa, o per oggetti necessarii alla processura criminale per que’ titoli che la legge determina. Di giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in virtù di una legge e solamente per la persona e per l’oggetto espressamente designato nell’atto che ordina la visita.

Art. 361 – Non si possono formare corporazioni né associazioni contrarie all’ordine pubblico.

Art. 362 – Nessun’assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

Art. 363 – Nessuna società particolare, che vi si occupi di questioni politiche, può corrispondere con altre, né aggregarsi ad esse, né tenere sessioni pubbliche, composte di associati ed assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammissione e di eleggibilità, né arrogarsi diritti di esclusione, né far portare a’ suoi membri alcun senso esteriore della loro associazione.

Art. 364 – I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici se non nelle assemblee primarie o comunali.

Art. 365 – Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali: niuna associazione può presentar petizioni collettive salvo le autorità costituite, e solamente per oggetti proprii delle loro attribuzioni. I petizionarii non debbono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite. Nessun individuo né alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni o rappresentanze; molto meno arrogarsi la qualificazione di popolo sovrano. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza pubblica.

Art. 366 – Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e deve essere immediatamente dissipato colla forza.

Art. 367 – Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere dissipato, prima per via di comando verbale, quindi se è necessario con la forza armata.

Art. 368. Più autorità costituite non possono mai riunirsi per deliberare insieme: niun emanato da una tale riunione può essere eseguito.

Art. 369 – Niuno può portare insegne distintive che si riferiscono alla memoria di funzioni anterioremente esercitate o di servigi prestati.

Art. 370 – I membri del corpo legislativo e tutti i funzionarii pubblici portano nell’esercizio delle loro funzioni i segni distintivi dell’autorità, di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

Art. 371 – Nessun cittadino può rinunziare, né in tutto, né in parte, all’indennità o al salario che gli è attribuito dalla legge a titolo di funzioni pubbliche.

Art. 372 – Vi è nella repubblica uniformità di pesi e misure.

Art. 373 – La costituzione adotta negli atti pubblici l’era francese che comincia al 22 settembre 1792, epoca della fondazione di quella repubblica.

Art. 374. – Nessuno dei poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di alterarla; salvo le riforme che potranno esservi fatte per via di revisione secondo le disposizioni del titolo XIII.

Art. 375 – I cittadini avranno sempre presente, che dalla saviezza delle elezioni nelle assemblee primarie ed elettorali dipende particolarmente la conservazione e la prosperità della repubblica.

Art. 376 – La nazione cisalpina proclama, come guarentigia della fede pubblica, che dopo un’alienazione legalmente consumata di beni nazionali qualunque ne sia l’origine, l’acquirente legittimo non può essere spogliato da un terzo; salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale qualora vi sia luogo a tale indennizzazione.

Art. 377 – Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione che non possono essere attivate prontamente e generalmente, affinché la repubblica non ne risenta detrimento.

Deve però l’uniformità di tutti i regolamenti nella repubblica esser messa in atto nello spazio al più tardi di due anni dopo l’istallazione del corpo legislativo.

Venendo in qualunque modo ad ingrandirsi l’estensione della repubblica il corpo legislativo determinerà il numero de’ rappresentanti da accrescere proporzionalmente ai due consigli, avuto il debito riguardo alla popolazione aggiunta.

Art. 378 – Il popolo cisalpino affida il deposito della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo; degli amministratori e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia; alla virtù delle spose e delle madri; all’affetto de’ giovani cittadini, ed al coraggio di tutti i cisalpini.

 

Milano, 20 messidoro anno V della repubblica francese.

 

Sottoscritta dal comitato di costituzione

Fontana, Lambertenghi, Longo, Loschi, Mascheroni, Melzi, Moscati, Oliva, Paradisi, Porro

Sottoscritta dal comitato centrale

Lattoz, Moscati, Mandelli, Paradisi, Ricci, Sommariva, Visconti

 

In nome della repubblica francese

Bonaparte

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di costituzioni italiane, vol. I, Tipografia Economica, Torino 1852.



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