COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA DECRETATA NELL’ANNO 1794 I Rappresentanti del Popolo Corso, Libero, ed indipendente, legalmente radunati in Assemblea generale, e specialmente autorizzati a formare il presente Atto Costituzionale, lo hanno unanimemente decretato sotto gli auspici dell’Ente Supremo, e nella maniera che segue: Titolo I Della natura della Costituzione, de’ poteri che la compongono Art. 1 – La Costituzione della Corsica è Monarchica, secondo le seguenti Leggi fondamentali. Art. 2 – Il Potere Legislativo risiede nel Re, e nei Rappresentanti del Popolo legalmente eletti, e convocati. Art. 3 – La legislatura composta del Re, e dei Rappresentanti del Popolo, ha il nome di Parlamento; l’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo ha il nome di camera di Parlamento, ed i Rappresentanti hanno il nome di Membri di Parlamento. Titolo II Del numero, ed elezione del Parlamento, e delle sue funzioni Art. 1 – Il numero dei Membri del Parlamento è fissato a due per Pieve, secondo la divisione del Territorio, che sarà formata sotto nome di Pievi. I luoghi marittimi, la di cui popolazione arriverà a tre mila anime, e al di sopra, hanno il diritto di dare due Membri di Parlamento. I Vescovi, che esercitano le funzioni dell’Episcopato in Corsica, saranno Membri del Parlamento. Art. 2 – I Membri di Parlamento saranno eletti da tutti i Cittadini Corsi, maggiori di anni venticinque, domiciliati almeno da un anno nella Pieve, o nella Città, e possedenti beni fondi. Art. 3 – Veruno non potrà essere eletto Membro del Parlamento, se non possiede almeno sei mila lire di beni fondi nella Pieve, che dovrà rappresentare, e paga le Contribuzioni in questa proporzione, se non è nato di padre Corso, e non è domiciliato di fatto, cioè, se non ha casa aperta almeno da cinque anni nella detta Pieve, e se non ha venticinque anni compiti. Art. 4 – I Pensionati, fuori che quelli, che lo sono a vita, gl’Impiegati alle imposizioni indirette, i Ricevitori, e Collettori delle tasse, quelli che hanno pensione, o sono al servizio di una Potenza straniera, i Preti, non possono essere Membri della Camera di Parlamento. Art. 5 – La forma dell’elezione sarà determinata dalla Legge. Art. 6 – Se un Membro di Parlamento muore, o diviene inabile, secondo la Legge, ad essere Membro di Parlamento, un altro Membro sarà eletto per la sua Pieve, fra quindici giorni, per ordine del Re. Art. 7 – La Camera di Parlamento ha il diritto di decretare tutti gli atti, che sono destinati ad avere forza di Leggi. Art. 8 – I decreti della Camera di Parlamento non avranno forza di Leggi, se non sono sanzionati dal Re. Art. 9 – Verun decreto, che non sia reso dalla Camera di Parlamento, e sanzionato dal Re, non sarà riputato, né eseguito come Legge. Art. 10 – Veruna imposizione, tassa, o contribuzione pubblica, non potrà essere imposta senza il consenso dei Parlamento, e senza essere specialmente accordata da lui. Art. 11 – Il Parlamento ha il diritto di accusare, a nome della Nazione, tutti gli Agenti del Governo, rei di prevaricazione, nanti il Tribunale straordinario da indicarsi. Art. 12 – I casi di prevaricazione saranno determinati dalla Legge. Titolo III Della durata, e convocazione del Parlamento Art. 1 – La durata di un Parlamento sarà di due anni. Art. 2 – Il Re può sciogliere il Parlamento. Art. 3 – In caso di dissoluzione del Parlamento, il Re ne convocherà un altro fra quaranta giorni. Art. 4 – Quelli che erano Membri di un Parlamento sciolto, possono esser eletti membri del successivo. Art. 5 – Se il Parlamento finisce senza dissoluzione, un altro sarà convocato per ordine del Re fra quaranta giorni. Art. 6 – Il Re può prorogare il Parlamento. Art. 7 – Il Parlamento non può essere convocato, o assemblato, che per ordine del Re. Art. 8 – Lo spazio che passi fra la riunione della Camera alla prorogazione, o se non è prorogata, fino alla dissoluzione, o se non è sciolta, fino all’espirazione, ha il nome di Sessione di Parlamento. Art. 9 – Il Vice-Re, o in caso di malattia, i Commissarj nominati da lui a questo effetto, farà in persona l’apertura delle Sessioni, e dichiarerà le cause della convocazione. Art. 10 – La Camera del Parlamento può essa stessa aggiornarsi, e riunirsi durante una Sessione. Art. 11 – La Camera deciderà le contestazioni concernenti le elezioni de’ suoi Membri. Art. 12 – I Membri del Parlamento non possono essere arrestati, né imprigionati per debiti, durante la loro rappresentazione. Titolo IV Del modo di deliberare, della libertà delle deliberazioni, e dell’ordine interiore del Parlamento Art. 1 – Dopo l’apertura del Parlamento dal Vice-Re, o i suoi Commissarj, come è detto di sopra, i Membri presenti si uniranno sotto la presidenza di un Decano. che sceglierà un Segretario provvisorio fra loro; procederanno alla nomina di un Presidente, e di uno, o due Segretarj. I Segretarj saranno scelti fuori della Camera del Parlamento, e potranno essere rinviati per decreto della medesima. Art. 2 – Il Parlamento convocato in tutti i casi di sopra espressi, ha la facoltà di fare decreti, e deliberare, quando trovasi al di sopra della metà. Art. 3 – Tutti i Membri eletti, e non comparenti, saranno intimati a rendersi al loro posto fra giorni quindici, per parte del Presidente della Camera. Art. 4 – Se non compariscono, o non adducono legittima scusa a giudizio della Camera, saranno condannati ad un’emenda di duecento lire. Art. 5 – Il Parlamento può dare congedi, e permettere le assenze ai Membri che ne domandano, quando però trovasi al di sopra della metà. Art. 6 – Tutte le proposizioni fatte in Parlamento, saranno decise alla maggiorità dei Membri presenti; il Presidente darà il suo voto in caso di eguaglianza. Art. 7 – Le forme, le procedure nel decretare leggi, e determinare altri affari nella Camera, che non fossero fissate dalla presente Costituzione, saranno regolate dalla Camera stessa. Art. 8 – La sanzione, o la ricusa, sarà pronunziata dal Rappresentante del Re, nella Camera del Parlamento in persona, o per mezzo di una Commissione speciale in caso di malattia. Art. 9 – La formola della Sanzione sarà: Il Re approva; quella della ricusa: Il Re esaminerà. I Decreti della camera sanzionati dal Re, hanno il nome di Atti di Parlamento. Art. 10 – Verun Membro dei Parlamento non potrà essere ricercato, o punito dagli Agenti del Re, o da qualunque altra autorità, per le opinioni manifestate, e le massime professate nella Camera, fuorché dalla Camera stessa. Art. 11 – Il Presidente del Parlamento ha il diritto di richiamare all’ordine uno de’ suoi Membri, quando si mette nel caso; la Camera può censurare, arrestare, ed imprigionare uno de’ suoi Membri, durante la Sessione. Titolo V Dell’esercizio del potere esecutivo Art. 1 – Il Re avrà in Corsica un suo Rappresentante immediato, col titolo di Vice-Re. Art. 2 – Il Vice-Re avrà la facoltà di sanzionare, o ricusare il consenso Reale ai decreti della Camera del Parlamento. Art. 3 – Avrà inoltre la facoltà di fare, in nome del Re, tutti gli atti del Governo, che sono della competenza del Re. Vi sarà un Consiglio, ed un Segretario di Stato nominato dal Re; e negli ordini del Vice-Re sarà fatta menzione di aver preso il parere del detto Consiglio, e saranno sottoscritti dal Segretario. Art. 4 – Il Popolo ha il diritto di petizione tanto al Vice-Re, quanto alla Camera. I Corpi costituiti, e riconosciuti dalla Legge possono petizionare in Corpo; gli altri però nella loro capacità individuale solamente, ed una petizione non sarà giammai presentata da più di venti persone, qualunque sia il numero de’ Segnatarj. Art. 5 – La Camera del Parlamento può domandare al Re il rinvio del Vice-Re; essa si dirigerà in tal caso al Re nel suo Consiglio privato. Il Vice-Re sarà tenuto di trasmettere l’indirizzo, sulla requisizione della Camera, al Re, fra lo spazio di quindici giorni dopo la requisizione, e la Camera potrà essa stessa trasmetterla al Re, anche per mezzo di una Deputazione: ma in tutti i casi la Camera è tenuta a presentare al Vice-Re, quindici giorni avanti la partenza dell’indirizzo, copia del medesimo, e delle scritture che l’accompagnano. Art. 6 – Il Re ha la disposizione esclusiva di tutti gli affari militari, e provvede alla sicurezza interna, ed esterna del Paese. Art. 7 – Il Re dichiara la Guerra, e conchiude la Pace: non potrà però mai in verun caso, né per qualsivoglia ragione, cedere, alienare, o in qualunque modo pregiudicare l’unità, e l’individualità della Corsica, e sue dipendenze. Art. 8 – Il Re nomina a tutti gl’impieghi del Governo. Art. 9 – Gl’impieghi ordinarj di Giustizia, d’Amministrazione di danari pubblici, saranno conferiti ai Corsi, o naturalizzati Corsi in virtù della Legge. Titolo VI Della giustizia, e della divisione de’ tribunali Art. 1 – La Giustizia sarà resa a nome de Re, e gli ordini eseguiti dagli Agenti nominati da Lui, secondo la Legge. Art. 2 – Vi sarà un Tribunale Supremo composto di cinque Giudici, ed un Avvocato del Re, e risiederà in Corte. Art. 3 – Vi sarà un Presidente in ciascuna delle nove Giurisdizioni, ed un Avvocato del Re. Art. 4 – Le funzioni dei detti rispettivi Tribunali, la Gerarchia, e gli onorarj, saranno fissati dalla Legge. Art. 5 – Vi sarà in ogni Pieve un Podestà. Art. 6 – In ogni Comunità vi sarà una Municipalità nominata dal Popolo, e le di lei funzioni saranno determinate dalla Legge. Art. 7 – I delitti che meritano pena afflittiva, o infamante, saranno giudicati dai Giudici, e da un Giurato. Art. 8 – Il Re ha il diritto di far grazia, secondo le medesime regole, colle quali esercita questa prerogativa in Inghilterra. Art. 9 – Tutte le cause civili, criminali, di commercio, o di qualunque altra natura, saranno terminate in Corsica in prima, ed ultima istanza. Titolo VII Del Tribunale straordinario Art. 1 – Vi sarà un Tribunale straordinario composto di
cinque Giudici nominati dal Re, ed incaricati di giudicare, sull’accusa della
Camera del Parlamento, o su quella del Re, tutti i delitti di prevaricazione, o
d’alto tradimento, sempre però coll’intervenzione del Giurato. Art. 2 – La natura dei detti delitti, e la forma del giudizio saranno determinati da una legge particolare. Art. 3 – I Membri dei Tribunale non si uniranno, che nei casi in cui vi sarà qualche decreto di accusa della Camera, o del Re, ed appena reso il giudizio saranno tenuti di sciogliersi. Titolo VIII Della libertà individuale, e di quella della stampa Art. 1 – Veruno non potrà essere privato della di lui libertà, e proprietà, se non per ordine dei Tribunali riconosciuti dalla Legge e nei casi, e secondo le forme da essa prescritte. Art. 2 – Qualunque sarà arrestato, o messo in luogo di detenzione, dovrà essere condotto fra ventiquattr’ore nanti il Tribunale competente, perché la causa della sua detenzione sia giudicata secondo la Legge. Art. 3 – Nel caso in cui l’arresto fosse dichiarato vessatorio, avrà in diritto di riclamare i danni ed interessi nanti i Tribunali competenti. Art. 4 – La libertà della Stampa è decretata, salvo a rispondere degli abusi secondo la Legge. Art. 5 – Ogni Corso potrà liberamente uscire dal proprio paese, ed entrarvi colle di lui proprietà, uniformandosi ai regolamenti, e leggi di Polizia generale, praticati in simili casi. Titolo IX Della bandiera, e navigazione corsa Art. 1 – La Bandiera porterà la testa di Moro, unita colle Armi del Re, secondo la forma, che sarà comandata dal Re. Art. 2 – Il Re darà la medesima protezione al commercio, ed alla navigazione della Corsica, che a quelli degli altri suoi sudditi. Art. 3 – Il Popolo di Corsica altamente penetrato dai sentimenti di riconoscenza verso Sua Maestà Il Re della Gran Bretagna, e la Nazione inglese, per la Reale munificenza e protezione, con la quale la Corsica è sempre stata trattata, e che gli viene più particolarmente assicurata mediante il presente Atto Costituzionale. Dichiara che riguarderà come suo proprio ogni impegno, che in guerra, o in pace, sarà intrapreso per la gloria di Sua Maestà, e per gli interessi dell’Impero della Gran Bretagna in generale: ed il Parlamento di Corsica si mostrerà sempre propenso, e condiscendente ad adottare i regolamenti conciliabili colla presente sua Costituzione, che per l’estensione, e vantaggi del commercio esterno dell’Impero, e di tutte le sue dipendenze, saranno presi da Sua Maestà nel suo Parlamento della Gran Bretagna. Titolo X Della religione Art. 1 – La Religione Cristiana, Cattolica, Apostolica Romana, in tutta la sua purità Evangelica, sarà la sola Nazionale in Corsica. Art. 2 – La Camera del Parlamento è autorizzata a prefiggere il numero delle Parrocchie, fissare la congrua, e prendere le misure per assicurare l’esercizio dell’Episcopato in Corsica, concertando colla Santa Sede. Art. 3 – Tutti gl’altri Culti sono tolerati. Titolo XI Della Corona, e della di lei successione Il Monarca, e Re della Corsica, è sua Maestà Giorgio III. Re della Gran Bretagna, e li di Lui Successori, secondo l’ordine della successione al trono della Gran Bretagna. Titolo XII Dell’accettazione della corona, e della Costituzione del regno di Corsica Art. 1 – Il presente Atto Costituzionale sarà presentato a Sua Maestà il Re della Gran Bretagna, e per lui a Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Gilberto Elliot, di lui Commissario Plenipotenziario, e specialmente autorizzato a tal’effetto. Art. 2 – Nell’atto dell’accettazione, Sua Maestà, ed in suo nome, il di Lei Plenipotenziario, giurerà di mantenere la Libertà del Popolo Corso seconda la Costituzione, e la Legge, ed il medesimo giuramento sarà prestato da’ suoi Successori ad ogni avvenimento al Trono. Art. 3 – L’Assemblea presterà immediatamente il seguente giuramento, che gli sarà amministrato da Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Elliot: Io giuro per me, ed in nome del Popolo Corso, che rappresento, di riconoscere per mio Sovrano, e Re S.M. Giorgio III Re della Gran Bretagna, di prestargli fede, ed omaggio, secondo la Costituzione, e Leggi della Corsica, e di mantenere la detta Costituzione, e Leggi. Art. 4 – Ogni Corso presterà nelle rispettive Comunità il precedente giuramento. Fatto, e decretato all’unanimità, e dopo tre letture, dall’Assemblea generale del Popolo Corso. In Corte, questo giorno dieci-nove giugno, millesettecentonovantaquattro, e sottoscritto individualmente in Assemblea da tutti i Membri che la compongono. Giuramento del ministro plenipotenziario Io sottoscritto Cavaliere Baronetto, Membro del Parlamento
della Gran Bretagna, Membro del Consiglio privato, e Commissario
Plenipotenziario di S. Maestà Britannica, avendo plenipotenza, ed essendo
specialmente autorizzato a quest’effetto, accetto in nome di Sua Maestà Giorgio
III Re della Gran Bretagna, la Corona, e la Sovranità della Corsica, secondo la
Costituzione, e le Leggi fondamentali contenute nell’atto della Consulta
generale riunita in Corte, e decretata definitivamente, questo stesso giorno
diecinove Giugno, e tale e quale è offerta alla Maestà Sua. E giuro in nome di
Sua Maestà di mantenere la libertà del Popolo Corso, secondo la Costituzione e
la Legge. La presente Accettazione, e Giuramento è da Noi sottoscritto, e munito del nostro Sigillo. Sottoscritto Elliot Giuramento del Presidente, e Deputati “Io giuro per me, ed in nome del Popolo Corso, che rappresento, di riconoscere per mio Sovrano, e Re, Sua Maestà Giorgio III Re della Gran Bretagna, di prestargli fede ed omaggio, secondo la Costituzione e Leggi della Corsica, e di mantenere la detta Costituzione e Leggi”. Confrontato coll’originale Pasquale De Paoli Presidente Segretari Carlo Andrea
Pozzodiborgo Gio. Andrea Muselli FONTE: A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958. |
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