CARTA COSTITUZIONALE DEL 14 AGOSTO 1830 Luigi Filippo, re dei Francesi, a tutti i presenti e futuri, salute. Abbiamo ordinato e ordiniamo che la Carta costituzionale del 1814, così come è stata emendata dalle due Camere il 7 agosto e accettata da noi il 9, sarà di nuovo pubblicata nei termini seguenti: Diritto pubblico dei Francesi Art. 1 – I Francesi sono eguali davanti alla legge, quali che siano del resto i loro titoli e il loro rango. Art. 2 – Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato. Art. 3 – Sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari. Art. 4 – Parimenti garantita è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa né arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta. Art. 5 – Ognuno professa la propria religione con una libertà eguale ed ottiene per il proprio culto la stessa protezione. Art. 6 – I ministri della religione cattolica, apostolica e romana, professata dalla maggioranza dei Francesi, e quelli degli altri culti cristiani ricevono degli stipendi dal Tesoro pubblico. Art. 7 – I Francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni conformandosi alle leggi. – La censura non potrà mai essere ristabilita. Art. 8 – Tutte le proprietà sono inviolabili, non escluse quelle chiamate nazionali, la legge non ponendo alcuna distinzione tra di esse. Art. 9 – Lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà, per motivi d’interesse pubblico legalmente constatato, ma previa indennità. Art. 10 – Ogni ricerca sulle opinioni e sui voti emessi sino alla restaurazione è proibita. Lo stesso oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini. Art. 11 – La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell’esercito di terra e di mare è determinato da una legge. Forme del Governo del Re Art. 12 – La persona del Re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il potere esecutivo spetta solo al Re. Art. 13 – Il Re è il capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi della amministrazione pubblica e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l’esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere le leggi stesse, né dispensare dalla loro esecuzione. – Tuttavia solo in virtù di una legge una truppa straniera potrà essere ammessa al servizio dello Stato. Art. 14 – Il potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati. Art. 15 – La proposta delle leggi appartiene al Re, alla Camera dei pari e alla Camera dei deputati. – Tuttavia ogni legge d’imposta deve essere innanzitutto votata dalla Camera dei deputati. Art. 16 – Ogni legge deve essere discussa e votata liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due Camere. Art. 17 – Se una proposta di legge è stata respinta da uno dei tre poteri, essa non potrà essere ripresentata nella medesima sessione. Art. 18 – Solo il Re sanziona e promulga le leggi. Art. l9 – La lista civile è fissata, per tutta la durata del regno, dalla prima legislatura riunita dopo l’avvento del re. Della Camera dei pari Art. 20 – La Camera dei pari è una parte essenziale della potenza legislativa. Art. 21 – Essa è convocata dal Re nello stesso tempo che la Camera dei deputati. La sessione dell’una comincia e finisce contemporaneamente a quella dell’altra. Art. 22 – Ogni assemblea della Camera dei pari che venisse tenuta fuori del tempo della sessione della Camera dei deputati è illecita e nulla di pieno diritto, salvo il caso soltanto in cui essa sia riunita come corte di giustizia, e allora essa può esercitare unicamente delle funzioni giudiziarie. Art. 23 – La nomina dei pari di Francia spetta al Re. Il loro numero è illimitato: egli può variarne le dignità, nominarli a vita o renderli ereditari, a sua volontà. Art. 24 – I pari hanno ingresso nella Camera a venticinque anni, e voto deliberativo solo a trenta. Art. 25 – La Camera dei pari è presieduta dal cancelliere di Francia e, in sua assenza, da un pari nominato dal Re. Art. 26 – I principi del sangue sono pari per diritto di nascita: essi siedono immediatamente dopo il presidente. Art. 27 – Le sedute della Camera dei pari sono pubbliche, come quelle della Camera dei deputati. Art. 28 – La Camera dei pari giudica i delitti di alto tradimento e gli attentati alla sicurezza dello Stato, che saranno definiti dalla legge. Art. 29 – Nessun pari può essere arrestato se non su autorizzazione della Camera, e giudicato solo da essa in materia criminale. Della Camera dei deputati Art. 30 – La Camera dei deputati sarà composta dei deputati eletti dai collegi elettorali la cui organizzazione sarà determinata da leggi. Art. 31 – I deputati sono eletti per cinque anni. Art. 32 – Nessun deputato può essere ammesso nella Camera se non ha l’età di trent’anni e non riunisce gli altri requisiti determinati dalla legge. Art. 33 – Se tuttavia non si trovassero nel dipartimento cinquanta persone dell’età indicata e che paghino il censo di eleggibilità determinato dalla legge, il loro numero sarà completato dai maggiormente imposti al di sotto del tasso di questo censo, e costoro potranno essere eletti in concorrenza con i primi. Art. 34 – Nessuno è elettore se ha meno di venticinque anni e se non riunisce gli altri requisiti determinati dalla legge. Art. 35 – I presidenti dei collegi elettorali sono nominati dagli elettori. Art. 36 – La metà almeno dei deputati sarà scelta tra gli eleggibili che hanno il loro domicilio politico nel dipartimento. Art. 37 – Il presidente della Camera dei deputati è eletto da essa all’apertura di ogni sessione. Art. 38 – Le sedute della Camera sono pubbliche; ma la richiesta di cinque membri basta perché essa si formi in comitato segreto. Art. 39 – La Camera si divide in uffici per discutere i progetti che le sono stati presentati da parte del Re. Art. 40 – Nessuna imposta può essere stabilita né riscossa, se non è stata consentita dalle due Camere e sanzionata dal Re. Art. 41 – L’imposta fondiaria è consentita soltanto per un anno. Le imposte indirette possono esserlo per parecchi anni. Art. 42 – Il Re convoca ogni anno le due Camere: le proroga e può sciogliere quella dei deputati; ma, in questo caso, deve convocarne una nuova entro il termine di tre mesi. Art. 43 – Nessuna costrizione corporale può essere esercitata contro un membro della Camera, durante la sessione e nelle sei settimane che l’avranno preceduta o seguita. Art. 44 – Nessun membro della Camera può, per la durata della sessione, essere messo sotto accusa né arrestato in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, se non dopo che la Camera ha permesso la sua messa in accusa. Art. 45 – Ogni petizione all’una o all’altra Camera non può essere fatta e presentata che per iscritto: la legge vieta di portarne in persona e alla tribuna. Dei ministri Art. 46 – I ministri possono essere membri della Camera dei pari o della Camera dei deputati. – Hanno inoltre accesso nell’una o l’altra Camera, e devono essere ascoltati quando lo domandano. Art. 47 – La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli innanzi alla Camera dei pari che sola ha quello di giudicarli. Dell’Ordine giudiziario Art. 48 – Tutta la giustizia emana dal Re; essa è amministrata in suo nome da giudici che egli nomina e istituisce. Art. 49 – I giudici nominati dal Re sono inamovibili. Art. 50 – Le corti e tribunali ordinari attualmente esistenti sono mantenuti; ogni cambiamento sarà introdotto in virtù di una legge. Art. 51 – L’attuale istituto dei giudici di commercio è conservato. Art. 52 – La giustizia di pace è parimenti conservata. I giudici di pace, sebbene nominati dal Re, non sono inamovibili. Art. 53 – Nessuno potrà essere distolto dai suoi giudici naturali. Art. 54 – Non potranno pertanto essere create commissioni e tribunali straordinari, a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione ciò possa avvenire. Art. 55 – I dibattimenti saranno pubblici in materia criminale, a meno che questa pubblicità sia pericolosa per l’ordine e i costumi; e, in questo caso, il tribunale lo dichiara con una sentenza. Art. 56 – L’istituto dei giurati è conservato. I cambiamenti che una più lunga esperienza farebbero giudicare necessari, non possono essere effettuati che per mezzo di una legge. Art. 57 – La pena della confisca dei beni è abolita, e non potrà essere ristabilita. Art. 58 – Il Re ha il diritto di fare grazia e quello di commutare le pene. Art. 59 – Il Codice civile e le leggi attualmente esistenti che non sono contrarie alla presente Carta, restano in vigore sino a che vi si sia legalmente derogato. Diritti particolari garantiti dallo Stato Art. 60 – I militari in attività di servizio, gli ufficiali e soldati in riposo, le vedove, gli ufficiali e soldati pensionati, conserveranno i loro gradi, onori e pensioni. Art. 61 – Il debito pubblico è garantito. Qualunque impegno contratto dallo Stato con i suoi creditori è inviolabile. Art. 62 – La nobiltà antica riprende i suoi titoli, la nuova conserva i propri. Il Re crea dei nobili a volontà; ma non accorda loro se non delle prerogative e degli onori, senza alcuna esenzione dai carichi e dai doveri della società. Art. 63 – La Legion d’onore è mantenuta. Il Re determinerà i regolamenti interni e la decorazione. Art. 64 – Le colonie sono rette da leggi particolari. Art. 65 – Il Re e i suoi successori giureranno al loro avvento, in presenza delle Camere riunite, di osservare fedelmente la Carta costituzionale. Art. 66 – La presente Carta e tutti i diritti che essa consacra rimangono affidati al patriottismo e al coraggio delle guardie nazionali e di tutti i cittadini francesi. Art. 67 – La Francia riprende i suoi colori. In avvenire, non sarà portata altra coccarda che quella tricolore. Art. 68 – Tutte le nomine e nuove creazioni di pari fatte sotto il regno del re Carlo X sono dichiarate nulle e come non avvenute. – L’articolo 23 della Carta sarà sottoposto a un nuovo esame nella sessione del 1831. Art. 69 – Sarà provveduto successivamente con leggi separate e nel più breve tempo possibile agli oggetti sottosegnati: 1) l’applicazione del giurì ai delitti della stampa e ai delitti politici; 2) la responsabilità dei ministri e degli altri agenti del potere; 3) la rielezione dei deputati promossi a funzioni pubbliche stipendiate; 4) il voto annuo del contingente dell’esercito; 5) l’organizzazione della guardia nazionale con intervento delle guardie nazionali nella scelta dei loro ufficiali; 6) delle disposizioni che assicurino in una maniera legale lo stato degli ufficiali di ogni grado di terra e di mare; 7) degli istituti dipartimentali e municipali fondati su un sistema elettivo; 8) l’istruzione pubblica e la libertà dell’insegnamento; 9) l’abolizione del doppio voto e la determinazione delle condizioni elettorali e d’eleggibilità. Art. 70 – Tutte le leggi e ordinanze, in ciò che esse hanno di contrario alle disposizioni adottate per la riforma della Carta, sono fin da ora e restano annullate. FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975. |
Download in formato Word |