COSTITUZIONE DEL 22 FRIMAIO ANNO VIII (13 dicembre 1799) Titolo I Dell’esercizio dei diritti di cittadino Art. 1 – La Repubblica francese è una e indivisibile. – Il suo territorio europeo è diviso in dipartimenti e circondari comunali. Art. 2 – Ogni uomo nato e residente in Francia, che, in età di ventun anni compiuti, si sia fatto iscrivere sul registro civico del suo circondario comunale, ed abbia dimorato successivamente per un anno sul territorio della Repubblica, è cittadino francese. Art. 3 – Uno straniero diviene cittadino francese, quando dopo avere compiuto l’età di ventun anni, ed aver dichiarato l’intenzione di fissarsi in Francia, vi abbia risieduto per dieci anni consecutivi. Art. 4 – La qualità di cittadino francese si perde: per la naturalizzazione in paese straniero; per l’accettazione di funzioni o di pensioni offerte da un governo straniero; per l’affiliazione ad ogni corporazione straniera che supponga delle distinzioni di nascita; per la condanna a pene afflittive o infamanti. Art. 5 – L’esercizio dei diritti di cittadino francese è sospeso: per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato detentore a titolo gratuito della successione totale o parziale di un fallito; per lo stato di domestico salariato, legato al servizio della persona o della casa; per lo stato di interdizione giudiziaria, d’accusa o di contumacia. Art. 6 – Per esercitare i diritti di cittadino in un circondario comunale, bisogna avervi preso domicilio con un anno di residenza, e non averlo perduto con un anno di assenza. Art. 7 – I cittadini di ogni circondario comunale designano coi loro suffragi quelli fra di loro che credono più adatti a gestire gli affari pubblici. Ne risulta una lista di fiducia, contenente un numero di nomi uguale al decimo del numero dei cittadini che hanno il diritto di cooperarvi. I funzionari pubblici del circondario devono essere tratti da questa prima lista comunale. Art. 8 – I cittadini compresi nelle liste comunali di un dipartimento designano ugualmente un decimo di loro. Ne risulta una seconda lista detta dipartimentale, dalla quale devono esser tratti i funzionari pubblici del dipartimento. Art. 9 – I cittadini portati nella lista dipartimentale designano parimenti un decimo di loro; ne risulta una terza lista che comprende i cittadini di questo dipartimento eleggibili alle funzioni pubbliche nazionali. Art. 10 – I cittadini aventi diritto di cooperare alla formazione di una delle liste menzionate nei tre articoli precedenti, sono chiamati ogni tre anni a provvedere alla sostituzione degli iscritti morti, o assenti per ogni altra causa che non sia l’esercizio di una funzione pubblica. Art. 11 – Essi possono, nello stesso tempo, togliere dalle liste quegli iscritti che non credono conveniente mantenervi, e sostituirli con altri cittadini nei quali hanno una maggiore fiducia. Art. 12 – Nessuno viene tolto da una lista se non per i voti della maggioranza assoluta dei cittadini aventi diritto a cooperare alla sua formazione. Art. 13 – Nessuno può essere tolto da una lista di eleggibili per ciò solo che non è stato mantenuto su un’altra lista di un grado inferiore o superiore. Art. 14 – L’iscrizione su una lista di eleggibili è necessaria solo riguardo a quelle funzioni pubbliche per le quali questa condizione è espressamente richiesta dalla costituzione o dalla legge. Le liste di eleggibili saranno formate per la prima volta nel corso dell’anno IX. – I cittadini, che saranno nominati per la prima formazione delle autorità costituite, faranno parte necessaria delle prime liste di eleggibili. Titolo II Del Senato conservatore Art. 15 – Il Senato conservatore è composto di ottanta membri, inamovibili e a vita, dell’età di quarant’anni almeno. – Per la formazione del Senato saranno anzitutto nominati sessanta membri: questo numero sarà portato a sessantadue nel corso dell’anno VIII, a sessantaquattro nell’anno IX, e si eleverà così gradualmente a ottanta con l’aggiunta di due membri in ognuno dei primi dieci anni. Art. 16 – La nomina a un posto di senatore è fatta dal Senato, il quale sceglie tra tre candidati presentati, il primo dal Corpo legislativo; il secondo dal Tribunato; e il terzo dal Primo console. – Esso sceglie solo tra due candidati, se uno di essi è proposto da due delle tre autorità presentanti: è tenuto ad ammettere quello che fosse proposto contemporaneamente dalle tre autorità. Art. 17 – Il Primo console uscente, sia per lo spirare delle sue funzioni, sia per dimissione, diventa senatore di pieno diritto e necessariamente. – I due altri consoli, durante il mese successivo allo spirare delle loro funzioni, possono prendere posto nel Senato, e non sono obbligati a valersi di questo diritto. – Essi non lo hanno quando lasciano le loro funzioni consolari per dimissione. Art. 18 – Un senatore è per sempre ineleggibile a ogni altra funzione pubblica. Art. 19 – Tutte le liste fatte nei dipartimenti in virtù dell’art. 9, sono indirizzate al Senato: esse compongono la lista nazionale. Art. 20 – Esso elegge in questa lista i legislatori, i tribuni, i consoli, i giudici di cassazione, e i commissari alla contabilità. Art. 21 – Esso mantiene o annulla tutti gli atti che gli sono deferiti come incostituzionali dal Tribunale o dal Governo; le liste di eleggibili sono comprese fra questi atti. Art. 22 – Determinati redditi da demani nazionali sono destinati alle spese del Senato. Lo stipendio annuale di ognuno dei suoi membri si trae da questi redditi, ed è uguale alla ventesima parte di quello del Primo console. Art. 23 – Le sedute del Senato non sono pubbliche. Art. 24 – I cittadini Sieyès e Roger Ducos, consoli uscenti sono nominati membri del Senato conservatore: essi si riuniranno con il Secondo e il Terzo console nominati dalla presente Costituzione. Questi quattro cittadini nominano la maggioranza del Senato, che si completa successivamente da se stesso e procede alle elezioni affidategli. Titolo III Del potere legislativo Art. 25 – Saranno promulgate nuove leggi soltanto nei casi in cui il progetto sarà stato proposto dal Governo, comunicato al Tribunato, e decretato dal Corpo legislativo. Art. 20 – I progetti che il Governo propone sono redatti in articoli. In ogni grado della discussione di questi progetti, il Governo può ritirarli; può ripresentarli modificati. Art. 27 – Il Tribunato è composto da cento membri dell’età di venticinque anni almeno, essi sono rinnovati per un quinto ogni anno, ed indefinitivamente rieleggibili fintanto che restano sulla lista nazionale. Art. 28 – Il Tribunato discute i progetti di legge; ne vota l’adozione o il rigetto. – Invia tre oratori tratti dal suo seno, dai quali sono esposti e difesi davanti al Corpo legislativo i motivi del voto che esso ha espresso su ciascuno di questi progetti. – Esso deferisce al Senato, solamente per causa di incostituzionalità, le liste di eleggibili, gli atti del Corpo legislativo e quelli del Governo. Art. 29 – Esso esprime il suo voto sulle leggi fatte e da farsi, sugli abusi da correggere, sui miglioramenti da introdurre in tutte le parti dell’amministrazione pubblica, ma giammai sugli affari civili o criminali portati davanti ai tribunali. – I voti che esso manifesta in virtù del presente articolo, non sono vincolanti e non obbligano alcuna autorità costituita a una deliberazione. Art. 30 – Quando il Tribunato si aggiorna, esso può nominare una commissione da dieci a quindici dei suoi membri, incaricata di convocarlo se lo crede conveniente. Art. 31 – Il Corpo legislativo è composto da trecento membri, dell’età di trent’anni almeno; essi sono rinnovati per un quinto ogni anno. – Deve sempre trovarvisi almeno un cittadino di ogni dipartimento della Repubblica. Art. 32 – Un membro uscendo dal Corpo legislativo può rientrarvi solo dopo un anno di intervallo; ma può essere immediatamente eletto ad ogni altra funzione pubblica, compresa quella di tribuno, sempre che sia eleggibile. Art. 33 – La sessione del Corpo legislativo comincia ogni anno il 16 frimaio, e dura solo quattro mesi; durante gli altri otto può essere straordinariamente convocata dal Governo. Art. 34 – Il Corpo legislativo fa la legge decidendo con scrutinio segreto, e senza nessuna discussione da parte dei suoi membri, sui progetti di legge dibattuti davanti a lui dagli oratori del Tribunato e del Governo. Art. 35 – Le sedute del Tribunato e quelle del Corpo legislativo sono pubbliche; il numero di coloro che assistono sia alle une che alle altre non può superare i duecento. Art. 36 – Lo stipendio annuo di un tribuno è di quindicimila franchi; quello di un legislatore, di diecimila franchi. Art. 37 – Ogni decreto del Corpo legislativo, il decimo giorno dopo la sua emissione, è promulgato dal Primo console, a meno che, in questo lasso di tempo, non vi sia stato ricorso al Senato per incostituzionalità. Questo ricorso non ha luogo contro le leggi promulgate. Art. 38 – Il primo rinnovo del Corpo legislativo e del Tribunato avrà luogo solo nel corso dell’anno X. Titolo IV Del Governo Art. 39 – Il Governo è affidato a tre consoli nominati per dieci anni e indefinitivamente rieleggibili. – Ciascuno di essi è eletto individualmente, con la qualità distinta o di primo, o di secondo, o di terzo console. – La Costituzione nomina “Primo console” il cittadino Bonaparte, ex console provvisorio; “Secondo console”, il cittadino Cambacérès, ex ministro della giustizia; e “Terzo console”, il cittadino Lebrun, ex membro della Commissione del Consiglio degli Anziani. – Per questa volta, il Terzo console è nominato solo per cinque anni. Art. 40 – Il Primo console ha funzioni e attribuzioni particolari, nelle quali è momentaneamente supplito, quando sia necessario, da uno dei suoi colleghi. Art. 41 – Il Primo console promulga le leggi, nomina e revoca a volontà i membri del Consiglio di Stato, i ministri, gli ambasciatori ed altri agenti in capo all’estero, gli ufficiali dell’esercito di terra e di mare, i membri delle amministrazioni locali e i commissari del Governo presso i tribunali. Egli nomina tutti i giudici criminali e civili diversi dai giudici di pace e dai giudici di cassazione, senza poterli revocare. Art. 42 – Negli altri atti del Governo, il Secondo e il Terzo console hanno voto consultivo, essi firmano il registro di questi atti per comprovare la loro presenza; e se vogliono, vi notano le loro opinioni; dopo di che la decisione del Primo console basta. Art. 43 – Lo stipendio del Primo console sarà di cinquecentomila franchi nell’anno VIII. Lo stipendio di ciascuno degli altri due consoli è uguale ai tre decimi di quello del primo. Art. 44 – Il Governo propone le leggi, e fa i regolamenti necessari per assicurare la loro esecuzione. Art. 45 – Il Governo dirige le entrate e le spese dello Stato, conformemente alla legge annuale che determina l’ammontare delle une e delle altre; sorveglia la fabbricazione delle monete, delle quali la legge sola ordina l’emissione, fissa il titolo, il peso e il tipo. Art. 46 – Se il Governo è informato che si trama qualche cospirazione contro lo Stato, può spiccare dei mandati di comparizione e di cattura contro le persone che si presumono esserne autori o complici; ma se, entro dieci giorni dal loro arresto, non vengono messe in libertà o sottoposte a regolare processo, vi è, da parte del ministro che ha firmato il mandato, delitto di detenzione arbitraria. Art. 47 – Il Governo provvede alla sicurezza interna ed alla difesa esterna dello Stato; distribuisce le forze di terra e di mare, e ne regola la direzione. Art. 48 – La guardia nazionale in attività è sottoposta ai regolamenti d’amministrazione pubblica; la guardia nazionale sedentaria è sottoposta solo alla legge. Art. 49 – Il Governo mantiene delle relazioni politiche all’estero, conduce i negoziati, fa le stipulazioni preliminari, firma, fa firmare e conclude tutti i trattati di pace, d’alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni. Art. 50 – Le dichiarazioni di guerra e i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, sono proposte, discusse, decretate e promulgate allo stesso modo delle leggi. – Solamente, le discussioni e le deliberazioni su questi oggetti, tanto nel Tribunato che nel Corpo legislativo, si fanno in comitato segreto quando il Governo lo richieda. Art. 51 – Gli articoli segreti di un trattato non possono essere distruttivi degli articoli palesi. Art. 52 – Sotto la direzione dei consoli, un Consiglio di Stato è incaricato di redigere i progetti di legge e i regolamenti d’amministrazione pubblica, e di risolvere le difficoltà che insorgono in materia amministrativa. Art. 53 – Tra i membri del Consiglio di Stato sono sempre scelti gli oratori incaricati di portare la parola a nome del Governo davanti al Corpo legislativo. – Questi oratori non sono mai inviati in numero superiore a tre per la difesa di uno stesso progetto di legge. Art. 54 – I ministri procurano l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti di amministrazione pubblica. Art. 55 – Nessun atto del Governo può avere effetto se non è firmato da un ministro. Art. 56 – Uno dei ministri è incaricato in particolare dell’amministrazione del tesoro pubblico; egli assicura le entrate, ordina i movimenti di fondi e i pagamenti autorizzati dalla legge. Egli può far pagare solo in virtù: 1) di una legge, e fino alla concorrenza dei fondi, che essa ha destinato per un genere di spese; 2) di un decreto del Governo; 3) di un mandato firmato da un ministro. Art. 57 – I conti particolareggiati della spesa di ogni ministro, firmati e autenticati da lui, sono resi pubblici. Art. 58 – Il Governo può eleggere o conservare per consiglieri di Stato, per ministri, solo dei cittadini i cui nomi si trovino iscritti sulla lista nazionale. Art. 59 – Le Amministrazioni locali stabilite sia per ogni circondario comunale, sia per porzioni più estese del territorio, sono subordinate ai ministri. Nessuno può diventare o restare membro di queste amministrazioni, se non è portato o mantenuto su una delle liste menzionate negli artt. 7 e 8. Titolo V Dei tribunali Art. 60 – Ogni circondario comunale ha uno o più giudici di pace, eletti immediatamente dai cittadini per tre anni. – La loro principale funzione consiste nel conciliare le parti, che essi invitano, nel caso di mancata conciliazione, a farsi giudicare da arbitri. Art. 6l. – In materia civile, vi sono tribunali di prima domanda e tribunali d’appello. La legge determina l’organizzazione di entrambi, la loro competenza e il territorio che forma la giurisdizione di ognuno. Art. 62 – In materia di delitti che importano pena afflittiva o infamante, un primo giurì ammette o rigetta l’accusa; se essa viene ammessa, un secondo giurì riconosce il fatto; e i giudici, che formano un tribunale criminale, applicano la pena. Il loro giudizio è senza appello. Art. 63 – La funzione di accusatore pubblico presso un tribunale criminale è assolta dal commissario del Governo. Art. 64 – I delitti che non importano pena afflittiva o infamante sono giudicati da tribunali di polizia correzionale salvo l’appello ai tribunali criminali. Art. 65 – Vi è, per tutta la Repubblica, un tribunale di cassazione, che decide sulle domande di cassazione contro i giudizi in ultima istanza resi dai tribunali; sulle domande di rinvio da un tribunale a un altro per causa di sospetto legittimo o di sicurezza pubblica; sui ricorsi contro un tribunale intiero. Art. 66 – Il tribunale di cassazione non entra nel merito delle questioni; ma cassa i giudizi resi con procedure nelle quali le forme siano state violate, o che contengano qualche contravvenzione espressa alle leggi, e rinvia il processo al tribunale che deve entrare nel merito. Art. 67 – I giudici che compongono i tribunali di prima istanza, e i commissari del Governo stabiliti presso questi tribunali, sono scelti nella lista comunale o nella lista dipartimentale. I giudici che formano i tribunali d’appello, e i commissari posti presso di essi, sono scelti nella lista dipartimentale. I giudici che compongono il tribunale di cassazione, e i commissari stabiliti presso questo tribunale, sono scelti nella lista nazionale. Art. 68 – I giudici, eccetto i giudici di pace, conservano le loro funzioni per tutta la vita, a meno che non siano condannati per prevaricazione, o che non siano mantenuti sulle liste di eleggibili. Titolo VI Della responsabilità dei pubblici funzionari Art. 69 – Le funzioni dei membri sia del Senato, sia del Corpo legislativo, sia del Tribunato, quelle dei consoli e dei consiglieri di Stato, non danno luogo ad alcuna responsabilità. Art. 70 – I delitti personali che comportano pena afflittiva o infamante, commessi da un membro sia del Senato, sia del Tribunato, sia del Corpo legislativo, sia del Consiglio di Stato, sono perseguiti davanti ai tribunali ordinari, dopo che una deliberazione del Corpo, al quale il prevenuto appartiene, ha autorizzato questo procedimento. Art. 71 – I ministri imputati di delitti privati, che comportano pena afflittiva o infamante, sono considerati come membri del Consiglio di Stato. Art. 72 – I ministri sono responsabili: l) di ogni atto di governo firmato da essi, e dichiarato incostituzionale dal Senato; 2) dell’inesecuzione delle leggi e dei regolamenti di amministrazione pubblica; 3) degli ordini particolari che essi hanno dato, se questi ordini sono contrari alla costituzione, alle leggi ed ai regolamenti. Art. 73 – Nei casi dell’articolo precedente, il Tribunato denuncia il ministro con un atto sul quale il Corpo legislativo delibera nelle forme ordinarie, dopo aver ascoltato o citato il denunziato. Il ministro sottoposto a giudizio da un decreto del Corpo legislativo è giudicato da un’Alta corte, senza appello e senza ricorso in cassazione. – L’Alta corte è composta da giudici e da giurati. I giudici sono scelti dal tribunale di cassazione, e nel suo seno; i giurati sono presi nella lista nazionale; il tutto seguendo le forme che la legge determina. Art. 74 – I giudici civili e criminali sono, per i delitti relativi alle loro funzioni, perseguiti davanti ai tribunali ai quali quello di cassazione li rinvia dopo aver annullato i loro atti. Art. 75 – Gli agenti del Governo, tranne i ministri, non possono essere perseguiti per fatti relativi alle loro funzioni, se non in virtù di una decisione del Consiglio di Stato: in questo caso, il procedimento ha luogo davanti ai tribunali ordinari. Titolo VII Disposizioni generali Art. 76 – La casa di ogni persona che abita il territorio francese è un asilo inviolabile. – Durante la notte, nessuno ha il diritto di entrarvi salvo in caso d’incendio, d’inondazione, o di chiamata dall’interno della casa. – Durante il giorno, si può entrare per un motivo speciale determinato o da una legge, o da un ordine emesso da un’autorità pubblica. Art. 77 – Perché l’atto che ordina l’arresto di una persona, possa essere eseguito, occorre: 1) che esprima fondamentalmente il motivo dell’arresto, e la legge in esecuzione della quale viene ordinato; 2) che emani da un funzionario a cui la legge abbia dato formalmente questo potere; 3) che sia notificato alla persona arrestata, e gliene sia rilasciata copia. Art. 78 – Un custode o secondino non può ricevere o detenere nessuno se non dopo aver trascritto sul suo registro l’atto che ordina l’arresto; quest’atto deve essere un mandato dato nelle forme prescritte dall’articolo precedente, o un ordine di fermo, o un decreto d’accusa, o una sentenza. Art. 79 – Ogni custode o secondino è tenuto, senza che alcun ordine possa dispensarlo, a far vedere la persona detenuta all’ufficiale civile che ha la sorveglianza della casa di detenzione, tutte le volte che ne riceverà richiesta da parte di questo ufficiale. Art. 80 – La vista della persona detenuta non potrà essere rifiutata ai suoi parenti e amici latori dell’ordine dell’ufficiale civile il quale sarà sempre tenuto ad accordarlo, a meno che il custode o secondino non presenti un’ordinanza del giudice per tenere segregata la persona. Art. 81 – Tutti quelli che, non avendo ricevuto dalla legge il potere di fare arrestare, daranno, firmeranno, eseguiranno l’arresto di una persona qualunque; tutti coloro che, anche nel corso dell’arresto autorizzato dalla legge, riceveranno o tratterranno la persona arrestata in un luogo di detenzione non pubblicamente e legalmente designato come tale, e tutti i custodi o secondini che contravverranno alle disposizioni dei tre articoli precedenti, saranno colpevoli del delitto di detenzione arbitraria. Art. 82 – Sono delitti tutti i rigori impiegati negli arresti, detenzioni o esecuzioni, tranne quelli autorizzati dalle leggi. Art. 83 – Ogni persona ha il diritto di indirizzare delle petizioni individuali a ogni autorità costituita, e specialmente al Tribunato. Art. 84 – La forza pubblica deve essenzialmente obbedire: nessun corpo armato può deliberare. Art. 85 – I delitti dei militari sono sottoposti a tribunali speciali, ed a forme particolari di giudizio. Art. 86 – La Nazione francese dichiara che saranno accordate pensioni a tutti i militari feriti per la difesa della patria, come pure alle vedove e ai figli dei militari morti sul campo di battaglia o in seguito alle ferite. Art. 87 – Saranno assegnate ricompense nazionali ai guerrieri che avranno resi servizi notevoli combattendo per la Repubblica. Art. 88 – Un Istituto nazionale è incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le scienze e le arti. Art. 89 – Una Commissione di contabilità nazionale regola e verifica i conti delle entrate e delle spese della Repubblica. Questa commissione è composta di sette membri scelti dal Senato nella lista nazionale. Art. 90 – Un Corpo costituito può deliberare solo in una seduta in cui almeno i due terzi dei suoi membri siano presenti. Art. 91 – Il regime delle colonie francesi è fissato da leggi speciali. Art. 92 – In caso di rivolta a mano armata, o di agitazioni che minaccino la sicurezza dello Stato, la legge può sospendere, nei luoghi e per il tempo in essa stabiliti, l’impero della costituzione. – Questa sospensione può essere provvisoriamente dichiarata nei medesimi casi, da un decreto del Governo, quando il Corpo legislativo sia in vacanze, sempre che questo corpo sia convocato nel più breve termine da un articolo dello stesso decreto. Art. 93 – La Nazione francese dichiara che in nessun caso essa tollererà il ritorno dei Francesi che, avendo abbandonato la loro patria dopo il 14 luglio 1789, non siano compresi nelle eccezioni contenute nelle leggi portate contro gli emigrati; essa interdice ogni nuova eccezione su questo punto. – I beni degli emigrati sono irrevocabilmente acquisiti a profitto della Repubblica. Art. 94 – La Nazione francese dichiara che dopo una vendita legalmente consumata, di beni nazionali, qualunque siane l’origine, l’acquirente legittimo non può esserne spossessato, salvo indennizzo, se è il caso, a terzi che ne facciano richiesta da parte del Tesoro pubblico. Art. 95 – La presente costituzione sarà presentata all’accettazione del popolo francese. FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975. |
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