SENATO-CONSULTO ORGANICO DEL 16 TERMIDORO ANNO X

(4 agosto 1802)

 

 

Titolo I

 

Art. 1 – Ogni circoscrizione di giustizia di pace ha un’Assemblea di cantone.

Art. 2 – Ogni circoscrizione comunale o distretto di sottoprefettura, ha un Collegio elettorale di circondario.

Art. 3 – Ogni dipartimento ha un Collegio elettorale di dipartimento.

 

Titolo II

Delle Assemblee di cantone

 

Art. 4 – L’Assemblea di cantone si compone di tutti i cittadini domiciliati nel cantone, e che sono iscritti sulla lista comunale di circondario. – A datare dall’epoca in cui, ai termini della Costituzione, le liste comunali devono essere rinnovate, l’Assemblea di cantone sarà composta di tutti i cittadini domiciliati nel cantone, e che vi godono dei diritti di cittadino.

Art. 5 – Il Primo console nomina il presidente dell’Assemblea di cantone; le sue funzioni durano cinque anni: egli può essere riconfermato indefinitivamente. – È assistito da quattro scrutatori, dei quali due sono i più anziani, e gli altri due i più tassati dei cittadini aventi diritto a votare nell’Assemblea di cantone. – Il presidente e i quattro scrutatori nominano il segretario.

Art. 6 – L’Assemblea di cantone si divide in sezioni per fare le operazioni che le spettano. – Al tempo della prima convocazione di ogni Assemblea, l’organizzazione e le forme saranno determinate da un regolamento emanato dal Governo.

Art. 7 – Il presidente dell’Assemblea di cantone nomina i presidenti delle sezioni. – Le loro funzioni finiscono con ogni Assemblea di sezione. – Essi sono assistiti ognuno da due scrutatori, dei quali uno è il più anziano e l’altro il più tassato dei cittadini aventi diritto a votare nella sezione.

Art. 8 – L’Assemblea di cantone designa due cittadini fra i quali il Primo console sceglie il giudice di pace del cantone. Essa designa parimenti due cittadini per ogni posto vacante di supplente di giudice di pace.

Art. 9 – I giudici di pace e i loro supplenti sono nominati per dieci anni.

Art. 10 – Nelle città di cinquemila anime, l’Assemblea di cantone presenta due cittadini per ognuno dei posti del Consiglio municipale. Nelle città dove vi saranno parecchie giustizie di pace o parecchie Assemblee di cantone, ogni Assemblea presenterà ugualmente due cittadini per ogni posto del Consiglio municipale.

Art. 11 – I membri dei Consigli municipali sono tratti da ogni Assemblea di cantone, sulla lista dei cento più tassati del cantone. Questa lista sarà stabilita e stampata per ordine del Prefetto.

Art. 12 – I Consigli municipali si rinnovano per metà ogni dieci anni.

Art. 13 – Il Primo console sceglie i sindaci e gli aggiunti nei Consigli municipali; essi stanno in carica per cinque anni: possono essere nominati di nuovo.

Art. 14 – L’Assemblea di cantone nomina al Collegio elettorale di circondario il numero dei membri che le è assegnato, in ragione del numero dei cittadini che la compongono.

Art. 15 – Essa nomina al Collegio elettorale di dipartimento, su una lista di cui si dirà appresso, il numero dei membri che le è attribuito.

Art. 16 – I membri dei Collegi elettorali devono essere domiciliati nei circondari e dipartimenti rispettivi.

Art. 17 – Il Governo convoca le Assemblee di cantone, fissa il tempo della loro durata e l’oggetto della loro riunione.

 

Titolo III

Dei collegi elettorali

 

Art. 18 – I Collegi elettorali di circondario hanno un membro per ogni cinquecento abitanti domiciliati nel circondario. Il numero dei membri non può tuttavia superare i duecento, né essere al di sotto di duecento.

Art. 20 – I membri dei Collegi elettorali sono a vita.

Art. 21 – Se un membro di un Collegio elettorale viene denunciato al Governo per essersi permesso qualche atto contrario all’onore o alla Patria, il Governo invita il Collegio a manifestare il suo voto: occorrono i tre quarti dei voti per fare perdere al membro denunziato il suo posto nel Collegio.

Art. 22 – Si perde il posto nei Collegi elettorali per le medesime cause che fanno perdere il diritto di cittadino. – Lo si perde quando, senza impedimento legittimo, non si è partecipato a tre riunioni consecutive.

Art. 23 – Ad ogni sessione il Primo console nomina i presidenti dei Collegi elettorali. – Solo il presidente ha la polizia del Collegio elettorale, quando esso è riunito.

Art. 24 – I Collegi elettorali nominano, a ogni sessione, due scrutatori e un segretario.

Art. 25 – Per arrivare alla formazione dei Collegi elettorali di dipartimento, sarà compilata in ogni dipartimento, sotto gli ordini del ministro delle finanze, una lista dei seicento cittadini più tassati nei ruoli dei contributi fondiario mobiliare e suntuario e nel ruolo delle patenti. – Si aggiunge alla somma del contributo, nel domicilio del dipartimento, quella che si può dimostrare venga pagata nelle altre parti del territorio della Francia e delle sue colonie. – Questa lista sarà stampata.

Art. 26 – L’Assemblea di cantone trarrà da questa lista i membri che dovrà nominare al Collegio elettorale dei dipartimento.

Art. 27 – Il Primo console può aggiungere ai Collegi elettorali di circondario dieci membri presi fra i cittadini appartenenti alla legion d’onore, o che hanno reso dei servizi. – Egli può aggiungere ad ogni Collegio elettorale di dipartimento venti cittadini dei quali dieci presi fra i trenta più tassati dei dipartimento, e gli altri dieci, sia fra i membri della legion d’onore, sia fra i cittadini che hanno reso dei servizi. – Non è soggetto, per queste nomine, a delle epoche fisse.

Art. 28 – I Collegi elettorali di circondario presentano al Primo console due cittadini domiciliati nel circondario, per ogni posto vacante nel Consiglio di circondario. – Almeno uno di questi cittadini deve essere preso fuori dal Collegio elettorale che lo designa. – I Consigli di circondario si rinnovano per un terzo ogni cinque anni.

Art. 29 – I Collegi elettorali di circondario presentano, a ogni riunione, due cittadini perché facciano parte della lista sulla quale devono essere scelti i membri del Tribunato. – Almeno uno di questi cittadini deve essere preso obbligatoriamente fuori del Collegio che lo presenta. – Entrambi possono esser presi fuori del dipartimento.

Art. 30 – I Collegi elettorali di dipartimento presentano al Primo console due cittadini domiciliati nel dipartimento per ogni posto vacante nel Consiglio generale del dipartimento. – Almeno uno di questi cittadini deve esser preso obbligatoriamente fuori del Collegio elettorale che lo presenta. – I Consigli generali di dipartimento si rinnovano per un terzo ogni cinque anni.

Art. 31 – I Collegi elettorali di dipartimento presentano, a ogni riunione, due cittadini per formare la lista sulla quale sono nominati i membri del Senato. – Almeno uno deve obbligatoriamente esser preso fuori del Collegio che lo presenta, ed entrambi possono esser presi fuori del dipartimento. – Essi devono avere l’età e le qualità richieste dalla Costituzione.

Art. 32 – I Collegi elettorali di dipartimento e di circondario presentano ognuno due cittadini domiciliati nel dipartimento, per formare la lista sulla quale devono essere nominati i membri della deputazione al Corpo legislativo. – Uno di questi cittadini deve essere preso obbligatoriamente fuori del Collegio che lo presenta. – Sulla lista formata mercé la riunione delle presentazioni dei Collegi elettorali di dipartimento e di circondario devono esservi tre volte tanti candidati diversi, quanti sono i posti vacanti.

Art. 33 – Si può essere membro di un Consiglio di comune e di un Collegio elettorale di circondario o di dipartimento. – Non si può essere a un tempo membro di un Collegio di circondario e di un Collegio di dipartimento.

Art. 34 – I membri del Corpo legislativo e dei Tribunato non possono assistere alle sedute del Collegio elettorale del quale essi faranno parte. Tutti gli altri pubblici funzionari hanno diritto di assistervi e di votare.

Art. 35 – Nessuna Assemblea di cantone procederà alla nomina dei posti che le appartengono in un Collegio elettorale, se non quando questi posti siano ridotti ai due terzi.

Art. 36 – I Collegi elettorali si riuniscono solo in virtù di un atto di convocazione emanato dal Governo, e nel luogo che vien loro assegnato. – Essi possono occuparsi solo delle operazioni per le quali sono convocati, né possono continuare le loro sedute al di là del termine fissato dall’atto di convocazione. Se essi escono da questi limiti, il Governo ha il diritto di scioglierli.

Art. 37 – I Collegi elettorali non possono, né direttamente né indirettamente, sotto qualsiasi pretesto, corrispondere fra loro.

Art. 38 – Lo scioglimento di un Corpo elettorale ha per effetto il rinnovo di tutti i suoi membri.

 

Titolo IV

Dei consoli

 

Art. 39 – I consoli sono a vita. – Essi sono membri del Senato, e lo presiedono.

Art. 40 – Il Secondo e il Terzo console sono nominati dal Senato, in base alla presentazione del Primo.

Art. 41 – A questo effetto, allorché uno di questi posti viene a restar vacante, il Primo console presenta al Senato un primo soggetto; se questo non viene nominato, ne presenta un secondo; se il secondo non viene accettato, ne presenta un terzo, che viene obbligatoriamente nominato.

Art. 42 – Quando il Primo console lo creda conveniente, presenta un cittadino per succedergli alla sua morte, nelle forme indicate dall’articolo precedente.

Art. 43 – Il cittadino nominato per succedere al Primo console presta giuramento alla Repubblica, nelle mani del Primo console, assistito dal Secondo e Terzo console, in presenza del Senato, dei ministri, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, del Tribunato, del Tribunale di cassazione, degli arcivescovi, dei vescovi, dei presidenti dei Tribunali d’appello, dei presidenti dei Collegi elettorali, dei presidenti delle Assemblee di cantone, dei grandi ufficiali della Legion d’onore, e dei sindaci delle ventiquattro principali città della Repubblica. – Il segretario di Stato redige il verbale della prestazione del giuramento.

Art. 44 – Il giuramento è così concepito: “Giuro di mantenere la Costituzione, di rispettare la libertà delle coscienze, di oppormi al ritorno delle istituzioni feudali, di non fare mai la guerra se non per la difesa e la gloria della Repubblica, e di non impiegare il potere di cui sarò rivestito se non per l’onore del popolo, dal quale e per il quale io l’avrò ricevuto”.

Art. 45 – Prestato il giuramento, siede in Senato, immediatamente dopo il Terzo console.

Art. 46 – Il Primo console può depositare negli archivi del Governo il suo voto sulla nomina del successore, affinché sia presentato al Senato dopo la sua morte.

Art. 47 – In questo caso, egli chiama il Secondo e il Terzo console, i ministri, e i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato. – In loro presenza consegna al segretario di Stato il foglio munito del suo sigillo, nel quale è espresso il suo voto. Questo foglio è sottoscritto da tutti quelli che sono presenti all’atto. – Il segretario di Stato lo deposita negli archivi del Governo, in presenza dei ministri e dei presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato.

Art. 48 – Il Primo console può ritirare questo deposito osservando le formalità prescritte nell’articolo precedente.

Art. 49 – Dopo la morte del Primo console, se il suo voto è rimasto depositato, l’incartamento che lo racchiude viene ritirato dagli archivi del Governo dal segretario di Stato, in presenza dei ministri e dei presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato. L’integrità e l’identità vengono riconosciute in presenza del Secondo e del Terzo console. Esso viene trasmesso al Senato con un messaggio del Governo, con spedizione dei verbali che ne hanno constatato il deposito, l’identità e l’integrità.

Art. 50 – Se la persona presentata dal Primo console non è nominata, il Secondo e il Terzo console ne presentano una ciascuno; nel caso che neppur queste siano nominate, essi ne presentano ciascuno un’altra, e una delle due è obbligatoriamente nominata.

Art. 51 – Se il Primo console non ha lasciato presentazione alcuna, il Secondo e il Terzo console fanno le loro presentazioni separate; una prima, una seconda; e se né l’una né l’altra hanno ottenuto la nomina, una terza. Il Senato procede obbligatoriamente alla nomina alla terza presentazione.

Art. 52 – In ogni caso, le presentazioni e la nomina dovranno avvenire nelle ventiquattr’ore successive alla morte del Primo console.

Art. 53 – La legge fissa per la durata della vita di ogni Primo console lo stato delle spese del Governo.

 

Titolo V

Del Senato

 

Art. 54 – Il Senato regola con un Senato-consulto organico: 1) la costituzione delle colonie; 2) tutto ciò che non è stato previsto dalla Costituzione, e che è necessario al suo funzionamento; 3) esso chiarisce gli articoli della Costituzione che danno luogo a contrastanti interpretazioni.

Art. 55 – Il Senato, mediante atti intitolati Senato-consulti: 1) sospende per cinque anni le funzioni di giurati nei dipartimenti nei quali questa misura è necessaria; 2) dichiara, quando le circostanze lo esigano, dei dipartimenti fuori della Costituzione; 3) determina il tempo entro il quale degli individui arrestati in virtù dell’art. 46 della Costituzione debbano essere tradotti davanti ai tribunali, allorché non sia avvenuto nei dieci giorni dal loro arresto; 4) annulla le sentenze dei tribunali, quando queste costituiscano attentato alla sicurezza dello Stato; 5) scioglie il Corpo legislativo e il Tribunato; 6) nomina i Consoli.

Art. 56 – I Senato-consulti organici e i Senato-consulti sono deliberati dal Senato, su iniziativa del Governo. – Una semplice maggioranza basta per i Senato-consulti. Occorrono i due terzi dei voti dei membri presenti per un Senato-consulto organico.

Art. 57 – I progetti di Senato-consulti presentati in conseguenza degli articoli 54 e 55, sono discussi in un consiglio privato, composto dai consoli, da due ministri, da due senatori, da due consiglieri di Stato, e da due grandi ufficiali della Legion d’onore. – Il Primo console designa, per ogni riunione, i membri che devono comporre il Consiglio privato.

Art. 58 – Il Primo console ratifica i trattati di pace e di alleanza, dopo aver sentito il parere del consiglio privato. – Prima di promulgarli, egli ne dà conoscenza al Senato.

Art. 59 – L’atto di nomina di un membro del Corpo legislativo, del Tribunato e del Tribunale di cassazione, s’intitola Decreto.

Art. 60 – Gli atti del Senato relativi alla sua polizia e alla sua amministrazione interna, s’intitolano Deliberazioni.

Art. 61 – Nel corso dell’anno XI, si procederà alla nomina di quattordici cittadini per completare il numero di ottanta senatori, determinato dall’articolo 15 della Costituzione. Questa nomina sarà fatta dal Senato, in base alla presentazione del Primo console, che, per questa presentazione, e per le presentazioni ulteriori sino al numero di ottanta, sceglie tre persone nella lista dei cittadini designati dai Collegi elettorali.

Art. 62 – I membri del Gran consiglio della Legion d’onore sono membri del Senato, qualunque sia la loro età.

Art. 63 – Il Primo console può, inoltre, nominare al Senato, senza preventiva presentazione da parte dei Collegi elettorali di dipartimento, dei cittadini segnalatisi per i loro servizi e le loro capacità, a condizione tuttavia che essi abbiano l’età richiesta dalla Costituzione, e che il numero dei senatori non possa, in nessun caso, superare i centoventi.

Art. 64 – I senatori potranno essere consoli, ministri, membri della Legion d’onore, ispettori della pubblica istruzione, e impiegati in missioni straordinarie e temporanee. – Il Senato nomina, ogni anno, due dei suoi membri per ricoprire le funzioni di segretari.

Art. 65 – I ministri hanno ingresso al Senato, ma senza voto deliberativo, se non sono senatori.

 

Titolo VI

Dei consiglieri di Stato

 

Art. 66 – I consiglieri di Stato non dovranno mai superare il numero di cinquanta.

Art. 67 – Il Consiglio di Stato si divide in sezioni.

Art. 68 – I ministri hanno posto, seduta e voto deliberativo nel Consiglio di Stato.

 

Titolo VII

Del Corpo legislativo

 

Art. 69 – Ogni dipartimento avrà nel Corpo legislativo un numero di membri proporzionato all’estensione della sua popolazione, conformemente alla tabella qui allegata [...].

Art. 70 – Tutti i membri del Corpo legislativo appartenenti alla stessa deputazione sono nominati contemporaneamente.

Art. 71 – I dipartimenti della Repubblica sono divisi in cinque serie, conformemente alla tabella qui allegata [...].

Art. 72 – I deputati attuali sono classificati nelle cinque serie.

Art. 73 – Essi saranno rinnovati nell’anno al quale apparterrà la serie in cui sarà posto il dipartimento al quale saranno stati ammessi.

Art. 74 – I deputati tuttavia, che sono stati nominati nell’anno X, compiranno i loro cinque anni.

Art. 75 – Il Governo convoca, aggiorna e proroga il Corpo legislativo.

 

Titolo VIII

Del Tribunato

 

Art. 76 – A datare dall’anno XII, il Tribunato sarà ridotto a cinquanta membri. Metà dei cinquanta uscirà ogni tre anni. Fino a questa riduzione, i membri uscenti non saranno sostituiti. Il Tribunato si divide in sezioni.

Art. 77 – Il Corpo legislativo e il Tribunato sono rinnovati in tutti i loro membri quando il Senato ne ha pronunciato lo scioglimento.

 

Titolo IX

Della giustizia e dei tribunali

 

Art. 78 – Vi è un Gran-giudice ministro della giustizia.

Art. 79 – Egli ha un posto eminente al Senato e al Consiglio di Stato.

Art. 80 – Egli presiede il tribunale di cassazione e i tribunali d’appello, quando il Governo lo creda conveniente.

Art. 81 – Egli ha sui tribunali, le giustizie di pace e i membri che le compongono, il diritto di sorveglianza e di rimprovero.

Art. 82 – Il Tribunale di cassazione, da lui presieduto, ha diritto di censura e di disciplina sui tribunali d’appello e i tribunali criminali; egli può per causa grave sospendere i giudici dalle loro funzioni, deferirli al Gran-giudice, per rendere conto della loro condotta.

Art. 83 – I tribunali d’appello hanno diritto di sorveglianza sui tribunali civili della loro circoscrizione, e i tribunali civili sul giudice di pace del loro circondario.

Art. 84 – Il commissario del Governo presso il tribunale di cassazione sorveglia i commissari presso i tribunali d’appello e i tribunali criminali. – I commissari presso i tribunali d’appello sorvegliano i commissari presso i tribunali civili.

Art. 85 – I membri del tribunale di cassazione sono nominati dal Senato, in base alla presentazione del Primo console. – Il Primo console presenta tre persone per ogni posto vacante.

 

Titolo X

Diritto di grazia

 

Art. 86 – Il Primo console ha il diritto di grazia. – Egli lo esercita dopo avere ascoltato, in un Consiglio privato, il Gran-giudice, due ministri, due senatori, due consiglieri di Stato, e due giudici del tribunale di cassazione.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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