SENATO-CONSULTO ORGANICO

del 28 floreale anno XII (18 maggio 1804)

 

 

Titolo I

 

Art. 1 Il Governo della Repubblica è affidato a un Imperatore, che prende il titolo di Imperatore dei Francesi. – La giustizia è resa in nome dell’Imperatore, dagli ufficiali che egli istituisce.

Art. 2 – Napoleone Bonaparte, attuale Primo console della Repubblica, è Imperatore dei Francesi.

 

Titolo II

Della successione

 

Art. 3 – La dignità imperiale è ereditaria nella discendenza diretta, naturale e legittima di Napoleone Bonaparte, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e con l’esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 4 – Napoleone Bonaparte può adottare i figli o nipoti dei suoi fratelli, purché abbiano compiuto l’età di diciotto anni ed egli stesso non abbia figli maschi al momento dell’adozione. – I figli adottivi entrano nella linea della sua discendenza diretta. – Se, posteriormente all’adozione, gli sopravvengono dei figli maschi, i figli adottivi possono essere chiamati soltanto dopo i discendenti naturali e legittimi. – L’adozione è vietata ai successori di Napoleone Bonaparte e ai loro discendenti.

Art. 5 – In mancanza di erede naturale e legittimo o di erede adottivo di Napoleone Bonaparte, la dignità imperiale è devoluta e deferita a Giuseppe Bonaparte, e ai suoi discendenti naturali e legittimi, per ordine di primogenitura, e di maschio in maschio, con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 6 – In mancanza di Giuseppe Bonaparte e dei suoi discendenti maschi, la dignità imperiale è devoluta e deferita a Luigi Bonaparte e ai suoi discendenti naturali e legittimi, per ordine di primogenitura, e di maschio in maschio, con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

Art. 7 – In mancanza di erede naturale e legittimo e di crede adottivo di Napoleone Bonaparte; in mancanza di eredi naturali e legittimi di Giuseppe Bonaparte e dei suoi discendenti maschi; di Luigi Bonaparte e dei suoi discendenti maschi; un Senato-consulto organico, proposto al Senato dai titolari delle grandi dignità dell’Impero, e sottoposto all’accettazione del popolo, nomina l’Imperatore, e regola nella sua famiglia l’ordine della eredità, di maschio in maschio, con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza,

Art. 8 – Fino a che non si attua l’elezione del nuovo Imperatore, gli affari dello Stato sono governati dai ministri, che si costituiscono in Consiglio di Governo, e deliberano a maggioranza dei voti. Il segretario di Stato tiene il registro delle deliberazioni.

 

Titolo III

Della Famiglia Imperiale

 

Art. 9 – I membri della famiglia imperiale, nell’ordine di successione, portano il titolo di Principi francesi. – Il primogenito dell’Imperatore porta quello di Principe imperiale.

Art. 10 – Un Senato-consulto regola il modo dell’educazione dei principi francesi.

Art. 11 – Essi sono membri del Senato e del Consiglio di Stato quando hanno raggiunto il diciottesimo anno.

Art. 12 – Non possono sposarsi senza l’autorizzazione dell’Imperatore. – Il matrimonio di un principe francese, fatto senza l’autorizzazione dell’Imperatore, comporta la privazione di ogni diritto alla successione, tanto per colui che l’ha contratto quanto per i suoi discendenti. Tuttavia, se non esiste prole da questo matrimonio ed esso viene a sciogliersi, il principe che lo aveva contratto riacquista i suoi diritti alla successione.

Art. 13 – Gli atti constatanti la nascita, i matrimoni e i decessi dei membri della famiglia imperiale, sono trasmessi, dietro un ordine dell’Imperatore, al Senato, che ne ordina la trascrizione sui suoi registri e il deposito negli archivi.

Art. 14 – Napoleone Bonaparte stabilisce con degli statuti, ai quali i suoi successori sono tenuti a conformarsi: 1) i doveri degli individui di ogni sesso, membri della famiglia imperiale, verso l’Imperatore; 2) un’organizzazione del palazzo imperiale conforme alla dignità del trono ed alla grandezza della Nazione.

Art. 15 – La lista civile resta regolata così come lo fu dagli articoli 1 e 44 del decreto del 26 maggio 1791. – I principi francesi Giuseppe e Luigi Bonaparte, e in avvenire i figli cadetti naturali e legittimi dell’Imperatore, saranno trattati conformemente agli articoli 1, 10, 11, 12 e 13 del decreto del 2 dicembre 1790. L’Imperatore potrà fissare la dotazione vedovile dell’Imperatrice e farla gravare sulla lista civile; i successori non potranno introdurre alcun cambiamento nelle disposizioni che egli avrà fatto a questo riguardo.

Art. 16 – L’Imperatore visita i dipartimenti: pertanto, dei palazzi imperiali sono stabiliti nei quattro punti principali dell’Impero. – Questi palazzi sono designati e le loro dipendenze fissate da una legge.

 

Titolo IV

Della reggenza

 

Art. 17 – L’Imperatore è minore fino all’età di 18 anni compiuti; durante la sua minore età, vi è un Reggente dell’Impero.

Art. 18 – Il Reggente deve avere compiuto almeno l’età di venticinque anni. Le donne sono escluse dalla reggenza.

Art. 19 – L’Imperatore designa il Reggente tra i principi francesi, aventi l’età richiesta dall’articolo precedente; e in mancanza, tra i titolari delle grandi dignità dell’Impero.

Art. 20 – In mancanza di designazione da parte dell’Imperatore, la reggenza è deferita al principe più vicino in grado, nell’ordine dell’eredità, che abbia venticinque anni compiuti.

Art. 21 – Se, nel caso in cui l’Imperatore non abbia designato il Reggente, nessuno dei principi francesi ha l’età di venticinque anni compiuti, il Senato elegge il Reggente tra i titolari delle grandi dignità dell’Impero.

Art. 22 – Se, a causa della minore età del principe chiamato alla reggenza nell’ordine dell’eredità, essa è stata assegnata a un parente più lontano, o ad uno dei titolari delle grandi dignità dell’Impero, il Reggente entrato in esercizio continua le sue funzioni fino alla maggiore età dell’Imperatore.

Art. 23 – Nessun Senato-consulto organico può essere emanato durante la reggenza, né prima che sia trascorso il terzo anno della maggiore età.

Art. 24 – Il Reggente esercita tutti gli attributi della dignità imperiale fino alla maggiore età dell’Imperatore. – Tuttavia non può fare delle nomine né alle grandi dignità dell’Impero né ai posti di grandi ufficiali che si trovassero vacanti all’epoca della reggenza, o che si rendessero vuoti durante la minore età, né servirsi della prerogativa riservata all’Imperatore di elevare dei cittadini al rango di senatore. – Non può revocare né il grande giudice, né il segretario di Stato.

Art. 25 – Non è personalmente responsabile degli atti della sua amministrazione.

Art. 26 – Tutti gli atti della reggenza sono fatti in nome dell’Imperatore minore.

Art. 27 – Il Reggente non propone progetti di legge o di Senato-consulto e non adotta regolamenti d’amministrazione pubblica se non dopo aver sentito il parere del Consiglio di reggenza, composto dai titolari delle grandi dignità dell’Impero. – Non può dichiarare la guerra né firmare trattati di pace, d’alleanza o di commercio se non dopo averne deliberato nel Consiglio di reggenza, i cui membri, in questo solo caso, hanno voto deliberativo. La deliberazione ha luogo alla maggioranza dei voti, e se vi è parità di voti, essa sarà decisa dal Reggente. – Il ministro degli affari esteri partecipa al Consiglio di reggenza, quando questo consiglio delibera su argomenti relativi al suo dicastero. – Il Gran-giudice, ministro della giustizia, vi può essere chiamato per ordine del Reggente. – Il segretario di Stato tiene il registro delle deliberazioni.

Art. 28 – La reggenza non conferisce diritti sulla persona dell’Imperatore minore.

Art. 29 – Lo stipendio del Reggente è fissato al quarto dell’ammontare della lista civile.

Art. 30 – La custodia dell’Imperatore minore è affidata alla madre e in mancanza al principe designato a questo scopo dal predecessore dell’Imperatore minore. – In mancanza della madre dell’Imperatore minore, e di un principe designato dall’Imperatore, il Senato affida la custodia dell’Imperatore minore ad uno dei titolari delle grandi dignità dell’Impero. – Non possono essere eletti per la custodia dell’Imperatore minore né il Reggente e i suoi discendenti né le donne.

Art. 31 – Nel caso in cui Napoleone Bonaparte si servirà della facoltà conferitagli dall’art. 4, titolo II, l’atto di adozione sarà fatto in presenza dei titolari delle grandi dignità dell’Impero, ricevuto dal segretario di Stato, e trasmesso subito al Senato per essere trascritto sui suoi registri e depositato nei suoi archivi. – Quando l’Imperatore designa, sia un Reggente per la minore età, sia un principe per la custodia di un Imperatore minore, sono osservate le stesse formalità. – Gli atti di designazione, sia di un Reggente per la minore età, sia di un principe per la custodia di un Imperatore minore, sono liberamente revocabili da parte dell’Imperatore. – Ogni atto di adozione, di designazione, o di revoca di designazione, che non sarà stato trascritto sui registri del Senato prima del decesso dell’Imperatore, sarà nullo e di nessun effetto.

 

Titolo V

Delle grandi dignità dell’Impero

 

Art. 32 – Le grandi dignità dell’Impero sono quelle: di grande elettore; d’arcicancelliere dell’Impero; d’arcicancelliere di Stato; di arcitesoriere; di conestabile; di grande ammiraglio.

Art. 33 – I titolari delle grandi dignità dell’Impero sono nominati dall’Imperatore. Godono degli stessi onori dei principi francesi e prendono posto immediatamente dopo di essi. – L’epoca della loro ammissione determina il rango che essi occupano rispettivamente.

Art. 34 – Le grandi dignità dell’Impero sono inamovibili.

Art. 35 – I titolari delle grandi dignità dell’Impero sono senatori e consiglieri di Stato.

Art. 36 – Essi formano il Gran Consiglio dell’Imperatore; sono membri del Consiglio privato; compongono il Gran Consiglio della Legion d’onore; gli attuali membri del Gran Consiglio della Legion d’onore conservano, per la durata della loro vita, i loro titoli, le loro funzioni e prerogative.

Art. 37 – Il Senato e il Consiglio di Stato sono presieduti dall’Imperatore. Quando l’Imperatore non presiede il Senato o il Consiglio di Stato, egli designa tra i titolari delle grandi dignità dell’Impero chi deve presiedere.

Art. 38 – Tutti gli atti del Senato e del Corpo legislativo sono fatti in nome dell’Imperatore, e promulgati o pubblicati con il sigillo imperiale.

Art. 39 – Il grande elettore adempie le funzioni di cancelliere: 1) per la convocazione del Corpo legislativo, dei Collegi elettorali e delle Assemblee di cantone; 2) per la promulgazione dei Senato-consulti ordinanti lo scioglimento, sia del Corpo legislativo, sia dei Collegi elettorali. Il grande elettore presiede in assenza dell’Imperatore, quando il Senato procede alle nomine dei senatori, dei legislatori e dei tribuni. Egli può risiedere nel palazzo del Senato. Porta alla conoscenza dell’Imperatore i reclami formulati dai Collegi elettorali o dalle Assemblee di cantone per la conservazione delle loro prerogative. Quando un membro di un Collegio elettorale è denunziato, conformemente all’articolo 21 del Senato-consulto organico del 16 termidoro anno X, per essersi permesso qualche atto contrario all’onore o alla patria, il grande elettore invita il Collegio a manifestare il suo voto. Egli porta il voto del Collegio alla conoscenza dell’Imperatore. – Il grande elettore presenta i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo e del Tribunato, al giuramento che essi prestano nelle mani dell’Imperatore. Riceve il giuramento dei presidenti dei Collegi elettorali di dipartimento e delle Assemblee di cantone. – Presenta le deputazioni solenni del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, del Tribunato e dei Collegi elettorali, quando sono ammesse all’udienza dell’Imperatore.

Art. 40 – L’arcicancelliere dell’Impero adempie le funzioni di cancelliere per la promulgazione dei Senato-consulti organici e delle leggi. Esplica parimenti quelle di cancelliere del palazzo imperiale. È presente alla relazione annuale nella quale il gran-giudice ministro della giustizia rende conto all’Imperatore degli abusi che possono essersi introdotti nell’amministrazione della giustizia, sia civile, sia criminale. Presiede l’Alta corte imperiale. Presiede le sezioni riunite del Consiglio di Stato e del Tribunato, conformemente all’articolo 95, titolo XI. È presente alla celebrazione dei matrimoni ed alla nascita dei principi; all’incoronazione ed alle esequie dell’Imperatore. Firma i verbali redatti dal segretario di Stato. Presenta i titolari delle grandi dignità dell’Impero, i ministri e il segretario di Stato, i grandi ufficiali civili della corona e il primo presidente della Corte di cassazione, al giuramento che essi prestano nelle mani dell’Imperatore. Riceve il giuramento dei membri e il pubblico ministero della Corte di cassazione, dei presidenti e dei procuratori generali delle Corti di appello e delle Corti criminali. Presenta le deputazioni solenni e i membri delle Corti di giustizia ammessi all’udienza dell’Imperatore. Firma e appone il sigillo alle commissioni e ai brevetti dei membri delle Corti di giustizia e degli ufficiali ministeriali; appone il sigillo alle commissioni e ai brevetti delle funzioni civili amministrative e agli altri atti che saranno designati nel regolamento sul sigillo.

Art. 41 – L’arcicancelliere di Stato assolve le funzioni di cancelliere per la promulgazione dei trattati di pace e di alleanza e per le dichiarazioni di guerra. Presenta all’Imperatore e firma le credenziali e la corrispondenza d’etichetta con le varie corti dell’Europa, redatte secondo le forme del protocollo imperiale, del quale egli è il custode. È presente alla relazione annuale nella quale il ministro degli affari esteri rende conto all’Imperatore della situazione politica dello Stato. Presenta gli ambasciatori e i ministri dell’Imperatore nelle corti straniere al giuramento che essi prestano nelle mani di Sua Maestà imperiale. Riceve il giuramento dei residenti, incaricati di affari, segretari di ambasciata e di legazione, e dei commissari generali e commissari delle relazioni commerciali. Presenta le ambascerie straordinarie e gli ambasciatori e ministri francesi e stranieri.

Art. 42 – L’arcitesoriere è presente alla relazione annuale nella quale i ministri delle finanze e del tesoro pubblico rendono all’Imperatore i conti delle entrate e delle spese dello Stato, ed espongono il loro parere sui bisogni delle finanze dell’Impero. I conti delle entrate e delle spese annuali, prima di essere presentati all’Imperatore, sono rivestiti del suo visto. Riceve ogni tre mesi la relazione dei lavori della Contabilità nazionale, e ogni anno le risultanze generali e i pareri di riforma e di miglioramento nelle differenti parti della Contabilità; li porta alla conoscenza dell’Imperatore. Regola, ogni anno, il Gran libro del debito pubblico. Firma i brevetti delle pensioni civili. Presiede le sezioni riunite del Consiglio di Stato e del Tribunato, conformemente all’art. 95, titolo XI. Riceve il giuramento dei membri della Contabilità nazionale, delle amministrazioni delle finanze e dei principali agenti del Tesoro pubblico. Presenta le deputazioni della Contabilità nazionale e delle amministrazioni finanziarie ammesse all’udienza dell’Imperatore.

Art. 43 – Il conestabile è presente alla relazione annuale nella quale il ministro della guerra e il direttore dell’amministrazione della guerra rendono conto all’Imperatore delle disposizioni da prendere per completare il sistema della difesa delle frontiere, la manutenzione, la riparazione e l’approvvigionamento delle piazze. Pone la prima pietra delle piazzaforti, di cui venga ordinata la costruzione.

È governatore delle scuole militari. Quando l’Imperatore non consegna personalmente le bandiere ai corpi dell’esercito, queste vengono consegnate ad essi in suo nome dal conestabile. Nell’assenza dell’Imperatore, il conestabile passa le grandi riviste della guardia imperiale. Quando un generale d’armata è accusato di un delitto contemplato dal codice penale militare, il conestabile può presiedere il Consiglio di guerra che deve giudicare. Presenta i marescialli dell’Impero, i colonnelli generali, gli ispettori generali, gli ufficiali generali e i colonnelli di tutte le armi al giuramento che essi prestano nella mani dell’Imperatore. Riceve il giuramento dei maggiori, dei capi di battaglione e di squadrone di ogni arma. Insedia i marescialli dell’Impero. Presenta gli ufficiali generali e i colonnelli, maggiori, capi di battaglione e di squadrone di tutte le armi, quando sono ammessi all’udienza dell’Imperatore. Firma i brevetti dell’esercito e quelli dei militari pensionati dello Stato.

Art. 44 – Il grande ammiraglio è presente alla relazione annuale nella quale il ministro della marina rende conto all’Imperatore dello stato delle costruzioni navali, degli arsenali e degli approvvigionamenti. Riceve annualmente e presenta all’Imperatore i conti della cassa degli invalidi della marina. Quando un ammiraglio, vice-ammiraglio o contr’ammiraglio comandante in capo di un’armata navale è accusato di un delitto contemplato dal codice penale marittimo, il grande-ammiraglio può presiedere la Corte marziale che deve giudicare. Presenta gli ammiragli, i vice-ammiragli, i contr’ammiragli e i capitani di vascello al giuramento che essi prestano nelle mani dell’Imperatore. Riceve il giuramento dei membri del Consiglio delle prede e dei capitani di fregata. Presenta gli ammiragli, i vice-ammiragli, i contr’ammiragli, i capitani di vascello e di fregata, e i membri del consiglio delle prede, quando sono ammessi all’udienza dell’Imperatore. Firma i brevetti degli ufficiali della marina e quelli dei marittimi pensionati dallo Stato.

Art. 45 – Ogni titolare delle grandi dignità dell’Impero presiede un Collegio elettorale di dipartimento. Il Collegio elettorale con sede a Bruxelles è presieduto dal grande-elettore. Il Collegio elettorale con sede a Bordeaux è presieduto dall’arcicancelliere dell’Impero. Il Collegio elettorale con sede a Nantes è presieduto dall’arcicancelliere di Stato. Il Collegio elettorale con sede a Lione è presieduto dall’arcitesoriere dell’Impero. Il Collegio elettorale con sede a Torino è presieduto dal conestabile. Il Collegio elettorale con sede a Marsiglia è presieduto dal grande-ammiraglio.

Art. 46 – Ogni titolare delle grandi dignità dell’Impero riceve annualmente, a titolo di stipendio fisso, il terzo della somma destinata ai principi, conformemente al decreto del 21 dicembre 1790.

Art. 47 – Uno statuto dell’Imperatore regola le funzioni dei titolari delle grandi dignità dell’Impero presso l’Imperatore e determina il loro costume nelle grandi cerimonie. I successori dell’Imperatore possono derogare a questo statuto solo per mezzo di un Senato-consulto.

 

Titolo VI

Dei grandi ufficiali dell’Impero

 

Art. 48 – I grandi ufficiali dell’Impero sono: In primo luogo dei marescialli dell’Impero, scelti tra i generali più distinti. Non superano il numero di sedici. Non fanno parte di questo numero i marescialli dell’Impero che sono senatori. In secondo luogo, otto ispettori e colonnelli generali della artiglieria e del genio, delle truppe a cavallo e della marina. In terzo luogo, dei grandi ufficiali civili della corona, così come saranno istituiti dagli statuti dello Imperatore.

Art. 49 – I posti dei grandi ufficiali sono inamovibili.

Art. 50 – Ognuno dei grandi ufficiali dell’Impero presiede un collegio elettorale che gli viene particolarmente destinato al momento della sua nomina.

Art. 51 – Se, per un ordine dell’Imperatore, o per qualsivoglia altra causa, un titolare di una grande dignità dell’Impero, o un grande ufficiale viene a cessare dalle sue funzioni, conserva il titolo, il rango, le prerogative, e la metà del suo stipendio: li perde solo per una sentenza dell’Alta corte imperiale.

 

Titolo VII

Dei giuramenti

 

Art. 52 – Entro i due anni successivi al suo avvento, o alla maggiore età, l’Imperatore, accompagnato: dai titolari delle grandi dignità dell’Impero; dai ministri; dai grandi ufficiali dell’Impero; presta giuramento al popolo francese sull’Evangelo, e in presenza: del Senato; del Consiglio di Stato; del Corpo legislativo; del Tribunato; della Corte di Cassazione; degli arcivescovi; dei vescovi; dei grandi ufficiali della Legion d’onore; della Contabilità nazionale; dei presidenti delle Corti di appello; dei presidenti dei Collegi elettorali; dei presidenti dei concistori; e dei sindaci delle trentasei principali città dell’Impero. Il segretario di Stato redige verbale della prestazione del giuramento.

Art. 53 – Il giuramento dell’Imperatore è così concepito: “Giuro di mantenere l’integrità del territorio della Repubblica, di rispettare e far rispettare le leggi del concordato e la libertà dei culti; di rispettare e di far rispettare l’eguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l’irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; di non riscuotere alcuna imposta, di non stabilire alcuna tassa se non in virtù della legge; di mantenere l’istituzione della Legion d’onore, di governare con il solo proposito dell’interesse, della felicità e della gloria del popolo francese”.

Art. 54 – Prima di cominciare l’esercizio delle sue funzioni, il Reggente accompagnato: dai titolari delle grandi dignità dell’Impero; dai ministri; dai grandi ufficiali dell’Impero; presta giuramento sull’Evangelo, e in presenza: del Senato; del Consiglio di Stato; del presidente e dei questori del Tribunato; e dei grandi ufficiali della Legion d’onore. Il segretario di Stato redige il verbale della prestazione del giuramento.

Art. 55 – Il giuramento del Reggente è concepito in questi termini: “Giuro di amministrare gli affari dello Stato, conformemente alle costituzioni dell’Impero, ai Senato-consulti e alle leggi; di mantenere in tutta la loro integrità il territorio della Repubblica, i diritti della nazione e quelli della dignità imperiale, e di rimettere fedelmente all’Imperatore, al momento della sua maggiore età, il potere il cui esercizio mi è affidato”.

Art. 56 – I titolari delle grandi dignità dell’Impero, i ministri e il segretario di Stato, i grandi ufficiali, i membri del Senato, del Consiglio di Stato, del Corpo legislativo, del Tribunato, dei Collegi elettorali e delle Assemblee di cantone, prestano giuramento in questi termini: “Giuro obbedienza alle costituzioni dell’impero e fedeltà all’Imperatore”. I funzionari pubblici civili e giudiziari, e gli ufficiali e i soldati dell’esercito di terra e di mare prestano lo stesso giuramento.

 

Titolo VIII

Del Senato

 

Art. 57 – Il Senato si compone: 1) dei principi francesi che abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età; 2) dei titolari delle grandi dignità dell’impero; 3) degli ottanta membri in base alla presentazione di candidati scelti dall’Imperatore sulle liste formate dai Collegi elettorali di dipartimento; 4) dei cittadini che l’Imperatore giudica conveniente elevare alla dignità di senatore. Nel caso in cui il numero di senatori supererà quello che è stato fissato dall’articolo 63 del Senato-consulto organico del 16 termidoro anno X, si provvederà, a tal riguardo, con una legge alla esecuzione dell’art. 17 del Senato-consulto del 14 nevoso anno XI.

Art. 58 – Il presidente del Senato è nominato dall’Imperatore, e scelto tra i senatori. Le sue funzioni durano un anno.

Art. 59 – Egli convoca il Senato su un ordine motu-proprio dell’Imperatore e su domanda, o delle commissioni delle quali si parlerà qui appresso, articoli 60 e 64, o di un senatore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 70, o di un ufficiale del Senato, per gli affari interni del Corpo. – Riferisce all’Imperatore sulle convocazioni fatte su domanda delle commissioni o di un senatore, sul loro oggetto, e sui risultati delle deliberazioni del Senato.

Art. 60 – Una commissione di sette membri nominati dal Senato, e scelti nel suo seno, giudicherà, in seguito alla comunicazione che le vien data dai ministri, degli arresti effettuati conformemente all’articolo 46 della Costituzione, quando le persone arrestate non sono state tradotte davanti ai tribunali entro i dieci giorni dal loro arresto. – Questa commissione è chiamata commissione senatoriale della libertà individuale.

Art. 61 – Tutte le persone arrestate e non sottoposte a giudizio dopo i dieci giorni dal loro arresto possono ricorrere direttamente, da se stesse o a mezzo dei parenti o dei loro rappresentanti, e per via di petizione, alla commissione senatoriale della libertà individuale.

Art. 62 – Quando la commissione ritiene che la detenzione prolungata al di là dei dieci giorni dall’arresto non sia giustificata dall’interesse dello Stato, invita il ministro che ha ordinato l’arresto a far mettere in libertà la persona detenuta, o a rinviarla davanti ai tribunali ordinari.

Art. 63 – Se, dopo tre inviti consecutivi, rinnovati nello spazio di un mese, la persona detenuta non è messa in libertà o rinviata davanti ai tribunali ordinari, la commissione domanda una riunione del Senato, che è convocata dal presidente, e che emette, se è il caso, la dichiarazione seguente: “Vi sono forti presunzioni che N. sia detenuto arbitrariamente”. Si procede poi conformemente alle disposizioni dell’articolo 112, titolo XIII, Dell’Alta corte imperiale.

Art. 64 – Una commissione di sette membri nominati dal Senato e scelti nel suo seno è incaricata di vegliare alla libertà della stampa. – Non rientrano nella sua competenza le opere che si stampano e si distribuiscono per abbonamento e ad epoche periodiche. – Questa commissione è chiamata commissione senatoriale della libertà della stampa.

Art. 65 – Gli autori, tipografi o librai che credano di avere giustificati motivi di reclami per impedimenti posti alla stampa o alla circolazione di un’opera possono ricorrere direttamente e per via di petizione alla commissione senatoriale della libertà della stampa.

Art. 66 – Quando la commissione ritiene che gli impedimenti non siano giustificati dall’interesse dello Stato, invita il ministro che ha dato l’ordine a revocarlo.

Art. 67 – Se, dopo tre inviti consecutivi, rinnovati nello spazio di un mese, gli impedimenti continuano a sussistere, la commissione domanda una riunione del Senato, che è convocato dal presidente, e che emette, se è il caso, la dichiarazione seguente: “Vi sono forti presunzioni che la libertà della stampa è stata violata”. Si procede poi conformemente alla disposizione dell’articolo 112, titolo XIII, Dell’Alta corte imperiale.

Art.  68 – Ogni quattro mesi un membro di ognuna delle commissioni senatoriali cessa dalle sue funzioni.

Art. 69 – I progetti di legge decretati dal Corpo legislativo sono trasmessi, lo stesso giorno della loro adozione, al Senato e depositati nei suoi archivi.

Art. 70 – Ogni decreto emanato dal Corpo legislativo può essere denunziato al Senato da un senatore: 1) come tendente alla restaurazione del regime feudale; 2) come contrario alla irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; 3) come non deliberato nelle forme prescritte dalle costituzioni dell’Impero, dai regolamenti e dalle leggi; 4) come attentante alle prerogative della dignità imperiale e a quelle del Senato; senza pregiudizio dell’esecuzione degli articoli 31 e 37 dell’atto delle costituzioni dell’Impero, in data 22 frimaio anno VIII.

Art. 71 – Il Senato, entro i sei giorni successivi all’adozione del progetto di legge, deliberando sul rapporto di una commissione speciale, e dopo aver inteso tre letture del decreto in tre sedute tenute in giorni differenti, può esprimere l’opinione che non vi è luogo a promulgare la legge. – Il presidente porta all’Imperatore la deliberazione motivata del Senato.

Art. 72 – L’Imperatore, dopo aver inteso il Consiglio di Stato, dichiara con un decreto la sua adesione alla deliberazione del Senato, o fa promulgare la legge.

Art. 73 – Ogni legge la cui promulgazione, in questa circostanza, non è stata fatta prima dello spirare del termine di dieci giorni, non può più essere promulgata se non è stata di nuovo deliberata e adottata dal Corpo legislativo.

Art. 74 – Le operazioni globali di un collegio elettorale, e le operazioni parziali che sono relative alla presentazione dei candidati al Senato, al Corpo legislativo e al Tribunato non possono essere annullate per causa d’incostituzionalità se non da un Senato-consulto.

 

Titolo IX

Del Consiglio di Stato

 

Art. 75 – Quando il Consiglio di Stato delibera sui progetti di leggi o sui regolamenti di amministrazione pubblica, i due terzi dei membri del Consiglio in servizio ordinario devono essere presenti. Il numero dei consiglieri di Stato presenti non può essere minore di venticinque.

Art. 76 – Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni; e cioè: sezione della legislazione; sezione dell’interno; sezione delle finanze; sezione della guerra; sezione della marina; e sezione del commercio.

Art. 77 – Quando un membro del Consiglio di Stato è stato portato per cinque anni sulla lista dei membri del Consiglio in servizio ordinario, egli riceve un brevetto di consigliere di Stato a vita. – Quando cessa di essere portato sulla lista del Consiglio di Stato in servizio ordinario o straordinario, egli ha diritto solo al terzo dello stipendio di consigliere di Stato. – Perde il suo titolo e i suoi diritti solo per una sentenza dell’Alta corte imperiale, che comporti pena afflittiva o infamante.

 

Titolo X

Del Corpo legislativo

 

Art. 78 – I membri uscenti del Corpo legislativo possono essere rieletti senza intervallo.

Art. 79 – I progetti di legge presentati al Corpo legislativo sono rinviati alle tre sezioni del Tribunato.

Art. 80 – Le sedute del Corpo legislativo si distinguono in sedute ordinarie e in comitati generali.

Art. 81 – Le sedute ordinarie sono composte dai membri del Corpo legislativo, dagli oratori dei Consiglio di Stato, dagli oratori delle tre sezioni del Tribunato. – I comitati generali sono composti soltanto dai membri del Corpo legislativo. – Il presidente del Corpo legislativo presiede le sedute ordinarie e i comitati generali.

Art. 82 – In seduta ordinaria, il Corpo legislativo ascolta gli oratori del Consiglio di Stato e quelli delle tre sezioni del Tribunato, e vota sul progetto di legge. – In comitato generale, i membri del Corpo legislativo discutono fra di loro i vantaggi e gli inconvenienti del progetto di legge.

Art. 83 – Il Corpo legislativo si costituisce in comitato generale: 1) sull’invito del presidente per gli affari interni del corpo; 2) su una domanda fatta al presidente e firmata da cinquanta membri presenti. – In questi due casi, il comitato generale è segreto, e le discussioni non devono essere né stampate né divulgate; 3) sulla domanda degli oratori del Consiglio di Stato, all’uopo appositamente autorizzati. – In questo caso, il comitato generale è obbligatoriamente pubblico. Nessuna deliberazione può essere presa nei comitati generali.

Art. 84 – Quando la discussione in comitato generale è chiusa la deliberazione è aggiornata all’indomani in seduta ordinaria.

Art. 85 – Il Corpo legislativo, il giorno in cui deve votare sul progetto di legge, ascolta, nella stessa seduta il riassunto che ne fanno gli oratori del Consiglio di Stato.

Art. 86 – La deliberazione di un progetto di legge, in nessun caso, può essere differita oltre il terzo giorno da quello che era stato fissato per la chiusura della discussione.

Art. 87 – Le sezioni del Tribunato costituiscono le sole commissioni del Corpo legislativo, che non può formarne altre eccetto che nel caso enunciato dall’articolo 113, titolo XIII, Dell’Alta corte imperiale.

 

Titolo XI

Del Tribunato

 

Art. 88 – Le funzioni dei membri del Tribunato durano dieci anni.

Art. 89 – Il Tribunato è rinnovato per metà ogni cinque anni. – Il primo rinnovo avrà luogo, per la sessione dell’anno XVII, conformemente al Senato-consulto organico del 16 termidoro anno X.

Art. 90 – Il presidente del Tribunato è nominato dall’Imperatore, su una lista di tre candidati composta dal Tribunato a scrutinio segreto e alla maggioranza assoluta.

Art. 91 – Le funzioni del presidente del Tribunato durano due anni.

Art. 92 – Il Tribunato ha due questori. – Essi sono nominati dall’Imperatore, su una triplice lista di candidati scelti dal Tribunato a scrutinio segreto ed alla maggioranza assoluta. – Le loro funzioni sono le stesse di quelle attribuite ai questori del Corpo legislativo, dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del Senato-consulto organico del 28 frimaio anno XII. – Ogni anno si provvede al rinnovo di un questore.

Art. 93 – Il Tribunato è diviso in tre sezioni; precisamente: sezione della legislazione; sezione dell’interno; sezione delle finanze.

Art. 94 – Ogni sezione forma una lista di tre dei suoi membri, fra i quali il presidente del Tribunato designa il presidente della sezione. – Le funzioni di presidente di sezione durano un anno.

Art. 95 – Quando le sezioni rispettive del Consiglio di Stato e del Tribunato domandano di riunirsi, le conferenze hanno luogo sotto la presidenza dell’arcicancelliere dell’Impero o dell’arcitesoriere, secondo la natura delle questioni in esame.

Art. 96 – Ogni sezione discute separatamente e in assemblea di sezione i progetti di leggi che le sono trasmessi dal Corpo legislativo. – Due oratori di ciascuna delle tre sezioni portano al Corpo legislativo il voto della loro sezione, e ne sviluppano i motivi.

Art. 97 – In nessun caso i progetti di leggi possono essere discussi dal Tribunato in assemblea generale. Esso si riunisce in assemblea generale, sotto la presidenza del suo presidente, per l’esercizio delle altre sue attribuzioni.

 

Titolo XII

Dei Collegi elettorali

 

Art. 98 – Tutte le volte che un Collegio elettorale di dipartimento è riunito per la formazione della lista dei candidati al Corpo legislativo, le liste di candidati per il Senato sono rinnovate. – Ogni rinnovo rende di nessun effetto le presentazioni anteriori.

Art. 99 – I grandi ufficiali, i comandanti e gli ufficiali della Legion d’onore sono membri del Collegio elettorale del dipartimento nel quale hanno il loro domicilio, o di uno dei dipartimenti della coorte alla quale essi appartengono. I legionari sono membri del Collegio elettorale del loro circondario. I membri della Legion d’onore sono ammessi al Collegio elettorale del quale essi devono far parte, su presentazione di un brevetto che è loro concesso a tale scopo dal grande elettore.

Art. 100 – I prefetti e i comandanti militari dei dipartimenti non possono essere eletti candidati al Senato dai Collegi elettorali dei dipartimenti nei quali essi esercitano le loro funzioni.

 

Titolo XIII

Dell’Alta corte imperiale

 

Art. 101 – Un’Alta corte imperiale giudica: 1) dei delitti personali commessi da membri della famiglia imperiale, da titolari delle grandi dignità dell’Impero, da ministri e dal segretario di Stato, da grandi ufficiali, da senatori, da consiglieri di Stato; 2) dei crimini, attentati e complotti contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la persona dell’Imperatore e quella dell’erede presuntivo dell’Impero; 3) dei delitti commessi in occasione dell’esercizio delle loro funzioni dai ministri e dai consiglieri di Stato incaricati specificamente di una parte di amministrazione pubblica; 4) delle prevaricazioni ed abusi di potere, commessi, sia da capitani generali delle colonie, da prefetti coloniali e comandanti degli stabilimenti francesi fuori del continente, sia da amministratori generali impiegati straordinariamente, sia da generali di terra o di mare; senza pregiudizio, nei riguardi di questi, dei procedimenti della giurisdizione militare, nei casi determinati dalle leggi; 5) del fatto di disobbedienza dei generali di terra o di mare che contravvengano alle loro istruzioni; 6) delle concussioni e dilapidazioni di cui si rendano colpevoli i prefetti dell’interno nell’esercizio delle loro funzioni; 7) delle prevaricazioni e dei ricorsi per dolo nei quali può essere incorsa una Corte d’appello, o una Corte di giustizia criminale, o membri della Corte di cassazione; 8) delle denunzie per causa di detenzione arbitraria e di violazione della libertà della stampa.

Art. 102 – La sede dell’Alta corte imperiale è nel Senato.

Art. 103 – Essa è presieduta dall’arcicancelliere dell’Impero. Se è ammalato, assente o legittimamente impedito, è presieduta da un altro titolare di una grande dignità dell’Impero.

Art. 104 – L’Alta corte imperiale è composta dai principi, dai titolari delle grandi dignità e grandi ufficiali dell’Impero, dal Gran giudice ministro della giustizia, da sessanta senatori, dai sei presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, da quattordici consiglieri di Stato e da venti membri della Corte di cassazione. – I senatori, i consiglieri di Stato e i membri della Corte di cassazione sono chiamati per ordine di anzianità.

Art. 105 – Vi è presso l’Alta corte imperiale un procuratore generale, nominato a vita dall’Imperatore. Egli esercita le funzioni di pubblico ministero, assistito da tre tribuni, nominati ogni anno dal Corpo legislativo, su una lista di nove candidati presentati dal Tribunato, e da tre magistrati che l’Imperatore nomina pure, ogni anno, fra gli ufficiali delle Corti di appello o di giustizia criminale.

Art. 106 – Vi è presso l’Alta corte imperiale un cancelliere capo nominato a vita dall’Imperatore.

Art. 107 – Il presidente dell’Alta corte imperiale non può mai essere ricusato; può astenersi per dei legittimi motivi.

Art. 108 – L’Alta corte imperiale può agire solo su procedimenti aperti dal pubblico ministero, nei delitti commessi da coloro che per la loro qualità sono sottoposti alla Corte imperiale; se vi è un querelante, il pubblico ministero diviene necessariamente parte aggiunta, e perseguente, e procede come è regolato qui appresso. Il pubblico ministero è egualmente parte aggiunta e perseguente nei casi di prevaricazione o di ricorsi.

Art. 109 – I giudici fiscali e i direttori di giurì sono tenuti a sospendere ogni azione, e a rinviare, nel termine di otto giorni, al procuratore generale presso l’Alta corte imperiale tutti i documenti della procedura, quando nei delitti di cui essi perseguono la riparazione, risulti, sia dalla qualità delle persone, sia dal titolo dell’accusa, sia dalle circostanze, che il fatto è di competenza dell’Alta corte imperiale. Tuttavia i giudici fiscali continuano a raccogliere le prove e gli indizi del delitto.

Art. 110 – I ministri o i consiglieri di Stato incaricati di una parte qualsiasi della pubblica amministrazione possono essere denunziati dal Corpo legislativo, se essi hanno dato degli ordini contrari alle costituzioni e alle leggi dell’Impero.

Art. 111 – Possono essere egualmente denunziati dal Corpo legislativo: i capitani generali delle colonie, i prefetti coloniali, i comandanti degli stabilimenti francesi fuori del continente, gli amministratori generali, se hanno prevaricato o abusato del loro potere; i generali di terra o di mare che hanno disobbedito alle loro istruzioni; i prefetti dell’interno che si sono resi colpevoli di dilapidazione o di concussione.

Art. 112 – Il Corpo legislativo denunzia parimenti i ministri o agenti dell’autorità, quando il Senato ha pronunziato la dichiarazione di forti presunzioni di detenzione arbitraria o di violazione della libertà di stampa.

Art. 113 – La denunzia del Corpo legislativo non può essere decisa che su domanda del Tribunato, o in seguito al reclamo di cinquanta membri del Corpo legislativo, che richiedono un comitato segreto all’effetto di far designare, a mezzo dello scrutinio, dieci di essi per redigere il progetto di denunzia.

Art. 114 – Nell’uno e nell’altro caso, la domanda o il reclamo deve essere fatto per iscritto, firmato dal presidente e dai segretari del Tribunato, o da dieci membri del Corpo legislativo. – Se esso è diretto contro un ministro o contro un consigliere incaricato di una parte dell’amministrazione pubblica, vien loro comunicato entro il temine di un mese.

Art. 115 – Il ministro o il consigliere di Stato denunziato non compare per rispondervi. – L’Imperatore nomina tre consiglieri di Stato per recarsi presso il Corpo legislativo il giorno indicato e dare schiarimenti sui fatti della denunzia.

Art. 116 – Il Corpo legislativo discute in comitato segreto i fatti compresi nella domanda o nel reclamo, e delibera a mezzo di scrutinio.

Art. 117 – L’atto di denunzia deve essere circostanziato, firmato dal presidente e dai segretari del Corpo legislativo. È indirizzato con un messaggio all’arcicancelliere dell’Impero, che lo trasmette al procuratore generale presso l’Alta corte imperiale.

Art. 118 – Le prevaricazioni o gli abusi di potere dei capitani generali delle colonie, dei prefetti coloniali, dei comandanti degli stabilimenti fuori del continente, degli amministratori generali, i fatti di disobbedienza da parte dei generali di terra o di mare alle istruzioni che sono state loro date, le dilapidazioni e concussioni dei prefetti, sono pure denunziati dai ministri, ciascuno nelle sue attribuzioni, agli ufficiali incaricati del pubblico ministero. Se la denunzia è fatta dal gran giudice ministro della giustizia, egli non può assistere né partecipare ai giudizi che sorgono sulla sua denunzia.

Art. 119 – Nei casi determinati dagli articoli 110, 111, 112 e 118, il procuratore generale informa entro tre giorni l’arcicancelliere dell’Impero che vi è luogo alla riunione dell’Alta corte imperiale. – L’arcicancelliere, dopo aver preso gli ordini dall’Imperatore, fissa entro otto giorni l’apertura delle sedute.

Art. 120 – Nella prima seduta dell’Alta corte imperiale, essa deve decidere sulla propria competenza.

Art. 121 – Quando vi è denunzia o querela, il procuratore generale, d’accordo coi tribuni e i tre magistrati ufficiali del pubblico ministero, esamina se vi è luogo a porre sotto accusa. A lui spetta la decisione; uno dei magistrati del pubblico ministero può essere incaricato dal procuratore generale di dirigere i procedimenti. – Se il pubblico ministero ritiene che la querela o la denunzia non debba essere ammessa, egli motiva le conclusioni sulle quali l’Alta corte imperiale decide, dopo aver inteso il magistrato incaricato del rapporto.

Art. 122 – Quando le conclusioni sono adottate, l’Alta corte imperiale chiude la causa con una sentenza definitiva. Quando sono respinte, il pubblico ministero è tenuto a continuare i procedimenti.

Art. 123 – Nel secondo dei casi previsti dall’articolo precedente, e anche quando il pubblico ministero ritiene che la querela o la denunzia debba essere ammessa, egli è tenuto a redigere l’atto di accusa entro gli otto giorni e di comunicarlo al commissario e al supplente che l’arcicancelliere dell’Impero nomina fra i giudici della Corte di cassazione, che sono membri dell’Alta corte imperiale. Le funzioni di questo commissario, e, in mancanza, del supplente, consistono nell’istruire e nel riferire sull’accusa.

Art. 124 – Il relatore o il suo supplente sottomette l’atto di accusa a dodici commissari dell’Alta corte imperiale scelti dall’arcicancelliere dell’Impero, sei fra i senatori, e sei fra gli altri membri dell’Alta corte imperiale. I membri scelti non concorrono alla sentenza dell’Alta corte imperiale.

Art. 125 – Se i dodici commissari giudicano che vi è luogo ad accusa, il commissario relatore emette un’ordinanza conforme, spicca i mandati di arresto, e procede all’istruzione.

Art. 126 – Se i commissari ritengono al contrario che non vi è luogo ad accusa, di ciò è fatta relazione dal relatore all’Alta corte imperiale, che pronunzia definitivamente.

Art. 127 – L’Alta corte imperiale non può giudicare con meno di sessanta membri. Dieci della totalità dei membri chiamati a comporla possono essere ricusati senza motivi determinati dall’accusato, e dieci dalla parte pubblica. La sentenza è pronunziata alla maggioranza assoluta dei voti.

Art. 128 – I dibattiti e la sentenza hanno luogo in pubblico.

Art. 129 – Gli accusati hanno dei difensori; se essi non ne presentano, l’arcicancelliere dell’Impero ne dà loro d’ufficio.

Art. 130 – L’Alta corte imperiale può pronunziare soltanto delle pene contemplate dal Codice penale. – Essa pronunzia, se vi è luogo, la condanna ai danni e interessi civili.

Art. 131 – Quando essa assolve, può mettere quelli che sono assolti sotto la sorveglianza o a disposizione dell’alta polizia dello Stato, per il tempo che essa stabilisce.

Art. 132 – Le sentenze pronunziate dall’Alta corte imperiale non sono soggette ad alcun ricorso. Quelle che pronunziano una condanna ad una pena afflittiva o infamante possono essere eseguite solo quando siano state firmate dall’Imperatore.

Art. 133 – Un particolare Senato-consulto contiene il rimanente delle disposizioni relative all’organizzazione e all’azione dell’Alta corte imperiale.

 

Titolo XIV

Dell’ordine giudiziario

 

Art. 134 – Le sentenze delle Corti di giustizia hanno il titolo di arrêts.

Art. 135 – I presidenti della Corte di cassazione, delle Corti di appello e di giustizia criminale sono nominati a vita dall’Imperatore, e possono essere scelti al di fuori delle Corti che essi devono presiedere.

Art. 136 – Il Tribunale di cassazione prende il nome di Corte di cassazione. I tribunali di appello prendono quello di Corti di appello. I tribunali criminali quello di Corti di giustizia criminale. Il presidente della Corte di cassazione e quello delle Corti di appello divise in sezioni prendono il titolo di primo presidente. I vice-presidenti prendono quello di presidenti. I commissari del Governo presso la Corte di cassazione, le Corti di appello e le Corti di giustizia criminale prendono il titolo di procuratori generali imperiali. I commissari del Governo presso gli altri tribunali prendono il titolo di procuratori imperiali.

 

Titolo XV

Della promulgazione

 

Art. 137 – L’Imperatore fa apporre il sigillo e fa promulgare i Senato-consulti organici, i Senato-consulti, gli atti del Senato, le leggi. I Senato-consulti organici, i Senato-consulti, gli atti del Senato sono promulgati al più tardi il decimo giorno successivo alla loro emissione.

Art. 138 – Vengono fatte due copie originali di ognuno degli atti menzionati nell’articolo precedente. Ambedue sono firmate dall’Imperatore, vistate da uno dei titolari delle grandi dignità, ciascuno secondo i propri diritti e le proprie attribuzioni, controfirmate dal segretario di Stato e dal ministro della giustizia, e munite del grande sigillo dello Stato.

Art. 139 – Una di queste copie è depositata negli archivi del sigillo, e l’altra è rimessa agli archivi dell’autorità pubblica dalla quale l’atto è emanato.

Art. 140 – La promulgazione è così concepita:

“N. (il prenome dell’Imperatore), per la grazia di Dio e le costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi, a tutti i presenti e futuri salute. Il Senato, dopo aver inteso gli oratori del Consiglio di Stato, ha decretato (o deciso), e noi ordiniamo ciò che segue: (e se si tratta di una legge) Il Corpo legislativo ha emanato, il... (la data), il decreto seguente, conformemente alla proposta fatta in nome dell’Imperatore, e dopo aver inteso gli oratori del Consiglio di Stato e delle sezioni del Tribunato, il... Mandiamo e ordiniamo che le presenti, rivestite dei sigilli dello Stato, inserite nel Bollettino delle leggi, siano indirizzate alle Corti, ai tribunali e alle autorità amministrative, perché le iscrivano nei loro registri, le osservino e le facciano osservare, e il gran giudice, ministro della giustizia, è incaricato di sorvegliarne la promulgazione”.

Art. 141 – Le spedizioni esecutive delle sentenze sono redatte come segue:

“N. (il prenome dell’Imperatore), per la grazia di Dio e le costituzioni della Repubblica, Imperatore dei Francesi, a tutti i presenti e futuri, salute. La corte di... o il tribunale di... (se è un tribunale di prima istanza) ha pronunziato la seguente sentenza: (Qui copiare l’“arrêt” o la sentenza). Facciamo noto e ordiniamo a tutti gli uscieri a ciò preposti di mettere la detta sentenza in esecuzione; ai nostri procuratori generali, e ai nostri procuratori presso i tribunali di prima istanza di darvi mano; a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica, di prestare manforte quando ne saranno legalmente richiesti. In fede di che la presente sentenza è stata firmata dal presidente della corte (o del tribunale), e dal cancelliere”.

 

Titolo XVI e ultimo

 

Art. 142 – La seguente proposta sarà presentata all’accettazione del popolo, nelle forme determinate dal decreto del 20 floreale anno X: “Il popolo vuole l’eredità della dignità imperiale nella discendenza diretta, naturale, legittima e adottiva di Napoleone Bonaparte, e nella discendenza diretta, naturale e  legittima di Giuseppe Bonaparte e di Luigi Bonaparte, così come è regolato dall’odierno Senato-consulto organico”.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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