COSTITUZIONE DEL 14 GENNAIO 1852

redatta in virtù dei poteri delegati dal popolo francese

a Luigi Napoleone Bonaparte col voto

del 20 e 21 dicembre 1851

 

 

Il Presidente della Repubblica,

Considerando che il Popolo francese è stato chiamato a pronunziarsi sulla seguente risoluzione:

“Il Popolo vuole il mantenimento dell’autorità di Luigi Napoleone Bonaparte, e gli dà i poteri necessari per fare una Costituzione secondo le basi stabilite nel suo proclama del 2 dicembre”.

Considerando che le basi proposte all’accettazione del Popolo erano:

“1) un Capo responsabile nominato per dieci anni;

2) dei ministri dipendenti soltanto dal Potere esecutivo;

3) un Consiglio di Stato formato dagli uomini più distinti, che prepari le leggi e ne sostenga la discussione davanti al Corpo legislativo;

4) un Corpo legislativo che discuta e voti le leggi, nominato dal suffragio universale, senza scrutinio di lista che falsi l’elezione;

5) una seconda Assemblea formata da tutte le illustrazioni del paese, potere ponderatore, guardiano del patto fondamentale e delle libertà pubbliche”.

Considerando che il Popolo ha risposto affermativamente con sette milioni e cinquecentomila suffragi, promulga la Costituzione che qui segue:

 

Titolo I

 

Art. 1 – La Costituzione riconosce, conferma e garantisce i grandi principi proclamati nel 1789, e che sono la base del diritto pubblico dei Francesi.

 

Titolo II

Forme del Governo della Repubblica

 

Art. 2 – Il Governo della Repubblica francese è affidato per dieci anni al principe Luigi Napoleone Bonaparte, attuale Presidente della Repubblica.

Art. 3 – Il Presidente della Repubblica governa a mezzo dei ministri, del Consiglio di Stato, del Senato e del Corpo legislativo.

Art. 4 – Il Potere legislativo è esercitato collettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dal Corpo legislativo.

 

Titolo III

Del Presidente della Repubblica

 

Art. 5 – Il Presidente della Repubblica è responsabile davanti al Popolo francese, al quale egli ha sempre il diritto di fare appello.

Art. 6 – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato; comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, nomina a tutti gli impieghi, fa i regolamenti e i decreti necessari per l’esecuzione delle leggi.

Art. 7 – La giustizia si rende in suo nome.

Art. 8 – Ha da solo l’iniziativa delle leggi.

Art. 9 – Ha il diritto di grazia.

Art. 10 – Sanziona e promulga le leggi e i Senato-consulti.

Art. 11 – Presenta, tutti gli anni, al Senato e al Corpo legislativo, con un messaggio, lo stato degli affari della Repubblica.

Art. 12 – Ha il diritto di dichiarare lo stato di assedio in uno o più dipartimenti, salvo a riferirne al Senato nel più breve termine. – Le conseguenze dello stato di assedio sono regolate dalla legge.

Art. 13 – I ministri non dipendono che dal Capo dello Stato; degli atti del Governo è responsabile ciascuno solo per quanto lo riguarda; non vi è solidarietà fra di essi: non possono essere messi sotto accusa che dal Senato.

Art. 14 – I ministri, i membri del Senato, del Corpo legislativo e del Consiglio di Stato, gli ufficiali di terra e di mare, i magistrati e i funzionari pubblici prestano il giuramento in questi termini: “Giuro obbedienza alla Costituzione e fedeltà al Presidente”.

Art. 15 – Un senato-consulto fissa la somma accordata annualmente al Presidente della Repubblica per tutta la durata delle sue funzioni.

Art. 16 – Se il Presidente della Repubblica muore prima che spiri il suo mandato, il Senato convoca le Nazione per procedere ad una nuova elezione.

Art. 17 – Il Capo dello Stato ha il diritto, con un atto segreto e depositato negli archivi del Senato, di designare il nome del cittadino che egli raccomanda, nell’interesse della Francia, alla fiducia del Popolo e ai suoi suffragi.

Art. 18 – Fino all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, il presidente del Senato governa col concorso dei ministri in funzione, i quali si costituiscono in Consiglio di Governo, e deliberano a maggioranza dei voti.

 

Titolo IV

Del Senato

 

Art. 19 – Il numero dei senatori non potrà essere superiore ai centocinquanta: è fissato, per il primo anno, a ottanta.

Art. 20 – Il Senato si compone: 1) dei cardinali, dei marescialli, degli ammiragli; 2) dei cittadini che il Presidente della Repubblica giudica conveniente di elevare alla dignità di senatore.

Art. 21 – I senatori sono inamovibili e a vita.

Art. 22 – Le funzioni di senatore sono gratuite; tuttavia il Presidente della Repubblica potrà accordare a dei senatori, in ragione di servizi resi e della loro posizione economica, una dotazione personale, che non potrà superare i trentamila franchi all’anno.

Art. 23 – Il presidente e i vicepresidenti del Senato sono nominati dal Presidente della Repubblica e scelti fra i senatori. – Sono nominati per un anno. – Lo stipendio del presidente del Senato è fissato da un decreto.

Art. 24 – Il Presidente della Repubblica convoca e proroga il Senato. Fissa la durata delle sue sessioni con un decreto.  Le sedute del Senato non sono pubbliche.

Art. 25 – Il Senato è il custode del patto fondamentale e delle libertà pubbliche. Nessuna legge può essere promulgata prima di essergli stata sottoposta.

Art. 26 – Il Senato si oppone alla promulgazione: 1) delle leggi che fossero contrarie o attentassero alla Costituzione, alla religione, alla morale, alla libertà dei culti, alla libertà individuale, all’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, all’inviolabilità della proprietà e al principio dell’inamovibilità della magistratura; 2) di quelle che potessero compromettere la difesa del territorio.

Art. 27 – Il Senato regola con un Senato-consulto: 1) la Costituzione delle colonie e dell’Algeria; 2) tutto ciò che non è stato previsto dalla Costituzione e che è necessario al suo funzionamento; 3) il senso degli articoli della Costituzione che danno luogo a discordanti interpretazioni.

Art. 28 – Questi Senato-consulti saranno sottoposti alla sanzione del Presidente della Repubblica e promulgati da lui.

Art. 29 – Il Senato mantiene o annulla tutti gli atti che gli sono deferiti come incostituzionali dal Governo, o denunziati, per la stessa causa, dalle petizioni dei cittadini.

Art. 30 – Il Senato può, in un rapporto indirizzato al Presidente della Repubblica, porre le basi dei progetti di legge in materia di grande interesse nazionale.

Art. 31 – Può parimenti proporre delle modifiche alla Costituzione. Se la proposta è adottata dal Potere esecutivo, vi si provvede con un Senato-consulto.

Art. 32 – Tuttavia, sarà sottoposta al suffragio universale ogni modifica alle basi fondamentali della Costituzione, come sono state poste nel proclama del 2 dicembre ed adottate dal Popolo francese.

Art. 33 – In caso di scioglimento del Corpo legislativo, e fino a una nuova convocazione, il Senato, su proposta del Presidente della Repubblica, provvede, con misure di urgenza, a tutto ciò che è necessario al funzionamento del Governo.

 

Titolo V

Del Corpo legislativo

 

Art. 34 – L’elezione ha per base la popolazione.

Art. 35 – Vi sarà un deputato al Corpo legislativo in ragione di trentacinquemila elettori.

Art. 36 – I deputati sono eletti col suffragio universale, senza scrutinio di lista.

Art. 37 – Non ricevono stipendio.

Art. 38 – Sono nominati per sei anni.

Art. 39 – Il Corpo legislativo discute e vota i progetti di legge e l’imposta.

Art. 40 – Ogni emendamento adottato dalla commissione incaricata di esaminare un progetto di legge sarà rinviato, senza discussione, dal presidente del Corpo legislativo al Consiglio di Stato. – Se l’emendamento non è adottato dal Consiglio di Stato, non potrà essere sottoposto alla deliberazione del Corpo legislativo.

Art. 41 – Le sessioni ordinarie del Corpo legislativo durano tre mesi; le sue sedute sono pubbliche; ma la domanda di cinque membri basta perché esso si costituisca in comitato segreto.

Art. 42 – Il resoconto delle sedute del Corpo legislativo da parte dei giornali o di ogni altro mezzo di pubblicazione consisterà unicamente nella riproduzione del verbale redatto, alla fine di ogni seduta, a cura del presidente del Corpo legislativo.

Art. 43 – Il presidente e i vicepresidenti del Corpo legislativo sono nominati dal Presidente della Repubblica per un anno; sono scelti fra i deputati. Lo stipendio del presidente del Corpo legislativo è fissato da un decreto.

Art. 44 – I ministri non possono essere membri del Corpo legislativo.

Art. 45 – Il diritto di petizione si esercita presso il Senato. Nessuna petizione può essere indirizzata al Corpo legislativo.

Art. 46 – Il Presidente della Repubblica convoca, aggiorna, proroga e discioglie il Corpo legislativo. In caso di scioglimento, il Presidente della Repubblica deve convocarne uno nuovo nel termine di sei mesi.

 

Titolo VI

Del Consiglio di Stato

 

Art. 47 – Il numero dei consiglieri di Stato in servizio ordinario è dai quaranta ai cinquanta.

Art. 48 – I consiglieri di Stato sono nominati dal Presidente della Repubblica, e revocabili da lui.

Art. 49 – Il Consiglio di Stato è presieduto dal Presidente della Repubblica, e, in sua assenza, dalla persona che egli designa come Vicepresidente del Consiglio di Stato.

Art. 50 – Il Consiglio di Stato è incaricato, sotto la direzione del Presidente della Repubblica, di redigere i progetti di legge e i regolamenti d’amministrazione pubblica, e di risolvere le difficoltà che sorgono in materia d’amministrazione.

Art. 51 – Sostiene, a nome del Governo, la discussione dei progetti di legge davanti al Senato e al Corpo legislativo. – I consiglieri di Stato incaricati di portare la parola a nome del Governo sono designati dal Presidente della Repubblica.

Art. 52 – Lo stipendio di ogni consigliere di Stato è di venticinquemila franchi.

Art. 53 – I ministri hanno rango, seduta e voto deliberativo al Consiglio di Stato.

 

Titolo VII

Dell’Alta corte di giustizia

 

Art. 54 – Un’Alta corte di giustizia giudica, senza appello né ricorso in cassazione, tutte le persone che sono state rinviate davanti ad essa come imputate di delitti, attentati o complotti contro il Presidente della Repubblica, e contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato. – Essa non può essere riunita, che in virtù di un decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 55 – Un Senato-consulto determinerà l’organizzazione di questa Alta corte.

 

Titolo VIII

Disposizioni generali e transitorie

 

Art. 56 – Le disposizioni dei codici, leggi e regolamenti esistenti, che non sono contrarie alla presente Costituzione, restano in vigore fino a che non si sia legalmente derogato.

Art. 57 – Una legge regolerà l’organizzazione municipale. I sindaci saranno nominati dal Potere esecutivo, e potranno essere presi fuori del Consiglio municipale.

Art. 58 – La presente Costituzione andrà in vigore a datare dal giorno in cui i grandi Corpi dello Stato che essa ha istituito saranno costituiti. – I decreti emessi dal Presidente della Repubblica a datare dal 2 dicembre fino a questa epoca avranno forza di legge.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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