COSTITUZIONE DEL 1875 Legge relativa all’organizzazione dei poteri pubblici (25-28 febbraio 1875) Art. 1 – Il Potere legislativo è esercitato da due Assemblee: la Camera dei deputati e il Senato. – La Camera dei deputati è nominata dal suffragio universale nelle condizioni determinate dalla legge elettorale. La composizione, il modo di nomina e le attribuzioni del Senato saranno regolate da una legge speciale. Art. 2 – Il Presidente della Repubblica è eletto alla maggioranza assoluta dei suffragi dal Senato e dalla Camera dei deputati riuniti in assemblea nazionale. È nominato per sette anni. È rieleggibile. Art. 3 – Il Presidente della Repubblica ha l’iniziativa delle leggi, col concorso dei membri delle due Camere. Promulga le leggi quando sono state votate dalle due Camere; ne sorveglia ed assicura l’esecuzione. – Ha il diritto di fare grazie; le amnistie non possono essere accordate che da una legge. – Dispone della forza armata. – Nomina a tutti gli impieghi civili e militari. – Presiede alle solennità nazionali. Gli inviati e gli ambasciatori delle potenze estere sono accreditati presso di lui. – Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato da un ministro. Art. 4 – In relazione ai posti vacanti che si presenteranno dopo la promulgazione della presente legge, il Presidente della Repubblica nomina, in Consiglio dei ministri, i consiglieri di Stato in servizio ordinario. – I consiglieri di Stato così nominati non potranno essere revocati che per decreto emanato in Consiglio dei ministri. – I consiglieri di Stato nominati in virtù della legge del 24 marzo 1872 non potranno, fino a che non siano spirati i loro poteri, essere revocati se non nella forma determinata da questa legge. – Dopo la separazione dell’Assemblea nazionale, la revoca potrà essere pronunziata solo da una risoluzione del Senato. Art. 5 – Il Presidente della Repubblica può, in seguito ad avviso conforme del Senato, sciogliere la Camera dei deputati prima della scadenza legale del suo mandato. – In questo caso, i Collegi elettorali sono convocati per nuove elezioni nel termine di tre mesi. Art. 6 – I ministri sono solidalmente responsabili davanti alle Camere della politica generale del Governo e individualmente dei loro atti personali. – Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento. Art. 7 – In caso di vacanza per decesso o per qualsiasi altra causa, le due Camere riunite procedono immediatamente all’elezione di un nuovo Presidente. – Nell’intervallo, il Consiglio dei ministri è investito del Potere esecutivo. Art. 8 – Le Camere avranno il diritto, con deliberazioni separate, prese in ciascuna alla maggioranza assoluta dei voti, sia spontaneamente, sia su richiesta del Presidente della Repubblica, di dichiarare che vi è luogo a revisione delle leggi costituzionali. – Dopo che ciascuna delle due Camere avrà preso questa risoluzione, esse si riuniranno in Assemblea nazionale per procedere alla revisione. – Le deliberazioni che importino revisione delle leggi costituzionali, in tutto o in parte, dovranno essere prese alla maggioranza assoluta dei membri componenti l’Assemblea nazionale. Tuttavia, per tutta la durata dei poteri conferiti dalla legge del 20 novembre 1873 al maresciallo de Mac-Mahon, questa revisione può aver luogo solo su proposta del Presidente della Repubblica. Art. 9 – La sede del Potere esecutivo e delle due Camere è a Versailles. FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975. |
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