COSTITUZIONE DEL 27 OTTOBRE 1946

 

 

Preambolo

 

All’indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana, il popolo francese proclama di nuovo che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione e di credenza, possiede inalienabili e sacri diritti. Riafferma solennemente i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino consacrati dalla Dichiarazione dei diritti del 1789 ed i principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica.

Proclama, inoltre, come particolarmente necessari al nostro tempo, i seguenti principi politici, economici e sociali:

La legge garantisce alla donna, in tutti i campi, diritti uguali a quelli dell’uomo.

Ogni uomo perseguitato per la sua azione in favore della libertà ha diritto d’asilo sui territori della Repubblica.

Ognuno ha il dovere di lavorare e il diritto di ottenere un’occupazione. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle sue origini, opinioni o credenze.

Ogni uomo può difendere i suoi diritti e i suoi interessi mediante l’azione sindacale, e aderire al sindacato di sua scelta.

Il diritto di sciopero si esercita nel quadro delle leggi che lo regolano.

Ogni lavoratore partecipa, per mezzo dei suoi delegati, alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro, nonché alla gestione delle imprese.

Ogni bene, ogni impresa, la cui utilizzazione ha o acquista i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.

La Nazione assicura all’individuo e alla famiglia le condizioni necessarie al loro sviluppo.

Essa garantisce a tutti, e specialmente al fanciullo, alla madre e ai vecchi lavoratori, la protezione della salute, la sicurezza materiale, il riposo e le vacanze. Ogni essere umano che, in dipendenza dell’età, dello stato fisico o mentale o della situazione economica, si trovi nell’impossibilità di lavorare, ha il diritto di ottenere dalla collettività adeguati mezzi di esistenza.

La Nazione proclama la solidarietà e l’eguaglianza di tutti i francesi di fronte agli oneri derivanti da calamità nazionali.

La Nazione garantisce al fanciullo e all’adulto parità di accesso all’istruzione, alla formazione professionale e alla cultura. L’organizzazione dell’insegnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi, è un dovere dello Stato.

La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà nessuna guerra in vista di conquiste, e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo.

Con riserva di reciprocità, la Francia consente alle limitazioni di sovranità necessarie per l’organizzazione e la difesa della pace.

La Francia forma, con i popoli d’oltre-mare, un’Unione fondata sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri, senza distinzione di razza o di religione.

L’Unione Francese è composta di nazioni e di popoli che mettono in comune o coordinano le risorse e gli sforzi per sviluppare le rispettive civiltà, accrescere il loro benessere e assicurare la loro sicurezza.

Fedele alla sua missione tradizionale, la Francia intende condurre i popoli di cui ha assunto la cura alla libertà di amministrarsi da soli e di gestire democraticamente i propri affari; scartando ogni sistema di colonizzazione fondato sull’arbitrio, garantisce a tutti l’eguale accesso alle funzioni pubbliche e l’esercizio individuale e collettivo dei diritti e delle libertà che vengono proclamati o confermati qui di seguito.

 

 

LE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA

 

 

Titolo I

La sovranità

 

Art. 1 – La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale.

Art. 2 – L’emblema nazionale è la bandiera tricolore, bleu, bianca e rossa a tre strisce verticali di eguali dimensioni.

L’inno nazionale è la “ Marsigliese ”.

Il motto della Repubblica è: “ Libertà, Eguaglianza, Fraternità ”.

Il suo principio è: governo di popolo, per il popolo e con il popolo.

Art. 3 – La sovranità nazionale appartiene al popolo francese.

Il popolo l’esercita, in materia costituzionale, con il voto dei suoi rappresentanti e con il referendum.

In tutte le altre materie l’esercita mediante i suoi deputati all’Assemblea Nazionale, eletti a suffragio universale, eguale, diretto e segreto.

Art. 4 – Sono elettori, alle condizioni determinate dalla legge, tutti i nazionali e i sudditi francesi maggiorenni d’ambo i sessi, che godono dei diritti civili e politici.

 

Titolo II

Il Parlamento

 

Art. 5 – Il Parlamento si compone dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio della Repubblica.

Art. 6 – La durata dei poteri di ciascuna Assemblea, il suo sistema elettorale, le condizioni di eleggibilità, il regime delle ineleggibilità ed incompatibilità, sono determinati dalla legge.

Le due Camere sono, peraltro, elette su base territoriale: l’Assemblea Nazionale a suffragio universale diretto; il Consiglio della Repubblica a mezzo delle collettività comunali e dipartimentali, a suffragio universale indiretto. Il Consiglio della Repubblica è rinnovabile per metà.

Tuttavia l’Assemblea Nazionale può eleggere essa stessa, con rappresentanza proporzionale, un numero di consiglieri che non deve superare un sesto del totale dei membri del Consiglio della Repubblica.

Il numero dei membri del Consiglio della Repubblica non può essere inferiore a 250 né superiore a 320.

Art. 7 – La guerra non può essere dichiarata senza un voto dell’Assemblea Nazionale e il parere preventivo del Consiglio della Repubblica.

Art. 8 – Ciascuna delle due Camere è giudice dell’eleggibilità dei suoi membri e della regolarità della loro elezione; essa soltanto può riceverne le dimissioni.

Art. 9 – L’Assemblea Nazionale si riunisce di pieno diritto in sessione annuale il secondo martedì di gennaio.

La durata complessiva delle interruzioni della sessione non può superare i quattro mesi. Sono considerate come interruzioni della sessione gli aggiornamenti delle sedute superiori a dieci giorni.

Il Consiglio della Repubblica siede contemporaneamente all’Assemblea Nazionale.

Art. 10 – Le sedute delle due Camere sono pubbliche. Sia i resoconti in extenso delle discussioni che i documenti parlamentari sono pubblicati nel “Journal Officiel”.

Ciascuna delle due Camere può costituirsi in comitato segreto.

Art. 11 – Ciascuna delle due Camere elegge il suo Ufficio di presidenza ogni anno, al principio della sessione, con la rappresentanza proporzionale dei gruppi.

Quando le due Camere si riuniscono per l’elezione del Presidente della Repubblica la loro Presidenza è quella dell’Assemblea Nazionale.

Art. 12 – Quando l’Assemblea Nazionale non è in sessione, la sua Presidenza, controllando l’azione del Gabinetto, può convocare il Parlamento; deve farlo, a richiesta di un terzo dei deputati oppure del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 13 – Solo l’Assemblea vota le leggi. Essa non può delegare tale diritto.

Art. 14 – Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i membri del Parlamento hanno l’iniziativa delle leggi.

I disegni di legge e le proposte di legge formulate dai membri dell’Assemblea Nazionale sono depositati nell’Ufficio di presidenza della medesima.

Le proposte di legge formulate dai membri del Consiglio della Repubblica sono depositate nell’Ufficio di presidenza di questo e trasmesse prima della discussione alla Presidenza dell’Assemblea Nazionale. Esse non sono ammissibili quando abbiano per conseguenza una diminuzione di entrate oppure un aumento di spese.

Art. 15 – L’Assemblea Nazionale studia i disegni e le proposte di legge, di cui è investita nelle commissioni, delle quali determina il numero, la composizione e la competenza.

Art. 16 – All’Assemblea Nazionale viene presentato il disegno di legge relativo al bilancio.

La legge medesima non potrà comprendere che disposizioni strettamente finanziarie.

Una legge organica regolerà il modo di presentazione del bilancio.

Art. 17 – I deputati dell’Assemblea Nazionale godono dell’iniziativa in materia di spese.

Tuttavia nessuna proposta tendente ad aumentare le spese previste o a crearne delle nuove potrà essere presentata in sede di discussione del bilancio e delle note di variazioni.

Art. 18 – L’Assemblea Nazionale pareggia i conti della Nazione.

A tale effetto essa è assistita dalla Corte dei conti.

L’Assemblea Nazionale può incaricare la Corte dei conti di svolgere qualsiasi inchiesta o studio concernente le riscossioni e le spese pubbliche o la gestione della tesoreria.

Art. 19 – L’amnistia non può essere concessa che con una legge.

Art. 20 – Il Consiglio della Repubblica esamina, per il parere, i disegni e le proposte di legge votati in prima lettura dall’Assemblea Nazionale.

Esso dà il suo parere entro due mesi, al massimo, dalla trasmissione da parte dell’Assemblea Nazionale. Quando si tratta della legge del bilancio, tale termine può essere ridotto, ove occorra, in modo da non eccedere il tempo impiegato dall’Assemblea Nazionale per esaminarla e votarla. Quando l’Assemblea Nazionale abbia deciso di seguire la procedura d’urgenza, il Consiglio della Repubblica esprime il suo parere nello stesso termine previsto per le discussioni dell’Assemblea Nazionale dal regolamento di quest’ultima. I termini previsti nel presente articolo sono sospesi durante le interruzioni della sessione. Essi possono essere prolungati con deliberazione dell’Assemblea Nazionale

Se il parere del Consiglio della Repubblica è conforme, o non è stato dato nei termini previsti dal precedente comma, la legge è promulgata nel testo votato dall’Assemblea Nazionale.

Se il parere non è conforme, l’Assemblea Nazionale esamina il disegno o la proposta di legge in seconda lettura. Essa delibera definitivamente sui soli emendamenti proposti dal Consiglio della Repubblica accogliendoli o respingendoli in tutto o in parte. In caso di rigetto totale o parziale di tali emendamenti, la votazione in seconda lettura ha luogo con scrutinio pubblico, a maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea Nazionale, quando la votazione sull’insieme sia avvenuta da parte del Consiglio della Repubblica, nelle stesse condizioni.

Art. 21 – Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato in dipendenza delle opinioni o voti da lui emessi nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 22 – Nessun membro del Parlamento può, durante il suo mandato, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l’autorizzazione della Camera di cui fa parte, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento contro un membro del Parlamento sono sospesi, se la Camera di cui fa parte lo richiede.

Art. 23 – I membri del Parlamento percepiscono un’indennità stabilita con riferimento al trattamento di una categoria di funzionari.

Art. 24 – Nessuno può appartenere contemporaneamente all’Assemblea Nazionale e al Consiglio della Repubblica.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio Economico, né dell’Assemblea dell’Unione Francese.

 

Titolo III

Il Consiglio Economico

 

Art. 25 – Un Consiglio Economico, il cui statuto è regolato dalla legge, esamina, per il parere, i disegni e le proposte di legge di sua competenza. Tali progetti gli sono sottoposti dall’Assemblea Nazionale prima che essa deliberi in merito.

Il Consiglio Economico può, anche, essere consultato dal Consiglio dei ministri. Lo è obbligatoriamente quando si tratta di stabilire un piano economico nazionale avente per oggetto il pieno impiego degli uomini e l’utilizzazione razionale delle risorse materiali.

 

Titolo IV

I Trattati diplomatici

 

Art. 26 – I trattati diplomatici regolarmente ratificati e pubblicati hanno forza di legge anche nel caso in cui siano in contrasto con delle leggi francesi, senza che vi sia bisogno, per assicurarne l’applicazione, di altre disposizioni legislative oltre a quelle che sono state necessarie per consentirne la ratifica.

Art. 27 – I trattati relativi all’organizzazione internazionale, i trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli relativi allo status delle persone e al diritto di proprietà dei francesi all’estero, quelli che modificano le leggi interne francesi, e quelli che comportano cessione, scambio od aumento di territorio non sono definitivi se non dopo essere stati ratificati per mezzo di una legge.

Nessuna cessione, nessuno scambio, nessun aumento di territorio è valido senza il consenso delle popolazioni interessate.

Art. 28 – I trattati diplomatici debitamente ratificati e pubblicati, avendo un’autorità superiore a quella delle leggi interne, non possono essere abrogati, modificati o sospesi se non in seguito a regolare denuncia, notificata per via diplomatica. Per i trattati di cui all’art. 27, la denuncia deve essere autorizzata dall’Assemblea Nazionale, eccezion fatta per i trattati di commercio.

 

Titolo V

Il Presidente della Repubblica

 

Art. 29 – Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento. Egli è eletto per un periodo di sette anni. Può essere rieletto una sola volta.

Art. 30 – Il Presidente della Repubblica nomina, in Consiglio dei ministri, i consiglieri di Stato, il Gran Cancelliere della Legione d’onore, gli ambasciatori e gli inviati straordinari, i membri del Consiglio superiore e del Comitato della difesa nazionale, i Rettori delle Università, i Prefetti, i Direttori delle amministrazioni centrali, gli ufficiali generali, i Rappresentanti del Governo nei Territori d’oltre-mare.

Art. 31 – Il Presidente della Repubblica è tenuto al corrente dei negoziati internazionali. Firma e ratifica i trattati. Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso le Potenze straniere; gli ambasciatori e gli inviati straordinari esteri sono accreditati presso di lui.

Art. 32 – Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.

Fa redigere e custodisce i processi verbali delle sedute.

Art. 33 – Il Presidente della Repubblica presiede, con le stesse attribuzioni, il Consiglio superiore ed il Comitato della difesa nazionale e ha il titolo di Capo delle forze armate.

Art. 34 – Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Art. 35 – Il Presidente della Repubblica esercita, in Consiglio superiore della Magistratura, il diritto di grazia.

Art. 36 – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro dieci giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.

Tale termine è ridotto a cinque giorni in caso di urgenza dichiarata dall’Assemblea Nazionale.

Entro il termine fissato per la promulgazione, il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, chiedere alle Camere una nuova deliberazione, che non può essere rifiutata.

Se, la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica non interviene nei termini stabiliti dalla presente Costituzione, vi provvederà il Presidente dell’Assemblea Nazionale.

Art. 37 – Il Presidente della Repubblica comunica con il Parlamento a mezzo di messaggi indirizzati all’Assemblea Nazionale.

Art. 38 – Ogni atto del Presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri e da un ministro.

Art. 39 - Non oltre trenta e non prima di quindici giorni dalla cessazione dei poteri del Presidente della Repubblica, il Parlamento procede all’elezione del nuovo Presidente.

Art. 40 – Se, in applicazione dell’articolo precedente, l’elezione deve aver luogo nel periodo in cui l’Assemblea Nazionale è sciolta ai sensi dell’art. 51, i poteri del Presidente della Repubblica in carica sono prorogati fino all’elezione del nuovo Presidente. Il Parlamento procede all’elezione del nuovo Presidente entro dieci giorni dall’elezione della nuova Assemblea Nazionale.

In tal caso la designazione del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo entro quindici giorni dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Art. 41 – In caso d’impedimento debitamente riconosciuto da un voto del Parlamento, e in caso di vacanza per morte, dimissioni od altra causa, il Presidente dell’Assemblea Nazionale assume provvisoriamente l’interim delle funzioni del Presidente della Repubblica. E sarà sostituito nelle sue funzioni da un Vicepresidente.

Il nuovo Presidente della Repubblica è eletto entro dieci giorni, salvo quanto disposto dall’articolo precedente.

Art. 42 – Il Presidente della Repubblica è responsabile solo in caso di alto tradimento.

Può essere posto in stato di accusa dall’Assemblea Nazionale e rinviato davanti all’Alta Corte di giustizia secondo le norme previste nell’art. 57.

Art. 43 – L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra funzione pubblica.

Art. 44 – I membri delle famiglie che hanno regnato in Francia non possono essere eletti alla Presidenza della Repubblica.

 

Titolo VI

Il Consiglio dei ministri

 

Art. 45 – All’inizio di ogni legislatura il Presidente della Repubblica, dopo le consultazioni d’uso, designa il Presidente del Consiglio. Questi sottopone all’Assemblea Nazionale il programma e la politica del Gabinetto che intende costituire.

Il Presidente del Consiglio e i ministri non possono essere nominati se non dopo che il Presidente del Consiglio abbia ottenuto la fiducia dall’Assemblea, mediante appello nominale e a maggioranza assoluta, salvo il caso di forza maggiore che impedisca la riunione dell’Assemblea Nazionale.

Questa disposizione si applica anche nel corso della legislatura, nel caso di vacanza per morte, dimissioni od altra causa, salvo quanto è disposto dall’art. 52. Le norme dell’art. 51 non sono applicabili nel caso che la crisi ministeriale intervenga entro quindici giorni dalla nomina dei ministri.

Art. 46 – Il Presidente del Consiglio ed i ministri da lui scelti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 47 – Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l’esecuzione delle leggi.

Nomina a tutti gli impieghi civili e militari, salvo quelli previsti dagli artt. 30, 46 e 84.

Il Presidente del Consiglio assicura la direzione delle forze armate e coordina la messa in opera della difesa nazionale.

Gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti nel presente articolo sono controfirmati dai ministri competenti.

Art. 48 – I ministri sono responsabili collegialmente di fronte all’Assemblea Nazionale della politica generale del Gabinetto e individualmente dei loro atti personali.

Non sono responsabili verso il Consiglio della Repubblica.

Art. 49 – La questione di fiducia non può essere posta se non dopo una deliberazione del Consiglio dei ministri; e deve essere promossa dal Presidente del Consiglio.

Il voto sulla questione di fiducia si avrà non prima che sia trascorso un giorno intero dopo quello in cui la questione stessa fu posta dinanzi all’Assemblea, e sarà dato per appello nominale.

La fiducia può essere negata al Gabinetto solo a maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.

Il diniego comporta le dimissioni del Gabinetto.

Art. 50 – Il voto favorevole su una mozione di censura da parte dell’Assemblea comporta le dimissioni collegiali del Gabinetto.

Tale voto non può aver luogo prima che sia trascorso un giorno intero dopo il deposito della mozione e sarà dato per appello nominale.

La mozione di censura deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea.

Art. 51 – Se nel corso di diciotto mesi intervengono due crisi ministeriali nelle condizioni previste dagli artt. 49 e 50, lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale potrà essere deciso in Consiglio dei ministri, sentito il parere del Presidente dell’Assemblea. Lo scioglimento sarà pronunciato, in conformità di tale decisione, con decreto del Presidente della Repubblica.

Le disposizioni del comma precedente non sono applicabili se non dopo i primi diciotto mesi della legislatura.

Art. 52 – In caso di scioglimento il Gabinetto, eccetto il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’interno, resta in carica per l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio il Presidente dell’Assemblea Nazionale. Questi nomina il nuovo Ministro dell’interno d’accordo con l’Ufficio di presidenza dell’Assemblea Nazionale. E nomina ministri di Stato dei membri dei gruppi non rappresentati al Governo.

Le elezioni generali hanno luogo non meno di venti o non più di trenta giorni dopo lo scioglimento.

L’Assemblea Nazionale si riunisce di pieno diritto il terzo giovedì successivo all’elezione.

Art. 53 – I ministri possono intervenire alle sedute delle due Camere e delle loro Commissioni. Devono essere intesi tutte le volte che lo richiedono.

Possono farsi assistere nelle discussioni alle Camere da Commissari a tale scopo designati con appositi decreti.

Art. 54 – Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare dei suoi poteri ad un ministro.

Art. 55 – In caso di vacanza per morte o per altra causa, il Consiglio dei ministri incarica uno dei suoi componenti di esercitare provvisoriamente le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Titolo VII

La responsabilità penale dei ministri

 

Art. 56 – I ministri sono penalmente responsabili dei reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 57 – I ministri possono essere posti in stato di accusa dalla Assemblea Nazionale e rinviati dinanzi all’Alta Corte di giustizia.

L’Assemblea Nazionale delibera a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei membri, eccettuati coloro che siano stati chiamati a prender parte all’accusa, all’istruttoria o al giudizio.

Art. 58 – L’Alta Corte di giustizia è eletta dall’Assemblea Nazionale all’inizio di ogni legislatura.

Art. 59 – Una legge speciale stabilisce la costituzione e la procedura dell’Alta Corte.

 

Titolo VIII

L’Unione francese

 

Sezione I

Principî generali

 

Art. 60 – L’Unione Francese è formata, da un lato, dalla Repubblica francese, che comprende la Francia metropolitana, i Dipartimenti e i Territori d’oltre-mare, e, dall’altro lato, dai Territori e dagli Stati associati.

Art. 61 – La situazione degli Stati associati nell’Unione francese risulta per ciascuno di essi dall’atto che definisce i suoi rapporti con la Francia.

Art. 62 – I membri dell’Unione Francese contribuiscono con tutti i loro mezzi alla difesa dell’intera Unione. Il Governo della Repubblica cura la coordinazione di tali mezzi e la direzione della politica atta a preparare ed a garantire tale difesa.

 

Sezione II

L’organizzazione

 

Art. 63 – Gli organi centrali dell’Unione Francese sono: la Presidenza, l’Alto Consiglio, l’Assemblea.

Art. 64 – Il Presidente della Repubblica Francese è Presidente dell’Unione Francese, e ne rappresenta gli interessi permanenti.

Art. 65 – L’Alto Consiglio dell’Unione Francese, presieduto dal Presidente dell’Unione, è composto da una delegazione del governo francese e dalle rappresentanze che ciascuno degli Stati associati ha la facoltà di designare presso il Presidente dell’Unione.

Ha per funzione essenziale quella di assistere il Governo nella politica generale dell’Unione.

Art. 66 – L’Assemblea dell’Unione Francese è composta, per metà da membri rappresentanti la Francia metropolitana e, per metà, da membri rappresentanti i Dipartimenti e i Territori d’oltre-mare e gli Stati associati.

Una legge organica stabilirà in quali proporzioni potranno essere rappresentate le diverse componenti della popolazione.

Art. 67 – I membri dei Dipartimenti e dei Territori d’oltre-mare all’Assemblea dell’Unione sono eletti dalle assemblee territoriali; quelli della Francia metropolitana sono eletti in ragione di due terzi dai membri dell’Assemblea Nazionale rappresentanti la metropoli e in ragione di un terzo dai membri del Consiglio della Repubblica rappresentanti la metropoli.

Art. 68 – Gli Stati associati possono inviare delegati all’Assemblea dell’Unione nei limiti ed alle condizioni stabiliti da una legge e da un atto interno di ciascuno Stato.

Art. 69 – Il Presidente dell’Unione Francese convoca l’Assemblea dell’Unione Francese e ne chiude le sessioni. È obbligato a convocarla su richiesta della metà dei suoi componenti.

L’Assemblea dell’Unione Francese non può funzionare durante gli intervalli fra le sessioni del Parlamento.

Art. 70 – Le norme degli artt. 8, 10, 21, 22 e 23 si applicano all’Assemblea dell’Unione Francese alle stesse condizioni con cui si applicano al Consiglio della Repubblica.

Art. 71 – L’Assemblea dell’Unione Francese è investita dei disegni e delle proposte di legge che le sono sottoposti per il parere dall’Assemblea Nazionale, o dal Governo della Repubblica Francese, o dai Governi degli Stati associati.

L’Assemblea si pronunzia sulle proposte di risoluzioni che gli sono presentate da uno dei suoi membri e, se le prende in considerazione, può incaricare il suo Ufficio di presidenza di trasmetterle all’Assemblea Nazionale. Può far proposte al Governo francese e all’Alto Consiglio dell’Unione Francese.

Per essere ricevibili, le proposte di risoluzione di cui al comma precedente devono riferirsi alla legislazione relativa ai Territori d’oltre-mare.

Art. 72 – Nei Territori d’oltre-mare il potere legislativo appartiene al Parlamento per ciò che riguarda la legislazione penale, il regime delle libertà fondamentali e l’organizzazione politica e amministrativa.

Per tutte le altre materie, la legge francese è valida nei Territori d’oltre-mare solo quando essa stessa ne dà disposizione tassativa o quando sia stata estesa ai Territori d’oltre-mare, con apposito decreto, sentito il parere dell’Assemblea dell’Unione.

Inoltre, in deroga all’art. 13, il Presidente della Repubblica, in Consiglio dei ministri, previo parere dell’Assemblea dell’Unione, potrà stabilire disposizioni particolari per ogni Territorio.

 

Sezione III

I Dipartimenti e i Territori d’oltre-mare

 

Art. 73 – Il sistema legislativo dei Dipartimenti d’oltre-mare è uguale a quello dei Dipartimenti metropolitani, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 74 – I Territori d’oltre-mare hanno uno statuto speciale, che tiene conto dei loro particolari interessi nell’ambito degli interessi della Repubblica.

Tale statuto e l’organizzazione interna di ciascun Territorio d’oltre-mare, o di ciascun gruppo di Territori, sono stabiliti dalla legge, sentita l’Assemblea dell’Unione Francese e previa consultazione delle Assemblee territoriali.

Art. 75 – Gli statuti particolari dei membri della Repubblica e dell’Unione Francese sono suscettibili d’evoluzione.

Le modificazioni statutarie e i passaggi da una categoria all’altra, nel quadro indicato dall’art. 60, hanno luogo soltanto in forza di una legge votata dal Parlamento, previa consultazione delle Assemblee territoriali e dell’Assemblea dell’Unione.

Art. 76 – Il rappresentante del Governo in ciascun Territorio o gruppo di Territori è il depositario dei poteri della Repubblica. Egli è pure il capo dell’amministrazione del Territorio.

È responsabile dei suoi atti verso il Governo.

Art. 77 – In ciascun Territorio è istituita un’Assemblea elettiva. Il sistema elettorale, la composizione e la competenza di tale Assemblea sono stabiliti dalla legge.

Art. 78 – Nei gruppi di Territori la tutela degli interessi comuni è affidata ad un’Assemblea, composta di membri eletti dalle Assemblee territoriali.

La sua composizione e i suoi poteri sono disciplinati dalla legge.

Art. 79 – I Territori d’oltre-mare eleggono dei propri rappresentanti all’Assemblea Nazionale e al Consiglio della Repubblica nelle forme stabilite dalla legge.

Art. 80 – I nativi dei Territori d’oltre-mare sono considerati cittadini, allo stesso titolo dei nazionali francesi della metropoli o dei Territori d’oltre-mare. Leggi speciali disciplineranno le forme nelle quali tali diritti potranno essere esercitati.

Art. 81 – I nazionali francesi e i nativi dell’Unione Francese sono cittadini dell’Unione Francese, la quale assicura loro godimento dei diritti e delle libertà garantiti nel preambolo della presente Costituzione.

Art. 82 – I cittadini che non hanno lo statuto civile francese conservano il loro statuto personale, in quanto non vi abbiano rinunziato.

Tale statuto non può in alcun caso costituire motivo per rifiutare o limitare i diritti e le libertà derivanti dallo status di cittadino francese.

 

Titolo IX

Il Consiglio superiore della Magistratura

 

Art. 83 – Il Consiglio superiore della Magistratura è composto di quattordici membri:

– il Presidente della Repubblica, Presidente;

– il Guardasigilli, Ministro della giustizia, Vicepresidente;

– sei membri eletti per sei anni dall’Assemblea Nazionale, a maggioranza dei due terzi, fuori del proprio seno e sei supplenti, eletti alle stesse condizioni;

– sei membri designati come segue: quattro magistrati, eletti per sei anni nei modi previsti dalla legge, e quattro supplenti, eletti nello stesso modo;

– due membri, nominati per sei anni dal Presidente della Repubblica, scegliendoli fuori del Parlamento e della magistratura, ma in seno alle professioni forensi, e due supplenti designati allo stesso modo.

Le decisioni del Consiglio superiore della Magistratura sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 84 – Il Presidente della Repubblica nomina, su proposta del Consiglio superiore della Magistratura, i magistrati, ad eccezione di quelli del pubblico ministero.

Il Consiglio superiore della Magistratura assicura, conformemente alle disposizioni di legge, la disciplina dei magistrati, la loro indipendenza e l’amministrazione degli organi giudiziari.

I magistrati degli organi giudicanti sono inamovibili.

 

Titolo X

Le collettività territoriali

 

Art. 85 – La Repubblica francese, una e indivisibile, riconosce la sussistenza delle collettività territoriali.

Tali collettività sono i Comuni, i Dipartimenti e i Territori d’oltre-mare.

Art. 86 – La posizione generale, l’estensione, il raggruppamento eventuale e l’organizzazione dei Comuni e dei Dipartimenti, nonché dei Territori d’oltre-mare, sono stabiliti dalla legge.

Art. 87 – Le collettività territoriali si amministrano liberamente mediante Consigli eletti a suffragio universale.

L’esecuzione delle decisioni di tali Consigli è curata dal Sindaco o dal loro Presidente.

Art. 88 – Il coordinamento dell’attività dei funzionari dello Stato, la rappresentanza degli interessi nazionali e il controllo amministrativo delle collettività territoriali sono assicurati, nell’ambito dipartimentale, da Delegati del Governo, nominati in Consiglio dei ministri.

Art. 89 – Delle leggi organiche estenderanno le libertà dipartimentali e municipali; esse potranno prevedere, per alcune grandi città, norme di funzionamento e strutture differenti da quelle dei piccoli Comuni e consentire disposizioni speciali per taluni Dipartimenti; e stabiliranno, inoltre, le condizioni di applicazione dei precedenti artt. da 85 a 88.

Egualmente per legge sarà stabilito in qual modo funzioneranno i servizi locali delle amministrazioni centrali, così da avvicinare l’amministrazione agli amministrati.

 

Titolo XI

La revisione della Costituzione

 

Art. 90 – La revisione ha luogo nelle forme seguenti.

La revisione deve essere decisa con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea Nazionale.

Tale deliberazione indica l’oggetto della revisione.

Essa è sottoposta, nel termine minimo di tre mesi, ad una seconda lettura, alla quale deve procedersi nelle stesse forme della prima, a meno che la deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio della Repubblica, cui dev’essere inviata dall’Assemblea Nazionale.

Dopo tale seconda lettura, l’Assemblea Nazionale elabora il progetto di legge per la revisione della Costituzione. Tale progetto è sottoposto al Parlamento e votato a maggioranza, nelle forme previste per le leggi ordinarie.

Il progetto è sottoposto a referendum, salvo che sia stato adottato in seconda lettura dall’Assemblea Nazionale colla maggioranza dei due terzi o sia stato votato colla maggioranza dei tre quinti da ciascuna delle due assemblee.

Il progetto è promulgato come legge costituzionale dal Presidente della Repubblica entro gli otto giorni dalla sua adozione.

Nessuna revisione costituzionale relativa all’esistenza del Consiglio della Repubblica potrà essere attuata senza il consenso del Consiglio stesso o senza ricorso a un referendum.

Art. 91 – Il Comitato costituzionale è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte il Presidente dell’Assemblea Nazionale, il Presidente del Consiglio della Repubblica, sette membri eletti all’Assemblea Nazionale al principio di ogni sessione annuale con la rappresentanza proporzionale dei gruppi e scelti fuori dal proprio seno, tre membri eletti nelle stesse forme dal Consiglio della Repubblica.

Il Comitato costituzionale accerta se le leggi votate dall’Assemblea Nazionale implichino una revisione della Costituzione.

Art. 92 – Entro il termine di promulgazione della legge, il Comitato è investito della questione mediante una domanda presentata congiuntamente dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio della Repubblica, dopo che il Consiglio abbia deliberato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Il Comitato esamina la legge, cerca di promuovere l’accordo tra l’Assemblea Nazionale ed il Consiglio della Repubblica e, se non vi riesce, delibera entro cinque giorni da quello in cui è stato investito della questione. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a due giorni.

Il Comitato può solo decidere sulla possibilità di revisione delle disposizioni dei titoli dal I al X della presente Costituzione.

Art. 93 – La legge che, secondo il parere del Comitato, implica una revisione della Costituzione, è rinviata all’Assemblea Nazionale per una nuova deliberazione.

Se il Parlamento insiste sul suo precedente voto, la legge non può essere promulgata prima che la Costituzione sia stata riveduta nelle forme previste dall’art. 90.

Se la legge è giudicata conforme alle disposizioni dei titoli dal I al X della presente Costituzione, è promulgata nel termine previsto dall’art. 36, prolungato ulteriormente della durata dei termini previsti dall’art. 92.

Art. 94 – In caso di occupazione di tutto o di parte dei territorio metropolitano da parte di forze straniere, nessuna procedura di revisione può essere iniziata o continuata.

Art. 95 – La forma repubblicana di governo non può costituire l’oggetto di una proposta di revisione.

 

Titolo XII

Disposizioni transitorie

 

Art. 96 – L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea Nazionale Costituente è incaricato di assicurare la continuità della rappresentanza nazionale fino alla prima riunione dei deputati della nuova Assemblea Nazionale.

Art. 97 – In caso di circostanze eccezionali, i deputati dell’Assemblea Nazionale Costituente potranno, fino alla data prevista nell’articolo precedente, essere convocati dall’Ufficio di presidenza dell’Assemblea, sia di sua iniziativa, sia su domanda del Governo.

Art. 98 – L’Assemblea Nazionale si riunirà di pieno diritto il terzo giovedì successivo alle elezioni generali.

Il Consiglio della Repubblica si riunirà il terzo martedì successivo alla sua elezione. La presente Costituzione entrerà in vigore a partire da tale data.

Fino alla riunione del Consiglio della Repubblica, l’organizzazione dei poteri pubblici sarà disciplinata dalla legge 2 novembre 1945, avendo l’Assemblea Nazionale le attribuzioni conferite da tale legge all’Assemblea Nazionale Costituente.

Art. 99 – Il Governo provvisorio costituito in virtù dell’articolo 98 rassegnerà le sue dimissioni al Presidente della Repubblica al momento della di lui elezione da parte del Parlamento, nei modi previsti dall’articolo 29.

Art. 100 – L’Ufficio di presidenza dell’Assemblea Nazionale Costituente ha il compito di preparare la riunione delle assemblee istituite dalla presente Costituzione e, in particolar modo, di assicurare loro, prima delle riunioni dei loro rispettivi Uffici di presidenza, i locali e i mezzi amministrativi necessari al loro funzionamento.

Art. 101 – Nel termine massimo di un anno dalla riunione dell’Assemblea Nazionale, il Consiglio della Repubblica potrà validamente deliberare non appena saranno proclamati eletti i due terzi dei suoi membri.

Art. 102 – Il primo Consiglio della Repubblica sarà rinnovato integralmente nell’anno successivo al rinnovamento dei Consigli municipali, che dovrà aver luogo entro un anno dalla promulgazione della Costituzione.

Art. 103 – Fino all’organizzazione del Consiglio economico, e nel termine massimo di tre mesi dalla convocazione dell’Assemblea Nazionale, si attenderà ad applicare l’art. 25 della presente Costituzione.

Art. 104 – Fino alla convocazione dell’Assemblea dell’Unione Francese, ed entro il termine massimo di un anno dalla convocazione dell’Assemblea Nazionale, si attenderà ad applicare gli artt. 71 e 72 della presente Costituzione.

Art. 105 – Fino alla promulgazione delle leggi previste dall’art. 89 della presente Costituzione e sotto riserva delle disposizioni relative allo statuto di taluni Dipartimenti e Territori d’oltre-mare, i Dipartimenti e Comuni della Repubblica Francese saranno amministrati secondo i testi in vigore salvo i paragrafi 2 e 3 dell’art. 97 della legge 5 aprile 1884, per l’applicazione dei quali la polizia dello Stato sarà posta a disposizione del Sindaco.

Tuttavia gli atti compiuti dal Prefetto, nella sua qualità di rappresentante del Dipartimento, saranno da lui eseguiti sotto il controllo permanente del Presidente dell’Assemblea dipartimentale.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano al Dipartimento della Senna.

Art. 106. – La presente Costituzione sarà promulgata dal Presidente del Governo provvisorio della Repubblica entro i due giorni successivi alla data della proclamazione dei risultati del referendum e nella forma seguente:

“L’Assemblea Nazionale Costituente ha adottato,

“Il popolo francese ha approvato,

“Il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica promulga la Costituzione del seguente tenore”.

 

 

 

 

 

FONTE:

P. Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di “democrazia stabilizzata”, Giuffrè, Milano 1994.



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