CARTA DEL 4 GIUGNO 1814 La Divina Provvidenza, col richiamarci nei nostri Stati dopo una lunga assenza, ci ha imposto dei grandi obblighi. La pace era il primo bisogno dei nostri sudditi: ce ne siamo occupati senza indugio; e questa pace tanto necessaria alla Francia come al resto dell’Europa è firmata. Una Carta costituzionale era richiesta dall’attuale stato del Regno; noi l’abbiamo promessa e la pubblichiamo. Abbiamo considerato che, benché l’autorità tutta intiera risiedesse in Francia nella persona del Re, i nostri predecessori non avevano avuto esitazione a modificarne l’esercizio, a seconda della diversità dei tempi; così i Comuni hanno dovuto il loro affrancamento a Luigi il Grosso, la conferma e l’estensione dei loro diritti a san Luigi e a Filippo il Bello; l’ordine giudiziario è stato stabilito e sviluppato dalle leggi di Luigi XI, di Enrico II e di Carlo IX; e infine Luigi XIV ha regolato quasi tutte le parti dell’amministrazione pubblica con varie ordinanze la cui saggezza non era ancora stata superata. Noi abbiamo dovuto, sull’esempio dei Re nostri predecessori, apprezzare gli effetti dei progressi sempre crescenti dei lumi, i nuovi rapporti che questi progressi hanno introdotto nella società, la direzione impressa agli spiriti da un mezzo secolo e le gravi alterazioni che ne sono risultate: abbiamo riconosciuto che il voto dei nostri sudditi per una Carta costituzionale era l’espressione di un bisogno reale; ma cedendo a questo voto abbiamo preso tutte le precauzioni perché questa Carta fosse degna di noi e del popolo che siamo fieri di comandare. Uomini savi, scelti nei primi corpi dello Stato, si sono riuniti a dei commissari del nostro consiglio per lavorare a questa importante opera. Nello stesso tempo che riconoscevamo che una Costituzione libera e monarchica doveva soddisfare l’attesa dell’Europa illuminata, abbiamo dovuto pure ricordarci essere nostro primo dovere verso i nostri popoli di conservare, per il loro interesse, i diritti e le prerogative della nostra Corona. Abbiamo sperato che istruiti dall’esperienza fossero convinti che solo l’autorità suprema può dare agli istituti da essa stabiliti la forza, la permanenza e la maestà di cui essa stessa è rivestita; che quindi, quando la saggezza dei Re si accorda liberamente col voto dei popoli, una Carta costituzionale può essere di lunga durata; ma che, quando la violenza strappa delle concessioni alla debolezza del Governo, la libertà pubblica non è esposta al pericolo meno dello stesso trono. Infine, abbiamo cercato i principi della Carta costituzionale nel carattere francese e nei venerandi monumenti dei secoli passati. Così, nel rinnovamento della parìa abbiamo visto un istituto veramente nazionale, e che deve legare tutti i ricordi a tutte le speranze, unendo insieme i tempi antichi e i tempi moderni. Con la Camera dei deputati abbiamo sostituito quelle antiche Assemblee dei Campi di Marzo e di Maggio, e quelle Camere del Terzo stato che hanno così spesso dato ad un tempo delle prove di zelo per gli interessi del popolo, di fedeltà e di rispetto per l’autorità dei Re. Cercando così di riannodare la catena dei tempi, che funesti traviamenti avevano interrotto, abbiamo cancellato dal nostro ricordo, così come vorremmo che si potesse cancellarli dalla storia, tutti i mali che hanno afflitto la Patria durante la nostra assenza. Felici di ritrovarci nel seno della grande famiglia, non abbiamo saputo rispondere all’amore del quale riceviamo tante testimonianze che pronunziando delle parole di pace e di consolazione. Il voto più caro al nostro cuore è che tutti i Francesi vivano da fratelli e che mai alcun ricordo amaro turbi la sicurezza che deve tener dietro all’atto solenne che noi oggi accordiamo loro. Sicuri delle nostre intenzioni, forti della nostra coscienza, c’impegnamo, davanti all’Assemblea che ci ascolta, ad essere fedeli a questa Carta costituzionale, riservandoci di giurarne il mantenimento, con una nuova solennità, davanti agli altari di Colui che nella medesima bilancia pesa i re e le nazioni. Per questi motivi, noi abbiamo volontariamente, e per il libero esercizio della nostra autorità reale accordato ed accordiamo, fatto concessione e “octroi” ai nostri sudditi, sia per noi che per i nostri successori, e per sempre, della seguente Carta costituzionale: Diritto pubblico dei Francesi Art. 1 – I Francesi sono eguali davanti alla legge, quali che siano i loro titoli e il loro rango. Art. 2 – Contribuiscono indistintamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato. Art. 3 – Sono tutti egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari. Art. 4 – Parimenti garantita è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto sotto accusa né arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta. Art. 5 – Ognuno professa la propria religione con una libertà eguale ed ottiene per il proprio culto la stessa protezione. Art. 6 – Tuttavia la religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato. Art. 7 – Solo i ministri della religione cattolica, apostolica e romana, e quelli degli altri culti cristiani ricevono degli stipendi dal Tesoro regio. Art. 8 – I Francesi hanno il diritto di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni, conformandosi alle leggi che devono reprimere gli abusi di questa libertà. Art. 9 – Tutte le proprietà sono inviolabili, non escluse quelle chiamate nazionali, non ponendo la legge alcuna distinzione tra di esse. Art. 10 – Lo Stato può esigere il sacrificio di una proprietà, per motivi d’interesse pubblico legalmente constatato, ma previa indennità. Art. 11 – Ogni ricerca sulle opinioni e sui voti emessi fino alla restaurazione è proibita. Lo stesso oblio è ordinato ai tribunali e ai cittadini. Art. 12 – La coscrizione è abolita. Il modo di reclutamento dell’esercito di terra e di mare è determinato da una legge. Forme del Governo del Re Art. 13 – La persona del Re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il Potere esecutivo appartiene solo al Re. Art. 14 – Il Re è il Capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tutti gli impieghi dell’amministrazione pubblica, e fa i regolamenti e le ordinanze necessarie per l’esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato. Art. 15 – Il Potere legislativo viene esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputati dei dipartimenti. Art. 16 – Il Re propone la legge. Art. 17 – La proposta della legge è presentata a piacimento del Re, alla Camera dei pari o a quella dei deputati, salvo la legge sull’imposta, che deve essere presentata anzitutto alla Camera dei deputati. Art. 18 – L’intiera legge deve essere discussa e votata liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due Camere. Art. 19 – Le Camere hanno la facoltà di supplicare il Re di proporre una legge su un qualsivoglia oggetto e d’indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga. Art. 20 – Questa domanda potrà essere fatta da ciascuna delle due Camere, ma dopo essere stata discussa in comitato segreto: sarà inviata all’altra Camera da quella che l’avrà proposta solo dopo un intervallo di dieci giorni. Art. 21 – Se la proposta è adottata dall’altra Camera, essa sarà sottoposta al Re. Se viene respinta, non potrà essere ripresentata nella stessa sessione. Art. 22 – Solo al Re spetta la sanzione e la promulgazione della legge. Art. 23 – La lista civile è fissata, per tutta la durata del Regno, dalla prima legislatura riunita dopo l’avvento del Re. Della Camera dei pari Art. 24 – La Camera dei pari è una parte essenziale dei Potere legislativo. Art. 25 – Essa è convocata dal Re nello stesso tempo che la Camera dei deputati dei dipartimenti. La sessione dell’una comincia e finisce contemporaneamente a quella dell’altra. Art. 26 – Ogni riunione della Camera dei pari che fosse tenuta fuori del tempo della sessione della Camera dei deputati, o che non fosse ordinata dal Re, è illecita e nulla di pieno diritto. Art. 27 – La nomina dei pari di Francia spetta al Re. Il loro numero è illimitato: egli può variarne le dignità, nominarli a vita o renderli ereditari a sua volontà. Art. 28 – I pari hanno ingresso nella Camera a venticinque anni, e voto deliberativo solo a trenta. Art. 29 – La Camera dei pari è presieduta dal cancelliere di Francia e, in sua assenza, da un pari nominato dal Re. Art. 30 – I membri della famiglia reale e i principi del sangue sono pari per diritto di nascita. Siedono immediatamente dopo il presidente; ma non hanno voto deliberativo prima dei venticinque anni. Art. 31 – I principi non possono partecipare alle sedute della Camera che su ordine del Re, espresso ogni sessione da un messaggio, sotto pena di nullità per tutto ciò che sarà stato fatto in loro presenza. Art. 32 – Tutte le deliberazioni della Camera dei pari sono segrete. Art. 33 – La Camera dei pari giudica i delitti di alto tradimento e gli attentati alla sicurezza dello Stato che saranno definiti dalla legge. Art. 34 – Nessun pari può essere arrestato se non su autorizzazione della Camera, e giudicato solo da essa in materia criminale. Della Camera dei deputati dei dipartimenti Art. 35 – La Camera dei deputati sarà composta dei deputati eletti dai Collegi elettorali la cui organizzazione sarà determinata dalle leggi. Art. 36 – Ogni dipartimento avrà lo stesso numero di deputati che ha avuto fino ad oggi. Art. 37 – I deputati saranno eletti per cinque anni, in modo tale che la Camera sia rinnovata ogni anno per un quinto. Art. 38 – Nessun deputato può essere ammesso alla Camera, se non ha l’età di quarant’anni, e non paga un contributo diretto di mille franchi. Art. 39 – Se tuttavia non si trovassero nel dipartimento cinquanta persone dell’età indicata e che paghino almeno mille franchi di contributi diretti, il loro numero sarà completato da quelli che pagano più imposte al disotto di mille franchi, e questi potranno essere eletti in concorso coi primi. Art. 40 – Gli elettori che concorrono alla nomina dei deputati non possono avere diritto di voto se non pagano un contributo diretto di trecento franchi, e se hanno meno di trent’anni. Art. 41 – I presidenti dei collegi elettorali saranno nominati dal Re e di diritto membri del Collegio. Art. 42 – La metà almeno dei deputati sarà scelta fra gli eleggibili che hanno il loro domicilio politico nel dipartimento. Art. 43 – Il presidente della Camera dei deputati è nominato dal Re, su una lista di cinque membri presentata dalla Camera. Art. 44 – Le sedute della Camera sono pubbliche; ma la richiesta di cinque membri basta perché si costituisca in comitato segreto. Art. 45 – La Camera si divide in uffici per discutere i progetti che le sono stati presentati da parte del Re. Art. 46 – Nessun emendamento può essere fatto a una legge, se non è stato proposto o consentito dal Re, e se non è stato rinviato e discusso negli uffici. Art. 47 – La Camera dei deputati riceve tutte le proposte di imposte; solo dopo che queste proposte siano state ammesse, esse possono essere portate alla Camera dei pari. Art. 48 – Nessuna imposta può essere stabilita né riscossa, se non è stata consentita dalle due Camere e sanzionata dal Re. Art. 49 – L’imposta fondiaria è consentita solo per un anno. Le imposte indirette possono esserlo per parecchi anni. Art. 50 – Il Re convoca ogni anno le due Camere; le proroga, e può sciogliere quella dei deputati dei dipartimenti; ma, in tal caso, deve convocarne una nuova entro il termine di tre mesi. Art. 51 – Nessuna costrizione corporale può essere esercitata contro un membro della Camera, durante la sessione, e nelle sei settimane che l’avranno preceduta o seguita. Art. 52 – Nessun membro della Camera può, per la durata della sessione, essere messo sotto accusa né arrestato in materia criminale, salvo il caso di flagrante delitto, se non dopo che la Camera ha prima permesso che egli venga posto sotto accusa. Art. 53 – Ogni petizione all’una o all’altra Camera può essere fatta e presentata solo per iscritto. La legge vieta di portarne personalmente e alla tribuna. Dei ministri Art. 54 – I ministri possono essere membri della Camera dei pari o della Camera dei deputati. Hanno inoltre accesso nell’una o l’altra Camera, e devono essere ascoltati quando lo domandano. Art. 55 – La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri, e di tradurli davanti alla Camera dei pari, la quale sola ha quello di giudicarli. Art. 56 – Essi non possono essere accusati che per tradimento o concussione. Leggi particolari specificheranno questa specie di delitti, e ne determineranno la messa sotto accusa. Dell’ordine giudiziario Art. 57 – Tutta la giustizia emana dal Re. Essa è amministrata in suo nome da giudici che egli nomina e che istituisce. Art. 58 – I giudici nominati dal Re sono inamovibili. Art. 59 – Le corti e i tribunali ordinari attualmente esistenti sono mantenuti. Ogni cambiamento sarà introdotto in virtù di una legge. Art. 60 – L’attuale istituto dei giudici di commercio è conservato. Art. 61 – La giustizia di pace è parimenti conservata. I giudici di pace, sebbene nominati dal Re, non sono inamovibili. Art. 62 – Nessuno potrà essere distolto dai suoi giudici naturali. Art. 63 – Non potranno quindi essere create commissioni e tribunali straordinari. Sotto questa denominazione non sono comprese le giurisdizioni prevostali se si riterrà necessario il loro ristabilimento. Art. 64 – I dibattimenti saranno pubblici in materia criminale, a meno che questa pubblicità sia pericolosa per l’ordine e i costumi; e, in questo caso, il tribunale lo dichiara con una sentenza. Art. 65 – L’istituto dei giurati è conservato. I cambiamenti che una più lunga esperienza farebbero giudicare necessari, non possono essere effettuati che per mezzo di una legge. Art. 66 – La pena della confisca dei beni è abolita e non potrà essere ristabilita. Art. 67 – Il Re ha il diritto di fare grazia, e quello di commutare le pene. Art. 68 – Il Codice civile e le leggi attualmente esistenti che non sono contrarie alla presente Carta, restano in vigore sino a che vi si sia legalmente derogato. Diritti particolari garantiti dallo Stato Art. 69 – I militari in attività di servizio, gli ufficiali e i soldati in riposo, le vedove, gli ufficiali e i soldati pensionati, conserveranno i loro gradi, onori e pensioni. Art. 70 – Il debito pubblico è garantito. Qualunque impegno contratto dallo Stato coi suoi creditori è inviolabile. Art. 71 – La nobiltà antica riprende i suoi titoli. La nuova conserva i propri. Il Re crea dei nobili a volontà; ma non accorda loro se non delle prerogative e degli onori, senza alcuna esenzione dai carichi e dai doveri della società. Art. 72 – La Legione d’onore è mantenuta. Il Re ne determinerà i regolamenti interni e la decorazione. Art. 73 – Lo colonie saranno regolate da leggi e regolamenti particolari. Art. 74 – Il Re e i suoi successori giureranno, nella solennità della loro consacrazione, di osservare fedelmente la presente Carta costituzionale. Articoli transitori Art. 75 – I deputati dei dipartimenti di Francia che sedevano al Corpo legislativo al tempo dell’ultimo aggiornamento continueranno a sedere alla Camera dei deputati fino a sostituzione. Art. 76 – Il primo rinnovo di un quinto della Camera dei deputati avrà luogo al più tardi nell’anno 1816, secondo l’ordine fra le varie serie. FONTE: A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975. |
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