PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL 6 APRILE 1814

 

 

Art. 1 – Il Governo francese è monarchico ed ereditario di maschio in maschio, per ordine di primogenitura.

Art. 2 – Il popolo francese chiama liberamente al trono di Francia Luigi-Stanislao-Saverio di Francia, fratello dell’ultimo Re, e dopo di lui gli altri membri della Casa di Borbone, nell’ordine antico.

Art. 3 – La nobiltà antica riprende i suoi titoli: la nuova conserva i suoi ereditariamente. La Legion d’onore è mantenuta con le sue prerogative; il Re determinerà la decorazione.

Art. 4 – Il Potere esecutivo appartiene al Re.

Art. 5 – Il Re, il Senato e il Corpo legislativo concorrono alla formazione delle leggi. – I progetti di legge possono essere parimenti proposti nel Senato e nel Corpo legislativo – Quelli relativi ai contributi non possono esser proposti che nel Corpo legislativo. – Il Re può invitare egualmente i due corpi ad occuparsi degli oggetti che egli giudica convenienti. – La sanzione del Re è necessaria perché la legge sia completa.

Art. 6 – Vi sono almeno centocinquanta senatori, e al massimo duecento. – La loro dignità è inamovibile ed ereditaria di maschio in maschio, per primogenitura. Sono nominati dal Re. – Gli attuali senatori, eccezion fatta di coloro che rinunziassero alla qualità di cittadini francesi, sono mantenuti e fanno parte di questo numero. La dotazione attuale del Senato e delle senatorie appartiene ad essi. Le rendite ne sono divise fra essi in parti eguali, e passano ai loro successori. – Presentandosi il caso della morte di un senatore senza diretta discendenza maschile, la sua parte ritorna al Tesoro pubblico. I senatori che in avvenire saranno nominati non possono partecipare a questa dotazione.

Art. 7 – I principi della famiglia reale e i principi del sangue sono di diritto membri del Senato. Non si possono esercitare le funzioni di senatore se non dopo aver raggiunto la maggiore età.

Art. 8 – Il Senato determina i casi in cui la discussione degli oggetti che egli tratta deve essere pubblica o segreta.

Art. 9 – Ogni dipartimento nominerà al Corpo legislativo lo stesso numero di deputati di prima. – I deputati che sedevano al Corpo legislativo al tempo dell’ultimo aggiornamento continueranno a sedervi fino a che saranno sostituiti. Tutti conservano la loro indennità. – In avvenire essi saranno scelti immediatamente dai Collegi elettorali, i quali sono conservati, astrazion facendo dai cambiamenti che potrebbero essere fatti da una legge alla loro organizzazione. – La durata delle funzioni dei deputati al Corpo legislativo è fissata a cinque anni. – Le nuove elezioni avranno luogo per la sessione del 1816.

Art. 10 – Il Corpo legislativo si riunisce di diritto ogni anno il 1° ottobre. Il Re può convocarlo straordinariamente. Può aggiornarlo; può anche scioglierlo: ma, in quest’ultimo caso, un altro Corpo legislativo deve essere formato al più tardi entro tre mesi dai Collegi elettorali.

Art. 11 – Il Corpo legislativo ha il diritto di discussione. Le sedute sono pubbliche, salvo il caso in cui esso giudica conveniente costituirsi in comitato generale.

Art. 12 – Il Senato, il Corpo legislativo, i Collegi elettorali e le Assemblee di cantone eleggono il loro presidente nel loro seno.

Art. 13 – Nessun membro del Senato o del Corpo legislativo può esser arrestato senza un’autorizzazione preventiva del corpo al quale egli appartiene. – Il giudizio di un membro del Senato o del Corpo legislativo, accusato, appartiene esclusivamente al Senato.

Art. 14 – I ministri possono essere membri, sia del Senato, sia del Corpo legislativo.

Art. 15 – L’eguaglianza di proporzione nell’imposta è di diritto. Nessuna imposta può essere stabilita né percepita, se non è stata liberamente consentita dal Corpo legislativo e dal Senato. L’imposta fondiaria non può essere stabilita che per un anno. Il bilancio dell’anno seguente e i conti dell’anno precedente sono presentati ogni anno al Corpo legislativo e al Senato, all’apertura della sessione del Corpo legislativo.

Art. 16 – La legge determinerà il modo e la quantità del reclutamento dell’esercito.

Art. 17 – L’indipendenza del potere giudiziario è garantita. Nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali. – L’istituto dei giurati è conservato, così come la pubblicità dei dibattiti in materia criminale. – La pena della confisca dei beni è abolita. – Il Re ha il diritto di fare grazia.

Art. 18 – Le corti e i tribunali ordinari attualmente esistenti sono mantenuti; il loro numero potrà essere diminuito o aumentato solo in virtù di una legge. I giudici sono a vita e inamovibili, ad eccezione dei giudici di pace e dei giudici di commercio. Le commissioni e i tribunali straordinari sono soppressi, e non potranno essere ristabiliti.

Art. 19 – La Corte di cassazione, le Corti di appello e i tribunali di prima istanza propongono al Re tre candidati per ogni posto di giudice vacante nel loro seno: il Re sceglie uno dei tre. Il Re nomina i primi presidenti e il pubblico ministero delle corti e dei tribunali.

Art. 20 – I militari in attività, gli ufficiali e soldati a riposo, le vedove e gli ufficiali pensionati, conservano i loro gradi, i loro onori, e le loro pensioni.

Art. 21 – La persona del Re è inviolabile e sacra. Tutti gli atti del Governo sono firmati da un ministro. I ministri sono responsabili di tutto ciò che questi atti contenessero di contrario alle leggi, alla libertà pubblica e individuale, e ai diritti dei cittadini.

Art. 22 – La libertà dei culti e delle coscienze è garantita. I ministri dei culti sono in egual modo trattati e protetti.

Art. 23 – La libertà di stampa è intera, salvo la repressione legale dei delitti che potessero risultare dall’abuso di questa libertà. Le commissioni senatoriali della libertà di stampa e della libertà individuale sono conservate.

Art. 24 – Il debito pubblico è garantito. – Le vendite dei domini nazionali sono irrevocabilmente mantenute.

Art. 25 – Nessun Francese può essere ricercato per le opinioni o i voti che ha potuto emettere.

Art. 26 – Ogni persona ha il diritto di indirizzare delle petizioni individuali ad ogni autorità costituita.

Art. 27 – Tutti i Francesi sono egualmente ammissibili a tutti gli impieghi civili e militari.

Art. 28 – Tutte le leggi attualmente esistenti restano in vigore, fino a che vi sia legalmente derogato. Il Codice delle leggi civili sarà intitolato Codice civile dei Francesi.

Art. 29 – La presente Costituzione sarà sottoposta all’accettazione del popolo francese nella forma che sarà regolata. Luigi-Stanislao-Saverio sarà proclamato Re dei Francesi, non appena avrà giurato e firmato un atto recante: Accetto la Costituzione; giuro di osservarla e di farla osservare. Questo giuramento sarà ripetuto nella solennità in cui riceverà il giuramento di fedeltà dei Francesi.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Saitta, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale (1789-1875), Giuffrè, Milano 1975.



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