COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA LIGURE DELL’ANNO 1802

 

 

Titolo I

Principii fondamentali

 

Art. 1 – La Libertà, l’Eguaglianza e la Rappresentanza nazionale sono le tre grandi basi della Costituzione della Repubblica Ligure.

Art. 2 – La Costituzione determina l’organizzazione dei diversi poteri ed i principii delle leggi organiche.

Le leggi organiche non potranno essere riformate, salvo che cinque anni dopo la loro emanazione. Le riforme che saranno proposte in allora anderanno soggette alle forme usate per la deliberazione delle leggi.

Art. 3 – Le leggi determinano gli oggetti che appartengono al Codice civile, criminale e commerciale; le imposte, le alienazioni de’ beni nazionali, leve di truppe di terra e di mare, ed il battere monete. Le leggi sono sottoposte dal Senato alla sanzione del popolo rappresentato dalla Consulta nazionale.

Art. 4 – Le disposizioni generali fondate sopra delle leggi e dirette a procurane l’esecuzione sono materia de’ decreti del Senato.

Ne’ casi urgenti ed impensati, e soprattutto se la tranquillità pubblica è compromessa, il Senato con due terzi de’ voti può provvisoriamente ordinare l’esecuzione de’ progetti di legge. Le sole imposte sono eccettuate da questa disposizione.

Art. 5 – Gli ordini e gli editti relativi alle leggi, e ai decreti, l’invigilare sugli agenti, la direzione della forza armata, sono incarico di un magistrato supremo scelto dal Senato nel suo seno.

Art. 6 – L’applicazione della legge ai delitti contro la società, siccome alle controversie dei cittadini, sì fra di essi che col pubblico, spetta all’ordine giudiziario.

 

Titolo II

Dei corpi, che concorrono alla formazione ed alla esecuzione delle leggi

 

Art. 7 – Il Senato è composto di trenta membri aventi almeno trent’anni.

Il Senato è presieduto da un doge di anni quaranta almeno.

Il Senato si divide in cinque magistrati:

– Il Magistrato supremo;

– Quello di giustizia e legislazione;

– Quello dell’interno;

– Quello di guerra e marina;

– Quello delle finanze;

I presidenti de’ quattro magistrati particolari fanno ciascuno, nella parte che li concerne, le funzioni di ministro.

Il Magistrato supremo è composto di nove membri, cioè, del doge che presiede, dei presidenti degli altri quattro magistrati, e di quattro altri senatori, due de’ quali almeno sono scelti fra i deputati del Collegio de’ possidenti.

Il Senato elegge i presidenti e i membri di ogni magistrato. Egli può cambiarli sulla proposizione del doge.

La carica di doge dura sei anni.

Il Senato si rinnova ogni biennio per terzo.

L’onorario del doge è di 50 mila lire di Genova.

Quello dei membri del magistrato supremo di lire nove mila.

Quello degli altri senatori di sei mila lire.

Questo articolo è la base della legge organica sul Governo.

Art. 8 – Vi sono nella Repubblica tre grandi Collegi.

Il Collegio de’ possidenti, i di cui membri debbono possedere almeno in fondi stabili iscritti nel catastro 120 mila lire. Il quarto di questa somma potrà essere supplito con credito di scritte nazionali e luoghi delle compere di S. Giorgio.

Il Collegio dei Negozianti.

Il Collegio de’ Dotti scelti fra i Giureconsulti, e fra quelli che si occupano di scienze, belle lettere ed arti liberali.

Ciascuno dei due primi Collegi è composto di duecento membri.

Quello dei Dotti è composto di cento membri solamente.

I membri de’ collegi debbono avere almeno 30 anni.

Si riuniscono di pieno diritto ogni due anni, e possono essere convocati straordinariamente dal Senato.

La loro sessione non può durare più di dieci giorni; ed i punti, su dei quali si riuniscono, debbono essere distanti almeno di due leghe.

Essi eleggono i Senatori, e presentano tre Candidati, fra i quali il Senato nomina il Doge.

I membri dei collegi sono a vita.

Ogni sesto anno si rimpiazzano i morti, ed i colpiti di censura.

Una Legge Organica prescrive il modo di elezione e la qualità degli eleggibili.

Art. 9 – In ogni giurisdizione i cittadini nominano, ogni tre anni, una Consulta di giurisdizione, che non ecceda il numero di settantacinque membri.

Per essere eleggibili, si richiede una proprietà fondiaria, o uno stabilimento d’industria, che frutti almeno mille lire annue, ovvero un impiego di mille lire di stipendio, o l’esercizio quinquennale di capitano di bastimento, e scevro di emenda legale.

Queste consulte formano un prospetto, che contiene le occorrenze, ed espone lo stato della rispettiva giurisdizione, e lo trasmettono al Governo.

Esse nominano in una data proporzione i deputati alla consulta nazionale, che devono avere almeno un reddito di tre mila lire.

Questa consulta deve essere composta di sessanta in sessantadue membri. È convocata, e può essere prorogata dal Senato. Si raduna almeno una volta nell’anno per ricevere il bilancio dello Stato, ed esaminare i proposti progetti di legge.

Questi progetti si discutono da nove procuratori nominati dalla consulta nel proprio seno. Essa è preseduta da un Oratore da lei scelto per tutto il tempo della sessione.

I membri della consulta non ricevono onorario.

Questo articolo è la base della Legge organica sulle consulte.

Art. 10 – I collegi nominano ogni due anni un sindacato di otto membri, i quali dovranno aver almeno dieci mila lire di reddito e quarant’anni; cioè:

– Due membri del Senato;

– Due della Consulta Nazionale;

– Due di ogni Consulta di giurisdizione;

– Due di ogni Tribunale;

La di lui sessione non può durare più di dieci giorni.

Il processo verbale delle di lui operazioni è stampato.

La consulta può ordinare nelle occorrenze, che dei sindacatori straordinarii si trasportino nelle giurisdizioni.

Il processo verbale delle loro operazioni è stampato.

La censura non può essere pronunciata, che all’unanimità de’ suffragi. Se ella è votata dalla sola maggiorità, è sottoposta, per ciò che riguarda le autorità superiori, alla consulta nazionale, e per le autorità subalterne alle consulte delle giurisdizioni rispettive.

Questo articolo è la base della Legge organica sulla censura.

Art. 11 – Il territorio della Repubblica si divide in sei giurisdizioni, e queste in cantoni. Vi è in ogni giurisdizione un provveditore nominato dal magistrato supremo ed una giunta amministrativa.

Questo articolo è la base della legge organica sull’amministrazione.

Art. 12 – I giudici sono eletti a vita.

Vi è per tutta la Repubblica un tribunale supremo, che giudica definitivamente le appellazioni dei tribunali di revisione, d’appello.

I ricorsi in cassazione sono pure devoluti a questo tribunale.

Vi sono tre tribunali di revisione, o di appello, sei di giurisdizioni, e de’ giudici di cantone, o di prima istanza.

Vi sono de’ tribunali di commercio, che giudicano sommariamente.

Vi è un tribunale speciale per giudicare le cause, nelle quali la Nazione ha un interesse originario e diretto.

Vi sono de’ tribunali speciali per i delitti militari.

La Legge non riconosce verun altro tribunale, fuori di quelli stabiliti dalla presente Costituzione.

Questo articolo è la base della Legge organica sull’ordine giudiziario.

 

Titolo III

Disposizioni generali

 

Art. 13 – La religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato.

I beni attualmente posseduti dagli arcivescovi, vescovi, capitoli diocesani, seminarii, parochie, vicarii sono invendibili.

Questo principio serve di base alla Legge organica che regola ciò che concerne i culti.

Art. 14 – Il popolo ligure onora e protegge il commercio.

Sarà stabilito in Genova un arsenale di costruzione, e la Repubblica manterrà un armamento marittimo composto almeno da due vascelli da 74, due fregate, e quattro corvette. Tre milioni sono assegnati annualmente alle spese della marina.

Sarà fatta una classificazione generale della gente di mare.

Le diverse disposizioni di questo articolo servono di base alla legge organica sulla marina e sul commercio.

Art. 15 – La Repubblica provvede alle spese pubbliche per via d’imposizioni dirette ed indirette, fissate e ripartite dalla legge. Il netto ritratto dalle imposizioni deve eccedere nove milioni di lire.

Una Commissione di contabilità scelta dalla Consulta nazionale verifica ogni anno il conto dell’introito e delle spese dello Stato.

Il Governo avrà cura di assicurare al più presto il pagamento dei frutti del debito pubblico consolidato, compresi i proventi dei luoghi di S. Giorgio. Egli presenterà alla Consulta nazionale un modo di provvedimento per la parte del debito nazionale non ancora liquidato.

Questo articolo serve di base alla legge organica sulle finanze.

Art. 16 – La costituzione protegge ed assicura la libertà civile.

Una legge organica somministra il modo di assicurarsi della persona dei cittadini inquisiti di delitti e tradurli innanzi ai tribunali.

Art. 17 – Vi è un Istituto nazionale. Una legge organica determina la sua composizione e le sue attribuzioni.

Art. 18 – La Costituzione garantisce agli acquirenti de’ beni nazionali possesso dei beni stati ad essi venduti dalla nazione.

Art. 19 – Le leggi organiche indicate nella presente Costituzione saranno fatte dal Senato e pubblicate nel termine di un anno.

Art. 20 – Sono nominati per la prima volta

 

Doge

 

Il cittadino Giovanni Francesco Cattaneo

 

Senatori

 

Aluigini Silvestro, de’ Monti liguri

Assereto Giuseppe, di Rapallo

Balbi Emanuele, di Genova

Cambiaso Michel’Angelo, di Genova

Celesia Domenico, di Genova

Corvetto Luigi, di Genova

Dagnino Antonio, di Genova

D’ Aste Marcello, Riviera di Ponente

De La-Rue Antonio, di Genova

De Marini Domenico, di Genova

Durazzo Girolamo, di Genova

Ferreri Onorato, d’Alassio

Fravega Giuseppe, di Genova

Gandolfo Giambattista, di Chiavari

Langlad Tommaso, Riviera di Ponente

Lupi Luigi, di Genova

Maghella Antonio, di Varese

Maglione Agostino, di Laigueglia

Massone Marcello, Riviera di Levante-Recco

Montaldo Francesco, di Genova

Morchio Giuseppe, di Cervo

Pareto Agostino, di Genova

Piaggio Francesco, di Genova

Remedj Cesare, di Sarzana

Riccardi Francesco, d’Oneglia

Rossi Giovanni Battista, di Genova

Serra Girolamo, di Genova

Spinola Vincenzo, di Genova

Taddei Nicolò, Riviera di Levante

 

Firmato

Bonaparte

Per copia conforme il ministro delle relazioni estere

C. M. Talleyrand

 

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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