COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LUCCA

(1801)

 

 

Titolo I

Organizzazione del Governo

 

Art. 1 – Il Governo della Repubblica Lucchese si compone di un Collegio, o sia Gran Consiglio, di un Potete Esecutivo, e di un Consiglio Amministrativo.

Art. 2 – Il Collegio è presieduto da uno dei suoi membri: egli è incaricato della confezione delle leggi, nomina i membri del potere Esecutivo del Consiglio amministrativo, e dei tribunali.

Art. 3 – Il Collegio è composto di trecento cittadini, duecento dei quali sono scelti fra i più ricchi possidenti, e cento fra i principali negozianti, letterati, ed artisti. I membri del Collegio non godono di veruna indennizzazione.

Art. 4 – I membri del Collegio, come pure quelli del Potere esecutivo, e del Consiglio amministrativo, per la prima volta si scelgono dall’autorità costituente.

Art. 5 – I membri componenti il Collegio si rinnovano per una terza parte ogni cinque anni. Sarà proceduto alla elezione di detto terzo secondo la maniera, e le forme che saranno prescritte dalla legge. I membri che sortono potranno essere nuovamente eletti.

Art. 6 – Quelli che saranno in stato di accusa giudiciaria criminale, o di fallimento fraudolento, o che saranno condannati ad una pena infamante, o ai quali sarà interdetta giudizialmente l’amministrazione dei loro beni, cesseranno immediatamente di essere membri del Collegio.

Art. 7 – I membri del Collegio non possono essere esclusi, se non che dal Collegio medesimo in virtù di decreto esprimente i motivi della rimozione, ed ottenuto con i due terzi dei voti dei congregati, meno quelli che si trovassero in alcuni dei casi previsti dall’art. 6.

Art. 8 – Il Potere Esecutivo è composto di dodici Anziani. Questi scelgono tra loro ogni due mesi un nuovo Presidente, il quale, durante le di lui funzioni, ha il titolo di Gonfaloniere. Ognuno degli Anziani è scelto Presidente al suo giro.

Art. 9. – Il Gonfaloniere rappresenta il Governo ne’ suoi rapporti colle potenze estere, segna tutti gli atti di promulgazione delle leggi, e tutti quelli che provengono dal corpo degli Anziani.

Art. 10 – Le attribuzioni del Potere Esecutivo consistono nel proporre i progetti delle leggi al Collegio, nel dirigere le relazioni dello Stato al difuori, nell’organizzare i mezzi di difesa, e nel regolare tutte le parti dell’amministrazione interna.

Art. 11 – Ognuno degli Anziani resta quattro anni in funzione. Il Collegio rinnova, per un quarto questo corpo in ciaschedun’anno.

Art. 12 – Non potranno essere simultaneamente membri del Potere Esecutivo due cittadini congiunti in primo, o in secondo grado inclusivamente, secondo il computo delle leggi attuali.

Art. 13 – Il Consiglio amministrativo si compone degli Anziani, e di quattro Magistrature, che avranno l’ispezione degli affari dell’Interno, della Giustizia, della Polizia, della Forza Armata, delle Relazioni Estere, della direzione delle Acque, Strade, e Fabbriche pubbliche, e delle Finanze. Il Potere Esecutivo assegna a ciascheduna delle magistrature le incombenze degli affari sopraindicati. Ciascheduna di queste Magistrature è composta di tre membri.

Art. 14 – Nel Consiglio amministrativo si discutono i progetti delle leggi, che debbono essere proposte al Collegio, e tutti gli atti che si debbono emanare dal Potere Esecutivo; ma nell’uno e nell’altro caso, i membri delle quattro Magistrature non hanno che voce consultiva. Li Anziani deliberano, e quando vi è parità di voci, quella del Gonfaloniere conta per due.

Art. 15 – I membri delle quattro Magistrature rimangono in carica per quattro anni. Ciascuno di essi può essere immediatamente rieletto, e può egualmente, durante il suo impiego, essere provvisoriamente sospeso dal Potere Esecutivo; ma perché abbia luogo definitivamente il rimpiazzo si richiede un Decreto del Collegio sulla dimanda motivata dagli Anziani.

 

Titolo II

Modo da osservarsi nella formazione delle leggi

 

Art. 16 – Il Consiglio sceglie nel suo seno, ed ogni anno rinnova, una Commissione di venti membri incaricata di esaminare i progetti di legge proposti dal Potere Esecutivo.

Art. 17 – I membri della Commissione si riuniscono ogni anno il primo del mese di Novembre. La loro sessione può durare due mesi.

Art. 18 – Il Collegio dee riunirsi di pieno diritto il dì primo Gennaio di ciascun’anno per procedere alle elezioni di cui è incaricato, e per ammettere o rigettare i progetti di leggi discussi avanti di lui.

Art. 19 – Allorquando un progetto di legge sarà stato esaminato dalla Commissione, la discussione sarà presentata al Collegio da due Relatori; uno di questi è nominato dalla Commissione, l’altro dal Potere Esecutivo. Quest’ultimo è preso in una delle quattro Magistrature, che compongono il Consiglio amministrativo. L’epoca, e la durata della discussione di ogni legge sono determinate dal Potere Esecutivo; ma questa non potrà essere minore di giorni tre.

Art. 20 – La durata delle sedute del Collegio in ciascun anno è determinata dal Potere Esecutivo: essa non può eccedere due mesi, né esser minore di quindici giorni.

Art. 21 – Nell’intervallo delle sedute del Collegio il Potere Esecutivo può fare, nel solo caso di urgenza comandata dalla pubblica utilità, dei Regolamenti che avranno provvisoriamente forza di legge.

 

Titolo III

Amministrazioni locali, e tribunali

 

Art. 22 – Il territorio attuale della Repubblica di Lucca è diviso in tre Circondari amministrativi; il Cantone del Serchio, il Littorale, e quello degli Appennini. Lucca è il capo luogo del primo, Viareggio del secondo, il Borgo a Mozzano del terzo.

Art. 23 – In ciascheduno di questi Cantoni risiede un Commissario del governo. Questi è nominato dagli Anziani, e corrisponde con ciascheduna delle quattro Magistrature stabilite presso il Potere Esecutivo.

Art. 24 – Li cittadini d’ogni Cantone maggiori di anni ventuno nomineranno nella maniera che sarà determinata dalla legge, e nelle proporzioni seguenti dei Giudici di Pace, cioè: due per ciascuno dei Cantoni del Littorale, e degli Appennini, e tre per quello del Serchio: uno di questi ultimi risiederà nella città di Lucca, e gli altri nei luoghi rispettivi che saranno fissati dal Potere Esecutivo.

Art. 25 – I Giudici di Pace pronunziano inappellabilmente sopra tutti gli affari che non eccedono il valore di scudi otto: pronunziano parimenti sopra gli oggetti che oltrepassano la detta somma purché non ecceda quella di scudi venti; ma in questo caso potrà aver luogo l’appello al Giudice di prima istanza dei rispettivi Circondari.

Art. 26 – Negli affari non eccedenti la somma di scudi venti il Giudice di Pace potrà pronunziare come arbitro e amicabile compositore, se dalle parti gli sia attribuita simile facoltà.

Art. 27 – Il Collegio nomina un Giudice di prima istanza per ciascun Circondario, e nomina per tutta la Repubblica un Tribunale Civile di appello, e un Tribunale Criminale composto ciascuno di tre Giudici.

Art. 28 – Li Giudici di prima istanza risiedono in capo luogo di Circondario, i Tribunali Civili di Appello e Correzionali, nella città di Lucca.

Art. 29 – Le attribuzioni dei Giudici di prima istanza consistono nel decidere in grado di appello le cause che vengono loro deferite dal Giudice di Pace, e nel decidere in prima istanza tutte le altre che eccedono la somma fissata nell’articolo 15 concernente la giurisdizione del Giudice di Pace. Decide altresì in prima istanza le cause Criminali.

Art. 30 – Il Tribunale Civile di appello decide le cause che gli vengono deferite dal tribunale di prima istanza di ciaschedun Cantone. Esercita altresì le funzioni di Cassazione, o nullità, in Criminale.

Art. 31 – Il Tribunale Criminale decide in grado di appello tutte le cause criminali, ed esercita le funzioni di cassazione, o nullità, nelle cause civili.

Art. 32 – Ogni sei anni il Collegio procederà alla conferma de’ Giudici sì Civili, che Criminali per la maggiorità dei voti dei Congregati.

Art. 33 – Il Potere Esecutivo nomina due Commissioni presso i due tribunali superiori Civili, e Criminali.

 

Titolo IV

Disposizioni generali

 

Art. 34 – Nissuna legge Criminale, o Civile, può avere un effetto retroattivo.

Art. 35 – L’asilo d’ogni cittadino durante la notte è inviolabile; e nissuno può esser chiamato in giudizio, arrestato, detenuto, se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte.

Art. 36 – Le imposizioni pubbliche saranno ogni anno fissate dal Collegio sulla proposizione del Potere Esecutivo, in proporzione dei bisogni dello Stato.

Art. 37 – Le imposizioni non potendo essere stabilite che per la utilità pubblica, debbono per conseguenza ripartirsi sopra tutti i cittadini in proporzione delle loro facoltà.

Art. 38 – Nella Repubblica non si riconosce altra autorità che quella stabilita dalla Costituzione.

 

26 Decembre 1801

 

Legge che accetta, e ordina la promulgazione della Costituzione Lucchese

 

Il Governo Provvisorio della Repubblica decreta ciò che segue:

La Costituzione sopraddetta è accettata, e la medesima sarà stampata, e pubblicata in tutta la estensione del territorio della Repubblica.

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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