STATUTO COSTITUZIONALE DELLO STATO DI LUCCA

(1805)

 

 

Gli atti Costituzionali del Corpo degli Anziani emanati nel mese di Giugno del corrente anno, essendo stati accettati dal Gran Consiglio e dal popolo Lucchese, che ha riconosciuto l’utilità e la necessità di confidare il governo dello Stato ad un Principe, e di stabilirlo nella sua discendenza, è decretato quanto appresso:

 

Titolo I

Del principato

 

Art. 1 – Il Governo della Repubblica di Lucca è confidato a S.A.I. Felice Baciocchi Principe di Piombino, e in caso di sua premorienza, a S.A.I. la Principessa Elisa sua consorte, e quindi ai loro discendenti maschi per linea mascolina, e in mancanza di linea mascolina alle femmine, e loro discendenti sempre con ordine di Primogenitura. Il principe prenderà il titolo di Principe di Lucca e Piombino, e sarà qualificato di Altezza Serenissima.

Art. 2 – Il Principe regola tutte le parti dell’amministrazione interna dello Stato, e dirige le sue relazioni con le potenze estere. Determina in ciascun’anno il quadro delle spese pubbliche dell’anno avvenire, e i mezzi di provvedervi, e lo propone alla sanzione del Senato. Ha la nomina dei Ministri, dei Consiglieri di Stato, del Segretario di Stato e di tutti gli altri funzionari pubblici sì civili che militari, la elezione dei quali non è specialmente attribuita al Senato; la nomina dell’Arcivescovo, di tutte le dignità ecclesiastiche canonici e benefiziati, che per legge o per testamento, o per Bolla Pontificia erano altre volte di Giuspadronato del Gonfaloniere o del Consiglio Generale.

Art. 3 – Il Principe ha una guardia di quattro compagnie, ciascuna delle quali è composta di cento uomini che Egli nomina a sua scelta fra i giovani delle famiglie più distinte. Ogni compagnia entrerà in attività al suo turno, e nel tempo del suo servizio attivo, ogni individuo riceverà per soldo, vestiario e nutrimento, la somma di franchi venti al mese. Dopo cinque anni di servizio in questa guardia i giovini avranno rango di sottotenenti nella milizia nazionale, i capitani delle quattro compagnie avranno rango di colonnelli; i tenenti rango di capi battaglioni, e i sergenti rango di capitani. Gli appuntamenti devono essere regolati in modo che la spesa totale non costi allo Stato più di centomila franchi. Nessuno individuo può entrare nella Guardia senonché appartenga al territorio di Lucca, se non posseda beni fondi, o non riceva dalla sua famiglia una pensione di franchi trenta al mese. Sarà fatto per questo articolo un regolamento particolare.

Art. 4 – La Lista Civile del Principe si comporrà di una somma annuale di franchi Trecentomila che il Tesoriere pubblico ridurrà in moneta di Lucca; e verserà di mese in mese nella cassa del principe; di un Palazzo in città, e di un Palazzo in una campagna vicina con dei terreni annessi che producano annualmente centomila franchi di rendita. Tutte le spese dei Palazzi, tutte quelle relative alla rappresentanza, e al servizio del Principe e della sua casa sono prese sulla Lista Civile. S.M. Napoleone I regolerà una volta per sempre l’organizzazione della casa del Principe e della Principessa in una maniera conforme al loro rango.

Art. 5 – Il Principe prima di assumere l’amministrazione dello Stato, e secondo il cerimoniale civile e religioso che sarà fissato, presta a Dio sui Santi Evangeli, e in presenza del Senato, Ministri, Consiglieri, Arcivescovo, e Giudici Civili e Criminali il suo giuramento concepito nei seguenti termini: Io giuro di mantenere l’integrità e indipendenza della Repubblica, di rispettare e fare rispettare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e di mantenerla nella sua integrità; di rispettare e fare rispettare la uguaglianza dei diritti, e la libertà politica e civile, di non esigere alcuna imposta, né stabilire alcuna tassa che in virtù di una legge; e di governare colla sola vista dell’interesse e della felicità del popolo Lucchese. L’Ambasciatore straordinario di S.M.I. a Lucca leggerà nel tempo della cerimonia dell’istallazione, la garanzia che l’Imperatore dà della Costituzione e della Indipendenza dello Stato. Egli porterà alla cerimonia la spada di cui S.M.I. fa dono al Principe di Lucca, come un pegno della protezione che la M.S. assicura all’esistenza di Lucca. Il Segretario di Stato fa il Processo Verbale dell’Istallazione del Principe, e della prestazione del giuramento.

Art. 6 – La maggiorità del Principe è fissata a 20 anni compiti. Una legge determinerà il modo di regolare lo Stato durante la minorità del Principe.

 

Titolo II

Del Ministero e del Consiglio di Stato

 

Art. 7 – Vi sono due Ministri di Stato, cioè un Ministro di Giustizia, dell’Interno, e degli Affari Esteri, e un Ministro di Finanza, del Culto, di Polizia e Forza Armata, di Acque Strade e Fabbriche pubbliche.

Art. 8 – Vi saranno sei Consiglieri di Stato che unitamente ai due Ministri formeranno il Consiglio del Principato. Questo Consiglio è presieduto dal Principe o suo delegato, ed egli ne determina le funzioni.

Art. 9 – Vi è un Segretario di Stato il quale contrassegna tutti gli atti che emanano dal Principe, e li trasmette ai Ministri e Funzionari incaricati della loro esecuzione, e ne ritiene registro. Egli è altresì incaricato di dirigere e custodire la Cancelleria Generale di Stato, e adempiere alle altre incumbenze che gli sono affidate dal Principe.

Art. 10 – Il trattamento dei Ministri è fissato in L. 3250. Quello dei Consiglieri in L. 3000 e quello del Segretario di Stato in L. 4000.

 

Titolo III

Del Senato

 

Art. 11 – Vi è un Senato composto di trentasei membri dell’età di anni trenta compiti, scelti per due terzi tra i possidenti dello Stato che abbiano una rendita annua non minore di lire duemila al catasto della tassa prediale; e per un terzo fra i lettori e i principali negozianti dello Stato. L’appuntamento di ciascun membro è di lire mille duecento all’anno. Il Senato si rinnova per un terzo ogni quattro anni. La sorte decide della estrazione dei primi due terzi, e la prima estrazione si farà fra quattro anni. Il Senato ha un Presidente scelto nel suo seno che resta in funzione per lo spazio di un anno, ed è nominato dal Principe. Ha altresì un Segretario che rimane in funzione per un’anno e contrassegna tutti gli atti del Senato. Egli è scelto tra i suoi membri, e nominato dallo stesso Senato.

Art. 12 – Le funzioni del Senato sono la sanzione annuale dell’entrata e spesa dello Stato, e di tutte le leggi che gli sono proposte dal Principe, l’elezione dei giudici civili e criminali; la sanzione di tutti gli atti importanti la vendita di proprietà nazionale; e cambiamenti da farsi nel sistema delle contribuzioni pubbliche, collo stabilimento delle nuove tariffe per le imposte dei dazi e gabelle esistenti. La sanzione delle riforme o modificazioni intorno alla legislazione tanto civile che criminale, e commerciale. Ogni altro oggetto è di competenza dell’Amministrazione interna.

Art. 13 – I progetti di leggi proposti dal Principe al Senato sono riflessi ad una Commissione di cinque membri che il Senato nomina nel suo seno e che gliene fa rapporto.

Art. 14 – Non potranno essere simultaneamente membri del Senato due cittadini congiunti in primo grado o in secondo di consanguineità inclusivamente, o in primo grado di affinità secondo il computo delle leggi attuali.

Art. 15 – Il Senato delibera alla pluralità dei voti, ed è legalmente riunito, e può validamente deliberare allorché si trovino presenti alla seduta 24 membri.

Art. 16 – Quei membri del Senato che fossero posti in stato di accusa giudiciale criminale, o di fallimento fraudolento, o che fossero condannati ad una pena infamante, o ai quali fosse interdetta giudicialmente l’amministrazione dei loro beni, o che perdessero il diritto di cittadinanza, cessano immediatamente di esser membri del Senato.

Art. 17 – Il Senato si completa e si rimpiazza da se medesimo sulla tripla presentata dal Principe. Il Principe sceglie i cittadini che deve presentare al Senato fra i cittadini portati sulle note che saranno formate dai Cantoni dello Stato. Una legge organica determinerà il modo e le forme che dovranno osservare detti Cantoni per la confezione e l’invio delle loro note.

Art. 18 – Il Principe fa sempre l’apertura della sessione del Senato, e non può farla che in persona. Egli deve trovarsi ogni volta che questo è radunato nella città ove si tiene la sua sessione. Ogni anno il Senato resta riunito almeno per un mese. Il Principe lo convoca e discioglie quando lo crede opportuno. I Ministri, i Senatori, e le altre Autorità prestano giuramento di sommissione alla Costituzione della Repubblica, e di fedeltà al Principe.

 

Titolo IV

Dell’ordine giudiziario

 

Art. 19 – Una legge organica potrà cambiare il sistema attuale dei Tribunali e dell’Ordine Giudiciario. La giustizia sarà resa in nome del Principe.

 

Titolo V

Disposizioni generali

 

Art. 20 – Il Principe promulga le leggi. Tutti gli Atti che emanano da lui portano in testa le antiche armi di Lucca, e cominciano colla formula seguente: Noi per la grazia di Dio e per le Costituzioni Principe di Lucca e di Piombino.

Art. 21 – Il Principe ha il diritto di far grazia ai condannati criminali, ma egli non può esercitarlo che dopo avere inteso il parere dei suoi Ministri e Consiglieri di Stato, e di un membro del Tribunale Superiore.

Art. 22 – È fissata in perpetuo la irrevocabilità della legge riguardante l’abolizione dei Fedecommessi, e delle Primogeniture, e la esclusione dei titoli e privilegi qualunque che suppongano distinzione di nascita, escluse le persone della famiglia regnante.

Art. 23 – Le cariche e impieghi pubblici saranno conferite ai soli cittadini Lucchesi eccettuate le giudicature Civili e Criminali che potranno essere conferite anche a persone straniere.

Art. 24 – Il Principe coopera con tutti i mezzi che sono in suo potere alla più pronta estinzione del debito pubblico.

Art. 25 – Non si potranno levare imposizioni o stabilire nuovi dazi, tasse, e gabelle che in forza di una legge.

Art. 26 – Nello Stato di Lucca non vi sarà coscrizione militare. Tutti i cittadini saranno organizzati in milizia e tenuti di prender l’armi in caso di bisogno per la difesa del Principe e del Territorio. Il Principe come Comandante Generale della Milizia, nomina tutti i capitani, e potrà fare tutte le requisizioni necessarie per la difesa del paese.

Art. 27 – L’Imperatore sarà pregato a degnarsi di fare la prima nomina dei Ministri, dei Consiglieri di Stato, del Segretario di Stato, e dei Senatori.

Art. 28 – Le leggi esistenti dello Stato che non sono contrarie al presente Statuto Costituzionale rimarranno nel loro pieno vigore sino a che non siano revocate o modificate da altre leggi.

 

Fatto a Bologna questo dì 23 Giugno 1805.

 

Noi Napoleone per grazia di Dio e delle Costituzioni garantiamo l’indipendenza e la presente Costituzione della Repubblica di Lucca. Noi acconsentiamo che i nostri carissimi ed amatissimi cognato e sorella il Principe e la Principessa di Piombino, e la loro discendenza occupino il Principato di Lucca, e vi si stabiliscano, promettendo e riservandoci di rinnovare ad ogni cangiamento di Principe la stessa garanzia; riservandoci ugualmente, in virtù del dritto acquistato sopra tutta la nostra Famiglia, che né il Principe né la Principessa, né i loro figli qualunque possano maritarsi che col nostro consenso: e promettiamo coll’aiuto di Dio di allontanare con la nostra protezione tutto ciò che potrà nuocere alla prosperità del popolo Lucchese, alla sua indipendenza, e alla felicità dei nostri carissimi ed amatissimi sorella e cognato, e dei loro discendenti.

 

Dato a Bologna il 3 Messidoro anno 13, 24 Giugno 1805.

 

Segnato

Napoleone

Il Ministro delle Relazioni Estere

C. Maurizio Talleyrand

Per l’Imperatore

Il Segretario di Stato

Hugue Maret

 

 

 

 

 

FONTE:

A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità, Milano 1958.



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