PRINCIPATO DI MONACO

ORDINANZA COSTITUZIONALE DEL 5 GENNAIO 1911

MODIFICATA DALLE ORDINANZE SOVRANE DEL 18 NOVEMBRE 1917, DEL 12 LUGLIO 1922, DEL 17 OTTOBRE 1944 E DEL 16 GENNAIO 1946

 

 

Noi, Alberto I, per grazia di Dio, Principe sovrano di Monaco, abbiamo volontariamente e con il libero esercizio della Nostra autorità sovrana, accordato e accordiamo ai Nostri sudditi tanto per Noi quanto per i Nostri successori, il seguente ordinamento costituzionale:

 

Titolo I

Il principe, il territorio, il demanio

 

Art. 1 – Il Principato di Monaco costituisce uno Stato indipendente.

Art. 2 – La libertà e la sovranità del Principe sono quali sono state sempre riconosciute e consacrate dai trattati internazionali, in particolare dai trattati conclusi tra la Francia e il Principato, il 14 settembre 1641 e il 2 febbraio 1861.

Art. 3 – Il demanio pubblico del Principato è costituito mediante prelevamento sul patrimonio privato del Principe. Esso è inalienabile e imprescrittibile.

Fanno parte del demanio pubblico, le vie, le piazze e le strade del Principato, a condizione che esse rimangano sempre adibite alla circolazione pubblica, e ad eccezione delle vie e delle strade che sono il prolungamento delle strade francesi.

Fanno pure parte di esso, oltre agli immobili di cui si parla negli art. 432 e 433 del Codice civile, i terreni e gli edifici che verranno elencati nell’Ordinanza che verrà emanata dal Principe entro un termine di tre mesi in esecuzione delle presenti.

Art. 4 – (abrogato dall’Ordinanza sovrana n. 3156 del 16 gennaio 1946).

 

Titolo II

I diritti pubblici

 

Art. 5 – I Monegaschi sono uguali davanti alla legge. Fra di essi non esistono privilegi.

Sono Monegaschi:

1° Tutti gli individui nati, nel Principato o all’estero, da un padre monegasco.

Il figlio naturale, la cui filiazione è stabilita durante la sua minorità, mediante riconoscimento o giudizio, segue la nazionalità di quello dei suoi genitori nei confronti del quale essa è stata per primo constatata. Se essa risulta, nei confronti del padre e della madre, da atti o da giudizi concomitanti, il figlio segue la nazionalità del padre;

2° La donna straniera che sposa un suddito monegasco.

3° Ogni straniero naturalizzato.

La naturalizzazione viene accordata per mezzo di Ordinanza sovrana, in seguito ad inchiesta sulla moralità e sulla situazione del Postulante.

Possono essere naturalizzati:

a) Lo straniero che dimostri di avere una residenza di dieci anni nel Principato, dopo aver raggiunto l’età di 21 anni;

b) Lo straniero che abbia ottenuto dal Principe l’autorizzazione a stabilirsi nel Principato, in conformità all’art. 13 del Codice civile, dopo tre anni di residenza dalla data della promulgazione dell’Ordinanza di autorizzazione.

Il presente articolo non arreca pregiudizio ai diritti sin qui acquisiti.

Art. 6 – La libertà individuale è garantita. Nessuno può essere perseguito se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa stabilite.

Eccetto in caso di flagrante delitto, nessuno può essere arrestato se non in virtù dell’ordinanza motivata del giudice, che deve essere comunicata al momento dell’arresto o al più tardi nelle ventiquattr’ore.

Art. 7 – Nessuna pena può essere stabilita o inflitta se non in virtù della legge.

Art. 8 – Il domicilio è inviolabile. Non può effettuarsi nessuna visita domiciliare se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme da essa stabilite.

Art. 9 – La proprietà è inviolabile. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, nei casi e nella maniera stabiliti dalla legge e dietro giusto e previo indennizzo.

Art. 10 – Sono garantite la libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico nonché la libertà di manifestare le proprie opinioni in tutte le maniere, salva la repressione dei reati commessi nell’uso di queste libertà.

Art. 11 – Nessuno può essere costretto a partecipare, in qualsiasi modo, agli atti e alle cerimonie di un culto, né ad osservarne le giornate di riposo.

Art. 12 – I Monegaschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, conformandosi alle leggi che possono regolare l’esercizio di tale diritto, senza tuttavia sottoporlo ad una preventiva autorizzazione. Tale disposizione non si applica alle riunioni all’aperto, le quali rimangono totalmente soggette alle leggi di polizia.

Art. 13 – Ognuno ha il diritto di rivolgere alle pubbliche autorità petizioni, firmate da una o da più persone.

Art. 14 – È istituito un Tribunale supremo per decidere dei ricorsi che abbiano per oggetto una violazione dei diritti e delle libertà consacrate dal presente titolo.

 

Titolo III

Il Governo

 

Art. 15 – Il governo del Principato è esercitato, sotto l’alta autorità del Principe, da un ministro di Stato, assistito da un Consiglio.

Art. 16 (Ordinanza sovrana del 18 novembre 1917). – Il ministro di Stato rappresenta il Principe; egli ha la suprema direzione dei servizi amministrativi; dispone della forza pubblica; presiede, con voto preponderante, il Consiglio di Governo.

Art. 17 – Il Consiglio di Governo comprende, sotto la presidenza del ministro di Stato, tre consiglieri, nominati dal Principe e posti ognuno a capo di uno dei tre dicasteri seguenti:

1° Interni (polizia generale, sicurezza pubblica, istruzione pubblica e belle arti, culti, ospedali e istituti di beneficenza, sorveglianza amministrativa del comune);

2° Finanze (bilancio nazionale, registro, amministrazione del fondo di riserva, demanio, tesoreria, riscossioni diverse, rapporti con le società a monopolio, sorveglianza finanziaria del comune);

3° I lavori pubblici e affari diversi (strade e lavori pubblici, igiene e salute pubblica, porto).

Qualsiasi decisione o proposta del Consiglio di Governo sarà preceduta da una deliberazione il cui verbale dovrà essere riportato su un registro speciale, sul quale, in seguito alla votazione, saranno segnate le firme dei membri presenti. (O. S. del 18 novembre 1917).

I decreti ministeriali riguarderanno le deliberazioni ad essi relative. (O. S. del 18 novembre 1917).

Art. 18 – Con Ordinanza del Principe potranno essere istituite delle Camere o dei Comitati tecnici per secondare i consiglieri di governo nell’esercizio delle loro attribuzioni.

 

Titolo IV

Il Consiglio di Stato

 

Art. 19 (O. S. del 18 novembre 1917) – La composizione del Consiglio di Stato è regolata con Ordinanza sovrana.

La presidenza del Consiglio sarà esercitata dal direttore dei servizi giudiziari.

Art. 20 (O. S. del 16 gennaio 1946) – Il Consiglio di Stato è incaricato della preparazione dei progetti di legge e di ordinanze che verranno sottoposti al suo esame dal Principe; esso esamina il progetto di bilancio del Principato.

 

Titolo V

Il potere legislativo

 

Art. 21 – Il potere legislativo è esercitato dal Principe e da un Consiglio nazionale.

Il Principe emana le Ordinanze necessarie per l’esecuzione delle leggi e per l’applicazione dei trattati o degli accordi internazionali. (O. S. del 18 novembre 1917).

In caso di divergenza di interpretazione circa la questione se, ai termini delle disposizioni costituzionali, vi sia luogo di ricorrere ad una legge o ad una ordinanza, il Principe decide mediante Ordinanza sovrana, su parere conforme del Consiglio di Stato. (O. S. del 18 novembre 1917).

Art. 22 (O. S. n. 2914 del 17 ottobre 1944) – Il Consiglio nazionale comprende 18 membri eletti per quattro anni con suffragio universale e con votazione di lista.

Art. 23 (O. S. n. 2914 del  17 ottobre 1944) – L’Ufficio del Consiglio nazionale comprende un Presidente e un vice-presidente eletti ogni anno dall’Assemblea fra suoi membri.

Vi è incompatibilità fra le funzioni di sindaco e quelle di Presidente del Consiglio nazionale.

Art. 24 – Il Consiglio nazionale stabilisce il proprio regolamento interno che deve essere approvato dal Principe.

Art. 25 (O. S. del 12 luglio 1922) – Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno, in due sessioni ordinarie, in maggio e in novembre, su convocazione del governo principesco. Ognuna delle sessioni avrà una durata massima di quindici giorni.

Art. 26 – Il Principe proclama la chiusura delle sessioni. Egli può anche convocare il Consiglio in sessioni straordinarie.

Art. 27 – Il Principe, inteso il parere del Consiglio di Stato, può pronunciare lo scioglimento del Consiglio nazionale; in tal caso si procederà alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Art. 28 – Il Principe comunica con il Consiglio di Stato per mezzo di messaggi che vengono letti dal ministro di Stato.

Art. 29 – Il ministro di Stato e i consiglieri di governo hanno libero accesso e seggi riservati al Consiglio nazionale. Devono essere ascoltati quando ne facciano richiesta.

Art. 30 – L’iniziativa e la sanzione delle leggi spetta al Principe. Il Principe conferisce loro il carattere di obbligatorietà mediante la promulgazione.

Art. 31 – Il Consiglio nazionale ha la facoltà di chiedere al Principe di proporre una legge su un determinato soggetto, ma indicando, sotto forma di progetto preliminare, soprattutto in materia di lavori, le disposizioni che potrebbero trovarvi posto, e i modi e i mezzi di esecuzione.

Art. 32 – Nessun contributo diretto può essere stabilito se non con l’approvazione del Consiglio nazionale.

Art. 33 (O. S. n. 3156 del 16 gennaio 1946) – L’insieme del bilancio, preparato dal governo, sarà sottoposto tutti gli anni alle deliberazioni del Consiglio nazionale.

Esso verrà promulgato sotto forma di legge.

Le spese della casa principesca saranno stabilite annualmente dalla legge e prelevate, con priorità, sulle entrate generali del bilancio.

Il controllo della gestione finanziaria verrà assicurato da una Commissione dei conti

Art. 34 – Verrà provvisto a tali spese per mezzo di crediti prelevati sulle risorse generali della tesoreria.

Qualora le operazioni di bilancio lascino dei residui disponibili sulle previsioni, tali residui invece di andare ad annullare dei crediti, verranno versati in un fondo di riserva, alla cui formazione iniziale il Principe contribuisce con un dono di un milione di franchi.

Art. 35 – Il Consiglio nazionale determina, nel corso della sessione di novembre e per l’esercizio che inizia il 1° gennaio seguente, le somme che potranno esser lasciate a disposizione del Consiglio comunale, in vista dei servizi, dei lavori e delle spese di interesse locale, che rientrano nelle sue attribuzioni.

Art. 36 – Nel caso in cui il bilancio delle spese del Principato non sia stato stabilito in tempo utile dal Consiglio nazionale, vi si provvederà con Ordinanza sovrana, prendendo come base le cifre dell’anno precedente.

 

Titolo VI

Il Comune

 

Art. 37 (O. S. del 18 novembre 1917) – Il Principato non formerà che un solo comune.

Art. 38 (O. S. del 18 novembre 1917) – Vi sarà una sola amministrazione municipale, un unico Consiglio comunale ed una municipalità unica composta da un sindaco e da tre membri aggiunti.

Art. 39 – Il Consiglio comunale comprende 15 membri, eletti per tre anni, a suffragio universale, diretto con scrutinio di lista. (O. S. del 18 novembre 1917).

Non esiste alcuna incompatibilità fra il mandato di consigliere comunale e quello di consigliere nazionale.

Art. 40 – Il Consiglio comunale si riunisce ogni tre mesi in sessione ordinaria. La durata di ogni sessione non può prolungarsi oltre gli otto giorni.

Art. 41 – Possono, inoltre, tenersi delle sessioni straordinarie su richiesta o con l’autorizzazione del ministro di Stato, per questioni determinate.

Art. 42 (O. S. del 18 novembre 1917) – Il Consiglio comunale può essere sciolto in base a decreto del ministro di Stato, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 43 (O. S. del 18 novembre 1917) – In caso di scioglimento del Consiglio comunale, una delegazione speciale è incaricata dal ministro di Stato di adempierne le funzioni fino all’elezione di un nuovo Consiglio. Verrà proceduto a questa elezione entro i tre mesi.

Art. 44 – Il Consiglio comunale è presieduto dal sindaco, o, in mancanza di questi, dal membro aggiunto o dal consigliere che lo sostituisce secondo l’ordine di precedenza.

Art. 45 – Il Consiglio comunale delibera sugli affari riguardanti il comune. Le sue deliberazioni, comunicate al ministro di Stato, sono esecutive dieci giorni dopo tale comunicazione, salvo opposizione da parte del ministro di Stato.

Art. 46 – Il Consiglio comunale delibera, nella maniera prevista dall’articolo precedente, sulle seguenti materie:

1° Organizzazione e funzionamento dei servizi locali: regolamenti di polizia municipale locale, di igiene, di previdenza sociale locale;

2° Progetti di manutenzione e rettificazione delle strade pubbliche, in tutto il territorio del comune;

3° Progetti di costruzione di edifici comunali;

4° Bilancio comunale.

Art. 47 – Il bilancio del comune è alimentato dal reddito delle proprietà comunali e dalle somme poste annualmente a disposizione del comune dal Consiglio nazionale.

Art. 48 – Il sindaco e i membri aggiunti sono eletti dal Consiglio comunale, fra i suoi membri, a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti. Tale elezione deve effettuarsi nel mese successivo a quello dell’elezione del Consiglio comunale. (O. S. del 18 novembre 1917).

Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procede ad uno scrutinio di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità, è nominato il più anziano.

La seduta nella quale ha luogo l’elezione è presieduta dal più anziano dei membri presenti del Consiglio comunale.

Art. 49 – Il sindaco è l’agente dell’autorità suprema per l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti. È l’agente ed il rappresentante del comune per la conservazione e l’amministrazione delle sue proprietà, per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e per la direzione dei servizi municipali. Egli ha la rappresentanza legale del comune; è ufficiale dello stato civile.

In caso di assenza o di impedimento, il sindaco è sostituito da uno dei membri aggiunti o, in mancanza di questi, da un consigliere comunale seguendo l’ordine di precedenza. (O. S. del 18 novembre 1917).

Art. 50 – Fino alla concorrenza delle somme concesse al Consiglio comunale, verranno aperti al sindaco, nella sua suddetta qualità, crediti presso la Tesoreria del Principato.

Art. 51 – Il sindaco solo può emettere dei mandati pagabili alla Tesoreria nella misura di tali crediti, sia a suo nome, sia a nome di chiunque altro.

Qualora tuttavia egli rifiutasse di emettere un mandato per una spesa regolarmente autorizzata e liquida, vi provvederebbe il ministro di Stato il cui decreto terrebbe luogo del mandato del sindaco.

Art. 52 – I conti dell’amministrazione finanziaria del sindaco per l’anno terminato sono da lui presentati al Consiglio comunale all’inizio del nuovo anno.

Essi dovranno essere sottoposti all’approvazione del ministro di Stato.

Art. 53 – Nel caso in cui il sindaco rifiutasse o trascurasse di adempiere a uno degli atti propri della sua funzione, il ministro di Stato può, dopo avergli richiesto di adempiervi, procedere d’ufficio.

Art. 54 – Il ministro e i membri aggiunti possono essere sospesi per due mesi con decreto del ministro di Stato. (O. S. del 18 novembre 1917).

Possono essere revocati con decreto del ministro di Stato, emanato sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il sindaco o l’aggiunto revocato cesserà di far parte del Consiglio comunale e non potrà esservi rieletto se non dopo un periodo di tre anni.

Art. 55 – Vengono mantenute, in quanto non siano contrarie alla presente Costituzione, le disposizioni delle Ordinanze sovrane precedenti, in particolare dell’Ordinanza sulla politica municipale dell’11 luglio 1909 e dell’Ordinanza sul Consiglio comunale del 7 maggio 1910.

Art. 55 bis (O. S. del 17 ottobre 1944) – L’età di eleggibilità al Consiglio nazionale e al Consiglio comunale è fissata a 25 anni.

Non potranno far parte del Consiglio nazionale i membri del Consiglio di Governo e i magistrati dell’ordine giudiziario.

Art. 56 (O. S. n. 2914 del 17 ottobre 1944) – Le elezioni al Consiglio nazionale e al Consiglio comunale saranno effettuate secondo gli articoli 6-75 della legge del 3 maggio 1920, n. 30, sull’organizzazione municipale, salvo, per quanto concerne il Consiglio nazionale, l’applicazione delle nuove disposizioni derivanti dalla presente Ordinanza.

Un’Ordinanza del Principe determinerà le condizioni in cui le donne saranno ammesse a prender parte alle elezioni con riserva di una ulteriore estensione della loro capacità che verrà del pari regolata con Ordinanza.

Ugual riserva è fatta relativamente all’istituzione della rappresentanza proporzionale.

 

Titolo VII

La giustizia

 

Art. 57 – Non viene apportata alcuna modifica all’attuale ordinamento giudiziario del Principato, quale esso risulta dall’Ordinanza del 18 maggio 1909.

Art. 58 – Il Tribunale supremo istituito dall’articolo 14 della presente Costituzione e composto da 5 membri nominati dal Principe, e cioè: un membro presentato dal Consiglio di Stato; uno, dal Consiglio nazionale; due, dalla Corte d’appello; uno, dal Tribunale civile di prima istanza.

Queste presentazioni sono fatte da ognuno dei corpi suddetti, in ragione di due per ogni seggio.

 

Disposizioni generali

 

I dettagli di applicazione saranno regolati con Ordinanza del Principe, in conformità ai principi della presente legge costituzionale.

 

Disposizione transitoria

 

La presente Costituzione entrerà in vigore subito dopo le elezioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio comunale. Tali elezioni avranno luogo, al più tardi, nel mese di aprile 1911.

Fino all’entrata in vigore della Costituzione, il Consiglio comunale continuerà le sue funzioni nelle condizioni legali previste dalle Ordinanze che l’hanno istituito.

Dato a Parigi, il 5 gennaio 1911.

 

 

 

 

 

FONTE:

B. Mirkine – Guetzevich, Le Costituzioni europee, Ed. Comunità, Milano 1954.



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